1 La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia
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1 La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia
La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia nelle imposte dirette” si prefigge come obiettivo quello di trattare l’evoluzione del regime fiscale della famiglia italiana partendo dall’unità d’Italia per giungere ai giorni nostri evidenziando i profili critici che hanno segnato tale evoluzione e che interessano anche l’attuale regime fiscale familiare. Infatti, la tassazione dell’istituto familiare presenta da sempre delle criticità di non facile soluzione legate a diversi fattori quali la scelta dell’unità impositiva da considerare, la definizione di famiglia rilevante a fini fiscali, le scelte di politica sociale e fiscale del legislatore, i mutamenti socio-economici e culturali che hanno investito la famiglia. È con l’unità d’Italia e con le mutate esigenze del nuovo Stato unitario che nel 1868 i rapporti familiari iniziano ad assumere una rilevanza tributaria e ai Comuni viene concessa la possibilità di applicare una “tassa di famiglia” retaggio di analoghi tributi pre-unitari caratterizzati da una disciplina lacunosa e incerta. Il Testo Unico sulla Finanza Locale approvato con RD n. 1175 del 1931 lascia immutato il sistema tributario comunale e disciplina in modo più dettagliato l’imposta di famiglia definendola come quel tributo della finanza locale che colpisce l’agiatezza della famiglia, ma incertezze interpretative, limiti e dubbi alla sua applicazione permangono e con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 e, dunque, dei criteri di progressività e di capacità contributiva le sorti di tale imposta sono segnate verso una sua abolizione. Con legge delega n. 825 del 1971 viene varata un’epocale riforma del sistema tributario italiano che, avendo riguardo dei dettami costituzionali, delinea un sistema tributario i cui caratteri essenziali sono quelli di unicità, personalità e progressività. Con riferimento alla famiglia, soppressa l’imposta di famiglia, la legge delega introduce il c.d. “regime del cumulo” che prevede la sommatoria dei redditi dei due coniugi riconoscendo, però, quale unico soggetto passivo il marito anche con riferimento ai redditi della moglie. Tale regime trova la sua attuazione nei decreti presidenziali n. 597 e n. 600 del 1973 con cui è stata introdotta nell’ordinamento tributario italiano l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il regime del cumulo obbligatorio viene dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 1976 in cui la Corte rileva il contrasto con i principi di capacità contributiva, di uguaglianza nonché con la tutela e agevolazione della famiglia. La dottrina maggioritaria, come si avrà modo di riscontrare, ha accolto 1 con favore l’abrogazione della legislazione sul cumulo, tuttavia a non convincere del tutto sono state le argomentazioni dedotte dalla Corte nella sua motivazione. Per adeguare la disciplina dell’Irpef alle indicazione della Consulta e al mutato contesto intervenuto nel frattempo con la novella del diritto di famiglia, la l. n. 114 del 1977 attribuisce distinta soggettività passiva a ciascun coniuge in relazione ai redditi spettanti a ciascuno e il legislatore tributario opta per un sistema di tassazione individuale dei coniugi modellato attraverso gli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni dall’imponibile al fine di evitare disparità di trattamento tra famiglie mono-reddito e bireddito, tenere conto dei carichi di famiglia e tutelare così le diverse tipologie di famiglia. Il regime fiscale familiare così delineato a seguito della sentenza n. 179 del 1976 è rimasto immutato e la sua disciplina è stata accolta nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, tutt’ora in vigore, modificato significativamente con d. lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. Gli ammonimenti e gli auspici rivolti dalla Consulta nelle sentenze n. 76 del 1983 e n. 358 del 1995 per una modifica di tale regime fiscale non privo di criticità sono rimasti invani. In particolare la Corte nella sentenze n. 76 del 1983 ha individuato due linee di intervento per evitare una disparità di trattamento tra diverse tipologie di famiglia che si verifica con l’applicazione di un sistema di tassazione separata senza correttivi: revisione degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta oppure affiancamento del sistema della tassazione individuale con uno, facoltativo, su base familiare improntato al meccanismo del quoziente familiare proprio dell’ordinamento tributario francese. Quest’ultima possibilità è stata presa in considerazione dalla legge delega n. 408 del 1990 anche se il quoziente familiare, già a partire dalla riforma tributaria degli anni Settanta, era venuto a concepirsi come modello preferenziale a cui ispirarsi per un’eventuale riforma fiscale familiare. In verità, come si potrà valutare discorrendo la presente tesi, il sistema di tassazione per parti basato sul meccanismo del quoziente familiare (di cui si evidenzieranno le peculiarità che lo caratterizzano nell’ordinamento fiscale francese) non sembra essere il modello fiscale più idoneo a rispondere alle esigenze demografiche italiane e alle peculiarità della famiglia italiana e, comunque, i vantaggi limitati e l’ingente dispenso di risorse economiche richiesto ne rendono impraticabile la sua applicazione 2 nell’ordinamento tributario italiano in un periodo di forte crisi economica come quello odierno. Altri strumenti (monetari e non monetari), quali l’introduzione di un assegno per carichi familiari, nel perseguire gli obiettivi di tutela, sostegno e agevolazione della famiglia sembrano da doversi preferire. 3