Testo del decreto
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Testo del decreto
DECRETO 10 gennaio 2002 Quadro di riferimento per la gestione della fertilità del terreno in agricoltura biologica DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore VISTA la legge 19 ottobre 1984, n. 748, “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”, e successive integrazioni e modifiche; VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modifiche; CONSIDERATO che l’impiego in agricoltura biologica dei fertilizzanti ammessi dal citato regolamento è subordinato all’autorizzazione in agricoltura generale in conformità alle disposizioni della legislatura in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro; CONSIDERATO che al fine di stabilire quali sono i fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed ammessi all’uso per l’agricoltura biologica occorre operare una lettura congiunta delle due citate normative e fornire un quadro di riferimento univoco agli operatori del settore; CONSIDERATO che con circolare 13 settembre 1999, n. 8, si è provveduto a fornire un primo quadro di riferimento, incaricando l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma di redigere un elenco o registro dei mezzi tecnici per la fertilizzazione consentiti in agricoltura biologica, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale permanente sui fertilizzanti della Società italiana della scienza del suolo; CONSIDERATO che l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante è tenuto a valutare le comunicazioni inviate dai produttori di fertilizzanti, ai fini dell’inclusione nel registro, secondo quanto stabilito dalla nota prot. 91342 del 6 luglio 2000, subordinando l’inclusione alla disponibilità di idonea documentazione ed aggiornando l’elenco con cadenza annuale; CONSIDERATO che oltre alle disposizioni relative ai criteri ed alle modalità per la gestione della fertilità del terreno individuate dal Regolamento sopra citato, può essere necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche e/o chimico-agrarie; RITENUTO di dover disciplinare organicamente la materia; ACQUISITO il parere del Comitato Consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano DECRETA Articolo 1 1. Sono ammessi all’impiego in agricoltura biologica i fertilizzanti previsti dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive integrazioni e modifiche, riportati nella colonna 2 dell’Allegato 1 al presente decreto. 2. Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 dell’Allegato 1. 3. Tali fertilizzanti dovranno inoltre riportare, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3, l’indicazione, in ordine decrescente rispetto alle quantità impiegate, di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione. 4. I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto d, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura “Consentito in agricoltura biologica”, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 dell’Allegato 1. Articolo 2 1. Le ditte che commercializzano mezzi tecnici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora intendano utilizzare in etichetta la dizione “Consentito in agricoltura biologica” dovranno preventivamente depositare la seguente documentazione presso l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma: a) una relazione sulla gestione qualità (ad esempio: analisi, campionamento, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione delle materie prime, produzione e confezionamento; b) un elenco delle azioni messe in atto all’interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto; c) il fac-simile dell’etichetta. 2. Le linee guida che le Ditte dovranno seguire nelle comunicazioni all’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di cui al punto 1 sono riportate nell’Allegato 2. 3. L’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante una volta effettuate le opportune verifiche provvederà a pubblicare periodicamente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o distributrici e i prodotti dei quali è pervenuta la documentazione sopra descritta. 4. La permanenza del fertilizzante sul mercato dovrà essere esplicitamente confermata ogni anno, con notifica all’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, inoltrata entro il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2002. La mancata ricezione della conferma della presenza in commercio del fertilizzante provocherà la sua esclusione dall'elenco dei fertilizzanti/ditte distributrici. In occasione della notifica annuale per la conferma della presenza sul mercato saranno comunicate eventuali modificazioni e/o integrazioni alle informazioni richieste e, se modificata, sarà inviata la nuova etichetta. Per i soli fertilizzanti la cui presenza sull’elenco è precedente all’entrata in vigore del presente decreto, la conferma dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Articolo 3 1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, l’impiego degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari nonché la conduzione di specifiche tecniche agronomiche e/o chimico-agrarie per la gestione della fertilità del terreno, devono avvenire in conformità agli allegati 3.1 e 3.2 del presente Decreto. Articolo 4 1. L’aggiornamento degli allegati viene disposto su proposta del gruppo di lavoro consultivo in origine istituito con nota n. 9791703 del 26 settembre 1997 ed operante presso l’Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, composto da rappresentanti degli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, delle associazioni dei produttori e dei consumatori, delle confederazioni generali a vocazione professionale e delle Regioni e Province autonome, oltre che dello stesso Istituto e del Ministero. 2. Il coordinamento e la segreteria del gruppo restano affidati all’Istituto Sperimentale per la nutrizione delle piante. Articolo 5 1. Le attività di verifica e di controllo dei fertilizzanti immessi in commercio con l’indicazione di “consentito in agricoltura biologica” restano di competenza dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi anche per quanto concerne il rispetto delle indicazioni dell’Art. 1 del presente Decreto. 2. Agli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività di controllo e certificazione, è demandato il compito di verificare e controllare che la gestione della fertilità del terreno condotta con metodo biologico avvenga in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dall’Allegato 3 del presente Decreto e che l’eventuale somministrazione di concimi ed ammendanti avvenga con l’esclusivo utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l’ammissibilità in agricoltura biologica secondo le condizioni d’uso previste nella colonna 5 dell’allegato 1. 3. La vigilanza sull’operato degli organismi di controllo per le attività di cui al precedente comma 2 resta demandata alle Regioni e Province autonome. Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con il presente provvedimento la circolare n. 8 del 13 settembre 1999 si intende abrogata. Roma, addì IL MINISTRO