diritto di proprieta` e rapporti di vicinato

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diritto di proprieta` e rapporti di vicinato
IL DIRITTO DI PROPRIETA’ ED I RAPPORTI DI VICINATO
Ai sensi dell’art. 832 del codice civile, il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Con il potere di godimento, il proprietario ha la possibilità di trarre le utilità dalla cosa. Con il potere di disposizione, il proprietario può vendere, donare, costituire diritti altrui sulla cosa. Detti poteri possono essere esercitati in modo pieno ed esclusivo, ovvero il proprietario ha il diritto di fare sulla cosa tutto ciò che vuole e di vietare ogni ingerenza di terzi in ordine alle scelte effettuate. Il diritto di proprietà non soffre limiti nel tempo ed è perpetuo.
Detti principi sono applicabili anche alla proprietà immobiliare. Il proprietario di un fondo o di un immobile deve, però, rispettare i contrapposti diritti ed interessi dei proprietari dei fondi contigui. A tale scopo, il codice civile detta una serie di regole (in materia di atti emulativi, immissioni, distanze, muri, luci e vedute) necessarie a disciplinare i cosiddetti “rapporti di vicinato”.
L’art. 833 del codice civile vieta gli “atti di emulazione”. Tali sono gli atti che hanno il solo scopo di nuocere o di arrecare molestia al vicino. Un atto, per essere emulativo, deve essere privo di utilità e deve essere posto in essere con il solo fine di arrecare molestie ad altri.
In materia di “immissioni”, il proprietario di un fondo, come previsto dall’art. 844 del codice civile, deve tollerare le immissioni di fumo, calore, rumori ed esalazioni provenienti dal fondo confinante che non superano la normale soglia di tollerabilità. Esempio: superano la normale soglia di tollerabilità i rumori provenienti dal fondo confinante sul quale insiste una discoteca.
“Le distanze legali”. Al fine di impedire che, fra immobili che si fronteggiano da fondi appartenenti a proprietari diversi, possano crearsi anguste intercapedini, l’art. 873 del codice civile dispone che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri tra loro.
“I muri che si trovano sul confine”. Il proprietario confinante ha diritto di acquisire la comproprietà del muro sul confine. Chi acquista la comproprietà del muro deve all’altro confinate un importo pari alla metà del valore del muro e del suolo su cui insiste.
“Luci e vedute”. Le aperture nel muro contiguo al fondo vicino si distinguono in: 1) vedute che sono quelle che consentono non solo di guardare sul fondo vicino ma anche di sporgere il capo su di esso per vedere di fronte o lateralmente;
2) luci che sono le aperture, che pur consentendo il passaggio di luce e aria, non permettono la vista. La luce deve essere dotata di una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino onde evitare che oggetti possano essere gettati sul fondo contiguo.