Regolamento contabilita - Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni

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Regolamento contabilita - Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni
“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
IMPRUNETA (FIRENZE)
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto…..…………………………………………………………….………….…….pag. 3
Art. 2 Normativa applicabile…………..………………………………………………….…...pag. 3
Art. 3 Il Sistema Contabile…………..………………………………………………….….….pag. 4
TITOLO II – DOCUMENTI E PROGRAMMAZIONE
Art. 4 Documenti di sintesi…………………….…….……..…………………………………pag. 5
Art. 5 Il Bilancio preventivo economico annuale…….…..……………………………….…..pag. 5
Art. 6 Il Budget generale dell’Azienda……………...……..………………………..………...pag. 6
Art. 7 Il Bilancio preventivo economico pluriennale……………...………………..………....pag. 6
Art 8 Centri di Costo e di Responsabilità …………………………………………………....pag. 7
TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 9 Controllo di gestione e contabilità analitica...…...……………………………….…....pag. 9
TITOLO IV – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 10 Il Bilancio di esercizio…..………..…………………………………………………...pag. 10
Art. 11 Lo Stato Patrimoniale…………………………………………………………………pag. 10
Art. 12 Il Conto Economico…………………………………………………………………...pag. 11
Art. 13 La Nota Integrativa……………………………………………………………………pag. 11
Art. 14 La Relazione sulla gestione…………………………………………………………...pag. 11
Art. 15 Scritture di assestamento e di chiusura………………………………………………. pag. 12
Art. 16 Risultato di esercizio…………………...……………………………………………..pag. 12
Art. 17 Patrimonio………...…………………………………………………………………. pag. 12
TITOLO V – GESTIONE DELLE RISORSE
Art. 18 Servizio di cassa……………………………..………………………………………. pag. 14
Art. 19 Servizio di cassa economale…………………..………………………………………pag. 14
TITOLO VI – ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
Art. 20 Acquisizione delle risorse…….………………………………………………………pag. 16
Art. 21 Le riscossioni………………….……………………………………………………….pag. 16
Art. 22 Gestione dei crediti………….…………………………………………………………… pag. 17
Art. 23 Dilazioni sui crediti……….…………………………………………………………….....pag. 17
Art. 24 Impiego delle risorse per l’acquisto di beni e servizi……….……………………………..pag. 17
Art. 25 Liquidazione e pagamento delle spese….…………………………………………… pag. 19
TITOLO VII – ORGANO DI REVISIONE
Art.26 Collegio dei Revisori dei Conti o revisore unico…….……………………….………..pag. 21
TITOLO VIII – NORME FINALI
Art. 27 Adempimenti tributari..…………………………………………………….………… pag. 22
Art. 28 Entrata in vigore……...…………………………………………………….………… pag. 22
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona ”Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni”, di seguito
denominata azienda, in conformità a quanto disposto dall’art.26 della Legge Regione
Toscana n.° 43 del 3 agosto 2004 “ Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ( IPAB ). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona.”
2. La normativa regolamentare ha lo scopo di favorire l'applicazione dei principi contabili in
coerenza con la legislazione e lo Statuto dell'Azienda, favorendo altresì l'utilizzo delle più
diverse e moderne tecniche contabili relativamente alla programmazione delle risorse, alla
loro gestione e al controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dell'azione pubblica
specifica.
Articolo 2
Normativa applicabile
1. Le fonti normative utilizzate per la gestione dell’attività contabile e per la redazione dei
bilanci, indicate in relazione alla loro gerarchia, stante la particolarità del soggetto
interessato, sono le seguenti:
Disposizioni in materia del Codice Civile;
I Principi contabili elaborati a cura del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e del
Consiglio Nazionale dei Ragionieri, integrati a seguito della riforma del diritto societario
da parte dell’O.I.C., Organismo Italiano di Contabilità, costituiscono il riferimento
prevalente , ai fini della rappresentazione contabile dei vari fatti amministrativi, delle
disposizioni civilistiche sopra richiamate a cui è opportuno attenersi in via prioritaria;
c. Principi Contabili Internazionali ,(I.A.S.), recepiti nell’ambito della normativa contabile
locale dagli I.F.R.S., International Financial Reporting Standards che in certi casi
possono essere oggetto di facoltativa utilizzazione laddove meglio rappresentino il
contesto sostanziale;
d. Principi contabili regionali per le aziende sanitarie: approvati dalla Regione Toscana con
Deliberazione Giunta Regionale n. 1343 del 20 Dicembre 2004, per quanto
eventualmente compatibile ed applicabile.
a.
b.
La funzione dei principi contabili è quella di interpretare le norme di legge in tema di
ordinamento finanziario e contabile secondo i fini voluti dal legislatore e altresì di collegare
a dette norme tutte quelle alle quali direttamente o indirettamente si fa o si deve fare
riferimento.
e.
Disposizioni Speciali dalla Legislazione Tributaria, relativamente agli aspetti ove
possano sussistere esigenze di specifica gestione della problematica.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
Tuttavia il riferimento alle norme tributarie nella gestione degli adempimenti contabili, ispirati a
norme di natura civilistica, per giungere alla formazione dei dati di bilancio non deve costituire
vincolo di prevalenza, ma possono costituire un valido riferimento quando non risultino
chiaramente individuabili in altro contesto idonei comportamenti.
Articolo 3
Il sistema contabile
1. L’ Azienda adotta un sistema di contabilità economica a far data dal 1 gennaio 2008; ai sensi
della normativa di cui all’art.1 del presente Regolamento, viene abolita la contabilità
finanziaria.
2. La contabilità generale viene tenuta utilizzando il metodo della partita doppia ed ha per
oggetto le operazioni di gestione , rilevate nel loro aspetto finanziario ed economico,
al fine della rilevazione del risultato d’esercizio e della composizione dello stato del
patrimonio al termine del periodo.
3. Il piano dei conti di contabilità è adottato in conformità allo schema proposto dal Direttore
ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
4. Eventuali modifiche allo schema concernenti l’aggiunta e/o la soppressione di conti e
sottoconti, che non alterino la struttura sostanziale delle voci dello schema di bilancio,
vengono concertate sotto la supervisione della Direzione.
5. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa al principio del pareggio del
bilancio, che viene perseguito attraverso l’equilibrio tra ricavi e costi di gestione .
6. Il Consiglio di Amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna
il Bilancio d’esercizio, della formazione e dell’utilizzo delle risorse disponibili.
7. Le scritture contabili sono effettuate cronologicamente e ricorrendo al conto quale strumento
di rilevazione.
8. L’ Azienda è tenuta alla redazione e alla tenuta delle seguenti scritture contabili ai sensi
degli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile:
a. Libro giornale;
b. Libro degli inventari.
9. L’Azienda adotta inoltre un sistema di contabilità analitica con l’individuazione di Centri di
Responsabilità cui collegare uno o più centri di costo.
10. L’esercizio economico e finanziario coincide con l’anno solare e inizia il 1° Gennaio e si
conclude il 31 Dicembre di ogni anno.
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TITOLO II
DOCUMENTI E PROGRAMMAZIONE
Articolo 4
Documenti di sintesi
1. I documenti di programmazione economica sono approvati dal Consiglio di
Amministrazione e contengono, in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi
per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da
realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dalle finalità indicate dallo Statuto
dell'Azienda.
I documenti di programmazione economica sono:
- Il Bilancio Pluriennale Economico di Previsione di durata triennale;
- Il Bilancio Preventivo Economico Annuale;
- Budget generale dell’Azienda.
2. I documenti di programmazione, sui quali il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimersi
con apposita relazione, sono inviati al Collegio medesimo 15 prima rispetto alla data fissata
per l’adunanza di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Le relazioni
dell’organo di controllo dovranno essere inviate al Consiglio di Amministrazione almeno 5
giorni prima dell’adunanza.
3. Contestualmente all’approvazione del Bilancio preventivo economico annuale vengono
approvate con separati provvedimenti le tariffe dei servizi prestati.
4. I Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale sono trasmessi al Comune di Impruneta
entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione, ai sensi degli artt. 14 comma 4 della L.R.
Toscana n.43/2004.
Articolo 5
Il Bilancio preventivo economico annuale
1. L’Azienda predispone un documento di programmazione economica di durata annuale: il
Bilancio preventivo economico annuale .
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo economico annuale entro il
31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento.
3. Solo in presenza di speciali oggettive ragioni e di opportunità istituzionale i termini di cui al
comma precedente possono essere prorogati con delibera del Consiglio di Amministrazione,
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per un massimo di due mesi.
4. Il Bilancio preventivo economico annuale è redatto secondo la struttura del Bilancio di
esercizio in termini di competenza, con l’osservanza dei principi generali in tema di
bilancio, e deve perseguire il pareggio tra costi e ricavi. Esso comprende tutti i ricavi e tutti i
costi previsti nel periodo amministrativo, distinti per natura economico-finanziaria.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
5. Il Bilancio preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione e controllo
dell’attività dell’azienda ed esprime il risultato economico previsto per l’esercizio di
riferimento.
6. Adeguamenti del Bilancio preventivo economico annuale vengono effettuati da parte del
Consiglio di Amministrazione laddove comportino una variazione delle voci di Bilancio,
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Il Bilancio preventivo economico annuale coincide con la prima annualità del Bilancio
preventivo economico pluriennale.
Articolo 6
Il Budget generale dell’Azienda
1. Al bilancio annuale economico di previsione è allegato il documento di budget generale
dell’Azienda, redatto per centri di costo, profitto e centri di responsabilità secondo il criterio
della destinazione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi gestionali.
2. Il Budget generale dell’Azienda, con riferimento all’esercizio, coincide, in termini di valori,
al complesso dei costi e ricavi riportati nel bilancio annuale economico di previsione.
3. Il documento di Budget viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente
al Bilancio Economico annuale e a quello pluriennale.
4. Gli stanziamenti del Budget generale dell’Azienda hanno natura autorizzatoria.
5. Adeguamenti al documento di Budget che non presentino variazioni delle voci di Bilancio
sono di competenza del Direttore.
Articolo 7
Il Bilancio preventivo economico pluriennale
1. L’Azienda predispone annualmente, contestualmente all’approvazione del Bilancio
preventivo economico annuale, un documento di programmazione economica di durata
pluriennale denominato Bilancio preventivo economico pluriennale .
2. Il Bilancio preventivo economico pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un
periodo di durata non inferiore ai tre anni.
3. E’ articolato anno per anno e viene aggiornato annualmente con approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre.
4. Deve esporre separatamente:
a. l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle
eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
b. la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali
operazioni di natura straordinaria programmate.
5. Solo in presenza di speciali oggettive ragioni e di opportunità istituzionale i termini di cui al
comma 3 possono essere prorogati, su delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per un massimo di due mesi.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
6. Sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, alla medesima data, i seguenti allegati al
Bilancio preventivo economico pluriennale:
a. Piano programmatico
Documento a carattere generale redatto dal Consiglio di Amministrazione che copre un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed indica le linee strategiche da perseguire
e gli obiettivi da raggiungere , sia in termini di bilancio che in termini di efficacia,
efficienza ed economicità.
E’ definito in linea con quanto stabilito dall’art.3 c.4 lett. a) del Regolamento di
Organizzazione laddove recita: “Al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle
funzioni di cui al comma 9 dello Statuto, compete l’approvazione entro sei mesi dal
proprio insediamento – nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale di
Impruneta – il programma di mandato contenente gli obiettivi, le relative priorità e le
principali azioni da sviluppare nel periodo del mandato stesso.
b. Programmazione triennale di fabbisogno del personale
Indica il fabbisogno di personale per ciascun servizio di cui l’Azienda si compone, ai
sensi del Regolamento di Organizzazione.
Ulteriori elementi utili alla migliore comprensione del piano possono riguardare:
• il Piano annuale delle assunzioni, come da art. 3 comma 4 lett. C del Regolamento di
Organizzazione;
• informazioni circa il piano formativo del personale.
c. Piano degli investimenti
Il Piano degli investimenti è costituito dall'insieme degli investimenti che l'Azienda
intende realizzare nell'arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale.
Il piano pluriennale degli investimenti definisce e descrive le iniziative di ampliamento
e/o consolidamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti
di finanziamento e copertura;
Per ogni singolo investimento il piano contiene i seguenti principali elementi:
•
•
•
•
•
finalità dell'investimento;
analisi di fattibilità;
ordine di priorità;
linee tecniche dell’intervento e tempi di realizzazione;
ogni elemento utile a valutare i costi e i benefici connessi con l'investimento.
Articolo 8
Centri di Costo e di Responsabilità
1. I Centri di Responsabilità e i centri di costo sono individuati in un apposito documento ,
proposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di
approvazione del Bilancio Preventivo economico annuale.
2. I Centri di Responsabilità costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione
analitica dei costi e dei ricavi.
3. Ad ogni Centro di Responsabilità possono far riferimento uno o più centri di costo.
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4. Ai Responsabili dei Servizi possono far riferimento uno o più Centri di Responsabilità.
5. Il Direttore provvede al coordinamento delle risultanze dei Budgets ed al progressivo
monitoraggio del loro andamento in ordine all’impiego delle relative risorse.
6. I Centri di Responsabilità trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario i documenti
previsionali dei ricavi e dei costi di loro competenza, oltreché delle informazioni di dettaglio
ritenute via via opportune, di cui si assumono la responsabilità circa la veridicità e
correttezza, al fine della predisposizione dei Bilanci preventivi economici annuale e
pluriennale.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a segnalare al Direttore i Centri di
Responsabilità che non rispettano i termini di consegna dei dati indispensabili per gli
adempimenti contabili di cui sopra.
8. Nessun Centro di Responsabilità può emettere ordinativi di spesa oltre i limiti di quanto
stabilito nel proprio Budget.
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TITOLO III
CONTROLLO DI GESTIONE
Articolo 9
Controllo di gestione e contabilità analitica
1. L'azione amministrativa dell’Azienda è improntata ad una corretta ed economica gestione
dei servizi offerti.
2. La sua azione deve tendere a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della
gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l'analisi dei costi e dei
benefici da essi derivanti.
3. Ai fini del controllo di gestione l’Azienda definisce analiticamente i centri di responsabilità
ed i correlati centri di costo e di ricavo.
4. La verifica degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza periodica.
5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i
centri di responsabilità, comprendenti l'indicazione della previsione iniziale, l'ammontare dei
ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.
Tali reports dovranno essere inviati anche al Collegio dei Revisori dei conti.
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TITOLO IV
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 10
Il Bilancio di esercizio
1. Il Bilancio di esercizio rileva il risultato della gestione e comprende:
a. lo Stato Patrimoniale;
b. il Conto Economico;
c. la Nota Integrativa.
2. Il Bilancio di esercizio è accompagnato dalla relazione sulla
amministratori di cui al successivo art. 13.
gestione, redatta dagli
3. Il Bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda
ed il risultato economico dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, nel
rispetto della normativa in materia, dei principi contabili nazionali e dei principi contabili di
emanazione regionale.
4. Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico non possono essere derogati, salvo
le possibilità di cui all’art. 2423 ter del Codice Civile. Lo schema di nota integrativa può
essere invece ampliato allo scopo di favorire una maggiore informativa.
5. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, unitamente ai documenti di programmazione
di cui al precedente art. 4 e seguenti sono redatti in unità di Euro.
6. Il Bilancio d’esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
7. Quando lo richiedano particolari e motivate esigenze di opportunità istituzionale è
possibile, previa delibera dell’organo consiliare, acquisito il parere del Collegio dei Revisori
dei Conti, prevedere un termine maggiore per l’approvazione del Bilancio d’esercizio,
comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
8. Il Bilancio d’esercizio viene trasmesso al Comune di Impruneta nel termine di dieci giorni
dall’avvenuta approvazione,ai sensi degli artt.14 della L.R. Toscana 43/2004.
9. Correda altresì il Bilancio di esercizio la relazione del Collegio dei revisori dei conti in
conformità alle previsioni statutarie.
Articolo 11
Lo Stato Patrimoniale
1. Lo Stato Patrimoniale è un prospetto contabile a sezioni contrapposte.
Rappresenta la consistenza delle attività, delle passività ed il patrimonio netto esistenti alla
chiusura dell’esercizio.
Deve inoltre evidenziare i dati relativi ai rischi, agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi.
Nella valutazione dello Stato Patrimoniale devono essere applicati i criteri di cui all’art.2426
del Codice Civile.
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Articolo 12
Il Conto Economico
1. Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività aziendale
secondo criteri di competenza economica.
2. E’ redatto secondo lo schema civilistico a struttura scalare, con le voci classificate secondo
la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.
Articolo 13
La Nota Integrativa
1. La Nota integrativa deve essere redatta dal Direttore, coadiuvato dal Responsabile del
Servizio Finanziario fatte salve le indicazioni eventualmente emanate dalla Regione secondo
quanto previsto dall’Art. 2427 del Codice Civile.
2. Deve inoltre contenere anche esplicite indicazioni in ordine:
a. ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore,
specificando in questo caso la motivazione;
b. alle operazioni gestionali straordinarie;
c. al numero dei dipendenti in servizio alla fine del periodo, ripartiti per categoria;
d. alla formazione ed all'utilizzo futuro dei fondi rischi e di riserva, specificando i motivi
dell'accantonamento e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai
costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle
attività socio-assistenziali;
e. alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d'esercizio
dell'anno precedente.
Articolo 14
La Relazione sulla gestione
1. Il Bilancio di esercizio deve essere corredato, ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile, da
una relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla situazione dell’azienda e
sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
2. In particolare deve evidenziare:
a. la destinazione dell’utile dell’esercizio o le modalità di ripiano della perdita;
b. i più importanti scostamenti dei risultati delle varie voci rispetto alla previsione del
bilancio preventivo economico annuale;
c. i motivi che hanno generato l’utile e/o la perdita dell’esercizio e gli scostamenti del
risultato rispetto al dato previsionale se significativi;
d. i dati analitici relativi all’evoluzione del personale alle dipendenze dell’Azienda con le
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio;
e. i risultati ottenuti nello svolgimento dell’attività ed informazioni sull’attuazione del
programma dell’Azienda.
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Articolo 15
Scritture di assestamento e di chiusura
1. Per la determinazione del risultato economico d’esercizio sono effettuate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti scritture di integrazione/rettifica al fine di
evidenziare la corretta competenza di costi e di ricavi:
a. ratei, definiti come costi o ricavi che hanno manifestazione economica interessante due o
più esercizi, ma manifestazione numeraria in esercizio successivo rispetto a quello
considerato;
b. risconti, definiti come costi o ricavi che hanno manifestazione economica interessante
due o più esercizi, ma manifestazione numeraria nell’esercizio considerato;
c. i deperimenti dei beni pluriennali ed iscrivere per competenza economica i relativi
ammortamenti;
d. giacenze finali di magazzino;
e. accantonamenti in appositi fondi delle quote di competenza di presunti rischi o spese;
f. i crediti iscritti all’attivo del bilancio sono adeguati ai valori esigibili con ragionevole
certezza.
2. Il risultato economico d’esercizio si ottiene attraverso le scritture finali di chiusura.
Articolo 16
Risultato di esercizio
1. L’utile d’esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi in
contropartita, con segno positivo, nella voce Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale.
2. Ad avvenuta approvazione del Bilancio d’esercizio il risultato economico positivo viene
utilizzato per la copertura delle eventuali perdite ovvero portato a nuovo nell’apposito conto
del Patrimonio Netto.
3. La perdita d’esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi, con
segno negativo, nella voce Patrimonio Netto, dello Stato Patrimoniale.
4. La Relazione sull’andamento della gestione, di cui all’art.13 del presente Regolamento, deve
evidenziare le cause del risultato negativo, indicando le modalità di copertura della perdita e
le azioni per il riequilibrio economico della gestione aziendale.
5. La perdita d’esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili
precedenti e può essere con essi compensata.
Articolo 17
Patrimonio
1. Il Patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i diritti e da tutti i beni, mobili e immobili, ad
esso appartenenti.
2. Ai sensi dell’art.27 della legge Regione Toscana n.43/2004, i beni mobili e immobili che
l’Azienda destina ad un pubblico servizio e/o a finalità statutarie specifiche dell’Azienda,
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell’art. 828 comma 2 del
codice civile.
3. Ai sensi dell’art.28 dello Statuto i proventi derivanti dalle alienazioni dei beni immobili
disponibili devono essere integralmente reinvestiti per la conservazione, l’incremento o la
valorizzazione del restante patrimonio immobiliare e mobiliare nonché anche ai fini di
miglioramento dei servizi che l’Azienda può svolgere secondo quanto disposto dallo statuto
e dalla Legge Regionale.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
TITOLO V
GESTIONE DELLE RISORSE
Articolo 18
Servizio cassa
1. Il Servizio di cassa ha per oggetto le operazioni inerenti la gestione finanziaria
dell’Azienda., nonché l’amministrazione e custodia dei titoli e valori di proprietà.
2. Il servizio di cassa dell’Azienda è affidato, previa apposita gara pubblica, ad un Istituto di
Credito di comprovata esperienza e competenza nel settore, avente uno sportello aperto nel
Comune di Impruneta.
3. Il Servizio di cassa è regolato da apposita convenzione e viene affidato in conformità alla
normativa vigente di tempo in tempo.
4. La convenzione di cui al comma precedente deve prevedere le modalità per l’autonomo
espletamento del servizio di cassa in favore di eventuali distinti centri di costo e deve
consentire di movimentare su più agenzie i conti intestati ai centri di responsabilità
eventualmente articolati in strutture distaccate.
5. I rapporti con l’istituto incaricato del servizio di cassa sono di norma intrattenuti per via
informatica, mediante la rete dell’Azienda ed apposito collegamento elettronico che
l’istituto provvede a rendere disponibile.
6. Per esigenze particolari, l’Azienda ha comunque la facoltà di aprire altri c/c presso lo stesso
o altri Istituti di Credito.
Art. 19
Servizio di cassa economale
1. Con atto del Direttore, viene nominato e conferito l’incarico di economo ad un dipendente di
ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile. L’atto di
conferimento dell’incarico designa anche il dipendente di ruolo preposto a sostituire
l’economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. L’economo può disporre pagamenti in forma diretta in contanti per le seguenti spese, sempre
che l’importo unitario di ciascuna di esse non ecceda il limite stabilito con specifico atto
direzionale:
a. spese d’ufficio;
b. spese causali;
c. spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;
d. spese postali;
e. spese per il funzionamento di automezzi;
f. spese per l’acquisto di libri, riviste, pubblicazioni periodiche e simili;
g. spese di rappresentanza;
h. spese per materiali di consumo;
i. spese per seminari e conferenze;
j. spese per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
3. Per consentire l’effettuazione di spese in contanti è costituito apposito fondo economale. A
tal fine l’economo è dotato, dall’organo che lo ha nominato, di apposito fondo, reintegrabile
nel corso dell’esercizio previa rendicontazione, delle somme già spese, il cui importo non
può eccedere l’ammontare annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda.
4. Gli ordinativi di spesa possono essere eseguiti dall’economo previa autorizzazione degli
organi competenti.
5. L’economo tiene un registro cronologico generale, sul quale devono essere annotate tutte le
operazioni effettuate, anche mediante apposita procedura informatica, e rende
periodicamente il conto al Direttore.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
TITOLO VI
ACQUISIZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
Art. 20
Acquisizione delle risorse
1. L’Azienda acquisisce le proprie risorse attraverso lo svolgimento delle attività previste dallo
Statuto ed in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Eventuali contributi e finanziamenti regionali;
Eventuali contributi e finanziamenti comunali;
Eventuali contributi, donazioni e finanziamenti di Enti o soggetti terzi;
lo sviluppo di attività e progetti con istituzioni internazionali, comunitarie e
nazionali, pubbliche e/o private;
proventi dei servizi resi nello svolgimento della propria attività istituzionale;
rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dall’Azienda verso terzi;
proventi derivanti dalla rendita e dall’alienazione del patrimonio;
eventuale accensione di mutui;
donazioni, eredità, legati ed altri proventi ed altri contributi di soggetti pubblici e
privati.
2. L’Azienda può contrarre mutui esclusivamente al fine di provvedere a spese di
investimento; tuttavia l’ammontare delle annualità di ammortamento, per capitale ed
interessi, non deve superare il 25% del proprio valore della produzione rilevabile dal conto
economico dell’esercizio precedente a quello in cui il mutuo viene contratto.
3. Le predette risorse, ad eccezione di quelle derivanti da mutui e/o di contributi finalizzati ad
investimenti e/o di contribuiti a vantaggio del capitale, assumono la forma di ricavi, ai fini della
loro rappresentazione in contabilità generale, ove concorrenti alla formazione del conto
economico dell'esercizio.
4. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio, per la parte equivalente al valore di
originaria iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale e nella gestione inventariale (costo
storico di acquisto o di carico al lordo delle quote di ammortamento), non possono essere
impiegati a vantaggio della gestione economica dell'esercizio, ma devono essere oggetto di
finalizzazione ad investimenti patrimoniali durevoli, salvo eccezionali motivate esigenze
risultanti da deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante del
Collegio dei Revisori, ove ciò sia consentito dalla Legge.
Art. 21
Le riscossioni
1. Formano oggetto di riscossione le somme dovute all’Azienda in precedenza accertate
(coerentemente alla variazione numeraria ed alla correlativa iscrizione del credito) a carico di
debitori determinati, che vengono adempiute entro il termine dell'esercizio e/o entro esercizi
successivi all'avvenuta iscrizione del credito.
2. Le riscossioni dell’Azienda verranno riepilogate trimestralmente su documenti contabili firmati
dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Finanziario che saranno tenuti a disposizione del
Collegio dei Revisori, unitamente alle scritture contabili, per le verifiche di competenza.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
3. I documenti riepilogativi sono archiviati per ogni esercizio economico e finanziario in ordine
cronologico crescente e vengono conservati, unitamente alle scritture contabili da cui essi derivano,
nei modi e nei termini di legge. La loro conservazione può avvenire anche attraverso supporto
elettronico in modo da consentire la loro consultazione in qualsiasi momento e l'immodificabilità nel
tempo.
Art. 22
Gestione dei crediti
1. La cura della gestione dei crediti risultanti da atti rilevati nelle scritture contabili e/o di sua
conoscenza e la loro tempestiva riscossione, nonché tutte le procedure ordinarie per
l'amministrazione dei medesimi crediti compete al Direttore od ad un suo delegato.
2. Qualora si verifichino sensibili ritardi nella riscossione di crediti, il Direttore o il delegato,
provvede alla verifica e all'attivazione delle procedure per il recupero del credito inoltrando la
pratica all'area competente, o alla struttura interna od esterna facente tali funzioni, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. I crediti per i quali siano state esperite senza esito o con esito parziale, le procedure di
riscossione coattiva, vengono dichiarati inesigibili e viene iscritto, a compensazione del valore
d'iscrizione nell'attivo patrimoniale, un apposito fondo crediti inesigibili con provvedimento del
Direttore sottoposto alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.
4. I crediti dichiarati inesigibili possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo aver esperito tutti
gli atti di legge relativi al loro recupero, o quando si dimostri che il costo di detti atti risulti
superiore all'importo da recuperare ovvero di quello che sia prevedibile recuperare.
Art. 23
Dilazioni sui crediti
1. Su istanza del debitore che si trovi in comprovate condizioni economiche disagiate e/o
nell'impossibilità di adempiere tempestivamente, il Direttore della Azienda può concedere,
con proprio provvedimento, dilazione sul pagamento fino ad un massimo di ventiquattro
mesi prevedendo comunque apposita rateizzazione previa acquisizione di adeguate garanzie.
2. Sulla dilazione e rateizzazione il debitore è tenuto a corrispondere interessi calcolati nella
misura del saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.
3. In ogni caso la dilazione e/o la rateizzazione non può essere concessa per i debiti d'importo non
superiore ad € 500,00.
Art. 24
Impiego delle risorse per l’acquisto di beni e servizi
1. Le risorse acquisite dall’Azienda vengono impiegate, oltre che per la remunerazione del
personale, per l'acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento della propria attività.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
2. Al fine di provvedere all'acquisizione di beni o servizi l’Azienda procede secondo le modalità
previste dal regolamento dell'attività contrattuale o, ricorrendone le condizioni, secondo le
modalità previste per il funzionamento della cassa economale di cui al precedente art. 17.
3. Ove l'acquisizione di beni o servizi avvenga secondo modalità diverse rispetto a quelle
espressamente previste, l'area contabile amministrativa dell’Azienda non è tenuta a provvedere alla
liquidazione ed al pagamento di alcuna spesa, salvo deliberazione a sanatoria del Consiglio di
Amministrazione su proposta del Direttore.
4. Le strutture organizzative competenti, individuate nel Regolamento di organizzazione,
provvedono all’espletamento degli atti necessari per l’individuazione del fornitore e per la
materiale acquisizione dei beni e servizi programmati e sono responsabili in ordine:
a. alla legittimità della spesa da sostenersi;
b. ai criteri di economicità della spesa;
c. alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto
amministrativo e ad esso allegata;
d. alle procedure amministrativo - contabili disposte;
e. alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti sottoconti di contabilità generale e
sui centri di costo di contabilità analitica.
5. L’ autorizzazione preventiva alla spesa deve contenere i seguenti elementi:
a. le motivazioni che comportano la spesa, come indicate dal centro di responsabilità, e
la scelta della modalità d’acquisto;
b. l’individuazione dei beni e/o servizi da fornire e la quantificazione della somma
dovuta;
c. l’indicazione del creditore determinato ed i suoi dati anagrafici identificativi;
d. il conto / sottoconto di contabilità generale ed il centro di costo a cui si riferisce la
spesa da autorizzare;
e. il termine entro il quale deve essere assicurato al fornitore il pagamento della somma
dovuta e le modalità di pagamento richieste.
6. Nel caso di spese riferite ad obbligazioni scadenti negli esercizi successivi a quello in cui il
provvedimento è assunto, l’atto autorizzativo, oltre ad indicare la quota complessiva
afferente alla durata dell’obbligazione con le relative scadenze, deve contenere l’ammontare
della quota di spesa a carico dell’esercizio di riferimento.
7. Prima dell’adozione, l’atto autorizzativo di spesa, deve essere vistato dal Responsabile del
Servizio Finanziario che provvede a verificare:
a. la corretta imputazione della spesa al conto / sottoconto di contabilità generale ed al
Centro di costo;
b. l’esistenza della necessaria copertura all’ interno del budget assegnato;
c. il rispetto della normativa contabile e fiscale.
8. In caso di controllo positivo, viene apposto il visto di regolarità contabile che è obbligatorio
e vincolante ai fini dell’iter successivo della proposta.
9. Se il visto di regolarità contabile non è apposto, la proposta è rinviata al settore emittente
con le motivazioni di non apposizione del visto e le proposte di modifica.
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“Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” – Regolamento di Contabilità –
10. Nell’ipotesi in cui un'obbligazione assunta venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il
Responsabile proponente chiede, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione,
riduzione e/o riallocazione del Budget di spesa.
11. Al momento dell'emissione dell'atto autorizzativo della spesa, la struttura organizzativa
competente provvederà alla formalizzazione della stessa mediante trasmissione al fornitore
d'apposita lettera d'ordine che dovrà obbligatoriamente contenere anche ogni clausola ritenuta
necessaria a garanzia e tutela degli interessi dell’Azienda, penali comprese.
Articolo 25
Liquidazione e pagamento delle spese
1. Ai fini della liquidazione il Direttore dell’Azienda provvede ad individuare personale idoneo cui
affidare:
a. il compito della verifica tra prodotti ordinati e ricevuti;
la responsabilità della firma della relativa bolla di consegna;
b. l'adozione dei provvedimenti necessari nel caso di parziali o totali inadempienze afferenti
discordanze tra ordine e bolle;
c. l’ottenimento del certificato di collaudo, ove necessario.
2. La liquidazione della spesa si sostanzia nella determinazione dell’esatto ammontare del
debito divenuto certo ed esigibile sulla base di idonea documentazione.
3. La liquidazione è effettuata dalla struttura organizzativa competente che ha disposto la spesa
previa verifica della correttezza e completezza della fornitura e della rispondenza tra atto
autorizzativo, fattura, ordine, bolla di consegna ed eventuale collaudo. Può svolgersi anche
mediante procedure semplificate.
4. Una volta riscontrata la correttezza e completezza della fornitura, copia in originale
dell'ordine, la bolla di consegna e l'eventuale certificato di collaudo dovranno essere
tempestivamente trasmessi, anche attraverso apposito flusso informatico, all'area amministrativo
contabile dell’Azienda per l'attivazione della procedura di liquidazione e di pagamento.
5. Il Servizio Finanziario, provvede alla registrazione della fattura in contabilità generale ed
analitica.
6. All’ordinazione dei pagamenti al Servizio di cassa, provvede il Servizio Finanziario
mediante emissione di autorizzazione al pagamento (ordinativi di pagamento) a favore del
creditore.
7. L’ordinativo di pagamento contiene: - numero e data di emissione; -nome dell'istituto cassiere;
- descrizione del beneficiario; - descrizione della causale; -modalità di pagamento; - eventuale
indicazione dati identificativi dei documenti liquidati; -importo complessivo; l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in difetto di tali istruzioni, l'istituto
cassiere si atterrà alle norme vigenti in materia.
8. Gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi sono sottoscritti dal Responsabile del
Servizio Finanziario e dal Direttore, le autorizzazioni al pagamento possono essere inoltrate
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all'istituto cassiere, oltre che in forma cartacea, anche attraverso apposito flusso informatico.
Gli ordinativi di pagamento sono archiviati per esercizio finanziario in ordine cronologico
crescente e sono conservati per un periodo non inferiore ad anni dieci. Sono corredati dei
giustificativi di spesa (o copia di essi quando fossero direttamente in originale registrati in
contabilità generale), quali eventuali autorizzazioni di spesa, ordini, bolle di consegna, fatture,
ricevute fiscali ed altri documenti idonei.
9. Gli ordinativi di pagamento sono estinti dall’ Istituto Cassiere, in conformità a quanto previsto
dalla convenzione del servizio di cassa, mediante:
a. pagamento in contanti presso le filiali del cassiere con rilascio di apposita quietanza;
b. versamento su c/c postale o bancario intestato ai beneficiari, previa richiesta degli
stessi ed in quest'ultimo caso costituisce quietanza la ricevuta di accredito su banca o
posta;
c. assegno circolare od altro titolo equivalente non trasferibile da emettere a favore del
richiedente o da spedire allo stesso con raccomandata con spese a suo carico;
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TITOLO VII
ORGANO DI REVISIONE
Art. 26
Collegio dei revisori dei conti o revisore unico
1. La nomina del collegio dei revisori (da intendersi nel seguito anche revisore unico) avviene sulla
base delle indicazioni previste nell'art. 19 dello Statuto tenuto conto delle condizioni
richieste dall'art. 2397 del Codice Civile e si applicano le disposizioni previste nell'art. 22
della Legge Regione Toscana 3 Agosto 2004 n. 43. La disciplina del funzionamento del Collegio
dei Revisori è stabilita dal regolamento del Collegio dei Revisori Approvato dal Collegio stesso
nella seduta del 18 Ottobre 2006.
2. Il compenso riconosciuto ai componenti il collegio dei revisori, comprensivo delle riunioni, delle
verifiche periodiche e degli accessi, nonché dell'eventuale partecipazione quale componente del
nucleo di valutazione, è stabilito entro i limiti di quello attribuito ai componenti il collegio dei
revisori dei conti e/o del revisore unico del Comune di Impruneta, sulla base dell'art. 1 del Decreto
Ministeriale 20 Maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, senza il riconoscimento delle
maggiorazioni ivi previste. Spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.
3. Si applica l'art. 2 del Decreto Ministeriale 20 Maggio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, mentre è esclusa l'applicazione dell'art. 3 dello stesso Decreto ed il compenso
riconosciuto al componente, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, quando lo
stesso non è organo monocratico, è maggiorato del 50%.
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TITOLO VIII
NORME FINALI
Art. 27
Adempimenti tributari
1. L'area amministrativo contabile dell’Azienda è tenuta a predisporre tutto quanto necessario per il
tempestivo assolvimento da parte dell'Ente di tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalla
normativa tributaria applicabile all’Azienda.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione dello stesso da parte del Comune di Impruneta.
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