Testo del decreto

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Testo del decreto
DECRETO 10 gennaio 2002
Quadro di riferimento per la gestione della fertilità del terreno in agricoltura biologica
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI
Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
VISTA la legge 19 ottobre 1984, n. 748, “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”, e
successive integrazioni e modifiche;
VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modifiche;
CONSIDERATO che l’impiego in agricoltura biologica dei fertilizzanti ammessi dal citato
regolamento è subordinato all’autorizzazione in agricoltura generale in conformità alle disposizioni
della legislatura in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro;
CONSIDERATO che al fine di stabilire quali sono i fertilizzanti previsti dalla normativa
nazionale per agricoltura generale ed ammessi all’uso per l’agricoltura biologica occorre operare
una lettura congiunta delle due citate normative e fornire un quadro di riferimento univoco agli
operatori del settore;
CONSIDERATO che con circolare 13 settembre 1999, n. 8, si è provveduto a fornire un primo
quadro di riferimento, incaricando l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma di
redigere un elenco o registro dei mezzi tecnici per la fertilizzazione consentiti in agricoltura
biologica, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale permanente sui fertilizzanti della Società
italiana della scienza del suolo;
CONSIDERATO che l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante è tenuto a valutare le
comunicazioni inviate dai produttori di fertilizzanti, ai fini dell’inclusione nel registro, secondo
quanto stabilito dalla nota prot. 91342 del 6 luglio 2000, subordinando l’inclusione alla disponibilità
di idonea documentazione ed aggiornando l’elenco con cadenza annuale;
CONSIDERATO che oltre alle disposizioni relative ai criteri ed alle modalità per la gestione
della fertilità del terreno individuate dal Regolamento sopra citato, può essere necessario fornire
ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche e/o
chimico-agrarie;
RITENUTO di dover disciplinare organicamente la materia;
ACQUISITO il parere del Comitato Consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
DECRETA
Articolo 1
1.
Sono ammessi all’impiego in agricoltura biologica i fertilizzanti previsti dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, e successive integrazioni e modifiche, riportati nella colonna 2 dell’Allegato 1 al
presente decreto.
2. Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno
obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella
colonna 4 dell’Allegato 1.
3. Tali fertilizzanti dovranno inoltre riportare, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti
accompagnatori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3,
l’indicazione, in ordine decrescente rispetto alle quantità impiegate, di ogni materia prima
utilizzata per la loro formulazione.
4. I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli
imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto
previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto d, in aggiunta alle eventuali indicazioni
specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura “Consentito in agricoltura
biologica”, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4
dell’Allegato 1.
Articolo 2
1. Le ditte che commercializzano mezzi tecnici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora
intendano utilizzare in etichetta la dizione “Consentito in agricoltura biologica” dovranno
preventivamente depositare la seguente documentazione presso l’Istituto sperimentale per la
nutrizione delle piante di Roma:
a) una relazione sulla gestione qualità (ad esempio: analisi, campionamento, lotti produttivi,
ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione delle materie prime,
produzione e confezionamento;
b) un elenco delle azioni messe in atto all’interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto
in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto;
c) il fac-simile dell’etichetta.
2. Le linee guida che le Ditte dovranno seguire nelle comunicazioni all’Istituto sperimentale per la
nutrizione delle piante di cui al punto 1 sono riportate nell’Allegato 2.
3. L’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante una volta effettuate le opportune verifiche
provvederà a pubblicare periodicamente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o
distributrici e i prodotti dei quali è pervenuta la documentazione sopra descritta.
4. La permanenza del fertilizzante sul mercato dovrà essere esplicitamente confermata ogni anno,
con notifica all’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, inoltrata entro il 30 novembre
di ogni anno a partire dal 2002. La mancata ricezione della conferma della presenza in
commercio del fertilizzante provocherà la sua esclusione dall'elenco dei fertilizzanti/ditte
distributrici. In occasione della notifica annuale per la conferma della presenza sul mercato
saranno comunicate eventuali modificazioni e/o integrazioni alle informazioni richieste e, se
modificata, sarà inviata la nuova etichetta. Per i soli fertilizzanti la cui presenza sull’elenco è
precedente all’entrata in vigore del presente decreto, la conferma dovrà essere inoltrata entro 30
giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed
integrazioni, l’impiego degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle sanse
dei frantoi oleari nonché la conduzione di specifiche tecniche agronomiche e/o chimico-agrarie
per la gestione della fertilità del terreno, devono avvenire in conformità agli allegati 3.1 e 3.2
del presente Decreto.
Articolo 4
1. L’aggiornamento degli allegati viene disposto su proposta del gruppo di lavoro consultivo in
origine istituito con nota n. 9791703 del 26 settembre 1997 ed operante presso l’Istituto
sperimentale per la nutrizione delle piante, composto da rappresentanti degli organismi di
controllo riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, delle associazioni dei
produttori e dei consumatori, delle confederazioni generali a vocazione professionale e delle
Regioni e Province autonome, oltre che dello stesso Istituto e del Ministero.
2. Il coordinamento e la segreteria del gruppo restano affidati all’Istituto Sperimentale per la
nutrizione delle piante.
Articolo 5
1. Le attività di verifica e di controllo dei fertilizzanti immessi in commercio con l’indicazione di
“consentito in agricoltura biologica” restano di competenza dell’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi anche per quanto concerne il rispetto delle indicazioni dell’Art. 1 del presente
Decreto.
2. Agli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le
attività di controllo e certificazione, è demandato il compito di verificare e controllare che la
gestione della fertilità del terreno condotta con metodo biologico avvenga in conformità a
quanto previsto dall’Allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dall’Allegato 3 del presente
Decreto e che l’eventuale somministrazione di concimi ed ammendanti avvenga con l’esclusivo
utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l’ammissibilità in
agricoltura biologica secondo le condizioni d’uso previste nella colonna 5 dell’allegato 1.
3. La vigilanza sull’operato degli organismi di controllo per le attività di cui al precedente comma
2 resta demandata alle Regioni e Province autonome.
Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Con il presente provvedimento la circolare n. 8 del 13 settembre 1999 si intende abrogata.
Roma, addì
IL MINISTRO