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FISCALITÀ ESTERA n. 5 • 2016 •Aspetti ed elementi contrattuali •Aspetti fiscali •Imposte e tasse •Doganale •Societario •Giurisprudenza •Varie •Quesiti FISCALITÀ ESTERA Fiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466 del 23-05-2012 Direttore responsabile Luigia Lumia Coordinamento scientifico Cristina Rigato ISSN 2499-5908 Comitato scientifico Lorenzo Riccardi Ana Perez Paolo Battaglia Stefano Grigoletti Luigi Rodella Progetto grafico Niki Caragiulo Canone di abbonamento annuale € 150,00 + Iva Fiscoetasse s.r.l. Galleria del Pincio, 1 40126 Bologna Indirizzo mail [email protected] Indirizzo web www.fiscoetasse.com Tel. 051-223459 5 2016 Sommario ASPETTI FISCALI Lavoro estero: il caso dei marittimi...........................................................................» 4 uu Ernesto Cherici Le novità del modello 720 in Spagna .......................................................................» 8 uu Diana Pérez Corradini Transfer pricing con la Confederazione Svizzera....................................................... »10 uu Andrea Lupini La tassazione di un atto di divisione immobiliare rogato in Francia.......................... »14 uu Chiara Porrovecchio, Paolo Antonio Iacopino L’imposizione sul reddito individuale a Hong Kong.................................................. »16 uu Giorgio Riccardi, Lorenzo Riccardi Scelta della veste societaria e relative imposte sul reddito a Singapore..................... »18 uu Tommaso Colli, Lorenzo Riccardi Progetto BEPS: Action Plan 2 – Hybrid Mismatch Arrangements .............................. »21 uu Paolo Soro VARIE Gli IFRS per le PMI (parte IV).................................................................................... »24 uu Paolo Battaglia I derivati in bilancio................................................................................................. »26 uu Luca Fornaciari, Alessandro Garlassi Le Reti di Impresa e l’Internazionalizzazione............................................................ »29 uu Gianni Gregoris La realtà è aumentata!.............................................................................................. »30 uu Stefano Grigoletti Le assicurazioni sociali dovute per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari (parte I)..................................................................................................................... »32 uu Luigi Rodella Evasione oltre i 50mila dollari, scatta il ritiro del passaporto per i cittadini americani..... »40 uu Claudia Scardino Il programma di mobilità nel mondo del lavoro Erasmus+ (parte I)........................... »42 uu Maurizio Verona QUESITI Domande & Risposte................................................................................................ »44 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Lavoro estero: il caso dei marittimi Il presente lavoro, che nasce da un caso concreto capitato allo scrivente, ha il precipuo scopo di analizzare quali sono gli obblighi e le agevolazioni dei marittimi. Elementi forniti dal cliente: Marittimo italia- Lavoro: no. in Italia a seguito di iscrizione - Residenza nell’Anagrafe pofiscale: polazione residente del Comune – NO AIRE. Sì per più di 183 - Lavoro giorni nell’arco all’estero: di dodici mesi. - Imbarco su mercantile SÌ. battente bandiera estera: 1. Marittimo La nozione di marittimo è rinvenibile nei seguenti documenti legislativi e di giurisprudenza: 1)Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271: all’art. 3 (Definizioni), comma 1, lettera n), il lavoratore marittimo è definito come “qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca.”. 2)Cassazione Civile Sentenza n. 21571 del 13 agosto 20081: nell’alveo della Sentenza la Cassazione Civile ha definito il lavoratore marittimo come segue: ”è unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell’equipaggio di una nave e chiamato allo svolgimento di una determinata funzione.”. 3)Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71: all’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera e), il marittimo è stato definito come “ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato di competenza o di un certifi1. La Sentenza in questione trattava il tema della sicurezza e della salute dei lavoratori che svolgono attività lavorativa a bordo di navi o unità mercantili. In particolare, si faceva riferimento all’obbligo di essere sottoposto a controlli sanitari circa l’idoneità alla navigazione. cato di addestramento o di una prova documentale.”. Dalle definizioni sopra riportate emerge un elemento comune, imprescindibile nonché ovvio: l’attività lavorativa deve essere espletata a bordo di una nave con il precipuo scopo di svolgere un determinato servizio, mentre la locuzione italiano è da inquadrarsi nel criterio della cittadinanza; infatti la norma e la giurisprudenza nulla dicono in merito. 2. Nozione di nave L’art. 136 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) definisce la “nave” come “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.”. Secondo l’art. 4 del medesimo codice “Le navi italiane in alto mare... in luogo o spazio non soggetto a sovranità di altro Stato straniero sono considerati come territorio italiano.”. Per la norma in esame le navi che si trovano nelle condizioni delineate sono sottoposte alla sovranità dello Stato cui appartengono, con la conseguenza che il trovarsi a bordo del mezzo della navigazione equivale a trovarsi nel territorio dello Stato. La ratio della norma de Ernesto Cherici Tributarista internazionale. Fondatore dell’omonimo studio internazionale tributario. Da diversi anni collabora con primari studi localizzati a Shanghai, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti. Si occupa di diritto tributario e societario per Cina, Hong Kong, India, Emirati Arabi Uniti, di antiricilaggio, trust e governance fiscale. [email protected] 4 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 qua è quella di individuare l’ambito spaziale di operatività del nostro ordinamento giuridico in materia di navigazione. Inoltre, a tale conclusione sono giunte le seguenti Sentenze: i) Cassazione penale 18 gennaio 19572; ii) Corte Costituzionale 22 dicembre 1961, n. 673. Sulla base di tali definizioni, quindi, il marittimo che è impiegato su una nave battente bandiera estera opera in territorio straniero. 3. Esclusione per l’applicazione della reribuzione convenzionale 3.1. Premessa: la retribuzione convenzionale La retribuzione convenzionale, prevista dal comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, è utilizzata, in deroga alle normali regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente dettate dai commi da 1 a 8 del medesimo articolo, e prevede quattro requisiti fondamentali per la sua applicazione: a. la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; b. la residenza fiscale in Italia; c. la continuità e l’esclusività della prestazione lavorativa all’estero; d. il soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. In tale circostanza la determinazione dell’importo di lavoro dipendente è stabilito in base alle retribuzioni convenzionali secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i relativi importi. 2. Le navi in alto mare sono sottoposte alla potestà dei singoli Stati cui appartengono, ed il trovarsi a bordo di una nave in tali acque equivale a trovarsi nel territorio dello Stato del quale la nave ha la bandiera. 3. La potestà dello Stato di immatricolazione si irradia sulla nave anche fuori il limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato quando la nave percorra le acque o vi si trattenga. FISCO e TASSE Il requisito dell’continuità si realizza in presenza di una prestazione lavorativa svolta interamente all’estero con la possibilità, comunque, di intervallare la presenza estera con rientri in Italia, purché il lavoratore presti la propria opera fuori dai confini nazionali per un numero di giorni superiore a 183 nell’arco di 12 mesi. Il requisito dell’esclusività, invece, prevede che la prestazione lavorativa debba svolgersi integralmente all’estero con una sorta di “vincoli di incardinamento occupazionale” secondo gli accordi pattuiti (Commissione Tributaria Centrale 5 maggio 1990, n. 3405). Infine, relativamente al periodo di permanenza all’estero, la Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 ha chiarito che “Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Appare opportuno precisare che il legislatore, con l’espressione “nell’arco di dodici mesi”, non ha inteso fare riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”. Per opportuna conoscenza, s’informa che in data 8 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha licenziato la Risoluzione n. 48/E (Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR – Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR), con la quale ha indicato la metodologia di calcolo della riduzione dell’imposta estera ai sensi del comma 10 dell’articolo 165 del Tuir nel caso di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. 3.2. Marittimi: esclusione dall’applicazione della retribuzione convenzionale. Nel caso dei marittimi vige una esclusione dall’applicazione della retribuzione convenzionale: a) legislativa: individuabile nel Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 3174 – art. 5 (rubricato: Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all’estero), comma 3, dove si afferma che “Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all’articolo 1, comma 2.”; b) di prassi: secondo quanto stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011 (IRPEF – Risposte a quesiti) – Punto 5.6, pagina 25 – Risposta a pagina 26, secondo periodo, dove si asserisce che “La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime.”; infatti, dalla disamina della “Tabel4. Convertito con modificazioni (ndr che hanno interessato il solo art. 1) nella L. 3 ottobre 1987, n. 398 (Pubblicato nella G.U. 3 ottobre 1987, n. 231). 5 ASPETTI FISCALI la delle retribuzioni convenzionali” si evince che tra i Settori non è contemplato quello marittimo. Nel caso di specie di un marittimo, lo stesso non soggiace in alcun modo alla determinazione convenzionale della retribuzione sia per espressa previsione legislativa sia per causa oggettiva rappresentata dal fatto che il settore marittimo non è compreso tra quelli indicati nelle tabelle convenzionali. 4. Dichiarazione dei redditi 4.1. Esclusione in materia di dichiarazione dei redditi Nel nostro ordinamento è prevista una particolare esenzione fiscale per i redditi di lavoro prodotti dai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera. In linea generale il marittimo italiano, in virtù dell’esclusione della retribuzione convenzionale come chiarito nel precedente punto 3.2, è soggetto alla tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente previsto dagli articoli da 1 a 8 del Tuir, MA in considerazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 5, primo periodo della Legge 16 marzo 2001, n. 88, rubricato Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime5, il comma 8-bis dell’art. 51 5. Pubblicata sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2001. 6 Fiscalità estera n. 5 • 2016 del Tuir (ndr ossia la norma che prevede l’applicazione della retribuzione convenzionale) “deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 5, comma 3, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale (ndr vedere quanto detto nel precedente punto 3.2), continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.“. L’art. 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88 è una norma cd. di interpretazione autentica, ha carattere di specialità e si integra con la disposizione che interpreta ma non la sostituisce; la disciplina da applicare al caso singolo va desunta dalla congiunta vigenza della disposizione interpretata e della disposizione interpretativa. Con tale disposizione, quindi, il reddito che deriva dall’attività prestata su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi non deve essere dichiarato. In merito si è pronunciata anche la Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, punto 3, in occasione di ri- sposte a quesiti vari in materia di imposte sui redditi. 4.2. Ulteriori informazioni in merito alla dichiarazione dei redditi Per completezza espositiva, in merito alla dichiarazione fiscale, si aggiungono le seguenti informazioni in relazione alla dichiarazione dei redditi: 1) Presentazione modello ISEE 2016. Il secondo periodo dell’art. 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88 recita quanto segue: “I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.”. Se il lavoratore marittimo dovesse richiedere prestazioni agevolate alla pubblica amministrazione per le quali è obbligatoria, ad esempio, la presentazione del nuovo ISEE sarà obbligato, pur non essendo soggetto a tassazione in Italia il reddito prodotto nelle circostanze e le motivazioni sopra descritte, a comunicare all’Ente richiedente i redditi in parola percepiti, ancorché non dichiarati, compilando la sezione FC4 (redditi di lavoro dipendente presta- FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 to all’estero tassati esclusivamente all’estero) nella parte indicata dalla freccia. 2) Obbligo di monitoraggio fiscale. Pur non dovendo dichiarare i redditi prodotti in qualità di marittimo e nelle condizioni esposte nel presente elaborato, sarà obbligato: a) nel caso venisse aperto un rapporto di deposito e/o conto corrente: presentare il Quadro RW con il precipuo scopo di dichiarare solo formalmente di essere titolare di tale rapporto se gli stessi (deposito/conto corrente) hanno raggiunto un valore massimo complessivo, nel corso del periodo d’imposta, superiore a € 15.000; b) nel caso in cui il marittimo italiano fosse titolare di immobiSITUAZIONE DEL MARITTIMO le all’estero: dovrà dichiararlo sempre nel Quadro RW. In relazione al caso esaminato di seguito un prospetto riepilogativo per chiarire la situazione: Come è possibile intuire, Lei il marittimo italiano non è soggetto a tassazione in Italia se: • è imbarcato per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi su nave battente bandiera estera. Il legislatore italiano nel disciplinare la materia reddituale in parola, focalizza la sua attenzione sull’attività lavorativa “prestata a bordo di tali navi”, non interessandosi della posizione della nave oppure della sua navigazione nelle tratte interne o internazionali, nonché non viene posta alcuna attenzione alla residenza del daSÌ NO È residente in Italia? X - Lavora all’estero? X - Il lavoro è svolto per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi? X - È lavoratore marittimo? X - È un marittimo italiano? X - È possibile applicare la retribuzione convenzionale ai redditi da Lei percepiti? - X È obbligato a dichiarare i redditi percepiti nelle condizioni sopra indicate? - X FISCO e TASSE tore di lavoro o del dipendente, né al luogo di svolgimento della prestazione stessa. Sulla base di tali considerazioni, in sede di dichiarazione annuale il marittimo italiano, che si trova nelle condizioni sopra esposte, sarà obbligato, a seguito della residenza fiscale italiana: 1) a inserire qualsiasi altro reddito prodotto nel mondo ad eccezione di quello derivante da marittimo che, come compiutamente detto in precedenza, è escluso dalla base imponibile; 2)dichiarare ai fini formali nel Quadro RW i conti correnti ovvero i valori finanziari esistenti all’estero, nei limiti imposti dalla legge, nonché le possidenze immobiliari. MOTIVAZIONE In virtù dell’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente o altro elemento richiesto dal Tuir. Il lavoro è svolto su una nave battente bandiera estera e perciò è assimilato a territorio estero. -–Secondo le definizioni riportate: a. nel Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 – art. 3, comma 1, lett. n); b. nella Sentenza della Cassazione Civile n. 21571 del 13 agosto 2008; c. nel Decreto legislativo 12 maggio 2015, n 71 – art. 2, comma 1, lett. e). Lavoratore marittimo per quanto detto in precedenza e italiano in relazione all’elemento della cittadinanza. Per disposizione legislativa (Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317– art. 5, comma 3) e di prassi (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011, per mancanza del settore marittimo nelle tabelle convenzionali). I redditi percepiti non concorrono a formare la base imponibile secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88 (norma di interpretazione autentica). 7 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Le novità del modello 720 in Spagna Modello di dichiarazione dei patrimoni detenuti all’estero La Legge n. 7 del 29 ottobre 2012 ha stabilito anche in Spagna l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei patrimoni detenuti all’estero da parte dei soggetti residenti in Spagna. Tale adempimento va effettuato attraverso il c.d. Modello 720. Quest’anno, il termine per la presentazione telematica è scaduto il 31 marzo 2016, data entro la quale doveva presentarsi il modello in relazione ai beni detenuti all’estero durante il 2015 da parte dei contribuenti residenti in Spagna. Si evidenzia che tale obbligo coinvolge sia le persone fisiche che giuridiche, che devono fornire informazioni relative a conti, titoli, diritti, assicurazioni, rendite, beni immobili o diritti su beni immobili situati all’estero1. In relazione a tale adempimento alla data di oggi non esiste ancora 1. In particolare, l’obbligo coinvolge i seguenti soggetti: • Le persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio spagnolo o che devono pagare l’imposta IRPF spagnola. • Le persone fisiche o giuridiche non residenti aventi stabili organizzazioni in Spagna. • Qualsiasi tipo di entità che essendo residente in Spagna possieda un patrimonio soggetto all’imposta. giurisprudenza, anche se lo stesso è già al quarto anno di applicazione. Sin dall’inizio, tale obbligo ha creato non pochi problemi interpretativi: per alcuni di loro l’Agenzia delle Entrate spagnola ha dato risposta. Infatti, alcune sono le pronunce di prassi avute durante il 2015 che hanno cercato di portare chiarezza sull’adempimento oggetto del presente articolo e sulla modalità di adempiere a tale obbligo. Di seguito vengono segnalati i più salienti contributi di prassi del 2015. V0759 / 2015 del 9 marzo 2015 La questione analizzata da tale documento di prassi riguarda l’obbligo e le modalità di dichiarazione da parte di un soggetto delegato di alcuni conti correnti esteri appartenenti ad una società spagnola. Quest’ultima, tramite tali conti partecipa al c.d. “cash pooling” di gruppo. L’Agenzia delle Entrate spagnola afferma che il fatto che tali conti siano coinvolti nel “cash pooling” non è una circostanza che da sola determina l’obbligo di compilazione del modello 720. In tal caso è necessario a considerare ognuno dei conti correnti per capire se è necessario presentare il modello. Infatti, se tali conti correnti sono registrati in contabilità o se trattassi di conti correnti aperte in una filiale all’estero di una banca spagnola, gli stessi non dovranno essere dichiarati in tale modello. V0858 / 2015 del 18 marzo 2015 In questo caso, si è analizzato l’obbligo di compilazione del modello in merito ad una donazione di denaro proveniente da un conto corrente degli Stati Uniti a un conto corrente spagnolo del donatario. L’Agenzia delle Entrate dispone che se tale donazione è effettuata tramite assegno, dato che tale casistica non ricade in nessuna di quelle che deve essere indicata nel modello 720, non sussiste l’obbligo di presentazione del modello. V1179 / 2015 del 16 aprile 2015 In questo caso si analizzava la situazione di un soggetto che ha Diana Pérez Corradini È stata Tax Europe and America Manager nel Gruppo Piaggio, maturando una pluriennale esperienza internazionale. Si dedica prevalentemente alla consulenza e alla formazione in ambito amministrativo e fiscale. Autrice di testi in materia fiscale, collabora, oltre che con Maggioli Editore, con il sito di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com e con altre case editrici del settore giuridico-fiscale. 8 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 ereditato una quota percentuale di due immobili in Perù. Durante l’anno è apparso un altro erede, figlio del defunto, che ha chiesto l’inserimento pro quota nel patrimonio ereditario. Tale situazione si trova in attesa di pronuncia giudiziale con la conseguenza che le quote potrebbero cambiare per il soggetto istante. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate spagnola ritiene che l’informazione da dichiarare è quella esistente alla data del 31 dicembre, indipendentemente dal fatto che sia in attesa di decisione del tribunale la ripartizione definitiva. V1225 / 2015 del 20 aprile 2015 Il soggetto istante è autorizzato dalla madre, residente all’estero, in un conto corrente il cui saldo supera € 50.000 in una banca con sede all’estero. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate spagnola, stabilisce l’obbligo della presentazione da parte del soggetto istante del Modello 720. FISCO e TASSE V1780 / 2015 dell’8 giugno 2015 Il contribuente istante possiede il 50% di una società estera che non esegue alcuna attività ma che detiene un portafoglio titoli. In questo caso, viene specificato dall’Agenzia delle Entrate spagnola, che nel modello 720 deve essere scritto che tale soggetto ha la titolarità formale della società, dichiarando poi tutti i beni posseduti dalla stessa. V2633 / 2015 dell’8 settembre 2015 In questo caso, l’Agenzia delle Entrate spagnola ha specificato l’obbligo di segnalare gli acquisti e le vendite di titoli relativi ad un conto corrente il cui saldo non è variato da 20.000 euro. Infatti, è stabilito che in generale vige l’obbligo di dichiarare la vendita di titoli o l’estinzione di determinati diritti. Tuttavia, se tale estinzione ha avuto origine nella vendita di titoli e diritti ed i proventi ricevuti da tale operazione si fosse destinato interamente all’acquisto di altri titoli o diritti che devono essere segnalati nel modello 720, in tale modello sarà necessario indicare soltanto i saldi al 31 dicembre delle nuove acquisizioni. In relazione a tale adempimento, si precisa che si è ancora in attesa della risoluzione della procedura di infrazione da parte della Direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione Europea contro la Spagna, per quanto riguarda l’obbligo di presentare il suddetto Modello 720. Tale procedura di infrazione si basa sui seguenti aspetti: • Regime sanzionatorio sproporzionato; • Imprescrittibilità del diritto delle Autorità Fiscali a identificare i diritti e beni non dichiarati come proventi patrimoniali non giustificati per le persone fisiche o come reddito non dichiarato per le persone giuridiche. Pertanto, si può concludere che anche se vi sono stati chiarimenti riguardo alla compilazione e agli obblighi dichiarativi di tale modello, tale adempimento conserva ancora l’alone di incertezza che lo ha caratterizzato sin dall’inizio. 9 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Transfer pricing con la Confederazione Svizzera BEPS Action n. 2 – si riaccende il faro sulle azioni al portatore della SA Introduzione La Svizzera è una confederazione di 26 cantoni autonomi che prendo origine dal nome “Schwyz” (romanico “Svizra”). I poteri legislativi fanno capo al Consiglio Federale che decreta le Leggi. Nel Settore Finanziario la Legge Bancaria Svizzera (art. 3) mantiene la condizione di “reciprocità” come infatti espresse nel 1969 il Consiglio Federale della Confederazione elvetica. In particolare, secondo i GATS, la Confederazione Svizzera è del tipo “lasting presence test”. L’apertura del mercato finanziario Svizzero ai servizi finanziari provenienti dai Paesi OECD è gestita dall’Autorità di Sorveglianza e Vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). Nel corso del 2015, la Svizzera ha siglato due importanti accordi, il multilaterale del 3 Marzo 2015 ed il Tax transparency agreement il 27 Maggio a Bruxelles che parte dal 2017. Infatti, a partire dal 2017 i gruppi d’impresa multinazionale dovranno adempiere alla reportistica da inoltrare all’Amministrazione Federale della Svizzera per sottoporre il c.d. “country by country reporting”. Alla luce dei più recenti cambiamenti normativi ed evoluzioni volute a seguito dell’introduzione del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cerchiamo di dare il risultato di una ricerca normativa nel diritto tributario Svizzero ovvero di come verrebbe identificata e concettualizzata la stabile organizzazione (c.d. flow-through company) da parte dell’Amministrazione finanziaria elvetica. Per dare un senso simpatico al lettore, partiamo prima della stabile organizzazione in Svizzera, per poi andare a rivedere cosa intende l’Amministrazione fiscale Svizzera in seno al principio “arm’s lenght” e calibrare il tutto con una recentissima Giurisprudenza di interpretazione della Suprema Corte Elvetica a parer di chi scrive camaleontica. La Stabile organizzazione Svizzera Il Diritto Tributario Svizzero definisce la stabile organizzazione generalmente in linea con l’articolo 5 del Modello OCSE [Legge federale sulla tassazione diretta art.4c2]. In ossequio all’Action plan 13 del progetto BEPS, al fine di attribuire rilevanza fiscale in Svizzera ad un’entità di business associata ad un gruppo, sarà doveroso fare una importante distinzione tra la Società con personalità giuridica separata del socio (partner) e le società di persone (partnership) ancorché eserciti attività commerciali e/o imprenditoriali sul territorio. Società con personalità giuridica In Diritto Tributario Svizzero, le società di diritto svizzero (Società Anonima – SA) essendo entità separate dai soci vengono tassate separatamente. Questa tassazione “separata” opera anche nei confronti delle affiliate estere. Infatti in Svizzera, non esiste il consolidamento fiscale delle affiliate estere ai fini della tassazione diretta. Diversamente, ai fini dell’imposizione indiretta sul valore aggiunto (art. 13 Legge IVA del 12/06/2009) è possibile fare il consolidato fiscale di gruppo. Esiste tuttavia un’eccezione al principio secondo cui le entità legali debbano Andrea Lupini È un dottore commercialista specializzato nelle materie di fiscalità internazionale e diritto tributario internazionale. È membro dell’International Fiscal Association (IFA). È autore dell’E-Book “Voluntary Disclosure e collaborazione internazionale” pubblicato su il Commercialista Telematico nel 2015. Si è laureato in economia internazionale a Varese, ha studiato in Svizzera e nel 2011 ha conseguito attestato di specializzazione in materie “cross-border” al Centro Studi Bancari di Lugano. Sin dal 2012 segue con molta attenzione l’evoluzione del progetto OCSE – BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tra cui lo scambio automatico di informazioni. È titolare di avviato Studio Tributario alla Via Rosmini 4 – 21052 Busto Arsizio (Va) Tel: 0331-629084 E-mail: [email protected] 10 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 venire tassate separatamente dalla proprietà (ovvero dagli azionisti – o dal portatore-possessore del titolo azionario) e questo vale per le Società di investimento a capitale variabile (SICAV). Infatti, la SICAV viene tassata separatamente dai suoi azionisti solamente con riguardo al reddito posseduto direttamente dalla stessa (es: immobili di proprietà diretta della SICAV). La Società capogruppo estera che possiede quindi una stabile organizzazione in Svizzera con una personalità giuridica separata dai Soci (tipicamente la SA), può adottare l’approccio dell’entità separata [art.52(3) Legge Federale sulla tassazione diretta] e quindi tenere una contabilità separata dell’attività in Svizzera ed assoggettarla a tassazione separatamente dal gruppo secondo gli articoli 18 c.3 (dirette) e 58c.1 (canotnali) delle rispettive Leggi fiscali. Con questo metodo, la società capogruppo (o controllante) dovrà documentare all’Amministrazione fiscale della confederazione Svizzera i redditi provenienti dalla stabile organizzazione Svizzera con la forte limitazione di non poter allocare perdite di società estere associate al gruppo medesimo. La società senza personalità giuridica (partnership) Si precisa che nelle Guide dell’action plan 13 è espressamente previsto che non è possibile esentare entità non corporate (intese come entità senza personalità giuridica) per cui una mera partnership Svizzera (società individuali e in nome collettivo o in accomandita semplice) che non ha personalità giuridica separata dai partners (soci) sono rilevanti ai fini del “CBC” ancorché non sono qualificabili come entità legali separate dai soci. Su queste tipologie di entità opera il principio della tassazione dei redditi per traspa- FISCO e TASSE renza (art. 18 c.1 e art. 48 c.1 Legge federale sulla tassazione diretta del 14/12/1990) tuttavia è anche importante sottolineare che nel Diritto Tributario Svizzero esiste una eccezione a questo principio che è applicabile solo ed esclusivamente ai redditi allocati ai soci della partnership che non sono residenti in Svizzera. Come vedremo, tuttavia, anche chi percepisce reddito dal possesso di un immobile in Svizzera ha una stabile organizzazione in Svizzera. In tali casi il reddito derivante dall’estero è unilateralmente esente da tassazione in Svizzera indipendentemente dalla residenza dei partners. Infatti, secondo art. 4, 11, 49 c.3 e 50 della Legge Federale sulla tassazione diretta del 14/12/1990, il reddito derivante dalla stabile organizzazione di una partnership che ha una sede fissa d’affari sul territorio elvetico ovvero esercita un’attività sul territorio, viene ivi assoggettato a tassazione in Svizzera. In alcune circostanze le “partnership estere” (società a responsabilità illimitata) si possono configurare ai fini fiscali in Svizzera con applicazione della Legge fiscale per le entità legali quando hanno un’attività sul territorio o una sede fissa d’affari. La Legge fiscale Elvetica sul punto stabilisce che le società di diritto estero senza una personalità giuridica separata dai soci devono applicare le regole di tassazione dell’entità legale della società anonima (Legge federale tassazione diretta art. 11, 49 c.1 e cantonale art. 20 c. 2). In virtù del trattamento fiscale differente tra società con personalità giuridica e senza personalità giuridica, si evidenzia che se i soci non sono residenti in Svizzera sono obbligati a dichiarare il reddito proveniente dalla stabile organizzazione Svizzera solo se questa è esercitata nella forma di una partnership. Interessante notare che i soci della capogruppo estera, che sono residenti in Svizzera, sono assoggettati all’obbligo di dichiarare il possesso di azioni della stabile organizzazione Svizzera nella propria dichiarazione dei redditi. L’Arm’s lenght secondo la Svizzera Ai fini dell’allocazione di reddito, l’Amministrazione finanziaria Svizzera in via del tutto generale preferisce o ha sempre preferito seguire gli standard OECD in particolare il Comparable uncontrolled price (CUP), il Cost Plus Method (CPM) ed il Resale Price Method (RPM). L’Amministrazione finanziaria Svizzera può ritenere la presenza di una stabile organizzazione di società appartenente ad un Gruppo di imprese., Questa entità sarà oggetto di un nuovo adempimento di carattere amministrativo; il “Country by country reporting”. Sulla base di precedenti storici in materia “transfer pricing”, l’Amministrazione fiscale Svizzera ritiene che il fondamentale principio noto come “arm’s lenght principle” risulterebbe violato in questi casi: 1) La società svizzera concede un vantaggio (economico o finanziario) senza ricevere un adeguato riconoscimento in contropartita; 2) Il vantaggio viene concesso dall’entità svizzera ad un azionista o ad una persona vicina a lui; 3) Un tale vantaggio non sarebbe mai stato concesso alle stesse condizioni ad un terzo soggetto; 4) La sproporzione del vantaggio concesso e della contropartita ricevuta è riconosciuta dall’organo societario; 5) La società soffre di antieconomicità nelle transazioni perché vende beni e/o servizi ricevendo quindi in contropartita a prezzi 11 ASPETTI FISCALI sproporzionatamente bassi oppure perché acquista a prezzi eccessivamente alti; 6) Le parti correlate possono essere gli amministratori, gli azionisti e persone affini e a loro vicine ovvero chi ha agito come se fosse stato il direttore. 7) Il pagamento di interessi eccessivi sul capitale di terzi (non necessariamente parti correlate al gruppo) il rapporto debt/equity eccessivamente sproporzionato. L’Amministrazione finanziaria Svizzera regolarmente emette delle linee guida sul tasso di interesse suggerendo il tasso massimo pagabile ed il tasso minimo incassabile dalla società Svizzera in materia di prestiti intercompany. La circolare del 1997 lascia il rapporto di laverage finanziario fino all’85% dei crediti commerciali e fino al 70% degli investimenti in partecipate-controllate. Queste percentuali non sono obbligatorie in quanto la società svizzera potrà sempre dimostrare di attenersi al principio “arm’s lenght”. Tuttavia, certi tipi di transazioni finanziarie non sono “arm’s lenght” come i pagamenti relativi alla distribuzione di dividendi i quali devono essere oggetto di reporting e notifica, all’amministrazione fiscale Svizzera, pena sanzioni e rischio di accertamento per evasione fiscale e/o anche frode fiscale. L’Amministrazione finanziaria Svizzera normalmente procede nel rettificare il reddito della associata al gruppo od anche considera una società estera come fiscalmente residente in Svizzera in base ai criteri OECD di residenza fiscale delle persone giuridiche. Interessante notare a tal fine che l’Accertamento fiscale ha un termine generale fissato in anni cinque (5) che decorrono dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine di accertamento si al- 12 Fiscalità estera n. 5 • 2016 lunga in talune circostanza gravi fino a quindici (15) anni dalla dichiarazione fiscale, mentre in dieci (10) anni dalla sopravvenuta conoscenza di un fatto tipicamente la sottrazione fiscale penalmente rilevante. Giurisprudenza Svizzera recente In Diritto Privato Internazionale articolo 154(1) e 155 lett. A) e lettc), la Legge Federale del 18 Dicembre 1987 riconosce la personalità giuridica alle società estere che sono incorporate secondo il diritto societario dello Stato estero come entità a personalità giuridica separata da quella dei Soci (tipicamente una S.p.A. di diritto Italiano). Questo non accade per le società senza personalità giuridica separata (partnership estera) in quanto sono entità aventi responsabilità patrimoniale illimitata estesa ai soci. Tuttavia, un netto giro di boa è stato dato nella recentissima Giurisprudenza della Suprema Corte Federale della Svizzera del 18.09.2015, la quale ribadendo che una società estera si può qualificare ai fini fiscali in Svizzera solo se a personalità giuridica separata dai soci secondo il diritto societario del paese ove è stata costituita e che quindi la società estera che si qualifica come entità separata dai soci, potrà fare un paragone di convenienza tra la tassazione applicabile in Svizzera alla medesima entità ed il trattamento fiscale del reddito qual’ora fosse conseguito nel paese ove è stabilita e/o nel territorio ove il management esercita effettivamente l’attività d’impresa. Sembrerebbe che partendo da tale valutazione per un certo grado discrezionale con riguardo al caratterizzarsi o meno della società estera ai fini fiscali in Svizzera, la Suprema Corte Federale della stabilisce che una “LLC” (limited liability company) incorporata nella giu- risdizione del Wyoming in U.S.A. senza che ivi venga assoggettata ai fini fiscali in U.S.A. (sul territorio), è da qualificarsi come una “partnership” (società di persone) e pertanto la stessa non potrà essere trattata come una società anonima (società di capitali) ai fini fiscali in Svizzera, indipendentemente dalla residenza fiscale dei soci della “LLC” (mutata in una società di persone per i soli fini fiscali). Conclusioni Il discussion draft del 30 Settembre 2014 pubblicato dall’OCSE ha chiarito che dal 2017 i gruppi d’impresa dovranno fornire una serie di informazioni specifiche alle Amministrazioni Fiscali dei Paesi in cui operano, questo affinché sia permesso alle stesse amministrazioni fiscali di verificare i rischi elusivi ed evasivi derivanti dai “trasferimenti di prezzo” infragruppo, ma non solo. Alla luce dell’Action plan n°2 del BEPS il cui fine è quello di neutralizzare i “mismatch” fiscali creati da falle normative (ancorché intenzionalmente volute) si confrontano le scelte di trasparenza delle “transfer pricing policy” dei gruppi stessi che sono tenuti a dimostrare la loro “tax compliance” alle Amministrazioni finanziarie senza ricadere nell’abuso del diritto o abuso di trattato. Alla luce delle recenti giurisprudenze ancorché utilizzate in ambito di “transfer pricing” come potrà ritenersi “tax compliance” un reporting CbC di una stabile organizzazione di diritto Svizzero con azioni al portatore (SA) senza che vengano fornite informazioni sul beneficiario dei dividendi ? A parer di chi scrive, il ballo del “walzer” concesso dalla recente giurisprudenza potrebbe trovare un lieve contrasto alla trasparenza richiesta dalla Action n°2 del BEPS e creare un contenzioso folle. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 È quindi auspicabile che, dopo il 3 Marzo 2015 (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information) e l’accordo di trasparenza fiscale con l’Unione Europea, sarà la stessa Amministrazione fiscale Svizzera in ossequio alle FISCO e TASSE finalità del BEPS Action n°13 (trasparenza) a richiedere al Gruppo d’impresa con una Stabile organizzazione sul territorio un report locale Country-by-country reporting dettagliando l’informativa di carattere finanziario e fiscale inserendo e descrivendo le modalità con le quali il gruppo ha finanziato l’attività della stabile organizzazione dando anche un dettaglio in materia di “dividendi” “prestiti finanziari dei soci” (equity-loan agreement) “prestiti di terzi” (loan agreement), capital gain realizzati ecc… 13 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 La tassazione di un atto di divisione immobiliare rogato in Francia Nel presente lavoro ci proponiamo di sviluppare il regime impositivo di un atto di divisione immobiliare rogato all’estero, avente ad oggetto immobili situati nel territorio dello Stato ed immobili situati in Francia. La fattispecie che esamineremo pone la necessità di affrontare i criteri di determinazione della base imponibile e delle aliquote da applicare. Per una migliore comprensione delle questioni che verranno affrontate abbiamo immaginato il seguente caso pratico. I signori Tizio, cittadino Francese, e Caio, cittadino Olandese, ereditano, in comproprietà, dal de cuius Sempronio, che ha sempre risieduto in Francia, tre civili abitazioni, delle quali una è situata in Francia e due in Italia. Il valore dell’immobile situato in Francia è di € 300.000,00, mentre le abitazioni situate in Italia valgono € 600.000,00. Successivamente all’apertura della successione i due coeredi decidono di dividere la comproprietà degli immobili ereditati. La divisione ereditaria viene rogata in Francia, mediante atto pubblico, che, successivamente, viene depositato in Italia. All’esito della divisione l’immobile situato in Francia viene assegnato a Tizio, mentre a Caio vengono assegnati gli appartamenti situati in Italia. Inoltre, per pareggiare il valore delle quote è previsto che Caio versi a Tizio, a titolo di conguaglio, € 150.000,00. Si pone il problema di stabilire il regime di tassazione del rogito Francese di divisione ereditaria deposi- tato in Italia1. Prima di entrare nel merito delle disposizioni che trattano della tassazione degli atti formati all’estero è necessario inquadrare la natura, ai fini dell’imposta d’atto, degli accordi tra le Parti. Lo scioglimento della comunione tra comproprietari è un tipico atto dichiarativo. Ai fini dell’imposta d’atto gli atti di natura dichiarativa relativi a beni mobili ed immobili, ad eccezione degli autoveicoli e dei motocicli iscritti nel pubblico registro automobilistico, scontano l’imposta proporzionale nella misura dell’1%, come previsto dall’art. 3, parte prima tariffa allegata al TUR. La diversità di aliquota rispetto alla cessione dipende dal 1. Ai sensi dell’art. 6 TUR il caso d’uso si configura quando il documento viene depositato presso le amministrazioni dello Stato. Chiara Porrovecchio Funzionario dal 2006 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di Audit Interno nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. È stata consulente telefonico tributario presso il Call Center di Torino. Abilitata all’esercizio delle professioni contabili e alla Revisione legale (tuttavia non esercita poiché pubblico dipendente). Ricercatore in Economia tributaria e materie giuridico – fiscali dal 2008, anno in cui ha conseguito il Dottorato presso l’Università degli Studi di Palermo. Autrice di numerosi articoli per il sito web www.fiscoetasse.com, collabora dal 2013 alla Rivista Fiscalità Estera. Paolo Antonio Iacopino Funzionario dal 2004 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di verifica nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. Ha svolto attività di formazione professionale per conto dell’Agenzia e della S.S.E.F. Abilitato all’esercizio della professione forense (tuttavia non esercente poiché pubblico dipendente). Nel 2013 ha conseguito presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze il master in Diritto tributario Internazionale. 14 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 fatto che in quest’ultimo caso si incide su un effettivo trasferimento di ricchezza, mentre con la divisione i comproprietari non acquisiscono la proprietà di un bene, ma individuano la quota parte, di loro spettanza, di un diritto già esistente nella propria sfera giuridica. In relazione, invece, alla parte dell’accordo in cui si prevede che uno dei comproprietari riconosca all’altro un conguaglio in denaro o altra utilità in cambio dei diritti sulla cosa comune, il regime di tassazione degli atti dichiarativi non si può applicare. Questo perché il conguaglio in denaro rappresenta la controprestazione per l’acquisto della quota di proprietà di spettanza dell’altro comproprietario sul bene comune. Ai fini dell’imposta di registro il conguaglio sarà soggetto all’imposta proporzionale prevista dall’art. 1 della tariffa parte prima, trattandosi di un immobile, come dall’art. 34 TUR. Le due disposizioni sono autonomamente soggette all’imposta di registro, ex art. 21, comma 1 TUR, in quanto non derivano necessariamente l’una dall’altra. Infatti, la scelta di Caio di riconoscere a Tizio il conguaglio in denaro deriva dalla volontà di quest’ultimo di acquisire, volontariamente e non obbligatoriamente a seguito della divisione, la quota di comproprietà sul bene comune di spettanza di Tizio. Il regime impositivo degli atti formati all’estero è regolato dagli articolo 2, comma 1, lett. d, e 11 tariffa parte 2 del d.P.R. 131/86 (da adesso TUR). L’art. 2, comma 1, lett. d) del TUR prevede che “sono soggetti a registrazione gli atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o tra- FISCO e TASSE sferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione e l’affitto di tali beni”. Invece, l’art. 11 tariffa parte II allegata al TUR, rubricato “atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Atti formati all’estero”, dispone che gli atti diversi da quelli indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d), TUR, scontano l’imposta fissa se le relative disposizioni soggiacciono all’IVA, negli altri casi sono soggette alle aliquote stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato. La differenza tra le due norme è che nel caso dell’art. 2 TUR la registrazione è obbligatoria, mentre la fattispecie regolata dall’art. 11, parte II tariffa allegata al TUR deve essere tassata solo in caso d’uso (1). Le disposizioni rilevanti ai fini dell’imposta di registro che emergono dal caso esemplificato sono due: 1) la divisione del compendio immobiliare; 2) il pagamento del conguaglio di € 150.000,00 che Caio versa a Tizio per pareggiare il maggior valore derivante dall’assegnazione degli immobili situati in Italia. La divisione del compendio immobiliare L’atto di divisione non determina alcun trasferimento di proprietà, per cui un eventuale atto estero che contiene questa disposizione non deve essere obbligatoriamente registrato, dato che non rientra tra gli atti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), TUR. Nel caso in esame, però, l’imposta è dovuta, ex art. 11 parte II tariffa allegata al TUR, in quanto con il deposito in Italia dell’atto rogato all’estero si configura il caso d’uso (nota). La divisione, avendo natura dichia- rativa, non rientra nel campo d’applicazione dell’IVA, per cui ai fini della tassazione si applica il punto b) del citato articolo 11. Secondo questa ultima disposizione, gli atti esteri registrati in Italia scontano l’aliquota stabilita per i corrispondenti atti formati nel territorio dello Stato. Nel caso di specie l’aliquota dell’1%, ex art. 3 parte I tariffa allegata al TUR, si applica sul totale dei beni divisi, e, perciò, anche sull’immobile situato in Francia, perché l’art. 3 citato fa riferimento ai beni divisi indicati nell’atto registrato, a nulla rilevando la collocazione fisica dei beni stessi. Il pagamento del conguaglio di € 150.000,00 che Caio versa a Tizio per pareggiare il maggior valore derivante dall’assegnazione degli immobili situati in Italia Con il pagamento del conguaglio in favore Caio acquista da Tizio la quota di spettanza di quest’ultimo sugli immobili situati in Italia. Gli atti esteri che dispongono il trasferimento della proprietà di un immobile situato in Italia devono essere obbligatoriamente registrati, stante il disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d), TUR. Sull’importo pattuito si applicherà l’aliquota del 9%, ai sensi dell’art. 1 parte prima tariffa allegata al TUR. Si specifica che l’imposta di registro sulle divisioni viene applicata anche in Francia. Per cui l’operazione in esame viene tassata in entrambi gli Stati, senza possibilità per il soggetto inciso di eliminare la doppia imposizione, non avendo l’Italia sottoscritto alcuna convenzione contro le Doppie imposizioni ai fini dell’imposta di registro, e non esistendo all’interno del TUR alcuna norma che affronti e risolva la questione. 15 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 L’imposizione sul reddito individuale a Hong Kong Profili tecnici e relativi vantaggi L’imposizione sul reddito personale a Hong Kong è tuttora piuttosto bassa rispetto al carico fiscale applicato in altri paesi asiatici. Le aliquote fiscali sono progressive, ma si applica un massimale all’imposizione fiscale complessiva. A Hong Kong non vi è alcuna imposta sui redditi di capitale, né imposta sui dividendi o sulle successioni. A Hong Kong la tassazione si basa sul principio territoriale della fonte di reddito. Sono tassati solo i profitti da attività di impresa, i redditi da lavoro dipendente e i rediti da locazione prodotti a Hong Kong. L’imposta sul reddito personale copre tutti i redditi derivati da un impiego o una pensione percepita a Hong Kong. Gli interessi attivi percepiti da un individuo che non esercita alcu- na attività a Hong Kong sono esenti da imposta sul medesimo territorio. Infine, alcuna tassazione è applicata sui redditi da capitale. Qualsiasi soggetto, compresi sia gli individui impiegati in loco che gli espatriati che percepiscono un reddito da lavoro dipendente derivato da Hong Kong, è soggetto all’imposizione sui redditi da lavoro. Una persona che visita Hong Kong per non più di 60 giorni in un anno fiscale non è soggetta ad alcuna imposta sul proprio reddito da lavoro dipendente. Al contrario, un soggiorno superiore a 60 giorni potrebbe dar luogo ai presupposti per un prelievo fiscale sul reddito da lavoro dipendente percepito per i servizi resi a Hong Kong durante il periodo di permanenza. Un dipendente che abbia già pagato le imposte sul reddito da lavoro dipendente in qualunque territorio al di fuori di Hong Kong è esente, per l’amministrazione finanziaria di Hong Kong, da tassazione sui redditi derivanti dai propri servizi resi nell’ambito di quel territorio estero. Gli individui sono tassati sul proprio reddito da lavoro dipendente totale, percepito a Hong Kong, al netto delle spese deducibili, delle donazioni e indennità personali. La fonte di reddito da lavoro dipendente è individuata in base a: luogo ove il contratto è stato negoziato e concluso e dove, quindi, esso è applicabile; residenza del datore di lavoro; luogo ove viene pagato lo stipendio. Redditi da lavoro dipendente derivanti da altre giurisdizioni so- Giorgio Riccardi È un dottore commercialista specializzato in aspetti fiscali e regolamentari relativi agli investimenti esteri nella regione asiatica. Ha conseguito un master in economia presso l’Università UIBE di Pechino e pubblicato con regolarità articoli sulle economie emergenti del Far East. Lavora tra l’Italia e la Cina, occupandosi di diritto commerciale e tributario e ha maturato una significativa esperienza inerente la pianificazione della fiscalità persone fisiche e giuridiche dall’Italia all’Asia. È socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti ed è membro dell’ordine dei Dottori Commercialisti e del Registro dei Revisori Legali in Italia. [email protected] Lorenzo Riccardi È Professore Associato presso Xian Jiao Tong-Liverpool University. Ha insegnato taxation alla Tonjin University, Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha pubblicato Guida alla Fiscalità di Cina, India e Vietnam per Il Sole24Ore ed è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Camera Italia-Vietnam. Per Maggioli Editore è responsabile della sezione Asia del portale Fisco e Tasse. [email protected] 16 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Aliquote dell’imposta sul reddito Imposta sulle plusvalenze Criterio per l’applicazione delle imposte Sgravi per evitare doppia tassazione Anno fiscale Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi Ritenute d’acconto: - Dividendi - Interessi - Royalties Imposizione sul patrimonio netto Previdenza sociale Imposta di successione Tassa di proprietà sugli immobili Imposta di bollo speciale (SSD) Imposta di bollo per l’acquirente (BSD) Imposta sul Valore Aggiunto no considerati essere di competenza di Hong Kong qualora siano riconducibili a servizi resi a Hong Kong. I compensi degli amministratori di una società il cui controllo e la cui gestione sono esercitati a Hong Kong sono ivi soggetti a tassazione indipendentemente dal luogo di residenza degli amministratori stessi. Le pensioni sono tassabili a Hong Kong se i relativi fondi sono gestiti a Hong Kong e se essa è corrisposta in virtù di servizi resi a Hong Kong. Il reddito imponibile comprende le commissioni, i bonus, i premi, le gratifiche, le indennità e gli altri benefit inclusi nella retribuzione. Il valore imponibile di un’abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro si presume essere il 10% dello stipendio del dipendente (4% o 8% nel caso di sistemazione in albergo o ostello). Questo trattamento vantaggioso si applica anche al rimborso del canone di locazione pagato per l’alloggio del lavoratore. Il reddito da dividendi non è tassato, ma i guadagni derivanti dall’esercizio di opzioni su azioni sono invece imponibili. I benefit connessi al- FISCO e TASSE 2% -17% 0% Territoriale Sì 1 aprile-31 marzo Entro 1 mese dalla data di emissione 0% 0% 4,95% / 16,5% No 5% No 15% 5% – 20% 15% No le spese per l’istruzione per i figli dei dipendenti sono imponibili. Le indennità di disoccupazione non sono tassabili. Indennità e altri trattamenti connessi all’anzianità del lavoratore previsti ai sensi della legge sul lavoro (Employment Ordinance) non sono soggetti ad alcuna imposizione. Qualsiasi somma corrisposta oltre l’importo calcolato ai sensi dell’ordinanza sul lavoro può, invece, essere soggetta a imposizione. Gli individui sono tassati mediante aliquote progressive sul reddito imponibile netto. Le aliquote marginali vanno dal 2% al 17% (sul reddito imponibile al netto delle indennità personali), con un tetto massimo in corrispondenza dell’aliquota normale del 15% sul il reddito imponibile, senza detrazioni legate a indennità personali. I proprietari sono tassati sui redditi da locazione prodotti dagli immobili posseduti a Hong Kong. L’imposta si applica ad un’aliquota standard del 15% sul valore netto della proprietà, determinato come somma dei canoni di locazione, delle spese di servizio e delle tasse paga- te al proprietario, a meno di un’indennità prevista per legge del 20% sul valore dell’immobile destinato alla copertura delle spese per riparazioni e manutenzione. Per i lavoratori dipendenti il cui reddito mensile è inferiore a HKD 7.100, il datore di lavoro è tenuto a pagare un ulteriore 5% a titolo di contributo al regime MPF. Per i dipendenti il cui reddito mensile è pari o superiore a HKD 7.100, il datore di lavoro è tenuto a detrarre il 5% a titolo contributo previdenziale al regime di MPF e a pagare un ulteriore 5% come proprio contributo. I lavoratori autonomi contribuiscono quindi per il 5% del loro reddito e possono scegliere di versare quanto dovuto alternativamente su base mensile o annuale. La massima detrazione/contributo è pari a HKD 1.500 al mese. Tutti i benefici derivanti da contributi obbligatori non possono essere percepito fino a quando non sia raggiunta l’età pensionabile di 65 anni, momento in cui il contribuente può beneficiare dei frutti del piano pensionistico in un’unica soluzione. 17 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Scelta della veste societaria e relative imposte sul reddito a Singapore Gli investitori stranieri che intendono avviare la propria attività a Singapore possono scegliere tra una varietà di strutture aziendali. Va notato comunque che le società a responsabilità limitata sono la forma più popolare di veicolo per fare business a Singapore. Le opzioni a disposizione degli investitori stranieri sono le seguenti: - Sole proprietorship -Partnership - Società in Accomandita Semplice - Società a responsabilità limitata - Società a responsabilità limitata privata. Sole proprietorship: una ditta individuale è un’attività commerciale esercitata da un solo individuo, senza l’uso di una forma di business separata e distinta. Il titolare unico sarà personalmente responsabile di tutti i debiti e gli obblighi del bu- siness. Il reddito generato dal business è il reddito della ditta individuale; di conseguenza, il proprietario unico è tassato su base individuale. Una ditta individuale deve nominare almeno un manager, che è normalmente residente a Singapore, qualora l’unico proprietario fosse uno straniero che risiede al di fuori di Singapore. Partnership: Un partenariato sussiste qualora vi sia un rapporto tra le persone che svolgono un’attività in comune. Una partnership non può avere più di 20 partner. La partnership non ha un’esistenza giuridica separata se non per i partner che sono personalmente responsabili di tutti i debiti e gli obblighi della RM. In una partnership, i partner sono tassati su base individuale. Un partenariato deve nominare almeno un manager che è normalmente re- sidente a Singapore se tutti i partner sono stranieri che risiedono al di fuori di Singapore. Società in accomandita semplice: Una società in accomandita (“LP”) è un’organizzazione aziendale che consiste in uno o più soci accomandatari e uno o più limitati partner. Il generale / socio accomandante in una LP può essere un individuo o una società. Una LP non ha una personalità giuridica distinta da quella dei suoi partner. Non può essere chiamata in giudizio o acquisire direttamente proprietà. Un socio collettivo è responsabile per tutti i debiti e gli obblighi della LP mentre un socio accomandante risponde solo per i debiti o gli obblighi della LP fino all’importo del suo contributo concordato. Un socio collettivo può partecipare alla gestione della LP mentre un socio acco- Tommaso Colli Financial advisor e manager di RsA Asia. Ha conseguito un master in International Management presso Università Bocconi e double degree a Shanghai presso Fudan University. È autore di articoli in materia tributaria e partecipa regolarmente a convegni come relatore. Ha collaborato in precedenza con KPMG e Accenture; ora coordina le attività del dipartimento contabile di RsA per la Cina. È specializzato nel settore finanziario, nella fiscalità nazionale ed estera in Cina e Asia orientale. Ricopre il ruolo di sindaco per diversi gruppi societari. Lorenzo Riccardi È Professore Associato presso Xian Jiao Tong-Liverpool University. Ha insegnato taxation alla Tonjin University, Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha pubblicato Guida alla Fiscalità di Cina, India e Vietnam per Il Sole24Ore ed è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Camera Italia-Vietnam. Per Maggioli Editore è responsabile della sezione Asia del portale Fisco e Tasse. [email protected] 18 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 mandante non ha questa possibilità. Una LP non può essere assoggettata ad imposta come entità. Al contrario, ogni partner sarà tassato sulla sua quota di reddito derivante dalla LP. Nel caso in cui ogni socio collettivo della LP sia abitualmente residente al di fuori di Singapore, può esservi la necessità di nominare un responsabile locale. Società a responsabilità limitata: Una LLP è una società che presenta una personalità giuridica distinta da quella dei suoi partner. Può pertanto agire in giudizio ed essere chiamata in giudizio. Ogni LLP deve avere almeno due partner. Il partner in una LLP può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Nessun sociò è personalmente responsabile per debiti o perdite contratti della società; sarà tuttavia personalmente responsabile per eventuali atti illeciti o omissioni commessi dalla LLP, ma non per atti illeciti o omissioni commessi da un qualsiasi altro partner della società. Una LLP non sarà assoggettata ad imposta come entità. Ogni partner sarà tassato sulla sua quota di reddito derivante dalla LLP. Una LLP deve nominare almeno un manager che è solitamente residente a Singapore. Società a responsabilità limitata privata: una società a responsabilità limitata privata (“Pte Ltd”) è un’entità giuridica separata e distinta dai suoi soci. Una società di questo tipo può essere chiamata in giudizio e può acquisire proprietà a suo nome. La c.d. Pte. Ltd. Non può avere più di 50 membri, i quali hanno responsabilità limitata e non sono personalmente responsabili per i debiti o le perdite della società. Una società a responsabilità limitata è soggetta a imposta come entità residente di Singapore e deve nominare almeno un amministratore, che è normalmente residente a Singapore. Per quanto riguarda la tassazione, Singapore ha uno dei tassi più bassi del mondo, in termini di imposta sui redditi societari, con un tasso standard del 17%. Adotta inoltre una tassazione definita su base territoriale. Una società, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società locale o straniera, è tenuta al pagamento dell’imposta sul reddito maturato o derivato da Singapore o redditi percepiti al di fuori di Singapore legati a guadagni connessi a (I) attività commerciali o industriali; (II) investimenti generanti dividendi e/o interessi, profitti da affitti; (III) royalties, premi e ogni altro di proprietà; (IV) altri proventi di natura reddituale. I dividendi di origine estera sono esenti da imposta. Le plusvalenze, come ad esempio le plusvalenze da cessione di attività o gli utili su cambi o di capitali, non risultano imponibili a Singapore. Di seguito dettagli in merito alle principali tipologie di imposte presenti nel territorio di Singapore: - Imposta sul reddito: viene pagata sul reddito delle persone fisiche e giuridiche. - Imposta sugli immobili: deve essere versata da chi possiede una proprietà, in base al valore atteso di affitto della proprietà stessa. - Imposte sui veicoli a motore: sono tasse applicate sui veicoli Aliquote fiscali societarie Tipologia di Reddito Profitti aziendali non superiori a 300,000 SGD Profitti aziendali superiori a 300,000 SGD Plusvalenze Distribuzione di dividendi ai soci Redditi esteri non trasferiti all’interno del territorio di Singapore Redditi esteri trasferiti all’interno del territorio di Singapore Aliquota fiscale 8.5% 17% 0% 0% 0% 0 – 17% subject to conditions Aliquote fiscali personali Reddito Imposta sui primi 20,000 SGD Imposta sui successivi 10,000 SGD Imposta sui successivi 10,000 SGD Imposta sui successivi 40,000 SGD Imposta sui successivi 40,000 SGD Imposta sui successivi 40,000 SGD Imposta sui successivi 40,000 SGD Imposta sui successivi 120,000 SGD Imposta sui redditi superiori a 320,000 SGD Plusvalenze Redditi esteri Dividendi ricevuti da una società di Singapore FISCO e TASSE Aliquota 0% 2% 3.5% 7% 11.5% 15% 17% 18% 20% 0% 0% 0% 19 ASPETTI FISCALI a motore. Queste tasse sono applicate per ridurre l’acquisto di veicoli e quindi, indirettamente, traffico ed inquinamento. - Dazi, accise ed imposte doganali: Singapore è un porto franco e ha relativamente poche accise e dazi d’importazione. Le accise sono imposte principalmente su tabacco, prodotti petroliferi e liquori. Pochissimi prodotti sono soggetti a dazi d’importazione. I 20 Fiscalità estera n. 5 • 2016 dazi sono principalmente su veicoli a motore, tabacco, alcolici e prodotti petroliferi. - Imposta su beni e servizi (GST): è un’imposta sul consumo. L’imposta viene acquistato un bene o un servizio, comprese le importazioni. Questo tipo di imposte indirette è anche conosciuta come imposta sul valore aggiunto (IVA) in molti altri paesi. - Tasse sulle scommesse: sono tas- se sulle lotterie, le scommesse e il gioco d’azzardo. - Tassa di bollo: è legata ai documenti commerciali e legali relativi a partecipazioni e beni immobili. - Altro: le due principali sono il tributo sui lavoratori stranieri e le tasse aeroportuali. Il tributo sui lavoratori stranieri è applicato per regolare l’impiego di lavoratori stranieri a Singapore. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Progetto BEPS: Action Plan 2 – Hybrid Mismatch Arrangements Continuiamo la pubblicazione degli articoli concernenti le 15 azioni del Progetto BEPS, trattando l’azione N. 2 (HYBRIDS), concernente la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements. Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte. Gli Hybrid Mismatch Arrangements (HMA) sfruttano le differenze nel trattamento delle imposte a carico delle società o la presenza di determinati strumenti nelle diverse giurisdizioni dei due Paesi di riferimento, per evitare la tassazione (tramite una doppia non-imposizione o una doppia deduzione) sia in una che nell’altra nazione, o comunque per ottenere una procrastinazione a lungo termine della tassazione stessa. Questo genere di accordi sono mol- to comuni e producono un’ingente riduzione della base imponibile per i Paesi nei quali il gruppo societario agisce. Oltre a ciò, a livello macroeconomico, causano un danno alla libertà di concorrenza, all’efficienza, alla trasparenza e all’equità del sistema. Con l’obiettivo di aumentare la coerenza della tassazione del reddito delle aziende a livello internazionale, il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (OCSE) ha evidenziato nelle sue ordinarie Linee Guida delle raccomandazioni relative alla redazione delle leggi nazionali e ha sviluppato delle ulteriori disposizioni del Modello di Convenzione dei trattati al fine di neutralizzare gli effetti fiscali degli HMA. Nella relazione finale licenziata dall’OCSE lo scorso ottobre 2015, sono esposte le suddette raccomandazioni, suddivise in due parti: la prima parte contiene le istruzioni per migliorare la legislazione nazionale, mentre la seconda parte espone le modifiche alla precedente versione dell’OECD Model Tax Convention. Non appena dette raccomandazioni verranno adottate nella legislatura nazionale e nei trattati, le stesse po- tranno perseguire l’obiettivo di neutralizzare gli HMA, ponendo fine alle deduzioni plurime concernenti un’unica voce di spesa, alle detrazioni a fronte delle quali non corrisponde alcuna tassazione, e alla creazione di crediti d’imposta presso svariati regimi fiscali per quantitativi d’imposta – viceversa – spettanti alle Amministrazioni Finanziarie di altre giurisdizioni nazionali. Oltre tutto, eliminando le differenze nel carico fiscale, le leggi contestualmente impediranno che i predetti accordi vengano utilizzati (in qualità di strumenti del Progetto BEPS), senza causare danno alcuno al commercio e agli investimenti transnazionali. La relazione in questione (come detto, datata ottobre 2015) va a sostituire quanto già precedentemente espresso nel report temporaneo sulla medesima argomentazione sempre relativa alla neutralizzazione degli effetti degli HMA, pubblicato nei risultati della prima parte dei lavori svolti per il Piano BEPS, a settembre del 2014. In confronto a detti risultati, le raccomandazioni esposte in quest’ultima relazione sono state ampliate con ulteriori consigli ed esempi pratici, per me- Paolo Soro Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell’omonimo studio con sedi in Roma, Milano, Cagliari e Dubai. Laureato in economia e commercio; master in direzione aziendale (SDA Bocconi – Milano) e in fiscalità internazionale (USI – Lugano). International Certificate in Financial English. Specializzato in pianificazione fiscale internazionale, contenzioso e lavoro. Presidente collegio sindacale consorzio garanzia fidi Sardegna. Consulente tecnico presso i tribunali di Roma e Cagliari. Responsabile fiscalità internazionale e marketing MESCO DWC – LLC (Dubai – EAU). Amministratore delegato Green River Holding LTD – Malta. Relatore in convegni e autore di articoli in materia di fiscalità internazionale, trust, contenzioso tributario e consulenza del lavoro. Collabora con la rivista telematica di approfondimento “Il Tributo” e con il sito web www.fiscoetasse.com www.paolosoro.it [email protected] FISCO e TASSE 21 ASPETTI FISCALI glio spiegare il funzionamento della normativa in maggior dettaglio. Sono stati inoltre assunti impegni ulteriori per quanto concerne: - le transazioni afferenti al trasferimento degli asset, come lo stock-lending e il repo-transactions; - gli Imported Hybrid Mismatches e il trattamento dei pagamenti che sono computati come reddito secondo il regime CFC (Controlled Foreign Companies). Il consenso raggiunto su tutti questi problemi risulta esposto nella relazione 2015. Come, invece, già indicato anche nel report 2014, gli Stati rimangono liberi di sviluppare le proprie decisioni in ambito legislativo sul trattamento degli HMA che dovessero risultare in regime di regolarizzazione del capitale infragruppo (IntraGroup Hybrid Regulatory Capital). Qualora un Paese scegliesse di non applicare le leggi che neutralizzano gli HMA in cambio di un determinato strumento di regolazione del capitale (Hybrid Regulatory Capital Instrument), questa decisione non produrrebbe alcun effetto con quanto viceversa deciso da un altro Stato in merito all’applicazione delle misure di ulteriori particolari strumenti. Parte I La Parte I della relazione – come prima accennato – espone le raccomandazioni per le leggi che affrontano il problema dei Mismatches nella tassazione, che insorgono con riferimento ai pagamenti eseguiti attraverso uno strumento finanziario ibrido, o comunque effettuati verso o tramite un’entità economica ibrida. Vengono, poi, individuate quelle leggi consigliabili per affrontare gli Indirect Mismatches che insorgono allorché gli effetti degli HMA sono 22 Fiscalità estera n. 5 • 2016 importati in una terza giurisdizione. Le raccomandazioni hanno la forma di leggi di connessione che allineano la trattazione dell’imposta di uno strumento o di un’entità economica in generale, con la trattazione dell’imposta da parte dell’altra giurisdizione in questione, ma non creano alcun altro effetto per quanto concerne i risultati commerciali degli accordi di cui sopra. Dette disposizioni si applicano automaticamente, tenendo conto di una gerarchia normativa nella forma di una legge primaria e di una secondaria (o difensiva). Questa struttura impedisce che più di un Paese applichi la stessa legge allo stesso accordo, e, nello stesso tempo, scongiura il rischio di una doppia tassazione. La legge primaria consigliata impone che i Paesi rifiutino la deduzione del pagamento da parte del contribuente, nel caso in cui lo stesso pagamento non figuri nel reddito del beneficiario tassato dall’altra giurisdizione, o nel caso in cui risulti pure deducibile nell’altra giurisdizione. Se la legge primaria non si applica, allora l’altra giurisdizione può applicare in generale una legge difensiva secondaria, la quale richiede che i pagamenti deducibili siano inclusi nel reddito, o prevede che si rifiuti la duplicazione della deduzione a seconda della natura del particolare tipo di mismatch. La relazione riconosce l’importanza del coordinamento nell’implementazione e nell’applicazione delle leggi sugli HMA, onde assicurare che le stesse siano effettivamente applicate e al fine di minimizzare i costi amministrativi e normativi, sia per il contribuente, che per l’ente che amministra le imposte. In vista di detto ultimo scopo, è poi previsto uno schema comune per la realizzazione dei principi, e sono proposti periodi precisi per garantire la coerenza nell’applicazione delle predette leggi. Parte II La Parte II affronta l’ulteriore fase dell’Azione 2, che ha come obiettivo le previsioni necessarie affinché gli strumenti e le entità economiche ibride, come anche quelle con doppia residenza (Dual Resident Entities), non vengano utilizzate per ottenere benefici ingiustificati dai trattati fiscali, e affinché gli stessi trattati fiscali non impediscano l’applicazione dei cambiamenti nella legge locale secondo le raccomandazioni espresse nella Parte I. La relazione esamina, in primo luogo, il problema delle entità economiche con doppia residenza (dual resident entities); cioè, quelle entità che risultano essere residenti in due differenti Paesi per quanto concerne il regime fiscale. In proposito, giova rammentare che i risultati dei lavori evidenziati nell’Action 6 (Treaty Abuse), affrontano ulteriormente parte delle preoccupazioni dell’intero Progetto BEPS con specifico riferimento proprio alle Dual Resident Entities, attraverso la previsione secondo cui le situazioni di doppia residenza in un trattato fiscale siano affrontate con un approccio ad hoc (ossia, da valutarsi caso per caso), piuttosto che attraverso l’attuale normativa, la quale si basa in pratica sostanzialmente solo sul luogo di effettiva amministrazione della società. Invero, è da rimarcare come questa modifica non analizzi comunque tutti i problemi BEPS che riguardano le citate Dual Resident Entities. Pertanto, saranno necessarie altre variazioni delle diverse normative locali per impedire nuove ulteriori strategie di elusione impositiva, che ben potrebbero verificarsi in tutte le numerose fattispecie di entità economiche con doppia residenza fiscale. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 5 • 2016 La relazione affronta, poi, l’applicazione dei trattati fiscali per le entità ibride, ovverossia quelle entità che non sono trattate come contribuenti da nessuna, ovvero da entrambe le giurisdizioni che hanno sottoscritto un trattato finanziario (come, per esempio, una partnership riguardante più Paesi). In merito, la relazione propone di includere nel Modello Convenzionale fiscale (OECD Model Tax Convention, 2010), una nuova previsione e alcune dettagliate disposizioni di commento, le quali assicurino che i benefici dei trattati fiscali siano assicurati nei casi opportuni con riferimento al reddito di tali entità economiche; ma, nel contempo, non siano invece concessi qualora nessuna delle due normative locali, secondo le proprie leggi interne, preveda che il reddito di una di queste società venga tassato FISCO e TASSE come reddito di un’entità residente nella stessa nazione. Infine, la Parte II affronta quei potenziali problemi dei trattati che potrebbero insorgere dalle raccomandazioni della Parte I. Vengono in primo luogo esaminati i problemi dei trattati che si riferiscono alle leggi che prevedono il rifiuto di una deduzione, o che richiedono l’inclusione del pagamento nel reddito ordinario: al riguardo, la relazione giunge alla conclusione che, di regola, i trattati fiscali non impediscono l’applicazione delle predette misure. In seguito, si passa all’esame dell’impatto delle raccomandazioni della Parte I sulle leggi dei trattati fiscali, con riferimento all’eliminazione della doppia tassazione: qui si evidenzia che potrebbero verificarsi dei problemi nei casi di trattati fiscali bilaterali, i quali prevedano, per l’applicazione delle esenzioni, metodi che prendano in considerazione i dividendi ricevuti da società estere. La relazione, conseguentemente, descrive i possibili cambiamenti dei trattati che dovrebbero risolvere i suddetti problemi. Infine, l’ultimo problema affrontato nella Parte II è il possibile impatto delle leggi dei trattati fiscali concernenti il principio di non discriminazione, con riferimento alle raccomandazioni della Parte I: la relazione, peraltro, a tal proposito rileva come, fintanto che le leggi dell’ordinamento nazionale scritte per l’implementazione di queste raccomandazioni saranno formulate correttamente, non dovrebbero insorgere conflitti di sorta con specifico riferimento alle predette disposizioni di non discriminazione (Non-Discrimination Provisions). 23 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Gli IFRS per le PMI (parte IV) Con questa quarta parte completiamo la sintetica rappresentazione degli IFRS per le PMI. Ricordiamo che gli IFRS per le PMI (IFRS for SMEs) sono principi che incorporano i principi contabili basati sui c.d. Full IFRS, ma che sono stati semplificati per soddisfare gli obiettivi anche delle PMI, rimuovendo alcuni trattamenti contabili previsti nei Full IFRS ed eliminando elementi e requisiti informativi che non sono in genere rilevanti per le piccolo e medie imprese. I Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS nascono dall’esigenza di fornire un linguaggio standard comune nel mondo degli affari, un modo pe rendere le contabilità aziendali comprensibile e comparabile anche fuori dai confini nazionali e sono particolarmente importanti per le società che operano in più Paesi. Le PMI che redigono il bilancio utilizzano gli IFRS per le PMI, cioè facendo riferimento alla conformità del bilancio agli IFRS per le PMI, avranno migliori opportunità di accesso ai al credito o a capitali d’investimento proprio perché viene loro riconosciuto un plus a livello internazionale. I principi di redazione del bilancio d’esercizio sono fissati in una struttura denominata “Framework”. Il Rendiconto Finanziario (“Statement of Cash Flow”) Il prospetto di Rendiconto Finanziario (Statement of Cash Flow) è lo strumento contabile con cui si rappresenta la situazione finanziaria aziendale in un dato esercizio, e quindi vi viene rappresentato il Capitale Circolante Netto e la liquidità aziendale e le sue variazioni. In particolare: • riporta informazioni sulle variazioni in termini di liquidità di cassa o equivalenti alla cassa (“Cash equivalents”) in un dato esercizio. Ai fini degli IAS per le PMI i “Cash equivalents” sono investimenti a breve, particolarmente liquidi (che possano essere convertiti in cassa in 3 mesi) che servono a coprire esigenze di brevissimo periodo e non anche per investimenti o altri scopi; • i risultati intermedi di cash flow sono classificati per aree, come avviene nello schema di Rendiconto Finanziario di cui al nuovo art. 2125-ter c.c, ed ognuna di queste aree determina diverse configurazioni di cash flow: l’area dell’attività operativa (“operating”), cioè quella propria del core business dell’impresa, l’area dell’attività di in- vestimento (“investing”) con i flussi generati dagli investimenti e dismissioni materiali ed immateriali, oltre che finanziarie e l’area finanziaria (“financing”) che riporta il risultato in termini di flussi finanziari generato da entrate ed uscite di liquidità di capitale proprio o di terzi. Ad esempio, tra i flussi finanziari vanno riportati gli incassi derivanti dall’emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale, i pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società, gli incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine, i rimborsi di prestiti, i pagamenti effettuati per ridurre le passività relative a un leasing finanziario; • è prevista la possibilità di scegliere se utilizzare il metodo diretto o indiretto di costruzione del prospetto; • gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi riscossi possono essere “operating”, “investing” o “financing”; • i dividendi pagati possono essere “operating”, o “investing”; •i flussi della gestione fiscale sono considerati operativi a Paolo Battaglia Esercita la professione di dottore commercialista e revisore contabile in Sicilia presso lo studio da lui diretto dal 1994, con sede a Ragusa, specializzato in pianificazione fiscale e finanziaria. È presidente della Commissione per la consulenza di direzione aziendale presso l’ODCEC di Ragusa, relatore in convegni su tematiche relative alla pianificazione internazionale di business. 24 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 meno che non siano specificamente identificati come frutto di attività di investimento o di attività finanziarie; • eventuali investimenti (non liquidi) e le transazioni finanziarie relative (ad esempio immobilizzazioni acquisite a debito) vanno distintamente indicati; • devono essere riportati i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve essere riportata la riconciliazione dei valori del rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale. La Nota Integrativa (“Notes to the Financial Statements”) La Nota Integrativa sono parte integrante del bilancio e dei suoi prospetti per come li abbiamo vi- FISCO e TASSE sti. Per tutte le informazioni presentate nel Balance sheet, nell’Income statement e nei Cash flow statement vanno portati i riferimenti incrociati presenti in nota integrativa se rilevanti e laddove sia possibile. La Nota Integrativa fornisce addizionali sugli importi dei prospetti contabili e questi sono le informazioni che vi devono essere riportate: 1. una dichiarazione di compliance con gli IFRS per PMI (IFRS for SMEs); 2. le politiche di bilancio; 3. le stime e le valutazioni contabili più rilevanti; 4.le informazioni non presentate nei prospetti principali ma richieste dagli IFRS per Pmi. In base agli IAS/IFRS per le PMI la Nota Integrativa si presenta secondo questa sequenza e schema: • criteri di redazione (ad esempio, appunto: IFRS per PMI); • sommario delle politiche più significative utilizzate nella redazione, ad esempio le fonti più importanti per le stime, se presenti; •informazioni supplementari di supporto per le voci dei singoli prospetti; • altre disclosure; •comparazioni con gli importi del periodo precedente. È necessario l’inserimento di ulteriori informazioni, se l’impresa lo ritiene e laddove sia possibile, relative a cambiamenti di criteri di redazione, politiche o metodi di stima e di valutazioni e informazioni su eventuali requisiti contabili imposti al di fuori da motivi legati agli IFRS. 25 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 I derivati in bilancio Le novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2015 con riferimento ai derivati I derivati sono contratti il cui valore deriva dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante. Numerose sono le tipologie di derivati ma i più comuni sono: i contratti a termine, gli swap, i futures e le opzioni. Ognuno di questi presenta caratteristiche peculiari, ma tutti possono essere sottoscritti a fini speculativi o di copertura. In un contesto economico e finanziario fortemente mutevole, tutte le aziende hanno una significativa necessità di limitare i rischi. Tra questi, quelli relativi alla fluttuazione dei tassi di cambio e d’interesse assumono particolare importanza soprattutto per le aziende più internazionalizzate. I derivati, se opportunamente strutturati, consentono di minimizzare tali rischi attraverso il pagamento di una commissione bancaria da versare al momento della sottoscrizione. Alternativamente, questi strumenti possono essere acquistati per finalità speculative con conseguenti differenti effetti sulla redditività dell’impresa. La normativa contabile Per le società che applicano i principi contabili internazionali, i derivati di copertura e speculativi trovano disciplina nello IAS 39. Tale principio, infatti, descrive le regole contabili di rappresentazione e valutazione di tutti gli strumenti finanziari tra cui i contratti derivati. Le imprese che invece applicano il codice civile nella redazione del proprio bilancio, dovevano iscrive- re i derivati applicando le novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2015 che, modificando il codice civile (e in particolare l’art. 2426 c.c.), ha previsto precisi criteri di valutazione per i contratti derivati. Il nuovo punto 11-bis dell’art. 2426 c.c. Il decreto ha introdotto nell’art. 2426 del codice civile il punto 11-bis). Tale punto evidenzia che: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziaria, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al Conto Economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad Luca Fornaciari Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma e docente nei corsi di Programmazione e Controllo, di Controllo e Sviluppo Internazionale delle Imprese e di Contabilità e Bilancio. È docente per la formazione continua per l’Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e di Parma su tematiche di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. È autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Reggio Emilia e membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria e della European Accounting Association. [email protected] Alessandro Garlassi Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti di Reggio Emilia di cui è anche Presidente della Commissione di Studio. Specializzato in Consulenza aziendale in materia di controllo di gestione e sviluppo internazionale delle imprese, è il creatore della metodologia di controllo “MMC” ed il Fondatore della start up innovativa Map Managing Control Srl, che si occupa di progetti di Business Plan, nazionali ed internazionali, Controllo e Pianificazione d’impresa, Analisi e Implementazione di Sistemi di Controllo gestione Strategico e Direzionale per il Management. Scrittore e Pubblicista in numerose riviste specializzate, svolge attività di docenza per l’Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia e per i principali Istituti di formazione privata e pubblica nazionale. [email protected] 26 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non vengono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.” Con il d.lgs. n. 139/2015, il legislatore introduce per la prima volta nel codice civile una normativa precisa sulla valutazione dei derivati. A tale normativa è poi seguita la redazione di un Principio contabile nazionale (l’OIC xx), posto in consultazione ad aprile che descrive in modo operativo come applicare i principi normativi. Il nuovo OIC costituirà pertanto la base tecnica per valutare in bilancio tali strumenti finanziari. FISCO e TASSE La valutazione dei derivati Gli strumenti derivati possono essere sottoscritti con finalità esclusivamente speculative. Le aziende infatti, potrebbero investire parte della propria liquidità in derivati per lucrare sull’andamento futuro di uno specifico sottostante. Tuttavia, nelle imprese commerciali e di produzione si approccia agli strumenti derivati a fini di copertura. Queste operazioni rappresentano la “palestra” per conoscere ed imparare a gestire i derivati e solo successivamente vengono acquisiti a fini speculativi o anche per tale obiettivo. Fino al 31 dicembre 2015, tali strumenti costituiscono “operazioni fuori bilancio”. Oltre alle informazioni da fornire nella nota integrativa, fino ai bilanci 2015 occorreva rilevare le perdite presunte accantonandole a fondi rischi ed oneri (OIC 31). L’utile invece doveva essere rilevato solo quando realizzato ossia quando il derivato veniva chiuso o ceduto. A partire dal 2016 si applicano invece le nuove regole introdotte con il d.lgs. n. 139/2015 che, per i derivati speculativi, impongono di iscrivere periodicamente utili e perdite a conto economico. Per i derivati speculativi, il redattore del bilancio dovrà iscrivere sia il maggior valore che il minor valore del derivato speculativo a conto economico, determinandone il valore alla data di chiusura del bilancio per ogni esercizio in cui si possiede lo strumento. Tale criterio di valutazione va comunque letto alla luce del principio di prudenza che impone di non distribuire utili “sperati”. Pertanto, il redattore del bilancio non deve accantonare alcun importo a riserva non distribuibile, qualora solo perdite da valutazione dei derivati speculativi siano rilevate a conto economico. La riserva non distribuibile dovrà invece essere iscritta quando emergono utili dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi. In particolare, al momento della valutazione il redattore del bilancio deve rilevare a conto economico l’incremento del fair value e lo dovrà accantonare a riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio d’esercizio e di destinazione dell’utile. Tale utile diviene realizzato al momento in cui il derivato giunge a scadenza o viene ceduto. Solo in questo momento la riserva accantonata tra le non distribuibili potrà essere svincolata e resa disponibile per la distribuzione ai soci. Gli strumenti derivati di copertura devono essere classificati in: • fair value hedging, per la copertura della fluttuazione del fair value di attività e passività iscritte in bilancio; • cash flow hedging, per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi da uno strumento/operazione sottostante. Con riferimento alla prima tipologia di copertura (fair value hedging), il punto 11-bis) impone di valutare simmetricamente ai derivati gli elementi oggetto di copertura. In particolare, in questo caso il redattore del bilancio deve valutare e rilevare in modo simmetrico l’elemento coperto e il contratto derivato, iscrivendo la variazione di fair value di entrambi a conto economico fin dall’esercizio di sottoscrizione. Con riferimento alla seconda tipologia di copertura (cash flow hedging), il nuovo punto 11-bis) prevede invece di imputare le variazioni di fair value ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, la quale va imputata a conto economico nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del sottostante coperto. La nuova rego- 27 VARIE la contabile introdotta dal d.lgs. n. 139/2015 impone di rilevare tra le attività anche i derivati di copertura iscrivendo le fluttuazioni del relativo fair value a riserva indisponibile che potrebbe essere definita “Riserva da strumenti derivati di copertura”. Il punto 11-bis) disciplina anche il regime giuridico della riserva costituita dalla valutazione dei derivati di copertura nel caso di cash flow hedging. In particolare, se positiva la riserva non è disponibile per la distribuzione ai soci e non è utilizzabile a copertura delle perdite dell’esercizio. Inoltre, il punto precisa che, in generale, questa riserva non deve essere ricompresa nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui: • all’art. 2412 che definisce i limi- 28 Fiscalità estera n. 5 • 2016 ti all’emissione di prestiti obbligazionari; • all’art. 2433 che disciplina le regole per la distribuzione degli utili ai soci; • all’art. 2442 che disciplina l’aumento gratuito del capitale sociale; • all’art. 2446 relativo alla riduzione del capitale per perdite; • all’art. 2447 che disciplina la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. La volontà di “ancorare” l’utilizzo della “Riserva da strumenti derivati di copertura” all’andamento dello strumento/operazione sottostante è coerente all’origine della stessa. Tale riserva infatti risulta costitui ta da valori che devono essere contrapposti, per competenza, a quelli emersi dal sottostante. Conclusione L’introduzione della suddetta normativa, consente alle imprese internazionalizzate che tuttavia redigono il bilancio applicando il codice civile, di presentare una documentazione economico-finanziaria in linea con le regole internazionali. In particolare, l’iscrizione dei derivati in bilancio permettono di rappresentare gli effetti della copertura anche dei tassi di cambio. Queste novità permettono pertanto di aumentare la trasparenza informativa del bilancio con effetti positivi in termini di attendibilità e significatività. Ci si attende pertanto un incremento dell’utilità del bilancio codice civile compliance nelle relazioni internazionali. FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Le Reti di Impresa e l’Internazionalizzazione Connettere le persone prima delle imprese, non è un’impresa impossibile. Man mano che i lavoratori imparano a espandere la loro visione su cosa possono offrire agli altri, per motivare se stessi verso importanti obiettivi di gruppo, raggiungibili attraverso esperienze positive e risultati di interesse comune, sarà più facile poi orientarli verso il lavoro in rete con altre aziende. Nel mondo del lavoro e della vita sociale di oggi, apprendere come lavorare in rete è una necessità, per acquisire nuove conoscenze, migliorare la capacità di innovare, progredire velocemente, acquisire personalità. Le Human Resource dell’impresa vanno incoraggiate a migliorare le relazioni personali non solo nei luoghi di lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni, in modo da migliorare la qualità delle relazioni sociali, la qualità del lavoro ed incrementare il grado di soddisfazione in azienda. Ci sono studi di Università americane, che dimostrano come il successo di alcune categorie di professionisti, dipende molto dalla loro capacità di lavorare in network, con risultanti di maggiore qualità nei servizi prestati, maggiore efficienza e produttivà rispetto ai colleghi che lavorano in modo isolato. Gli studi hanno anche dimostrato che, l’avversione a lavorare in rete può esse- re anche facilmente superato, dipende molto dalla motivazione psicologica dominante verso il lavoro di gruppo, abbiamo due categorie di persone che guardano al lavoro di gruppo come un fatto positivo ed altri invece, che lo affrontano mentalmente come un problema e quindi pongono le barriere. Gli studi dimostrano che per quest’ultima categoria di persone è possibile cambiare l’atteggiamento mentale, particolarmente quando si stabiliscono relazioni per lavorare su progetti comuni per raggiungere risultati è necessario il contributo dell’uno e dell’altro. Quando nel lavoro di gruppo, si stabilisce una sorta di interdipendenza, ognuno ne trae beneficio attraverso positive energie nelle relazioni professionali. Nell’ambito delle human resource, è stato dimostrato come le persone più giovani, con meno esperienza sono più disponibili e non pongono barriere a lavorare in modelli organizzati di rete, spesso sono anche più informati dei loro colleghi più anziani, circa il trend dei nuovi mercati e tecnologie. Qualsiasi lavoro di gruppo o di rete tra le imprese diventa vincente se collegato a obiettivi comuni importanti. Imparare a lavorare in network fa parte della globalizzazione, la Cina attraverso il più grande progetto di networking al mondo, One Belt One Road, la via della Seta, ha messo insieme 65 Paesi, in totale 4,4 miliardi di persone ed un Pil complessivo pari al 40%, per realizzare un progetto caratterizzato da obiettivi, vantaggi economici e sociali ed interessi comuni. Qualsiasi azienda che vuole quindi intraprendere un percorso di internazionalizzazione deve riorganizzare prima di tutto la forza lavoro interna verso modelli spinti di aggregazione per poi affrontare in team up con altri player i processi di internazionalizzazione. L’Italia va verso questa direzione, infatti ad oggi le reti di imprese sono 2.793, includono 13.978 Imprese – un nuovo mercato di nuove prospettive e nuove esigenze per attuarle – e una forza occupazionale di oltre 100.000 posti di lavoro. I dati attuali marzo 2016 da fonte Infocamere, registrano un aumento di 460 imprese (nel mese precedente l’incremento era stato di “sole” 304 imprese) e di ben +94 Contratti di Rete (nel mese precedente le nuove Reti erano state 56). Una crescita che si conferma in pieno anche in termini percentuali su base annua con un trend di oltre il +30% sul totale generale. L’internazionalizzazione delle imprese è al centro dell’attenzione del mondo globalizzato sempre più organizzato in network. Gianni Gregoris Export Project Manager per le imprese che avviano o ampliano progetti di internazionalizzazione in Cina, Sud-est Asia e India. Figura professionale formata attraverso una ampia e diversificata esperienza professionale di consulente finanziario ed aziendale prima, nella divisione corporate e poi in ambito internazionale in diversi settori industriali, commerciali e dei servizi del terziario avanzato dell’hi-tech. Il metodo innovativo di concepire l’internazionalizzazione e gli effetti della globalizzazione si basa sul lavoro che viene svolto all’estero in team con l’impresa e il network della filiera dell’internazionalizzazione espressione dei valori del paese estero dove l’impresa vuole realizzare il progetto di investimento. FISCO e TASSE 29 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 La realtà è aumentata! Ecco come nel Mondo si usano i nuovi strumenti digitali per la comunicazione di Brand e prodotti La realtà aumentata (Augmented Reality – AR) e la sua “declinazione” per la carta stampata (Interactive Print) sono soluzioni per una comunicazione interattiva, sicuramente d’effetto e focalizzata sulla possibilità di creare contesti di relazione e interazione tra il Mercato e le aziende. Tecnologia disponibile già da qualche anno, oggi è utilizzata molto per la pubblicità dei Brand, il lancio di prodotti e durante gli eventi. Inoltre, con l’evoluzione architetturale del mondo dell’information technology (virtualizzazione e cloud computing), anche le tecnologie utilizzate per l’AR sono mature per essere proposte e diffuse come servizi digitali (Software as a Service o Pay per use) alla portata delle piccole e medie aziende. Cos’è la realtà aumentata? La realtà aumentata è una tecnologia che consente di utilizzare lo smartphone, un tablet o un altro dispositivo dotato di schermo o lenti, per inquadrare oggetti e spazi fisici – reali – e associare ad essi, sullo schermo del dispositivo, contenuti digitali che “aumentano” l’oggetto reale. I contenuti aumentati sono tipicamente contenuti multimediali (video e immagini), link a contenuti online, applicazioni social di condivisione e personalizzati strumenti di interazione. E’ una tecnologia disponibile da diversi anni ma non ancora adottata in modo pervasivo, così come succede per la “vicina” realtà virtuale. Gli aspetti, fino ad oggi, che ne hanno limitato l’utilizzo sono essenzialmen- te legati al costo di implementazione che poteva incidere pesantemente sul ritorno dell’investimento, rendendolo alla portata di pochi grandi player. Tuttavia, le soluzioni disponibili sul mercato odierno rendono significativamente più accessibile tale tecnologia e, di conseguenza, troviamo diversi esempi del suo utilizzo con finalità di comunicazione e, più in generale, di marketing. Soluzioni per la Realtà Aumentata Oltre a sviluppare funzionalità di realtà aumentata “custom”, ad esempio all’interno di una mobile app per un Brand, per un evento o per il lancio di un prodotto, esistono soluzioni di terze parti che permettono di realizzare progetti di marketing basati sulla realtà aumentata efficaci e allo stesso tempo velocemente e a costi del tutto proporzionati. Non secondario, l’utilizzo di applicazioni di terze parti già distribuite e utilizzate dal Mercato permette di superare il primo scoglio normalmente dettato dalla capacità di raggiungere un’adeguata massa critica di utilizzatori. Layar è stata una delle primissime mobile app a portare la realtà aumentata a disposizione di tutti. Inizialmente pensata per distribuire contenuti “aumentati” georeferenziati, tipicamente informazioni collegate a luoghi fisici e attivabili tramite l’app semplicemente inquadrando uno specifico luogo fisico, si è oggi affermata per una declinazione interessante della realtà aumen- Stefano Grigoletti Consulente e formatore in Marketing B2B, strategico e mobile. Certified Social Marketing Associate (CSMA) e Certified Mobile Marketer (CMM) presso eMarketing Association (U.S.). Lavora come consulente marketing presso aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business, Calzaturiero, Design e Arredo urbano. Dal 2013 segue il progetto SportelloMarketing.com inerente a nuovi servizi di digital e mobile marketing per PMI. Professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia/Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova, dal 2009 al 2013. Collabora dal 2005 con Venice International University – Centro TeDIS, nell’ambito di progetti formativi e consulenziali relativi allo sviluppo d’impresa e alla gestione di progetti complessi, sia per aziende private sia nella Pubblica Amministrazione. 30 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 tata nel mondo marketing: la stampa interattiva. Con Layar è infatti possibile trasformare qualsiasi depliant, brochure, pagina di giornale e rivista in un oggetto interattivo che offre contenuti multimediali, social e link di approfondimento. Oggi Layar è parte del Gruppo Blippar. Aurasma e Blippar sono due soluzioni simili pensate per “aumentare” gli oggetti fisici, con delle efficaci funzionalità per l’inserimento di contenuti multimediali collegati tra loro e dipendenti dalle interazioni che l’utente ha con l’applicazione. In particolare, Aurasma punta sulla costruzione di una community di utenti e brand che creano e condividono contenuti e campagne in realtà aumentata. Taggar è una soluzione, infine, che insiste sull’effetto social della realtà aumentata spinto dall’approccio “contenuti generati dall’utente”. Dr. Pepper Harrod’s Lo storico marchio di distribuzione londinese Harrod’s, ha utilizzato le funzionalità di realtà aumentata Aurasma all’interno della propria mobile app per “aumentare” alcuni prodotti in edizione limitata nel periodo natalizio. Lexus In concomitanza con il lancio americano del film “Batman v Superman: Dawn of Justice”, Dr. Pepper ha realizzato delle lattine e bottiglie esclusive che, inquadrate con Blippar, offrivano dei fumetti esclusivi relativi ai due supereroi e sconti sull’acquisto dei biglietti per vedere il film nelle sale cinematografiche. Marriott Residence Inn Lexus ha utilizzato la mobile App Aurasma per una campagna di advertising su stampa, nella modalità della stampa interattiva. FISCO e TASSE Permette infatti di caricare i “contenuti aumentati” da parte degli utenti a partire dalla stessa immagine o oggetto fisico. In questo modo, lo stesso oggetto viene aumentato in modo personalizzato e, poi, condiviso sui social. Le possibilità di utilizzo di queste ed altre soluzioni in ambito marketing sono molto ampie, sia per finalità di brand awareness, per il lancio di prodotti, per la gestione di eventi. Marriott ha utilizzato Blippar in specifici eventi ospitati in 4 Residence Inn. Durante l’evento, agli ospiti è stato consegnato un sottobicchiere “aumentato” con diverse tipologie di contenuti (e quindi esperienze) sia inerenti i menù disponibili sia di tipo ludico e interattivo. 31 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Le assicurazioni sociali dovute per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari (parte I) I lavoratori italiani e i lavoratori comunitari operanti in Italia, nell’ipotesi di trasferimento o di distacco in Paesi extra comunitari, devono sottostare alle disposizioni previste dal nostro ordinamento. La normativa principale di riferimento è contenuta nella legge n. 398 del 3 ottobre 1987, nell’ambito della quale, viene stabilita l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, per i lavoratori operanti all’estero (articolo 1), nonché l’autorizzazione preventiva, necessaria per l’assunzione dei lavoratori da impiegare all’estero (articolo 2). Sono inoltre forniti specifici criteri per il versamento delle contribuzioni, calcolate su parametri convenzionali (articolo 4). Giova peraltro ricordare che l’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 151/2015, ha abrogato l’articolo 2 della Legge 398/1987 che obbligava il datore di lavoro distaccante a richiedere un’autorizzazione preventiva al distacco. Regime previdenziale Per stabilire il regime previdenziale sul quale versare i contributi, oc- corre stabilire se i lavoratori verranno distaccati in Paesi extra – Ue non convenzionati con l’Italia, oppure se la Nazione di riferimento ha attivato con l’Italia un accordo, anche parziale. Lavoratori occupati in Paesi extra – U.E. Non convenzionati In questi Paesi, il regime previdenziale è stabilito dall’articolo 4 della legge 398/1987, che prevede l’obbligo di versamento dei contributi in Italia per i datori di lavoro italiani e stranieri che inviino lavoratori in Paesi non convenzionati. Le contribuzioni sono determinate in base alle retribuzioni convenzionali mensili, stabilite in modo differente per tipologia di aziende e per qualifica dei lavoratori, fissate dal Ministero del lavoro all’inizio di ogni anno. I suddetti valori, si riferiscono alle retribuzioni medie, previste dai contratti collettivi di categoria, maggiormente presenti per i lavoratori occupati sul territorio nazionale. Il Decreto Ministeriale, emanato ogni anno evidenzia che “per i lavo- ratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. L’Inps, ogni anno, riporta il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro, nella circolare n. 72 del 21 marzo 1990, secondo cui, ai fini della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento, ai fini degli adempimenti contributivi. L’esclusione della “indennità estero”, ai fini della definizione delle retribuzioni convenzionali, ha fatto sorgere un contenzioso particolarmente significativo. In linea gene- Luigi Rodella Consulente del lavoro. Già Responsabile di “Amministrazione dirigenti e compensation” in Indesit Spa, da oltre venti anni si occupa della gestione del rapporto di lavoro estero, collaborando con Istituti di formazione alla redazione di pubblicazioni, all’attività di formazione e consulenza sugli expatriates. Dal 1998 fa parte del Comitato tecnico scientifico della rivista “EUROPER NOTIZIE”, edito da ISPER NOTIZIE, periodico mensile dedicato al personale all’estero, fornendo articoli sulla previdenza e sulla fiscalità dei lavoratori inviati all’estero. [email protected] 32 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 rale, tali importi sono riconosciuti limitatamente al periodo della permanenza all’estero, ed hanno di solito lo scopo, di ristorare il lavoratore del maggior disagio derivante dalle spese sostenute all’estero. I valori convenzionali, contenuti nella tabella sopra citata, di regola sono infrazionabili, non possono dunque essere ridotti, in presenza di giornate non coperte da contribuzione; unica eccezione a questa regola, si può avere in caso di assunzione, di licenziamento o di trasferimento, nel corso del mese. In queste limitate ipotesi, l’imponibile mensile deve essere diviso per il coefficiente 26 e ragguagliato alle giornate di lavoro svolto nel mese. Contributi dovuti all’Inps In caso di applicazione delle retribuzioni convenzionali, sono dovute all’Inps, le seguenti contribuzioni: IVS, ASpI, indennità economica di malattia e di maternità, TFR, mobilità. Sono esclusi i seguenti contributi: CIG, CUAF e Fondo di solidarietà residuale (messaggio Inps n. 77 del 12 gennaio 2016). Nell’ipotesi di distacco all’estero, i lavoratori dovranno essere gestiti a parte ed inseriti in uno speciale ruolo estero. L’Inps ha inoltre previsto il codice autorizzazione 4C. Riduzione contributiva In considerazione del fatto che questi Paesi non hanno alcuna convenzione con l’Italia, il lavoratore distaccato dovrà versare, oltre alle contribuzioni in Italia, anche quelle locali, in base al principio della territorialità e secondo la normativa presente nel Paese distaccatario. Per mitigare questo duplice costo imposto, al datore di lavoro distaccante, è prevista una riduzione contributiva pari a 10 punti percentuali. La riduzione spetta per le aliquote FISCO e TASSE complessivamente dovute per l’IVS, DS/ASpI. La riduzione contributiva dovrà essere esposta nel flusso Uniemens, esponendo, a livello individuale, nell’elemento <AltreACredito>, contenuto in <DatiRetributivi>. L’elemento <AltreACredito> andrà compilato indicando in <CausaleACrredito> il codice S189, mentre l’importo va indicato nell’elemento <ImportoACredito> che viene riportato nel DM2013 con il medesimo codice S 189. Si vuole ricordare che questi i contributi versati, non potranno essere utilizzati dal lavoratore con l’istituto della totalizzazione contributiva, perché per questi Paesi, non è stato stipulato nessun accordo bilaterale. Lavoratori occupati in paesi extra – U.E. convenzionati anche parzialmente Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale, sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un’attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero, nei confronti dei propri cittadini. L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, con i seguenti Stati: Argentina Australia Bosnia Erzegovina (Convenzione ex Jugoslavia) Brasile Canada – Québec Corea del Sud Croazia Jersey e Isole del Canale Israele Macedonia (Convenzione ex Jugoslavia) Messico (limitato alla trasferibilità delle pensioni) Montenegro (convenzione ex Jugoslavia) Principato di Monaco Repubblica di Capoverde Repubblica di San Marino Santa Sede Serbia (Convenzione ex Jugoslavia) Slovenia (Convenzione ex Jugoslavia) Stati Uniti D’America Tunisia Turchia (Convenzione europea) Uruguay Venezuela. Versamento dei contributi Per versare i contributi, occorre prendere visione della Convenzione; per le assicurazioni non coperte e non disciplinate, si dovranno applicare gli imponibili determinati sulle retribuzioni convenzionali ex L. 398/1987. I contributi IVS e CUAF, se previsti dalla convenzione, si dovranno calcolare sulle retribuzioni effettive. Per le altre assicurazioni, le retribuzioni possono essere effettive, ovvero convenzionali, in relazione alla previsione contenuta nell’accordo. Nella ipotesi di lavoratori inviati in trasferta, i medesimi rimangono assoggettati integralmente alla legislazione sociale italiana. Nella ipotesi di Paesi parzialmente convenzionati, la circolare Inps n. 98/1994, ha chiarito che nei loro confronti sono dovute le contribuzioni IVS- ASpI, indennità economica di malattia e maternità, TFR, mobilità. La CUAF, è dovuta solo se prevista espressamente dalla convenzione, mentre invece è escluso il contributo CIG. Occorre inoltre ricordare che recentemente l’Inps, con messaggio n. 77 del 12 gennaio 2016, ha chiarito che i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari convenzionati, sono esclusi dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale. 33 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Alle aziende in oggetto, viene attribuito il codice autorizzazione 4Z avente il significato di azienda che occupa personale inviato a svolgere attività in Stati esteri, per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. I dati dei lavoratori, inviati all’estero in Paesi extracomunitari parzialmente convenzionati, devono essere esposti separando il contributo IVS, dalle altre assicurazioni. Il contributo IVS viene esposto a livello individuale nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>, mentre le altre assicurazioni vanno nell’elemento <Estero>. Al fine di individuare che l’importo indicato nell’elemento <Contributo> si riferisca effettivamente all’IVS, nell’elemento <TipoContribuzione> occorre indicare il codice “01”. Per indicare le altre assicurazioni occorre compilare l’elemento <Partita> contenuto in <Estero>. L’elemento, che trasporta le informazioni relative all’ulteriore tipo contribuzione ed al rispettivo imponibile, può essere presente più volte ed è identificato in maniera univoca dall’elemento <TipoContribuzioneEstero>, dove devono essere indicati i seguenti codici relativi alle altre assicurazioni: 04 05 06 07 Contributo DS Contributo di Mobilità Contributo Fondo garanzia TFR Contributo CUAF Contributo indennità 08 economiche di malattia. Contributo indennità 09 economiche di maternità. Devono inoltre essere compilati gli elementi <Imponibile> dove va indicato l’imponibile sul quale calcolare il contributo e che può conte- OPERAI CONTRIBUTO EFF. nere l’attributo <TipoImp> che ammette i seguenti valori: “C” se l’imponibile è stabilito convenzionalmente, ovvero “E” se invece si tratta id retribuzione effettiva e <ContributoEstero>, dove si indica l’importo della contribuzione dovuta. Le riduzioni contributive dello 0,80, o della misura spettante in caso di esonero dal versamento della CUAF, previsto dall’articolo 120 della legge 388/2000 e dell’1%, previsto dall’articolo 1, commi 361 e 362 della legge 23.12.2005 n. 266, devono essere esposti separatamente da parte dei datori di lavoro operanti in Paesi extracomunitari parzialmente convenzionati, utilizzando nel flusso Uniemens il codice R600. Le combinazioni degli elementi precedenti genera nel DM2013 i codici riportati in tabella. IMPIEGATI CONV. EFF. DIRIG. ASS. POST 1.1.2003 DIRIGENTI CONV. EFF. CONV. EFF. CONV. IVS 101E Solo eff. 201E Solo eff. 301E Solo eff. 901E Solo eff. DS 104E 104C 204E 204C 304E 304C 904E 904C Mobilità 105E 105C 205E 205C 305E 305C 905E 905C TFR 106E 106C 206E 206C 306E 306C 906E 906C CUAF 107E non dov. 207E non dov. 307E non dov. 907E non dov. Malattia 108E 108C 208E 208C Non sogg Non sogg Non sogg Non sogg Maternità 109E 109C 209E 209C 309E 309C 909E 909C SITESI DELLE CONVENZIONI ARGENTINA Fonti normative: • Convenzione di sicurezza sociale del 3.11.1981; ratificata il 18.1.1983 (L. n. 32). • Accordo amministrativo del 15.12.1983 • Circolare Inps n. 1415 del 30.1.1984; circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. • Durata distacco: 24 mesi Formulario di distacco: IT/ARG. 1 (Distacco); IT/ARG 2 (Proroga al distacco) Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) Esaurito il periodo di distacco (24 mesi), e della eventuale proroga, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASPI, Mobilità, TFR, Malattia, maternità. 34 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 ASpI 104C 204C 304C Mobilità 105C 205C 305C TFR 106C 206C 306C Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 904C 905C 906C - 909C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (24 mesi distacco) OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106E 206E 306E 906E CUAF 107E 207E 307E 907E Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C AUSTRALIA Fonti normative: Accordo di sicurezza sociale del 13.9.1993, ratificato il 24.3.1999. • Intesa amministrativa del 13.9.1993 sull’applicazione del precedente Accordo. • Assistenza sanitaria: accordo di reciprocità del 9.1.1986, ratificato il 7.6.1988 (Legge 226). • Intesa amministrativa 18.7.1988 per applicare il sopracitato accordo di reciprocità. • INPS: circolare 163 del 21.7.1988; circolare n. 87 del 15.3.1994. • Messaggio Inps: n. 33170 del 13.12.2006). Contributi dovuti al personale sottoposta al regime del Paese di destinazione Esaurito il periodo di distacco, la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia è comunque dovuta la contribuzione TFR, sulle retribuzioni convenzionali. Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 TFR 106C 206C 306C 906C Maternità 109C 209C 309C 909C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana Si attribuisce il codice 4C. Personale soggetto alla legislazione italiana: Contributi versati sulle retribuzioni convenzionali ex 398/1987: Il messaggio INPS 33170 del 13.12.2006 prevede che nei casi in cui i lavoratori non sono considerati residenti permanenti in Australia e quindi non sono sottoposti alla legislazione australiana, gli stessi sono assoggettati in Italia in base alla Legge n. 398/1987a. BOSNIA ERZEGOVINA (CONVENZIONE EX JUGOSLAVIA) Fonti normative: • La Convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia è stata stipulata il 14.11.1957 ed è entrata in vigore l’1.1.1961. Rimane in vigore anche dopo la dichiarazione d’indipendenza dei seguenti Stati: Repubblica di Bosnia; Macedonia; Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kossovo e Vojvodina). • INPS: circolare n. 1501 del 31.8.1970: circolare n. 87 del 15.3.1994. • Durata distacco: 12 mesi Formulario di distacco: MODELLO 1 OBR. 1 (Distacco); MODELLO 2 OBR. 2 (Proroga al distacco). Contributi dovuti al personale sottoposta al regime del Paese di destinazione Esaurito il periodo di distacco (12 mesi), la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia è comunque dovuta la contribuzione TFR, sulle retribuzioni convenzionali. FISCO e TASSE 35 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Contribuzione dovuta e codici DM2013 TFR 106C 206C 306C 906C OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104E 204E 304E 904E Mobilità 105E 205E 305E 905E TFR 106E 206E 306E 906E CUAF 107E 207E 307E 907E Malattia 108E 208E - Maternità 109E 209E 309E 909E BRASILE Fonti normative: • Accordo per l’emigrazione del 9.12.1960, ratificato con la legge 2.3.1963, n. 509, in vigore con effetto retroattivo dal 26.2.1965. • Accordo amministrativo del 19.3.1973. • Protocollo aggiuntivo del 30.1.1974, ratificato il 6.4.1977 (legge n. 236). • Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo 30.1.1974. • Circolare Inps n. 2201 del 25.2.1978; circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. • Durata distacco: 12 mesi Formulario di distacco: I/B1 (Distacco 12 mesi); I/B2 (Proroga al distacco). Contributi dovuti al personale sottoposta al regime del Paese di destinazione Esaurito il periodo di distacco (12 mesi), la contribuzione del lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia è comunque dovuta la contribuzione TFR, Mobilità, ASpI, sulle retribuzioni convenzionali. Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106C 206C 306C 906C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (12 mesi) Si attribuisce il codice 1C per l’esclusione del contributo CUAF OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106E 206E 306E 906E Malattia 108E 208E - Maternità 109E 209E 309E 909E CANADA E QUEBEC Fonti normative: • Accordo di sicurezza sociale del 17.11.1977; ratificato con la legge 869 del 21.12.1978. • Accordo amministrativo del 19.1.1979. • Circolare Inps n. 800 del 1.2.1980; circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. • Durata distacco: 24 mesi. Formulario di distacco: IT/CAN/QUEBEC 3 Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) 36 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Contribuzione dovuta e codici DM2013 ASpI 104C 204C 304C 904C OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106C 206C 306C 906C Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana Si attribuisce il codice 1C per l’esclusione del contributo CUAF IVS 101E 201E 301E 901E OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106E 206E 306E 906E Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C REPUBBLICA DI CAPO VERDE Fonti normative: • Convenzione di sicurezza sociale del 18.12.1980; ratificata con legge n. 34 del 25.1.83. Accordo amministrativo del 19.3.1973; decorrenza 1.11.1983. • Accordo Amministrativo del 7.5.1987. • Circolare Inps n. 100 del 12.5.1988; circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. • Durata distacco: 24 mesi. • Proroga al distacco: 24 mesi Formulario di distacco: IT/CV4 (Distacco); IT/CV5 (Proroga al distacco). Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) Esaurito il periodo di distacco (24 mesi), e della eventuale proroga (24 mesi), la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASPI, Mobilità, TFR. Contribuzione dovuta e codici DM2013 ASpI 104C 204C 304C 904C OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106C 206C 306C 906C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (24 mesi distacco) OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106E 206E 306E 906E CUAF 107E 207E 307E 907E Malattia 108E 208E - Maternità 109E 209E 309E 909E COREA DEL SUD Fonti normative: • Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della repubblica di Corea firmato a Roma il 3.3.2000 ed in vigore dal 1.4.2005. • Intesa amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di cui sopra, del 26.1.2006. • Messaggio INPS n. 14536 del 17.5.2006 e circolare INPS n. 48 del 5.3.2007. Formulario di distacco: ITALIA/KOREA (Distacco 36 mesi); ITALIA/KOREA (Proroga al distacco 36 mesi) Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) – Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (36 mesi) Il lavoratore potrà essere distaccato nella Corea del Sud, per un periodo massimo di 36 mesi rinnovabili una sola volta per un massimo di 36 mesi. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione sociale italiana. FISCO e TASSE 37 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106C 206C 306C 906C CUAF 107C 207C 307C 907C Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C JERSEY E ALTRE ISOLE DEL CANALE Fonti normative: • Estensione della Convenzione italo–britannica di sicurezza sociale del 28.11.1951. Entrata in vigore: 11.5.1958 (Jersey); 1.7.1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou). • Circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. • Distacco: 6 mesi Formulario di distacco: E 101 (Distacco – 6 mesi); E 102 (Proroga al distacco). Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) Esaurito il periodo di distacco (6 mesi), e della eventuale proroga, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: TFR. Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 TFR 106C 206C 306C 906C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (6 mesi distacco) Si attribuisce il codice 1C per l’esclusione del contributo CUAF OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104E 204E 304E 904E Mobilità 105E 205E 305E 905E TFR 106E 206E 306E 906E Malattia 108E 208E - Maternità 109E 209E 309E 909E ISRAELE Fonti normative: • Ratifica Accordo tra Repubblica italiana e lo Stato d’Israele (legge 18.6.2015 n. 98). • Scambio di lettere tra il Governo Italiano ed il Governo Israeliano (7.1.1987); Legge di ratifica n. 309 del 28 agosto 1989. Entrata in vigore: 21 novembre 1989. • Circolare Inps n. 87 del 15.3.1994. – Circolare INPS 196 del 2.12.2015 • Distacco: 24 mesi. • Proroga al distacco: 24 mesi. Formulario di distacco: IT/IL – A1(distacco 24 mesi); IT/IL – A2 (Proroga al distacco 24 mesi). Contributi dovuti al personale sottoposto al regime del Paese di destinazione (24 mesi proroga distacco) Esaurito il periodo di distacco (24 mesi), e della eventuale proroga, la contribuzione per il lavoratore deve essere versata nel Paese di destinazione. In Italia sono comunque dovute le seguenti contribuzioni, versate sulle retribuzioni convenzionali: ASPI, Mobilità, TFR, Malattia, maternità. 38 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Contribuzione dovuta e codici DM2013 OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106C 206C 306C 906C Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C Contributi dovuti al personale sottoposto alla legislazione italiana (24 mesi distacco) OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI DIRIGENTI Ind. post 1.1.2003 FISCO e TASSE IVS 101E 201E 301E 901E ASpI 104C 204C 304C 904C Mobilità 105C 205C 305C 905C TFR 106E 206E 306E 906E CUAF 107E 207E 307E 907E Malattia 108C 208C - Maternità 109C 209C 309C 909C 39 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Evasione oltre i 50mila dollari, scatta il ritiro del passaporto per i cittadini americani I cittadini degli Stati Uniti che non pagano le imposte per somme oltre i 50mila dollari potrebbero presto vedersi revocato il passaporto. Questo è uno dei nuovi strumenti della lotta antievasione a disposizione dell’Internal Revenue Agency, l’Agenzia delle Entrate americana, in vigore dopo l’approvazione definitiva del Fast Act (Fixing America’s Surface Transportation) sulla gestione dei trasporti. L’intervento normativo rafforza ancora di più il ruolo dell’Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti che conferma l’intenzione di porre termine al programma di “amnistia fiscale” attualmente in campo. Il sistema, particolarmente efficace per l’evasione in campo internazionale, potrebbe essere utilizzato anche da altri stati per la semplicità del meccanismo. Come funziona la nuova misura Il Dipartimento di Stato riceve dall’Internal Revenue Agency la segnalazione che un contribuente ha un debito di imposta consistente e superiore al tetto di 50mi- la dollari (cifra che il Fast Act stabilisce di aggiornare a partire dagli anni fiscali successivi al 2016 per tenere conto dell’andamento dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita) e poi blocca/ revoca il passaporto o pone limiti precisi alla fruizione di questo documento. La revoca o il diniego del documento non comportano comunque la perdita della cittadinanza statunitense e nemmeno esentano gli evasori dal dovere di rimettersi in regola col Fisco. È previsto anche un provvedimento di limitazione parziale – a senso unico – della validità del passaporto circoscrivendo la validità di un passaporto già emesso ai soli viaggi di ritorno negli Stati Uniti, oppure l’emissione di un passaporto nuovo e limitato. L’applicazione del provvedimento presenta comunque alcune eccezioni, da valutare caso per caso: in caso di situazioni di particolare emergenza o per ragioni umanitarie l’amministrazione degli Stati Uniti può comunque concedere il passaporto agli evasori fiscali che rientrano nella tipologia descritta dal Fast Act. Crowdsourcing al servizio dell’Irs L’ultima stima del tax gap statunitense elaborata per il periodo 20082010 dall’Irs, è di 458 miliardi di dollari l’anno. Il dato indica in modo chiaro una crescita del fenomeno dell’evasione; infatti, nel 2006, il tax gap stimato si attestava sui 450 mld di dollari. Questo dato testimonia il fatto che l’evasione è cresciuta così come il tax gap nonostante l’inizio della crisi economica, la conseguente riduzione dei redditi e dell’imponibile da tassare e in parallelo l’utilizzo di strumenti più selettivi nella lotta all’evasione. Uno di questi nuovi strumenti è il ricorso al crowdsourcing con il Tax Design Challenge, la nuova sfida fiscale lanciata recentemente dal Commissario dell’Amministrazione finanziaria statunitense, John Koskinen, che si pone l’ obiettivo di raccogliere idee innovative capaci di incidere favorevolmente sulle modalità di gestione dei rispettivi profili fiscali da parte dei contribuenti. L’iniziativa prevede che le idee, le intuizioni e i progetti che tutti i cittadini invieranno all’Agenzia delle Entrate, Claudia Scardino Da ottobre 2005 lavora come funzionario, prima nell’ufficio comunicazione multimediale e poi, dal 2011 nell’ufficio stampa di un ente fiscale. Esperienza di stage strutturale nel 2008 presso la Direzione Comunicazione della Commissione Europea e dal 2009 al 2011 come Esperto Nazionale Distaccato (End) presso la Direzione Salute della Commissione Europea. Esperienze presso Confcommercio, ICE e agenzie di pubbliche relazioni nazionali/internazionali. Collaborazione dal 2006 con la rivista online FiscoOggi e dal 2013 con la rivista Ipsoa “Fiscalità e commercio internazionale”. 40 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 saranno sottoposti alla valutazione di un comitato composto da esperti in strategia e design, in servizi digitali, in finanza e internet. Questo nuovo modello di realizzazione dei progetti si fonda sullo sviluppo collettivo di un’idea da parte di numerose persone esterne all’ente che ha ideato il progetto stesso. L’obiettivo finale di questa nuova sfida è quello di sviluppare progetti capaci di semplificare la vita ai contribuenti, sia migliorandone l’accesso ai dati fiscali, sia fornendo strumenti che possano migliorare la lotta all’evasione fiscale. FISCO e TASSE Le ultime misure annunciate contro l’evasione Il presidente Obama ha lanciato un giro di vite contro l’evasione fiscale sulla scia dello scandalo Panama Papers. Il presidente emetterà un decreto esecutivo per eliminare le scappatoie utilizzate dagli stranieri in Usa e per chiedere al Congresso l’approvazione delle nuove norme. “Nelle scorse settimane – come viene riportato in un comunicato della Casa Bianca – la pubblicazione dei Panama Papers ha portato alla luce il tema delle attività finanziarie illegali e dell’evasione”. Tra le misure previste, un decreto esecutivo per combattere il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l’evasione fiscale con una stretta alle regole di trasparenza. Con le nuove norme, che vanno a emendare lo Us Bank Secrecy Act, la legge sulla segretezza bancaria, il Tesoro impone alle istituzioni finanziarie di verificare l’identità delle persone fisiche che controllano le aziende a cui vengono intestati conti. L’obiettivo è fare in modo che i proprietari delle società non si nascondano dietro rappresentanti legali o prestanome. 41 VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 Il programma di mobilità nel mondo del lavoro Erasmus+ (parte I) La comunità Europea, nell’ambito della promozione e sviluppo del mondo del lavoro, si è occupata negli anni, non solo di promuovere e finanziare le imprese per i piani di investimento e per le Start-Up, ma anche di incentivare la formazione dei lavoratori, al fine di avere una maggiore ed uniforme preparazione delle competenze. Si è iniziato finanziando dei corsi di formazione per arrivare oggi anche ad uno scambio di forza lavoro tra lavoratori di imprese appartenenti alla Comunità Europea. Il programma Erasmus da diverse decine di anni, è stato più conosciuto nel mondo universitario, coinvolgendo migliaia di studenti che hanno frequentato dei corsi di studio in altri stati rispetto a quello di residenza, vede oggi anche la possibilità di uno scambio tra i lavoratori delle imprese. Le origini di questi programmi risalgono al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare i suoi articoli 165 e 166, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 14, ed alla dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002 su una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale. Secondo Eurostat, nel 2014 la disoccupazione nell’UE ha raggiunto ben il 10,2 %, nonostante si sia registrata una lenta ripresa; che nell’Unione europea la disoccupazione giovanile si attesta attualmente al 22,1 % e che solo il 51 % delle persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni lavora ed il divario di genere nel tasso di occupazione dei lavoratori di età più avanzata raggiunge il 13,6 %. L’apprendimento e la formazione professionale non formali e informali possono contribuire in modo determinante a dare una risposta alle sfide attuali dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, come ad esempio l’abbandono scolastico precoce, l’inaccettabile numero di giovani al tempo stesso disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) e infine la penuria e le discrepanze in materia di competenze. Le competenze linguistiche sono inferiori nell’istruzione e nella formazione professionale (IFP) e devono essere in particolare incentivate, per questo motivo c’è un impegno politico a sostegno dell’azione dell’UE in materia di apprendimento permanente e di istruzione e formazione professionale, segnatamente me- diante attività a favore della mobilità, incentrate sullo sviluppo di competenze trasversali quali adattabilità, curiosità e capacità di imparare a imparare, nonché competenze interpersonali e civiche. A causa dei recenti sviluppi socioeconomici, emerge ancora di più la necessità di rendere l’apprendimento permanente e i sistemi d’istruzione e formazione professionale (IFP) non solo più efficienti, ma anche più accessibili e inclusivi per i gruppi svantaggiati e per le persone con particolari necessità; che una più vasta accessibilità all’istruzione non dovrebbe avvenire a scapito della qualità di quest’ultima. Il sostegno finanziario costante per le misure e le attività a favore della mobilità nell’ambito dell’apprendimento permanente e dell’IFP è fondamentale, in particolare nell’attuale periodo di crisi economica. Considerando che il livello regionale e locale è fondamentale per sostenere le iniziative volte ad esplorare nuove vie per la mobilità al fine di garantire l’efficacia, la trasparenza e la qualità dei fondi e dei programmi destinati all’IFP; che la mobilità in materia di IFP dei giovani e dei tirocinanti promossa a livello regionale e locale dovrebbe essere coordinata in un am- Maurizio Verona Maurizio Verona dottore commercialista e revisore contabile in Catania. Dopo avere sviluppato una decennale esperienza nel territorio italiano per aziende della GDO tra cui Mercatone Uno e Gruppo Pam, ha avviato agli inizi del 2003 uno studio di consulenza mirato allo sviluppo imprenditoriale. Svolge attività di consulenza per il Tribunale, ed ha ricoperto incarichi di liquidatore di società per alcune aziende nel settore industriale e nella grande distribuzione organizzata, ed ha collaborato con diverse aziende per l’apertura di centri commerciali in Sicilia. È socio amministratore della società di consulenza M.P.O. Service, ed attualmente sta seguendo lo sviluppo di alcuni gruppi imprenditoriali all’estero. [email protected] http://www.linkedin.com/in/maurizioverona 42 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 5 • 2016 pio processo di governance democratica e partecipativa, inteso ad affrontare le questioni socioeconomiche e ambientali più importanti, che interessano le micro, piccole e medie imprese, le start-up, le comunità locali e le parti sociali e che gli imprenditori, le camere di commercio e dell’industria, le camere dei mestieri e dell’artigianato nonché i sindacati e le altre parti sociali pertinenti dovrebbero partecipare attivamente alla concezione, all’organizzazione, alla diffusione e al finanziamento dell’IFP, inclusa la mobilità; che, nel progettare l’IFP, si dovrebbe integrare una dimensione sociale che includa settori quali commercio equo, imprese sociali e modelli di impresa alternativi quali le cooperative, che dovrebbe essere organizzata con i partner pertinenti in tali ambiti. Nel quadro del programma Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI), asse EURES, la Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare proposte EaSI-EURES: Your first EURES job – Programma mirato di mobilità. Questo programma costituisce la continuazione di ‘Your first EURES job’ (YfEj), azione preparatoria approvata nel quadro del bilancio UE per il periodo 2014-2020. Alla luce di queste indicazioni che il parlamento europeo ha dato agli stati membri, sono stati pubblicati dei bandi per il finanziamento dei progetti di IFP Istruzione e formazione professionale, di cui noi riportiamo l’ultimo l’Azione chiave 3, “Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di apprendistato” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 Ottobre 2015. I programmi mirati di mobilità intendono promuovere la mobilità transfrontaliera per l’occupazione e affrontare le esigenze di gruppi di destinatari, settori economici, occupazioni o paesi specifici. Il presente invito a presentare pro- FISCO e TASSE poste è mirato a selezionare e finanziare progetti “Targeted mobility scheme (TMS)–Your first EURES job (YfEj)” da realizzare attraverso la rete EURES. L’invito intende promuovere la libertà di movimento dei lavoratori, testare modalità innovative per migliorare l’integrazione dei giovani candidati nei paesi di accoglienza e favorire una cultura dell’integrazione. Intende inoltre contribuire a: 1. coprire posti di lavoro in cui si ha maggiore difficoltà a reperire candidati a livello UE EFTA/EEA; 2. sviluppare servizi globali di sostegno alla mobilità nei paesi UE EFTA/EEA e migliorare la qualità dei servizi offerti a datori di lavoro che desiderano impiegare lavoratori da altri paesi UE EFTA/ EEA; 3. lanciare servizi di corrispondenza e collocamento per apprendisti e tirocinanti come elemento critico per favorire il passaggio dall’istruzione al lavoro; 4. affrontare gli ostacoli della mobilità del lavoro. Prendiamo adesso in esame l’invito a presentare proposte – EACEA/41/2015, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dove l’obiettivo è di incoraggiare la presentazione di proposte tese a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che offrono programmi di apprendistato, sia che si impegnino per la prima volta sia che aumentino in misura considerevole la loro offerta in materia. L’invito non eroga alcun sostegno finanziario diretto alle PMI, ma mira ad aumentare l’offerta di programmi di apprendistato che è una delle cinque priorità europee per l’IFP per il 2015-2020 e uno dei principali obiettivi nel quadro dell’alleanza europea per l’apprendistato. nell’ambito del programma Erasmus+. I candidati ammissibili sono: Lotto 1 Il candidato (coordinatore) dev’essere un’organizzazione o un gruppo di organizzazioni appartenente alle seguenti categorie: – camere di commercio, industria e artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili, – imprese pubbliche o private, – enti che erogano IFP, – altre organizzazioni attive nel sostegno alle PMI nell’impegno a incrementare la propria offerta in materia di apprendistato. Il partenariato deve essere realizzato tra almeno due paesi ammissibili (uno dei quali deve essere un paese del programma Erasmus+). Lotto 2 Il candidato (coordinatore del progetto) deve essere una rete o un’organizzazione avente membri o affiliati in almeno 12 paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 partecipino al progetto come partner. Tra le organizzazioni partecipanti ammissibili (lotto 1 e 2) vi sono: – ministeri, – parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), imprese pubbliche o private, – camere di commercio, industria e artigianato o organizzazioni settoriali/professionali simili (per esempio, associazioni di artigiani), – servizi pubblici per l’impiego, – autorità pubbliche regionali e locali, – enti che erogano IFP, – agenzie e centri di IFP, – scuole e altri istituti d’istruzione, – istituti di istruzione superiore, – centri di ricerca, – organizzazioni internazionali, – organizzazioni non governative (ONG), – organizzazioni giovanili, – associazioni di genitori, – altri enti pertinenti. Le persone fisiche e i titolari d’azienda non sono ammessi. Nella seconda parte illustreremo quali sono i paesi ammissibili, le attività, i beneficiari, i criteri di aggiudicazione e le disponibilità di bilancio previste per questo bando. 43 QUESITI Fiscalità estera n. 5 • 2016 Domanda Come sono disciplinate ai fini Iva le operazioni con l’estero effettuate da soggetti in regime forfettario? Risposta Il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 ai fini dell’Iva è disciplinato in modo più puntuale e coerente con la normativa Ue rispetto al precedente regime dei minimi, specie per quanto attiene il trattamento delle operazioni con l’estero. Nello specifico, come nel regime dei minimi le cessioni effettuate verso paesi Ue non costituiscono cessioni intracomunitarie, pertanto sono da considerarsi normali operazioni attive interne sulle quali l’imposta non è comunque dovuta per effetto del regime speciale e di conseguenza non sussiste alcun obbligo Intrastat ne Vies. Specularmente le cessioni effettuate da contribuenti forfettari non danno luogo nemmeno ad acquisti intracomunitari nel paese di destinazione, l’art. 38 del d.l. n. 331/93 esclude infatti dalla nozione di acquisto intracomunitario quelle acquisizioni di beni effettuate presso cedenti che nel proprio stato membro fruiscono del regime di franchigia Iva per le piccole imprese. Di conseguenza gli acquisti intracomunitari sono tassabili in Italia sola- 44 mente al superamento della soglia di 10 mila euro annui, oppure sotto tale soglia se il contribuente opta per la tassazione. In caso contrario i contribuenti forfettari non hanno alcun obbligo sugli acquisti, in quanto l’imposta sarà applicata dal fornitore nel proprio paese. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, la normativa generale e quella sul regime dei minimi nulla prevedevano in merito, di conseguenza si ritenevano applicabili per analogia le norme previste per gli scambi intracomunitari di beni secondo cui le prestazioni rese dal contribuente minimo italiano a soggetti passivi esteri si configuravano come operazioni “interne” soggette a tassazione nel paese di origine. Oggi invece la legge 190/2014 stabilisce che anche i contribuenti in regime forfetario osservano le disposizioni comuni in materia di territorialità, di conseguenza per quanto riguarda i servizi generici B2B, il contribuente in regime forfetario: - quando riceve servizi dal forni- tore di un altro paese Ue, deve integrare la fattura e versare la relativa imposta e presentare modello Intrastat; - quando riceve servizi da un fornitore extra Ue deve emettere l’autofattura e versare la relativa imposta; - quando invece presta servizi a soggetti esteri deve emettere fattura “non soggetta” e presentare modello Intrastat se il cliente è un operatore Ue. I servizi generici B2C, invece, rientrano tra le normali operazioni interne senza rivalsa. Diversamente da quanto previsto nel regime dei minimi, l’effettuazione di cessioni all’esportazione non preclude l’ingresso nel regime forfettario. Infine per quanto riguarda gli scambi di beni con paesi extra Ue, la legge n. 190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario applicano la disciplina comune del d.P.R. n. 633/72 ma non possono avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta. FISCO e TASSE