Ipotesi regolamento navigazione fattibello (

Transcript

Ipotesi regolamento navigazione fattibello (
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Parco del Delta del Po
Emilia - Romagna
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle
Fattibello
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento costituisce strumento di attuazione delle Norme Tecniche del
Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po
Emilia - Romagna, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 244/24756 del
23/12/1993 e vigente in salvaguardia ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 12, e delle
Norme Tecniche del Piano di Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta
del Po Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale EmiliaRomagna n. 2282/2003, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in
materia di navigazione.
2. Il regolamento è volto a perseguire le finalità dello Statuto del Consorzio del Parco
Regionale del Delta del Po ed a coniugare pratiche di nautica sostenibile ad una
fruizione consapevole e preservazione mirata degli ecosistemi presenti, per concertare
tutela della biodiversità, fruizione turistica e commerciale dell'area, perseguendo uno
sviluppo sostenibile del territorio.
3. Il regolamento si propone quale finalità la definizione dei percorsi navigabili e delle
modalità di fruizione degli stessi secondo il tipo di attività esercitata: diporto,
commerciale (trasporto passeggeri e visite guidate), pesca professionale.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto
galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di
essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, come
definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato
con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002 ;
b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità nautica a motore» indica una unità
nautica a propulsione meccanica, come definito da Regolamento della segnaletica e
delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia –
Romagna n. 530/2002;
c) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa
soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza
umana, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione
interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002;
d) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione
a vela, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione
interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002.
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
1
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata
come una unità nautica a motore;
e) il termine «unità da diporto» indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato
per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro, come definito ai sensi della
L. n. 50/1971 «Norme sulla navigazione da diporto» e successive integrazioni e
modificazioni;
f)
il termine «natante» indica qualsiasi unità da diporto a remi o di lunghezza dello scafo
pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs.vo n. 171/2005;
g) il termine «imbarcazione» indica qualsiasi unita navale destinata alla navigazione da
diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 fino a 24 metri, come definito ai sensi
della L. n. 50/1971 e successive integrazioni e modificazioni;
h) il termine «locazione di unità da diporto» indica il contratto con il quale una delle parti
si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale,
secondo quanto previsto dalla L. n. 50/1971 e successive integrazioni e modificazioni;
i)
il termine «trasporto passeggeri» indica l'attività professionale svolta da imprese e
associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri
condotte da personale abilitato;
j)
i l termine «visite guidate» indica le attività professionali svolte, a fronte di un
pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a
terra e in laguna, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate
all'osservazione dell'ambiente lagunare;
k) il termine «navigazione da diporto» indica la navigazione effettuata a scopi sportivi e
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, secondo quanto previsto dalla L. n. 50/1971 e
successive integrazioni e modificazioni;
l)
i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori
tutto e la sua larghezza massima, come definito da Regolamento della segnaletica e
delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 530/2002;
m) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova
direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata, come definito
da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con
Delibera di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 530/2002;
n) il termine «unità nautica in navigazione» indica una unità che non è direttamente né
indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata, come definito da
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con
Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002;
o) il termine «area esclusiva» indica una porzione di territorio che per valore e/o fragilità
degli elementi naturalistici, ambientali e paesaggistici, degli equilibri e relazioni
ecologiche ivi presenti, richiede una forma di fruizione limitata e sensibile, per
l'attuazione della tutela necessaria;
p) il termine «comprensorio Valle Fattibello» indica l'area geografica che costituisce
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
2
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
l'ambito di applicazione del regolamento, come da successivo art. 3;
q) il termine «Ente Parco» indica il Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia –
Romagna;
r)
il termine «criteri di eco-compatibilità» indica quegli accorgimenti tesi a rendere
l'attività di navigazione il meno impattante possibile sull'ambiente, quali eventuale
possesso di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare
termico, mini-eolico), trattamento dello scafo con pitture anti-vegetative a “rilascio
zero”, utilizzo di bio-lubrificanti.
Art. 3 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai bacini e ai corpi idrici all'interno del comprensorio
Valle Fattibello, Valle Spavola e Valle Capre, incluso il tratto di Canale Navigabile
Migliarino – Ostellato – Porto Garibaldi dall'immissione del canale tronco della Darsena
dei Cappuccini in Comacchio fino al suo ingresso nella valle, il canale delle Vallette, il
Logonovo dalla chiavica a 8 luci all’altezza del ponte sulla Romea e il tratto del canale
delle Vene dall'incile fino al manufatto posto all'altezza di Viale Etruschi – Lido Spina,
secondo i confini riportati da cartografia di zonizzazione dell'Ente Parco e comunque
ricadenti all'interno del territorio del Parco Regionale del Delta del Po come da Piani di
Stazione vigenti Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio.
2. E' escluso dall'ambito del presente regolamento il tratto del Canale Navigabile
Migliarino – Ostellato – Porto Garibaldi dall'accosto ANMI fino al confine del Piano di
Stazione, come da cartografia allegata (Tavola I – Canale Navigabile).
Art. 4 - Disposizioni per la navigazione
1.
La navigazione nell'ambito di applicazione di questo regolamento è consentita solo ed
esclusivamente ad unità nautiche che risultino soddisfare le disposizioni ivi contenute,
fermo restando l'abilitazione alla navigazione delle stesse, l'opportuna qualifica,
professionale e non, del conducente, gli atti concessori/licenze rilasciati dagli Enti di
competenza, secondo normativa vigente in relazione al tipo di attività in esercizio.
2.
La navigazione è consentita da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto, al
fine di evitare un eccessivo disturbo all'avifauna presente nell'areale e alla rimonta del
novellame dalla costa verso l'area valliva. Sono fatte salve deroghe dell'Ente Parco,
come previsto all'art. 17.
3.
Possono essere ammesse alla navigazione:
a) Unità nautiche a remi: barche a remi, canoe, kayak.
b) Unità nautiche con propulsione elettrica per diporto (natanti), attività commerciale
e pesca professionale.
c) Natanti per scopo escursionistico e turismo naturalistico:
•
con motore 4 tempi a benzina, o motore entrobordo alimentato a diesel
(adeguamento a biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conforme ai requisiti
previsti da direttiva comunitaria 2003/44/CE relativamente alle emissioni
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
3
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
gassose e acustiche;
•
dotati di serbatoi per la raccolta delle acque reflue, se provvisti di servizi, e di
sistema di raccolta delle acque di sentina.
d) Navi per trasporto passeggeri e visite guidate:
• di lunghezza massima inferiore o pari a 18 m, larghezza massima 4,2 m,
pescaggio tale da consentire la navigazione in acque a bassa profondità (in
attesa di acquisizione dei rilievi batimetrici );
• equipaggiate con motori fuoribordo 4 tempi alimentati a benzina e di potenza
non superiore ai 25 Cv, o motore entrobordo alimentato a diesel (adeguamento
biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conformi ai requisiti previsti da normativa
comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
• dotate di serbatoi per la raccolta delle acque reflue, se presenti servizi a bordo,
al fine di evitare qualsiasi tipo di scarico nel bacino o corpo idrico, e sistema di
raccolta delle acque di sentina;
• di forma e caratteristiche dello scafo tali da consentire il migliore inserimento
nel contesto ambientale (batana, gozzo in legno, mototopo, motoscafo dai
lineamenti sobri, .. ).
e) Unità nautiche ad uso pesca professionale di lunghezza inferiore o pari a 7,5 m:
•
equipaggiate con motore elettrico, o motore a 4 tempi benzina o diesel
(adeguamento biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conforme ai requisiti
previsti da normativa comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni
gassose e acustiche;
•
il cui proprietario sia in possesso di regolare concessione per la coltivazione dei
molluschi in area interna all'ambito di applicazione.
4. La navigazione è consentita alle unità nautiche di cui al comma 3 del presente articolo
e secondo gli orari del comma 2 dello stesso, previo rilascio di autorizzazione da parte
dell'Ente Parco, come disciplinato al successivo art. 11.
5.
E' consentito navigare seguendo i percorsi indicati al successivo art. 5, comma 1, e
secondo le modalità di fruizione suddivise per tipologia di attività, come previste ai
successivi artt. 7, 8 e 9.
Art. 5 – Percorsi navigabili e aree esclusive
1. I percorsi navigabili all'interno dell'ambito sono identificati all'allegato I A del presente
regolamento, e rappresentati in cartografia allegata (Tavola I).
2. Sono identificate quali aree esclusive quelle riportate all'allegato I B del presente
regolamento, e rappresentate in cartografia allegata (Tavola I).
3. Percorsi navigabili ed aree esclusive sono passibili di modificazioni. Tali modificazioni
sono recepite dal presente regolamento mediante determina del Direttore dell'Ente
Parco. La comunicazione delle predette ai soggetti interessati avviene secondo quanto
riportato all'art. 17 comma 3.
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
4
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Art. 6 – Limiti e divieti di navigazione
1. La navigazione è limitata nelle aree esclusive, secondo quanto riportato all'art. 10.
2. La navigazione è vietata:
•
al di fuori dei percorsi definiti all'art. 5 del presente regolamento;
•
nelle zone colonizzate da vegetazione acquatica (tra i canneti), anche se
temporaneamente;
•
ad acqua scooter, imbarcazioni e navi da diporto, alle unità nautiche a vela;
•
per lo svolgimento dell'attività di pesca-turismo.
Art. 7 - Disciplina della navigazione per attività di diporto
1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la
navigazione per attività di diporto è consentita esclusivamente seguendo i percorsi e
le modalità di fruizione di seguito descritte:
a) Percorso 1:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, con
motore 4 tempi, benzina e diesel (/biodiesel ?);
•
Velocità max consentita: 4 nodi, pari a 7,408 Km/h;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno, con limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15
luglio alle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica.
b) Percorsi 2 e 3:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, barche a
remi, canoe e kayak;
•
Velocità max consentita: 2,7 nodi, pari a 5 Km/h nel tratto di navigazione del
canale circondariale Valle Spavola dall'incile fino a Stazione Foce; 4 nodi pari a
7.408 km/h per il resto del percorso;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno, con limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15
luglio alle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica.
c) Percorsi 4 e 5:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, barche a
remi, canoe e kayak; natanti a motore 4 tempi, benzina e diesel (/biodiesel ?)
soltanto per il percorso 5;
•
Velocità max consentita: 4 nodi, pari a 7,408 Km/h;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno.
2. La navigazione in esercizio di diporto è autorizzata dall'Ente Parco a seguito di
domanda corredata di autocertificazione, come esplicitato al successivo art. 11.
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
5
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Art. 8 - Disciplina della navigazione per attività di trasporto passeggeri e visite
guidate
1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la
navigazione per attività di trasporto passeggeri e visite guidate è consentita
esclusivamente sui percorsi e secondo le modalità seguenti:
a) Percorso 1:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica, a
motore 4 tempi, benzina o diesel (adeguamento a biodiesel ?), la cui lunghezza
massima non superi i 18 m;
•
Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno,
accompagnate da una guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i
comportamenti, illustrando le caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area;
limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15 luglio alle giornate del martedì,
giovedì, sabato e domenica.
b) Percorsi 2 e 3:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica di
lunghezza massima non superiore ai 10 m;
•
Velocità max consentita 2,7 nodi, pari a 5 Km/h nel tratto di navigazione del
circondariale Spavola dall'incile fino a Stazione Foce; 4 nodi pari a 7.408 km/h
per il resto del percorso;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno
per un massimo di tre corse giornaliere A/R, con accompagnamento di una
guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i comportamenti, illustrando le
caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area, per un massimo di 25 persone
in visita contemporaneamente; nel periodo dal 1 Marzo al 15 luglio, fruizione
consentita nelle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica.
c) Percorso 5:
•
Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica, a
motore 4 tempi, benzina o diesel (adeguamento a biodiesel ?), la cui lunghezza
massima non superi i 12 m; barche a remi, canoe e kayak;
•
Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h;
•
Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno,
accompagnate da una guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i
comportamenti, illustrando le caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area.
2. L'effettuazione del servizio di trasporto passeggeri è vincolata alla disponibilità di
pontili collaudati, come da art. 12.
3. L'attività commerciale di trasporto passeggeri e visite guidate, fermo restando la
titolarità(*) allo svolgimento del servizio da parte del richiedente, dovrà avvenire in
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
6
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
accordo con l'Ente Parco. L'Ente Parco, per quanto di competenza, legittima l'attività
nei tempi e nelle modalità mediante il rilascio di atto autorizzativo, a seguito di
domanda corredata da autocertificazione, come previsto all'art. 11.
(*)L’Ente Parco è disponibile ad un confronto con l’Ente competente al rilascio delle concessioni
per l’espletamento dei servizi di cui al presente articolo, per la definizione di un numero massimo
di concessioni, congruo al tipo di attività nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Art. 9 – Disciplina della navigazione per attività di pesca professionale
1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la
navigazione per attività di pesca professionale è consentita esclusivamente
secondo i percorsi e secondo le modalità seguenti:
a) Percorsi 1, 4 e 5:
• Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica e a
motore 4 tempi, benzina o diesel (/biodiesel ?), la cui lunghezza massima non
superi i 7,5 m, barche a remi (ad esclusione del percorso 1 nel tratto da largo
Fattibello alla diramazione nel circondariale Valle Spavola);
• Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h;
• Periodo di fruizione: tutto l'anno.
2. Le unità nautiche in esercizio per la pesca professionale sono legittimate alla
navigazione nell'ambito di cui all'art. 3 previo rilascio da parte dell'Ente Parco di atto
autorizzativo, a seguito di domanda corredata da autocertificazione, come previsto
all'art. 11.
Art. 10 – Aree esclusive
1. La navigazione nelle aree esclusive definite all'art. 5 comma 2, è vietata, fatta salvo
quanto stabilito al comma successivo.
2. La navigazione è consentita in Valle Spavola solo ed esclusivamente per visite o
escursioni guidate, in canoa o kayak, in giornate al di fuori del periodo di nidificazione
dell'avifauna (1 marzo – 15 luglio) e non coincidenti con le giornate di caccia come
previste da L. n. 157/92 art. 18 comma 5, e Calendario Venatorio Provinciale in corso.
L’Ente Parco ammette la navigazione tramite rilascio di autorizzazione, come esplicitato
al successivo art. 11.
Art. 11 - Autorizzazioni
1. La navigazione è consentita all'interno dell'area oggetto del presente regolamento ed in
ottemperanza alle disposizioni del medesimo, previo rilascio di atto autorizzativo da
parte dell'Ente Parco o, in collaborazione con lo stesso, della Capitaneria di Porto e
dell'Ispettorato di Porto competenti.
2. L'atto autorizzativo è rilasciato a fronte di una autocertificazione da parte del
richiedente, come da modulistica allegata (Allegato III).
3. L'autorizzazione comporta il rilascio di un 'pass' da esibire, in caso di richiesta, alle
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
7
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
autorità preposte al controllo.
4. L'autorizzazione ha valenza temporale secondo quanto espresso dall'atto stesso.
5. Le unità nautiche a remi per attività diportistica, a scopo escursionistico e di turismo
naturalistico, non necessitano di autorizzazione alla navigazione, fatto salvo quanto
definito all'art. 10.
6. Qualora sia necessario regolamentare in termini numerici la fruizione dell'area, l’Ente
Parco si riserva di limitare il numero di autorizzazioni. In tale caso saranno assolte con
precedenza le richieste da parte di quelle unità nautiche che soddisfino criteri di ecocompatibilità.
Art. 12 - Norme di comportamento e segnaletica
1. La velocità di navigazione massima consentita è pari ai 4 nodi, fatta eccezione per il
tratto dalla diramazione del sub-lagunare a Stazione Foce, in cui la velocità massima è
fissata ai 2,7 nodi.
2. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, oltre a
soddisfare le disposizioni di questo regolamento, devono essere compatibili con le
caratteristiche tecniche delle vie navigabili e delle opere idrauliche ivi presenti.
3. Ogni unità nautica a motore ad eccezione di quelle dei pescatori professionisti, al
lavoro e idoneamente segnalate, deve allontanarsi dalle unità nautiche a remi, da
canoe e da kayak, a cui è tenuta a dare precedenza.
4. L'unità nautica a motore in esercizio di navigazione deve mantenersi sulla linea
mediana del canale di navigazione. Nel caso di incrocio con altre unità in navigazione o
in caso di sorpasso, dovrà stringere verso il lato del canale di navigazione a dritta,
mantenendo comunque una distanza di sicurezza sia dall'unità incrociante, sia dalle
sponde arginali del canale.
5. Le prescrizioni, i divieti e le norme di comportamento di cui al presente regolamento
sono compendiati dalla segnaletica di cui all'allegato II. (da elaborarsi di concerto con gli
Enti interessati .)
Art. 13 - Ormeggio ed alaggio
E' fatto divieto di ancoraggio, sbarco e accosto ad argini, dossi, isolotti e barene. Le
unità nautiche devono essere ormeggiate ed alate esclusivamente presso le darsene e gli
approdi autorizzati dagli Enti competenti secondo normativa vigente, e segnalati dall'Ente
Parco.
Art. 14 - Disposizioni per la salvaguardia ambientale
1. E' fatto divieto in tutta l'area considerata, sia per le zone a terra che per i percorsi
fluviali, di:
a) disturbo, danneggiamento, prelievo e asporto di esemplari di specie animale, in
particolare di fauna ittica e avifauna, nonché di uova, nidi e piccoli nati, di specie
vegetali, dei loro frutti e semi, di sabbie e terreni. E' fatto salvo il prelievo ai fini
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
8
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
della pesca professionale così come disciplinata da apposito Regolamento dell'Ente
Parco;
b) introduzione di specie aliene ed alloctone, comprese le specie ittiche;
c) abbandono di rifiuti e residui di qualsiasi genere, oggetto o sostanza fluida, che
possano compromettere la qualità delle acque o dell'ambiente in generale.
2. Alle unità in acqua è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione e di
riparazione che possa provocare inquinamento, cambio dell'olio ed operazioni di pulizia
con detergenti o sostanze chimiche. Eventuali operazioni di manutenzione che si
rendessero necessarie nell'immediato per la sicurezza della navigazione sono da
svolgersi presso le darsene di Porto Garibaldi – Lido Estensi e dei Cappuccini.
3. E' vietato l'utilizzo di vernici anti-fouling con composti organo-stannici per le unità
nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate sui percorsi inseriti nell'ambito
del presente regolamento, e per le unità nautiche ad uso pesca professionale.
4. E' richiesto l'utilizzo di bio-lubrificanti.
Art. 15 - Inquinamento acustico
1. E' fatto divieto di detenzione a bordo di qualsiasi attrezzatura per la diffusione sonora,
ad esclusione dei dispositivi acustici quali dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa
in vigore. Nel caso di strumenti acustici presenti a bordo, è fatto divieto di utilizzo.
2.
Il rumore prodotto dai motori delle unità di navigazione non dovrà superare i limiti
stabiliti da normativa comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni acustiche.
Art. 16 - Quadri elettrici, cavi e attrezzature aziendali
E' fatto divieto di avvicinamento, sia in fase di navigazione che durante approdo a terra, a
quadri elettrici, cavi, linee elettriche, macchine ed attrezzature aziendali utilizzate.
Art. 17 - Eventi e manifestazioni
1. Manifestazioni sportive, feste nautiche ed altre manifestazioni che possano interessare
le aree navigabili, canali e bacini, sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Ente
Parco.
2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico
degli organizzatori della manifestazione, secondo le indicazioni espresse dall'Ente
Parco.
Art. 18 – Deroghe ed ordinanze
1. L'Ente Parco si riserva variazioni delle modalità di navigazione o sospensione della
stessa, qualora potesse rappresentare pregiudizio per la fauna ittica e ornitica, o per
motivate esigenze di ordine idraulico.
2. L'Ente Parco può' autorizzare la navigazione in orari o secondo modalità in deroga alle
disposizioni di questo regolamento, per attività di ricerca scientifica, per motivazioni di
sicurezza e secondo discrezionalità dell'Ente adeguatamente motivata. L'autorizzazione
in deroga dell'Ente puo' indicare eventuali prescrizioni da osservarsi in relazione ai
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
9
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
corpi idrici interessati, ai tempi e modalità di navigazione.
3. Le ordinanze di divieto temporaneo ed urgente, gli aggiornamenti della normativa, le
cartografie relative, sono trasmesse dall'Ente Parco al Comune interessato, ai soggetti
incaricati della vigilanza, ai titolari della darsene e degli approdi autorizzati, con
obbligo di pubblicizzare mediante avvisi esposti in luoghi accessibili al pubblico, ed alle
Associazioni interessate (canoiste, ambientaliste, nautiche, etc. ) che ne facciano
richiesta.
Art. 19 - Monitoraggio
Il monitoraggio sulla attività di fruizione dell'area si esercita in collaborazione con le
aziende che esercitano i servizi di trasporto passeggeri e visite guidate. Coloro che hanno
in regolare concessione i servizi di cui sopra come da normativa vigente si impegnano,
all'atto della richiesta di autorizzazione all'Ente Parco, a presentare entro il 31/12 di ogni
anno il report relativo all'attività svolta: tipologia di unità nautica utilizzata, numero di
viaggi, persone trasportate, percorso fruito, eventuali osservazioni.
Art. 20 - Vigilanza e sanzioni
1.
L’Ente Parco esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti e anche,
mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall’art. 14 della L.R. 2/77,
nonché del personale del Corpo Forestale.
2.
Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all’art. 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le
prescrizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie previste
dall’art. 60 della L.R. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie.
3.
Competente all’irrogazione della sanzione è l’Ente Parco. Per le procedure della
sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in
essa non previsto, le norme della L.24 novembre 1981, n.689.
Allegati
Allegato I A: Descrizione dei percorsi
Allegato I B: Aree esclusive
Allegato II: Segnaletica
Allegato III: Modulo di richiesta di autorizzazione alla navigazione
Tavola I: Cartografia
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
10
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Parco del Delta del Po Emilia - Romagna
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle
Fattibello
Allegato I A
Descrizione dei percorsi
1. Percorso Dal centro storico alla costa
L'itinerario parte dalla Darsena dei Cappuccini per terminare alla Darsena Lido Estensi
dopo una navigazione della durata di un'ora all'incirca. La navigazione porta
all'attraversamento di Valle Fattibello longitudinalmente seguendo il canale sublagunare e passando per il cuore della valle stessa, fino all'allacciamento al canale
circondariale che costeggia il lato orientale di Valle Spavola per giungere attraverso il
canale delle Vallette e il Porto Canale alla darsena di Porto Garibaldi – Lido Estensi.
2. Percorso Dal centro storico a Stazione Foce
L'itinerario prevede la partenza dalla Darsena dei Cappuccini per terminare all'approdo
di Stazione Foce, da cui diparte un itinerario escursionistico pedonale (argine foce,
saline di Comacchio). La navigazione è della durata di un'ora all'incirca. Dalla Darsena
dei Cappuccini, si naviga per un breve tratto il Canale Navigabile fino a giungere in
Valle Fattibello, attraversata longitudinalmente la quale si prosegue nel circondariale
occidentale di Valle Spavola. La Valle costituisce un ambiente peculiare, di notevole
valore naturalistico per la presenza di specie ornitiche di interesse comunitario
nidificanti e di unità vegetazionali di elevato pregio.
3. Percorso Dalla darsena Lido Estensi a Stazione Foce
L'itinerario prevede la partenza in prossimità della Darsena di Lido Estensi per
giungere all'approdo di Stazione Foce, navigando il canale Vallette e il circondariale
Valle Spavola. La navigazione, della durata di un'ora all'incirca, consente di osservare
Valle Spavola 'dall'acqua', uno dei siti di maggiore importanza per la fauna ornitica,
essendo zona di rifugio, alimentazione e in alcuni casi di riproduzione di specie di
interesse comunitario.
4. Percorso Relitto Pallotta
Nel tratto del Canale Relitto Pallotta (HI), a partire dal canale Navigabile Ostellato –
Porto Garibaldi.
5. Percorso Canale Logonovo – Delle vene
Dalla chiavica a 8 luci, l'itinerario si sviluppa per un tratto del Logonovo fino
all'immissione nel Canale delle Vene per chiudersi raggiungendo il manufatto in
prossimità di Viale Etruschi.
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
11
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
Allegato I B
Aree esclusive
Ai fini del regolamento di cui il presente allegato, sono identificate quali aree esclusive:
•
•
•
Valle Spavola;
Valle Capre;
Area delle Casette Estensi;
come riportato da cartografia (Tavola I).
Ipotesi di regolamentazione per la navigazione
nel comprensorio Valle Fattibello
12