INTERSCAMBI COMMERCIALI CON IL CANADA

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INTERSCAMBI COMMERCIALI CON IL CANADA
Studio Signoretto Mario
Doganalista
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CERTIFICAZIONI DI ORIGINE
NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
¿COME - QUANDO – PERCHE’?
Studio Signoretto Mario
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“ORIGINE” DI UN PRODOTTO
può essere riferita a CRITERI:
1.
2.
3.
4.
Territoriali
Geografici
Commerciali
Doganali
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CRITERIO TERRITORIALE
Marchio D.O.P.
(Denominazione di Origine Protetta)
E’ un marchio di tutela giuridica della denominazione
che viene attribuito dalla U.E. a quegli alimenti le cui
peculiari caratteristiche qualitative dipendono
essenzialmente sia da fattori naturali (clima,
ambiente, ecc.) sia da fattori umani (antiche tecniche
di produzione, artigianalità, il “saper fare”) che ne
fanno prodotti inimitabili al di fuori di una
determinato territorio produttivo.
(rif.: art. 2 , par.1, lett. a), Reg.to CE n. 510/2006)
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CRITERIO GEOGRAFICO
Marchio I.G.P.
(Indicazione Geografica Protetta)
E’ un marchio di origine che viene attribuito dall’U.E.
a prodotti agro-alimentari le cui caratteristiche
qualitative o almeno una fase del processo di
produzione – trasformazione - elaborazione è
avvenuta in una determinata area geografica
secondo rigide regole produttive stabilite da appositi
disciplinari di produzione e controllo.
(Rif. : art. 2 – par. 1, lett. b), Reg.to CE n. 510/2006)
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CRITERIO COMMERCIALE
E’ costituito da indicazioni aggiuntive, quali:
MARCHIO – DESIGN – PROGETTAZIONE – BREVETTO
che vengono volontariamente apposte sui beni e/o
sulle confezioni quali segni o simboli distintivi dei
prodotti stessi o della loro provenienza aziendale,
oppure quali segni “messaggeri” di valenze
evocative/suggestive riconducibili all’impresa, alle
qualità produttive, alla originalità, allo stile o alla
raffinata manifattura, attraverso l’indicazione del
Paese in cui il bene è stato prodotto (es.: Made
in…..)
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CRITERIO DOGANALE
Si riferisce all’origine propria del prodotto
interamente ottenuto in un determinato Paese
ovvero all’origine acquisita nel Paese di ultima
trasformazione o lavorazione “SOSTANZIALE”
Con questa terminologia viene definita
l’ORIGINE COMUNE (non preferenziale) dei beni
nettamente distinta dalla “ORIGINE PREFERENZIALE”
di cui si dirà più avanti.
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Non tutti i paesi membri:
GATT  W.T.O.  O.M.C.
Dispongono di una regolamentazione sulla
marchiatura/etichettatura di origine “commerciale”
per la corretta informazione e a tutela del consumatore
mentre…
i criteri
base dell’origine “doganale” sono puntualmente
regolamentati in tutti i Paesi in quanto finalizzati:
 alla corretta imposizione daziaria come entrata fiscale;
 all’applicazione del dazio quale elemento discriminante
per l’importazione di determinati prodotti in base alle politiche
economico-commerciali che intercorrono con il Paese di
produzione
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ORIGINE COMUNE
(non preferenziale)
• E’ comprovata mediante “certificato di origine” rilasciato
dalle CAMERE DI COMMERCIO del Paese Esportatore.
• Consente al Paese importatore di realizzare le politiche
commerciali ed economiche, nel quadro degli scambi delle
merci, attraverso l’applicazione di:
Dazi secondo l’aliquota prevista dalla TDC
Dazi antidumping
Dazi compensativi
Restrizioni O Agevolazioni quantitative (quote e contingenti)
Misure di salvaguardia
Misure di sorveglianza – vigilanza – duplice controllo
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ORIGINE DOGANALE NELLA COMUNITA’ EUROPEA
• Art. 23 – C.D.C.
Definisce l’origine delle merci interamente ottenute in un paese
nella cui nozione è compreso anche il rispettivo mare
territoriale.
• Art. 24 – C.D.C.
“Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo,
che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo
o abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione”.
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La definizione data dall’art. 24 del C.D.C. è di carattere
generale, quindi applicabile a tutte le merci, ed è
subordinata al verificarsi di 4 condizioni :
1. Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale
2. Economicamente giustificata
3. Effettuata da un impresa attrezzata allo scopo
4. Si concluda con la fabbricazione di un nuovo
prodotto
ovvero
Abbia rappresentato un fase importante del processo
di fabbricazione
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ALTRI CRITERI
1. SPECIFICI (regole di lista):
 I prodotti elencati negli Allegati 10 e 11 (Reg.to CEE n. 2454/93)
devono soddisfare i criteri di lavorazione/trasformazione
espressamente stabiliti per le merci di cui trattasi:
- Allegato 10 “materie tessili e loro manufatti della Sezione XI”
- Allegato 11 “prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti
della Sezione XI”
2. ALTERNATIVI ( o sussidiari)
 Modifica della classifica tariffaria (salto di codice): 3^ e 4^ cifra
del Sistema Armonizzato (S.A./ H.S.);
 Criterio della regola percentuale
ad valorem (meramente
sussidiario e subordinato al fatto che non sia possibile rilevare
con altri metodi la sostanzialità delle operazioni);
 Processo specifico di produzione (Criterio materiale).
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 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la
sostanzialità della trasformazione (criterio materiale):
- Deve prevalere sul fatto che la stessa rappresenti
l’ultima operazione effettuata sul prodotto;
- Si configura “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia
composizione e proprietà specifiche che non possedeva
prima di essere sottoposto a tale trasformazione o
lavorazione”.
 Si deduce, pertanto, che:
Il numero e l’entità dei procedimenti necessari per
configurare una trasformazione sostanziale non
possono essere stabiliti arbitrariamente, ma devono
essere quelli strettamente necessari per ottenere un
prodotto che risulti, dal punto di vista materiale e
qualitativo, obiettivamente distinto dai materiali
impiegati per ottenerlo
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MISURE ANTIELUSIVE
Art. 25 del C.D.C. dispone che:
“Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la
quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata
effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità
alle merci di determinati Paesi, non può in alcun modo essere
considerata come conferente, ai sensi dell’art. 24, alle merci così
ottenute l’origine del Paese in cui è effettuata”.
Il riscontro alla disposizione si evidenzia molto spesso nel caso di
merci colpite da antidumping che vengono “dirottate” su altro
paese il quale rilascia la certificazione di merce originaria per
lavorazione/trasformazione sostanziale.
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MISURE ANTIELUSIVE
ALCUNI ESEMPI
 Reg.to CE n. 2053/2004 – dazio antidumping sulle importazioni
di accessori per tubi di ferro o acciaio originari dalla Cina,
anche se spediti dallo Sri Lanka e indipendentemente dal fatto
che siano dichiarati originari dallo Sri Lanka
 Reg.to CE n. 1472/2006 - dazio antidumping definitivo su alcuni
tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam.
 Reg.to CE n. 1650/2006 – dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di cumarina di origine Cina e sulle importazioni di
cumarina spedite dall’Indonesia o dalla Malaysia,
indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno
originaria dell’Indonesia o della Malaysia.
 Reg.to CE n. 388/2008 - dazio antidumping all’importazione di
calzature dalla Cina anche se spedite da Macao, a prescindere
che siano dichiarate o meno originarie di Macao.
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ORIGINE PREFERENZIALE
L’Origine preferenziale (art. 27 del C.D.C.)si concretizza
nel trattamento daziario più favorevole applicato:
 nell’ambito di specifici accordi bilaterali, stipulati tra
l’U.E. e taluni Paesi o gruppi di Paesi , allo scopo di
una collaborazione economica e con il beneficio di
un trattamento tariffario preferenziale
nell’interscambio di beni “originari” o considerati tali
in base alle regole dell’accordo;
 nell’ambito di misure tariffarie preferenziali adottate
unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni
Paesi, gruppi di Paesi o Territori.
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PROVE DOCUMENTALI DI “ORIGINE PREFERENZIALE”
•
•
•
•
•
•
Certificato EUR.1
Certificato EUR-MED
Dichiarazione su fattura (fino ad €.6000)
Certificato FORM-A
Dichiarazione di origine a “lungo termine”
Dichiarazione rilasciata da “Esportatore Autorizzato”
N.B.- Il certificato “A.TR.” attesta la posizione di merce
in libera pratica nell’Unione Doganale costituita fra
la Comunità Europea e la Turchia.
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 EUR.1 (All.to 21 – D.A.C.) documento che viene
emesso/ricevuto da e per i Paesi legati all’U.E. da
“Accordi Bilaterali” di scambio;
 EUR-MED – viene emesso (in alternativa all’EUR.1 e
a determinate condizioni) negli scambi con i Paesi
dell’Accordo “PAN-EURO-MEDITERRANEO”;
 Dichiarazione su fattura (All.to 22- D.A.C.)
liberamente utilizzabile per spedizioni di valore totale
per fattura non superiore ad Euro 6000=, secondo la
formula:
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento (autorizzazione doganale n…) dichiara
che,alvo indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale…….”
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 FORM-A (All.to 17- D.A.C.) documento emesso dai
Paesi beneficiari di SPG (Sistema Preferenze
Generalizzate) e PVS (Paesi in via di sviluppo) ai
quali l’U.E. concede unilateralmente i benefici
tariffari.
 Dichiarazione su fattura (All.to 18 – D.A.C.) a valere
per FORM-A e nel limite di Euro 6000= secondo la
formulazione in lingua francese o inglese;
“L’exportateurs des produits couverts par le présent document
(autprosation douanière n…) déclare que, sauf indication claire
du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle….au sens
des règles d’origine du Système des préférences tarifaires
généralisées de la Communauté Européenne et…”
“The exporter of the products covered by this document (customs
authorization N….) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of….preferential origin
according to rules of origin of the G,S.P. of the E.C. and…..”
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ESPORTATORE AUTORIZZATO
Nell’ Accordo di libero scambio UE/Corea”- in vigore
dal 01 Luglio 2011- NON è più previsto il rilascio del
certificato di circolazione EUR.1 in “formato cartaceo”.
La certificazione di “origine preferenziale” di prodotti
originari della Corea e della Comunità è costituita
esclusivamente da “dichiarazioni su fattura”
indipendentemente dal valore dei prodotti esportati.
Pertanto le aziende che operano con tale Paese devono
necessariamente richiedere all’ Autorità Doganale il
riconoscimento dello status di
ESPORTATORE AUTORIZZATO
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L’AZIENZA ESPORTATRICE CHE RICHIEDE TALE
AUTORIZZAZIONE DEVE OFFRIRE ALLE AUTORITA’
DOGANALI SODDISFACENTI GARANZIE DI
AFFIDABILITA’ PER:
- ACCERTAMENTO DEL CARATTERE ORIGINARIO DEI
PRODOTTI ;
- OSSERVANZA DEI REQUISITI RELATIVI ALLE
PROVE DELL’ORIGINE;
- COMPROVATA CONOSCENZA DELLE NORME DI
ORIGINE PREFERENZIALE E DEGLI ACCORDI IN
VIGORE CON I PAESI CON I QUALI SI INTENDE
OPERARE.
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PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
Presentazione di domanda scritta all’Ufficio delle
Dogane territorialmente competente, specificando:
 Nome, ragione sociale, indirizzo, codice EORI;
 Elencazione dei Paesi verso i quali si intende
esportare con indicazione del relativo accordo per
ciascun paese e previa verifica che sia prevista la
figura dell’esportatore autorizzato;
 Impegno a rilasciare dichiarazioni solo per le merci
delle quali dispone di tutte le prove/elementi idonei
 Assunzione di completa responsabilità dell’utilizzo
di dichiarazione di origine inesatta o di uso
erroneo dell’autorizzazione;
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 Attestazione che la persona incaricata della
compilazione delle dichiarazioni su fattura abbia
compreso e conosca le regole in materia di origine;
 Impregno a conservare tutti i documenti giustificativi
per un periodo di 3 anni dalla data di dichiarazione;
 Impegno a presentare in qualsiasi momento gli
elementi di prova e di accettare tutti i controlli che
l’autorità doganale potrà richiedere;
 Impegnarsi a comunicare all’Ufficio competente
qualsiasi variazione o modifica delle condizioni
richieste dall’autorizzazione.
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RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’ufficio delle Dogane rilascerà l’autorizzazione di
“Esportatore Autorizzato” alla conclusione della
positiva valutazione di affidabilità, previa istruttoria e
verifica in azienda :
- Che l’esportatore effettua operazioni con regolarità;
- Che le certificazioni di origine dei prodotti e i
documenti giustificativi sono regolarmente acquisiti;
- Che sia assicurata la tracciabilità delle merci
sottoposte a lavorazione (per i produttori) attraverso
la contabilità di magazzino – ovvero - Che i prodotti acquistati (per i commercianti) siano
verificabili attraverso i flussi commerciali abituali
dell’operatore.
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RIFERIMENTI OPERATIVI
 Circ. Ag. Dogane n. 97/D del 29.04.1999
 Circ. Ag. Dogane n. 227/D del 07.12.2000
 Circ. Ag. Dogane n. 45/D del 05.07.2002
 Circ. Ag. Dogane n. 54/D del 01.10.2004
 Circ. Ag. Dogane n. 44/D del 01.12.2006
 Note prot. Direzione Centrale Ag. Dogane
n.60019 -18.05.2011 e n. 77977 – 30.06.2011
“Accordo di libero scambio U.E. – Corea”
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ETICHETTATURA DI ORIGINE: MADE IN….
Le merci e i prodotti che hanno acquisito
l’origine in un determinato Paese, in base ai
criteri utilizzati per l’attribuzione dell’origine
ordinaria (non preferenziale,) POSSONO
essere marchiati-etichettati con
Made in….
per richiamare il Paese nel quale è avvenuta
la produzione o l’ultima trasformazione
sostanziale.
* * *
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ETICHETTATURA DI ORIGINE: MADE IN….
La marchiatura-etichettatura “Made in…”
non deve essere confusa con altri indicatori di
provenienza come il “MARCHIO REGISTRATO”
che contraddistingue legittimamente i prodotti
provenienti da una determinata impresa e che rientra
nella proprietà industriale della stessa.
L’uso illegittimo o irregolare di marchio registrato è
monitorato e perseguito dall’Ufficio Antifrode
dell’Agenzia delle dogane attraverso il sistema
F.A.L.S.T.A.F.F.* per la lotta alle merci contraffatte,
usurpative e comunque che ledono i diritti di
proprietà aziendale, industriale, intellettuale.
(* Fully Automated Logical System to Against Forgery and Fraud)
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L’etichettatura di origine “Made in….”
È una informazione facoltativa diretta alla tutela del consumatore
finale e, quando viene apposta, deve essere:
 Corretta e veritiera circa il Paese dove sono state prodotte le
merci;
 Non contenere segni, simboli o altri elementi grafici che
inducano in errore il consumatore (indicazioni fallaci).
 Alcuni Paesi richiedono tassativamente che sui prodotti e sugli
imballaggi sia indicato il “Made in…”, come ad esempio gli
USA, il Canada, il Giappone, il Kuwait, e molti altri.
 Per i Paesi membri della Comunità Europea non è richiesto
l’obbligo di tale etichettatura.
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ACCORDO DI MADRID
ACCORDO DI MADRID ( 14 aprile 1891)
Riveduto successivamente a Washington, a l’Aja, a Londra e, da
ultimo a Lisbona in data 31 ottobre 1958
Si compone di due parti:
1.
2.
ACCORDO concernente la repressione delle false e fallaci
indicazioni di provenienza delle merci.
PROTOCOLLO concernente la registrazione internazionale
dei marchi di impresa.
L’Italia ha aderito sia all’Accordo che al Protocollo con Legge
04 luglio 1967, n. 676, resa applicativa con le norme di attuazione
di cui al DPR n. 656/1968.
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PAESI MEMBRI U.E. ADERENTI “Accordo & Protocollo di Madrid”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
LETTONIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REP. CEKA
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
UNGHERIA
CIPRO
La Repubblica di San Marino, con
accordo di Unione Doganale e
cooperazione con l’U.E., ha
aderito al solo ACCORDO DI
MADRID e non al Protocollo dei
Marchi d’Impresa.
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PAESI MEMBRI U.E. ADERENTI AL SOLO PROTOCOLLO DI
MADRID “REGISTRAZIONE INTERNAZ. MARCHI D’IMPRESA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
REGNO UNITO
GRECIA
IRLANDA
LITUANIA
SVEZIA
*** MALTA NON HA ADERITO NE’
ALL’ACCORDO NE’ AL PROTOCOLLO
DI MADRID
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Accordo di Madrid
 Ex-art. 1- Qualsiasi prodotto che rechi una falsa o fallace
indicazione mediante la quale uno dei Paesi cui si applica il
presente Accordo o una località situata in uno di essi, siano
direttamente o indirettamente indicati come Paese o come
luogo di origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno
di detti Paesi. (omissis).
 Ex-art. 2 – Il sequestro avrà luogo a cura dell’Amministrazione
delle Dogane che avvertirà immediatamente l’interessato,
persona fisica o giuridica, per dargli modo di regolarizzare, se
lo desidera, il sequestro operato a titolo conservativo;(omissis)
 Art. 3 – Le precedenti disposizioni non impediscono che il
venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti
provenienti da un Paese diverso da quello della vendita; ma in
tal caso l’indirizzo o il nome debbono essere accompagnati
dalla indicazione precisa, ed in caratteri visibili, del Paese o del
luogo di fabbricazione o di produzione, o da un’altra
indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla vera
origine delle merci.
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NORMATIVA ITALIANA
• Ex- DPR n. 656/1968
- Art. 1 – Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che
rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono
soggette a fermo all’atto della loro introduzione nel territorio
della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne
danno immediata notizia all’autorità giudiziaria ed agli
interessati.
• Art. 517 – Codice Penale
Vendita di prodotti industriali con segni “mendaci”
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a lire 2 milioni” (ora 20.000 euro).
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