ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sommario
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sommario
ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sommario 1. Premessa 2. Requisiti dell'impresa artigiana 3. Albo delle imprese artigiane 4. Esercizio di attività commerciali 5. Adempimenti contributivi 6. Soggetti assicurati 7. Contribuzione per l'I.v.s. 8. Contributo e prestazione di maternità 9. Agevolazioni contributive 10. Inadempienze contributive e prescrizione dei contributi (rinvii) 11. Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale. 1. Premessa Il legittimo esercizio di un'attività di natura commerciale o artigianale è subordinato all'osservanza dei procedimenti amministrativi previsti per i singoli tipi di attività, nonché al possesso di particolari requisiti e determina l'insorgenza di precisi obblighi contributivoassicurativi. In questa sede gli aspetti prettamente amministrativi vengono solo brevemente accennati, in quanto esulano dall'ambito di trattazione di specifico interesse, mentre vengono partitamente esaminati gli adempimenti di tipo contributivo. 2. Requisiti dell'impresa artigiana Ai sensi degli artt. 2 e 3, L. n. 443/1985, è definito imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, con assunzione di piena responsabilità e rischio inerente alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel <processo> produttivo, un'attività che abbia come scopo prevalente: - la produzione di beni, anche semilavorati; - la prestazione di servizi. Sono escluse in ogni caso le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. L'impresa artigiana deve essere esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali indicati dalla legge (al riguardo si v. INPS - Iscrizione dei datori di lavoro). L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa - ad eccezione delle società per azioni ed in accomandita per azioni - a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 443/1985 dall'art. 13 della L. n. 57/2001, le imprese artigiane possono essere costituite ed esercitate anche in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci (v. anche INPS circ. n. 140/2001). Nel caso di società in accomandita semplice è necessario che ciascun socio accomandatario oltre ad essere in possesso dei requisiti propri dell'imprenditore artigiano non sia socio di altra società dello stesso tipo o unico socio di una società a responsabilità limitata (v. INPS circ. n. 150/2001). Può considerarsi infine artigiana anche l'impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio a condizione che lo stesso non sia unico socio di altra società dello stesso tipo o socio di una società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società in accomandita semplice ed a responsabilità limitata con unico socio, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui sopra (v. anche INPS circ. n. 126/1997). L'attività dell'imprenditore artigiano può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. 3. Albo delle imprese artigiane Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4, della legge n. 443/1985, comprese quelle in forma societaria, cooperativa, consortile e le società consortili, anche in forma cooperativa, sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 5, L. n. 443/1985). L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo, se persegue gli scopi ed opera nei limiti dimensionali stabiliti per tutte le imprese artigiane. E' necessario, inoltre, che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (v. INPS circ. n. 140/2001; Ag. Entr. ris. n. 81/E/2002). La Commissione provinciale, accertata la sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui al precedente paragrafo (a tal fine può disporre accertamenti d'ufficio), delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo in oggetto (art. 7, L. n. 443/1985). La decisione della Commissione provinciale deve essere notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione dalla domanda; in mancanza di una comunicazione entro tale termine la domanda si intende accolta (per le impugnazioni delle decisioni delle Commissioni v. INPS - Iscrizione dei datori di lavoro). Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza alla c.p.a., l'INPS procederà d'ufficio all'iscrizione (INPS mess. n. 3427/2012). L'iscrizione all'albo ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana, è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e non anche ai fini contributivi e previdenziali, ed ha valore sostitutivo rispetto all'iscrizione al registro delle imprese (INPS circc. n. 69/2003; n. 80/2012). Ai fini assicurativi INAIL l'iscrizione all'albo non è requisito indispensabile; è interpretazione consolidata dell'Istituto ritenere l'obbligo assicurativo dell'artigiano fondato non tanto sull'elemento formale della iscrizione (o meno) all'albo, quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto; pertanto, in mancanza dell'iscrizione all'albo, l'obbligo assicurativo dell'artigiano può essere affermato quando, di fatto, sia accertata la ricorrenza sia dei requisiti generali di assicurazione sia dei requisiti sostanziali previsti dalla legge in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana (INAIL circ. n. 38/2012). L'art. 9-bis del D.L. n. 7/2007 ha previsto che per avviare l'attività di impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti, mediante la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, valida anche ai fini INAIL. Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, con effetto dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal richiedente e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese (v. anche par. 5). Un'azienda con dipendenti in attesa di qualificazione artigiana da parte della Commissione provinciale per l'artigianato (CPA) a fini contributivi deve essere inquadrata direttamente nel ramo "artigianato" e non, invece, nel ramo "industria" con successivo reinquadramento nel ramo "artigianato" (INPS mess. 17 febbraio 2010 n. 4878). A decorrere dal 1º gennaio 2010, le variazioni delle imprese individuali artigiane e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme (art. 43, L. n. 183/2010). Si tratta, in particolare, delle delibere adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati alla tenuta dell'albo, in base alla legislazione regionale. A decorrere dal 1º gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell'INPS esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. Decorso tale termine, le determinazioni delle CPA non potranno avere valore vincolante relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (INPS circ. n. 47/2011). 4. Esercizio di attività commerciali L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare (art. 5, D.Lgs. n. 114/1998). E' considerato commerciante all'ingrosso chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Per commercio al dettaglio si intende, invece, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4, D.Lgs. n. 114/1998). Se l'attività commerciale è relativa al settore alimentare è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione (o dalle province di Trento e Bolzano); - aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o essere stato, per lo stesso periodo, dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o coadiutore familiare presso imprese del settore in oggetto; - essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio per uno dei gruppi del settore alimentare. Per l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un'attività ricettiva sono ancora valide le disposizioni della legge n. 426/1971 e del D.M. n. 375/1988 concernenti il registro degli esercenti il commercio (c.d. REC), istituito presso ciascuna Camera di commercio (art. 26, D.Lgs. n. 114/1998). L'INPS con circolare n. 152/2002 precisa che mentre il titolare dell'impresa individuale deve essere necessariamente iscritto al REC per potere esercitare l'attività in oggetto (e quindi essere assicurato), per le società è sufficiente l'iscrizione del legale rappresentante o di altra persona specificamente preposta. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante è demandata alle Regioni la facoltà di prevedere che sia presentato il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC). In tal caso può essere demandato ai Comuni il controllo e la verifica della regolarità di tale documentazione (artt. 28, comma 2-bis e 29, comma 4-bis, D.Lgs. n. 114/1998; v. in precedenza ML nota n. 14909/2009; INAIL nota n. 9213/2009; MSE nota n. 100166/2009). In ogni caso l'autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateazione del debito contributivo. Il DURC deve essere rilasciato anche alle ditte individuali. L'autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 217/1983, "sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini" (riguardo alle imprese turistiche, v. art. 5, L. n. 217/1983) (*). ---------(*) La L. n. 217/1983 è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4, della L. n. 135/2001, in materia di riforma della legislazione nazionale del turismo. Esclusioni Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 114/1998 sono esclusi dal campo di applicazione del decreto medesimo: - i farmacisti e i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; - i titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente tali generi; - le associazioni dei produttori ortofrutticoli; - i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di legge; - le vendite di carburanti e degli oli minerali di cui all'art. 1, R.D. n. 1303/1934; - gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 443/1985, per la vendita nei locali di produzione o a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; - i pescatori e i cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che vendano i prodotti da essi raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; - coloro che vendano o espongano per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; - la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106, R.D. n. 267/1942; - l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse. 5. Adempimenti contributivi Lo svolgimento di un'attività d'impresa di natura artigianale o commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari (ovviamente non in posizione di lavoratori subordinati), dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative. Per gli artigiani ed i commercianti, la contribuzione obbligatoria concerne: - l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.v.s.); - la maternità. Dal 1º aprile 2010, per l'avvio dell'attività d'impresa trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina, introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da effettuarsi per via telematica al registro delle imprese, che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA (si veda anche quanto esposto nella nota INAIL assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi e INPS - Iscrizione dei datori di lavoro). Pertanto, da tale data, i soggetti che presentano domanda d'iscrizione al registro delle imprese e per i quali sorge l'obbligo d'iscrizione alle gestioni previdenziali INPS degli esercenti attività commerciali e degli artigiani devono utilizzare il canale telematico di ComUnica, compilando una apposita sezione della comunicazione unica contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC). Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio deve compilare la sezione previdenziale relativa alla propria posizione e dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale. Parimenti deve dichiarare i propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge (INPS mess. n. 4226/2008). Per gli esercenti attività commerciale, l'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del registro delle imprese. Ad esempio, devono essere effettuate tramite ComUnica le seguenti comunicazioni: - iscrizione e dichiarazione di inizio attività; - cessazione dell'impresa; - variazione dell'indirizzo dell'impresa; - variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio; - variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio; - iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali; - cessazione della società; - cessazione dalla carica di socio; - variazione di forma giuridica; - variazione dell'attività svolta. Rimane, invece, possibile comunicare direttamente all'INPS tutte le informazioni, relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del registro delle imprese (INPS circ. n. 41/2010). Per quanto riguarda, invece, le imprese artigiane, l'art. 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che l'applicazione del decreto debba essere definita di intesa con le singole Regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese, le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. Pertanto, in mancanza delle suddette intese, per le imprese artigiane la comunicazione unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale (INPS circ. n. 41/2010). La dichiarazione, tramite ComUnica, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, determina l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal richiedente (art. 9bis, D.L. n. 7/2007). Dalla medesima data decorre l'obbligo contributivo anche nel caso in cui l'organismo a cui è affidata la tenuta dell'albo deliberi una diversa decorrenza; infatti, la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l'autonomia dell'INPS nell'imposizione dell'obbligo contributivo, correlato all'effettivo esercizio dell'attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa. Pertanto, ai fini dell'obbligo contributivo, ciò che rileva è l'effettivo esercizio dell'attività artigianale, a nulla rivelando anche l'eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali (INPS circ. n. 80/2012). Il Ministero del lavoro non ritiene imputabile al lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese, il fatto di non risultare assicurato all'INPS, gestione artigiani e commercianti, per carenze organizzative della Camera di commercio o dell'Istituto previdenziale. Pertanto, in tale ipotesi, non è applicabile la maxisanzione per lavoro nero, e, più in generale, alcuna sanzione amministrativa (ML nota n. 6690/2009). 6. Soggetti assicurati Artigiani Sono iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani di cui all'art. 31, L. n. 88/1989: - i titolari ed i contitolari delle imprese artigiane che lavorano professionalmente nell'impresa; - i familiari coadiuvanti che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana. Sono da considerare familiari coadiuvanti (secondo il dettato dell'art. 2, L. n. 463/1959, anche alla luce della sent. n. 485/1992 della Corte Costituzionale) il coniuge, nonchè i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo del titolare o del contitolare, e cioè: - i figli legittimi o legittimati, adottivi ed affiliati; - i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati; - i nipoti in linea retta; - i fratelli e le sorelle; - i figli di fratelli o sorelle; - gli ascendenti e gli equiparati ai genitori (gli adottanti, gli affilianti, ecc. ...). I familiari sopra indicati non sono iscritti all'assicurazione per gli artigiani quando per le modalità di svolgimento dell'opera devono essere considerati lavoratori dipendenti o apprendisti, e, come tali, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La qualità di titolare e contitolare dell'impresa artigiana, nonchè di familiare coadiuvante soggetto all'obbligo assicurativo, deve risultare, ex art. 4, comma 6, L. n. 463/1959, dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 2, L. n. 1533/1956. Non sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali che si avvalgono di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Tali collaborazioni, prestate a titolo di obbligazione morale in caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa, devono avere carattere di aiuto ed essere prive di compenso. Il limite quantitativo dei 90 giorni, è inteso come frazionabile, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare; nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. In tali casi, in sede ispettiva, vige una presunzione di occasionalità della collaborazione familiare (ML lett. circ. n. 10478/2013). Resta in ogni caso ferma l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003). Gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL dei collaboratori familiari sussistono se la prestazione è "ricorrente" e non meramente "accidentale", ossia resa una/due volte nello stesso mese se nell'anno le prestazioni nel complesso non sono superiori a 10 giornate lavorative (ML lett. circ. n. 14184/2013). L'obbligo assicurativo è, inoltre, esteso ai soggetti che rivestono la qualità di soci di S.r.l. iscritte all'albo provinciale e di soci accomandatari di società in accomandita semplice, nelle ipotesi indicate in precedenza (v. par. 2 e 3; INPS circc. n. 126/1997; n. 121/1998; n. 140/2001). In particolare, per i soci di S.r.l. l'iscrizione alla Gestione previdenziale decorre dalla data di richiesta dell'iscrizione all'albo e non può, comunque, essere anteriore al mese di aprile 2001, considerata la data di entrata in vigore della legge n. 57/2001 (5 aprile 2001) che ha riconosciuto la qualifica artigiana alle S.r.l. con pluralità di soci. Commercianti Quanto agli operatori del settore terziario (*), l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 34, L. n. 88/1989 sussiste a condizione che: - siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado; - abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (requisito non richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nè per i soci di società a responsabilità limitata); - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; - siano in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (art. 1, L. n. 1397/1960; artt. 1 e 2, L. n. 613/1966; v. art. 29, L. n. 160/1975 e art. 1, comma 202 e seg., L. n. 662/1996, che ha esteso l'ambito di applicazione della normativa; INPS circ. n. 171/2003). Sono inoltre iscritti i familiari coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) degli esercenti attività commerciali e turistiche e degli ausiliari del commercio, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sempreché per tale attività non siano soggetti all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. L'INPS, con circolare n. 78/2006, ha precisato che per i coadiutori familiari che si trovino nelle condizioni sopra descritte l'obbligo d'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali sussiste anche nel caso in cui il titolare dell'impresa è iscritto alla gestione medesima come titolare non attivo, perché ad esempio si dedica ad altre attività con carattere di prevalenza e abitualità (per i familiari coadiutori dei farmacisti non iscritti all'albo professionale v. INPS circ. n. 70/2004; mess. n. 3605/2011). Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali anche gli esercenti attività commerciale a carattere stagionale, in quanto il carattere stagionale dell'attività svolta non costituisce motivo di esclusione, sempre che sussistano i requisiti a tal fine prescritti dalla legge e non si tratti di attività meramente occasionali, eventuali e secondarie. Tuttavia l'obbligo assicurativo per l'intero anno sussiste unicamente per i soggetti che svolgono l'attività stagionale quale unica attività lavorativa. Coloro che, negli altri mesi dell'anno, svolgono una diversa attività autonoma ovvero attività in qualità di lavoratori dipendenti, invece, sono tenuti all'iscrizione alla gestione commercianti solo per il periodo di effettivo esercizio dell'attività commerciale (INPS circ. n. 147/2004). I maestri di sci devono essere iscritti alla Gestione commercianti; l'obbligo contributivo non viene meno anche in presenza di un'eventuale sospensione dell'attività o se la società diventa inattiva, ma non cessata in Cciaa (INPS mess. n. 20027/2012). Le guide turistiche, in base all'art. 29, L. n. 160/1975, hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali purché l'attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante all'esercizio. Tuttavia, pur nel rispetto di tale disposizione, occorre distinguere se l'attività di guida turistica venga svolta in forma imprenditoriale ovvero con le caratteristiche dell'attività professionale, poiché, nel primo caso il titolare dovrà essere iscritto alla Gestione assicurativa commercianti, mentre nel secondo caso alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995 (INPS circ. n. 12/2008). Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili all'assicurazione, purchè in possesso dei requisiti sopraspecificati: - i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, sempreché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità (ML interpello n. 78/2009); - i soci di società di fatto e i soci accomandatari di società in accomandita semplice; - i soci accomandanti delle società in accomandita semplice che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e svolgano effettivamente l'attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente. In difetto di uno o di entrambi tali requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) (INPS circ. n. 12/2008); - i soci di società a responsabilità limitata che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per il socio unico di S.r.l., in considerazione del fatto che, in tal caso, pur costituendo la S.r.l. un soggetto diverso dal socio unico, è di immediato rilievo l'esigenza di tutela del socio medesimo, sostanziale imprenditore, nonchè "Gestore in proprio" dell'impresa (INPS circ. n. 121/1998); - i soci liquidatori di società in liquidazione. Infatti, l'iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal registro delle imprese (INPS circ. n. 12/2008). Non si è più in presenza di un'attività aziendale che costituisce titolo per l'imposizione contributiva, ma di una mera monetizzazione dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività medesima, con conseguente venir meno dei requisiti d'iscrizione alla gestione commercianti, nei casi in cui il socio liquidatore, pur trovandosi in condizione di non poter più esercitare l'attività, non possa tuttavia procedere alla cancellazione dell'impresa in quanto in attesa di alienare i beni strumentali (INPS mess. n. 15352/2010). L'iscrizione dei soci di società alla Gestione commercianti può essere effettuata d'ufficio dall'INPS. Al fine di ottenere l'annullamento della posizione contributiva, la richiesta del contribuente deve essere supportata da una, o più, delle seguenti motivazioni: svolgimento di altra attività lavorativa, errata compilazione della casella relativa alla dichiarazione di "occupazione prevalente", inattività della società, attività non iscrivibile (INPS mess. n. 12698/2011). I soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (art. 1, comma 208, L. n. 662/1996; INPS circ. n. 25/1997). Con l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, dopo anni di contenzioso, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (INPS circ. n. 78/2013). Pertanto, i soci di S.r.l. operanti nel settore del commercio che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa sono tenuti ad iscriversi alla specifica gestione previdenziale dei commercianti, e, contemporaneamente, anche alla Gestione separata qualora percepiscano un compenso per l'attività di amministratore (INPS circc. n. 32/1999; n. 25/1997). In nessun caso possono invece essere iscritti i soci e gli amministratori delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni. Sono esclusi dall'obbligo d'iscrizione alla Gestione speciale dei commercianti i professionisti e gli artisti (art. 1, comma 202, L. n. 662/1996). Sono esclusi dall'iscrizione alla Gestione commercio, i farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all'ENPAF, titolari dell'attività di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all'obbligo di prescrizione medica ex art. 5, D.L. n. 223/2006. Gli stessi soggetti sono esclusi anche dall'iscrizione alla Gestione separata. Qualora, invece, il farmacista svolga attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà soggetto all'obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS (INPS circ. n. 12/2008). Sono tenuti ai versamenti contributivi alla gestione commercianti anche i soggetti che svolgono l'attività di affittacamere. L'attività in parola deve essere svolta con i caratteri della abitualità e della prevalenza previsti dalla legge. Ai fini assicurativi, i soggetti stessi debbono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, rilasciata dal sindaco, e dell'iscrizione nella sezione speciale del REC di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217. L'art. 8 della L. n. 203/1995 stabilisce che le persone che esercitano attività di affittacamere sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile (v. INPS circc. n. 80/1993; n. 136/2002). Dal 1º gennaio 2004, i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo di cui agli art. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali (art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003). In particolare, appartengono al terzo gruppo: i produttori che hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, che hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni. Appartengono, invece, al quarto gruppo i produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (INPS circ. n. 78/2010). Ai fini previdenziali, ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell'attività, abituale e prevalente, restando irrilevanti i profili dell'instaurazione del rapporto con l'impresa assicurativa anziché con l'agente o sub agente. I requisiti dell'abitualità e della prevalenza vanno, poi, accertati caso per caso. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è sicuramente quello dell'assenza della lettera di autorizzazione (INPS mess. n. 16291/2013). Nei loro confronti, inoltre, non trova applicazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali il livello minimo imponibile, previsto dall'art. 1, comma 3, L. 2 agosto 1990, n. 233, mentre si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335. ---------(*) Commercianti e ausiliari del commercio, esercenti attività turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e relative attività ausiliarie. Rientrano nella categoria degli ausiliari del commercio: gli agenti e rappresentanti di commercio (L. n. 204/1985); gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari e i pubblici mediatori marittimi; gli agenti delle librerie di stazione; i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio; i propagandisti e i procacciatori di affari, i commissionari di commercio; i titolari di istituti di informazione, ecc. 7. Contribuzione per l'I.v.s. Struttura e determinazione dei contributi Il sistema di contribuzione prevede, in luogo del precedente contributo misto (in parte in cifra fissa, in parte in percentuale, v. circ. INPS n. 176/2000), un contributo unico a percentuale calcolato a decorrere dall'anno 1993 sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale il contributo si riferisce (art. 3 bis, D.L. n. 384/1992). Le aliquote contributive sono determinate ai sensi dell'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997 che ha disposto l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 1998, dello 0,8%; la stessa norma ha previsto l'elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1º gennaio 1999, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19% (INPS circ. n. 24/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 768 della L. n. 296/2006, con effetto dal 1º gennaio 2007 le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma INPS sono stabilite in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le stesse sono elevate al 20%. Pertanto, a seguito di tale disposizione, viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali prevista dall'art. 59, comma 15, L. n. 449/1997. Con effetto dal 1º gennaio 2012 tali aliquote contributive aumentano di 1,3% dall'anno 2012 e successivamente di 0,45% fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018 (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011). Inoltre, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alle aliquote contributive come sopra determinate va sommata la aliquota aggiuntiva dello 0,09% prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui versamento è stato prorogato dall'art. 19-ter, comma 2, del D.L. n. 185/2008 fino al 31 dicembre 2018 (INPS circ. n. 26/2015). Per le agevolazioni contributive vedi par. 9, per la misura del contributo si rinvia alla sezione Dati tabellari. Con circolare n. 135/1997 l'INPS ha precisato che il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF coincide con quello risultante dopo aver sottratto le perdite che derivano dall'esercizio di imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria relative ai cinque anni precedenti. I soci di S.r.l. devono versare i contributi I.v.s., fermo restando il minimale contributivo, sulla parte del reddito di impresa dichiarato dalla società, agli stessi attribuibile in funzione della quota di partecipazione agli utili (INPS circc. n. 121/1998; n. 215/1998; n. 140/2001). Se la quota viene ceduta, trasformata o scissa nel corso dell'anno, il reddito d'impresa deve essere rapportato al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione. Se la quota è data in usufrutto il proprietario conserva l'obbligo contributivo se continua a svolgere l'attività nella società. Qualora il periodo d'imposta non coincida con l'anno solare, per individuare il reddito d'impresa occorre riferirsi all'ultima dichiarazione relativa al periodo in corso al 31 dicembre; i versamenti in acconto andranno determinati sul reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente (INPS circc. n. 32/1999; n. 140/2001; n. 102/2003; n. 88/2013). Reddito minimo imponibile Il reddito da assumere come base di computo dei contributi non può essere inferiore ad un minimale annuo. Detto minimale si ottiene, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione stabilito, al 1º gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, ed aggiungendo, ex art. 6, comma 7, L. n. 415/1991, al prodotto così ottenuto l'importo di € 671,39. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 233, il minimale è rapportato a mese. I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (INPS circ. n. 26/2015). Reddito massimo imponibile L'art. 1, comma 4, della L. n. 233/1990 prevede che in presenza di un reddito d'impresa superiore all'importo limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.v.s. dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale importo viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di due terzi dell'importo limite stesso. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale annuo deve essere rapportato a mese. I massimali sopra indicati sono da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (non sono pertanto da intendersi quali massimali globali da riferire all'impresa stessa). I predetti limiti individuali tuttavia, riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione INPS con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, si applica il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995, non frazionabile in ragione mensile (INPS circ. n. 26/2015). Versamento dei contributi In base all'art. 2, comma 1, L. n. 233/1990, il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per sè e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa. Ai fini del versamento, il titolare deve indicare - ex art. 1, comma 5, L. n. 233/1990 - la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49% del reddito d'impresa. Tale indicazione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nel seguente modo: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. In ogni caso, come sopra specificato, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa. Modalità e termini di versamento dei contributi Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, siano o meno titolari di partita IVA, devono versare i contributi relativi alla quota di reddito compresa nel minimale in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono e quindi, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento e di febbraio dell'anno successivo (v. art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 241/1997 e INPS circ. n. 259/1998; vd. per l'anno 2015 INPS circ. n. 26/2015). I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale indicato al paragrafo precedente, devono invece, essere versati in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze previste per il pagamento dell'IRPEF, fissate, salvo differimenti, al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno. Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze indicate sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno di riferimento dei contributi, è dovuto un ulteriore contributo a saldo (*) da versare entro il termine di versamento del 1º acconto IRPEF. I contribuenti in esame hanno, inoltre, la facoltà di usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001; INPS circ. n. 88/2013). La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando l'apposita causale, API per gli artigiani, e CPI per i commercianti e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, DPPI nel caso di liberi professionisti (INPS mess. n. 10385/2013; vd. anche INPS circ. n. 120/2015). In base alla circolare INPS n. 265/1997, è possibile domiciliare il pagamento dei contributi presso le Associazioni di categoria, mediante sottoscrizione di apposita delega. Ai contribuenti che avranno comunicato la domiciliazione presso l'Associazione, l'INPS invierà una comunicazione contenente, tra l'altro, gli importi delle rate in scadenza nell'anno con l'indicazione dell'avvenuta domiciliazione presso l'Associazione prescelta. Il contribuente potrà revocare l'adesione a tale sistema di pagamento inviando apposita comunicazione all'INPS e all'Associazione. A decorrere dal 2 aprile 2012, è messa in linea la funzionalità "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti" (disponibile sul sito www.inps.it, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi on line") che fornisce agli utenti la possibilità di verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché di stampare i mod. F24 utili al versamento della contribuzione dovuta alla gestione di competenza. Di conseguenza, a partire dal pagamento della prima rata per l'anno 2012, non vengono inviati più i modelli F24 (INPS mess. n. 5769/2012; mess. n. 11762/2013; per quanto riguarda l'accesso ai servizi web in qualità di delegati di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti vd. INPS mess. n. 18543/2012; circ. n. 126/2013; mess. n. 20976/2013; mess. n. 1403/2014; mess. n. 3092/2015; mess. n. 3871/2015). A partire dall'anno 2013, l'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale "Dati del mod. F24" (INPS circ. n. 26/2015). Nell'ipotesi in cui i contributi versati a titolo d'acconto risultino superiori a quelli dovuti sulla base della totalità dei redditi effettivamente prodotti, e si determini quindi un credito a favore dell'assicurato, questi potrà avanzare domanda di rimborso, ovvero effettuare il conguaglio sui contributi dovuti a titolo d'acconto per gli anni successivi. In questo secondo caso, il contribuente deve comunicare all'INPS (come chiarito dall'Istituto stesso con circolare n. 182/1994): - di aver effettuato l'operazione di conguaglio sull'importo delle rate relative al contributo eccedente il minimale in scadenza nell'anno in corso (contributi dovuti per l'anno in corso, da calcolare in via provvisoria sui redditi denunciati ai fini IRPEF per l'anno precedente); - l'importo del reddito assoggettato a contribuzione nell'anno precedente; - l'importo dei contributi pagati a titolo di acconto; - la somma dovuta sui redditi maturati nell'anno precedente; - la somma risultante a credito; - la somma detratta dalla rata del 16 giugno e quella detratta o da detrarre dalla rata del 30 novembre dell'anno in corso (date soggette annualmente ad eventuali variazioni). Qualora, peraltro, una volta effettuata la compensazione residuino ancora somme a favore del contribuente, esse saranno ammesse, ove nulla osti, a rimborso (INPS circ. n. 257/1995). Sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015. Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. Inoltre, è previsto l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email (INPS mess. n. 2776/2015). --------(*) In caso di cessazione dell'attività lavorativa in corso d'anno, il saldo deve essere calcolato sulla somma totale dei redditi prodotti nell'anno cui esso si riferisce (v. anche INPS circ. n. 182/1994). Modello di pagamento unificato Per i versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione dei crediti, deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato "F24" (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). La sezione INPS del mod. F24 deve essere compilata nel seguente modo: - codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva; - causale contributo: vedi elenco causali indicate nella circ. INPS n. 259/1998; - codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento; - periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma MMAAAA; - periodo di riferimento "a": il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma MMAAAA; - importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano; - importi a credito compensati: importo dell'eventuale saldo a proprio credito risultante dalla dichiarazione unificata e che si mette a compensazione (causali contributo "AP" o "CP"). Compensazione Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1999, gli artigiani e commercianti calcolano i contributi dovuti per l'anno precedente nel quadro "RR" del modello Unico (v. INPS circc. n. 131/1999; n. 88/2013). L'importo eventualmente risultante a credito nel quadro "RR" può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito. A tal fine occorre indicare nel mod. F24: - la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti); - il codice sede; - il codice INPS (17 caratteri) del versamento che ha generato l'eccedenza che s'intende utilizzare in compensazione; - il periodo di riferimento; - l'importo che s'intende compensare. Qualora venga portata in compensazione solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo (v. INPS circc. n. 88/2013; n. 74/2014). In sede di versamento unitario è irrilevante che i crediti vengano imputati ad una particolare imposta o contributo. Dal 1º gennaio 2012 è possibile presentare telematicamente all'INPS le istanze relative alla compensazione contributiva, all'autoconguaglio ed al rimborso dei contributi. E' stato, comunque, previsto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2012, durante il quale erano consentite le consuete modalità di presentazione. Dal 1º aprile 2012 è prevista la modalità telematica in via esclusiva (INPS circ. n. 169/2011; mess. n. 5197/2012). Rimborso dei contributi previdenziali Con la circolare n. 80/2001, l'INPS ha fornito istruzioni in merito alla procedura di rimborso dei contributi previdenziali versati in eccedenza rispetto a quanto dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. L'Istituto precisa che l'emissione dei provvedimenti di rimborso è subordinata alla presentazione di una formale domanda da parte degli interessati, con contestuale dichiarazione di responsabilità in ordine al mancato esercizio della facoltà di compensazione in relazione agli importi chiesti a rimborso. Per i soggetti che non usufruiscono di tale facoltà, resta fermo il diritto al rimborso dei contributi indebitamente corrisposti, ma la realizzazione dello stesso può avvenire soltanto ad esaurimento di tutte le procedure di controllo delle compensazioni effettuate. Rateizzazione Il pagamento rateizzato è consentito solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione quindi di quelli dovuti sul minimale stesso. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,33% mensile (4% annuo), come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, nella parte "Modalità e termini di versamento - Rateazione" (vd. INPS circ. n. 74/2014). Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. Riguardo alle modalità di compilazione del mod. F24 in caso di pagamento rateale, si precisa che: - gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; - le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR riguardano solo contributi; - la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40%. La quota relativa alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima (v. INPS circ. n. 88/2013; vd. anche INPS circ. n. 74/2014). 8. Contributo e prestazione di maternità Per finanziare le prestazioni di maternità della lavoratrice artigiana e esercente attività commerciale è dovuto, per ciascun iscritto alla gestione di appartenenza, un contributo di ammontare fisso da versare insieme e con le stesse modalità dei contributi IVS sul minimale, ai quali si aggiunge (art. 82, D.Lgs. n. 151/2001; INPS circ. n. 26/2015). L'importo dei contributi suddetti, nonché delle quote associative eventualmente dovute ad una delle associazioni di categoria, deve essere versato con il modello F24. Indennità di maternità Alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero fissato per la qualifica di impiegato dell'artigianato o del commercio dall'art. 1 del D.L. n. 402/1981, nella misura risultante dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di rivalutazione di cui al 2º comma del medesimo art. 1 (artt. 66 e 68, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001; INPS circc. n. 11/2015; n. 78/2015). In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'ASL competente per territorio, è corrisposta, per un periodo di trenta giorni, un'indennità giornaliera calcolata con le modalità sopra indicate. La data di riferimento per l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS è quella del parto. La relativa domanda (corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione dei dati necessari per l'individuazione del rapporto di parentela madre e figlio) deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello, nel termine di prescrizione di un anno. Tale termine decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto) e può essere interrotto dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione (art. 67, D.Lgs. n. 151/2001; INPS circc. n. 136/2002; n. 158/2004). In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. n. 151/2001. Dal 1º ottobre 2011 le domande di congedo di maternità e di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica (INPS circ. n. 126/2011). Alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali, inclusi gli esercenti attività di affittacamere (anche nel caso di genitori adottivi o affidatari) madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (art. 69 D.Lgs. n. 151/2001). In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente), il limite massimo complessivo di congedo parentale tra i due è pari a dieci mesi, tre per la madre e sette per il padre, restando fermo che il limite di indennizzabilità del congedo non può superare i 6 mesi in totale, nei primi tre anni (v. INPS circ. n. 46/2006). Inoltre se il padre lavoratore dipendente usufruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzato, nel primo anno di vita del bambino, la madre conserva il diritto al congedo per i tre mesi ma non ha diritto alla relativa indennità, stante il raggiungimento da parte del padre del limite massimo indennizzabile complessivo fra i due genitori. La domanda per il congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso essendo indennizzabili in caso contrario solo i periodi successivi alla data della domanda. Il relativo trattamento economico (il 30% della retribuzione convenzionale) è subordinato alla effettiva astensione della attività lavorativa (v. INPS circc. n. 136/2002; n. 46/2006). Il diritto all'accredito figurativo riconosciuto per il periodo di congedo parentale, sospende sempre per il medesimo periodo - anche l'obbligo contributivo alle gestioni artigiani e commercianti, essendo incompatibile la doppia copertura assicurativa (obbligatoria e figurativa) per lo stesso evento (INPS circ. n. 46/2006). Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, dovute anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro, non può trovare applicazione, con specifico riferimento all'erogazione dell'indennità di maternità, nei confronti dei coadiuvanti familiari, che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro subordinato (ML interpello n. 10/2015). 9. Agevolazioni contributive Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali beneficiano di varie agevolazioni contributive. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore ai 21 anni è prevista un'aliquota ridotta applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni (art. 1, comma 2, L. n. 233/1990; INPS circ. n. 26/2015). I soggetti ultra sessantacinquenni, titolari di impresa o coadiutori familiari, già pensionati presso le gestioni INPS, possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi (art. 59, comma 15, L. n. 449/1997). Tale richiesta deve essere presentata, a decorrere dal 1º gennaio 2012, esclusivamente in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011). Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 3, D.L. n. 71/1993). Secondo il Ministero del lavoro il riconoscimento dei benefici è subordinato all'osservanza della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi (ML circ. n. 4/2004; v. anche INPS circ. n. 74/2005; ML nota n. 7573/2006). Infine, i soggetti di età inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, hanno beneficiato, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette (art. 3, comma 9, L. n. 448/1998. V. anche INPS circ. n. 70/2001). In proposito il decreto ministeriale 8 maggio 2001 aveva stabilito che, per il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2001, il tasso d'interesse di differimento era pari al 4,07% annuo. Il versamento si poteva effettuare mediante sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia IRPEF relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento (v. INPS circc. n. 63/2001; n. 180/2001). Per i lavoratori autonomi, l'art. 1, comma 54 e ss. legge n. 190/2014 (c.d. "legge di stabilità 2015"), prevede l'applicazione - a scelta - di un regime fiscale agevolato e di un regime previdenziale agevolato. Le aziende iscritte alla gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che, rispondendo ai requisiti richiesti, aderiscono al nuovo regime forfettario introdotto dall'art. 1, commi 76-84, legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015) possono beneficiare di agevolazioni di carattere previdenziale, esclusivamente a domanda. I soggetti che già esercitano attività d'impresa alla data del 1º gennaio 2015 dovranno compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato, il quale prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile (INPS circ. n. 29/2015; vd. anche INPS mess. n. 2776/2015). 10. Inadempienze contributive e prescrizione dei contributi (rinvii) I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, incorrono in sanzioni amministrative e penali. Riguardo al termine di prescrizione dei contributi, esso decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, cioè dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (INPS circ. n. 69/2005). Per un maggior approfondimento dei suddetti argomenti, si veda la nota illustrativa INPS Versamento dei contributi. 11. Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale L'art. 1 D.Lgs. n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e il 31 dicembre 2001, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari e coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. L'indennizzo in parola è stato esteso, per il periodo compreso dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, anche agli agenti e commercianti e ai titolari di pubblici esercizi con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 59, comma 58, L. n. 449/1997). L'art. 72, L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) ha prorogato i termini per usufruire di tale beneficio, stabilendo che l'indennizzo viene erogato ai soggetti di cui sopra i quali, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e 31 dicembre 2004, siano in possesso dei seguenti requisiti (v. INPS circ. n. 20/2002): - più di 62 anni di età, se uomini, o 57 anni di età, se donne; - iscrizione all'INPS nella gestione commercianti da almeno 5 anni al momento della cessazione. Successivamente la L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005) all'art. 1, comma 272 ha previsto una ulteriore proroga per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 (INPS circ. n. 35/2005). Da ultimo, l'agevolazione è stata reintrodotta dall'art. 19-ter del D.L. n. 185/2008 (modificato dalla L. n. 183/2010, c.d. Collegato lavoro e dalla L. n. 147/2013, c.d. Legge di stabilità 2014) per i soggetti in possesso dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Condizioni per l'erogazione L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: - cessazione definitiva dell'attività commerciale; - riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata; - cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio; - cancellazione del titolare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio; - cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio. Misura e durata L'indennizzo, la cui misura è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia (v. art. 19-ter, comma 3 del D.L. n. 185/2008; INPS circc. n. 20/2002 e n. 50/2009). La data di scadenza dell'indennizzo in parola può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile (INPS mess. 30 agosto 2011, n. 16870 e n. 219/2013). L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. L'erogazione del beneficio cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, che deve essere comunicata all'INPS entro 30 giorni dall'evento. L'indennizzo non può essere erogato ai soggetti che al momento della domanda hanno compiuto le età pensionabili. Invece può essere concesso ai soggetti che già titolari abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o anticipata e anche ai titolari di assegno sociale (INPS mess. n. 7384/2014). Procedura per la concessione del beneficio Le domande per la concessione dell'indennizzo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017 presso la sede INPS territorialmente competente. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018 (art. 19-ter, comma 2, D.L. n. 185/2008; v. anche INPS circ. n. 26/2015). L'indennizzo è prorogato fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili. Per le istanze di proroga è disponibile la domanda telematica di ricostituzione on line sia per il cittadino che per il patronato secondo il percorso già utilizzato per le domande di pensione; di conseguenza, il modello AP96 non è più utilizzabile (INPS mess. n. 4832/2014).