Circolare n. 19 - part-time agevolato per raggiungimento diritto

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Circolare n. 19 - part-time agevolato per raggiungimento diritto
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CIRCOLARE n. 19 / 2016
PART-TIME AGEVOLATO PER RAGGIUNGIMENTO DIRITTO ALLA PENSIONE
La L. 208/2015 art. 1 c. 284 ha introdotto il ricorso al cd. part time agevolato per i/le lavoratori/trici del
settore privato che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018 , quale
beneficio per mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento connesso con l’accrescimento
dell’offerta potenziale di posti di lavoro. L’onere della contribuzione figurativa sarà a carico del bilancio
dello Stato nel limite di euro 60 mln per il 2016, 120 mln per il 2017 e 60 mln per il 2018.
Il presupposto per l’ammissione al beneficio, pertanto, è la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui
si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse necessarie per il
riconoscimento dei contributi figurativi (qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, risulti
superata la soglia dell’importo stanziato, l’Inps respingerà le istanze per esaurimento delle risorse
finanziarie riferite a quello specifico anno).
La riduzione dell’orario di lavoro dovrà essere compresa tra il 40 e il 60 per cento, per un periodo non
superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del/la
lavoratore/trice, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
REQUISITI SOGGETTIVI
Il diritto al “part-time agevolato”, previo accordo con il datore di lavoro, può essere riconosciuto ai/alle
lavoratori/trici in possesso dei seguenti requisiti:
- sussistenza, al momento della richiesta, di un rapporto di lavoro subordinato nel settore privato,
con contratto a tempo pieno e indeterminato;
- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della
medesima;
- maturazione entro il 31/12/2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, da parte di
lavoratori/trici già in possesso al momento della domanda del relativo requisito contributivo.
CONTENUTO DEL BENEFICIO
L’accesso al beneficio comporta per il/la lavoratore/trice:
- riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata;
- corresponsione di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico del
datore di lavoro, relativa alla prestazione non effettuata. Detta somma non concorrerà alla
formazione del reddito di lavoro dipendente e non sarà assoggettata ad alcuna contribuzione
previdenziale né Inail.
La durata del beneficio sarà pari al periodo tra la data di accesso al beneficio stesso e la data di
maturazione, da parte del lavoratore/trice, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
1) Il/la lavoratore/trice deve inoltrare richiesta telematica all’Inps (www.inps.it, tramite utilizzo del
proprio PIN dispositivo) per l’acquisizione della certificazione relativa al possesso del requisito
1
minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al
perfezionamento entro il 31/12/2018 del requisito anagrafico.
2) Acquisita la certificazione di cui sopra, il datore di lavoro e il/la lavoratore/trice dovranno stipulare
un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” (i cui effetti decorreranno, però, dal
primo giorno del periodo di paga successivo a quello di accoglimento della domanda) e
trasmetterlo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, la quale entro 5 gg
lavorativi dal ricevimento, dovrà rilasciare apposito provvedimento di autorizzazione(qualora la DTL
non si esprima entro i 5 gg lavorativi, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata, per il principio
del silenzio-assenso).- In attesa di chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione, si consiglia
l’invio tramite PEC.
3) Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della DTL (o trascorsi i 5 gg per la formazione del silenzioassenso) il datore di lavoro potrà inoltrare la domanda telematica all’Inps (tramite il modulo PT-284
all’interno dell’applicazione “DiReSco” sul sito www.inps.it). Le informazioni comunicate dal datore
di lavoro saranno utilizzate al fine della stima dell’onere del beneficio.
Entro 5 gg lavorativi dal ricevimento dell’istanza, l’Inps accoglierà o rigetterà la richiesta,
verificando la disponibilità finanziaria per coprire l’onere della contribuzione figurativa. Solo in un
secondo momento provvederà al controllo in ordine al possesso dei requisiti di legge inerenti al
rapporto di lavoro, in mancanza dei quali potrebbe revocare l’acceso al beneficio.
CESSAZIONE E REVOCA DEL BENEFICIO
La fruizione del beneficio cesserà, in ogni caso, al momento della maturazione da parte del/la
lavoratore/trice, del requisito anagrafico per il conseguimento alla pensione di vecchiaia.
In caso di cessazione anticipata del beneficio, a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra
datore di lavoro e lavoratore/trice, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Inps e alla DTL la
cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione
dell’istanza.
Vi ricordiamo che la presente circolare è consultabile anche sul ns. sito www.terrazzini.it
Cordiali saluti.
CENTRO STUDI – 08/06/2016
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