1 La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia

Transcript

1 La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia
La presente tesi dal titolo “la Tassazione della famiglia nelle imposte dirette” si prefigge
come obiettivo quello di trattare l’evoluzione del regime fiscale della famiglia italiana
partendo dall’unità d’Italia per giungere ai giorni nostri evidenziando i profili critici che
hanno segnato tale evoluzione e che interessano anche l’attuale regime fiscale familiare.
Infatti, la tassazione dell’istituto familiare presenta da sempre delle criticità di non facile
soluzione legate a diversi fattori quali la scelta dell’unità impositiva da considerare, la
definizione di famiglia rilevante a fini fiscali, le scelte di politica sociale e fiscale del
legislatore, i mutamenti socio-economici e culturali che hanno investito la famiglia.
È con l’unità d’Italia e con le mutate esigenze del nuovo Stato unitario che nel 1868 i
rapporti familiari iniziano ad assumere una rilevanza tributaria e ai Comuni viene
concessa la possibilità di applicare una “tassa di famiglia” retaggio di analoghi tributi
pre-unitari caratterizzati da una disciplina lacunosa e incerta.
Il Testo Unico sulla Finanza Locale approvato con RD n. 1175 del 1931 lascia
immutato il sistema tributario comunale e disciplina in modo più dettagliato l’imposta
di famiglia definendola come quel tributo della finanza locale che colpisce l’agiatezza
della famiglia, ma incertezze interpretative, limiti e dubbi alla sua applicazione
permangono e con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 e, dunque, dei criteri
di progressività e di capacità contributiva le sorti di tale imposta sono segnate verso una
sua abolizione.
Con legge delega n. 825 del 1971 viene varata un’epocale riforma del sistema tributario
italiano che, avendo riguardo dei dettami costituzionali, delinea un sistema tributario i
cui caratteri essenziali sono quelli di unicità, personalità e progressività. Con
riferimento alla famiglia, soppressa l’imposta di famiglia, la legge delega introduce il
c.d. “regime del cumulo” che prevede la sommatoria dei redditi dei due coniugi
riconoscendo, però, quale unico soggetto passivo il marito anche con riferimento ai
redditi della moglie. Tale regime trova la sua attuazione nei decreti presidenziali n. 597
e n. 600 del 1973 con cui è stata introdotta nell’ordinamento tributario italiano l’imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Il regime del cumulo obbligatorio viene dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 179 del 1976 in cui la Corte rileva il contrasto con i
principi di capacità contributiva, di uguaglianza nonché con la tutela e agevolazione
della famiglia. La dottrina maggioritaria, come si avrà modo di riscontrare, ha accolto
1
con favore l’abrogazione della legislazione sul cumulo, tuttavia a non convincere del
tutto sono state le argomentazioni dedotte dalla Corte nella sua motivazione.
Per adeguare la disciplina dell’Irpef alle indicazione della Consulta e al mutato contesto
intervenuto nel frattempo con la novella del diritto di famiglia, la l. n. 114 del 1977
attribuisce distinta soggettività passiva a ciascun coniuge in relazione ai redditi spettanti
a ciascuno e il legislatore tributario opta per un sistema di tassazione individuale dei
coniugi modellato attraverso gli strumenti delle detrazioni di imposta e delle deduzioni
dall’imponibile al fine di evitare disparità di trattamento tra famiglie mono-reddito e bireddito, tenere conto dei carichi di famiglia e tutelare così le diverse tipologie di
famiglia.
Il regime fiscale familiare così delineato a seguito della sentenza n. 179 del 1976 è
rimasto immutato e la sua disciplina è stata accolta nel TUIR (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) approvato con d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, tutt’ora in vigore,
modificato significativamente con d. lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. Gli ammonimenti e
gli auspici rivolti dalla Consulta nelle sentenze n. 76 del 1983 e n. 358 del 1995 per una
modifica di tale regime fiscale non privo di criticità sono rimasti invani.
In particolare la Corte nella sentenze n. 76 del 1983 ha individuato due linee di
intervento per evitare una disparità di trattamento tra diverse tipologie di famiglia che si
verifica con l’applicazione di un sistema di tassazione separata senza correttivi:
revisione degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta oppure affiancamento del
sistema della tassazione individuale con uno, facoltativo, su base familiare improntato al
meccanismo del quoziente familiare proprio dell’ordinamento tributario francese.
Quest’ultima possibilità è stata presa in considerazione dalla legge delega n. 408 del
1990 anche se il quoziente familiare, già a partire dalla riforma tributaria degli anni
Settanta, era venuto a concepirsi come modello preferenziale a cui ispirarsi per
un’eventuale riforma fiscale familiare.
In verità, come si potrà valutare discorrendo la presente tesi, il sistema di tassazione per
parti basato sul meccanismo del quoziente familiare (di cui si evidenzieranno le
peculiarità che lo caratterizzano nell’ordinamento fiscale francese) non sembra essere il
modello fiscale più idoneo a rispondere alle esigenze demografiche italiane e alle
peculiarità della famiglia italiana e, comunque, i vantaggi limitati e l’ingente dispenso di
risorse economiche richiesto ne rendono impraticabile la sua applicazione
2
nell’ordinamento tributario italiano in un periodo di forte crisi economica come quello
odierno. Altri strumenti (monetari e non monetari), quali l’introduzione di un assegno
per carichi familiari, nel perseguire gli obiettivi di tutela, sostegno e agevolazione della
famiglia sembrano da doversi preferire.
3