In allegato testo completo della sentenza n. 1121/07 del 14/06/07

Transcript

In allegato testo completo della sentenza n. 1121/07 del 14/06/07
Vendita – Vendita di cosa mobile – Autoveicolo – Vizi redibitori – CTU: – a) esclusione di vizio/difetto – b)
esistenza di caratteristica funzionale – c) inesistenza di pregiudizio – Domanda di risoluzione – Infondatezza – Vendita
– Risarcimento del danno per vizi della cosa – Quantum debeatur – Dovere di ottemperanza all’onere della prova –
(Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) – Condanna generica o liquidazione equitativa – Esclusione
– Procedimento civile – Successione a titolo particolare ed universale – (Obiter dictum:) – Atto di citazione –
Anteriorità all’alienazione del bene oggetto di causa – Legittimazione attiva – Sussistenza – Continuità del processo –
Rif. Leg. artt. 1226, 1513, 1519 bis cc; art. 128 DLgs 206/05; artt. 111, 112 cpc;
Sentenza n. 1121/07
Pronunziata il 16/05/2007
Depositata il 14/06/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sez. I° civile
Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3787/03 R.G. promossa
DA
‘ALFABETA’ S.R.L., con l'Avv.to C.L. Tassi
ATTRICE
CONTRO
‘DELTAGAMMA’ AUTO S.R.L., con l'Avv.to V. Lugli
CONVENUTA
CON LA CHIAMATA DI
‘THESISOMEGA’ AUTOMOBILI ITALIA S.R.L.,
con gli Avv.ti E. Maggior e C. Bullo del Foro di Milano e l'Avv.to L. Desiderio
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Di cui al verbale d'udienza del 09/01/2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ‘ALFABETA’ S.R.L. deduceva di aver
acquistato presso la concessionaria ‘DELTAGAMMA’ AUTO S.R.L. un veicolo Papero
Sport GLS al prezzo di Euro 33.764,81; detto veicolo aveva manifestato il totale
malfunzionamento del sistema di riscaldamento della vettura tanto da pregiudicarne la
idoneità all'utilizzo; la venditrice aveva ammesso l'esistenza del vizio e la propria
incapacità ad eliminarlo. Tanto premesso, ricordato altresì il pregresso svolgimento di
ATP con elaborato depositato in data 05/08/2003 dall'Ing. Bordini, l'attrice chiedeva
pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo
oltre interessi legali, con condanna della convenuta, altresì, al risarcimento dei danni
subiti.
Si costituiva la convenuta richiedendo in via preliminare l'estensione del contraddittorio a cui successivamente provvedeva alla chiamata - nei confronti della terza
‘THESISOMEGA’ AUTOMOBILI ITALIA S.R.L., importatrice del veicolo in questione per
l'Italia, onde essere da questa garantita e manlevata. Nel merito eccepiva che: a) l'attrice
aveva già alienato il veicolo onde non era legittimata a svolgere alcuna richiesta di
risoluzione contrattuale; b) il veicolo non era affetto da vizi tali da pregiudicarne
l'idoneità o l'utilizzo.
Autorizzata la chiamata della società ‘THESISOMEGA’ AUTOMOBILI ITALIA S.R.L., la
terza si costituiva deducendo la propria estraneità al rapporto e la propria mancata
partecipazione all'ATP svolto ante causam; in ogni caso rilevava che lo stesso
accertamento preventivo non aveva palesato alcun difetto tale da consentire la
risoluzione contrattuale e si chiedeva il rigetto di ogni domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di C.T.U. con
elaborato redatto dall'Ing. Bordini e dep. in data 08/02/2005.
Una volta precisate le conclusioni come dianzi riportato, la causa era infine trattenuta in
decisione da questo giudice, previa, concessione di termine per lo scambio di comparse
conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione della controversia occorre in primo luogo iniziare, in ordine
logico-giuridico, dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dalla convenuta
nei confronti della società ‘ALFABETA’ S.R.L.
Al riguardo si deve notare come parte attrice abbia tempestivamente contestato a verbale
di causa del 02/03/2004 detta eccezione, svolta dalla convenuta per l'asserita alienazione
ante causam del veicolo della cui risoluzione e restituzione del prezzo si discute. Tale
alienazione, peraltro, neppure risulta documentalmente, posto che il doc. 4 di parte
convenuta, risalente all'ottobre 2003 è una mera proposta di alienazione di cui non risulta
l'accettazione.
Peraltro, ritiene questo Giudice che detta alienazione, ove pure fosse avvenuta, non sia
ostativa all'esame del merito delle domande svolte dalla società attrice, giusto il tenore
dell'art. 111 c.p.c. in forza del quale "se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto fra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie",
tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione, che determina la pendenza della lite,
risulta avvenuta in epoca precedente la (dedotta) alienazione del mezzo a terzi, il
03/09/2003.
Tanto premesso, l'analisi del merito delle domande svolte dall'attrice non può
prescindere dall'esito della C.T.U. svolta in corso di causa e (a differenza dell'ATP) nel
contraddittorio di tutte le parti.
Come indicato nel proprio elaborato, l'Ing. Bordini ha rilevato una non ottimale
miscelazione dei due flussi principali di aria fredda e calda, ma ha pure precisato, al
punto 7, che "la temperatura media dell'abitacolo […] viene controllata con ottima
precisione", che "prove su di un veicolo di confronto, dello stesso tipo di quello per cui è
causa, hanno palesato un comportamento sostanzialmente identico. Non si può pertanto
parlare di un difetto del veicolo de quo, ma di caratteristica funzionale del tipo di veicolo"
(punto 8), ed ancora che "non si ritiene tuttavia che il difetto lamentato possa, in
generale, pregiudicare o limitare l'utilizzo del veicolo, in relazione al profilo di missione
che l'immagine del veicolo ed il suo profilo commerciale configurano, in quanto la
temperatura impostata dal termostato viene raggiunta nel centro dell'abitacolo con scarto
inferiore ad un grado centigrado".
È vero che lo stesso C.T.U. ha evidenziato la migliorabilità dell'impianto di
climatizzazione ed ha pure, per completezza, individuato alcuni interventi per migliorare
il ricircolo dell'aria del costo di qualche centinaio di euro (vds. punto 11) ed attenuare la
sensazione di freddo o caldo generata dalla fase iniziale di afflusso dell'aria dalle
bocchette, ma ha pure precisato che l'impianto di riscaldamento e/o raffrescamento
dell'abitacolo non è viziato e non comporta neppure una diminuzione di valore del
veicolo.
Va notato che le considerazioni che precedono si muovono nel solco di una tradizionale
e consolidata applicazione dei principi civilistici in tema di vizi redibitori, mentre la
qualità soggettiva societaria dell'acquirente esclude l'applicabilità in materia delle
disposizioni in tema di vendita dei beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis e ss. C.c.
(oggi confluiti nel c.d. Codice del Consumo, approvato con D.Lgs.vo 6 settembre 2005,
n. 206, agli artt. 128 e ss.).
Tali considerazioni conducono al rigetto della domanda di risoluzione (che a parere di
questo giudice sarebbe comunque preclusa dall'oramai pluriannuale utilizzo e
presumibile deterioramento del veicolo, tanto da impedirne una restitutio in integrum: cfr.
Cass. 04/04/1998, n.3500); le conclusioni del C.T.U. sono anche preclusive della
richiesta risarcitoria comunque proposta dalla società ‘ALFABETA’ S.R.L.
A tal proposito deve per completezza ricordarsi che:
"Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla
liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il
consenso del convenuto, limitato la domanda all’"an debeatur" (cosiddetta domanda generica), il
giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne
la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo,
oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di
procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere
provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità".
Cass. civ., Sez. III, 10/08/2004, n.15424
Ancora:
"L'applicabilità dell'articolo 1226 del c.c., per il quale se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare è valutato dal giudice in via equitativa, presuppone la prova in concreto
dell'esistenza del danno, giacché la norma non esonera la parte del fornire elementi probatori,
circa la sussistenza del danno. (Nella specie in cui l'attore, proprietario di una imbarcazione da
diporto, non aveva potuto disporre, per fatto del convenuto, di questa per due stagioni, il giudice
aveva rigettato la domanda di danni per non avere provato l'attore di avere fatto ricorso all'uso di
altra imbarcazione. In applicazione del principio sopra esposto la Suprema corte ha confermato
una tale statuizione)".
Cass. civ., Sez. III, 08/06/2004, n.10821
I capitoli di prova dedotti dall'attrice, deve per completezza osservarsi, appaiono
comunque superflui oltre che per gran parte valutativi ed inammissibili anche in
relazione alla domanda risarcitoria, dovendo la decisione della causa basarsi,
conseguentemente, proprio sugli esiti della CTU dianzi richiamata. Infatti, ove pure
dovessero ritenersi per ammesse le circostanze relative alla presa in consegna del veicolo
da parte della venditrice, in più occasioni, per risolvere le lamentele svolte dal legale
rappresentante di parte attrice, dovrebbe pur sempre notarsi che, da un lato, il C.T.U.
come detto non ha ravvisato alcun vizio oggettivamente rilevante sulla fruizione del bene
e che, dall'altro, dal capitolo 25 dell’elaborato peritale si evince che comunque l'attrice era
proprietaria di altri veicoli, onde neppure può aver risentito alcun apprezzabile
pregiudizio durante i predetti interventi.
Le spese seguono la soccombenza e gravano sull'attore sia per la convenuta che per la
terza chiamata, la cui partecipazione al giudizio è casualmente riconducibile all'iniziativa
attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
nella causa sub R.G. 3787/03, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta,
- Rigetta ogni domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società attrice, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali
sostenute dalla convenuta, liquidate complessivamente in Euro 4.900 (di cui Euro
100 per spese, Euro 1.800 per competenze ed Euro 3.000 per onorari) oltre a
spese generali, ad IVA e CPA se dovute come per legge; nonché a rifondere le
spese della terza chiamata, che si liquidano complessivamente in Euro 3.400 (di
cui Euro 1.800 per competenze ed Euro 1.600 per onorari) oltre a spese generali,
ad IVA e CPA se dovute come per legge.
Modena, 16 maggio 2007
Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi
Depositata in Cancelleria il 14 GIU 2007