16-3-2010 sostituzione dell`allegato 13 del decreto legislativo 29
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16-3-2010 sostituzione dell`allegato 13 del decreto legislativo 29
16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE SOSTITUZIONE DELL’ALLEGATO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2006, N. 217 — 13 — Serie generale - n. 62 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 2 Allegato 13 (previsto dall’articolo 8, comma 1) Registro dei fertilizzanti Parte prima Fertilizzanti convenzionali 1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell’Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato. 2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel “Registro dei fertilizzanti”. 3. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato. — 14 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione Via XX Settembre, 20 00187 ROMA e per conoscenza Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari -Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi – PROPE V Via del Fornetto, 85 00149 Roma OGGETTO: domanda di iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali Il sottoscritto ......................................................................................................................................................, in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……, della ditta ………………………………………………………........................................................................, sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................, iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………, P. IVA: ……………………………..……., persona da contattare ...………………………………………………………………………………..………., telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………...………., …………………………………………………………...……………………………………………………… iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………..……… chiede l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” dei seguenti tipi di fertilizzanti: Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d’ordine (se previsto) ………, denominazione del tipo ………………………….., denominazione commerciale …………………..………………...…………... Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante “Nitrato di calcio”, occorre indicare: Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi, numero d’ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio. A seguire la denominazione commerciale, se presente. — 15 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Informazioni sulle materie prime a) Elenco b) Caratteristiche e origine Informazioni sul processo produttivo a) Definizione delle fasi del processo di produzione b) Descrizione delle fasi del processo di produzione c) Parametri di processo Informazioni per l'etichettatura Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante. Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti. Data Firma — 16 — Serie generale - n. 62 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione Via XX Settembre, 20 00187 ROMA e per conoscenza Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi – PROPE V Via del Fornetto, 85 00149 Roma OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali Il sottoscritto ......................................................................................................................................................, in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……, della ditta ………………………………………………………........................................................................, sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................, iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………, P. IVA: ……………………………..……., persona da contattare ...………………………………………………………………………………………..., telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..…………………………………………, …………………………………………………………...…………………………………………………......, iscritta al “Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti” con numero ……………… dichiara: 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti: …………………………………………………………………………………………..…..………………… ………………………………………………………………………..…..…………………………………… …………………………………………………..……..……………………………………………………… 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. altro: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Data Firma — 17 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Parte seconda Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica 1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell’art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 2. L’Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell’allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali. 3. Ai sensi dell’Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi. 4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato. 5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell’Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato. 6. Detti fertilizzanti devono: a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto; b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l’indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione; c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura “Consentito in agricoltura biologica”, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela. 7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel “Registro dei fertilizzanti”. 8. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato. — 18 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione Via XX Settembre, 20 00187 ROMA e per conoscenza Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V Via del Fornetto, 85 00149 Roma OGGETTO: domanda di iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica Il sottoscritto ......................................................................................................................................................, in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……, della ditta ………………………………………………………......................................................................., sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................, iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………, P. IVA: ……………………………..……., persona da contattare ...…………………………………………………………………..……….……….…., telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………….……., …………………………………………………………...…………………………………………………...., iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………..……… chiede l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell’allegato 13 del presente decreto: Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d’ordine (se previsto) ………, denominazione del tipo ……………………………., denominazione commerciale …………………………….…………… Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante “Fosfato allumino calcico”, occorre indicare: Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d’ordine6 1, denominazione del tipo Fosfato allumino calcico. A seguire la denominazione commerciale, se presente. — 19 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Informazioni sul fertilizzante a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto. b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. c) Altre eventuali indicazioni Informazioni sulle materie prime a) Elenco b) Caratteristiche e origine Informazioni sul processo produttivo a) Definizione delle fasi del processo di produzione b) Descrizione delle fasi del processo di produzione c) Parametri di processo Informazioni per l'etichettatura Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la dizione "Consentito in agricoltura biologica". Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante. Data Firma — 20 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione Via XX Settembre, 20 00187 ROMA e per conoscenza Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi– PROPE V Via del Fornetto, 85 00149 Roma OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica Il sottoscritto ......................................................................................................................................................, in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……, della ditta ………………………………………………………........................................................................, sita in (inserire indirizzo postale completo) ...................................................................................................., iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: ……………………..…………, e P. IVA: …………………………………………., persona da contattare ...……………………………………………………………………….………………., telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………..………., …………………………………………………………...…………………………………………….……...., iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………….……… dichiara: 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al “Registro dei fertilizzanti” ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al “Registro dei fertilizzanti” ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 3. altro: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Data Firma — 21 — Fosfato naturale tenero 7. — 22 — Fosfato naturale tenero Fosfato allumino-calcico 3 Scorie di defosforazione 1 1. 5. 4 Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 2 Sale grezzo di potassio Solfato di potassio 3 Sale grezzo di potassio o kainite Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio 4 Denominazione del tipo ai Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità sensi del Reg. (CE) 2003/2003 del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 6. 2 Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas Fosfato alluminocalcico 1 1. Denominazione del tipo ai Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità sensi del Reg. (CE) 2003/2003 del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) CONCIMI CE (con riferimento all’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL’USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA TABELLA 1 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Kieserite con solfato di potassio 7. Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio 3 Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio 4 Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio Solo di origine naturale — 23 — 1 1. Concime PK 2 3 4 Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici “consentiti in agricoltura biologica” Denominazione del tipo ai Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità sensi del Reg. (CE) 2003/2003 del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 2 Solfato di potassio contenente sale di magnesio 1 6. Denominazione del tipo ai Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità sensi del Reg. (CE) 2003/2003 del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale (segue) Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Zolfo elementare Kieserite Solfato di magnesio 3. 4. 5. Zolfo elementare Solfato di magnesio (kieserite) Solfato di magnesio (kieserite) 3 Solfato di calcio (gesso) Soluzione di cloruro di calcio Solo di origine naturale Solo di origine naturale 4 Solo di origine naturale 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio Concimi minerali per l’apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell’Allegato I, lettera E, del Reg. (CE) 2003/2003. 2 Solfato di calcio Soluzione di cloruro di calcio 1 1. 2. Denominazione del tipo ai Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità sensi del Reg. (CE) 2003/2003 del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 24 — Serie generale - n. 62 Cornunghia naturale 3. Pelli e crini (Pellicino o pellicini) Cuoio torrefatto Sangue secco Farina di carne (Carniccio) Panelli Borlanda essiccata 7. 9. 10. 11. 12. 4. 2 Pennone Cornunghia torrefatta 1 1. 2. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto — 25 — Farina di sangue Farina di carne Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Borlande ed estratti di borlande Pellami 3 Pennone Farina di corna Farina di zoccoli Farina di corna; Farina di zoccoli Pelli e crini Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 4 Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto) Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell’Allegato 1 del presente decreto) CONCIMI NAZIONALI (con riferimento all’Allegato 1 del presente decreto) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Pellami Letame essiccato e pollina Concime organico azotato di Lana origine vegetale e animale Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione Letame essiccato 17. Pellami 19. Epitelio animale idrolizzato 16. Lana Cuoio e pelli idrolizzati Cascami di lana Miscela di concimi organici azotati 14. 15. 3 Borlande ed estratti di borlande 18. 2 Borlanda vitivinicola essiccata 1 13. 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 Prodotto ottenuto unicamente a partire Riportare le condizioni d’uso previste per i dai concimi organici azotati concimi che la compongono “consentiti in agricoltura biologica” Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 Proibiti se provenienti da allevamenti industriali Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 4 Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Denominazione del tipo ai sensi Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità del presente decreto del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale (segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 26 — Serie generale - n. 62 21. Gelatina idrolizzata per uso agricolo Pellami Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 (segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto) 20. Estratto di alghe in forma solida Alghe e prodotti a base di alghe Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 27 — Serie generale - n. 62 2 Borlanda fluida Borlanda vitivinicola fluida Carniccio fluido in sospensione Sangue fluido Epitelio animale idrolizzato fluido Estratto fluido di lievito contenente alghe brune 1 1. 2 3. 4. 5. 6. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 4 Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 Prodotti e sottoprodotti organici di Se ottenuti direttamente mediante: origine vegetali per la fertilizzazione iv) processi fisici comprendenti Alghe e prodotti a base di alghe disidratazione, congelamento e macinazione v) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina vi) fermentazione Farina di sangue Pellami Farina di carne e/o pellami Borlande ed estratti di borlande 3 Borlande ed estratti di borlande Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in del Reg. (CE) n. 889/2008 agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell’Allegato 1 del presente decreto) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 28 — Serie generale - n. 62 Residui di macellazione idrolizzati 10. Letame suino essiccato Miscela di concimi organici NP 8. 9. 2 Guano Farina di pesce Farina d’ossa Farina d’ossa degelatinate Ruffetto d’ossa Pollina essiccata 1 1. 2. 3. 4. 5. 7. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Letame essiccato e pollina Farina di carne 3 Guano Farina di pesce Farina di ossa, anche degelatinata Farina di ossa, anche degelatinata Farina di ossa, anche degelatinata Letame essiccato e pollina Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 Proibito se proveniente da allevamenti industriali Proibita se proveniente da allevamenti industriali Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP “consentiti in agricoltura biologica” 4 Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell’Allegato 1 del presente decreto) Riportare le condizioni d’uso previste per i concimi che la compongono 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 29 — Serie generale - n. 62 11. Concime organico NP di origine animale e vegetale Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali (segue) Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell’Allegato 1 del presente decreto) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 30 — Serie generale - n. 62 Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi previsti per ogni fertilizzante che lo compone. Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica. Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell’Allegato 1 del presente decreto) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 31 — Serie generale - n. 62 5. 4. 3. 1 1. 2 Ammendante compostato misto Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Letame Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto 3 Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Letame Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Nell’eventualità che l’ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0. Non è ammesso l’impiego di fanghi. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento 4 Proibiti se provenienti da allevamenti industriali Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale AMMENDANTI (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 32 — Serie generale - n. 62 — 33 — Torba neutra Torba umificata 8. 9. 11. Vermicompost da letame Torba acida 2 Ammendante torboso composto 7. 1 6. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Torba Torba 3 Torba Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate (segue) Ammendanti (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto) Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) 5 Impiego limitato all’orticoltura (colture Prodotto ottenuto unicamente a partire da orticole, floricole, arboricole, vivai) torba con ammendante compostato verde e/o misto “consentito in agricoltura biologica” Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali 4 Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in Condizioni per l’uso imposte dal Reg. agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. (CE) n. 889/2008 889/2008 e della normativa nazionale 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 — 34 — 17. Solfato di magnesio per uso agricolo 12. Gesso agricolo 13. Anidride 16. Sospensione di calcare Correttivo calcareo – magnesiaco 4. Dolomite 11. Calce di defecazione Marna 2. 3. 2 Correttivo calcareo 1 1. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Carbonato di calcio e magnesio Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici Solfato di calcio (gesso) Solfato di calcio (gesso) Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale Solo di origine naturale Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola Solo di origine naturale Solo di origine naturale Solo di origine naturale 3 4 Carbonato di calcio (creta, marna, calcare Solo di origine naturale macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio (creta, marna, Solo di origine naturale calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e magnesio Solo di origine naturale Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell’Allegato 3 del presente decreto) CORRETTIVI (con riferimento all’Allegato 3 del presente decreto) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 2 Correttivo calcico solfomagnesiaco Zolfo per uso agricolo Sospensione di zolfo in acqua 1 2. 3. 5. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità Condizioni per l’uso imposte del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del dal Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale 3 4 5 Solfato di magnesio (kieserite); Solo di origine naturale Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio Zolfo elementare Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille “consentiti in agricoltura biologica” Zolfo elementare Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell’Allegato 3 del presente decreto) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 35 — Serie generale - n. 62 Denominazione del tipo ai sensi Denominazione del prodotto ai Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in Condizioni per l’uso imposte del presente decreto sensi agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) dal Reg. (CE) n. 889/2008 del Reg. (CE) n. 889/2008 n. 889/2008 e della normativa nazionale 1 2 3 4 5 1. Torba acida Torba Impiego limitato all’orticoltura (coltureorticole, floricole, arboricole, vivai) 2. Torba neutra Torba Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) 3. Torba umificata Torba Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell’Allegato 5 del presente decreto) MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI (con riferimento all’Allegato 5 del presente decreto) 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 36 — Serie generale - n. 62 1 Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive 8. Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione 3 Prodotti autorizzati ai sensi dell’art. 3 punto 4 1 Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale 4 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE — 37 — È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture. 2 Inoculo di funghi micorrizici 1 6. Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell’Allegato 6 del presente decreto) PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA (con riferimento all’Allegato 6 del presente decreto) 16-3-2010 Serie generale - n. 62 4. 3. 2. 1 1. Estratto solido di erba medica, alghe e melasso 2 Idrolizzato proteico di erba medica Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido) Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto 4 — 38 — Prodotti e sottoprodotti di origine Se ottenuti direttamente mediante: vegetale per la fertilizzazione i) processi fisici comprendenti Alghe e prodotti a base di alghe disidratazione, Borlande ed estratti di borlande congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0 Prodotti e sottoprodotti di origine Se ottenuti direttamente mediante: vegetale per la fertilizzazione i) processi fisici comprendenti Alghe e prodotti a base di alghe disidratazione, Borlande ed estratti di borlande congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 3 Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Pellami denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità del Reg. (CE) n. 889/2008 in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell’Allegato 6 del presente decreto) 5 Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 TABELLA 2 L’impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati. È proibito l’uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali. L’impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell’11 novembre 1996 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6. — 39 — 16-3-2010 Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 62 Parte Terza Informazioni generali 1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: [email protected] Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari: [email protected] 2. Sono cancellati d’ufficio dal “Registro dei fertilizzanti” i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l’immissione sul mercato, ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il “Registro dei fertilizzanti” aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. 10A02981 A LFONSO A NDRIANI , redattore DELIA CHIARA, vice redattore ITALO ORMANNI, direttore (G003035/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. — 40 —