Fiorindo Di Lorenzo - Confindustria Chieti Pescara

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Fiorindo Di Lorenzo - Confindustria Chieti Pescara
Fiorindo Di Lorenzo
Doganalista
LA VENDITA DI MERCI
ALL’ESTERO
Il trasferimento di una merce da un luogo di partenza
fino ad un luogo di arrivo può essere diviso
schematicamente in “Flow Chart” che coinvolgono i
seguenti soggetti:
• Mittente (colui che carica materialmente le merci e che
potrebbe esportarle, quindi venditore)
•Dogana di partenza
•Porto o aereoporto di imbarco
•Linea di confine (Porto od aereo porto)
•Mezzo di trasporto (Autocarro, treno, aereo, nave) con
cui le merci vengono trasferite
•Infrastrutture (Porto, aereo porto, magazzini doganali,
ecc) di sbarco
•Dogana della nazione di arrivo che ha la funzione di
assolvere le fiscalità interne di quel paese sul valore
riferito a quelle talune merci
•Destinatario, colui il quale importa le merci quindi si
potrebbe identificare con il compratore
Doganalista Fiorindo Di Lorenzo – Pescara 27.Ottobre.2015
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INCOTERMS
Sono termini di resa, utilizzati nel campo delle importazioni ed
esportazioni, che stabiliscono regole internazionali nei contratti
di compravendita, stabilendo obblighi e rischi a carico del
venditore e del compratore.
Vengono pubblicate dalla CCI di Parigi nel 1936 e modificate nel
vari decenni, l’ultima delle quali nel mesi di Agosto 2010, entrata
in vigore il 01.01.2011.
Regolano esclusivamente il contratto di vendita e mai il contratto
di trasporto, ma se si dovesse verificare un evento dannoso,
anche il vettore sarebbe coinvolto in tale anomalia
Si compongo di 4 gruppi per un totale di 11 termini di resa, in
base alle modalità di trasporto adottate : Gruppo C-D-E-F.
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LA SCELTA DELLA RESA EXW
Rappresenta la resa più utilizzata (circa 80% di coloro
che esportano le proprie merci) in quanto meno
impegnativa in termini di obblighi ed adempimenti.
Il venditore si occupa di preparare le merci nei propri
magazzini, evitando di individuare un vettore o
spedizioniere, trattare il prezzo ed occuparsi delle
formalità doganali ed assicurative sulla propria merce.
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LA CONSEGNA NELLE
PREVISIONI DI LEGGE
Se in un contratto di compravendita stipulato tra venditore e compratore,
non venissero specificati i termini di resa, le parti sarebbero indotte a fare
riferimento all’art.1510, comma 2 del Codice civile (luogo della consegna)
Questo per intenderci che, mancando prescrizioni contrattuali in merito
al trasferimento delle merci, il compratore straniero, se venisse applicata
la legge italiana, comprerebbe con la resa franco fabbrica (EXW) o tutt’al
più franco vettore (FCA)
“Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da
un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna,
rimettendo la cosa al vettore od allo spedizioniere; di seguito le spese del
trasporto sono a carico del compratore”
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I RISCHI DELLA RESA EXW
CASI PRATICI: CARICO DEL MEZZO DI
TRASPORTO
La resa EXW nasconde comunque delle insidie, prima
fra tutte la responsabilità del carico della merce, nei
casi più rigidi l’onere delle operazioni di carico rimane
esclusivamente a carico del compratore.
Nella maggior parte dei casi il venditore, occupandosi
materialmente delle operazioni di carico, viola
inconsapevolmente gli accordi contrattuali e diventa
responsabile a sua insaputa di eventuali danni (per
perdita o per avaria della merce) a merce o addirittura
al mezzo di trasporto che inevitabilmente potrebbero
riflettersi sul pagamento della fornitura stessa.
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I RISCHI DELLA RESA EXW
CASI PRATICI: MOVIMENTO INAPPURATO
Altro rischio per il venditore è rappresentato dal corretto
espletamento delle operazioni doganali in esportazione. Il
cedente nazionale emette sempre una fattura di vendita non
imponibile IVA (Art.8 DPR 633/72). Con la conseguenza di
dimostrare che tali merci siano state effettivamente consegnate a
destino su territorio estero.
La prova di avvenuta esportazione è rappresentata dal possesso
visto uscire informatizzato (messaggio telematico che le Dogane
di uscita e di destinazione si scambiano per comprovare l’arrivo
della merce)
A tal proposito, il cedente deve necessariamente relazionarsi con
un doganalista scelto dalla controparte (non di fiducia o
addirittura fuori dall’Italia) perdendo il controllo delle formalità
doganali di esportazione che si intendono interamente a carico
dell’acquirente.
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I RISCHI DELLA RESA EXW
CASI PRATICI: CREDITO DOCUMENTARIO
DUE RISCHI FREQUENTI:
Non riuscire ad avere i documenti di trasporto previsti
dall’apertura di un credito documentario
Non riuscire ad avere i documenti di trasporto compilati
conformemente alle previsioni del credito documentario.
Nei casi in cui il pagamento della merce è condizionato
ad una regolare consegna dei documenti di trasporto o
di pagamento (contrassegno o altro) è preferibile avere la
gestione completa del trasporto per evitare ritardi o
negligenze che pregiudicherebbero il buon esito della vendita
stessa.
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COME RIDURRE IL RISCHIO
NELL’EXW
Per ridurre i rischi su detti, il cedente all’atto della
stipula del contratto dovrà considerare la scelta di altre
rese di Gruppi Incoterms (Gruppo C oppure D)
Questa soluzione risolve da un lato il problema del
mancato ritorno delle bolle doganali, ma dall’altro pone
a carico del cedente oneri ed obblighi relativi
all’organizzazione interna per la gestione del trasporto
delle merci, relazionandosi con vettori internazionali.
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COME RIDURRE IL RISCHIO
NELL’EXW
Nel caso in cui l’organizzazione del trasporto non risulti
applicabile (vedi piccole o medie aziende) si possono
comunque ridurre i rischi dell’EXW, optando in sede
contrattuale per l’Incoterms FCA Warehouse o Hub del
vettore. (Specificare sempre il luogo della resa FCA)
Con tale accordo, il cedente si accolla le operazioni di carico,
assumendosi i relativi rischi e riesce a mantenere il
controllo anche sulle operazioni doganali, poiché il vettore
(scelto dall’acquirente) dovrà espletare le formalità
doganali, necessariamente presso un doganalista scelto dal
venditore.
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COME RIDURRE IL RISCHIO
NELL’EXW
Ulteriori accorgimenti per limitare il rischio del mancato
appuramento, possono essere :
1. Annotare gli estremi del vettore estero (Dati identificativi e
targa del mezzo di trasporto), che talvolta possono ridurre
tempi e spese per la restituzione della bolla doganale.
2. Specifica definizione del tragitto delle merci ed in particolare
luogo nel quale sono state espletate le formalità doganali di
esportazione, al fine di attivarsi per il recupero della
documentazione “dimenticata” ai confini della UE
3. Prendere contatti con un doganalista operante presso la Dogana
nella quale si è accertato il transito del mezzo, affinchè si
adoperi per il recupero della documentazione necessaria.
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PROVE ALTERNATIVE DI
AVVENUTA ESPORTAZIONE
Al fine di regolamentare l’avvenuta esportazione in caso di
mancato appuramento del movimento doganale è utile avere a
propria disposizione i seguenti documenti:
1. Copia della documento di trasporto (CMR, AWB, Bill of Lading)
o in alternativa bolla di consegna opportunamente timbrata
dall’operatore economico che ha trasportato la merce fuori dal
territorio comunitario
2. Copia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento
relativo alla merce venduta, o in alternativa copia della fattura di
vendita emessa
Tale procedura prevista dall’Agenzia delle Dogane è regolamentata
dal comunicato 72094 del 20.05.2009, integrata dalla circolare 75/D
del 11.12.2002
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