16-3-2010 sostituzione dell`allegato 13 del decreto legislativo 29

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16-3-2010 sostituzione dell`allegato 13 del decreto legislativo 29
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
SOSTITUZIONE DELL’ALLEGATO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2006, N. 217
— 13 —
Serie generale - n. 62
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 62
2
Allegato 13
(previsto dall’articolo 8, comma 1)
Registro dei fertilizzanti
Parte prima
Fertilizzanti convenzionali
1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell’Articolo 8 del
presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo
rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l’iscrizione al
“Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.
2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e
materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di
irregolarità provvede ad iscrivere nel “Registro dei fertilizzanti”.
3. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per
lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per
l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.
— 14 —
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Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 62
Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
e per conoscenza
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari -Direzione
generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi – PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma
OGGETTO: domanda di iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................,
in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……,
della ditta ………………………………………………………........................................................................,
sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................,
iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………..…….,
persona da contattare ...………………………………………………………………………………..……….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………...……….,
…………………………………………………………...………………………………………………………
iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………..………
chiede l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” dei seguenti tipi di fertilizzanti:
Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d’ordine (se previsto) ………, denominazione del
tipo ………………………….., denominazione commerciale …………………..………………...…………...
Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante “Nitrato di calcio”, occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi,
numero d’ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.
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16-3-2010
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Informazioni sulle materie prime
a) Elenco
b) Caratteristiche e origine
Informazioni sul processo produttivo
a) Definizione delle fasi del processo di produzione
b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
c) Parametri di processo
Informazioni per l'etichettatura
Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.
Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.
Data
Firma
— 16 —
Serie generale - n. 62
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Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
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e per conoscenza
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi – PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma
OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................,
in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……,
della ditta ………………………………………………………........................................................................,
sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................,
iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………..…….,
persona da contattare ...………………………………………………………………………………………...,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..…………………………………………,
…………………………………………………………...…………………………………………………......,
iscritta al “Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti” con numero ………………
dichiara:
1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti:
…………………………………………………………………………………………..…..…………………
………………………………………………………………………..…..……………………………………
…………………………………………………..……..………………………………………………………
2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. altro:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data
Firma
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Parte seconda
Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica
1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e
sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito
della produzione biologica sono riportate nell’art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche
ed integrazioni.
2. L’Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i
fertilizzanti elencati nell’allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui
le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non
consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
3. Ai sensi dell’Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati
nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i
prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella
1 del presente allegato.
5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi
dell’Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione generale della competitività
per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per
l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.
6. Detti fertilizzanti devono:
a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della
Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto
dal presente decreto, l’indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto
previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in
agricoltura generale, la dicitura “Consentito in agricoltura biologica”, specificando altresì gli eventuali
requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele
dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e
materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di
irregolarità provvede ad iscrivere nel “Registro dei fertilizzanti”.
8. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna la Direzione generale della competitività per
lo sviluppo rurale, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l’aggiornamento del
“Registro dei fertilizzanti” di seguito specificato.
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Modulo per l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
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e per conoscenza
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Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V
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OGGETTO: domanda di iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura
biologica
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................,
in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……,
della ditta ……………………………………………………….......................................................................,
sita in (inserire indirizzo postale completo) ......................................................................................................,
iscritta presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………………………,
P. IVA: ……………………………..…….,
persona da contattare ...…………………………………………………………………..……….……….….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………….…….,
…………………………………………………………...…………………………………………………....,
iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………..………
chiede l’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in
agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell’allegato 13 del presente decreto:
Allegato n. ……., capitolo n. …….., punto n. ……., n. d’ordine (se previsto) ………, denominazione del
tipo ……………………………., denominazione commerciale …………………………….……………
Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante “Fosfato allumino calcico”, occorre indicare:
Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d’ordine6 1, denominazione del tipo Fosfato allumino
calcico.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.
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Informazioni sul fertilizzante
a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto.
b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato.
c) Altre eventuali indicazioni
Informazioni sulle materie prime
a) Elenco
b) Caratteristiche e origine
Informazioni sul processo produttivo
a) Definizione delle fasi del processo di produzione
b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
c) Parametri di processo
Informazioni per l'etichettatura
Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la
dizione "Consentito in agricoltura biologica".
Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante.
Data
Firma
— 20 —
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Modulo per l’aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
e per conoscenza
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi– PROPE V
Via del Fornetto, 85
00149 Roma
OGGETTO: aggiornamento del “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in agricoltura
biologica
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................,
in qualità di .......................……………………………………………………………………………….……,
della ditta ………………………………………………………........................................................................,
sita in (inserire indirizzo postale completo) ....................................................................................................,
iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………… con n.: ……………………..…………,
e P. IVA: ………………………………………….,
persona da contattare ...……………………………………………………………………….……………….,
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ………………………..………………………………..……….,
…………………………………………………………...…………………………………………….……....,
iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero …………….………
dichiara:
1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al “Registro dei fertilizzanti”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al “Registro dei fertilizzanti”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. altro:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data
Firma
— 21 —
Fosfato naturale tenero
7.
— 22 —
Fosfato naturale tenero
Fosfato allumino-calcico
3
Scorie di defosforazione
1
1.
5.
4
Tenore in cadmio inferiore o pari a 90
mg/kg di P2O5
Tenore in cadmio inferiore o pari a 90
mg/kg di P2O5
2
Sale grezzo di potassio
Solfato di potassio
3
Sale grezzo di potassio o kainite
Solfato di potassio, che può
contenere sale di magnesio
Prodotto ottenuto da sale grezzo di
potassio mediante un processo di
estrazione fisica e che può contenere
anche sali di magnesio
4
Denominazione del tipo ai
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
sensi del Reg. (CE) 2003/2003
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
6.
2
Scorie di defosforazione:
- Fosfati Thomas
- Scorie Thomas
Fosfato alluminocalcico
1
1.
Denominazione del tipo ai
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
sensi del Reg. (CE) 2003/2003
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa
nazionale
Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
CONCIMI CE
(con riferimento all’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
Impiego limitato ai terreni basici
(pH>7.5)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL’USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
TABELLA 1
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Serie generale - n. 62
Kieserite con solfato di
potassio
7.
Solfato di magnesio (kieserite)
solfato di potassio, che può
contenere sale di magnesio
3
Solfato di potassio, che può
contenere sale di magnesio
4
Prodotto ottenuto da sale grezzo di
potassio mediante un processo di
estrazione fisica e che può contenere
anche sali di magnesio
Prodotto ottenuto da sale grezzo di
potassio mediante un processo di
estrazione fisica e che può contenere
anche sali di magnesio
Solo di origine naturale
— 23 —
1
1.
Concime PK
2
3
4
Prodotto ottenuto unicamente a partire
dai concimi fosfatici e potassici
“consentiti in agricoltura biologica”
Denominazione del tipo ai
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
sensi del Reg. (CE) 2003/2003
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
2
Solfato di potassio contenente
sale di magnesio
1
6.
Denominazione del tipo ai
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
sensi del Reg. (CE) 2003/2003
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
(segue) Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
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Zolfo elementare
Kieserite
Solfato di magnesio
3.
4.
5.
Zolfo elementare
Solfato di magnesio (kieserite)
Solfato di magnesio (kieserite)
3
Solfato di calcio (gesso)
Soluzione di cloruro di calcio
Solo di origine naturale
Solo di origine naturale
4
Solo di origine naturale
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
Trattamento fogliare su melo, dopo che
sia stata messa in evidenza una carenza
di calcio
Concimi minerali per l’apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell’Allegato I, lettera E, del Reg. (CE) 2003/2003.
2
Solfato di calcio
Soluzione di cloruro di calcio
1
1.
2.
Denominazione del tipo ai
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
sensi del Reg. (CE) 2003/2003
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
Concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
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— 24 —
Serie generale - n. 62
Cornunghia naturale
3.
Pelli e crini (Pellicino o
pellicini)
Cuoio torrefatto
Sangue secco
Farina di carne (Carniccio)
Panelli
Borlanda essiccata
7.
9.
10.
11.
12.
4.
2
Pennone
Cornunghia torrefatta
1
1.
2.
Denominazione del tipo ai sensi
del presente decreto
— 25 —
Farina di sangue
Farina di carne
Prodotti e sottoprodotti di origine
vegetale per la fertilizzazione
Borlande ed estratti di borlande
Pellami
3
Pennone
Farina di corna
Farina di zoccoli
Farina di corna;
Farina di zoccoli
Pelli e crini
Denominazione del prodotto ai
sensi del Reg. (CE) n. 889/2008
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
4
Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto)
Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell’Allegato 1 del presente decreto)
CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all’Allegato 1 del presente decreto)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
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Pellami
Letame essiccato e pollina
Concime organico azotato di Lana
origine vegetale e animale
Borlande ed estratti di borlande
Prodotti e sottoprodotti organici di
origine vegetale per la
fertilizzazione
Letame essiccato
17.
Pellami
19.
Epitelio animale idrolizzato
16.
Lana
Cuoio e pelli idrolizzati
Cascami di lana
Miscela di concimi organici
azotati
14.
15.
3
Borlande ed estratti di borlande
18.
2
Borlanda vitivinicola essiccata
1
13.
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
Prodotto ottenuto unicamente a partire Riportare le condizioni d’uso previste per i
dai concimi organici azotati
concimi che la compongono
“consentiti in agricoltura biologica”
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
Proibiti se provenienti da allevamenti
industriali
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
4
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
Denominazione del tipo ai sensi Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
del presente decreto
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto)
16-3-2010
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— 26 —
Serie generale - n. 62
21.
Gelatina idrolizzata per uso
agricolo
Pellami
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell’Allegato 1 del presente decreto)
20. Estratto di alghe in forma solida Alghe e prodotti a base di alghe
Se ottenuti direttamente mediante:
i) processi fisici comprendenti
disidratazione,
congelamento e
macinazione
ii) estrazione con acqua o
soluzione acida e/o
alcalina
iii) fermentazione
16-3-2010
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— 27 —
Serie generale - n. 62
2
Borlanda fluida
Borlanda vitivinicola fluida
Carniccio fluido in
sospensione
Sangue fluido
Epitelio animale idrolizzato
fluido
Estratto fluido di lievito
contenente alghe brune
1
1.
2
3.
4.
5.
6.
Denominazione del tipo ai
sensi del presente decreto
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
4
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
Se presenti pellami: Concentrazione
massima in mg/kg di sostanza secca di
cromo (VI) = 0
Prodotti e sottoprodotti organici di
Se ottenuti direttamente mediante:
origine vegetali per la fertilizzazione
iv) processi fisici comprendenti
Alghe e prodotti a base di alghe
disidratazione, congelamento
e macinazione
v) estrazione con acqua o soluzione
acida e/o alcalina
vi) fermentazione
Farina di sangue
Pellami
Farina di carne e/o pellami
Borlande ed estratti di borlande
3
Borlande ed estratti di borlande
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in
del Reg. (CE) n. 889/2008
agricoltura biologica ai sensi del Reg.
(CE) n. 889/2008 e della normativa
nazionale
Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell’Allegato 1 del presente decreto)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
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Residui di macellazione
idrolizzati
10. Letame suino essiccato
Miscela di concimi organici NP
8.
9.
2
Guano
Farina di pesce
Farina d’ossa
Farina d’ossa degelatinate
Ruffetto d’ossa
Pollina essiccata
1
1.
2.
3.
4.
5.
7.
Denominazione del tipo ai sensi
del presente decreto
Letame essiccato e pollina
Farina di carne
3
Guano
Farina di pesce
Farina di ossa, anche degelatinata
Farina di ossa, anche degelatinata
Farina di ossa, anche degelatinata
Letame essiccato e pollina
Denominazione del prodotto ai
sensi del Reg. (CE) n. 889/2008
Proibito se proveniente da allevamenti
industriali
Proibita se proveniente da allevamenti
industriali
Prodotto ottenuto unicamente a partire
dai concimi organici NP “consentiti in
agricoltura biologica”
4
Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in
agricoltura biologica ai sensi del Reg.
(CE) n. 889/2008 e della normativa
nazionale
Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell’Allegato 1 del presente decreto)
Riportare le condizioni d’uso previste
per i concimi che la compongono
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 29 —
Serie generale - n. 62
11. Concime organico NP di
origine animale e vegetale
Letame
Letame essiccato e pollina
Effluenti di allevamento
compostati, compresi pollina e
letame stallatico compostato
Borlande ed estratti di borlande
Prodotti e sottoprodotti di origine
vegetale per la fertilizzazione
Letame, pollina ed effluenti di
allevamento: proibiti se provenienti da
allevamenti industriali
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
(segue) Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell’Allegato 1 del presente decreto)
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 30 —
Serie generale - n. 62
Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi previsti per ogni fertilizzante che lo compone.
Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con
uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.
Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell’Allegato 1 del presente decreto)
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 31 —
Serie generale - n. 62
5.
4.
3.
1
1.
2
Ammendante
compostato misto
Ammendante
vegetale semplice
non compostato
Ammendante
compostato verde
Letame
Denominazione del
tipo ai sensi del
presente decreto
3
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per
la fertilizzazione
Segatura e trucioli di legno
Miscela di materiali vegetali compostata o
fermentata
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per
la fertilizzazione
Segatura e trucioli di legno
Cortecce compostate
Letame
Effluenti di allevamento compostati, compresi
pollina e letame stallatico compostato
Effluenti di allevamento liquidi
Rifiuti domestici compostati o fermentati
Miscela di materiali vegetali compostata o
fermentata
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
Prodotti lattiero-caseari
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per
la fertilizzazione
Segatura e trucioli di legno
Cortecce compostate
Letame
Reg. (CE) 889/2008
Prodotti composti o contenenti
unicamente le sostanze riportate
Prodotto ottenuto da miscele di materiali
vegetali sottoposte a compostaggio o a
fermentazione anaerobica per la produzione
di biogas
Prodotto con legname non trattato
chimicamente dopo l’abbattimento
Letame, pollina ed effluenti di allevamento:
proibiti se provenienti da allevamenti
industriali
Nell’eventualità che l’ammendante sia
costituito esclusivamente dalla frazione
organica di RSU proveniente da raccolta
differenziata sono fissati i seguenti tenori
massimi in metalli pesanti (espressi in mg/kg
di materia secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb
45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (totale)
70; Cr (VI) 0.
Non è ammesso l’impiego di fanghi.
Prodotto con legname non trattato
chimicamente dopo l’abbattimento
4
Proibiti se provenienti da allevamenti
industriali
Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in
agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n.
889/2008e della normativa nazionale
AMMENDANTI
(con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto)
5
Condizioni per l’uso imposte dal
Reg. (CE) n. 889/2008
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 32 —
Serie generale - n. 62
— 33 —
Torba neutra
Torba umificata
8.
9.
11. Vermicompost da
letame
Torba acida
2
Ammendante
torboso composto
7.
1
6.
Denominazione del
tipo ai sensi del
presente decreto
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
Letame
Letame essiccato e pollina
Effluenti di allevamento compostati, compresi
pollina e stallatico compostato
Torba
Torba
3
Torba
Letame
Effluenti di allevamento compostati, compresi
pollina e stallatico compostato
Effluenti di allevamento liquidi
Rifiuti domestici compostati o fermentati
Miscela di materiali vegetali compostata o
fermentata
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
Prodotti lattiero-caseari
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per
la fertilizzazione
Segatura e trucioli di legno
Cortecce compostate
Torba
Reg. (CE) 889/2008
Prodotti composti o contenenti
unicamente le sostanze riportate
(segue) Ammendanti (con riferimento all’Allegato 2 del presente decreto)
Letame, pollina ed effluenti di allevamento:
proibiti se provenienti da allevamenti
industriali
Impiego limitato all’orticoltura
(colture orticole, floricole, arboricole,
vivai)
Impiego limitato all’orticoltura
(colture orticole, floricole, arboricole,
vivai)
Impiego limitato all’orticoltura
(colture orticole, floricole, arboricole,
vivai)
5
Impiego limitato all’orticoltura (colture
Prodotto ottenuto unicamente a partire da
orticole, floricole, arboricole, vivai)
torba con ammendante compostato verde e/o
misto “consentito in agricoltura biologica”
Letame, pollina ed effluenti di allevamento:
proibiti se provenienti da allevamenti
industriali
4
Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in
Condizioni per l’uso imposte dal Reg.
agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n.
(CE) n. 889/2008
889/2008 e della normativa nazionale
16-3-2010
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Serie generale - n. 62
— 34 —
17. Solfato di magnesio per uso
agricolo
12. Gesso agricolo
13. Anidride
16. Sospensione di calcare
Correttivo calcareo –
magnesiaco
4. Dolomite
11. Calce di defecazione
Marna
2.
3.
2
Correttivo calcareo
1
1.
Denominazione del tipo ai
sensi del presente decreto
Requisiti aggiuntivi per
l’ammissibilità in agricoltura
biologica ai sensi del Reg. (CE) n.
889/2008 e della normativa
nazionale
Carbonato di calcio e magnesio
Fanghi industriali provenienti dagli
zuccherifici
Solfato di calcio (gesso)
Solfato di calcio (gesso)
Carbonato di calcio (creta, marna, calcare
macinato, litotamnio, maerl, creta
fosfatica)
Solfato di magnesio (kieserite)
Solo di origine naturale
Solo di origine naturale
Sottoprodotto della produzione di
zucchero di barbabietola
Solo di origine naturale
Solo di origine naturale
Solo di origine naturale
3
4
Carbonato di calcio (creta, marna, calcare Solo di origine naturale
macinato, litotamnio, maerl, creta
fosfatica)
Carbonato di calcio (creta, marna,
Solo di origine naturale
calcare macinato, litotamnio, maerl, creta
fosfatica)
Carbonato di calcio e magnesio
Solo di origine naturale
Denominazione del prodotto ai sensi
del Reg. (CE) n. 889/2008
Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell’Allegato 3 del presente decreto)
CORRETTIVI
(con riferimento all’Allegato 3 del presente decreto)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 62
2
Correttivo calcico solfomagnesiaco
Zolfo per uso agricolo
Sospensione di zolfo in
acqua
1
2.
3.
5.
Denominazione del tipo ai
sensi del presente decreto
Denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità Condizioni per l’uso imposte
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del dal Reg. (CE) n. 889/2008
Reg. (CE) n. 889/2008 e della
normativa nazionale
3
4
5
Solfato di magnesio (kieserite);
Solo di origine naturale
Carbonato di calcio (creta, marna,
calcare macinato, litotamnio, maerl,
creta fosfatica)
Carbonato di calcio e di magnesio
Zolfo elementare
Solo se ottenuto a partire da zolfo e
ammendanti e/o correttivi e/o argille
“consentiti in agricoltura biologica”
Zolfo elementare
Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell’Allegato 3 del presente decreto)
16-3-2010
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 35 —
Serie generale - n. 62
Denominazione del tipo ai sensi Denominazione del prodotto ai Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in
Condizioni per l’uso imposte
del presente decreto
sensi
agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE)
dal Reg. (CE) n. 889/2008
del Reg. (CE) n. 889/2008
n. 889/2008 e della normativa nazionale
1
2
3
4
5
1. Torba acida
Torba
Impiego limitato all’orticoltura
(coltureorticole, floricole, arboricole, vivai)
2. Torba neutra
Torba
Impiego limitato all’orticoltura (colture
orticole, floricole, arboricole, vivai)
3. Torba umificata
Torba
Impiego limitato all’orticoltura (colture
orticole, floricole, arboricole, vivai)
Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell’Allegato 5 del presente decreto)
MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all’Allegato 5 del presente decreto)
16-3-2010
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— 36 —
Serie generale - n. 62
1
Estratto umico derivante da
acque di vegetazione delle
olive
8.
Prodotti e sottoprodotti di origine
vegetali per la fertilizzazione
3
Prodotti autorizzati ai sensi dell’art.
3 punto 4 1
Riferimento al
Reg. (CE) n. 889/2008
Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
in agricoltura biologica ai sensi del Reg.
(CE) n. 889/2008 e della normativa
nazionale
4
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
Supplemento ordinario n. 52 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 37 —
È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.
2
Inoculo di funghi
micorrizici
1
6.
Denominazione del tipo ai
sensi del presente decreto
Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell’Allegato 6 del presente decreto)
PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
(con riferimento all’Allegato 6 del presente decreto)
16-3-2010
Serie generale - n. 62
4.
3.
2.
1
1.
Estratto solido di erba
medica, alghe e melasso
2
Idrolizzato proteico di erba
medica
Epitelio animale idrolizzato
(solido o fluido)
Estratto liquido di erba
medica, alghe e melasso
Denominazione del tipo ai
sensi del presente decreto
4
— 38 —
Prodotti e sottoprodotti di origine Se ottenuti direttamente mediante:
vegetale per la fertilizzazione
i) processi fisici comprendenti
Alghe e prodotti a base di alghe
disidratazione,
Borlande ed estratti di borlande
congelamento e
macinazione
ii) estrazione con acqua o
soluzione acida e/o
alcalina
iii) fermentazione
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
Concentrazione massima in mg/kg di
sostanza secca di cromo (VI) = 0
Prodotti e sottoprodotti di origine Se ottenuti direttamente mediante:
vegetale per la fertilizzazione
i) processi fisici comprendenti
Alghe e prodotti a base di alghe
disidratazione,
Borlande ed estratti di borlande
congelamento e
macinazione
ii) estrazione con acqua o
soluzione acida e/o
alcalina
iii) fermentazione
Escluse le borlande estratte con sali
ammoniacali
3
Prodotti e sottoprodotti di origine
vegetale per la fertilizzazione
Pellami
denominazione del prodotto ai sensi Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità
del Reg. (CE) n. 889/2008
in agricoltura biologica ai sensi del Reg.
(CE) n. 889/2008 e della normativa
nazionale
Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell’Allegato 6 del presente decreto)
5
Condizioni per l’uso imposte
dal Reg. (CE) n. 889/2008
16-3-2010
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Serie generale - n. 62
16-3-2010
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Serie generale - n. 62
TABELLA 2
L’impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di
impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati.
È proibito l’uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.
L’impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n.
574 dell’11 novembre 1996 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12
novembre 1996, pagine 4-6.
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16-3-2010
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Serie generale - n. 62
Parte Terza
Informazioni generali
1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
[email protected]
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari:
[email protected]
2. Sono cancellati d’ufficio dal “Registro dei fertilizzanti” i prodotti di cui il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l’immissione sul mercato, ai sensi dell’articolo 5 del
presente decreto.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il
“Registro dei fertilizzanti” aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
10A02981
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
ITALO ORMANNI, direttore
(G003035/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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