INTERSCAMBI COMMERCIALI CON IL CANADA
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INTERSCAMBI COMMERCIALI CON IL CANADA
Studio Signoretto Mario Doganalista 1 CERTIFICAZIONI DI ORIGINE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ¿COME - QUANDO – PERCHE’? Studio Signoretto Mario Doganalista 2 “ORIGINE” DI UN PRODOTTO può essere riferita a CRITERI: 1. 2. 3. 4. Territoriali Geografici Commerciali Doganali Studio Signoretto Mario Doganalista 3 CRITERIO TERRITORIALE Marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) E’ un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dalla U.E. a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente sia da fattori naturali (clima, ambiente, ecc.) sia da fattori umani (antiche tecniche di produzione, artigianalità, il “saper fare”) che ne fanno prodotti inimitabili al di fuori di una determinato territorio produttivo. (rif.: art. 2 , par.1, lett. a), Reg.to CE n. 510/2006) Studio Signoretto Mario Doganalista 4 CRITERIO GEOGRAFICO Marchio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) E’ un marchio di origine che viene attribuito dall’U.E. a prodotti agro-alimentari le cui caratteristiche qualitative o almeno una fase del processo di produzione – trasformazione - elaborazione è avvenuta in una determinata area geografica secondo rigide regole produttive stabilite da appositi disciplinari di produzione e controllo. (Rif. : art. 2 – par. 1, lett. b), Reg.to CE n. 510/2006) Studio Signoretto Mario Doganalista 5 CRITERIO COMMERCIALE E’ costituito da indicazioni aggiuntive, quali: MARCHIO – DESIGN – PROGETTAZIONE – BREVETTO che vengono volontariamente apposte sui beni e/o sulle confezioni quali segni o simboli distintivi dei prodotti stessi o della loro provenienza aziendale, oppure quali segni “messaggeri” di valenze evocative/suggestive riconducibili all’impresa, alle qualità produttive, alla originalità, allo stile o alla raffinata manifattura, attraverso l’indicazione del Paese in cui il bene è stato prodotto (es.: Made in…..) Studio Signoretto Mario Doganalista 6 CRITERIO DOGANALE Si riferisce all’origine propria del prodotto interamente ottenuto in un determinato Paese ovvero all’origine acquisita nel Paese di ultima trasformazione o lavorazione “SOSTANZIALE” Con questa terminologia viene definita l’ORIGINE COMUNE (non preferenziale) dei beni nettamente distinta dalla “ORIGINE PREFERENZIALE” di cui si dirà più avanti. Studio Signoretto Mario Doganalista 7 Non tutti i paesi membri: GATT W.T.O. O.M.C. Dispongono di una regolamentazione sulla marchiatura/etichettatura di origine “commerciale” per la corretta informazione e a tutela del consumatore mentre… i criteri base dell’origine “doganale” sono puntualmente regolamentati in tutti i Paesi in quanto finalizzati: alla corretta imposizione daziaria come entrata fiscale; all’applicazione del dazio quale elemento discriminante per l’importazione di determinati prodotti in base alle politiche economico-commerciali che intercorrono con il Paese di produzione Studio Signoretto Mario Doganalista 8 ORIGINE COMUNE (non preferenziale) • E’ comprovata mediante “certificato di origine” rilasciato dalle CAMERE DI COMMERCIO del Paese Esportatore. • Consente al Paese importatore di realizzare le politiche commerciali ed economiche, nel quadro degli scambi delle merci, attraverso l’applicazione di: Dazi secondo l’aliquota prevista dalla TDC Dazi antidumping Dazi compensativi Restrizioni O Agevolazioni quantitative (quote e contingenti) Misure di salvaguardia Misure di sorveglianza – vigilanza – duplice controllo Studio Signoretto Mario Doganalista 9 ORIGINE DOGANALE NELLA COMUNITA’ EUROPEA • Art. 23 – C.D.C. Definisce l’origine delle merci interamente ottenute in un paese nella cui nozione è compreso anche il rispettivo mare territoriale. • Art. 24 – C.D.C. “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Studio Signoretto Mario Doganalista 10 La definizione data dall’art. 24 del C.D.C. è di carattere generale, quindi applicabile a tutte le merci, ed è subordinata al verificarsi di 4 condizioni : 1. Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale 2. Economicamente giustificata 3. Effettuata da un impresa attrezzata allo scopo 4. Si concluda con la fabbricazione di un nuovo prodotto ovvero Abbia rappresentato un fase importante del processo di fabbricazione Studio Signoretto Mario Doganalista 11 ALTRI CRITERI 1. SPECIFICI (regole di lista): I prodotti elencati negli Allegati 10 e 11 (Reg.to CEE n. 2454/93) devono soddisfare i criteri di lavorazione/trasformazione espressamente stabiliti per le merci di cui trattasi: - Allegato 10 “materie tessili e loro manufatti della Sezione XI” - Allegato 11 “prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della Sezione XI” 2. ALTERNATIVI ( o sussidiari) Modifica della classifica tariffaria (salto di codice): 3^ e 4^ cifra del Sistema Armonizzato (S.A./ H.S.); Criterio della regola percentuale ad valorem (meramente sussidiario e subordinato al fatto che non sia possibile rilevare con altri metodi la sostanzialità delle operazioni); Processo specifico di produzione (Criterio materiale). Studio Signoretto Mario Doganalista 12 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la sostanzialità della trasformazione (criterio materiale): - Deve prevalere sul fatto che la stessa rappresenti l’ultima operazione effettuata sul prodotto; - Si configura “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”. Si deduce, pertanto, che: Il numero e l’entità dei procedimenti necessari per configurare una trasformazione sostanziale non possono essere stabiliti arbitrariamente, ma devono essere quelli strettamente necessari per ottenere un prodotto che risulti, dal punto di vista materiale e qualitativo, obiettivamente distinto dai materiali impiegati per ottenerlo Studio Signoretto Mario Doganalista 13 MISURE ANTIELUSIVE Art. 25 del C.D.C. dispone che: “Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell’art. 24, alle merci così ottenute l’origine del Paese in cui è effettuata”. Il riscontro alla disposizione si evidenzia molto spesso nel caso di merci colpite da antidumping che vengono “dirottate” su altro paese il quale rilascia la certificazione di merce originaria per lavorazione/trasformazione sostanziale. Studio Signoretto Mario Doganalista 14 MISURE ANTIELUSIVE ALCUNI ESEMPI Reg.to CE n. 2053/2004 – dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi di ferro o acciaio originari dalla Cina, anche se spediti dallo Sri Lanka e indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dallo Sri Lanka Reg.to CE n. 1472/2006 - dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam. Reg.to CE n. 1650/2006 – dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di origine Cina e sulle importazioni di cumarina spedite dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’Indonesia o della Malaysia. Reg.to CE n. 388/2008 - dazio antidumping all’importazione di calzature dalla Cina anche se spedite da Macao, a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di Macao. Studio Signoretto Mario Doganalista 15 ORIGINE PREFERENZIALE L’Origine preferenziale (art. 27 del C.D.C.)si concretizza nel trattamento daziario più favorevole applicato: nell’ambito di specifici accordi bilaterali, stipulati tra l’U.E. e taluni Paesi o gruppi di Paesi , allo scopo di una collaborazione economica e con il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale nell’interscambio di beni “originari” o considerati tali in base alle regole dell’accordo; nell’ambito di misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni Paesi, gruppi di Paesi o Territori. Studio Signoretto Mario Doganalista 16 PROVE DOCUMENTALI DI “ORIGINE PREFERENZIALE” • • • • • • Certificato EUR.1 Certificato EUR-MED Dichiarazione su fattura (fino ad €.6000) Certificato FORM-A Dichiarazione di origine a “lungo termine” Dichiarazione rilasciata da “Esportatore Autorizzato” N.B.- Il certificato “A.TR.” attesta la posizione di merce in libera pratica nell’Unione Doganale costituita fra la Comunità Europea e la Turchia. Studio Signoretto Mario Doganalista 17 EUR.1 (All.to 21 – D.A.C.) documento che viene emesso/ricevuto da e per i Paesi legati all’U.E. da “Accordi Bilaterali” di scambio; EUR-MED – viene emesso (in alternativa all’EUR.1 e a determinate condizioni) negli scambi con i Paesi dell’Accordo “PAN-EURO-MEDITERRANEO”; Dichiarazione su fattura (All.to 22- D.A.C.) liberamente utilizzabile per spedizioni di valore totale per fattura non superiore ad Euro 6000=, secondo la formula: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…) dichiara che,alvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…….” Studio Signoretto Mario Doganalista 18 FORM-A (All.to 17- D.A.C.) documento emesso dai Paesi beneficiari di SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) e PVS (Paesi in via di sviluppo) ai quali l’U.E. concede unilateralmente i benefici tariffari. Dichiarazione su fattura (All.to 18 – D.A.C.) a valere per FORM-A e nel limite di Euro 6000= secondo la formulazione in lingua francese o inglese; “L’exportateurs des produits couverts par le présent document (autprosation douanière n…) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle….au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté Européenne et…” “The exporter of the products covered by this document (customs authorization N….) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of….preferential origin according to rules of origin of the G,S.P. of the E.C. and…..” Studio Signoretto Mario Doganalista 19 ESPORTATORE AUTORIZZATO Nell’ Accordo di libero scambio UE/Corea”- in vigore dal 01 Luglio 2011- NON è più previsto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 in “formato cartaceo”. La certificazione di “origine preferenziale” di prodotti originari della Corea e della Comunità è costituita esclusivamente da “dichiarazioni su fattura” indipendentemente dal valore dei prodotti esportati. Pertanto le aziende che operano con tale Paese devono necessariamente richiedere all’ Autorità Doganale il riconoscimento dello status di ESPORTATORE AUTORIZZATO Studio Signoretto Mario Doganalista 20 L’AZIENZA ESPORTATRICE CHE RICHIEDE TALE AUTORIZZAZIONE DEVE OFFRIRE ALLE AUTORITA’ DOGANALI SODDISFACENTI GARANZIE DI AFFIDABILITA’ PER: - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE ORIGINARIO DEI PRODOTTI ; - OSSERVANZA DEI REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE DELL’ORIGINE; - COMPROVATA CONOSCENZA DELLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALE E DEGLI ACCORDI IN VIGORE CON I PAESI CON I QUALI SI INTENDE OPERARE. Studio Signoretto Mario Doganalista 21 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Presentazione di domanda scritta all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, specificando: Nome, ragione sociale, indirizzo, codice EORI; Elencazione dei Paesi verso i quali si intende esportare con indicazione del relativo accordo per ciascun paese e previa verifica che sia prevista la figura dell’esportatore autorizzato; Impegno a rilasciare dichiarazioni solo per le merci delle quali dispone di tutte le prove/elementi idonei Assunzione di completa responsabilità dell’utilizzo di dichiarazione di origine inesatta o di uso erroneo dell’autorizzazione; Studio Signoretto Mario Doganalista 22 Attestazione che la persona incaricata della compilazione delle dichiarazioni su fattura abbia compreso e conosca le regole in materia di origine; Impregno a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di 3 anni dalla data di dichiarazione; Impegno a presentare in qualsiasi momento gli elementi di prova e di accettare tutti i controlli che l’autorità doganale potrà richiedere; Impegnarsi a comunicare all’Ufficio competente qualsiasi variazione o modifica delle condizioni richieste dall’autorizzazione. Studio Signoretto Mario Doganalista 23 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE L’ufficio delle Dogane rilascerà l’autorizzazione di “Esportatore Autorizzato” alla conclusione della positiva valutazione di affidabilità, previa istruttoria e verifica in azienda : - Che l’esportatore effettua operazioni con regolarità; - Che le certificazioni di origine dei prodotti e i documenti giustificativi sono regolarmente acquisiti; - Che sia assicurata la tracciabilità delle merci sottoposte a lavorazione (per i produttori) attraverso la contabilità di magazzino – ovvero - Che i prodotti acquistati (per i commercianti) siano verificabili attraverso i flussi commerciali abituali dell’operatore. Studio Signoretto Mario Doganalista 24 RIFERIMENTI OPERATIVI Circ. Ag. Dogane n. 97/D del 29.04.1999 Circ. Ag. Dogane n. 227/D del 07.12.2000 Circ. Ag. Dogane n. 45/D del 05.07.2002 Circ. Ag. Dogane n. 54/D del 01.10.2004 Circ. Ag. Dogane n. 44/D del 01.12.2006 Note prot. Direzione Centrale Ag. Dogane n.60019 -18.05.2011 e n. 77977 – 30.06.2011 “Accordo di libero scambio U.E. – Corea” Studio Signoretto Mario Doganalista 25 ETICHETTATURA DI ORIGINE: MADE IN…. Le merci e i prodotti che hanno acquisito l’origine in un determinato Paese, in base ai criteri utilizzati per l’attribuzione dell’origine ordinaria (non preferenziale,) POSSONO essere marchiati-etichettati con Made in…. per richiamare il Paese nel quale è avvenuta la produzione o l’ultima trasformazione sostanziale. * * * Studio Signoretto Mario Doganalista 26 ETICHETTATURA DI ORIGINE: MADE IN…. La marchiatura-etichettatura “Made in…” non deve essere confusa con altri indicatori di provenienza come il “MARCHIO REGISTRATO” che contraddistingue legittimamente i prodotti provenienti da una determinata impresa e che rientra nella proprietà industriale della stessa. L’uso illegittimo o irregolare di marchio registrato è monitorato e perseguito dall’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle dogane attraverso il sistema F.A.L.S.T.A.F.F.* per la lotta alle merci contraffatte, usurpative e comunque che ledono i diritti di proprietà aziendale, industriale, intellettuale. (* Fully Automated Logical System to Against Forgery and Fraud) Studio Signoretto Mario Doganalista 27 L’etichettatura di origine “Made in….” È una informazione facoltativa diretta alla tutela del consumatore finale e, quando viene apposta, deve essere: Corretta e veritiera circa il Paese dove sono state prodotte le merci; Non contenere segni, simboli o altri elementi grafici che inducano in errore il consumatore (indicazioni fallaci). Alcuni Paesi richiedono tassativamente che sui prodotti e sugli imballaggi sia indicato il “Made in…”, come ad esempio gli USA, il Canada, il Giappone, il Kuwait, e molti altri. Per i Paesi membri della Comunità Europea non è richiesto l’obbligo di tale etichettatura. Studio Signoretto Mario Doganalista 28 ACCORDO DI MADRID ACCORDO DI MADRID ( 14 aprile 1891) Riveduto successivamente a Washington, a l’Aja, a Londra e, da ultimo a Lisbona in data 31 ottobre 1958 Si compone di due parti: 1. 2. ACCORDO concernente la repressione delle false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci. PROTOCOLLO concernente la registrazione internazionale dei marchi di impresa. L’Italia ha aderito sia all’Accordo che al Protocollo con Legge 04 luglio 1967, n. 676, resa applicativa con le norme di attuazione di cui al DPR n. 656/1968. Studio Signoretto Mario Doganalista 29 PAESI MEMBRI U.E. ADERENTI “Accordo & Protocollo di Madrid” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. AUSTRIA BELGIO BULGARIA FRANCIA GERMANIA ITALIA LETTONIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REP. CEKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA UNGHERIA CIPRO La Repubblica di San Marino, con accordo di Unione Doganale e cooperazione con l’U.E., ha aderito al solo ACCORDO DI MADRID e non al Protocollo dei Marchi d’Impresa. Studio Signoretto Mario Doganalista 30 PAESI MEMBRI U.E. ADERENTI AL SOLO PROTOCOLLO DI MADRID “REGISTRAZIONE INTERNAZ. MARCHI D’IMPRESA” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA REGNO UNITO GRECIA IRLANDA LITUANIA SVEZIA *** MALTA NON HA ADERITO NE’ ALL’ACCORDO NE’ AL PROTOCOLLO DI MADRID Studio Signoretto Mario Doganalista 31 Accordo di Madrid Ex-art. 1- Qualsiasi prodotto che rechi una falsa o fallace indicazione mediante la quale uno dei Paesi cui si applica il presente Accordo o una località situata in uno di essi, siano direttamente o indirettamente indicati come Paese o come luogo di origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno di detti Paesi. (omissis). Ex-art. 2 – Il sequestro avrà luogo a cura dell’Amministrazione delle Dogane che avvertirà immediatamente l’interessato, persona fisica o giuridica, per dargli modo di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro operato a titolo conservativo;(omissis) Art. 3 – Le precedenti disposizioni non impediscono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita; ma in tal caso l’indirizzo o il nome debbono essere accompagnati dalla indicazione precisa, ed in caratteri visibili, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o da un’altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. Studio Signoretto Mario Doganalista 32 NORMATIVA ITALIANA • Ex- DPR n. 656/1968 - Art. 1 – Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all’atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediata notizia all’autorità giudiziaria ed agli interessati. • Art. 517 – Codice Penale Vendita di prodotti industriali con segni “mendaci” “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni” (ora 20.000 euro). Studio Signoretto Mario Doganalista 33