guida al 7 032015

Transcript

guida al 7 032015
730
GUIDA AL
2015
Supplemento n. 2 di Altroconsumo n. 292, maggio 2015
Anno XLI - Altroconsumo: via Valassina 22, 20159 Milano
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI
Trovate tutti
gli aggiornamenti
ministeriali su
www.altroconsumo.it/730
Sommario
4 Cosa c'è di nuovo
Il 2015 è l'anno della rivoluzione francese per il Fisco:
debutta il 730 precompilato online.
6 I tartassati
In quale modello ci mette il Fisco? 730 o Unico?
Scopriamo come dobbiamo dichiarare redditi e spese.
10 Correggere il 730
Cosa fare se ti accorgi di aver fatto un errore.
11 Il 730 precompilato
A partire dal 15 aprile, il 730 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Come accedere
al proprio modello e come funziona.
15 Di fronte al Fisco
La nostra identità fiscale messa nero su bianco nel
Frontespizio. I mille volti del sostituto d'imposta.
17 Familiari a carico
36 Detrazioni
Nel Quadro E, Sezione I, incornicia le spese che vanno
a ridurre l'imposta finale: dalle spese mediche agli
interessi passivi del mutuo, alle tasse universitarie.
42 Deduzioni dal reddito
Le spese che consentono di ridurre il reddito su cui si
calcola l'imposta si indicano nel Quadro E, Sezione II.
45 Ristrutturazioni
Lo sconto sulle spese sostenute per ristrutturare casa
c'è ancora, fino alla fine del 2015. Per farlo valere
bisogna compilare il Quadro E, Sezione III.
49 Risparmio energetico
Risparmiare energia significa anche pagare meno tasse. Per avere la detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica si compila il Quadro E, Sezione IV.
52 Se il Fisco è a debito
Nei Quadri F, G e I bisogna riportare acconti e crediti
d'imposta.
Come scaricare il peso della famiglia, dichiarandola.
55 La resa dei conti
20 Case e terreni
Quadro A e Quadro B del modello: come compilare i
righi dedicati ai redditi di fabbricati e terreni.
Nel modello 730-3 si tirano le somme e si scopre
quanto bisogna versare al Fisco o quanto ci deve
essere rimborsato.
27 Lavoratori e pensionati
61 Otto, cinque, due per mille
Nel Quadro C mettiamo i redditi da lavoro, da pensione e simili con l'aiuto della Certificazione Unica che da
quest'anno sostituisce il Cud.
32 Risparmi & Co.
Scegli a chi destinare l'8, il 5 e, da quest'anno, il 2 per
mille della tua Irpef.
62 Presenta il 730 con noi
Nel Quadro D del modello si concentrano i redditi da
capitale o da lavoro autonomo.
Il servizio concordato da Altroconsumo con Caf Cgn
ti aiuta a compilare e a presentare il 730: tanti professionisti a disposizione dei soci.
Trovi gli aggiornamenti delle istruzioni
per la compilazione del 730 diffusi dall’Agenzia delle entrate
dopo la chiusura di questa Guida su
www.altroconsumo.it/730
Date da ricordare
Entro il 7 luglio 2015
>>Invia online il 730 precompilato oppure presenta il modello cartaceo al sostituto d’imposta, se te ne ha dato la possibilità, al Caf o al professionista abilitato.
>>Ricevi copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione dal sostituto d'imposta, dal
Caf o dal professionista abilitato che hai delegato.
Da luglio 2015
(per i pensionati da agosto o settembre 2015)
Ricevi la busta paga con i rimborsi o con le trattenute delle somme che risultano dal
modello 730-3. Se hai scelto di rateizzare i versamenti in saldo e gli eventuali acconti, in questa
data ti viene trattenuta la prima rata.
Entro il 30 settembre 2015
>>Se hai dimenticato di indicare qualcosa nel 730, da cui scaturisce una maggiore imposta o
un minor credito, presenta l’Unico “correttivo nei termini” e versa il dovuto tramite il
modello F24.
>>Comunica al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o l'unico acconto
dell’Irpef di novembre o di volerlo fare in misura inferiore a quanto risulta dal modello 730-3.
Entro il 25 ottobre 2015
Se hai dimenticato di indicare nel 730 spese che ti permettono di ottenere un maggior credito
o un minor debito d’imposta oppure se hai sbagliato a compilare il quadro del sostituto d’imposta, presenta il modello 730 integrativo con la relativa documentazione a un Caf o a
un professionista abilitato.
A novembre 2015
Ricevi la busta paga dove sono state trattenute le somme dovute come secondo o unico
acconto Irpef che risultano dal modello 730-3.
Entro il 31 dicembre 2015
Se hai presentato il 730 integrativo ricevi la busta paga con i rimborsi che ti spettano.
Entro il termine per presentare l’Unico 2015
Se non hai indicato alcuni redditi nel 730, presenta l’Unico “dichiarazione integrativa”
e versa il dovuto tramite il modello F24. Se, invece, non hai indicato alcuni oneri, presenta
l’Unico “dichiarazione integrativa a favore” e chiedi a rimborso il credito d’imposta.
Altroconsumo Edizioni Srl
Reg. Trib. Milano n. 116 dell’8/3/1985
Altroconsumo
via Valassina 22 - 20159 Milano
tel. 02.66890.1, fax 02.66890.288
Direttore responsabile Rosanna Massarenti
Chiuso in redazione il 10 aprile 2015
Stampa: ELCOGRAF S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Mondadori 15, 37131 Verona
Le
novità
Cosa c'è di nuovo
D
a quest'anno è l'Agenzia delle entrate a compilare il 730 di lavoratori dipendenti e pensionati.
Una rivoluzione nei rapporti con il Fisco, ma
tutta da sperimentare. Infatti, spetterà sempre al
contribuente verificare quanto riportato nel modello
precompilato dall'Agenzia, integrarlo e modificarlo.
Il Grande Fratello Fisco andrà a pescare le informazioni sul nostro profilo di contribuente
dall'Anagrafe tributaria (dove giacciono le dichiarazioni dei redditi fatte negli anni precedenti, le imposte
versate...), dalla Certificazione Unica (non è altro che
il nuovo vestito che hanno messo al Cud) rilasciata
dai sostituti d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) che riporta i redditi da lavoro dipendente e
assimilati e quelli da pensione.
Infine, il Fisco riceverà altri dati utili alla compilazione
del 730 dalle banche, dalle assicurazioni o dagli enti
previdenziali (su mutui, polizze, previdenza complementare...).
Per quest'anno, però, di sicuro non potrà usare i
dati relativi alle spese mediche necessari per avere
la detrazione, nonostante questi siano comunque
disponibili grazie al sistema legato all'uso della tessera
sanitaria. Si ipotizza che sarà possibile dalla prossima
dichiarazione dei redditi, quella del 2016.
Abbiamo dedicato un capitolo della Guida al 730 precompilato (vedi a pag. 11) per aiutarti a capire come
accedere al tuo 730, disponibile online sul sito
dell'Agenzia delle entrate (www.agenziadelleentrate.gov.it) e che quindi da quest'anno non arriva
a casa in formato cartaceo, e come fare eventuali
modifiche oppure integrazioni.
80 euro in busta paga: dichiarali
A partire dal mese di maggio 2014, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a
26.000 euro, hanno ricevuto in busta paga un credito
(il cosiddetto "bonus Irpef") di 80 euro mensili.
Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare
del credito tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e
indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione
(modello 730-3).
Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese
di maggio 2014 oppure se il datore di lavoro non fa
da sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus Irpef, da quest’anno è
obbligatorio riportare nel quadro C (sezione V) della
dichiarazione dei redditi le somme che si sono già
percepite in busta paga a titolo di bonus (rigo C14)
e quelle percepite per aumento della produttività
(rigo C4).
4 Guida al 730
Cambia la cedolare secca
Chi ha stipulato un contratto di locazione a canone
concordato in un Comune ad alta densità abitativa e
ha optato per la cedolare secca (sostitutiva dell'Irpef),
per il quadriennio 2014/2017 pagherà un'imposta ancora più bassa: il 10% del canone annuo
invece del 15%. La riduzione si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei
Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni
precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a
seguito di eventi calamitosi. Da quest'anno si può scegliere la cedolare secca anche se si affitta l'immobile
a una cooperativa edilizia o a un ente senza scopo di
lucro, purché venga sublocato a studenti universitari
e dato a disposizione del Comune con rinuncia all’aggiornamento del canone.
Fisco più magnanimo sulla casa,
meno sulle polizze
Nuova detrazione per gli inquilini delle case popolari,
deduzione per chi compra per affittare e proroga fino
alla fine del 2015 delle detrazioni sulle ristrutturazioni
e sugli interventi per il risparmio energetico. Resta
anche il bonus mobili. Meno detrazioni sulle assicurazioni caso morte.
Se compri un nuovo immobile e lo affitti
Per chi acquista o costruisce un immobile da destinare a locazione, è stata introdotta una deduzione dal reddito pari al 20% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 300.000
euro. Attenzione, però, si ha diritto alla deduzione
solo se l'immobile viene locato a canone concordato
entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di
costruzione e se il contratto di locazione ha una durata non inferiore a 8 anni consecutivi.
Restano le detrazioni per ristrutturazione
Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la
riqualificazione energetica di edifici sono prorogate
fino al 31 dicembre 2015. Quindi hai diritto alla:
>>detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione dell'immobile;
>>detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe A+ o superiore, destinati a
un immobile oggetto di ristrutturazione;
>>detrazione del 65% sugli interventi finalizzati al
risparmio energetico: da quest'anno è stata estesa
all'acquisto e all'installazione di schermature solari e
di impianti di climatizzazione invernale con generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili.
>>detrazione del 65% sugli interventi antisismici in
zone ad alta pericolosità.
Le
Se vivi in una casa popolare
Da quest'anno gli inquilini di alloggi sociali hanno
diritto a una detrazione di 450 euro se il loro
reddito complessivo non supera i 30.987,41 euro, di
900 euro se il reddito si ferma a 15.493,71 euro.
Al via l'Art-Bonus
Debutta nel 730/2015 il cosiddetto Art-Bonus, un
credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della
cultura (per esempio, le donazioni per gli interventi
di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici). Il credito spetta nel limite del 15% del
reddito imponibile e va ripartito in tre rate annuali di
pari importo.
L’F24
novità
Aumenta la detrazione per le donazioni in denaro a
Onlus o partiti politici: l'aliquota si alza dal 24 al 26%.
Giro di vite sulle assicurazioni
Viene differenziato il limite di detraibilità dei premi
pagati per le assicurazioni sulla vita, fino all'anno
scorso fissato a 630 euro: i premi pagati per le assicurazioni rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, sono ora detraibili per
un massimo di 530 euro. Mentre i premi per le
assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza
negli atti della vita quotidiana, sono detraibili per un
massimo di 1.291,14 euro. Da quest'anno, inoltre,
non si potrà più dedurre il contributo al Servizio sanitario nazionale versato con il premio Rc auto.
online per compensare i crediti d'imposta
Il contribuente può utilizzare l’eventuale credito risultante dal
modello 730 per pagare, mediante compensazione, le imposte che
possono essere versate col modello
F24 (per esempio, Imu, Tasi, contributi previdenziali...).
Dal primo ottobre 2014, però, se
per effetto della compensazione
il saldo finale è pari a zero, il
contribuente non può più presen-
tare l’F24 in posta o in banca, ma
deve usare solo i "Servizi online"
messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate. Se, invece, il saldo
finale è maggiore di zero deve
presentare il modello con i servizi telematici dell'Agenzia oppure
con l'internet banking della posta o propria banca, se abilitata.
Nell'esempio qui sotto, compiliamo l'F24 telematico utilizzando i
"Servizi online" dell'Agenzia. Nella
"Sezione Erario" indichiamo: come
"codice tributo" il codice 4001 (che
corrisponde al saldo Irpef), nella colonna "rateazione" il codice
0101 (rata unica), nell'"anno di riferimento" l'anno d'imposta a cui
si riferisce il credito (2014) e negli
"Importi a credito compensati" il
credito che risulta dal modello 730
(per esempio, 500 euro).
A seconda dell'imposta che si vuole pagare mediante compensazione, si compila la corrispondente
sezione.
Nell'esempio qui sotto compensiamo l'Imu, quindi andiamo a compilare la sezione "Imu e altri tributi
locali", avendo cura di indicare il
codice della città (nell'esempio, il
codice di Milano), il codice tributo
e l'importo nella colonna "importi
a debito versati".
Il risultato della compensazione
comparirà automaticamente nella
sezione "Saldo". A questo punto
puoi procedere, sempre online, al
pagamento dell'importo risultante
dalla compensazione dopo aver
indicato gli estremi per il versamento.
Guida al 730 5
Chi
dichiara
I tartassati
D
a quest’anno è l’Agenzia delle entrate che individua chi può presentare il modello 730
mettendogli a disposizione il precompilato
sul suo sito (www.agenziadelleentrate.gov.it). Se,
però, nel 2014 non hai presentato il 730 o non hai la
Certificazione Unica 2015, non avrai il precompilato,
e devi fare la dichiarazione col modello 730. Inoltre,
seppure il Fisco sappia molto, non può sapere se nel
2014 ci sono stati cambiamenti che incidono
sull’obbligo di presentare la dichiarazione o
sul tipo di modello da utilizzare. È il caso dello
studente universitario che, una volta laureato, inizia
a lavorare o del lavoratore dipendente (o del pensionato) che ha percepito anche redditi diversi per cui
deve utilizzare l'Unico (per esempio, redditi derivanti
dalla partecipazione a un'attività di impresa). Quindi,
bisogna attivarsi per capire in quale modello ci mette
il Fisco. Fare il proprio dovere di contribuente sembra
più facile con il precompilato, quindi approfitta della
dichiarazione dei redditi per recuperare parte delle
spese che hai sostenuto, facendo valere deduzioni
e detrazioni o acconti di imposta che hai versato in
eccesso nei periodi precedenti. Oppure usala per pagare altre imposte mediante compensazione se sei a
credito con il Fisco.
Chi non deve dichiararsi
Sono liberi dall’obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti che nel 2014 hanno
avuto:
>>solo redditi da lavoro dipendente o da pensione;
>>solo redditi da lavoro dipendente o da pensione
oltre al reddito dell’abitazione principale con le sue
eventuali pertinenze e redditi da altri fabbricati non
locati se situati in un Comune diverso da quello in cui
si trova l’abitazione principale;
>>solo redditi derivanti da collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto.
Queste tre situazioni sono esenti dall’obbligo di dichiarazione solo se i redditi sono stati corrisposti da
un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare
le ritenute alla fonte oppure, in caso di più sostituti,
Dal 730
all'Unico
Se hai i requisiti per presentare il modello 730 e scegli comunque di fare il
“Modello Unico Persone Fisiche”, hai l'obbligo di inviarlo telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015.
Solo chi è obbligato a fare l'Unico può presentarlo anche in forma cartacea presso qualsiasi ufficio postale dal 2 maggio al 30 giugno 2015.
6 Guida al 730
dall’ultimo che li ha certificati facendo il conguaglio
delle imposte.
Inoltre sono esenti dalla presentazione della dichiarazione coloro che nel 2014 hanno avuto:
>>solo redditi esenti, ad esempio le rendite Inail per
invalidità permanente o per morte, le borse di studio,
le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento,
gli assegni per ciechi, i sordi e gli invalidi civili...
>>solo redditi tassati alla fonte quali: interessi sui conti
correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori
socialmente utili;
>>solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli
interessi sui BoT (Buoni Ordinari del Tesoro) o su altri
titoli del debito pubblico;
>>solo redditi derivanti dal possesso dell’abitazione
principale con eventuali pertinenze e altri fabbricati
non locati se situati in un Comune diverso da quello
in cui si trova l’abitazione principale.
Sono previste soglie di reddito al di sotto delle quali
il percettore non deve presentare la dichiarazione, in
particolare se si hanno:
>>solo redditi da terreni e/o fabbricati, comprese
l’abitazione principale e relative pertinenze, complessivamente non superiori a 500 euro;
>>un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro nel
quale sia incluso un assegno periodico corrisposto
dall’ex coniuge, escluso l’eventuale assegno di mantenimento ai figli;
>>un reddito complessivo inferiore a 4.800 euro che
includa uno dei redditi assimilati a quello da lavoro
dipendente per i quali la detrazione prevista non è
rapportata al periodo di lavoro: ad esempio, le collaborazioni occasionali pagate con ritenuta d’acconto;
>>un reddito complessivo inferiore a 28.158,28 euro
se deriva da compensi per attività sportiva dilettantistica;
>>un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro in cui
sia incluso un reddito da lavoro dipendente o assimilato (il periodo di lavoro deve essere di 365 giorni);
>>un reddito complessivo inferiore a 7.500 euro
(7.750 euro per i soggetti ultrasettantacinquenni) che
includa un reddito da pensione e eventuali redditi da
terreni fino a 185,92 euro (il periodo di pensione deve
essere di 365 giorni).
Nel calcolo delle soglie di reddito qui elencate non si
deve tener conto del reddito derivante dall’abitazione
principale e dalle sue pertinenze.
Nel club del 730
Puoi utilizzare il 730, precompilato o fai da te, se:
>>percepisci redditi da lavoro dipendente o da pensione (compresi i compensi degli italiani che lavorano
all’estero e per i quali il reddito viene determinato
Chi
in base alla retribuzione convenzionale stabilita dal
Ministero);
>>percepisci indennità sostitutive di reddito da lavoro
dipendente (quali cassa integrazione, indennità di
mobilità);
>>hai un contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo determinato di durata inferiore
all’anno. In tal caso, se il contratto dura almeno da
aprile a luglio 2015, puoi presentare la dichiarazione
al datore di lavoro che presta assistenza fiscale; se
invece il rapporto di lavoro dura almeno da giugno
a luglio 2015 e conosci i dati del sostituto di imposta
che ti farà il conguaglio in busta paga, puoi rivolgerti
ad un Caf o a un professionista abilitato;
>>hai un contratto di lavoro a tempo determinato con la scuola che dura almeno da settembre
2014 a giugno 2015;
>>percepisci solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa se il contratto dura almeno
da giugno a luglio 2015 e conosci i dati del sostituto
di imposta che ti farà il conguaglio in busta paga;
>>sei produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva o con modello 770;
>>sei socio di cooperative di produzione e lavoro, di
servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti
agricoli e di piccola pesca;
>>sei un sacerdote della Chiesa Cattolica;
>>sei un giudice costituzionale, un parlamentare
o titolare di altre cariche pubbliche elettive (consigliere regionale, comunale, provinciale ...);
>>sei impegnato in lavori socialmente utili.
Possono presentare il 730 anche quei contribuenti
che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione e alcuni dei redditi assimilati a
quelli da lavoro dipendente anche se quest’anno non
hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il
conguaglio in busta paga perchè non lavorano più.
In questi casi il modello va presentato a un Caf o a un
professionista abilitato, mentre quello precompilato
può essere presentato anche direttamente all’Agenzia
delle entrate.
Ricorda che con il 730 si possono dichiarare solo: i
redditi da lavoro dipendente e assimilato (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), i redditi
dei terreni, dei fabbricati, di capitale, da lavoro autonomo se non hai la partita Iva e alcuni redditi diversi
assoggettabili a tassazione separata (vedi quadro
D). Quindi, se possiedi altri tipi di reddito, non puoi
scampare al modello Unico.
Quando ti tocca l’Unico
Se per regolare i conti con il Fisco devi ricorrere all'Unico, sappi che il tuo cammino di contribuente sarà
più arduo. Anzitutto devi fare tutti i calcoli da solo,
perciò nella maggior parte dei casi sarai costretto
a rivolgerti a un Caf o a un professionista abilitato.
Inoltre, se dalla dichiarazione risulta un credito a tuo
favore, dovrai aspettare molto più a lungo per ottene-
In
dichiara
particolare
La Certificazione Unica sostituisce il Cud
Da quest'anno la Certificazione Unica sostituisce il vecchio Cud e le altre
certificazioni che il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) doveva consegnare una volta l'anno ai lavoratori dipendenti e
assimilati, ad alcuni lavoratori autonomi e ai pensionati.
In particolare la Certificazione attesta:
- i redditi complessivi da lavoro dipendente e assimilato (per esempio, per
le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto);
- i redditi complessivi da lavoro autonomo e provvigioni;
- le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d'affari;
- le relative ritenute d'acconto e le detrazioni già effettuate.
La nuova Certificazione è più completa rispetto al vecchio Cud: alcune
informazioni prima erano contenute solo nelle annotazioni mentre altre
non erano affatto presenti, come ad esempio i dati sui familiari a carico.
Altri dati sono invariati, come per esempio quelli relativi al trattamento di
fine rapporto o alle somme percepite per incremento della produttività.
Il termine per il rilascio della certificazione è il 28 febbraio
dell'anno successivo a quello in cui le somme e gli altri valori sono stati
percepiti ovvero entro 12 giorni da quando ne viene fatta richiesta in
caso di cessazione del rapporto di lavoro. Entro il 7 marzo il sostituto deve
trasmettere la Certificazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle
entrate, che la userà per la compilazione del 730. Se usi il precompilato, ti
consigliamo di verificare sempre che i dati inseriti corrispondano a quelli
indicati nella Certificazione Unica.
re il rimborso dall'amministrazione finanziaria.
Non hai scelta e devi presentare l’Unico se nel 2014:
>>hai prodotto redditi di impresa;
>>hai prodotto redditi da lavoro autonomo per i quali
è richiesta la partita Iva;
>>hai prodotto redditi diversi non compresi nel
quadro D del 730, righi D4 e D5;
>>hai realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non
qualificate in società che non operano in mercati regolamentati e hanno sede in Paesi o territori a fiscalità
privilegiata (nei cosiddetti paradisi fiscali);
>>hai percepito, in qualità di beneficiario, redditi provenienti da trust;
>>non risiedevi in Italia nel 2014 o non lo sei nel 2015;
>>devi presentare la dichiarazione per un parente
defunto;
>>sei obbligato a presentare la dichiarazione Irap, Iva
o con modello 770.
Coniugi uniti davanti al Fisco
I coniugi possono presentare la dichiarazione in
forma congiunta quando entrambi hanno solo
redditi dichiarabili con 730 e almeno uno dei due ha
i requisiti per farlo.
Se si fa la dichiarazione congiunta, bisogna presenGuida al 730 7
Chi
dichiara
tarla esclusivamente al sostituto d’imposta di uno
dei due coniugi, se presta assistenza fiscale, oppure
attraverso un Caf o un professionista abilitato, anche
se si utilizza il modello precompilato. Attenzione, la
congiunta non può essere utilizzata per compensare
debiti e crediti tra coniugi, ma consente di ottenere
un conguaglio congiunto da un unico sostituto d’imposta. Il “dichiarante” sarà il coniuge che presenta il
730 al proprio sostituto d’imposta. Nel 730 cartaceo
i dati del sostituto devono essere indicati nel quadro
“dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” presente nella prima pagina del modello mentre
il "coniuge dichiarante" dovrà lasciare il quadro in
bianco. Non si può presentare la dichiarazione congiunta per conto di incapaci, compresi i minori, e per
il coniuge deceduto prima della dichiarazione.
Il D-day del 730: 7 luglio 2015
La dichiarazione dei redditi può essere presentata:
>> direttamente all’Agenzia delle entrate in via telematica, ma solo con il modello precompilato;
>>al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o
ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato
entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; in tal
caso puoi scegliere se fargli una delega perché possa
accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla oppure se presentargli il
modello cartaceo già compilato;
>>a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere).
In questo caso hai tre possibilità: fargli una delega
perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla e consegnargli copia dei documenti necessari a verificare i
dati inseriti nella dichiarazione; consegnare il modello
cartaceo già compilato con la documentazione; farti
compilare il modello cartaceo, consegnando anche la
relativa documentazione.
Il termine per presentare la dichiarazione
(online o cartacea) è stato unificato al 7 luglio,
Entro il 7 luglio:
>>i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti devono
consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, affinchè
possa verificarne il contenuto prima che venga trasmessa all’Agenzia delle entrate;
>>i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti devono
trasmettere in via telematica all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute dai contribuenti.
8 Guida al 730
la rateizzazione del debito) dovuta a titolo di saldo e
primo acconto. Se sei un pensionato, il conguaglio
viene fatto a partire dal mese di agosto o settembre.
In entrambi i casi, a novembre viene rimborsata o
trattenuta la seconda o unica rata di acconto. Per
questo motivo bisogna indicare nel 730 i dati del
datore di lavoro o dell'ente pensionistico che, come
sostituti d'imposta, si occuperanno del conguaglio.
I dati per compilare il quadro relativo li trovi nella
Certificazione Unica, che il sostituto d'imposta deve consegnarti entro il 28 febbraio.
Se hai cambiato lavoro il sostituto d'imposta che
farà il conguaglio sarà diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, quindi devi ricordarti
di indicare nel 730 i dati del nuovo datore di lavoro.
Ricordati che, se vuoi che la seconda o unica
rata di acconto venga trattenuta in misura
minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di
liquidazione (perché hai avuto redditi inferiori o spese
superiori), devi comunicarlo per iscritto al sostituto
d’imposta entro il 30 settembre e indicare la somma
che ritieni dovuta stimando i redditi, le deduzioni e le
detrazioni dell'anno in corso. Per fare questo calcolo
puoi consultare le pagine della Guida dedicate ai
calcoli (vedi "La resa dei conti") o affidarti a un Caf.
Se manca il sostituto d'imposta
Se all'appuntamento con la dichiarazione dei redditi ti
presenti senza sostituto d'imposta puoi fare comunque il 730 segnalandolo nel modello precompilato
predisposto dall'Agenzia. Se fai il cartaceo, indicando
la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto".
Se dalla dichiarazione risulta che:
>>sei a credito con il Fisco e hai fornito il tuo Iban
all'Agenzia delle entrate (tramite il sito www.agenziadelleentrate.gov.it o presso uno dei loro uffici),
riceverai il rimborso direttamente sul conto corrente.
Se l'Agenzia non ha gli estremi del tuo conto e il
credito non supera i 1.000 euro, riceverai un invito
a presentarti in Posta per riscuotere il rimborso in
contanti; se il rimborso supera i 1.000 euro la Banca
d'Italia emetterà un vaglia cambiario a te intestato da
riscuotere in banca;
>>sei a debito con il Fisco devi pagare il dovuto
con il modello F24 entro il 16 giugno. Se paghi in
ritardo, ma entro il 16 luglio, ti sarà applicata una
maggiorazione dello 0,40%. Per la corretta compilazione dell'F24 devi fare riferimento al modello 730-3
che contiene il dettaglio degli importi e dei codici.
Luglio e agosto: c'è il conguaglio
Sotto i 10 euro, siamo pari
Se sei un lavoratore dipendente, nella busta paga
relativa alla retribuzione di luglio troverai il
conguaglio. Quindi, se risulti a credito con il Fisco, il
datore di lavoro farà il rimborso direttamente in busta
paga; se, invece, sei a debito, in busta paga il datore
di lavoro tratterrà la somma o la rata (se hai chiesto
Se dal conguaglio risulta un debito o un credito
di 10,33 euro o meno, il Fisco ti esonera dalla presentazione del 730. Se il debito o il credito d'imposta
risultante dal conguaglio non supera il limite di
12 euro (ed è compreso tra 10,34 e 12 euro) non
ci saranno né trattenute né rimborsi, ma la dichia-
Chi
razione deve essere presentata. Questo limite
riguarda sia l'Irpef, sia l'addizionale comunale o regionale considerate singolarmente.
Se, come abbiamo appena visto, non hai il sostituto
d'imposta e ti trovi un credito inferiore a 12 euro, puoi
usarlo in compensazione per pagare altre imposte.
Trovi i conguagli di ogni singola imposta e l'indicazione di quanto ti viene rimborsato o addebitato nel
modello 730-3 messo a tua disposizione dall'Agenzia
delle entrate online, se utilizzi il precompilato, o consegnato da chi presta l'assistenza fiscale, se decidi di
compilare il 730 cartaceo.
Se il Fisco ti deve oltre 4.000 euro
Se dal conguaglio risulta a tuo favore un credito superiore a 4.000 euro per il rimborso dovrai aspettare più
a lungo, non luglio o agosto, ma fino a 7 mesi dalla
consegna del 730. Questo avviene se hai dichiarato
familiari a carico o hai indicato crediti d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
L’Agenzia delle entrate farà i controlli preventivi
che ritiene necessari entro il 7 gennaio 2016 o
comunque entro 6 mesi dalla data di trasmissione del
730. Se i controlli hanno esito positivo, entro
il 7 febbraio 2016 o comunque entro 7 mesi dalla
data di trasmissione del 730, l’Agenzia eroga il
rimborso, eventualmente ricalcolato. In questi casi,
quindi, non ricevi il credito nella busta paga o nella
pensione di agosto ma sarà l'Agenzia a darti quanto
ti spetta con bonifico, in contanti o tramite vaglia
cambiario.
Se, invece, il rimborso supera i 4.000 euro ma
non hai indicato familiari a carico o eccedenze d'imposta di precedenti dichiarazioni, non scatta alcun
controllo dell'Agenzia delle entrate.
Per capire se il tuo caso è uno di quelli in cui l'Agenzia
effettua un controllo prima di procedere al rimborso,
verifica se nel modello 730-3 è indicato che "il rimborso sarà erogato dall'Agenzia al termine dei controlli preventivi previsti (rimborsi di importo superiore
a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni).
L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo
dovuto a titolo di secondo o unico acconto".
Occhio ai controlli
Se presenti il 730 precompilato senza fare modifiche
da cui risulta un credito superiore a 4.000 euro, il
Fisco non farà alcun controllo.
Se si accetta il precompilato senza modifiche o integrazioni non ci saranno controlli sui documenti relativi
agli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi
assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati
comunicati dai soggetti che erogano mutui, dalle imprese di assicurazione dagli enti previdenziali.
La dichiarazione si considera accettata senza modifiche anche se queste non incidono sul calcolo del
reddito o dell'imposta. Per esempio, se si aggiunge
Cose
dichiara
che capitano
730 più qualche quadro dell'Unico: quando si può fare
“
„
Quest'anno, oltre al mio stipendio da lavoratore dipendente, devo dichiarare la rendita di un piccolo immobile che ho acquistato sulla riviera
francese. Come devo procedere?
In questo caso si può presentare il 730 insieme al frontespizio e al quadro
RW dell’Unico 2015, con le scadenze dell’Unico. Puoi farlo se rientri in
una serie di casi previsti dalla legge, altrimenti devi per forza ricorrere
all'Unico.
Insieme al 730 puoi presentare il quadro RM dell'Unico se hai: redditi
di capitale da fonte estera ai quali non sono state applicate le ritenute
d'imposta secondo la normativa italiana; interessi, premi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari ai quali non è stata applicata l'imposta
sostitutiva; indennità di fine rapporto da soggetti che non fanno da
sostituto d'imposta; proventi da depositi di garanzia per cui è dovuta
un'imposta sostitutiva pari al 20%; hai rivalutato il valore dei tuoi terreni; hai percepito redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di
imbarcazioni e navi da diporto tassati con imposta sostitutiva del 20%.
Insieme al 730 puoi presentare il quadro RT dell'Unico se nel 2014:
non hai scelto il regime amministrato o gestito e hai realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (escluse quelle che derivano
dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori con
fiscalità privilegiata) i cui titoli non sono stati negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria; hai realizzato solo
minusvalenze da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite
relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura
finanziaria e le riporti negli anni successivi; hai rivalutato il valore delle
partecipazioni nel 2013.
Insieme al 730 puoi presentare il modulo RW dell'Unico se nel 2014
hai investito all'estero o in attività estere di natura finanziaria oppure se
devi pagare le imposte su immobili situati all'estero di cui sei proprietario
o su attività finanziarie che possiedi all'estero.
un reddito che dà diritto a una deduzione di pari
importo, come il reddito dell'abitazione principale o
se vengono modificati i dati di residenza senza variare
il domicilio fiscale per cui le addizionali comunali e
regionali restano invariate.
Se, invece, il 730 precompilato viene presentato, con
o senza modifche, tramite Caf o professionista abilitato, i controlli dei documenti saranno effettuati nei
confronti di questi ultimi, anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi.
Il Fisco può comunque richiederti la documentazione
necessaria per verificare se possiedi i requisiti per
avere le agevolazioni. Il Fisco ha cinque anni di
tempo per chiederti conto di quanto dichiarato, quindi, non buttare via niente prima del 31
dicembre 2019.
In alcuni casi è meglio conservare i documenti anche
per più tempo, come quando si è fatta una ristrutturazione edilizia oppure ci sono stati interventi per il
risparmio energetico e la detrazione è stata rateizzata
come previsto dalla legge. Crea, quindi, un bell'archivio fiscale da cui attingere.
Guida al 730 9
Quadro
f
Correggere il 730
C'
è un errore di compilazione? Di calcolo? Non
ti preoccupare: il rimedio c'è ed è nel modello
730 "rettificativo". Basta comunicare l'errore a chi
ti ha prestato l'assistenza fiscale prima della scadenza
del termine per la presentazione del 730, cioè entro
il 7 luglio 2015. Se l'errore è diverso, il rimedio cambia a seconda delle conseguenze che ha sull'imposta.
Errore a tuo favore
Se il modello è stato compilato correttamente, ma
ti accorgi di non aver fatto valere tutti gli oneri che
potrebbero determinare una minor imposta o un
maggior rimborso, puoi:
>>presentare entro il 25 ottobre 2015 a un Caf o
a un professionista abilitato un nuovo 730 con tutta
la documentazione allegata, indicando il codice “1”
nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio. L'integrativo va presentato a un Caf o a un professionista anche se il modello 730 che si deve correggere era stato presentato direttamente all'Agenzia
per via telematica o tramite sostituto d’imposta. Se
sei senza sostituto di imposta nel frontespizio inserisci
la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto";
>>presentare entro il 30 settembre 2015 il modello Unico Persone Fisiche 2015 barrando la casella
“correttiva nei termini” sul frontespizio;
>> presentare l'Unico entro il termine per la presentazione del modello Unico 2016, barrando la casella
“dichiarazione integrativa a favore” sul frontespizio.
Se sbagli il sostituto d'imposta
Se ti accorgi di non aver fornito tutti i dati corretti
per identificare il sostituto d’imposta che dovrà fare
il conguaglio devi presentare entro il 25 ottobre
2015 il "730 integrativo" con tutti i dati contenuti
in quello originario, a eccezione del riquadro “Dati
del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
dove dovrai indicare i dati aggiornati. Inserisci il codice "2" nella casella "730 integrativo" presente
sul frontespizio. Se hai sbagliato a indicare i dati del
sostituto e hai anche fatto errori di compilazione che
comportano un maggior credito indica il codice "3"
nella casella "730 integrativo".
10 Guida al 730
Errore a tuo sfavore
Se il modello è stato compilato correttamente, ma ti
accorgi di non aver dichiarato alcuni redditi o
aver indicato oneri non spettanti puoi rimediare solo col modello Unico. In particolare puoi:
>> presentare entro il 30 settembre 2015 l’Unico
2015 (correttiva nei termini) e pagare, oltre alla maggior imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione
ridotta del 3,75%;
>>presentare l’Unico 2015 (dichiarazione integrativa)
entro il termine per la presentazione dell'Unico 2016
e pagare, oltre alla maggior imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta del 4,2%;
>>presentare entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, l’Unico 2015 versando la sanzione intera del
30% oltre agli interessi.
Compilare l'integrativo
Se sei nella situazione indicata nel codice "1" nella
casella "730 integrativo" (quindi, l'errore è a tuo
favore), devi compilare il quadro F sezione VII.
Se il credito che ti spettava ti è stato rimborsato dal
sostituto d'imposta compila il rigo F9 indicando i dati
come risultavano dal 730-3 originario nella sezione
"Liquidazione delle imposte del dichiarante":
>>nella colonna 1 il credito Irpef rimborsato dal
sostituto d'imposta;
>>nella colonna 2 l'addizionale regionale;
>>nella colonna 3 l'addizionale comunale.
Fai attenzione perché se hai presentato la congiunta i dati vanno presi nella sezione "liquidazione
delle imposte del coniuge".
Se, invece, hai usato i crediti che ti spettavano per
compensare altre imposte usando l'F24, devi compilare il rigo F10 indicando, nelle rispettive colonne,
i crediti risultanti dal modello 730-3 originario e che
hai usato in compensazione con l'F24 per versare
altre imposte. Tieni presente che quando integri la
dichiarazione, la procedura avviata con la consegna
del 730 sbagliato prosegue il suo corso, quindi non
viene meno l'obbligo del datore di lavoro o dell'ente
pensionistico di fare i rimborsi e le trattenute dovute in
base a quello, fatti salvi i successivi aggiustamenti.
Precompilato
Il 730 precompilato
A
partire dallo scorso 15 aprile, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione i 730 precompilati
sul sito www.agenziadelleentrate.gov.it.
Da quest'anno ogni contribuente ha un proprio "cassetto fiscale" sul sito dell'Agenzia, a cui può accedere
tramite Pin (vedi riquadro "In particolare").
La novità riguarda circa venti milioni di italiani, tra
pensionati e lavoratori dipendenti e assimilati.
Trovano il modello precompilato sul sito dell'Agenzia
coloro che:
>>hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi
del 2013;
>>hanno ricevuto dal sostituto di imposta la
Certificazione Unica 2015 (l'equivalente del vecchio
Cud) con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilato
o da pensione percepiti nel 2014.
Il modello precompilato è disponibile anche per chi,
per i redditi 2013, ha presentato l'Unico 2014 pur
avendo i requisiti per fare il 730, purché sia in possesso della Certificazione Unica 2015 oppure se ha
presentato, insieme al 730, i quadri RM, RT e RW del
Modello Unico Persone Fisiche 2014.
Il 730 precompilato non sarà disponibile sul
sito dell'Agenzia delle entrate per chi:
>>ha avuto la partita Iva attiva per almeno un giorno
all'anno, anche se non ha fatturato;
>>è deceduto nei primi mesi del 2015;
>>è legalmente incapace o minorenne.
Niente precompilato anche se, nel 2014, hai presentato dichiarazioni correttive in termini o integrative per
le quali è ancora in corso la liquidazione dell’imposta.
Cosa c'è nel precompilato
Nel modello 730 precompilato dall’Agenzia troviamo:
>>i dati contenuti nella Certificazione Unica: da
quest'anno il sostituto d'imposta consegna la
Certificazione al contribuente entro il 28 febbraio e
all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo;
>>i dati sugli interessi passivi sui mutui, sui premi assicurativi e sui contributi previdenziali comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui
agrari e fondiari (banche e finanziarie), dalle imprese
di assicurazione e dagli enti previdenziali;
>>alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio, gli oneri che
danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate
annuali, come le spese sostenute per gli interventi di
ristrutturazione edilizia o per il recupero del risparmio
energetico, ma anche i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
>>gli altri dati presenti all'Anagrafe tributaria (ad
esempio, i versamenti fatti con il modello F24, i dati
catastali).
Se alcune delle informazioni in possesso dell’Agenzia
delle entrate risultano incomplete, non sono inserite
nella dichiarazione, ma in un apposito prospetto per
consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente inserirle nel 730 precompilato. Nel prospetto
sono inseriti anche i dati incongruenti. Per esempio,
gli interessi passivi sui mutui comunicati dalla banca
se superiori a quelli dichiarati l’anno prima.
Se presenti il 730 da solo
Per presentare il 730 direttamente all’Agenzia delle
entrate, devi percorrere tre semplici tappe.
Accedi alla tua area personale
Collegati al sito dell’Agenzia www.agenziadelleentrate.gov.it e accedi alla tua area personale.
Per farlo devi avere il codice Pin dell'Agenzia che puoi
chiedere:
>>per telefono, al numero verde 848.800.444;
>>agli uffici territoriali dell'Agenzia con un documento di identità e il codice fiscale;
In
particolare
Il Pin: dove vai se non ce l'hai?
Per semplificare la dura vita da contribuente devi procurarti la chiave
d'accesso ai servizi online del Fisco: il Pin dell'Agenzia delle entrate.
Con il Pin puoi:
• inviare la dichiarazione dei redditi (730, Unico) e altri documenti;
• pagare imposte, tasse e contributi con il modello F24;
• registrare contratti di locazione e scegliere il regime di cedolare secca;
• comunicare le tue coordinate per l’accredito dei rimborsi;
• ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e le cartelle di
pagamento;
• ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata e annullare i documenti inviati per errore;
• trasmettere istanze e inviare la domanda di mediazione per la definizione delle liti fiscali di importo fino a 20.000 euro.
Il cassetto fiscale
Il tuo profilo personale è una sorta di "cassetto fiscale" dove trovi:
• il 730 precompilato e la liquidazione dell'Irpef;
• i dati catastali dei tuoi immobili;
• i versamenti effettuati con i modelli F23 (le imposte sulla compravendita di immobili, su successione, donazioni...) e F24 (le imposte erariali,
previdenziali, degli enti locali...);
• gli atti registrati (contratti di locazione o di compravendita di immobili);
• i dati dei rimborsi ricevuti.
Guida al 730 11
precompIlato
FAC
C
A
F
E
L
I
SIM
E
L
I
M
I
S
> online, dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Otterrai subito la prima parte del codice Pin mentre
la seconda ti sarà inviata per posta al tuo domicilio.
In alternativa, puoi accedere ai servizi on line dell'Agenzia utilizzando le credenziali dispositive dell'Inps:
se non hai ancora il Pin per i servizi online dell'Inps,
richiedilo sul sito www.inps.it e poi convertilo in Pin
"dispositivo" direttamente dal tuo computer oppure
chiamando il call center Inps.
12 Guida al 730
Visualizza il 730
Una volta entrato nella tua area personale, ti consigliamo per prima cosa di:
> indicare i dati del sostituto d’imposta che farà il
conguaglio;
> compilare la scheda con la scelta di destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille.
Fatto questo, verifica con attenzione i dati che sono
stati inseriti nella dichiarazione dei redditi, nella sezio-
precompIlato
C
A
F
ne chiamata “Visualizza il 730 precompilato”.
Nell’area personale, oltre al modello precompilato,
troverai:
> il modello 730-3 con il dettaglio della liquidazione;
> un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e
delle spese inserite nel 730 e delle fonti utilizzate per
compilare la dichiarazione;
> l’esito della liquidazione: il rimborso che ti verrà
dato o le trattenute che ti farà il sostituto d’imposta.
Invia la dichiarazione dei redditi
Il 730 precompilato è al suo debutto e, in questa fase
sperimentale, al Fisco mancano i dati per compilare la
dichiarazione in toto. Si è stimato che in sette casi su
dieci il precompilato disponibile sul sito dell'Agenzia
sarà da integrare o modificare. Banalmente, per inserire le spese mediche da detrarre.
Se devi modificare o integrare il precompilato perché
alcuni dati non sono corretti o sono incompleti, ad
esempio mancano dei redditi o non sono stati inseriti
oneri detraibili o deducibili di cui il Fisco non era a
conoscenza, basta cliccare sul tasto "modifica" e seguire la procedura guidata fino al tasto "invio".
Se, invece, sei tra i fortunati che non devono modificare o integrare il precompilato, non devi far altro che
accettare il 730 cliccando sull’apposito comando e seguendo la procedura guidata fino al tasto di "invio".
Tieni presente che l'invio telematico del 730 non può
essere effettuato prima del primo maggio.
E
L
I
SIM
Sempre all'interno della tua area personale, in relazione alla tua dichiarazione precompilata potrai:
> versare le somme eventualmente dovute mediante
modello F24 che verrà predisposto online già completo dei dati di pagamento, con possibilità di addebitare
il saldo sul tuo conto corrente bancario o postale;
> indicare le coordinate bancarie o postali dove ricevere l'eventuale rimborso;
> consultare le comunicazioni del Fisco, la dichiarazione presentata e la ricevuta di invio.
Puoi anche inserire un indirizzo di posta elettronica
valido per ricevere le comunicazioni relative al tuo
730 precompilato.
Se ti affidi al sostituto d'imposta
Se il tuo sostituto di imposta presta assistenza fiscale,
puoi delegarlo ad accedere alla tua dichiarazione dei redditi precompilata, per fare le
modifiche necessarie e trasmetterla telematicamente
all’Agenzia delle entrate. Quindi, devi:
> consegnare la delega per l’accesso al 730 precompilato messa a disposizione dal sostituto;
> consegnare il modello 730-1 per la destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille. Anche se lo lasci in
bianco, devi consegnarlo al sostituto utilizzando una
normale busta e indicando, oltre ai dati anagrafici,
“Scelta per per la destinazione dell’8, del
5 e del 2 per mille”. Se presenti la dichiarazione
Guida al 730 13
precompIlato
C
A
F
E
L
I
SIM
congiunta, ricorda che le schede vanno comunque
inserite in due buste distinte;
> verificare la correttezza dei dati inseriti sulla copia
della dichiarazione e del prospetto di liquidazione
che il sostituto ti deve consegnare entro e non oltre
il 7 luglio.
Se fai la dichiarazione con un Caf
o un professionista
Se ti affidi a un Caf o a un professionista abilitato
(consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o
perito commerciale) devi:
> consegnare la delega per accedere al 730 precompilato messa a disposizione dal Caf;
> consegnare il modello 730-1 per la destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille;
> consegnare i documenti necessari a verificare la
conformità dei dati riportati nella dichiarazione dei
redditi e, in particolare, il diritto alle deduzioni e
alle detrazioni richieste: la Certificazione Unica e le
altre certificazioni che documentano le ritenute; gli
scontrini fiscali, le ricevute, le fatture, le quietanze
che provano le spese sostenute (a meno che si riferiscano a deduzioni o detrazioni già riconosciute
dal sostituto d’imposta e i documenti siano già
in suo possesso); gli attestati di versamento delle
imposte effettuati con l'F24; il modello Unico se
ci sono crediti per cui il contribuente ha chiesto il
riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
14 Guida al 730
Ricordati di consegnare le copie e conservare gli originali almeno fino al 31 dicembre 2019.
I Caf e i professionisti devono verificare che i dati
indicati nel precompilato siano conformi
alla documentazione consegnata dal contribuente e, laddove fossero scorretti o incompleti,
provvedere a integrarli o modificarli. Fatte le verifiche,
al contribuente viene rilasciato il visto di conformità
che attesta la correttezza dei dati.
Infine, verifica anche tu la correttezza dei dati inseriti
nella copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione che ti viene consegnata entro e
non oltre il 7 luglio 2015.
L'infedeltà si paga
Se il visto di conformità messo dal Caf o dal professionista a cui ci siamo affidati per la dichiarazione dei
redditi è "infedele", sarà il Caf o il professionista a
dover pagare il maggior tributo, gli interessi e le sanzioni, a meno che l’infedeltà sia dipesa dalla malafede
del contribuente.
Insomma, se il Caf sbaglia mettendo il visto di
conformità sui dati che l'Agenzia delle entrate giudica
scorretti, sarà lui a pagare.
Se, rilevato l’errore, il Caf o il professionista trasmettono all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di
rettifica entro il 10 novembre, saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli
interessi sono a carico del contribuente.
Frontespizio
Di fronte al fisco
D
opo aver visto come funziona il 730 precompilato, vediamo come si deve comportare chi deve o
preferisce compilare il modello con le modalità ordinarie in forma cartacea.
Non sbagliare il codice fiscale
Si parte compilando il frontespizio: inserisci i dati
anagrafici e il codice fiscale. Prima di inserire
quest'ultimo assicurati che sia lo stesso riportato sulla
tua tessera sanitaria e usalo anche se ti accorgi
che è sbagliato. Seppur raramente può capitare che
ci sia qualche lettera o numero sbagliato, ma siccome
il Fisco ti riconosce con quel codice, finché non glielo
fai correggere, devi usarlo.
Travestiti da bravo contribuente
Nel rigo contribuente, la casella “dichiarante” va
barrata da chi sta dichiarando i propri redditi.
Se la dichiarazione è congiunta, quello tra i coniugi
che intende utilizzare il proprio sostituto d’imposta
per il conguaglio deve barrare sia la casella “dichiarante” che la casella “dichiarazione congiunta”.
L’altro metterà la crocetta solo su “coniuge dichiarante”. Attenzione al codice fiscale: nella casella
corrispondente ogni coniuge inserirà il suo.
Nella parte dei dati anagrafici, il Fisco ti chiede la
carta d’identità. Anche in questo caso è bene fare
attenzione ad alcune situazioni particolari:
>>chi è nato all’estero deve indicare, al posto del
Comune, lo Stato di nascita tralasciando lo spazio
relativo alla provincia;
>>la parte “residenza anagrafica” si compila solo se
hai cambiato residenza, anche nell’ambito dello stesso Comune, nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data
di presentazione della dichiarazione; in questo caso
devi indicare la nuova residenza specificando giorno,
mese e anno della variazione;
>>la parte “residenza anagrafica” si compila anche se
è la tua prima dichiarazione dei redditi; in questo caso
devi barrare anche la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Da quest’anno, nel frontespizio, non va più indicato lo
stato civile del contribuente (per esempio, coniugato,
vedovo, separato...). Più privacy, dunque.
Dichiarazione conto terzi
Se devi presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci o di un minore puoi usare il 730 solo
se la persona per cui presenti il modello ha le caratteristiche per usarlo (vedi “I tartassati” a pagg. 6 e 7).
In questo caso devi compilare due 730: in entrambi
devi indicare nella casella “codice fiscale” quello del
soggetto che stai rappresentando, nella casella “codice fiscale del rappresentante o tutore” il tuo.
In un modello, barra la casella “dichiarante” nel rigo
“contribuente” e poi la casella “tutelato” se sei il
rappresentante legale o di sostegno oppure la casella
“minore” se sei il genitore che presenta la dichiarazione per conto del figlio minorenne. In questo modello
riporta tutti i redditi dell’incapace o del minore.
Nell’altro modello barra la casella “rappresentante o
tutore” nel rigo “contribuente” e compila con i tuoi dati.
Le tasse seguono il domicilio
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la
residenza anagrafica: in caso di variazione della
residenza cambia anche il domicilio fiscale e, in base
a questo, le tasse locali da pagare.
In particolare, il domicilio fiscale è importante per
determinare l’ammontare delle addizionali comunali e regionali all’Irpef, deliberate dalle singole
amministrazioni locali.
Se non hai cambiato la residenza o hai cambiato casa,
ma sei rimasto nello stesso Comune devi compilare
solo il rigo “domicilio fiscale al 01/01/2014”, lasciando
gli altri in bianco. Devi, invece, compilare anche il rigo
“domicilio fiscale al 01/01/2015” se ti sei trasferito in
un Comune diverso.
Quale sostituto d'imposta
Non dimenticare di inserire correttamente i dati del
sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio perché se sbagli dovrai presentare "il 730
integrativo".
Se sei un lavoratore dipendente, assimilato o un pensionato trovi i dati che ti servono nella Certificazione
Unica 2015, nella sezione "dati relativi al datore
di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Se il sostituto d'imposta che farà
i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la
Certificazione Unica, inserisci i dati del nuovo sostituto che chiederai direttamente a lui.
Ci sono poi i casi particolari in cui bisogna fare attenzione e cioè:
>>se la dichiarazione è congiunta, bisogna indicare i
dati del sostituto del "dichiarante";
>>se la dichiarazione è per conto dell'incapace, vanno
indicati i dati del sostituto d'imposta del minore o del
tutelato (nella dichiarazione del rappresentante o del
tutore il riquadro non si deve compilare);
>>se non hai il sostituto d'imposta devi barrare la
casella corrispondente (e presentare la dichiarazione
ad un Caf o ad un professionista).
Guida al 730 15
Frontespizio
Dati falsi? Si va anche nel penale
Fornire all'Agenzia i dati per il 730 è un obbligo. Se
si omettono dei dati o se ne indicano di falsi, si è
passibili di sanzioni amministrative (da 258 a 2.065
euro) e, nei casi più gravi, anche penali. Pochi dati
sono facoltativi: per esempio, i numeri di telefono o il
cellulare, il fax o l'indirizzo di posta elettronica.
L'Agenzia non ha bisogno del consenso del contribuente per il trattamento dei dati perché è un ente
dello Stato. Possono farne a meno anche gli intermediari abilitati (sostituto d'imposta, Caf o professioni-
sta) a meno che si tratti di dati sensibili (per esempio,
dati sullo stato di salute o sugli orientamenti religiosi,
politici o sessuali).
Situazioni particolari
La casella va compilata se si vogliono evidenziare "situazioni particolari" che incidono sulla dichiarazione.
Per esempio, quando l'Agenzia fornisce successivi
chiarimenti su situazioni controverse o a problemi
comuni su richiesta dei contribuenti. Nella casella
bisogna inserire il codice comunicato dall'Agenzia.
Esempio
Per capire come compilare il
modello 730, quest'anno abbiamo adottato come al solito la signora Anna Rossi, che
seguiremo nella compilazione.
Nella casella Mod. N. (in alto a
destra), Anna indica “1” e inizia la sua dichiarazione barran-
16 Guida al 730
do il quadratino “dichiarante”
e inserendo codice fiscale e
dati anagrafici.
La signora Rossi vive con il
marito e i due figli a Milano,
ma non avendo cambiato residenza nel 2014, non compila il
quadro della residenza anagra-
fica. Per lo stesso motivo indica
“Milano” solo nel rigo "domicilio fiscale al 01/01/2014".
Per concludere il frontespizio,
Anna che è una lavoratrice
dipendente, indica i dati del
proprio datore di lavoro nella
sezione dedicata al sostituto
d’imposta: sarà lui a occuparsi
di fare il conguaglio sulla sua
busta paga di luglio.
Quindi, accrediterà il rimborso
o addebiterà le somme o le
rate dovute al Fisco a saldo oppure come primo acconto per
l'anno 2015.
Figli &
co .
Familiari a carico
P
ensa al modello 730 come a un grande dipinto
della tua vita, fatto di tanti quadri che ne narrano
gli eventi: matrimoni, nascite, morti, separazioni...
Il Fisco in questo caso tiene conto anche del peso
economico rappresentato da figli ultramaggiorenni
che non riescono ad avere un reddito stabile capace
di emanciparli dalla famiglia e restano con mamma e
papà. Oppure vanno a vivere da soli, ma le bollette e
l'affitto sono a carico dei genitori.
Non tiene conto, però, delle coppie di fatto, di chi
convive, ma non è sposato (vedi riquadro a pag. 19),
per cui il compagno o la compagna non spossono
essere considerati a carico e non c'è nessuna detrazione.
Se hai diritto alla detrazione per figli a carico,
l'avrai già ottenuta in busta paga o nella pensione.
Il Fisco prevede anche detrazioni per eventuali
altri familiari a tuo carico (moglie, suocera,
marito...), ti consente cioè di sottrarre determinati
importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo averla calcolata sui redditi dichiarati. La detrazione varia a seconda
del reddito e di quanti si è in famiglia.
Sarà chi presta l'assistenza fiscale a fare tutti
i calcoli per applicare le detrazioni, alleggerendo il
conto finale presentato dall'Agenzia delle entrate.
Sei a carico se guadagni poco
Per essere considerati a carico conta il reddito,
non l'età. Infatti, i figli, il coniuge e gli altri familiari, nel 2014, non devono avere avuto un
reddito complessivo superiore a 2.840,51
euro. Questo limite vale per tutto l'anno considerato
complessivamente. Quindi, se un figlio ha fatto una
collaborazione di soli due mesi percependo complessivamente 3.000 euro, il genitore perde le detrazioni
per tutto l'anno. Infatti, la detrazione non spetta,
neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito
del familiare ha superato la soglia dei 2.840,51 euro
senza considerare eventuali deduzioni.
Le detrazioni per i figli (senza nessuna distinzione
tra riconosciuti, legittimi, adottivi o affidati) spettano anche se questi non convivono con chi li
dichiara a carico e anche se non sono residenti
in Italia.
La detrazione viene riconosciuta a prescindere dall'età
del figlio e dal fatto che sia o meno ancora studente.
L'unico limite che il Fisco impone ai genitori è che
facciano metà per uno: se non sono legalmente separati, devono ripartirsi al 50% la
detrazione per ogni figlio a carico.
I genitori possono, di comune accordo, attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito complessivo
più elevato, per evitare che sia persa in tutto o in
parte dal genitore con reddito particolarmente basso.
Per capire come godere al massimo della detrazione,
fai qualche conto usando le indicazioni riportate nel
capitolo "La resa dei conti".
Infatti, la detrazione diminuisce all'aumentare
del reddito, quindi attribuendola completamente al
reddito più alto, il totale della detrazione per la famiglia risulta più basso.
In caso di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione del matrimonio, la
detrazione spetta al 100% al genitore affidatario (vedi riquadro qui sotto).
In caso di affidamento congiunto, invece, si divide al 50%. Anche in questo caso, però, è possibile,
se i coniugi si mettono d'accordo, attribuire l'intera
detrazione al genitore con reddito più elevato, a patto
che, nell'affidamento congiunto, restituisca il 50%
della detrazione all'altro genitore.
Ci sono alcuni casi in cui la detrazione spetta per
intero a un solo genitore:
>>quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico;
>>se rimane vedovo/a con figli e si risposa;
>>per figli adottivi, affidati o affiliati del solo contri-
In
particolare
Detrazione figli: il Fisco, come Salomone, dice di fare a metà
Per il Fisco i coniugi devono fare a metà quando si tratta di "scaricare" i
figli. Infatti, la detrazione per figli a carico va ripartita al 50% tra i coniugi, se non sono legalmente separati. Se, però, i genitori sono d'accordo
possono attribuire tutta la detrazione a quello dei due che ha il reddito
più elevato. Una mossa che conviene fare quando il reddito di uno dei
due coniugi è particolarmente basso perché gode già di altre detrazioni
che annullano l’imposta. Infatti, se l'ammontare delle detrazioni supera
l'imposta dovuta si dice che la detrazione non trova capienza e, quindi,
va perduta se non si trasferisce a un altro familiare, in questo caso al
coniuge.
Se i genitori sono separati o divorziati e c'è l'affido congiunto dei figli la
detrazione spetta nella misura del 50% per ogni genitore; se l'affido è
esclusivo è il genitore affidatario a usufruire del 100% della detrazione,
fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Per le coppie di fatto, non sposate, valgono le stesse regole previste per
i genitori separati: la detrazione si divide al 50% se non ci sono provvedimenti del Giudice sull'affidamento dei figli. Le parti possono sempre
decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione a chi ha il
reddito più alto.
Insomma, la detrazione può essere attribuita nelle percentuali prefissate
del 50 o del 100 per cento e non stabilita liberamente dai genitori. Ne
deriva che, se i figli sono due, la detrazione va calcolata per ciascun figlio
e poi divisa a metà tra i genitori o attribuita interamente a uno dei due.
I genitori non possono quindi dichiarare (e detrarre) un figlio ciascuno.
Guida al 730 17
Figli &
co .
buente, anche se questi è coniugato;
>>se l'altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio. In questo caso, la detrazione per il
primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il
coniuge, se più conveniente.
deve risultare da una sentenza di separazione);
>>i discendenti dei figli (i nipoti);
>>i genitori, anche adottivi, e i nonni;
>>i suoceri, i generi e le nuore;
>>i fratelli, le sorelle, i fratellastri e le sorellastre.
Se mantieni tuo marito
Stato civile, please
Il Fisco permette di dichiarare fiscalmente a proprio
carico il coniuge che non raggiunge il limite di reddito
di 2.840,51 euro annui complessivi, a prescindere che
sia convivente o che addirittura viva all'estero.
L'unico vincolo per usufruire delle detrazioni è che
non ci sia un provvedimento di separazione
legale: infatti in questo caso il coniuge continua a
essere dichiarabile a carico, ma rientra negli "altri
familiari".
Se sei sposato devi barrare la casella “C” nel quadro
“Coniuge e familiari a carico” e riportare nel
rigo 1 il codice fiscale del coniuge (il codice del coniuge va indicato anche se non è a carico). Non devi
compilarlo in caso di annullamento, divorzio e separazione legale. La casella “mesi a carico” è da utilizzare
solo se, nel 2014, il coniuge è stato a carico. Se lo è
stato per tutto l'anno, scrivi “12”. Se ti sei sposato nel
2014 oppure durante l'anno c'è stata una separazione legale o il matrimonio è stato sciolto o annullato
oppure il coniuge è morto, indica il numero di mesi in
cui è stato a carico. Il mese si considera sempre intero. Per esempio, se le nozze risalgono al maggio del
2014, la detrazione spetterà per otto mesi.
Gli altri familiari scaricabili
Non solo coniuge e figli: per il Fisco anche altri familiari danno diritto a specifiche detrazioni.
Per ottenere le agevolazioni previste per i familiari a
carico, devono essere rispettate alcune condizioni.
Innanzitutto, questi devono convivere con chi
li dichiara a proprio carico o ricevere da lui
assegni alimentari non derivanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria.
In questo secondo caso si deve allegare un'autocertificazione al 730. In caso di controllo del Fisco, si può
provare quanto dichiarato tramite mezzi che l'amministrazione finanziaria giudica come “idonei”.
Tra questi rientrano, ad esempio, l'intestazione delle
utenze domestiche, di un contratto di affitto o la documentazione bancaria da cui risultino i versamenti
fatti a quel familiare.
Possono essere dichiarati a carico:
>>il coniuge legalmente separato (questa condizione
In
particolare
Extracomunitario? Sconto se dimostri di essere un familiare
I cittadini extracomunitari che chiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status
di familiare.
Possono presentare alternativamente:
• la documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese
d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del Prefetto
competente per territorio;
• la documentazione con apposizione dell'apostille (che convalida l'atto),
per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961;
• la documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese di origine.
18 Guida al 730
Più detrazioni
per le famiglie numerose
Barra la casella “F1” per il primo figlio a carico, cioè
quello di età anagrafica maggiore.
Nei righi successivi barra le caselle:
>>“F” per indicare un figlio successivo al primo;
>>“A” se si tratta di un altro familiare;
>>“D” se il figlio è portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. In questo
caso, non è necessario barrare anche la casella “F”.
Nella casella “codice fiscale” scrivi il codice fiscale
di ciascuno dei figli e degli altri familiari che dichiari a
tuo carico anche se le detrazioni vengono percepite
da un altro soggetto. Da quest'anno devi indicare il
codice fiscale anche per i figli residenti all'estero.
Nella casella “mesi a carico” indica il numero dei
mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a tuo
carico. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto
2014, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto
nella casella scriverai “5”.
Allo stesso modo, nella casella “minore di 3 anni”
indica il numero dei mesi dell'anno durante i quali il
figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2014, nella casella
scriverai “7”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il
5 settembre 2014, indicherai “9”. Il Fisco riconosce
la detrazione per l'intero mese, anche se la condizione per usufruirne si è verificata per un solo giorno.
Nella casella “percentuale” indica la percentuale di
detrazione spettante: "100" per l'intera detrazione,
"50" per la metà e "0" se la detrazione spetta interamente all'altro genitore.
Un caso particolare è quello in cui uno dei genitori è deceduto oppure non ha riconosciuto il
figlio: se si verifica una di queste circostanze, l'altro
Figli &
genitore ha diritto per il primo figlio alla detrazione
prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri
figli all'intera detrazione. Fai attenzione e indica nella
casella “percentuale” del rigo 2 la lettera “C”. Se
la detrazione non spetta per l'intero anno, bisogna
compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione è
riconosciuta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
spetta come coniuge. In ogni caso, sarà chi ti presta
l'assistenza fiscale ad attribuirti la detrazione più conveniente. Infatti, poiché le detrazioni per i figli e per il
coniuge non sono fisse, ma variano in funzione della
composizione del nucleo e del reddito complessivo,
potrebbe accadere che comunque la detrazione prevista per il coniuge sia più bassa di quella attribuita
al figlio. Barra la casella di colonna 8 "detrazione
100% affidamento figli" se sei il genitore che
fruisce dell'intera detrazione in caso di affidamento
congiunto, esclusivo o condiviso dei figli. Se sei il
genitore affidatario, o in caso di affidamento congiunto, e non puoi usufruire in tutto o in parte della
detrazione, perché hai dei limiti di reddito, la detrazione viene assegnata interamente all'altro genitore.
Questa situazione può essere oggetto di valutazione
in sede di accordo economico di separazione. Per
le famiglie numerose, l'amministrazione finanziaria
concede un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. La
casella “percentuale ulteriore detrazione per
famiglie con almeno quattro figli” è riservata
ai contribuenti con più di tre figli. Indica in questa
casella la percentuale riferita alla ulteriore detrazione:
per calcolarla trovi le indicazioni nella parte della
guida dedicata al calcolo dell'imposta, chiamata “La
Cose
co .
che capitano
Convivi? Nessuna detrazione per la compagna disoccupata
“
„
Vivo con la mia compagna che purtroppo è disoccupata da un anno e
mezzo, pertanto ci manteniamo solo con il mio stipendio. Ho diritto alla
detrazione per familiari a carico?
Se convivi e la tua compagna è disoccupata ed è, quindi, a tuo carico,
sappi che il Fisco non ti riconosce nessuna detrazione per familiare a
carico come accadrebbe se foste una coppia sposata. Se, però, all'Anagrafe risultate registrati nello stesso stato di famiglia, formate un unico
nucleo familiare e, se il vostro Isee (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) è basso, potreste avere diritto ad alcune agevolazioni. L'Isee
è lo strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie
italiane. Attraverso l'Isee familiare, che sarebbe sicuramente più alto con
un doppio stipendio, lo Stato individua le famiglie che possono accedere
a prestazioni sociali agevolate: assegni familiari e di maternità, bonus
bebè, retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, libri scolastici
e borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie e prestazioni del
diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie (per esempio.
ricoveri presso residenze sanitarie, assistenza ai disabili), agevolazioni
sulle utenze domestiche (sconti sulle bollette di telefono, luce, gas).
resa dei conti”.
Da quest'anno c'è una nuova casella "numero di
figli in affido preadottivo a carico del contribuente", Indicato il numero, per ognuno di loro, devi
barrare la casella "F" o "D" e compilare i dati relativi
ai mesi per i quali li dichiari a tuo carico. Si lascia in
bianco il codice fiscale per tutelare la loro privacy.
Esempio
Anna, mamma di Marco e
Sofia, compila il proprio quadro dei familiari a carico.
Non avendo a carico il marito
Mario, non indica i mesi in colonna 5 del rigo 1 ma, sapendo
che è comunque obbligatorio
indicare il codice fiscale del
coniuge, barra la casella C e
completa il rigo 1 con il codice
del marito.
Nel rigo 2 indica il codice fiscale del figlio Marco, barrando la casella F1 e indicando
“12” nella casella mesi a carico.
Poiché Marco è nato nel 2008
e, quindi, ha più di tre anni,
non bisogna scrivere nulla nel-
la colonna 6. Nel rigo 3, Anna
indica il codice fiscale della
piccola Sofia, che è nata il 15
maggio 2011. Barra la casella F
e indica “12” nella casella mesi
a carico.
Poiché Sofia ha compiuto tre
anni nel maggio del 2014, indica “5” nella colonna 6: infatti
basta un giorno per poter considerare tutto il mese nel conto
delle detrazioni. Anna e Mario,
dopo aver fatto i calcoli, decidono che è più conveniente
dichiarare a loro carico i figli
al 50%.
Anna indica "50" in entrambi i
righi della colonna 7.
Guida al 730 19
Quadro
a
- Quadro
b
Case e Terreni
H
ai una casa o un terreno di proprietà? Dichiarali
nel 730 che poi, a fare i calcoli, ci pensa il Fisco.
Terra fertile: dichiara i frutti
La prima cosa da fare è capire se devi dichiarare il tuo
terreno. Per inserirlo nella dichiarazione devi avere il
reddito dominicale e quello agrario, che trovi sui
documenti di proprietà. Ricorda che se è un terzo a
svolgere attività agricola sul terreno di tua proprietà
devi dichiarare soltanto il reddito dominicale.
Per il reddito agrario bisogna controllare se la coltura
praticata corrisponde a quella riportata al catasto.
Infatti, a seconda di cosa coltivi sul terreno il
reddito ai fini fiscali sale o scende.
Quindi, se la coltura del terreno è cambiata,
bisogna denunciarlo all'Agenzia delle entrate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui c'è
stato il cambiamento.
Attenzione, se non vengono denunciate le variazioni
che hanno determinato un aumento del reddito dominicale e/o di quello agrario è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro a carico del contribuente.
Ci sono alcuni tipi di terreno che non producono
reddito dominicale e agrario e, quindi, non
vanno dichiarati. Sono i terreni:
>>di pertinenza di fabbricati urbani (ad esempio, il
giardino condominiale);
>>i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal
ministero per i Beni e le Attività Culturali, quando per
tutto l’anno chi li possiede non è riuscito a percepire
alcun reddito dal loro utilizzo;
>>affittati per uso non agricolo (come una cava o una
miniera), che sono considerati “redditi diversi”;
>>situati all'estero.
In
particolare
Il reddito che deriva dalle "agroenergie" va nel quadro A
L'agricoltore che produce e vende agroenergie (energia elettrica e carburanti derivanti da prodotti agricoli) deve dichiarare il reddito che ne
deriva nel quadro A del 730. Deve dichiarare l'agricoltore che:
- produce e vende energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh l’anno;
- produce e vende energia elettrica o calorica da fonti fotovoltaiche fino
a 260.000 kWh l’anno;
- produce e vende carburanti derivanti da prodotti agricoli;
- produce e vende prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.
Se la produzione di energia supera i limiti qui sopra si compila l’Unico.
20 Guida al 730
Devono, invece, dichiarare:
>>i proprietari di terreni (anche i possessori a titolo
di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale) regolarmente iscritti a catasto con attribuzione della rendita
catastale;
>>gli affittuari che svolgono attività agricola sul terreno in affitto e gli associati in caso di conduzione
associata. In questo caso si deve compilare solo la
parte del reddito agrario;
>>il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il
titolare dell'impresa agricola individuale che coltiva
il terreno.
In caso di usufrutto, il titolare della nuda proprietà
non deve dichiarare il terreno.
L'elenco delle attività considerate agricole ai fini della
determinazione del reddito agrario si trova nell’Appendice alle istruzioni ministeriali del modello 730.
L'Imu anche sui terreni
Se il terreno non è affittato, l'Imu (Imposta municipale unica) sostituisce l'Irpef e le addizionali sul
reddito dominicale. Il reddito agrario, invece, continua
a essere normalmente tassato. Quindi, chi presta
assistenza fiscale calcola il reddito di questi terreni
considerando solo il reddito agrario.
Se il terreno è affittato sono dovute sia l'Irpef sia
le addizionali, oltre all'Imu. L'unico caso in cui anche
se il terreno non è affittato si paga l'Irpef è quello dei
terreni esenti da Imu (ad esempio, i terreni delle aree
montane o collinari delimitate ai sensi della legge n.
984 del 1977).
Reddito da rivalutare
Se i tuoi terreni producono reddito devi dichiararli
nel 730. Ai fini del calcolo delle imposte, chi ti presta
l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario che dichiari nel quadro A.Il reddito dominicale
viene rivalutato del 107% mentre quello agricolo del
95,5%. In caso di terreni agricoli coltivati o meno,
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è dell'89% per il reddito
dominicale e del 78,5% per quello agricolo.
Il Fisco dà un po' di respiro a chi dà spazio ai
giovani agricoltori affittandogli il terreno.
Infatti, non vengono rivalutati i redditi dominicali e
agrari per i periodi d’imposta durante i quali i terreni
sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti
di almeno 5 anni, a giovani che non hanno ancora
compiuto quarant'anni con la qualifica di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale, anche
in forma societaria.
Quadro
Il raccolto del Fisco
Nel quadro A, per ciascun terreno devi indicare:
>>nella colonna 1 il reddito dominicale;
>>nella colonna 3 il reddito agrario.
La rivalutazione di questi due importi viene fatta da
chi ti presta l'assistenza fiscale con le percentuali che
abbiamo visto nel paragrafo precedente.
Nella colonna 2 devi indicare uno dei seguenti codici
se sei rispettivamente:
– proprietario del terreno: “1”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (il regime
vincolistico): “2”;
– proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone
(regime di libero mercato): “3”;
– conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o
affittuario: “4”;
– socio di società semplice: “5”;
– partecipante dell’impresa familiare agricola diverso
dal titolare: “6”;
– titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare: “7”;
– socio di società semplice, per la parte di reddito
dominicale attribuito dalla società: “10”;
>>nella colonna 4 i giorni di possesso del terreno
(365 per tutto l’anno);
>>nella colonna 5 la percentuale di possesso (100
per la titolarità esclusiva);
>>nella colonna 6, se il terreno è dato in affitto in
regime vincolistico, il canone che risulta dal contratto
e che corrisponde al periodo di colonna 4;
>>nella colonna 7 il codice che corrisponde ai seguenti casi particolari:
– "2" per la perdita per eventi naturali di almeno
il 30% del raccolto nell’anno, in questa situazione i
redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
– "3" per il terreno in conduzione associata;
– "4" per il terreno dato in affitto per usi agricoli a
giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni,
con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale;
– "6" se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.
Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici,
chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione
e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del
modello 730-3 (vedi "La resa dei conti" a pag. 55).
Inoltre:
>>barra la colonna 8 per indicare che si tratta dello
stesso terreno del rigo precedente. Questa situazione si manifesta se, nel corso del 2014, si sono
verificate situazioni diverse per uno stesso terreno
(è cambiata la quota di possesso, è stato affittato...)
pertanto occorre compilare un rigo del quadro per
ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo
periodo;
>>nella colonna 9 indica il codice corrispondente alla
tua condizione di non applicabilità dell'Imu:
Cose
a
- Quadro
b
che capitano
Inquilino moroso, niente tasse solo se c'è lo sfratto
“
Ho dato una casa in affitto, ma l'inquilino non paga. Ho avviato il
procedimento di sfratto per morosità, ma sono ancora in attesa del provvedimento del giudice. Devo dichiarare lo stesso i canoni di locazione che
non ho percepito?
„
Se l'immobile è locato a uso abitativo, i canoni non percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore a partire dal
momento in cui viene convalidato lo sfratto per morosità. Quindi, non
vanno dichiarati, ma solo se il procedimento di sfratto si è concluso prima
del termine per la presentazione del 730. Se, invece, al momento della
dichiarazione dei redditi, il procedimento è ancora pendente, il locatore
deve dichiarare i canoni non percepiti e pagarci le imposte. Che comunque non vanno perdute. Infatti, quando il giudice convalida lo sfratto,
conferma la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti e al
locatore spetta un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni non percepiti. Il credito può essere compensato con altre imposte o
riportato nella dichiarazione dell'anno successivo nel quadro G, rigo G2.
– "1" per i terreni agricoli che si trovano a un'altitudine da 601 metri in su;
– "2" per i terreni agricoli a un'altitudine compresa
tra i 281 e i 600 metri, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali;
– "3" per i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva non divisibile e
non usucapibile;
>>barra la casella di colonna 10 (coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale) nel caso di
terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto
e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore
agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola.
Habemus casa
Il quadro B (Redditi dei fabbricati) deve essere compilato da:
>>i proprietari di fabbricati iscritti a catasto o che
devono essere iscritti con attribuzione di rendita
catastale;
>>i possessori di immobili che, secondo le leggi in
vigore, non possono essere considerati rurali;
>>i titolari dell’usufrutto o di altro diritto reale sul
fabbricato;
>>i soci di società semplici e di società a esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.
In caso di usufrutto o altro diritto reale (diritto d'uso o d'abitazione che spetta al coniuge superstite), il
titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare nulla.
Non producono reddito da fabbricato e, quindi, non
devono essere dichiarati:
>>le costruzioni rurali utilizzate come abitazione
che appartengono al possessore o all’affittuario dei
Guida al 730 21
Quadro
a
- Quadro
b
terreni e adibite a usi agricoli. Le unità immobiliari
che, sulla base della normativa vigente, non hanno i
requisiti per essere considerate rurali devono essere
dichiarate utilizzando la rendita presunta se quella
definitiva non è ancora stata attribuita. In ogni caso,
sono considerate produttive di reddito le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle
che hanno caratteristiche di lusso;
>>le costruzioni che servono per svolgere le attività
agricole comprese quelle destinate alla protezione
delle piante, conservazione dei prodotti agricoli,
custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
>>i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
>>le unità immobiliari, per il periodo in cui sono
state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e durante il quale non vengono
utilizzate;
>>gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al
pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed
emeroteche, quando il possessore non ricava alcun
reddito dall’utilizzo dell’immobile. Il contribuente
in questo caso deve presentare una comunicazione
all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi
dalla data in cui ha avuto inizio l'utilizzo;
In
particolare
Quando conviene la cedolare secca
La “cedolare secca” è una modalità di tassazione del reddito da locazione
alternativa a quella ordinaria: a differenza di quest’ultima, consente al
locatore di versare un’imposta calcolata in pecentuale fissa sul canone
annuo percepito. La cedolare sostituisce l’Irpef, le relative addizionali,
l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Nei contratti di locazione a canone libero (cioè i contratti in cui il canone
e le condizioni contrattuali sono liberamente determinate dalle parti)
l'imposta sostitutiva è del 21 % del canone annuo.
Nei contratti di locazione a canone concordato (cioè i contratti in cui il
canone e le condizioni contrattuali sono definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei conduttori, depositati presso ogni Comune dell’area territorialmente interessata)
l'imposta sostitutiva si abbassa al 10% del canone annuo per il triennio
dal 2014 al 2017. Dal 2018 l'aliquota agevolata si alzerà al 15% .
Per il locatore, aderire a tale regime può essere molto conveniente soprattutto quando percepisce altri redditi soggetti a Irpef. Con la cedolare,
infatti, il reddito da locazione non va a sommarsi all’imponibile Irpef, su
cui si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito - per cui
l’imposta aumenta all’aumentare del reddito - e non è nemmeno soggetto alle addizionali regionali e comunali. L'opzione può essere esercitata:
alla registrazione del contratto oppure nelle annualità successive, entro
30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L'opzione può essere esercitata anche in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione:
in questo caso esercita l'opzione entro 30 giorni dalla proroga (per esempio, nei contratti di locazione di 4 anni più 4, l'opzione va esercitata entro
30 giorni dalla scadenza dei primi 4 anni.
22 Guida al 730
>>le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se
non sono locati, e le loro pertinenze.
Affitto: se scegli la cedolare secca
Il regime di tassazione della "cedolare secca" sugli
affitti prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e
di bollo sul contratto di locazione. Se si sceglie questa
opzione, i canoni di locazione percepiti sono esclusi
dal reddito complessivo e, di conseguenza, non se ne
deve tenere conto ai fini del calcolo dell'Irpef.
La base imponibile della cedolare è costituita dal canone di locazione annuo, sul quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice
civile o a canone libero. È prevista, poi, un’aliquota
agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini
(art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge
n. 431 del 1998), relativi ad abitazioni site nei comuni
elencati dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n.
551 del 30 dicembre 1988 e negli altri comuni elencati nelle delibere del CIPE (Comitato interministeriale
per la programmazione economica).
La scelta del regime della cedolare secca si fa
al momento della registrazione del contratto.
Si può scegliere al momento della dichiarazione dei
redditi solo per i contratti senza obbligo di registrazione, cioè i contratti di durata inferiore a 30 giorni
totali annui.
Qualsiasi sia il momento in cui hai fatto la scelta, nella
dichiarazione dei redditi o in sede di registrazione
del contratto, nella sezione I del quadro B vanno
indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va
barrata la casella di colonna 11 “cedolare secca”,
mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione.
Nei calcoli finali, il reddito derivante dalla locazione a
cui si applica la cedolare secca farà parte del reddito
complessivo ai fini della valutazione della condizione
di familiare a carico, per il calcolo delle detrazioni per
familiari a carico e di quelle per oneri e per stabilire
se spettano e a quanto ammontano i benefici, fiscali
e non, collegati al possesso di determinati requisiti di
reddito (come l'Isee). Mentre non viene considerato
per il pagamento dell'Irpef.
Come ti spolpo la casa
Nella prima sezione del quadro B sono indicati i
redditi derivanti dai fabbricati ai fini del calcolo delle
imposte. Bisogna riportare:
>>nella colonna 1, la rendita catastale. Che sarà
rivalutata del 5% da chi ti presta l’assistenza fiscale
ai fini del calcolo dell’imposta. In caso di immobili
Quadro
non ancora censiti in catasto devi indicare la rendita
catastale presunta;
>>nella colonna 2, l’utilizzo del fabbricato con uno
dei seguenti codici:
– abitazione principale: “1”. Se l'immobile è
usato in parte come abitazione principale e in parte è
locato, devi indicare il codice "11" o "12" a seconda
del tipo di contratto;
– tenuto a disposizione: “2”. Su questi immobili
normalmente si paga l'Imu, pertanto non sono imponibili ai fini Irpef e addizionali, tuttavia se l'immobile
si trova nello stesso Comune di quello dichiarato con
il codice "1" risulterà imponibile per il 50%;
– locato in libero mercato (o con i patti in deroga): “3”;
– locato con equo canone: “4”;
– pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina...) se iscritta in catasto con autonoma rendita: “5”;
– locato a canone concordato (sulla base dell’art. 2
comma 3 e dell’art. 5 comma 2 della legge n. 431 del
1998) perché sito in uno dei Comuni ad alta densità
abitativa: “8”. In questo caso, se opti per la tassazione ordinaria, chi presta assistenza fiscale calcola il
reddito con una riduzione del 30%, viceversa se hai
scelto il regime della cedolare secca usufruisci dell'aliquota agevolata del 15%;
– non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici
da 1 a 17 perché si tratta ad esempio, di un'unità
immobiliare priva di allacciamenti alla rete della
luce, del gas e dell'acqua e, quindi, di fatto inutilizzata; oppure della pertinenza di un'immobile
tenuto a disposizione; oppure di un immobile tenuto
a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano
temporaneamente all'estero; oppure di un immobile
di proprietà condominiale come i locali della portineria e dichiarato dal singolo condomino perché la quota di reddito a lui spettante supera i 25,82 euro: "9";
– abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza o
utilizzata come abitazione principale da uno o più
proprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se
padre e figlio posseggono un appartamento in cui
vive solo il figlio, questi lo dichiara col codice "1",
mentre il padre, che vive in una casa di sua esclusiva
proprietà, ricade in questa fattispecie per lo stesso
appartamento): "10";
– immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato in regime di libero mercato o
di patti in deroga: "11";
– immobile situato in uno dei Comuni ad alta densità
abitativa e utilizzato in parte come abitazione principale e in parte locato a canone concordato: "12";
– situato in Abruzzo e dato in locazione a residenti
nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui
abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate
inagibili: "14". Se opti per la tassazione ordinaria chi
presta assistenza fiscale calcola il reddito con una
riduzione del 30%, viceversa se hai scelto il regime
della cedolare secca l'aliquota ordinaria è del 21%
Cose
a
- Quadro
b
che capitano
Affitto "occasionale": non sfugge al Fisco
“
„
Ho un secondo immobile di proprietà che affitto, come privato, occasionalmente anche per periodi molto brevi. Devo dichiarare le somme
che guadagno? Come?
La locazione, anche se di durata molto breve, produce redditi che vanno
dichiarati in sede di 730 (o di Unico, a seconda dei casi). Il regime fiscale,
per questo tipo di locazioni è lo stesso che per i contratti standard 4 più 4.
Pertanto il locatore può decidere se pagare l'imposta sostitutiva optando
per la cedolare secca oppure l'Irpef (oltre alle imposte di registro, di bollo
e alle addizionali), a seconda della convenienza. L'unica particolarità è
che, se il contratto non dura più di 30 giorni, non è obbligatoria la registrazione. Dal momento che l'opzione per la cedolare secca va esercitata
in sede di registrazione, per i soli contratti inferiori ai 30 giorni è possibile
esercitare l'opzione in sede di dichiarazione barrando la colonna 11 nel
rigo dedicato all'immobile.
(in questo caso, non dimenticare di barrare la casella
"11");
– situato in Abruzzo e dato in comodato gratuito
a residenti nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o
dichiarate inagibili: "15".
– reddito dei fabbricati attribuito da società semplice
e imponibile ai fini Irpef perché locati o con esenzione Imu: "16". Se il fabbricato non è imponibile ai fini
Irpef perchè non locato e non esente da Imu: "17". In
questi casi non vanno indicati i giorni e la percentuale
di possesso.
Attenzione, se hai indicato i codici 8 e 14 in caso
di tassazione ordinaria hai diritto alla riduzione del
30% del reddito del fabbricato, per usufruirne devi
compilare anche la sezione II del quadro B: "dati
necessari per usufruire delle agevolazioni previste per
contratti di locazione e comodato".
Inoltre, bisogna riportare:
>>nella colonna 3, i giorni di possesso (365 per tutto
l’anno). I fabbricati di nuova costruzione vanno dichiarati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui sono
destinati o dall'utilizzo del possessore;
>>nella colonna 4, la percentuale di possesso (100
se si è l'unico proprietario);
>>nella colonna 5, da compilare in caso di locazione,
indica il codice che corrisponde alla percentuale di
canone che riporterai a colonna 6:
– "1" per il 95% del canone di locazione sottoposto
a tassazione ordinaria;
– "2" per i fabbricati siti nella città di Venezia centro
e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano
tassati in via ordinaria per il 75% del canone;
– "3" per il 100% del canone di locazione tassato
con la cedolare secca;
– "4" per il 65% del canone percepito su immobili di
interesse storico o artistico ai sensi del decreto legislaGuida al 730 23
Quadro
In
a
- Quadro
b
particolare
Prima casa o abitazione principale?
Qual è la differenza tra “abitazione principale” e “prima casa”? Per il
Fisco queste due definizioni hanno significati molto diversi.
La prima casa per il Fisco è l'immobile utilizzabile come abitazione, di
proprietà del contribuente, anche se questi effettivamente non ci vive.
Infatti, quando si parla di “agevolazioni prima casa” si deve far riferimento esclusivamente al momento della compravendita dell’immobile,
quando, se ci sono le caratteristiche necessarie, si può usufruire di importanti riduzioni in materia di Iva, imposta di registro, imposta catastale e
ipotecaria. Per essere definita come prima casa, l’abitazione deve essere
“non di lusso” e deve trovarsi nel Comune di residenza del contribuente.
Inoltre, quest'ultimo non deve possedere altre case in quel Comune e
non deve aver già utilizzato questi sconti d'imposta per acquisti precedenti, fatti in tutta Italia. Queste caratteristiche devono essere indicate
nel rogito d'acquisto e se non risiede nel Comune in cui ha acquistato
la casa, deve trasferirla in tale Comune entro 18 mesi dall’acquisto. Di
conseguenza, la prima casa può non essere la tua abitazione principale,
proprio perché la residenza deve essere nel Comune dell'immobile, non
necessariamente nella casa. Un immobile, invece, per essere definito
come abitazione principale deve essere la “dimora abituale” del contribuente e/o della sua famiglia. Questa definizione è utile per ottenere le
agevolazioni che il Fisco riconosce sull'Imu e sull'Irpef.
tivo n. 42 del 2004;
>>nella colonna 6, indica:
– il 95% del canone di locazione che risulta dal contratto se hai indicato il codice 1 a colonna 5;
– il 75% del canone se hai inserito il codice 2 a colonna 5;
– il 100% se hai scelto il regime della cedolare secca
indicando il codice 3 a colonna 5;
– il 65% se hai indicato il codice 4 a colonna 5;
>>nella colonna 7, da compilare in casi particolari,
indicando il codice corrispondente alla tua situazione:
– "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a
seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e il
Comune ha rilasciato la certificazione di non imponibilità fiscale attestante la distruzione dell'immobile. In
questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2;
– "3" se l’immobile è inagibile per altre cause ed
è stata chiesta la revisione della rendita, anche in questo caso devi indicare il codice “9” nella colonna 2;
– "4" se l’immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione previsti dal contratto,
in tutto o in parte, e il procedimento di convalida di
sfratto per morosità si è concluso entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il canone è stato percepito solo per una parte dell’anno,
va compilato un unico rigo, riportando in colonna
6 la quota di canone effettivamente percepita e
indicando in colonna 7 il codice 4. Se non è stato
percepito alcun canone la tassazione avviene sulla
rendita catastale;
24 Guida al 730
– "5" se l’immobile è posseduto in comproprietà ed
è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (ad esempio se l'immobile è
posseduto da tre proprietari e locato da due di questi
al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata
soltanto la quota del canone annuo che spetta al
contribuente;
– "6" se per l’immobile, locato a soggetti che si
trovano in particolari condizioni di disagio,
è intervenuta la sospensione della procedura
esecutiva di sfratto. In questo caso il reddito
dell'immobile relativo al periodo per cui è esecutiva la sospensione dello sfratto non viene tassato. I
termini della sospensione della procedura esecutiva
di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2014.
L’agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad abitazione situati nei Comuni capoluoghi di provincia,
nei Comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta
densità abitativa definiti con delibera Cipe n. 87 del
13 novembre 2003 e locati a soggetti con reddito
annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000
euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli
fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano
nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni,
malati terminali oppure portatori di handicap con
invalidità superiore al 66%, purché non posseggano
altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
Regione di residenza;
>>barra la colonna 8, se dichiari lo stesso immobile
su più righi, per indicare che quello che stai utilizzando è la prosecuzione del precedente;
>>nella colonna 9, il codice catastale del Comune
dove è situato l’immobile dichiarato (trovi l’elenco
nell’Appendice alle istruzioni ministeriali);
>>barra la casella di colonna 11, se opti per la cedolare secca sulle locazioni. La casella va compilata
solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici
"3" (canone libero), "4" (equo canone), "8" (canone
concordato agevolato); "11" (locazione parziale abitazione principale con canone libero), "12" (locazione
parziale abitazione principale con canone concordato
agevolato) o "14" (locazione agevolata immobile
situato in Abruzzo). Chi ti presta l'assistenza fiscale
applicherà l'aliquota del 21% (se il canone è libero) o
del 10% (se il canone è concordato). Attenzione, se
hai barrato la casella devi compilare la sezione II del
quadro B;
>>nella colonna 12 indica il codice corrispondente
alla tua situazione:
– "1" fabbricato diverso dall’abitazione principale e
relative pertinenze, esente dall’Imu, ma assoggettato
alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del
fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali
anche se non è concesso in locazione;
– "2" abitazione principale e pertinenze per le quali è
dovuta l’Imu o la mini-Imu per il 2014, come nel caso
di abitazione principale di lusso. Indicando questo
codice, non sono dovute Irpef e addizionali in quanto
Quadro
sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice
anche per le pertinenze assoggettate all'Imu;
– "3" immobile a uso abitativo non locato, assoggettato all'Imu e situato nello stesso Comune nel quale si
trova l’abitazione principale. In questo caso il reddito
dell’immobile fa parte della base imponibile dell’Irpef
e delle relative addizionali per il 50%. La sua eventuale pertinenza va indicata con il codice "2".
L'abitazione principale
Il trattamento fiscale dell'abitazione principale è agevolato: se nel 2014 non hai versato l'Imu
ti spetta una deduzione dal reddito complessivo pari
al reddito prodotto dall'abitazione e dalle pertinenze.
Se, invece, hai versato l'Imu sull'abitazione principale
(vedi riquadro qui sotto), il reddito non concorre ai fini
Irpef di conseguenza non ti spetta alcuna deduzione.
Per chi è ricoverato in maniera permanente in un
istituto di ricovero o sanitario, la deduzione spetta comunque, purché la casa non venga affittata.
Attenzione alle definizioni: il Fisco considera pertinenze (codice “5” a colonna 2) anche gli immobili destinati e utilizzati in modo durevole a servizio
dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato (ad esempio, il box non
appartiene allo stesso condominio in cui vivi, ma è
sufficientemente vicino per giustificarne un utilizzo
pertinenziale).
Hai affittato la casa
Se hai dato la casa in affitto, il canone di locazione
da dichiarare nella colonna 6 è quello che risulta dal
contratto, a cui bisogna togliere le spese di condominio, luce, acqua, gas e simili (solo se comprese nel
canone). Il canone deve essere calcolato in base al
periodo di possesso che hai indicato nella colonna 3.
In caso di comproprietà, il canone di locazione va
indicato per intero, indipendentemente dalla quota
di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla
abitazione, anche alle sue pertinenze (box, posto
auto, cantina...) devi indicare nella colonna 6, per
ogni unità immobiliare, la quota del canone di affitto
corrispondente. Per ottenere la quota proporzionale
del canone di locazione applica la formula:
Quota proporzionale del canone =
canone totale x singola rendita
totale delle rendite
I locali condominiali (portineria, alloggio del portiere...) che hanno un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino, indicando
il codice “9” a colonna 2.
Per indicare la cifra giusta devi farti consegnare
dall’amministratore i documenti necessari con le quote in millesimi, infatti devi inserire il reddito solo se la
quota di reddito prodotta da ogni unità immobiliare
a
- Quadro
b
è superiore a 25,82 euro.
Nella sezione II del quadro B devono essere inseriti
i dati per usufruire della riduzione del 30% del
reddito previsto per i contratti di locazione
o comodato, contrassegnati dai codici “8”, “12” o
“14” a colonna 2, o per applicare la cedolare secca (se
hai barrato la casella di colonna 11).
Devi compilare i righi da B11 a B13:
>>nella colonna 1 indica il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati
dell’immobile locato o dato in comodato. Nel caso
di locazione contemporanea di più parti dello stesso
immobile con unica rendita catastale devi compilare
un rigo per ogni parte riportando sempre lo stesso
numero del rigo del quadro B sezione I;
>>nella colonna 2 scrivi il numero del modello sul
quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato,
se hai usato più modelli;
>>nelle colonne da 3 a 6 riporta i dati della registrazione del contratto di locazione o comodato. Devi
indicare:
– la data di registrazione del contratto a colonna 3;
– a colonna 4 i codici: "3" se hai registrato il contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate; "3P"
per la registrazione telematica con Siria; "3T" per la
registrazione telematica con altri programmi; "3A" e
"3B" per i codici utilizzati negli anni scorsi presso gli
uffici;
In
particolare
Quando l'Imu fa le veci dell'Irpef
Per capire se e come viene tassato l'immobile nel 730 si fa riferimento
all'Imu (Imposta municipale unica): e, a seconda del trattamento fiscale,
il reddito viene indicato diversamente nel modello 730-3 (vedi capitolo
"La resa dei conti" a pag. 55). Compila il quadro B, tenendo conto che:
- la rendita catastale va rivalutata del 5% e rapportata al periodo e alla
percentuale di possesso indicati nelle colonne 3 e 4 del quadro B;
- l'abitazione principale esente da Imu concorre ai fini dell'Irpef e delle
addizionali, ma ti spetta una deduzione dal reddito complessivo di pari
importo (rigo 12 del 730-3);
- le pertinenze dell'abitazione principale seguono il suo stesso trattamento. Se possiedi due pertinenze con la stessa classe, una delle due verrà
tassata come seconda casa e ci pagherai l'Imu, ma nel 730 sono indicate
entrambe con codice 5 a colonna 2 e solo per la seconda indicherai il
codice 2 a colonna 12;
- se l'abitazione principale è di lusso (cioè accatastata come A/1, A/8 o
A/9), nel 2014 hai comunque dovuto pagare l'Imu quindi non paghi l'Irpef
e le addizionali. Per questo motivo non ne trovi traccia nel rigo 7 del 7303, ma finiscono nel rigo 148 del modello 730-3;
- se la casa non è locata, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali e il reddito
viene riportato nel rigo 147 del 730-3 (vedi a pag. 60). Se, però, la casa
si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale, il 50%del
reddito viene tassato anche nel 730 e lo trovi indicato nel rigo 3 del 730-3
(vedi a pag. 55). Le sue eventuali pertinenze finiscono nel rigo 147.
Guida al 730 25
Quadro
a
- Quadro
b
– a colonna 5 il numero di registrazione e l'eventuale
sottonumero;
– a colonna 6 il codice identificativo dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate dove hai registrato il contratto.
Trovi i codici nella sezione dedicata alla registrazione
dei contratti di locazione del sito dell'Agenzia delle
entrate: www.agenziaentrate.it.
Puoi ricavare i dati da inserire nel modello 730 sul
contratto registrato presso l'ufficio o dalla ricevuta
telematica, nel caso di registrazione tramite i programmi Siria (il software dell'Agenzia dedicato alla
cedolare secca), quelli di locazioni web o di contratti
online. In particolare devi barrare la colonna 7 in
caso di contratto di locazione di durata inferiore a
30 giorni complessivi nell'anno che non è stato registrato. Attenzione, se barri questa casella non devi
compilare le colonne da 3 a 6.
Nella colonna 8 devi scrivere l’anno in cui hai presentato la dichiarazione Ici o quella Imu per l’immobile in questione.
Non dimenticarti di barrare la colonna 9 nel caso di
locazione a canone concordato, in cui hai scelto l'opzione cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali,
negli ultimi cinque anni, è stato deliberato lo stato di
emergenza.
Esempio
Anna indica l’abitazione principale nel rigo B1 con codice
utilizzo “1” e percentuale di
possesso 50% perché ne è cointestataria con il marito Mario.
Fa lo stesso per il box di pertinenza, che indica con il codice
“5” nel rigo B2. Indica il codice Comune “F205” di Milano.
Anna possiede un altro appartamento a Milano che affitta
secondo libero mercato. Per dichiarare l'immobile usa il rigo
26 Guida al 730
B3 e indica il codice "3" nella
colonna "utilizzo". Quindi riporta i 365 giorni per i quali si
è protratto l'utilizzo indicato
alla colonna 2 e completa il
rigo scrivendo il possesso al
100%. Nella colonna 5 indica
il codice "3" corrispondente al
100% del canone di locazione,
in quanto Anna ha adottato
il regime della cedolare secca sull'affitto percepito. Nella
colonna 6 indica il canone di
locazione di 12.000 euro annui.
Anna completa il rigo con il
codice del Comune a colonna
9 e barra la colonna 11 per
indicare la scelta della cedolare
secca. Passa alla compilazione
del rigo B4 dove indica i dati
relativi alla casa in montagna
che possiede al 50% con il marito Mario.
Anna indica il codice utilizzo
"2" valido per le case tenute
a disposizione e, completa con
giorni, periodo di possesso, codice Comune. Su questo immobile, Anna non pagherà Irpef e
addizionali perché sono state
sostituite dall'Imu.
A questo punto passa alla compilazione della sezione II con i
dati del contratto di locazione
riportando al rigo B11 gli estremi di registrazione della locazione e indicando il numero
del rigo di riferimento della sezione precedente a colonna 1.
Quadro
c
Lavoratori e pensionati
C
hi ha un lavoro da cui ricava un reddito deve
dichiararlo nel quadro C del 730. Per compilare
questa parte della dichiarazione dei redditi devi avere
sotto mano la Certificazione Unica 2015 che ti ha
consegnato il tuo datore di lavoro o l'ente previdenziale che ti versa la pensione. Dipendenti, precari,
pensionati, ma anche sacerdoti e studenti con borsa
di studio... pronti alla compilazione.
Stipendio o pensione
Nella sezione I del quadro C devi indicare:
>>i redditi di lavoro dipendente, prestato in Italia o
all'estero, e di pensione;
>>le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti
dall’Inps o da altri enti (cassa integrazione guadagni,
mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, maternità e allattamento...);
>>le indennità e i compensi che i lavoratori dipendenti
percepiscono da terzi per incarichi svolti per conto del
datore di lavoro;
>>i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai
fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006;
>>nel caso di riscatto volontario della pensione integrativa, l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dall'1/1/2001 al 31/12/2006;
>>i compensi ricevuti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili;
>>le retribuzioni corrisposte dai privati a collaboratori
familiari, giardinieri, autisti e altri addetti alla casa,
sulle quali non siano state fatte ritenute d’acconto;
>>i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei
limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
>>le borse di studio o sussidi di studio e di addestramento professionale (tra cui i piani di inserimento
professionale), se al di fuori di un rapporto di lavoro
dipendente;
>>le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili
a tassazione separata;
>>le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica
e gli assegni per i ministri di culto:
– dell’Unione delle chiese cristiane avventiste del
settimo giorno;
– delle Assemblee di Dio in Italia;
– dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia;
– della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle
comunità a essa collegate;
– della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato
dell'Europa Meridionale;
– della Chiesa apostolica in Italia;
– dell'Unione Buddhista Italiana e gli organismi da
essa rappresentati;
– dell'Unione Induista Italiana e gli organismi da essa
rappresentati;
>>i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipendente;
>>i compensi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e lavori a progetto, corrisposti anche per cariche di amministratore, sindaco
o revisore di società, collaborazioni a giornali o riviste
non corrisposti come diritti d'autore e le partecipazioni a collegi o commissioni.
Tutte le informazioni
nella Certificazione Unica 2015
Per compilare il quadro C tieni a portata di mano la
Certificazione Unica 2015. Ti indichiamo i punti
della Certificazione in cui trovi le cifre da riportare nel
730. Se non ce l'hai, perché il rapporto di lavoro si è
interrotto nel 2014, attenzione perché i punti della
Certificazione Unica da riportare nel 730 saranno
diversi da quelli che indichiamo in queste pagine. Per
individuare quelli giusti devi consultare le istruzioni
ministeriali.
Per ogni rigo, nella sezione I, alla colonna 1 riporta
il codice:
>>“1” se indichi redditi di pensione. Se sei titolare di
trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio, quelli dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005)
devi riportare il codice “2”;
>>“2” se indichi redditi di lavoro dipendente o assimilati;
>>“3” se indichi compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato. Questi compensi
sono indicati nella Certificazione Unica, suddivisi
nella parte esclusa dalla tassazione (quota esente al
punto 241) e in quella che è sottoposta alla tassazione
(quota imponibile al punto 242). Per inserire nel modo
giusto questi redditi particolari, ti rimandiamo alla
pagina 27 delle istruzioni ministeriali;
>>“4” se indichi redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero in zone di frontiera.
La colonna 2 deve essere compilata solo per redditi
indicati con i codici "2", "3" o "4" nella colonna precedente. Riporta il codice:
>>“1” se il contratto è a tempo indeterminato;
>>“2” se il contratto è a tempo determinato.
Nella colonna 3 devi indicare i redditi percepiti che
sono quelli indicati al punto 1 della Certificazione, se
sei un lavoratore dipendente o assimilato, oppure al
punto 3 se sei un pensionato.
In questa sezione del quadro C si possono indicare al
massimo tre redditi, se ne hai percepiti di più devi
Guida al 730 27
Quadro
c
utilizzare un secondo modello 730, contrassegnandolo con il numero “2” (in alto a destra sulla prima pagina). Ricorda, però, che il totale delle ritenute applicate
va riportato unicamente nelle sezioni III e IV del primo
modello utilizzato.
La casella "casi particolari" riguarda i lavoratori
che rientrano in Italia dall'estero a cui sono
riconosciute alcune agevolazioni. Per usufruirne bisogna indicare in questa casella l'apposito codice, diverso a seconda della situazione di ciascuno. Trovi i codici
per compilarla a pagina 26 delle istruzioni ministeriali.
I premi di produzione nel 730
Il Fisco agevola chi ha ottenuto riconoscimenti di
merito nel suo lavoro sotto forma di premi di produzione. Infatti, è prevista una tassazione agevolata dei
premi di produzione riconosciuti nel 2014 ai lavoratori che nel 2013 hanno percepito redditi
inferiori a 40.000 euro lordi. I premi possono
essere tassati con un’imposta sostitutiva del 10%, nel
limite massimo di 3.000 euro, oppure con imposta
ordinaria se risulta più favorevole o su richiesta del
lavoratore.
Solitamente è il sostituto d'imposta che applica
direttamente l'imposta agevolata.
Proprio per questo possono verificarsi delle situazioni
particolari:
>>hai percepito premi di produzione da più datori di lavoro per un importo complessivo superiore
a 3.000 euro (cioè sei in possesso di più Certificazioni
e la somma dei punti 201 e 205 dei diversi modelli
supera i 3.000 euro). In questo caso, se non hai chiesto il conguaglio e ciascun datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva, hai fruito della tassazione
agevolata su un ammontare di compensi superiore
al limite consentito di 3.000 euro. Sarà cura di chi ti
presta assistenza fiscale applicare l'imposta ordinaria
sui compensi eccedenti i 3.000 euro;
>>hai percepito compensi da un solo datore di
lavoro per un importo complessivo superiore a 3.000 euro (cioè sei in possesso di una sola
Certificazione e la somma dei punti 201 e 205 supera
i 3.000 euro). Se il datore ha applicato l'imposta sostitutiva sull'intero premio, hai fruito della tassazione
agevolata su un ammontare di compensi superiore al
limite consentito di 3.000 euro: anche in questo caso
sarà cura di chi ti presta assistenza fiscale applicare
l'imposta ordinaria sui compensi eccedenti i 3.000
euro;
>>hai percepito compensi da uno o più datori di
lavoro e questi hanno applicato l'imposta
sostitutiva in assenza dei requisiti previsti.
Questo accade se, per esempio, nel 2013 hai percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000
euro e, pertanto, non eri nelle condizioni per fruire
della tassazione agevolata. In questo caso dovrai chiedere, tramite il modello 730, la tassazione ordinaria
dei compensi ricevuti.
28 Guida al 730
Per il merito compila il rigo C4
Da quest'anno, anche ai fini della corretta determinazione del bonus Irpef, se sei un dipendente del settore
privato e hai percepito premi di produzione tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2014, devi obbligatoriamente dichiararli nel 730: riporta nel rigo C4, le cifre
che trovi nei punti da 201 a 205 della Certificazione
Unica. In particolare:
>>nella colonna 1 indica l’importo del punto 201
della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più
Certificazioni, la somma degli importi indicati al punto 201), se risulta compilato anche il punto 204;
>>nella colonna 2 indica l’importo del punto 201
della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più
Certificazioni, la somma degli importi indicati al punto 201), se risulta compilato anche il punto 202;
>>nella colonna 3 indica l’importo del punto 202
della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più
Certificazioni, la somma degli importi indicati nei
punti 202);
>>nella colonna 4 indica l’importo del punto 205
della Certificazione Unica 2015 (in presenza di più
Certificazioni, la somma degli importi indicati al punto 205), se è compilato anche il punto 204;
>>nella colonna 5 indica l’importo del punto
205 della Certificazione Unica (in presenza di più
Certificazioni, la somma degli importi indicati al punto 205), se è compilato anche il punto 202.
Se vuoi confermare la tassazione applicata dal
tuo datore di lavoro:
>>barra la colonna 6 “tassazione ordinaria” se nella
Certificazione Unica è barrato il punto 204 "opzione
ordinaria" per confermare la tassazione ordinaria;
>>barra la colonna 7 “tassazione sostitutiva” se
nella Certificazione Unica non è barrato il punto 204
per confermare la tassazione agevolata.
Se vuoi modificare la tassazione applicata dal
tuo datore di lavoro:
>>barra la colonna 6 “tassazione ordinaria” se nella
Certificazione Unica non è barrato il punto 204 "opzione ordinaria" per scegliere la tassazione ordinaria
sulle somme che il tuo datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva;
>>barra la colonna 7 “tassazione sostitutiva” se
nella Certificazione Unica è barrato il punto 204 per
scegliere la tassazione sostitutiva sulle somme che il
tuo datore ha assoggettato a imposta ordinaria.
Quanto hai lavorato nel 2014?
Il periodo di lavoro deve essere indicato nel rigo C5:
>>nella colonna 1 indica il numero di giorni di lavoro
dipendente o assimilato prestato nell'anno (365 per
tutto l'anno): lo trovi al punto 6 della Cerificazione;
>>nella colonna 2 indica il numero di giorni di pensione dell'anno: lo trovi al punto 7 della Certificazione.
Nel numero di giorni di lavoro che indichi nella colonna devi comprendere le festività, i riposi settimanali e
gli altri giorni non lavorativi.
Quadro
Attenzione, non bisogna considerare i giorni per i
quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, nel caso in cui sei stato assente perché hai fatto un periodo di aspettativa senza reddito).
Se lavori part-time, le detrazioni ti spettano per
l’intero periodo.
Se nel 2014 hai avuto più rapporti di lavoro o sei
andato in pensione durante l'anno, devi considerare il totale dei giorni compresi nei vari periodi. Tieni
conto che i periodi che si sovrappongono devono essere considerati una volta sola. In pratica, al massimo
si potranno indicare 365 giorni.
Redditi assimilati al lavoro
La sezione II del quadro C riguarda i redditi assimilati, che il Fisco assimila a quelli di lavoro dipendente,
ma per i quali la detrazione non viene rapportata al
periodo di lavoro nell’anno, questi redditi se risultano
dalla Certificazione Unica sono indicati al punto 4 o 5.
In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C6 a
C8, devi indicare:
>>gli assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi
quelli destinati al mantenimento dei figli, per separazione legale, divorzio o annullamento delle nozze;
>>gli assegni periodici a cui non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi
c
gli assegni testamentari, quelli alimentari...;
>>i compensi e le indennità corrisposte dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni, ad esempio
i componenti delle commissioni (edilizie, elettorali...);
>>i compensi per i giudici tributari, i giudici di pace,
gli esperti del tribunale di sorveglianza e le indennità
e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche
elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e
quelle percepite dai giudici costituzionali;
>>le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato;
>>i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale.
La casella di colonna 1 deve essere barrata se nella
colonna 2 dichiari gli assegni periodici percepiti
dal coniuge. L’importo da dichiarare è definito nella
sentenza di separazione o divorzio. Se il coniuge non
ha versato uno o più assegni bisogna procurarsi le
prove: per esempio, con l’estratto conto bancario o
una dichiarazione dell’ex coniuge, altrimenti si rischia
di pagare le tasse su redditi che non si sono percepiti.
Ritenute e addizionali
Nella sezione III devi indicare il totale delle ritenute
Irpef e dell’addizionale regionale all’Irpef. Nel rigo
C9 indica il totale delle ritenute sui redditi di lavoro
Esempio
Anna compila il quadro C.
Poiché il suo è un reddito da
lavoro dipendente a tempo indeterminato, riporta il codice
“2” a colonna 1 e il codice “1”
a colonna 2. Copia il punto 1
della Certificazione nella colonna 3 e indica 365 giorni di
lavoro nel rigo C5. Non avendo percepito nè premi di pro-
duzione nè bonus Irpef, non
indica nulla nelle caselle del
rigo C4 e C14. Indica nel rigo
C9 le ritenute Irpef trattenute dall’azienda (punto 11 della
Certificazione), il rigo C10 con
l’addizionale regionale versata
(punto 12), e i righi C11, C12
e C13 relativi all'addizionale
comunale (punti 16, 17 e 19).
Guida al 730 29
Quadro
c
dipendente e assimilati, il cui importo è riportato nel
punto 11 della Certificazione Unica.
Nel rigo C10 indica il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui
importo è riportato nel punto 12.
Nella sezione IV va indicata l’addizionale comunale. Nel rigo C11 indica l’acconto al punto 16 della
Certificazione. Nel rigo C12 indica il saldo dell'addizionale comunale che è stato riportato al punto 17.
Nel rigo C13 riporta l’acconto dell’addizionale comunale per il 2014 indicato al punto 19 della
Certificazione Unica.
Il bonus Irpef va nel rigo C14
A partire dal mese di maggio 2014, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a
26.000 euro hanno ricevuto in busta paga un credito
(il cosiddetto "bonus Irpef") di massimo 80 euro
mensili (960 euro all'anno). Dobbiamo dichiarare
anche il bonus e il Fisco gli ha dedicato il rigo C14.
Nella colonna 1 devi riportare il codice indicato al
punto 119 della Certificazione Unica 2015. In partcolare inserisci:
>>il codice "1" se il datore di lavoro ti ha riconosciuto
il bonus e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo
caso devi anche compilare la colonna 2 del rigo C14
con l'importo del bonus erogato dal tuo sostituto
d'imposta;
>>il codice "2" se il datore di lavoro non ti ha riconosciuto il bonus oppure, pur avendolo riconosciuto,
non lo ha erogato nemmeno in parte. In questo caso
non devi compilare la colonna 2 del rigo C14.
>>sempre il codice "2" se sei un lavoratore dipendente, ma non hai la Certificazione Unica perché il tuo
datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto
d'imposta (perchè per esempio lavori come colf, badante o baby sitter).
In
particolare
80 euro in più in busta paga? Il bonus non è per tutti
A partire da maggio 2014, i lavoratori dipendenti con reddito complessivo
non superiore a 26.000 euro hanno ricevuto in busta paga un credito (il
cosiddetto "bonus Irpef") di 80 euro mensili. Il bonus Irpef spetta a tutti
i dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente (anche a chi percepisce indennità di disoccupazione o di mobilità). Si calcola
sul reddito complessivo annuo ed è diviso per il numero di stipendi percepiti nell’anno, quindi se il rapporto è continuativo sarà diviso per 12. Il
bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto. Quindi, se lavori solo
da luglio a novembre percepirai i 5/12 del bonus. Se il reddito non supera
gli 8.000 euro il bonus è pari a zero perché non c'è Irpef da pagare, se va
da 8.000 a 24.000 euro il bonus è di 960 l'anno. Per i redditi compresi tra
24.000 e 26.000 euro la detrazione è calcolata in base al reddito. Quindi,
se guadagni 25.000 euro all'anno il bonus sarà di 480 euro.
30 Guida al 730
Nella colonna 2 riporta la cifra ricevuta a titolo di bonus che trovi indicata al punto 120 della
Certificazione Unica.
Fai attenzione a non scrivere nessun importo
nella colonna 2 se il bonus non ti è stato erogato, anche se ti è stato riconosciuto dal sostituto
d'imposta e indicato al punto 121 della Certificazione.
Se hai più di una Certificazione Unica 2015
presta particolare attenzione alla compilazione del
rigo C14.
Se le diverse Certificazioni non sono conguagliate,
nella colonna 1 inserisci:
>>il codice "1" se in almeno una delle Certificazioni è
indicato il codice 1 al punto 119;
>>il codice "2" se in tutte le Certificazioni è indicato il
codice 2 al punto 119.
Nella colonna 2 riporta la somma degli importi indicati al punto 120 delle diverse Certificazioni.
Se possiedi una Certificazione Unica che conguaglia
tutte le precedenti inserisci: nella colonna 1 il codice
del punto 119, nella colonna 2 l'importo indicato al
punto 120 della Certificazione Unica.
Se hai una Certificazione Unica che conguaglia solo
alcune delle altre in tuo possesso, inserisci:
>>il codice "1" se in almeno uno dei modelli è indicato il codice 1 al punto 119;
>>il codice "2" se in tutti i modelli è indicato il codice
2 al punto 119.
Il contributo di solidarietà
Se hai un reddito complessivo superiore a
300.000 euro lordi annui, devi pagare il contributo di solidarietà (il 3%) sulla parte di reddito eccedente la soglia.
Per esempio, su 310.000 euro, il contributo si calcola
sui 10.000, quindi sarà 300 euro (il 3%).
Nel rigo C15, a colonna 1, devi riportare quanto indicato al punto 173 della Certificazione Unica, mentre
a colonna 2 devi riportare il contenuto del punto 171.
Se il tuo lavoro è all'estero
Alcuni redditi da lavoro dipendente o da
pensione percepiti all'estero devono essere
dichiarati nel 730.
La tassazione cambia a seconda della Convenzione
che l'Italia ha stipulato con il Paese in cui si è percepito il reddito.
Bisogna dichiarare:
>>i redditi percepiti in un Paese con il quale l'Italia
non ha una Convenzione contro le doppie imposizioni
oppure in un Paese in cui c'è una Convenzione che
prevede la tassazione dei redditi sia in Italia sia all'estero. In questo caso hai diritto al credito d'imposta
per le tasse che hai pagato all'estero;
>>i redditi prodotti in un Paese con il quale esiste
una Convenzione contro le doppie imposizioni che
prevede la tassazione esclusivamente in Italia. In que-
Quadro
sto caso se sei stato tassato all'estero non hai diritto
al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte
pagate nello Stato estero, chiedendolo direttamente
all’autorità estera competente in base alle procedure
da questa stabilite.
Il trattamento è diverso a seconda che si parli di
reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato e
reddito da pensione. Qui ti elenchiamo le modalità
di tassazione di alcuni dei principali Paesi in cui lavorano gli italiani, per i Paesi che non trovi consulta le
singole Convenzioni rivolgendoti a un esperto (Caf o
professionista).
In quasi tutte le Convenzioni è previsto che gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato
siano tassati esclusivamente in Italia: vale per
chi lavora in Argentina, Australia, Belgio, Canada,
Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti. Questo vale se soddisfi contemporaneamente
le seguenti condizioni:
– sei residente in Italia e lavori nel Paese estero meno
di 183 giorni all'anno;
– gli stipendi sono pagati da un datore di lavoro residente in Italia;
– il costo del tuo stipendio è sostenuto dalla sede
italiana del tuo datore di lavoro, non da un'organizzazione o base fissa che questi ha nell’altro Stato.
È sottoposto a tassazione esclusiva in Italia anche
chi, ha un reddito prodotto all'estero in via
continuativa (anche come dipendente) e soggiorna
all’estero per più di 183 giorni in un anno, ma è considerato residente in Italia perché qui ha i propri legami
familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e
sociali. In questo caso il reddito tassabile è stabilito
sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con decreto del ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (per il 2014, si fa riferimento al
D.M. del 7 dicembre 2012).
Gli stessi soggetti che, residenti in Italia, prestano lavoro in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi,
per il 2014 sono tassati ai fini Irpef per i redditi che
superano i 6.700 euro. In questo caso la valutazione
dei limiti di reddito per ottenere prestazioni sociali
agevolate tiene conto del reddito totale, non decurtato della quota esente.
La pensione viene dall'estero
Sono pensioni estere quelle erogate a un residente in Italia da parte di un ente pubblico o privato di
uno Stato estero a seguito del lavoro in quello Stato.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro
le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le
pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso,
a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.
Le pensioni pubbliche sono quelle pagate da uno
Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale e solitamente sono imponibili
soltanto nello Stato da cui provengono.
Le pensioni private sono quelle corrisposte da
Cose
c
che capitano
L'assegno di disoccupazione si dichiara
“
„
Quest'anno purtroppo ho perso il lavoro e da marzo ho iniziato a
percepire l'indennità Aspi. Come faccio a dichiarare i due redditi?
Può presentare il 730 anche chi percepisce indennità sostitutive del
reddito da lavoro dipendente. Tra queste rientra l'Aspi, l'assicurazione
sociale per l'impiego, che spetta a tutti coloro che si ritrovano in uno stato di disoccupazione involontario (perchè è scaduto il contratto a tempo
determinato oppure in caso di licenziamento o di dimissioni per giusta
causa). In questo caso il lavoratore dovrà dichiarare sia i redditi da lavoro
dipendente sia quelli da indennità Aspi nella sezione I del quadro C. I dati
sui redditi da lavoro dipendente saranno contenuti nella Certificazione
Unica rilasciata dall'ex datore di lavoro, quelli relativi all'Aspi nella
Certificazione rilasciata dall'Inps.
enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri
preposti all’erogazione del trattamento pensionistico
e, solitamente, sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.
Ecco cosa prevedono le Convenzioni contro le doppie
imposizioni dei seguenti Paesi:
>>in Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati
Uniti e Venezuela le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente
ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono
sempre sottoposte a tassazione solo in Italia;
>>in Belgio e Germania le pensioni pubbliche
sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha esclusivamente nazionalità italiana.
Se il contribuente ha anche la nazionalità estera
la pensione viene tassata solo nel Paese estero.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia;
>>in Francia le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia
vengono tassate solo in Italia se il contribuente ha la
nazionalità italiana e non quella francese;
>>in Australia pensioni pubbliche e private sono
assoggettate a tassazione solo in Italia;
>>in Canada sia le pensioni pubbliche sia quelle
private sono assoggettate a tassazione solo in Italia
se l’ammontare non supera i 10.000 dollari canadesi
o i 6.197,48 euro. Se viene superato questo limite le
pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e al
nostro Paese spetta poi il credito per l’imposta pagata
in Canada. Nel caso siano state percepite pensioni
canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la cosiddetta pensione Oas (Old age security), sono tassabili
solo in Canada;
>>in Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo
nel Paese elvetico se il contribuente ha la nazionalità
svizzera, altrimenti sono tassate solo in Italia come
le pensioni private. Le rendite corrisposte dall’Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (le
rendite Avs) non devono essere dichiarate in Italia.
Guida al 730 31
Quadro
d
Risparmi & Co.
N
el quadro D il Fisco chiede di incorniciare due
tipi di entrate: i soldi guadagnati grazie a investimenti (i redditi da capitale) e quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale o tassati separatamente. La
sezione I è dedicata ai redditi da lavoro autonomo
(se occasionale e senza partita Iva) e redditi diversi.
Nella sezione II ci sono i redditi tassati separatamente, come gli arretrati da lavoro dipendente, i rimborsi
di oneri già detratti e le plusvalenze, cioè il guadagno
ottenuto sugli investimenti.
Redditi da capitale
Per dichiarare gli utili derivanti dalla partecipazione in
società e quelli distribuiti da società ed enti esteri di
ogni tipo e tutti gli altri redditi da capitale devi compilare i righi D1 e D2.
Devono essere indicate nel 730 solo le partecipazioni qualificate, cioè le quote che danno diritto al
voto nell'assemblea della società e che corrispondono
a una determinata percentuale del capitale sociale
(vedi riquadro qui sotto).
Le partecipazioni non qualificate devono essere
riportate nel modello 730 solo se riguardano società
residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui
titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Tutte le informazioni necessarie per la compilazione
di questi righi sono riportate nella certificazione
degli utili (Cupe - Certificazione degli utili e dei
proventi equiparati) rilasciata dalla società emittente
italiana o estera o dall’intermediario a cui ti sei rivolto.
In
particolare
Quando la collaborazione è occasionale
Per la legge un contratto di collaborazione occasionale comporta un rapporto di lavoro non continuativo che non deve durare più di 30 giorni con
lo stesso committente (240 ore se si tratta di servizi di cura e di assistenza
personale) e il compenso non deve superare i 5.000 euro (il limite va riferito a tutti i redditi da lavoro occasionale percepiti durante l'anno). Quanto
all'Irpef, i compensi sono soggetti alla fonte a una trattenuta del 20%.
L'imposta può poi aumentare o diminuire in sede di conguaglio del 730.
Le collaborazioni occasionali sono diverse dal rapporto di lavoro subordinato perché il lavoratore si trova in una posizione di autonomia (non
è sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro e non può subire
sanzioni disciplinari).
La legge, però, consente di concludere un contratto di collaborazione
occasionale solo se il rapporto di lavoro non è continuativo, altrimenti
il committente deve assumere il lavoratore con un contratto a progetto
oppure a tempo indeterminato, a seconda delle caratteristiche del lavoro.
32 Guida al 730
In questa sezione devi dichiarare anche gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e
dai contratti di cointeressenza e gli utili conseguiti in
caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
Ricorda che i redditi da capitale:
>>se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 devono essere indicati nel 730 nella misura del 49,72%
del loro ammontare;
>>se derivano da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 devono essere indicati nella
misura del 40% del loro ammontare;
>>se derivano da utili o proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori
che possiedono un regime fiscale privilegiato devono
essere indicati interamente.
Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi
equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali residenti e non residenti.
>>Nella colonna 1 del rigo D1 indica il codice:
>>“1” per utili e altri proventi equiparati di natura
qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia
o in Stati o territori aventi un regime fiscale non
privilegiato, che siano formati da utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
>>“2” per utili e altri proventi equiparati di natura
qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
>>“3” per utili e altri proventi equiparati di natura
non qualificata provenienti da imprese residenti o
domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale
privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati. Se, per tali utili, è stato rilasciato parere favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate a
seguito di interpello, li devi indicare nella sezione V
del quadro RM del modello Unico;
>>“4” per utili e altri proventi equiparati di natura
qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre
2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole
dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello (verificalo sulle certificazioni degli utili);
>>“5” per utili e altri proventi equiparati corrisposti
da imprese residenti in Italia o in Stati con un regime
fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007;
>>“6” per utili e altri proventi equiparati di natura
qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia
o in Stati con un regime fiscale privilegiato, prodotti
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 per i quali è stato rilasciato parere favorevo-
Quadro
le dall'Agenzia delle entrate con interpello.
Nella colonna 2 del rigo D1 riporta:
>>il 40% della somma degli utili percepiti nel 2014 se
alla colonna 1 hai indicato il codice “1” o “4” (punti
28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili);
>>il 49,72% della somma degli utili percepiti nel 2014
se hai indicato nella colonna 1 il codice “5” o “6”
(punti 29, 31 e 33 della certificazione degli utili);
>>il 100% della somma degli utili corrisposti nel 2014
se hai indicato nella colonna 1 il codice “2” o “3”
(punti 28, 30, 32 e 34 della certificazione degli utili);
Nella colonna 4 riporta il totale delle ritenute d’acconto subite (punto 38 della certificazione degli utili).
Se ti sono state rilasciate più certificazioni Cupe contenenti utili o proventi che hanno la stessa codifica
devi compilare solo il rigo D1 riportanto a colonna
2 la somma dei singoli importi relativi ai proventi e a
colonna 4 la somma delle ritenute subite.
Se, invece, hai percepito utili o proventi che devono
essere dichiarati con codici diversi devi compilare più
righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D
procurandoti un altro modello 730.
Nel rigo D2 indica gli altri redditi di capitale: per
questi ultimi ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali
perché sono redditi di natura particolare e poco diffusi, come le rendite perpetue dovute per la cessione di
un immobile o i compensi percepiti per la prestazione
di garanzie quali fideiussioni pegni o ipoteche.
Compensi per libri, brevetti...
Nel rigo D3 vengono indicati i redditi che per natura
possono essere assimilati al lavoro autonomo.
Per i compensi da lavoro autonomo che non derivano da attività professionale sono previste detrazioni
specifiche, che saranno applicate da chi presta l’assistenza fiscale.
Per dichiarare questi redditi devi consultare la certificazione che ti ha rilasciato chi ha erogato i compensi
nel 2014.
Nella colonna 1 riporta il codice:
>>“1” per i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e
modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri, articoli di giornali...), cioè i compensi, compresi i canoni,
relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate
dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in
via occasionale;
>>“2” per i compensi derivanti dall’attività di levata
dei protesti esercitata dai segretari comunali;
>>“3” per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili
se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e
ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata.
Nella colonna 2 del rigo D3 indica il reddito percepito nel 2014 al lordo della relativa riduzione forfettaria
d
che sarà operata in sede di calcolo dell’imposta.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice “1” e
hai meno di 35 anni, la riduzione sarà del 40%, se
hai superato i 35 anni la riduzione sarà del 25%. Se,
invece, a colonna 1 hai indicato il codice "2" la riduzione è del 15%.
Nella colonna 4 devi indicare le ritenute d'acconto
subite.
Diversi e senza sconti
Nel rigo D4 indica i redditi diversi per i quali il
Fisco non riconosce detrazioni.
Nella colonna 1 del rigo D4 riporta il codice relativo
al tipo di reddito dichiarato:
>>“1” per quanto percepito con la vendita di terreni o
edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell’esecuzione di lavori per rendere i terreni edificabili;
>>“2” per quanto percepito per la vendita di immobili o terreni, acquistati o costruiti da meno di cinque
anni. Sono esclusi quelli percepiti per la cessione
di immobili acquisiti per successione e gli immobili
che, per la maggior parte del periodo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la vendita, sono stati
adibiti a tua abitazione principale o dei tuoi familiari.
Per gli immobili ricevuti in donazione, i cinque anni
si calcolano dalla data di acquisto o costruzione
dell’immobile da parte di chi te lo ha donato. Non
devi indicare nulla se, al momento della vendita, il
notaio ha applicato e versato l'imposta sostitutiva sul
guadagno realizzato;
>>“3” per i redditi che derivano dalla concessione
in usufrutto, dala sublocazione di beni immobili,
dall’affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili;
>>“4” per i redditi fondiari non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli...), compresi quelli dei
terreni dati in affitto per usi non agricoli;
>>“5” per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all’estero (diversi da quelli indicati con il codice "8");
>>“6” per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi a esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che hai percepito a titolo gratuito (ad esempio,
perché sei erede e legatario dell’autore o inventore) o
di cui hai acquistato a titolo oneroso i diritti all’utilizzo. Attenzione, gli acquirenti a titolo gratuito devono
indicare il reddito totale senza deduzione di spese,
mentre gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito ridotto del 25%;
>>“7” per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle
federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale
Guida al 730 33
Quadro
In
d
particolare
Dichiara i rimborsi del Fisco per le spese del 730/2014
Nel quadro D, al rigo D7 colonna 1 si indicano imposte e oneri rimborsati
nel 2014. Con il codice “3” o “4” le somme vanno indicate nella misura in
cui sono state detratte o dedotte.
Se hai indicato il codice “4” e il rimborso riguarda le spese sanitarie per
cui nel 730 del 2014 hai scelto la rateizzazione in quattro rate, nel rigo D7
devi riportare l’importo rimborsato diviso quattro.
Per le restanti tre rate si dovrà indicare nel rigo E6, a partire da questa
dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.
Se nella colonna 1 hai riportato il codice “5” devi scrivere la parte della
somma rimborsata per la quale negli anni precedenti hai beneficiato
della detrazione.
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2009 per 20.000 euro, di cui
5.000 euro sono stati rimborsati nel 2014 e hai optato per la rateizzazione
in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data da:
5.000 x 5 (cioè il numero di rate detratte dal 2009 al 2013)
= 2.500 euro
10
A partire da questa dichiarazione, nella sezione III del quadro E dovrai
indicare, per le restanti quattro rate, la spesa inizialmente sostenuta
ridotta degli oneri rimborsati.
Quindi, tornando all'esempio appena fatto:
20.000 - 5.000 = 15.000 euro.
per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti
di promozione sportiva, e da qualunque organismo
comunque denominato che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Indica
questo codice anche per i compensi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche. Attenzione, questi ultimi
compensi vanno indicati in colonna 2 solo se eccedono complessivamente 7.500 euro;
>>"8" per i redditi degli immobili situati all’estero non
locati per i quali è dovuta l’Ivie (Imposta sul valore
degli immobili situati all'estero) e dei fabbricati adibiti
ad abitazione principale;
>>"9" per gli altri redditi diversi sui quali non è stata
applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero grazie alla partecipazione a giochi
online.
Nella colonna 2 del rigo D4 (Redditi diversi)
indica il reddito lordo che hai percepito nel 2014. Nel
caso di terreni e fabbricati situati all’estero:
>>per gli immobili locati (indicati con il codice "5"
nella colonna 1) se il reddito derivante dalla locazione
dell’immobile sito all’estero non è soggetto a imposta
sui redditi nel Paese estero, in questa colonna indica il
canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo
34 Guida al 730
di deduzione forfettaria delle spese. Se il reddito derivante dalla locazione è, invece, soggetto a imposta
nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare dichiarato in tale Stato per il 2014 al netto
delle spese strettamente inerenti, eventualmente
riconosciute nello Stato estero;
>>per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’Ivie
e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice "8" nella colonna 1), il reddito non è tassato con
Irpef e addizionali.
Nella colonna 3 indica le spese sostenute per la produzione dei redditi indicati coi codici “1”, “2” e “3”
nella colonna 1, ma verifica sulle istruzioni ministeriali
se rientri in alcuni casi particolari.
Nella colonna 4 riporta le ritenute d'acconto che hai
subito. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice
“7” riporta il totale delle ritenute. Il totale dell’addizionale regionale trattenuta deve essere riportato
nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F (nel capitolo
della Guida "Se il Fisco è a debito").
Collaborazioni occasionali
I redditi diversi per i quali è prevista la detrazione
sono da indicare al rigo D5. Sono redditi che godono di una detrazione particolare, che sarà applicata
al momento del calcolo dell'imposta da chi presta
l'assistenza fiscale.
Nel rigo D5 indica nella colonna 1 il codice corrispondente al tipo di reddito dichiarato è:
>>“1” per i redditi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente;
>>“2” per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che non sono esercitate abitualmente (ad
esempio, le collaborazioni occasionali, vedi riquadro
a pag. 32);
>>“3” per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
>>"4" per i redditi derivanti dall'attività di noleggio
occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
Nella colonna 2 riporta il reddito lordo percepito
certificato da chi ti ha corrisposto i compensi.
Nella colonna 3 indica le spese relative alla produzione dei redditi dichiarati.
Nella colonna 4 riporta l’importo delle ritenute d'acconto che hai subito.
Presta attenzione, perché le spese da indicare nella
colonna 3 non possono superare i compensi.
Per non avere brutte sorprese in caso di controllo
fiscale, compila e conserva un prospetto per ogni
reddito dove indicherai il lordo dei compensi percepiti, le spese relative alla loro produzione e il reddito
conseguito. Essere ordinati in questo caso è un obbligo ineludibile.
Nella sezione II, dedicata ai redditi soggetti a
tassazione separata, al rigo D6 si devono indicare i redditi percepiti nel 2014 dagli eredi e dai legatari
per effetto di una successione. Se questo è il tuo caso,
Quadro
meglio consultare le istruzioni ministeriali prima di
procedere alla compilazione di questo rigo.
Dichiara i rimborsi del Fisco
Nel rigo D7 indica nella colonna 1 le imposte e
gli oneri rimborsati nel 2014 e altri redditi
soggetti a tassazione separata.
Indica il codice:
>>“1” per gli arretrati di lavoro dipendente e indennità sostitutive del reddito corrisposti da un soggetto
non obbligato a operare ritenute (per esempio, il
datore di lavoro per la colf);
>>“2” indennità per il risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di
redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri
redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
>>“3” per il rimborso di imposte o oneri che, dedotti
in anni precedenti dal reddito complessivo come
“oneri deducibili”, nel 2014 sono stati rimborsati
(anche come credito d’imposta) da parte dell'Agenzia
delle entrate o di terzi (vedi riquadro nella pagina qui
accanto);
>>“4” per il rimborso di oneri che hai detratto negli
anni precedenti e che, nel 2014, sono stati rimborsati
da parte di terzi, compreso il sostituto d’imposta;
>>“5” per il rimborso di spese di recupero del
patrimonio edilizio per le quali hai fruito della detrazione;
>>“6” per le plusvalenze sulla cessione di terreni
edificabili così definiti dal piano regolatore generale.
Attenzione, in questa ipotesi la plusvalenza si realizza
anche se il terreno è stato acquisito per successione
d
o donazione o è stato acquistato a titolo oneroso da
più di cinque anni;
>>“7” per le plusvalenze e le indennità di esproprio.
Devi indicarle solo se sono state assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendi optare per
la tassazione ordinaria, in questo caso la ritenuta operata alla fonte si considera versata a titolo d'acconto;
>>“8” redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti
e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, art.
44 del Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi),
quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, se il periodo
di durata del contratto o del titolo supera i 5 anni.
Nella colonna 2 barra la casella in caso di opzione
per la tassazione ordinaria, non puoi barrare questa
casella se a colonna 1 hai indicato il codice "1".
Nella colonna 3 indica:
>>l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito se a colonna 1 hai indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
>>l’anno in cui hai fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 hai indicato il codice 3 o 4;
>>l’anno in cui hai sostenuto le spese di recupero
del patrimonio edilizio se a colonna 1 hai indicato il
codice 5.
Nella colonna 4 indica il reddito percepito. Se hai
indicato i codici "3" o "4" devi inserire i redditi nella
misura in cui li hai percepiti entro un massimo pari
all’importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata
calcolata la detrazione.
Infine, nella colonna 7, indica l’importo delle eventuali ritenute d’acconto che hai subito relativamente
ai redditi che hai dichiarato.
Esempio
Anna nel 2014 ha collaborato
come consulente editoriale con
l'azienda UVZ, che le ha fornito
la certificazione dei compensi
che le ha dato e delle imposte
che ha versato. Quindi, Anna
compila il quadro D indicando
al rigo D5 il codice “2” a co-
lonna 1 perché si tratta di una
collaborazione occasionale,
tassata con ritenuta d’acconto
del 20%. Conclude la compila-
zione del rigo indicando il reddito lordo e le ritenute subite
rispettivamente a colonna 2 e
a colonna 4.
Guida al 730 35
Quadro
e
- Sezione
i
Detrazioni
P
er tutto l'anno hai messo da parte gli scontrini dei
farmaci, ricevute delle visite mediche, delle tasse
universitarie, dei corsi sportivi per i bambini...? I tuoi
sforzi sono premiati al momento della dichiarazione
dei redditi, quando il Fisco ti dà la possibilità di detrarre alcune delle spese che hai sostenuto nel 2014.
Le detrazioni, infatti, si sottraggono dall'imposta e si
suddividono a seconda della percentuale di sgravio
cui danno diritto.
Medicine, visite, terapie & Co.
Le spese detraibili si dichiarano per intero,
perché spetta a chi presta l'assistenza fiscale calcolare
la percentuale corretta di detrazione e applicare gli
eventuali limiti massimi di spesa previsti.
Nei righi E1, E2 ed E3 indica il totale delle spese
sanitarie sostenute nel 2014 per te o per i familiari che
dichiari a tuo carico.
Nella colonna 2, nel rigo E1 indica le spese
sanitarie sostenute per: prestazioni chirurgiche,
specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche
e applicazioni; acquisto o affitto di protesi sanitarie
o dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...);
prestazioni rese da un medico generico (comprese le
visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a un'operazione chirurgica o degenze; acquisto di
medicinali; spese relative al trapianto di organi; ticket
sanitari; assistenza infermieristica, riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia...) e prestazioni rese
da personale qualificato, come addetto all’assistenza
di base, educatore professionale o operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza
diretta della persona; prestazioni rese da personale di
coordinamento delle attività assistenziali di nucleo e
da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Attenzione: nella somma delle spese mediche detraibili devi inserire anche il bollo da 2 euro applicato
alle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Nella colonna 1 del rigo E1 “determinate patologie”, il contribuente affetto da patologie per le
quali il Servizio sanitario nazionale gli ha riconosciuto
l'esenzione dal ticket deve indicare le spese sanitarie sostenute per prestazioni ricevute in strutture
private non convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale. Queste spese non devono essere, quindi,
indicate nella colonna 2 dello stesso rigo.
Se queste spese per una parte non trovano capienza
nell’imposta dovuta, cioè sono più alte dell'imposta
dovuta, chi presta l'assistenza fiscale farà una segnalazione nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del 730: se hai avuto spese di questo tipo, controlla la presenza di questa segnalazione,
36 Guida al 730
perché indica che un tuo familiare potrebbe inserirle
nel proprio 730, al rigo E2. Per usufruire di questa
possibilità non è necessario che il familiare si dichiari
a carico del contribuente incapiente. Tieni presente,
però, che la spesa massima che puoi indicare nel rigo
E2 non va oltre i 6.197,48 euro.
Sulle spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2
incombe la franchigia di 129,11 euro, per cui la
detrazione del 19% sarà calcolata solo sulla parte
che eccede tale cifra. In pratica, se hai dichiarato
500 euro di spese mediche, la detrazione del 19% ti
sarà riconosciuta su 370,89 euro (cioè 500 - 129,11).
Le spese mediche sostenute all’estero sono
detraibili nella dichiarazione dei redditi con gli stessi
criteri usati per quelle sostenute in Italia.
Nessuna franchigia, invece, per le spese da indicare nel rigo E3: quelle sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione,
la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992).
Per dimostrare la condizione di portatore di handicap
a chi presta assistenza fiscale bisogna presentare la
documentazione rilasciata dalla commissione medica
che ha riconosciuto l’invalidità oppure si può fare
un’autocertificazione accompagnata da una fotocopia della carta d’identità.
Se sommando gli importi dei righi E1, E2 ed E3 il
totale delle spese supera i 15.493,71 euro
puoi scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro
quote annuali costanti e di pari importo, basta barrare
la casella "rateazione" che trovi a fianco del rigo
E2. Conviene ricorrere a questo espediente se si ha
un reddito basso e si rischia di essere incapienti e,
quindi, di perdere parte della detrazione che ci spetta.
Meglio chiedere a chi ci presta l'assistenza fiscale che
saprà se cogliere questa possibilità.
Nel rigo E4 indica le spese per l’acquisto:
>>di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti
in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992;
>>di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto
dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti pluriamputati.
La spesa massima detraibile è di 18.075,99
euro e spetta per un solo veicolo, a condizione che
sia utilizzato esclusivamente o prevalentemente a
beneficio del portatore di handicap. La detrazione
spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in
Quadro
cui risulta che il veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se è stato rubato e non
ritrovato, dal limite di spesa va detratto l’eventuale
rimborso dell’assicurazione. Fai attenzione, perché
in caso di vendita o donazione del veicolo prima che
siano trascorsi due anni dall’acquisto devi versare al
Fisco la detrazione di cui hai usufruito, a meno che il
trasferimento sia dovuto a un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e
diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita
in quattro quote annuali di pari importo: in questo
caso, indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa
sostenuta e, nell’apposita casella, il numero della rata
di cui stai beneficiando.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione,
con esclusione, quindi, dei costi quali l'assicurazione,
il carburante e il lubrificante. Le spese straordinarie si
sommano al costo di acquisto del veicolo per il raggiungimento del limite di spesa consentito.
Nel rigo E5 si indica la spesa sostenuta per l’acquisto
del cane guida per non vedenti. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,
salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può
essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
Se possiedi un cane guida, ricorda che ti spetta anche
la detrazione forfettaria di 516,46 euro annui
per il suo mantenimento. Fai attenzione, questa
detrazione spetta esclusivamente al non vedente e
non a chi lo dichiara a proprio carico. Per ottenerla
devi barrare la casella E81.
Compila il rigo E6 se nelle precedenti dichiarazioni
dei redditi hai sostenuto spese sanitarie che hai
rateizzato. Questa scelta è possibile per un importo
di spesa superiore a 15.493,71 euro. Devi riportare a
colonna 2 l’importo delle spese di cui è stata chiesta
la rateizzazione e nella casella di colonna 1 il numero della rata di cui usufruisci.
Metti il mutuo nel 730
Nel rigo E7 e nei righi da E8 a E12 contrassegnati con
i codici 8, 9, 10 e 11 indica gli interessi passivi, gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel
2014 per i mutui. Ricorda che:
>>gli oneri accessori sono le spese necessarie
alla stipula del contratto di mutuo: la commissione spettante agli istituti per l'intermediazione,
gli oneri fiscali come l’imposta per l’iscrizione o la
cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul
capitale prestato, le spese di istruttoria, notarili e di
perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione
del mutuo. La fattura del notaio deve indicare se-
In
e
- Sezione
i
particolare
I documenti da esibire per avere le detrazioni
Per detrarre le spese mediche indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25 devi
conservare la corretta documentazione.
Le spese per l’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura
o da scontrino fiscale (il cosiddetto "scontrino parlante").
Per ottenere la detrazione è sufficiente che la natura di quanto acquistato sia validamente descritta. Quindi lo scontrino deve riportare la dicitura: farmaco, medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco
o di automedicazione), omeopatico, preparazione galenica e ticket. Non
è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica.
Gli scontrini devono indicare il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC) al posto del nome del farmaco, per rispettare la privacy
del contribuente. Infine, non sono detraibili né i parafarmaci né gli integratori, mentre lo sono i fitoterapici riconosciuti dall’Aifa come medicinali
e, quindi, indicati come tali sullo scontrino.
Per detrarre i dispositivi medici (aerosol, sfigmomanometro...), devi
conservare la confezione sulla quale risulta che il dispositivo possiede la
marcatura CE e allegare lo scontrino parlante.
Per l'acquisto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
serve anche la prescrizione del medico curante, a meno che si tratti di attività svolte da ausiliari della professione sanitaria abilitati a intrattenere
rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura o la ricevuta
non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, quest'ultimo
deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica puoi autocertificare, allegando
una fotocopia della carta d'identità, la necessità della spesa per te o per i
familiari a tuo carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.
Per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture o
ricevute serve anche una certificazione del medico curante, che attesti
che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992.
Come scontare le spese mediche della prole
Le detrazioni per le spese mediche sostenute per il figlio spettano al
genitore che lo dichiara a suo carico. In caso di detrazione del figlio al
50%, le spese possono essere detratte anche in percentuali diverse, basta
annotare sulla documentazione la ripartizione tra i genitori. Allo stesso
modo si può, quindi, decidere di farle detrarre interamente da uno solo
dei coniugi.
Questa scelta è particolarmente conveniente se uno dei due genitori non
ha spese mediche da detrarre per sé: infatti, lasciando quelle sostenute
per il figlio interamente all'altro genitore, si sconta la franchigia di 129,11
euro una sola volta.
Attenzione, però, all'intestazione della documentazione medica, perché
se fatture e scontrini dei farmaci sono intestati direttamente al bambino,
i genitori possono disporne liberamente nei modi appena visti, mentre se
i documenti sono intestati a uno solo dei due genitori, sarà esclusivamente questi che potrà inserirli nella dichiarazione dei redditi.
Guida al 730 37
Quadro
e
- Sezione
i
paratamente le spese per la stipula del contratto di
mutuo e quelle di compravendita, queste ultime non
sono detraibili;
>>l'abitazione principale è quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari hanno la dimora abituale. Quindi, la detrazione spetta all'acquirente e
In
particolare
Le detrazioni per chi vive in affitto
Se vivi in affitto, il Fisco ti dà la possibilità di usufruire di alcune detrazioni, ma solo se hai un reddito complessivo che non supera i 30.987,41 euro.
Se rientri in questa categoria devi compilare la sezione V del quadro E.
Ricorda che le detrazioni non sono cumulabili pertanto devi valutare
quella più favorevole. Se nel corso dell'anno ti sei ritrovato in situazioni
diverse, puoi usufruire di più di una detrazione. In questo caso devi compilare il rigo E71 di un altro modello 730, ma la somma dei giorni indicati
nelle colonne 2 non può essere superiore a 365.
Nel rigo E71, a colonna 1, indica il codice:
- "1" per la detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale. La detrazione spetta in misura fissa di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i
30.987,41 euro la detrazione è di 150 euro. Oltre a tale soglia non spetta
alcuna detrazione.
- "2" per la detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale locati con contratti in regime convenzionale (cosiddetto: canone concordato). La detrazione spetta in misura fissa di 495,80 euro se il
reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera
i 30.987,41 euro la detrazione è di 247,90 euro. Oltre a tale soglia non
spetta alcuna detrazione.
- "3" per la detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani (di età
compresa tra i 20 e i 30 anni) per l'abitazione principale. La detrazione
fissa è parti a 991,60 euro per i primi tre anni di locazione a condizione
che: l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori e
il reddito complessivo del giovane non superi i 15.493,71 euro. Il limite di
età può ricorrere anche per solo una parte del periodo d’imposta.
- "4" per la detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. La detrazione spetta in misura fissa di 900 euro se il
reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i
30.987,41 euro la detrazione è di 450 euro. Oltre a tale soglia non spetta
alcuna detrazione.
Nella colonna 2 indica il numero di giorni in cui sei stato in affitto e l'unità
immobilare è stata adibita a tua abitazione principale.
Nella colonna 3 indica la percentuale di detrazione che ti spetta a seconda che tu sia o meno l'unico titolare del contratto di locazione.
Il rigo E72 va compilato dal lavoratore dipendente che va a vivere in affitto e trasferisce la residenza nel comune dove lavora, a condizione che il
nuovo Comune si trovi ad almeno 100 km dal precedente e comunque al
di fuori della propria regione d’origine e che la residenza sia stata trasferita nel nuovo Comune da non più di tre anni dalla richiesta di detrazione.
La detrazione spetta in misura fissa di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; se il reddito non supera i 30.987,41 euro la
detrazione è di 495,80 euro. Oltre tale soglia non c'è alcuna detrazione.
Nella colonna 2 indica il numero di giorni in cui sei stato in affitto e l'unità
immobilare è stata adibita a tua abitazione principale.
Nella colonna 3 indica la percentuale di detrazione che ti spetta a seconda che tu sia o meno l'unico titolare del contratto di locazione.
38 Guida al 730
intestatario del mutuo, anche se l’immobile è adibito
ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado). In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non divorzia, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito
la propria residenza spetta comunque la detrazione
per la quota di competenza se l’immobile è usato
come abitazione principale dai suoi familiari;
>>la dimora abituale nell'abitazione principale non
è richiesta al personale in servizio permanente delle
Forze armate e di polizia a ordinamento militare
o civile;
>>in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con
contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, gli interessi sono detraibili solo per l’importo
effettivamente rimasto a tuo carico;
>>la detrazione spetta se l’immobile viene adibito ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto e se l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. La detrazione spetta anche
in caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari o per trasferimenti per motivi lavorativi, a condizione che l’immobile non sia locato. Non si perde
la detrazione neanche se non si rispetta la scadenza
dell'anno per motivi di lavoro (trasferimento) avvenuti
dopo l’acquisto. In caso di estinzione del mutuo originario e di stipula di un nuovo mutuo con una banca
diversa, in caso di trasferimento del mutuo a un'altra
banca (surroga) o di rinegoziazione non si tiene conto
del periodo intercorrente tra la data di acquisto e
quella del mutuo;
>> se l'immobile non è più usato come abitazione
principale, la detrazione si perde dall'anno successivo
a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come
abitazione principale. Tuttavia, se si torna a utilizzare
l’immobile come abitazione principale, si può fruire
nuovamente della detrazione a decorrere da quel
momento;
>>in caso di trasferimento del mutuo a un'altra
banca (surroga) o di rinegoziazione la detrazione spetta per l'importo massimo pari alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle
spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione
del vecchio mutuo e l’accensione di quello nuovo;
>>se l’immobile acquistato è in ristrutturazione la
detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad
abitazione principale, purché non siano trascorsi più
di due anni dall’acquisto;
>>se hai acquistato un immobile locato, la detrazione spetta subito, a condizione che entro tre mesi
dall’acquisto, notifichi al locatario l’intimazione di
sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal
rilascio, adibisci l’immobile ad abitazione principale;
>>la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà
dell’immobile.
>>Il mutuo stipulato ad hoc per acquistare una pertinenza dell’abitazione non è detraibile;
Quadro
>>sono detraibili le quote che gli acquirenti di nuove
costruzioni versano a titolo di rimborso degli interessi
su mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o
all’impresa costruttrice e che risultano ancora
indivisi. Per avere diritto alla detrazione si fa riferimento alla data della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di
pagamento del mutuo e di immissione nel possesso.
Questi interessi, certificati dall'impresa possono essere alternativamente indicati con il codice "8" nei
righi da E8 a E12;
>>la detrazione spetta su un importo massimo di
4.000 euro. In caso di contitolarità del contratto o di
più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori.
Se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente
la spesa può fruire della detrazione per entrambe le
quote di interessi passivi;
>>per i mutui stipulati prima del 1993, il limite
di 4.000 euro si riferisce a ciascun intestatario del mutuo. In questo caso però non devi aver variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se perdi i requisiti, a partire dall'anno in cui avviene
la variazione, la detrazione massima ammessa diventa
di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo;
>>non sono detraibili gli interessi pagati a seguito
di forme di finanziamento diverse da quelle relative a
contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria
su immobili;
>>se il mutuo è superiore al costo d’acquisto
dell’immobile, puoi detrarre solo gli interessi relativi
alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi
detraibili puoi usare la formula:
Interessi detraibili =
costo dell’immobile x interessi pagati
capitale del mutuo
Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi.
e
- Sezione
i
Spese per cui spetta la detrazione del 19%
Codice Tipo di spesa
Rigo
Spese sanitarie
E1
Spese sanitarie per familiari non a carico
E2
Spese sanitarie per persone con disabilità
E3
Spese veicoli per persone con disabilità
E4
Spese acquisto di cani guida
E5
Spese sanitarie rateizzate
E6
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
E7
8
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili
da E8 a E 12
9
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
da E8 a E 12
10
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
da E8 a E 12
11
Interessi per prestiti o mutui agrari
da E8 a E 12
13
Spese per l'istruzione
da E8 a E 12
14
Spese funebri
da E8 a E 12
15
Spese per addetti all’assistenza personale
da E8 a E 12
16
Spese per attività sportive per ragazzi
da E8 a E 12
17
Spese per l'intermediazione immobiliare
da E8 a E 12
18
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
da E8 a E 12
20
Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o
eventi straordinari
da E8 a E 12
21
Erogazioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche
da E8 a E 12
22
Erogazioni alle società di mutuo soccorso
da E8 a E 12
23
Erogazioni a favore delle associazioni di promozione sociale
da E8 a E 12
24
Erogazioni a favore della società di cultura Biennale di Venezia
da E8 a E 12
25
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
da E8 a E 12
26
Erogazioni per attività culturali e artistiche
da E8 a E 12
27
Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo
da E8 a E 12
28
Erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
da E8 a E 12
29
Spese veterinarie
da E8 a E 12
30
Spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi
da E8 a E 12
31
Erogazioni agli istituti scolastici di ogni ordine e grado
da E8 a E 12
32
Riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
da E8 a E 12
33
Spese per gli asili nido
da E8 a E 12
35
Erogazioni al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato
da E8 a E 12
36
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
da E8 a E12
37
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
da E8 a E12
99
Altre spese detraibili
da E8 a E 12
A ogni spesa il suo codice
Nei righi da E8 a E12 si indicano tutte le detrazioni
che da quest'anno vengono contraddistinte dai codici
da 8 a 37 e 99 (le trovi riassunte nella tabella qui a
lato). Se devi indicare più di cinque codici diversi devi
compilare un altro modello. Per ogni detrazione indica a colonna 1 il codice che identifica la spesa e a
colonna 2 l'importo.
Per ottenere la detrazione del 19% di quanto hai
speso indica il codice:
>>"8" per gli interessi relativi a mutui ipotecari
per l’acquisto di altri immobili diversi dall'abitazione principale stipulati prima del 1993.
L’importo massimo detraibile è di 2.065,83 euro per
ogni intestatario del mutuo;
>>"9" per gli interessi relativi a mutui contratti
nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione
spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro;
>>"10" per gli interessi relativi a mutui ipotecari
per la costruzione dell’abitazione principale
contratti a partire dal 1998. La detrazione spetta su
un importo massimo di 2.582,28 euro;
>>"13" per le spese di istruzione sostenute anche
per i familiari a tuo carico, per la frequenza a corsi
d'istruzione secondaria (ad esempio il liceo), universitaria, di perfezionamento e di specializzazione
Guida al 730 39
Quadro
e
- Sezione
i
tenuti presso istituti o università italiane o straniere,
pubbliche o private. Sono detraibili anche le spese per
master gestiti da istituti universitari, per il Sils e per i
dottorati di ricerca. La documentazione deve essere
fornita dall'istituto. Sono detraibili anche le tasse universitarie pagate per gli anni fuori corso;
>>"14" per le spese funebri sostenute per la morte
dei familiari, di affidati o affiliati anche non a carico.
L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere
superiore a 1.549,37 euro;
>>"15" per le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nel caso in cui tu o un
tuo familiare (anche non fiscalmente a carico) non
siate autosufficienti. Il limite massimo di spesa
è di 2.100 euro purché il tuo reddito complessivo sia
inferiore a 40.000 euro annui, compreso il reddito
dei fabbricati per cui paghi la cedolare secca. Se più
familiari sostengono la spesa per lo stesso congiunto,
lo sconto va ripartito. Per il Fisco non sono autosufficienti le persone che non sono in grado di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare
gli indumenti o che necessitano di sorveglianza continua. Lo stato di non autosufficienza deve risultare
da certificazione medica e le spese devono essere
documentate con ricevute che contengono i tuoi
dati anagrafici e quelli dell'addetto all'assistenza. Se
la spesa è sostenuta per un familiare la ricevuta deve
contenere anche i suoi dati;
>>"16" per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni
sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La spesa massima detraibile è di 210 euro a ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, si compilano
più righi da E8 a E12 riportando in ognuno il codice
16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun
ragazzo. Dalla fattura, ricevuta o quietanza di pagamento deve risultare la denominazione o ragione
sociale e la sede legale, o il codice fiscale e i dati
Cose
che capitano
Per il figlio a carico la detrazione spetta al genitore
“
„
Mio figlio studia in un'università molto lontana da casa e per questo
gli abbiamo preso un appartamento in affitto. Dal momento che è ancora a mio carico, posso detrarre queste spese di affitto con il 730?
Se il figlio è a suo carico e l'appartamento preso in affitto per il figlio
si trova nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un comune
limitrofo, comunque distante almeno 100 km da quello di residenza e comunque al di fuori della provincia d’origine, il Fisco consente di detrarre
il 19% del canone annuo se questo supera i 2.633 euro all'anno.
Se il figlio è a carico di entrambi i genitori, la detrazione spetta a ciascuno
di loro nella misura del 50%.
40 Guida al 730
anagrafici di chi ha reso la prestazione; la causale del
pagamento e l'importo; l’attività sportiva esercitata;
i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il
codice fiscale di chi paga. Se la spesa viene ripartita,
ad esempio, tra i genitori sul documento di spesa va
indicata la quota detratta da ognuno;
>>"17" per i compensi, per un massimo di 1.000
euro, pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale. Se la casa è acquistata da più soggetti la detrazione va ripartita in base
alle quote di possesso;
>>"18" per le spese sostenute dagli studenti universitari (o da chi li dichiara a carico) per
locazioni (stipulate ai sensi della Legge n. 431 del
1998) o per contratti di ospitalità, atti di assegnazione
in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di
lucro e cooperative. Gli studenti devono essere iscritti
a un'università situata ad almeno 100 km dal Comune
di residenza e in una provincia diversa. L'importo massimo detraibile è di 2.633 euro;
>>"20" per le erogazioni in denaro, entro un limite
massimo di 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da
altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.
Nel limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice "41" (cioè le erogazioni alle Onlus). I versamenti devono essere effettuati
a: Onlus o organizzazioni internazionali di cui l’Italia
è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed
enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata,
che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici
non economici o associazioni sindacali di categoria.
Non è concesso l'uso del contante, per ottenere la detrazione devi aver fatto i versamenti con
bollettino postale o bonifico bancario, carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e
circolari. Nel caso di utilizzo della carta di credito, per
giustificare la spesa basta conservare l’estratto conto
della carta;
>>"29" per le spese veterinarie sostenute per la
cura di animali legalmente detenuti per compagnia o
per pratica sportiva. La spesa massima detraibile è di
387,34 euro, ma la detrazione viene calcolata al netto
della franchigia di 129,11 euro;
>>"30" per le spese sostenute dai sordi per i servizi
di interpretariato. In base alla legge n. 381 del
1970 si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso l'apprendimento
del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa
di guerra, di lavoro o di servizio;
>>"32" per i contributi versati per il riscatto del
corso di laurea dei familiari a carico che non
Quadro
hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e che non
sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Attenzione, quindi, perché i contributi versati
direttamente dall’interessato possono essere dedotti
dal reddito di quest’ultimo;
>>"33" per le spese sostenute dai genitori per pagare
le rette di asili nido, pubblici o privati, per un importo massimo di 632 euro annui per ogni figlio.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa
è intestato al bambino, o a uno solo dei coniugi, si
può indicare sullo stesso la percentuale di ripartizione;
>>"36" per i premi relativi alle assicurazioni sulla
vita e contro gli infortuni per te e per i familiari a carico, per un massimo di 530 euro l'anno.
Sono detraibili le assicurazioni stipulate o rinnovate:
– entro il 31 dicembre 2000 se il contratto ha durata
di almeno cinque anni e non consente la concessioni
di prestiti nel periodo di durata minima;
– dal primo gennaio 2001 se il contratto ha per
oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
superiore al 5%.
>>"37" per i premi relativi alle assicurazioni aventi
ad oggetto il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, per
un massimo di 1.291,14 euro. La detrazione è riconosciuta a condizione che la compagnia assicuratrice
non possa recedere dal contratto.
>>"99" per le eventuali altre detrazioni indicate
con il codice 99 nella parte finale della Certificazione
Unica dove ci sono le "annotazioni".
e
- Sezione
i
Se doni a Onlus e partiti
Da quest'anno aumenta la detrazione per le donazioni in denaro a Onlus o partiti politici: l'aliquota si alza
dal 24 al 26%. Da indicare nei righi da E8 a E12
con il codice:
>>"41" per le erogazioni in denaro a favore
delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse). La detrazione spetta per una spesa massima di 2.065 euro annui, che devono comprendere anche le eventuali spese che hai indicato con il
codice "20" (erogazioni in favore delle popolazioni
colpite da calamità pubbliche). Dove possibile, si possono indicare entrambe con il codice "41" perché si
avrà diritto a una maggior detrazione (del 26% invece
del 19%). Un'altra possibilità è quella di dedurre dal
reddito questo tipo di spesa (vedi a pag. 43). Anche
in questo caso per avere la detrazione devi avere fatto
la donazione con un versamento postale o bancario,
carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari
e circolari. Per la carta di credito, basta avere l’estratto
conto;
>>"42" per le erogazioni in denaro in favore
dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella
prima sezione del Registro nazionale dei partiti. La
detrazione spetta per importi tra i 30 e i 30.000 euro
annui non versati in contanti.
Esempio
Anna compila il proprio quadro E. Al rigo E1, colonna 2,
indica “3.250 euro” di spese
mediche che ha sostenuto per
sé e per i suoi bambini. Anche
se i bambini sono a carico al
50% col marito, Anna inserisce
le loro spese solo nella sua
dichiarazione, per evitare di
scontare due volte la franchigia di 129,11 euro prevista su
queste spese.
Nel rigo E7 riporta il 50% della
cifra che risulta dalla documentazione inviata dalla banca, per gli interessi versati sul
mutuo che ha acceso con il
marito per l’acquisto dell’abitazione principale. Nel rigo E8
colonna 1 indica con il codice
"16" il costo del corso di baseball del figlio Marco. Mentre
nel rigo E9, con il codice “33”,
indica il limite massimo di 632
euro di detrazione che le spetta per la retta dell’asilo nido
della piccola Sofia. La spesa è
molto maggiore, ma Anna, potendo indicare solo il massimo
detraibile, fa riferimento all'ultima fattura rilasciata dall'asilo
nido.
Guida al 730 41
Quadro E - Sezione
ii
Deduzioni dal reddito
P
er ridurre il reddito su cui viene calcolata l'imposta, il Fisco ci dà la possibilità di portare in
deduzione una serie di spese. Dagli assegni versati
all’ex coniuge ai contributi previdenziali per la colf,
ma anche le spese per i portatori di handicap, le spese
per l'adozione all'estero.
Contributi per la pensione
Nel rigo E21 riporta i contributi previdenziali
e assistenziali che versi per legge o volontariamente alla forma pensionistica obbligatoria cui
appartieni, quali i contributi Inail per l’assicurazione
casalinghe, quelli agricoli unificati versati all'Inps e
i contributi volontari versati all'ente pensionistico di
appartenenza, compresi il riscatto degli anni di laurea,
la ricongiunzione di periodi assicurativi, la prosecuzione volontaria e il "fondo casalinghe". Sono deducibili
anche i contributi versati per i familiari a carico.
L'assegno all'ex coniuge
Nel rigo E22 indica nella colonna 1 il codice fiscale
dell’ex coniuge a cui versi gli assegni per separazione
o divorzio e nella colonna 2 il totale degli assegni
versati. Attenzione: non sono deducibili gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se la
sentenza di divorzio non distingue la quota destinata
al coniuge da quella per il mantenimento dei figli,
l’assegno si considera destinato al coniuge per metà.
Non sono deducibili gli assegni versati in un'unica
soluzione.
Colf, badanti, baby sitter...
Nel rigo E23 riporta i contributi previdenziali
e assistenziali che versi per colf, baby sitter e
assistenti delle persone anziane. La deduzione
ti spetta solo sulla parte di contributi che è rimasta a
tuo carico, per una spesa massima di 1.549,37 euro.
Cose
“
Posso dedurre il contributo destinato con l'8 per mille?
„
Anche le erogazioni effettuate tramite la destinazione dell'8 per mille
possono essere dedotte dal reddito, andando eventualmente ad aggiungersi ad altre erogazioni elargite a favore della stessa (o anche di diversa)
istituzione religiosa. In ogni caso, la deduzione non può superare il limite
massimo di 1.032,91 euro.
42 Guida al 730
Al rigo E24 vanno indicati i contributi e le erogazioni in denaro a favore di istituzioni religiose, che sono poi le stesse a cui si può destinare l'8
per mille (vedi a pag. 61 della Guida). Questo tipo di
erogazione è deducibile fino a un importo di 1.032,91
euro. Ricorda di non buttare via la ricevuta che li documenta (ricevuta di versamento o di bonifico oppure
con l'estratto conto della carta di credito o della carta
di debito).
Portatori di handicap
Se sei portatore di handicap (ai sensi della legge n.
104 del 1992 o riconosciuti tali da altre commissioni
mediche) indica nel rigo E25 le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica che hai sostenuto
nel 2014, indipendentemente dal fatto che percepisci
l’assegno di accompagnamento.
I portatori di handicap possono anche fare un'autocertificazione delle loro condizioni, allegando
una fotocopia della carta d’identità.
Le spese di assistenza deducibili sono quelle per:
>>l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
>>il personale con la qualifica di addetto all’assistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
>>il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o con la qualifica di educatore professionale oppure addetto ad attività di animazione
e/o di terapia occupazionale.
Le spese per l'acquisto di medicinali per portatori di handicap non devono essere detratte,
ma dedotte dal reddito. Invece, le spese chirurgiche
per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e
sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento,
di locomozione, di deambulazione, di sollevamento
e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione rientrano tra quelle
per le quali spetta la detrazione da indicare nei righi
E1, E2, E3 e E4 (vedi a pag. 36 - 37).
Onlus, Ong, adozioni
che capitano
L'8 per mille si può dedurre
Se doni alle chiese
Nel rigo E26 devi indicare gli altri oneri deducibili
riportando l’importo nella colonna 2 e il codice nella
colonna 1. I codici da utilizzare sono:
>>“1” per i contributi versati, per te o per i tuoi familiari a carico, ai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale. I contributi sono deducibili
nel limite di 3.615,20 euro, compresi gli eventuali importi indicati nel punto 163 della Certificazione Unica
2015 che però non devono essere indicati in questo
rigo perché sono stati già dedotti dal datore di lavoro;
Quadro E - Sezione
>>“2” per i contributi versati alle Ong che operano con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta
l’assistenza fiscale ti dedurrà tali importi entro il limite
del 2% del reddito complessivo. Oppure puoi indicarli
col codice "3";
>>“3” per le erogazioni alle Onlus, ad associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, alle fondazioni e associazioni che si occupano
della tutela, della promozione e della valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
o lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca
scientifica. Chi presta l’assistenza fiscale deduce tali
importi nel limite del 10% del reddito complessivo e,
comunque, entro i 70.000 euro. L'indicazione in questa sezione è alternativa a quella prevista nei righi
da E8 a E12 con i codici "23" o "41" che comporta
la detrazione rispettivamente del 19% o del 26% del
contributo versato (vedi a pag. 41);
>>“4” per le erogazioni in denaro o natura in
favore di università e fondazioni universitarie,
enti di ricerca o enti parco;
>>“5” per le somme che negli anni scorsi sono state
tassate anche con tassazione separata e che nel 2014
sono state restituite all’ente che le ha erogate. Può
trattarsi, di redditi di lavoro dipendente, di compensi
di lavoro autonomo professionale o di redditi diversi.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel
l'anno di restituzione può essere dedotto dal reddito
complessivo dei periodi d’imposta successivi. In alternativa, puoi chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all’importo non dedotto con le modalità
definite con decreto del ministero dell'Economia e
delle Finanze. Usa questo codice anche per riportare
gli importi indicati al punto 162 della Certificazione;
>>"6" per le altre spese deducibili, tra le quali rientrano le spese sostenute dai genitori per l'adozione
di minorenni stranieri, che sono deducibili
dal reddito per il 50% di quanto sostenuto,
diviso eventualmente tra i genitori. Queste spese
devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha
ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a prescindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra
cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevuto, per la legalizzazione o la traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, per i viaggi e il soggiorno
all’estero, per la quota associativa se la procedura è
stata curata da enti e le altre spese documentate per
l'adozione. Per le spese sostenute in valuta estera
bisogna usare il tasso di cambio del giorno del sostenimento o quello precedente più prossimo.
Le pensioni complementari
Se non hai contributi per la previdenza complementare non devi compilare i righi da E27 a E31. Questa
situazione si verifica se non è indicato alcun importo
al punto 143 della Certificazione e non hai fatto versamenti ad altre forme di previdenza complementare.
ii
I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo massimo di 5.164,57 euro. Questo limite non si applica
e puoi dedurre tutti i contributi versati se sei iscritto
alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di
riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Per la corretta compilazione di ciascuno dei righi
da E27 a E31 è fondamentale far riferimento alla
sezione "previdenza complementare" della
Certificazione Unica.
Se hai aderito a più di un fondo pensione, versando
contributi per i quali è applicabile un diverso limite di
deducibilità, devi compilare più di un rigo.
Nel rigo E27 indica i contributi a deducibilità
ordinaria, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme
versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche
individuali, nel limite devi considerare sia i tuoi versamenti che quelli del datore di lavoro. Se nel punto
141 della Certificazione è indicato il codice "1", indica
i dati riportati nei punti 142 e 143. Se i versamenti
non sono avvenuti tramite il sostituto di imposta, devi
indicare l’ammontare dei versamenti. In particolare:
>>a colonna 1 riporta la cifra indicata nel punto
142 della Certificazione Unica Se è stato compilato il
punto 151 della Certificazione, dalla cifra del punto
142 devi sottrarre l’importo riferito alla previdenza
complementare versato per familiari a carico che trovi
nel punto 152;
>>a colonna 2 riporta la cifra indicata nel punto
143 della Certificazione Unica. Se è stato compilato
il punto 151 della Certificazione dalla cifra del punto
143 devi sottrarre l’importo riferito alla previdenza
complementare versato per familiari a carico che
trovi nel punto 153. A colonna 2 indica anche le
somme che hai versato a fondi negoziali o alle forme
pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto
di imposta.
Compila il rigo E28 per i contributi versati da
lavoratori di prima occupazione successiva al
1/1/2007 oppure dai contribuenti che a quella data
non avevano una posizione contributiva aperta. Il
limite di deducibilità ordinario è aumentato se, nei
primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai versato un importo
inferiore. Infatti, dal sesto anno e per i venti anni successivi il limite è di 5.164,57 euro incrementato della
differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati nei
primi cinque anni. La deduzione non può comunque
superare i 7.746,86 euro.
Se nel punto 141 della Certificazione è indicato il codice "3", i dati da indicare sono quelli dei punti 142,
143 e 147 della Certificazione Unica. In particolare:
>>a colonna 1 riporta gli importi indicati nei punti
142 e 147;
>>a colonna 2 riporta l’importo indicato nel punto
143 della Certificazione e le somme che hai versato ai
Guida al 730 43
Quadro E - Sezione
ii
fondi negoziali, o alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.
Nel rigo E29 indica i contributi versati a fondi
in squilibrio finanziario. Se nel punto 141 della
Certificazione Unica è indicato il codice "2", i dati
da indicare sono riportati nei punti 142 e 143. In
particolare:
>>a colonna 1 riporta l’importo indicato nel punto
142 della Certificazione;
>>a colonna 2: riporta l’importo indicato nel punto
143 della Certificazione.
Nel rigo E30 indica i contributi versati per
familiari a carico per la parte che non hanno dedotto loro. Se li hai versati tramite il datore di lavoro
è compilato il punto 151 della Certificazione Unica,
quindi indica:
>>nella colonna 1 l’importo indicato nel punto 152
della Certificazione come escluso dall'imponibile;
>>nella colonna 2 l’importo indicato nel punto 153
della Certificazione come escluso dall'imponibile.
Nel rigo E31 indica i contributi versati a fondi
pensione negoziali da dipendenti pubblici,
come il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori
della scuola. Per questi contributi l’importo deducibile
non può superare il 12% del reddito complessivo e,
comunque, 5.164,57 euro.
Solo per i redditi di lavoro dipendente, la deduzione
non può comunque superare il doppio della quota
di Tfr (Trattamento di fine rapporto) destinata ai
fondi pensione anche nel rispetto dei limiti appena
visti. I dipendenti pubblici che si iscrivono a forme
pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica
(ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono
compilare il rigo E27.
Se nel punto 141 della Certificazione Unica è indicato
il codice "4", i dati da indicare sono quelli riportati nei
punti 142 e 143. In particolare:
>>a colonna 1 riporta l’importo indicato nel punto
142 della Certificazione;
>>a colonna 2 indica l’importo che trovi nel punto
144 della Certificazione relativo all’ammontare della
quota del Tfr destinata al Fondo;
>>a colonna 3 riporta l’importo indicato nel punto
143 della Certificazione.
Se compri casa e poi la affitti
Da quest'anno il Fisco riconosce una deduzione del
20% a chi acquista o costruisce un immobile
per poi affittarlo. La percentuale va calcolata sul
prezzo dell'immobile e sugli interessi passivi dei mutui
contratti per il suo acquisto o, in caso di costruzione,
sul totale delle spese sostenute per un limite massimo di spesa di 300.000 euro.
L'agevolazione è ripartita in otto quote annuali di pari
importo e non è cumulabile con altre agevolazioni
previste per le stesse spese (ad esempio, con la detrazione per gli interessi passivi sul mutuo contratto per
l'acquisto dell'abitazione principale).
Per fruirne devi compilare il rigo E32. In particolare:
>>a colonna 1 indica la data in cui hai stipulato il contratto di locazione;
>>a colonna 2 indica la spesa sostenuta per l'acquisto
o la costruzione dell'immobile;
>>a colonna 3 indica l'importo degli interessi passivi
sui mutui contratti per l'acquisto dell'immobile.
Se la deduzione spetta per più immobili, è necessario
utilzzare ulteriori moduli e compilare il rigo E32.
Esempio
Anna compila ora il proprio
quadro E nella sezione dedicata alle deduzioni. Poiché Anna
44 Guida al 730
non ha aderito ad alcun fondo
pensione, non compila la sezione dedicata alla previdenza
complementare. Completa la
compilazione delle spese deducibili indicando col codice
"3" al rigo E26 quanto ha versato per un'adozione a distanza fatta con una Onlus.
Quadro
e
- Sezione
iii
Ristrutturazioni
C
hi ristruttura la casa contando sulle agevolazioni
concesse dal Fisco deve sapere che "del doman
non v'è certezza". Infatti, ogni anno il governo cambia idea su entità e limiti delle detrazioni che concede
a chi fa una ristrutturazione. Non ci resta quindi che
aspettare la prossima manovra: nel frattempo rallegriamoci del fatto che sarà chi ti presta l'assistenza
fiscale a calcolare la percentuale di detrazione da
applicare in base a quando hai sostenuto le spese
di ristrutturazione. Comunque, sono confermate
fino al 31 dicembre 2015 le agevolazioni
fiscali destinate al recupero del patrimonio
edilizio. Cambia la musica, però, dal primo gennaio
2016: salvo ulteriori proroghe, la detrazione oggi al
50% tornerà al 36% su una spesa massima di 48.000
euro. Peccato, perché da quando è stata introdotta, il
26 giugno 2012, la detrazione del 50% ha dato una
scossa positiva ai contribuenti.
Quando si può chiedere lo sconto
La detrazione sulle ristrutturazioni spetta a chi è
proprietario, nudo proprietario, locatario,
comodatario o a chi possiede un diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o
superficie).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e fatture e bonifici siano intestati a lui.
Se si vende o si dona l'immobile ristrutturato prima che sia trascorso l’intero periodo per godere della
detrazione si può decidere se continuare a detrarre
le rate mancanti oppure trasferire tale agevolazione all'acquirente (se persona fisica) o al donatario
dell'immobile, questa scelta deve essere indicata nel
rogito di vendita o nell'atto di donazione.
In caso di morte del titolare del diritto, la
detrazione si trasmette all'erede che conserva l'immobile su cui erano stati fatti i lavori di ristrutturazione.
I contribuenti (non inquilini o comodatari) che hanno
compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2011 e hanno
ripartito o rideterminato la detrazione in 5 rate, continuano a beneficiare della scelta; per chi ha raggiunto
la soglia dopo il 2012, non è più possibile farlo.
Puoi detrarre dalle imposte le seguenti spese di ristrutturazione edilizia:
>>la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
parti comuni di edifici residenziali: per esempio,
il condominio che rifà la facciata;
>>la manutenzione straordinaria sulla tua casa:
per esempio, rifai il bagno, pavimenti e tubazioni…;
>>il restauro e il risanamento conservativo: ad
esempio, l'apertura di nuove finestre per esigenze di
aerazione dei locali;
>>la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a causa di calamità per le quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza;
>>la cablatura degli edifici, gli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico o di messa in
sicurezza statica e antisismica degli edifici;
>>l'acquisto di box o posti auto pertinenziali di nuova
costruzione per il solo costo di realizzazione, che sarà
documentato dal costruttore;
>>la bonifica dell'amianto, la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (la porta blindata, le sbarre alle
finestre) l'eliminazione di barriere architettoniche o
interventi volti a evitare gli infortuni domestici.
Detrazione e spesa massima
Per capire quanto risparmi, verifica come cambia la
percentuale di detrazione e la spesa massima detraibile a seconda di quando hai fatto la ristrutturazione. Puoi detrarre:
>>il 50% delle spese fatte nel 2014 e quelle sostenute
dal 26 giugno al 31 dicembre 2013;
>>il 41% delle spese sostenute nel 2006 relative a
fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
>>il 36% delle spese sostenute:
– nel 2005;
– nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o
in data antecedente al 1° gennaio 2006;
– dal 2007 al 2011;
– dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.
La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari
importo da chi presta l’assistenza fiscale.
Per chi negli anni scorsi aveva ripartito la detrazione
in 3 o 5 rate la ripartizione non cambia.
La spesa massima detraibile varia in funzione del
momento in cui hai sostenuto la spesa, per cui detrai:
>>al massimo 48.000 euro per le spese sostenute
dal 2003 al 25 giugno 2012;
>>al massimo 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
Per le spese di ristrutturazione sostenute nel
2012, la detrazione del 50% spetta per quelle datate
dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000
euro da cui bisogna togliere le spese sostenute fino al
25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
Il limite di spesa detraibile deve esser riferito alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati
effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto
alla detrazione (ad esempio i coniugi comproprietari),
il limite va ripartito tra loro. Per le spese sostenute
fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava
riferito alla singola persona per ogni singola unità
immobiliare.
Se gli interventi di ristrutturazione consistono nella
Guida al 730 45
Quadro
e
- Sezione
iii
prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare
il limite massimo delle spese detraibili devi tenere
conto di quelle già sostenute negli anni passati. In
particolare, per gli interventi iniziati prima del
26 giugno 2012 che sono proseguiti nel 2013,
la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di
96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25
giugno 2012, nel limite di 48.000 euro.
Case sicure
Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31
dicembre 2014 per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica (con procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013) effettuate su edifici situati
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (individuate
In
particolare
Il Fisco ti fa lo sconto solo se hai i documenti giusti
Per godere delle detrazioni sulle ristrutturazioni bisogna essere più fiscali
del Fisco quando si prepara la documentazione. Ecco i passi da fare.
• Non è più necessario fare la comunicazione di inizio lavori al Centro
operativo di Pescara, basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali dell’immobile ristrutturato. Se i lavori li fa l'affittuario o il comodatario bisogna indicare anche gli estremi di registrazione dell’atto
che ne costituisce titolo (ad esempio, il contratto d'affitto) e gli altri dati
richiesti per il controllo della detrazione.
• Bisogna allegare alla documentazione da conservare per la detrazione
la dichiarazione di inizio attività inviata con raccomandata alla Asl competente per territorio solo se prevista dalle norme sulla sicurezza.
• Per godere della detrazione, le spese di ristrutturazione vanno pagate
tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero
di partita Iva del beneficiario del pagamento. In caso di più beneficiari
occorre indicare il codice fiscale di ognuno.
• Occhio alla data della fattura: se è datata nell'anno precedente al
sostenimento della spesa (ad esempio, dicembre 2013) e il bonifico
è stato fatto l'anno successivo (gennaio 2014) la detrazione compete nell'anno del bonifico (nell'esempio va indicato nel 730 del 2015).
• Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, al posto di tutta
la documentazione prevista puoi utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui dichiara di avere
adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma che ti spetta,
sulla base dei tuoi millesimi di proprietà, per fruire della detrazione.
• Per ogni immobile ristrutturato devi conservare con fatture e bonifici
altri documenti: la domanda di accatastamento (se l’immobile non è
ancora censito), le ricevute dell’Ici o dell'Imu se dovuta, la delibera di
approvazione dei lavori su parti comuni di edifici con la tabella millesimale di ripartizione delle spese, eventuali concessioni o autorizzazioni.
• Se non sei tenuto ad avere i documenti indicati al punto precedente, fai
un'autocertificazione in cui indichi la data di inizio lavori e dichiari che gli
interventi rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione.
46 Guida al 730
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 2003) che sono adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta del 65% su una spesa massima
di 96.000 euro per immobile.
Se è già ristrutturata
Si possono detrarre le spese d’acquisto di case che
fanno parte di un edificio interamente ristrutturato
da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie. In questo caso la detrazione del
36% o del 50% si calcola sul 25% del prezzo
di vendita dell’immobile, che risulta dal rogito. Il
limite massimo su cui calcolare la detrazione del 36%
è comunque di 48.000 euro, anche se il 25% del
prezzo d’acquisto risultasse superiore. Se hai comprato dopo il 26 giugno 2012 il limite massimo su
cui calcolare la detrazione del 50% è di 96.000 euro.
Anche questa detrazione va ripartita in dieci rate.
Come dipingere il Quadro E
Le detrazioni per le ristrutturazioni del 36%, del 41%
o del 50% sono da riportare nei righi dall’E41
all’E44. Per ogni rigo indica:
>>a colonna 1 l’anno in cui hai sostenuto le spese;
>>a colonna 2 il codice corretto: "1" per le spese
fatturate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%); "2" per le spese relative a fatture
emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o prima
del primo gennaio 2006 e spese sostenute dal primo
gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%); "3"
per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre
2012 (detrazione del 50%); "4" per le spese sostenute
dal 4 agosto al 31 dicembre 2014 per l'adozione di
misure antisismiche su edifici siti nelle zone sismiche
ad alta pericolosità su immobili adibiti ad abitazione
principale o attività produttiva (detrazione del 65%);
>>a colonna 3 il codice fiscale:
– del condominio per lavori su parti comuni condominiali, barra la casella di colonna 2 “Condominio”
di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati
catastali dell’immobile. Per lavori iniziati prima
del 14 maggio 2011 indica il codice fiscale del
condominio;
– della società (semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice) i cui redditi ti vengono imputati,
che ha effettuato i lavori dal 14 maggio 2011.
Devi compilare anche la sezione III B;
– di chi ha inviato, anche per tuo conto, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, per gli interventi
iniziati prima del 14 maggio 2011. Se hai fatto tu la
comunicazione non devi indicare nulla;
– dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha fatto i lavori su un'unità immobiliare acquistata che fa parte di edifici ristrutturati;
>>a colonna 4 il codice: "1" per interventi iniziati in
anni precedenti e ancora in corso nell’anno indicato in
Quadro
colonna 1; "3" per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi; "4" per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati;
>>a colonna 5 il codice: "1" se hai ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una
persona che, avendo più di 75 anni, aveva scelto di
rateizzare la spesa in 5 rate; "4" se hai ereditato,
acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una
persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate. In
questo caso non compilare le colonne 6 e 7;
>>a colonna 6 l’anno in cui è stata effettuata la
rideterminazione del numero delle rate;
>>a colonna 7 numero delle rate (5 o 10) in cui hai
ripartito la detrazione nell’anno di sostenimento della
spesa (da quest'anno le rate possono essere solo 10).
Questa colonna interessa solo se è stata compilata la
colonna 6;
>>a colonna 8 il numero della rata che utilizzi per
il 2014 inserendolo nella casella corrispondente al
numero delle rate prescelte (5 o 10). Per le spese sostenute nel 2014 indica "1" nella casella "10";
>>a colonna 9 l'intero importo delle spese sostenute. Se hai indicato il codice "4" a colonna "4" riporta
il 25% del prezzo di acquisto. Se hai indicato il codice
"1" in colonna "4" puoi indicare al massimo la differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni
precedenti per lo stesso intervento;
>>a colonna 10 un numero progressivo per identificare l’immobile ristrutturato, devi riportare lo stesso
numero anche nella colonna 1 della sezione III B. Se
su uno stesso immobile sono stati fatti più interventi,
identificalo con lo stesso numero. Devi numerare
anche gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Tutto sulla tua casa
Nella sezione III B del quadro E devi indicare i
dati catastali della casa che hai ristrutturato, ma
solo per gli immobili ristrutturati a partire dal 2011,
per i quali non c'è più l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Se hai già
compilato questi righi nelle vecchie dichiarazioni, per
interventi fatti nel 2011, nel 2012 o nel 2013, non è
necessario copiare ancora i dati. Se le righe a disposizione non sono sufficienti compila modelli aggiuntivi.
Per la compilazione recupera i dati da una visura catastale aggiornata o dal rogito d'acquisto della casa.
Nei righi E51 ed E52:
>>a colonna 1 riporta il numero progressivo dell'immobile ristrutturato che hai indicato a colonna 10 del
quadro precedente;
>>barra la colonna 2 se si tratta di lavori effettuati
su parti condominiali per cui nella colonna 3 della
sezione precedente hai inserito il codice fiscale del
condominio, in questo caso non devi compilare le
altre colonne del rigo;
>>a colonna 3 indica il codice catastale del Comune
in cui si trova l'immobile;
>>a colonna 4 indica "T" o "U" se l'immobile è cen-
In
e
- Sezione
iii
particolare
Per te la guida: "Casa: incentivi fiscali e agevolazioni"
Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle detrazioni per chi ristruttura
casa e molto altro nella nostra mini guida gratuita "Casa: incentivi fiscali e
agevolazioni" che puoi scaricare sul sito di Altroconsumo (vedi qui sotto).
Nella guida trovi tutte le risposte ai dubbi su Imu, Tasi, Tari e il groviglio
inestricabile delle imposte comunali.
www.altroconsumo.it/info/guide-pocket
sito rispettivamente nel catasto dei Terreni o Urbano;
>>a colonna 5 riporta la Sezione Urbana o il Comune
Catastale che trovi nel documento catastale. Se non
sono indicati non compilare la colonna;
>>a colonna 6 riporta il numero del foglio indicato
nel documento catastale;
>>a colonna 7 indica la particella che può esser composta da due parti separate da una barra spaziatrice.
Se così non fosse indicala esclusivamente a sinistra
della barra della colonna;
>>a colonna 8 scrivi, se presente, il subalterno.
Sei in affitto e ristrutturi? Detrai!
Se l'immobile che hai ristrutturato non è di tua proprietà, ma ne sei l'affittuario o il comodatario, per
godere delle detrazioni compila il rigo E53 con gli
estremi del contratto di locazione o di comodato (i
dati sono sul contratto di locazione o sulla ricevuta di
registrazione online) in aggiunta ai dati dell'immobile
che hai inserito nei righi precedenti. Per la compilazione delle colonne 1 e 2 fai riferimento alle istruzioni
dei righi E51 ed E52. Per le altre colonne indica:
>>a colonna 3 la data di registrazione del contratto;
>>a colonna 4 il codice relativo alla modalità di registrazione: "3" per gli uffici dell'Agenzia delle entrate,
"3P" per la registrazione telematica con Siria o Iris,
"3T" per la registrazione telematica con altre applicazioni come Locazioni Web e Contratti online; "3A" o
"3B" se è un codice usato in passato presso gli uffici
dell'Agenzia delle entrate;
>>a colonna 5 il numero e l'eventuale sottonumero
di registrazione del contratto;
>>a colonna 6 il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle
entrate dove è stato registrato il contratto.
Se l'immobile non è stato ancora censito, riporta i dati
della domanda di accatastamento nelle colonne da 7
a 9. In particolare indica:
>>a colonna 7 la data in cui hai fatto domanda;
>>a colonna 8 il numero della domanda;
>>a colonna 9 la provincia in cui si trova l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate in cui hai fatto la domanda.
Quando si conclude il contratto di affitto o il
comodato, le detrazioni per la ristrutturazione, e
quelle per i mobili non si perdono.
Guida al 730 47
Quadro e- Sezione III
Anche sui mobili c'è lo sconto
Il Fisco vi dà la possibilità di recuperare in 10 anni
il 50% della cifra spesa (per un massimo di 10.000
euro) per l'acquisto di mobili destinati ad arredare
la casa oggetto di ristrutturazione. Questa agevolazione riguarda anche l'acquisto di grandi elettrodomestici (nuovi frigoriferi, congelatori, lavatrici,
lavastoviglie...) di classe A+ o superiore (A per i forni)
provvisti di etichetta energetica. La detrazione vale
per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre
2014 (se gli interventi di ristrutturazione sono stati
fatti a partire dal 26 giugno 2012). Per le ristrutturazioni su parti comuni condominiali si può
detrarre solo l'acquisto di beni per l’arredo delle parti
comuni (guardiole, alloggio del portiere...).
Per godere della detrazione bisogna pagare i mobili
e gli elettrodomestici con bonifico bancario o
postale che riporti gli stessi dati previsti per detrarre
le spese di ristrutturazione edilizia o tramite carte
di credito o carte di debito. Quindi, occhio a
non pagare con assegno, contanti o altri mezzi di
pagamento, perché si rischia di perdere la detrazione.
Se paghi con carta di credito o di debito, la data di
pagamento che fa fede è quella del giorno di utilizzo,
della ricevuta.
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
ma non è necessario che le spese di ristrutturazione
siano sostenute prima di quelle per i mobili.
Conserva la documentazione attestante il pagamento e le fatture di acquisto dei beni dove sono
specificate la natura, la qualità e quantità dei beni e
servizi acquistati.
Nel rigo E57 colonne 1 e 2 compila una colonna
per ogni immobile ristrutturato indicando la spesa
sostenuta. Chi ti presta l'assistenza fiscale ripartirà la
detrazione in 10 rate annuali.
Esempio
Nel 2014 Anna ha ristrutturato
la sua casa. La spesa complessiva per la ristrutturazione di
50.000 euro è stata sostenuta
a metà con il marito.
Nella sezione III A del quadro
E Anna dovrà indicare solo la
spesa a suo carico che è di
25.000 euro.
Nel rigo E41 a colonna 1 indica
"2014" cioè l'anno in cui ha so-
48 Guida al 730
stenuto la spesa. Non avendo
nulla di particolare da dichiarare passa a inserire il numero
della rata che utilizza per il
2014 a colonna 8, in corrispondenza del numero di rate pari
a 10. Si tratta della prima rata
quindi indicherà "1".
A colonna 9 indica l'intero importo della spesa da lei sostenuta nel 2014, a colonna 10,
indica "1" per poter compilare
la sezione successiva.
Per compilare la sezione III B
Anna recupera il rogito d'acquisto e, dopo aver indicato
"1" nella colonna 1 del rigo
E51, semplicemente ricopia i
dati catastali dell'immobile.
L'anno prossimo Anna dovrà
compilare ancora la colonna
1, con l'anno, la colonna 10,
modificando il numero di rata,
e la colonna 9 con l'intero ammontare della spesa sostenuta
nel 2014, ma non dovrà più
compilare né la colonna 10 né
riportare i dati catastali al rigo
E51.
Nel rigo E57 a colonna 1 Anna
indica i 5.000 euro che ha speso per l'acquisto dei mobili della cucina.
Quadro
e
- Sezione
iv
Risparmio energetico
R
isparmiare energia significa anche pagare meno
tasse. Infatti, ti spetta una detrazione consistente
per gli interventi di riqualificazione energetica: sull’involucro degli edifici (come la sostituzione degli infissi),
l'installazione di pannelli solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale. Per usufruire
dello sgravio devi compilare la sezione IV del quadro E con le spese sostenute per interventi finalizzati
al risparmio energetico di edifici residenziali o di una
parte di essi. Da non dimenticare, però, che l'edificio
deve essere già esistente. In questi casi ti spetta una
detrazione d’imposta pari al:
>>55% delle spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal
1° gennaio al 5 giugno 2013;
>>65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2014.
Per individuare l'aliquota da applicare, bisogna far
riferimento alla data dell'effettivo pagamento e non
a quella di esecuzione dei lavori.
Detrazione a rate
Per sfruttare la detrazione gli immobili devono essere
"esistenti", quindi non è prevista la detrazione
per immobili di nuova costruzione.
Sono detraibili anche le spese per le prestazioni
professionali (certificazioni tecniche, progetti...) e le
opere edilizie funzionali all'intervento di risparmio
energetico.
La rateazione cambia a seconda dell'anno in cui è
stata sostenuta la spesa:
>>per le spese sostenute nel 2008, resta la ripartizione scelta per gli anni scorsi, che può andare da un
minimo di 3 a un massimo di 10 anni;
>>per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010,
la detrazione per interventi di risparmio energetico si
doveva ripartire in 5 anni;
>>dal 2011 le rate possono essere solo dieci.
La detrazione del 55% non è cumulabile con
altre agevolazioni fiscali e, dal 2009, non lo è
nemmeno con altri contributi comunitari,
regionali o locali, riconosciuti per gli stessi interventi.
A seconda del tipo di intervento il limite massimo
di detrazione cambia (vedi il dettaglio a pag. 51).
Attenzione tale limite è riferito all’unità immobiliare
e di conseguenza deve essere suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell’immobile che partecipano
alla spesa, in base all’importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata dalle fatture.
Per gli interventi su parti condominiali, invece,
l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a eccezione del caso in cui l’intervento
si riferisca all’intero edificio e non a singole parti del
condominio.
Nel conteggio del limite massimo di spesa, se gli
interventi sono la prosecuzione di lavori iniziati in
precedenza e poi interrotti, bisogna tener conto anche di quelli.
Un diritto che si eredita
Puoi fruire della detrazione se possiedi l'immobile
su cui sono stati fatti gli interventi per il risparmio
energetico a titolo di proprietà, altro diritto reale,
concessione demaniale, ma anche se è in locazione o
comodato. Se si tratta di interventi sulle parti comuni
condominiali, ne hai diritto come condòmino sulla
base dei millesimi a te assegnati.
Ha diritto agli sgravi fiscali anche il familiare convivente del possessore, purché abbia sostenuto le
spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.
In caso di vendita o di donazione dell’immobile sulla quale sono stati realizzati gli interventi,
prima che sia trascorso il periodo di godimento della
detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono
trasferite, salvo diverso accordo delle parti che risulti
dal rogito o dall'atto di donazione, all’acquirente o al
donatario. Nel caso di morte del titolare, il diritto
alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese di riqualificazione energetica conservano
il diritto alla detrazione anche quando la locazione o
il comodato cessano.
In
particolare
Sgravi fiscali sulla riqualificazione energetica, anno 2015
Le detrazioni sugli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
sono confermate nella stessa misura ed entro gli stessi limiti fino al 31
dicembre 2015. Per tutto il 2015, inoltre, la detrazione del 65% è estesa
anche:
- all'acquisto e posa in opera di schermature solari, per un limite massimo
di spesa di 60.000 euro;
- all'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Dal 1° gennaio 2016 agli interventi di riqualificazione energetica verrà
applicata la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione
edilizia pari al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.
Per restare aggiornato sulle modifiche delle detrazioni per questo tipo di
interventi consulta il dossier dedicato che trovi sul nostro sito.
www.altroconsumo.it/imposte-e-tasse.
Guida al 730 49
Quadro
e
- Sezione
iv
Pannelli solari & Co.
>>“2” per interventi sull’involucro degli edifi-
Nella colonna 1 dei righi da E61 a E63 fai attenzione al codice giusto per l’intervento effettuato:
>>“1” per interventi di riqualificazione energetica diretti alla riduzione del fabbisogno di energia
primaria dell’edificio, che permettono di ottenere
gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definiti dal ministero dello Sviluppo
economico (ad esempio, sostituzione o installazione
di climatizzatori invernali anche con generatori di
calore non a condensazione, con pompe di calore,
con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a
biomasse ...);
ci esistenti. Si tratta di interventi che permettono
di rispettare i requisiti di trasmittanza termica definiti
dal ministero dello Sviluppo economico (ad esempio,
la fornitura e posa in opera di materiale coibente, di
nuove finestre comprensive di infissi …);
>>“3” per installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda a uso domestico;
>>“4” per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione
o dotati di pompa di calore ad alta efficienza e con
In
particolare
I documenti per detrarre gli interventi di risparmio energetico
Per far valere la detrazione del 55% o del 65% per
gli interventi di risparmio energetico è necessario:
• avere la fattura;
• avere l’asseverazione (cioè la certificazione) di un
tecnico che attesti la corrispondenza degli interventi
effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi o di
sostituzione di caldaie a condensazione con potenza
inferiore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può
essere sostituita da una certificazione dei produttori;
• avere l’attestato di certificazione energetica che
contiene i dati relativi all'efficienza energetica
dell'immobile ed è consegnato, al termine dei lavori,
dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate
dai Comuni o dalle Regioni. Se non ci sono tali procedure, ai fini della detrazione vale l'attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema
stabilito dal ministro dell’Economia e delle Finanze.
L'attestato non è richiesto per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale;
• stilare una scheda informativa sugli interventi
realizzati che deve contenere: i dati identificativi di
chi ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori
sono stati eseguiti, il tipo di intervento eseguito e il
risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo (con specificate le spese professionali) e
all’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Questi tre documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti,
iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori
agronomi, dottori forestali e periti agrari.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere
trasmessi all'Enea telematicamente (attraverso il
sito www.acs.enea.it ottenendo una ricevuta) i dati
50 Guida al 730
contenuti nell’attestato di certificazione energetica
o nell’attestato di qualificazione energetica, nonché
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori coincide con il giorno del
"collaudo" degli impianti.
Se non è previsto il collaudo per il tipo di intervento
realizzato, chi effettua i lavori o il tecnico che compila la scheda informativa possono rilasciare un altro
tipo di documentazione che provi tale data. Non è
ammessa l'autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non è adeguatamente descritta negli schemi resi disponibili
dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in
copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con
ricevuta semplice, a: Enea - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - via
Anguillarese 301 - 00123 - Santa Maria di Galeria
(Roma), specificando come riferimento: "detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica".
Il pagamento deve esser fatto tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Insieme alla dichiarazione dei redditi bisogna conservare (per l'eventuale richiesta dell'amministrazione
finanziaria): l’asseverazione, la ricevuta dell’invio
della documentazione all’Enea, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute
del bonifico attestante il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni
di edifici, deve essere acquisita e conservata copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se le spese di riqualificazione energetica sono state
fatte dall'affittuario o comodatario, deve essere
acquisita e conservata la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori resa dal proprietario dell'immobile.
Quadro
impianti geotermici cosiddetti "a bassa entalpia". Dal
2012 sono compresi gli interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
per la produzione di acqua calda sanitaria;
Nella colonna 2 indica l’anno in cui hai sostenuto le
spese per cui chiedi la detrazione.
Compila la colonna 3 solo se hai sostenuto le spese
nel 2013. Indica il codice:
>>"1" per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 che danno diritto alla detrazione del 55%;
>>"2" per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 che danno diritto alla detrazione del 65%.
A colonna 4 indica il codice:
>>“1” per inteventi iniziati tra il 2008 e il 2013 e ancora in corso nel 2014;
>>“2” per spese sostenute prima del 2014 relative a
un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2014;
>>“3” se sono presenti entrambe le condizioni dei
due punti precedenti.
La colonna 5 è riservata al caso specifico di chi
ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un
immobile dal 2009 al 2014, oggetto di interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2008, e vuole
rideterminare il numero di rate in cui sfruttare
la detrazione. Se ti trovi in questa condizione, indica in questa colonna il numero di rate inizialmente
scelto. Il Fisco ti dà la possibilità di detrarre la spesa
residua esclusivamente in dieci rate annuali.
Nella colonna 6 riporta la rateazione originariamente scelta, per spese sostenute nel 2009 o nel 2010
indica “5”, "10" dal 2011 al 2014, tra "3" e "10" per
le spese relative al 2008 in base alla rateazione scelta.
Nella colonna 7 indica il numero della rata che utilizzi nel 2014, quindi per le spese del 2014 indica “1”.
Nella colonna 8 indica la spesa totale che hai soste-
Cose
e
- Sezione
iv
che capitano
Ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica?
“
„
Tra la primavera e l'estate 2014 ho rifatto finestre, infissi, scuri e
persiane di casa mia per una spesa complessiva di 80.000 euro. Quale
detrazione mi conviene chiedere?
Dal momento che la detrazione per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico non è cumulabile con quella per la ristrutturazione edilizia, se l'intervento rientra in entrambe le categorie bisogna scegliere la
detrazione più conveniente in base alla percentuale detraibile e al limite
massimo di spesa su cui applicarla.
In questo caso, se applicassimo la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (50% su una spesa massima di 96.000 euro), il contribuente avrebbe
diritto a una detrazione di 40.000 euro (50% di 80.000 euro).
Se, invece, applicassimo la detrazione per la riqualificazione energetica
(65% su una spesa massima di 60.000), il contribuente avrebbe diritto
alla minor detrazione di 39.000 euro perché, se è vero che in questo caso
la percentuale detraibile è più alta (65%, invece del 50%), il limite massimo di spesa su cui applicarla è più basso, cosicché la detrazione risulta
minore.
Quindi, è sempre meglio fare il calcolo della detrazione prima di applicarla: spesso le apparenze ingannano.
nuto e che deve rispettare i seguenti limiti:
>>181.818,18 euro se hai messo il codice "1" a
colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; diventa
153.846,15 euro dal 6 giugno 2013;
>>109.090,90 euro se hai messo il codice "2" o
"3" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013;
diventa 92.307,69 euro dal 6 giugno 2013;
>>54.545,45 euro se hai messo il codice "4" a colonna 1, per le spese fino al 5 giugno 2013; diventa
46.153,84 euro dal 6 giugno 2013.
Esempio
Nel 2012 Anna ha fatto interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico
per una spesa complessiva di
14.000 euro.
Anna si è fatta carico della
metà della cifra, cioè di 7.000
euro, mentre il resto è stato
pagato dal marito.
Per usufruire della detrazione,
Anna compila la sezione IV
del quadro E del proprio 730,
indicando il 50% della spesa a
colonna 8.
A colonna 1, Anna indica il
codice "2" corrispondente al
tipo di intervento effettuato
(nell'esempio ipotizziamo un
intervento sull'involucro esterno di edifici esistenti) e nella
colonna 2 indica l'anno in cui è
stata sostenuta la spesa (2012).
A colonna 6 indica il numero di
rate in cui deve essere ripartita
la detrazione, pari a dieci, e
a colonna 7 il numero della
rata che sta utilizzando, cioè
la terza.
Guida al 730 51
Quadri
f
-
g
-
i
Se il Fisco è a debito
P
ossiamo finalmente scrivere la parola "Fine", siamo all'ultima pagina del 730. Per l'happy ending
del film, dobbiamo dipingere i quadri F, G e I che
ci permettono di recuperare quanto pagato in più di
tasse negli anni precedenti o eventuali crediti d'imposta, ma anche di usare il credito con il Fisco per
pagare altre imposte come l'Imu, ad esempio. Una
bella firma in calce ed è finita anche per quest'anno.
Messa la firma, non dimenticarti di indicare il numero
di modelli che hai utilizzato per fare il 730. Barra la
casella se vuoi che il Caf o il professionista a cui ti sei
rivolto ti informino su eventuali irregolarità presenti
nella dichiarazione che sono state segnalate dall'Agenzia delle entrate. Chi ti presta l'assistenza fiscale
segnalerà che accetta di renderti questo servizio sul
730-2, il modello che ti viene consegnato insieme
alla documentazione fornita e che prova l'avvenuta
presentazione della dichiarazione.
Caro Fisco, ho già pagato...
Hai pagato più tasse di quelle dovute negli anni scorsi? Sei un creditore del Fisco? Devi riportare quanto
già versato (le ritenute) o devi segnalare gli acconti
Irpef già versati? Fatti valere nel quadro F.
Nella sezione I trovano spazio gli acconti versati
per il 2014 relativamente a Irpef, addizionale
comunale e cedolare secca. In caso di dichiarazione congiunta, marito e moglie devono compilare,
ciascuno nel proprio modello, il rigo F1, indicando
l’importo degli acconti versati.
Nel rigo F1 devi indicare l'acconto Irpef versato per
il 2014, al netto degli interessi in caso di rateazione.
Se nel 2014 hai presentato il 730, riporta:
>>nella colonna 1, il punto 31 della Certificazione;
>>nella colonna 2, il punto 32 della Certificazione;
>>nella colonna 3, il punto 33 della Certificazione;
>>nella colonna 5, il punto 34 della Certificazione;
>>nella colonna 6, il punto 35 della Certificazione.
Se hai pagato le imposte autonomamente utilizzando
il modello di versamento F24, indica:
>>nella colonna 1, le imposte versate con codice
tributo "4033" e anno 2014;
>>nella colonna 2, le imposte versate con codice
tributo "4034" e anno 2014;
>>nella colonna 4, le imposte versate con codice
tributo "3843" e anno 2014;
>>nella colonna 5, le imposte versate con codice
tributo "1840" e anno 2014
>>nelle colonna 6, le imposte versate con codice
tributo "1841" e anno 2014.
Se hai subito ritenute su redditi (non inserite nei
quadri C e D) devi compilare la sezione II.
Nel rigo F2 devi indicare:
52 Guida al 730
>>nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute
Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le
addizionali comunali;
>>nella colonna 4 l’addizionale regionale e a colonna 5 l'addizionale comunale trattenute su quanto
percepito per attività sportive dilettantistiche (nella
colonna 1 del l rigo D4 hai indicato il codice “7”);
>>nella colonna 6 l'Irpef e nella colonna 7 l’addizionale regionale sui compensi per lavori socialmente
utili indicati, rispettivamente, ai punti 243 e 244 della
Certificazione Unica 2015.
Nella sezione III si indicano le eccedenze d'imposta che derivano dalla precedente dichiarazione, in pratica si utilizza questa sezione se dalla
dichiarazione dei redditi degli scorsi anni risultavano
dei crediti relativi all'Irpef, alle addizionali o alla cedolare secca che non hai recuperato in tutto o in parte.
Nel rigo F3 indica:
>>a colonna 1 il credito Irpef che risulta dalla dichiarazione sui redditi 2013 (punto 61 della Certificazione
Unica "credito Irpef non rimborsato dal sostituto")
oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se
non l'hai presentata lo scorso anno. Se con il 730 del
2014, avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta
per compensare altre imposte con l'F24 (per esempio, Imu, Tasi, contributi previdenziali ...), ma non lo
hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma
dei punti 4 e 5 del rigo 191 del modello 730-3 che
ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assistenza
fiscale lo scorso anno;
>>a colonna 2 l’importo del credito Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24;
>>a colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria riportato
nella colonna 4 del rigo RX18 dell'Unico 2014;
>>a colonna 4 il credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24;
>>a colonna 5 il credito da cedolare secca indicato
nel punto 64 della Certificazione Unica "credito cedolare secca non rimborsato". Se con il 730 del 2014
avevi chiesto di utilizzare questo credito per compensare altre imposte con l'F24, ma non lo hai fatto,
riporta in questa colonna anche la somma dei punti
4 e 5 del rigo 194 del modello 730-3 che ti è stato
consegnato da chi ti ha prestato assistenza fiscale lo
scorso anno;
>>a colonna 6 il credito da cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con l'F24.
Nel rigo F4 indica:
>>a colonna 1 il codice Regione relativo al domicilio
fiscale al 31 dicembre 2013;
>>a colonna 2 il credito relativo all’addizionale
regionale risultante dalla dichiarazione sui redditi
2013 (punto 62 della Certificazione Unica "credito
Quadro
addizionale regionale non rimborsato"). Se con il 730
del 2014 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta
per compensare altre imposte con l'F24, ma non lo
hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma
dei punti 4 e 5 del rigo 192 del modello 730-3 che
ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assitenza
fiscale lo scorso anno;
>>a colonna 3 il credito relativo all'addizionale regionale eventualmente utilizzata in compensazione
con l'F24;
>>a colonna 4 il codice Comune relativo al domicilio
fiscale al primo gennaio 2013;
>>a colonna 5 il credito relativo all’addizionale
comunale risultante dalla dichiarazione sui redditi
2013 (punto 63 della Certificazione Unica "credito
addizionale comunale non rimborsato"). Se con il 730
del 2014 avevi chiesto di utilizzare il credito d'imposta
per compensare altre imposte con l'F24, ma non lo
hai fatto, riporta in questa colonna anche la somma
dei punti 4 e 5 del rigo 193 del modello 730-3 che
ti è stato consegnato da chi ti ha prestato assistenza
fiscale lo scorso anno;
>>a colonna 6 il credito relativo all’addizionale comunale eventualmente utilizzata in compensazione
con l'F24.
Abbiamo illustrato fin qui le sezioni più comuni del
quadro F, per la compilazione delle altre sezioni ti
rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Sono le sezioni:
– "IV" dedicata alle ritenute e agli acconti sospesi
per eventi eccezionali a particolari soggetti (vittime
dell'estorsione, di calamità naturali ...);
– "VI" dedicata a chi risiede nei Comuni che hanno
stabilito soglie di esenzione sull'addizionale comunale
in presenza di particolari situazioni non risultanti dal
730, ma da altra documentazione (ad esempio, l'Isee).
Niente acconto per il 2015
Se per i redditi dell'anno prossimo decidi di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti Irpef, devi
compilare la sezione V del quadro F. Per esempio,
si può decidere di non versare alcun acconto se nel
2014 hai cambiato lavoro e non hai fatto conguagliare i redditi all’ultimo datore di lavoro. In questo caso,
il saldo di imposte che pagherai sarà piuttosto salato,
ma lo stesso non accadrà l'anno prossimo, a meno
che non cambi di nuovo lavoro. Il Fisco ti chiede l'acconto sui redditi dell'anno prossimo, aspettandosi più
o meno la stessa cifra, e ti chiede di pagare gli acconti
per il 2015, pari al 100% del saldo 2014. Attenzione,
però: se sei certo di non cambiare lavoro nel 2015,
puoi decidere di non versare nulla in acconto e
barrare la casella 1 del rigo F6.
Se, invece, vuoi versare un acconto inferiore a quello
risultante dal 730, non barrare la casella 1, ma indica
nella casella 2 la somma che ti deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2015. Lo
stesso discorso vale per l’acconto dell’addizionale comunale. Se non vuoi versarlo, barra la casella 3 del
f
-
g
-
i
rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte, indicala nella
colonna 4. Puoi fare lo stesso anche con l’acconto
della cedolare secca: se non vuoi versarlo, barra la casella 5 del rigo F6. Se vuoi versarne solo una parte,
indicala nella colonna 6.
La colonna 7 del rigo F6 è dedicata a chi intende
rateizzare quanto dovuto al Fisco a titolo di saldo e primo acconto per Irpef, addizionali e cedolare.
Indica in quante rate vuoi fare i versamenti (da 2 a
5, massimo 4 per i pensionati). Se sei senza sostituto
d'imposta puoi scegliere di rateizzare da un minimo
di due a un massimo di sette rate. In questa casella
il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio sulla
tua busta paga calcolerà gli interessi dovuti per la
rateizzazione, che ammontano allo 0,33% mensile.
Credito d'imposta
Il quadro G deve essere compilato se hai un credito d’imposta che deriva da:
>>il riacquisto della prima casa;
>>i canoni di locazione di un immobile che non hai
percepito e per i quali è stata emessa la convalida di
sfratto per morosità;
>>le quote versate per il reintegro di un fondo pensione da cui avevi chiesto un anticipo;
>>redditi che hai percepito in un Paese estero nel
quale sono state pagate imposte a titolo definitivo e
per le quali chi ti presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta;
>>le spese di ristrutturazione dell'abitazione principale che possiedi in una delle zone colpite dal sisma
dell'Abruzzo del 6 aprile 2009;
>>le erogazioni a favore della cultura (cosiddetto ArtBonus).
Il rigo G1 deve essere compilato da chi ha maturato
un credito d’imposta a seguito del vendita dell'immobile acquistato con i benefici
prima casa e il conseguente riacquisto di altro
immobile avente le stesse caratteristiche per essere
considerato prima casa. Il credito è pari all’imposta di
registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato (non può essere superiore all’imposta di registro
o all’Iva dovuta sul secondo acquisto). Per usufruirne
occorrono queste condizioni:
>>l’immobile deve essere stato acquistato usufruendo
delle agevolazioni prima casa, nel periodo tra il primo
gennaio 2014 e la data di presentazione del 730;
>>l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla
vendita della precedente prima casa;
>>i contribuenti devono avere ancora i requisiti per
ottenere le agevolazioni prima casa.
Non devi compilare questo rigo se hai già usato il
credito di imposta per ridurre l’imposta di registro
dovuta sull’atto di acquisto agevolato o per ridurre le
imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte
sulle successioni e donazioni dovute su atti presentati
dopo la data di acquisizione del credito.
A colonna 1 riporta l'eventuale credito d’imposta
Guida al 730 53
Quadro
f
-
g
-
i
per il riacquisto della prima casa che non ha trovato
capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del 730-3 del 2014.
A colonna 2 indica il credito d’imposta maturato nel 2014 e a colonna 3 il credito d’imposta
eventualmente già utilizzato in compensazione col
modello F24 fino alla data di presentazione del 730.
Per gli altri righi del quadro ti rimandiamo alle istruzioni ministeriali perché riguardano casi poco frequenti.
Con il credito pago l'Imu
Il quadro I è riservato a chi vuole usare l’eventuale
credito che risulta dal 730 per pagare altre imposte
che dovrà versare nel 2015 utilizzando il modello F24.
Con l'F24 puoi, ad esempio, comunicare al Fisco di
prelevare dal credito Irpef che deriva dal 730 quanto
devi versare per altre imposte non comprese nel modello 730 come le imposte comunali sulla casa (Imu,
Tasi, Tari) o i contributi previdenziali Inps o Inail.
Per usare in compensazione il credito che risulta dal
730, devi compilare e presentare il modello F24 tramite i "Servizi online" dell'Agenzia oppure con l'Internet
banking della tua banca, se abilitata, o di Poste italiane. Lo devi fare anche se il saldo finale è uguale a
zero. Se fai questa scelta non ottieni il rimborso del
credito d'imposta o ne ottieni solo la parte che non
hai chiesto di usare in compensazione con altre imposte.Questo quadro può essere usato anche se sei un
lavoratore dipendente privo di un sostituto d’imposta.
Al rigo I1 nella casella 1 indica l’ammontare delle
imposte che vuoi versare con il modello F24 utilizzando
il credito che risulta dal 730. Se dalla dichiarazione
risulta un credito superiore all’importo indicato nella
casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta.
Se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è
inferiore all’importo indicato nella casella 1 puoi usare
il credito in compensazione, ma devi versare la differenza (ad esempio devi pagare 150 euro d'imposte
con l'F24 e hai solo 100 euro di credito: la differenza
di 50 euro la versi tu sempre tramite l'F24).
Puoi barrare la casella 2 se vuoi utilizzare in compensazione con l'F24 l'intero credito che risulta dal
730. In questo caso nella busta paga o nella pensione
non riceverai nulla. L’importo esatto del credito che
può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte è riportato nel modello
730-3. Trovi il dettaglio nei righi da 191 a 197 del
730-3, dove sono riportate anche le informazioni sul
codice tributo, l’anno di riferimento, il codice Regione
e il codice Comune, da usare per la compilazione
dell'F24. In caso di dichiarazione congiunta, i
coniugi possono scegliere se e in quale misura usare il
credito che risulta dalla propria dichiarazione. Se devi
presentare il 730 integrativo ed entro la data di
presentazione del 730 integrativo, hai già utilizzato in
compensazione con l'F24 il credito che è indicato nel
quadro I della dichiarazione originaria, devi indicare
nel quadro I del 730 integrativo un importo pari al
credito usato in compensazione. Se non avevi compilato il quadro I nel 730 originario o non hai usato quel
credito, puoi lasciare in bianco o compilare in modo
diverso il quadro I del 730 integrativo.
Esempio
Anna non ha versato acconti
Irpef per il 2014, quindi non
indica nulla nelle colonne 1 e 2
del rigo F1.
54 Guida al 730
Indica, invece, nelle colonne
5 e 6 del rigo F1 l'acconto e il
saldo che ha dovuto versare
per la cedolare secca.
È arrivata finalmente alla fine.
Riporta il numero di modelli
compilati nella casella apposita
e completa la dichiarazione dei
redditi 2015 mettendo la sua
bella firma nello spazio apposito. Anche quest'anno è fatta:
conti chiusi con il Fisco.
Modello 730-3
La resa dei conti
N
el modello 730-3 si tirano le somme: è qui che
trovi il riepilogo di redditi, detrazioni, deduzioni e
imposte dichiarati col 730. Scoprirai quanto devi versare al Fisco oppure quanto ti deve essere rimborsato
perché hai pagato più tasse di quelle dovute.
Se utilizzi il 730 precompilato, troverai il modello
nella tua area personale con indicato se si tratta di
una dichiarazione accettata o modificata rispetto a
quella proposta dall'Agenzia delle entrate.
Se, invece, utilizzi il cartaceo, il 730-3 ti sarà consegnato da chi ti presta l'assistenza fiscale. Tieni presente che se fai la dichiarazione congiunta te ne sarà
consegnato uno solo.
Quanto hai guadagnato
Nella prima sezione del modello 730-3 trovi il riepilogo dei redditi già rivalutati o decurtati ai fini del
calcolo dell'imposta finale.
Rivaluta i terreni
Nei righi 1 e 2 sono riportati rispettivamente il reddito dominicale e quello agrario, rivalutati, per
calcolare il reddito che producono ai fini delle imposte. Calcolo che deve essere fatto separatamente per
ciascun reddito.
Per rivalutare i redditi da terreni bisogna moltiplicare
il reddito dominicale per 2,07 e il reddito agrario per
1,955. Se sei coltivatore diretto o imprenditore agricolo la rivalutazione si ottiene moltiplicando il reddito
dominicale per 1,89 e il reddito agrario per 1,785.
Per i terreni non affittati l'Imu ha sostituito l'Irpef
e le addizionali sul reddito dominicale che, quindi,
non compare. Il reddito agrario, invece, continua a
essere tassato. I terreni affittati e quelli per i quali
valgono le esenzioni dal pagamento dell'Imu, sono
tassati regolarmente con Irpef e addizionali.
Ricorda che i redditi rivalutati dei terreni sono rapportati alla percentuale di possesso e al periodo in cui è
durato il possesso.
Se nel quadro A, colonna 7, righi da A1 ad A8 hai
inserito uno dei codici che segnalano casi particolari
(come, ad esempio, la mancata coltivazione del fondo o la perdita per eventi naturali) troverai applicate
le riduzioni del caso che sono segnalate anche nella
casella "messaggi" che trovi nell'ultima pagina del
modello 730-3.
La rendita della casa
Nel rigo 3 sono riportati i redditi dei fabbricati.
Questi redditi sono calcolati rivalutando del 5% la
rendita catastale dell’immobile e rapportando il risultato alla percentuale e al periodo di possesso.
In questo rigo sono presenti esclusivamente i redditi
da fabbricati per i quali non hai pagato l'Imu,
infatti questa imposta sostituisce Irpef e addizionali.
Se la casa è data in affitto e non hai scelto il
regime della cedolare secca, il reddito è dato
dal valore più alto tra rendita catastale rivalutata e
canone di locazione annuale ridotto del 5% (del 25%
per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle
isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Se hai
affittato con “canone concordato” l'immobile che si
trova in un Comune ad alta densità abitativa o si trova
in Abruzzo nelle zone colpite dal sisma (codici "8"
e “14" a colonna 2 del quadro B), hai diritto a una
riduzione del 30% del reddito imponibile.
Se il fabbricato non locato e soggetto a Imu
si trova nello stesso Comune in cui hai l'abitazione principale in questo rigo troverai il 50%
della rendita catastale rivalutata (se hai inserito il
codice "2" a colonna 2 del quadro B la rendita viene
maggiorata anche di un terzo).
Se l'abitazione principale e le sue pertinenze
non sono soggette a Imu, il loro reddito rivalutato è indicato al rigo 7, lo stesso importo sarà indicato
anche al rigo 12 per permettere la deduzione del
reddito derivante dall'abitazione principale dal reddito
complessivo.
Quanto rende il tuo lavoro
Nel rigo 4 sarà indicato il totale dei redditi da
lavoro dipendente e assimilati. Sono quelli
dichiarati nel quadro C del 730, a cui sono sommati i
compensi derivanti da premi di produttività per i quali
si deve applicare la tassazione ordinaria. Nel rigo
5 sarà indicato il totale dei redditi che hai riportato
nel quadro D del 730, al netto delle relative spese o
riduzioni d’imposta.
Cedolare secca
Nel rigo 6 è indicato il canone di locazione su cui
è applicata la tassazione sostitutiva della cedolare
secca, che hai scelto nella compilazione del quadro B.
Calcolo dell'Irpef
Nella parte del 730-3 dedicata al calcolo dell'Irpef
sono riportati i dati utilizzati per determinare il reddito imponibile e la relativa imposta dovuta, partendo
dal reddito complessivo, che comprende anche i redditi sottoposti a cedolare secca.
Il reddito su cui paghi le imposte
Il reddito complessivo, indicato al rigo 11, è
dato dalla somma di tutti i redditi elencati nel quadro
precedente (“riepilogo dei redditi”).
Per ottenere il reddito imponibile, si sottraggono
Guida al 730 55
Modello 730-3
Come si calcola l'Irpef
Reddito imponibile (R.I.)
in euro
Formula per il calcolo
dell'imposta
fino a 15.000
Detrazione spettante =
23%
da 15.001 a 28.000
3.450 + (R.I. - 15.000) x 27%
da 28.001 a 55.000
6.960 + (R.I. - 28.000) x 38%
da 55.001 a 75.000
17.220 + (R.I. - 55.000) x 41%
oltre 75.001
25.420 + (R.I. - 75.000) x 43%
dal reddito complessivo:
>>i redditi da locazione su cui si è scelto il regime della
cedolare secca (rigo 6);
>>la deduzione per l'abitazione principale e per le sue
pertinenze non soggette a Imu (rigo 12);
>>gli oneri deducibili, sulla base di quanto indicato
nella sezione II del quadro E (rigo 13 del 730-3).
L’imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote
previste per ogni scaglione del reddito imponibile.
L’imposta lorda
L'imposta lorda riportata nel rigo 16 si calcola sul
reddito imponibile, individuando lo scaglione di reddito di appartenenza e applicando la relativa formula
(vedi qui sopra la tabella "Come si calcola l'Irpef").
Detrazioni e crediti: gli sconti
In questa sezione del modello 730-3 sono riportate
tutte le detrazioni e i crediti d'imposta che ti aiutano
a ridurre l'imposta netta da pagare.
Scarica il peso della famiglia
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in
base allo scaglione di reddito a cui si appartiene e ai
mesi in cui si è avuto a carico il familiare.
Per capire a quale scaglione appartieni devi conteggiare il totale dei tuoi redditi compreso quello su cui
applichi la cedolare secca (rigo 11 del 730-3).
Fai attenzione al trattamento del reddito da fabbricati, controlla il riquadro "In particolare" a pag. 25
della Guida.
Partiamo con la detrazione per il coniuge a carico indicata nel rigo 21.
Se il tuo reddito complessivo non supera i 15.000
euro, la detrazione per il coniuge si calcola con la
seguente formula:
[800 - (110 x Quoziente)] x mesi a carico
Detrazione spettante =
12
56 Guida al 730
Se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000
euro la detrazione, invece, si calcola così:
690 x mesi a carico
12
Calcolata la detrazione, se il reddito è compreso
tra 29.000 e 35.200 euro, si sommano alla detrazione importi fissi, che non dipendono dal numero di
mesi in cui il coniuge è stato a tuo carico.
Gli importi da sommare sono indicati nella tabella qui
sotto: "Ulteriore detrazione per il coniuge".
Se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000
euro la formula per il calcolo è:
Detrazione spettante = 690 x Quoziente
Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime
quattro cifre decimali) si calcola in questo modo:
Quoziente =
80.000 - reddito
40.000
Se il reddito supera gli 80.000 euro il Fisco non
riconosce alcuna detrazione per il coniuge a carico.
I figli valgono
La detrazione per figli a carico è riportata nel
rigo 22. Nel rigo successivo sarà indicata l'ulteriore
detrazione, se ti spetta.
Il Fisco ti sconta 950 euro per ogni figlio, che in
alcuni casi particolari diventano:
>>1.220 euro per ciascun figlio che ha meno di 3 anni;
>>1.350 euro per ciascun figlio portatore di handicap
di età superiore a tre anni;
>>1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap
di età inferiore a tre anni.
Se i figli a carico sono più di tre, il Fisco riconosce 200
euro di detrazione in più per ciascun figlio a partire
dal primo e, quindi, sono pari a:
>>1.150 euro per ogni figlio che ha più di tre anni;
>>1.420 euro per ogni figlio con meno di tre anni;
>>1.550 euro per ciascun figlio portatore di handicap
di età superiore a tre anni;
>>1.820 euro per ciascun figlio portatore di handicap
di età inferiore a tre anni.
Ulteriore detrazione per il coniuge
Reddito netto
(in euro)
Maggiorazione spettante
(in euro)
Da 29.000 a 29.200
10
Dove il quoziente (di cui si considerano solo le prime
quattro cifre decimali non arrotondate) si calcola così:
Da 29.200 a 34.700
20
Da 34.700 a 35.000
30
Reddito netto
Quoziente =
15.000
Da 35.000 a 35.100
20
Da 35.100 a 35.200
10
Modello 730-3
La detrazione individuata deve essere rapportata al
numero di mesi per cui hai avuto a carico il figlio e
alla percentuale di spettanza.
Per determinare l’ammontare della detrazione che ti
spetta devi calcolare:
Incremento = (numero di figli a carico - 1) x 15.000
Quoziente =
(95.000 + Incremento) - Reddito
95.000 + Incremento
Se il Quoziente è minore di zero non ti spetta la
detrazione, se è maggiore o uguale a uno ti spetta
per intero. Se il Quoziente è compreso tra zero e uno
(considera solo le prime quattro cifre decimali senza
arrotondamento) somma le detrazioni teoriche determinate con riferimento a ciascun figlio e calcola la
detrazione spettante:
Detrazione spettante = Totale Detrazioni Teoriche x Quoziente
Facciamo un esempio per capire meglio. Mario Rossi
ha un solo figlio a carico al 50% per tutto l’anno e lo
stesso ha compiuto tre anni ad agosto 2014, quindi
avrà diritto alla detrazione maggiore solo per otto
mesi. Di conseguenza la detrazione teorica sarà:
Detrazione teorica =
(1220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50
= 565
100
Ipotizzando che Mario abbia un reddito complessivo
di 30.000 euro e 1.000 euro di deduzione per l'abitazione principale perché non ha versato l'Imu:
1. Reddito Netto = 30.000 - 1.000 = 29.000
2. Incremento = (1 -1) x 15.000 = 0
3. Quoziente =
(95.000 - 29.000)
= 0,6947
95.000
Detrazione spettante = 565 x 0,6947 = 393
Se hai una famiglia numerosa (più di tre figli) e
ti spettano le detrazioni per figli a carico, il Fisco ti
riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200 euro.
L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche
se il quarto figlio è nato nel 2014 e viene indicata al
rigo 23. Questa ulteriore detrazione è una tantum,
quindi non spetta per ogni figlio e non varia se ne hai
più di quattro. Inoltre deve essere divisa al 50% tra
i genitori non legalmente separati e non è possibile
fare una diversa ripartizione. Devi prestare attenzione perché, se l’ulteriore detrazione per figli risulta
superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre
detrazioni, l’importo dell'ulteriore detrazione che non
può essere goduta verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un
maggior rimborso o un minor importo a debito.
Altri familiari a carico
Nel rigo 24 sarà riportata la detrazione prevista
per altri familiari a carico, che è di 750 euro. Questa
detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento
fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale
tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico
devono essere rapportate ai mesi per cui si dichiara a
carico il familiare. Quindi, per individuare la detrazione spettante, devi calcolare:
Quoziente =
80.000 - Reddito Netto
80.000
Se il Quoziente è minore o uguale a zero o pari a uno
non ti spetta la detrazione. Negli altri casi utilizza le
prime quattro cifre decimali non arrotondate. La detrazione spettante è:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Più guadagni meno detrai
Nel rigo 25 sono indicate le detrazioni per lavoro dipendente, che variano in funzione del reddito
e del periodo di lavoro svolto.
Per calcolarle occorre considerare il reddito complessivo, sommando anche il reddito sul quale versi la
cedolare secca sull'affitto.
L’importo della detrazione che risulta dalle operazioni
indicate nella tabella qui sotto, deve essere moltiplicato per i giorni lavorati, che hai indicato nel modello
730 al quadro C, rigo C5, colonna 1, e diviso per 365
se hai lavorato solo per una parte dell’anno.
Se il reddito complessivo è inferiore a 8.000 euro la
detrazione non può essere inferiore a 690 euro per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380
euro per i rapporti a tempo determinato. La formula
per calcolare la detrazione è nella tabella a pag. 57.
Pensionati: quando l'età conta
Il rigo 26 riguarda la detrazione per redditi da
pensione, che varia in funzione del reddito e del
periodo di pensione. Per calcolarla, si procede nello
stesso modo che abbiamo usato per i redditi da lavoro, ma facendo riferimento alla tabella qui sopra.
Come puoi vedere dalla tabella, la detrazione è diver-
Le detrazioni da applicare al reddito da lavoro
Reddito (in euro)
Detrazione (in euro)
Inferiore a 8.000
Compreso tra 8.001 e 28.000
Compreso tra 28.001 e 55.000
Da 55.001
1.880
978 +
902 x (28.000 - reddito)
20.000
978 x
(55.000 - reddito)
27.000
0
Guida al 730 57
Modello 730-3
Detrazione in base all'età e al reddito
Reddito (in euro)
Età
inferiore a
Detrazione (in euro)
75
anni
Inferiore a 7.500
Compreso tra 7.501 e 15.000
1.725
1.255 +
470 x (15.000 - reddito)
7.500
1.255 x
Compreso tra 15.001 e 55.000
Oltre 55.000
Età
pari o superiore a
0
75
anni
Inferiore a 7.750
Compreso tra 7.751 e 15.000
Compreso tra 15.001 e 55.000
Oltre 55.000
(55.000 - reddito)
40.000
1.783
1.297 +
486 x (15.000 - reddito)
7.250
1.297x
(55.000 - reddito)
40.000
0
sa anche in base all’età del pensionato al 31 dicembre
2014. La detrazione deve essere moltiplicata per i
giorni di pensione (nel 730 al rigo C5 colonna 2 del
quadro C) e divisa per 365. Se il reddito è inferiore a
7.500 euro, la detrazione non può essere inferiore a
690 euro per i pensionati con meno di 75 anni.
Per gli ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a
7.750 euro la detrazione minima è di 713 euro.
Redditi assimilati al lavoro dipendente
Il rigo 27 riporta i redditi assimilati al lavoro
dipendente. Guarda la tabella "Detrazioni per
redditi assimilati" qui a fianco per individuare la detrazione che ti spetta.
Se nel 730 hai indicato redditi assimilati a quelli
da lavoro dipendente nella sezione II del quadro C
oppure nei righi D3 e D5 del quadro D, il reddito di
riferimento è lo stesso individuato nelle due sezioni
precedenti, ma la detrazione non deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto. Attenzione: le detrazioni cambiano se si tratta di altri redditi assimilati,
come gli assegni all’ex coniuge per separazione
o divorzio: fai riferimento alla tabella "Detrazioni per
altri redditi assimilati" utilizzando gli stessi criteri della
precedente.
Spese da scontare
Le spese (cioè gli "oneri" nel linguaggio del Fisco) che
hai indicato nel quadro E, vengono riportate nel quadro 730-3, suddivise in base alla sezione del 730 cui
appartengono. Le spese indicate nella sezione I sulle
quali spetta una detrazione del 19% e del 26%
sono riportate nel rigo 28. Per calcolarli, si sommano i singoli importi di spesa e, una volta sottratte le
eventuali franchigie (spese mediche, veterinarie...) e
fissati i limiti di spesa massima agevolabile (interessi
58 Guida al 730
sui mutui, nidi...), si applica alla cifra ottenuta la percentuale di detrazione.
Nel rigo 29 del 730-3 trovi le detrazioni del 36%,
del 41% o del 50% previste per le ristrutturazioni
edilizie. Queste detrazioni, indicate nella sezione III
del quadro E, sono calcolate singolarmente per ogni
rigo che hai compilato. Quindi, alla somma indicata a
colonna 9 di ogni rigo (da E41 a E 44) è applicata la
percentuale di detrazione che ti spetta e il risultato è
diviso per il numero di rate indicato a colonna 8. La
somma dei singoli importi è indicata nel 730-3.
Le detrazioni sulle spese per l'acquisto di mobili
o elettrodomestici destinati all'arredo di immobili
ristrutturati vengono indicate nel rigo 30. In questo
rigo si trova il 50% dell'importo indicato nel rigo E57
del quadro E, diviso per le 10 rate previste.
Le detrazioni sulle spese per gli interventi di risparmio energetico sono calcolate con la stessa procedura appena vista per le spese di ristrutturazione
edilizia. ll totale di queste spese, sulle quali viene
applicata la detrazione del 55% o del 65% dell'onere
sostenuto, sono indicate nel rigo 31 del 730-3.
Le detrazioni per canoni di locazione che hai indicato eventualmente nel quadro E, ai righi E71 e E72,
sono riportate al rigo 32 del 730-3. Si tratta delle
detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di
locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
Queste detrazioni vengono riconosciute sulla base
degli importi riportati nella tabella "Detrazioni per
locazione: casella 1 rigo E71" qui sopra. Ricorda che
ti vengono rimborsate anche nel caso in cui tu fossi
incapiente, cioè se la tua imposta, al netto delle detrazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito
dichiarato, risulta più bassa delle detrazioni per locazione che ti spettano.
Il rigo 33 è utilizzato per indicare le altre detrazioni
Detrazioni per redditi assimilati
Reddito (in euro)
Detrazione (in euro)
Inferiore a 4.800
Compreso tra 4.801 e 55.000
1.104
1.104 x
Oltre 55.000
(55.000 - reddito)
50.200
0
Detrazioni per altri redditi assimilati
Reddito (in euro)
Detrazione (in euro)
Inferiore a 7.500
Compreso tra 7.501 e 15.000
Compreso tra 15.001 e 55.000
Oltre 55.000
1.725
1.255 +
470 x (15.000 - reddito)
7.500
1.255 x
(55.000 - reddito)
40.000
0
Modello 730-3
Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie
Aliquota
Limite massimo
di spesa in euro
Fino al 25/06/2012
36%
48.000
Dal 25/06/2012
al 31/12/2014
50%
96.000
Periodo
Detrazioni per la riqualificazione energetica
Aliquota
Limite massimo
di spesa in euro
Dal 01/01/2008
al 05/06/2013
55%
da 30.000 a 100.000
Dal 06/06/2013
al 31/12/2014
65%
da 30.000 a 100.000
Periodo
Detrazioni per locazione: casella 1 rigo e71
Codice
1
2
3
4
Limite di reddito
(in euro)
Detrazione
(in euro)
Inferiore a 15.493,71
300
Da 15.493,71 a 30.987,41
150
Inferiore a 15.493,71
495,80
Da 15.493,71 a 30.987,41
247,90
Inferiore a 15.493,71
991,60
Inferiore a 15.493,71
900
Da 15.493,71 a 30.987,41
450
indicate nella sezione VI del quadro E.
I righi da 41 a 44 sono dedicati agli aventuali crediti
d'imposta cui hai diritto, come ad esempio quello per
il riacquisto della prima casa.
Nel rigo 48 vengono sommate tutte le detrazioni e i
crediti d'imposta che ti spettano.
The end: le tasse da pagare
Nei righi da 51 a 68 troviamo l'imposta netta e la
differenza tra questa e quanto hai già versato oltre
ad altri crediti come quelli per le imposte pagate all'estero e gli acconti versati. In questa sezione si tiene
anche conto del bonus Irpef spettante e di quello già
erogato dal sostituto d'imposta nel corso del 2014.
L’imposta netta indicata al rigo 51 è ottenuta sottraendo dall’imposta lorda (rigo 16 del 730-3) la somma
delle detrazioni e dei crediti d’imposta che viene
indicata nel rigo 48.
Recuperiamo tutto
Nel rigo 60 scopriamo se dobbiamo ancora dei soldi
al Fisco oppure se possiamo recuperare qualcosa.
Infatti, dall’imposta netta si sottraggono:
>>i crediti d'imposta legati al sisma d'Abruzzo (quadro
G righi G5 e G6 del 730 - righi 52 e 53 del 730-3).;
>>i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero
(quadro G rigo G4 del 730 - rigo 54 del 730-3);
>>i crediti d'imposta per le erogazioni a favore della
cultura (quadro G rigo G9 - rigo 55 del 730-3);
>>il credito d’imposta per i canoni di locazione non
percepiti (quadro G rigo G2 del 730 - rigo 56 del
730-3);
>>i crediti residui per detrazioni incapienti (rigo 57
del 730-3);
>>le ritenute che hai già versato tramite i sostituti
d’imposta (quadri C e D del 730 - rigo 58 del 730-3);
>>le eccedenze che risultano da dichiarazioni presentate negli anni precedenti (quadro F sezione III del
730 - rigo 61 del 730-3);
Dalla differenza così ottenuta, bisogna sottrarre gli
acconti eventualmente versati in corso d’anno (quadro F rigo F1 del 730 - rigo 62 del 730-3).
Regione e Comune: le addizionali
Nei righi dal 71 al 79 si calcolano, sulla base del
domicilio fiscale, l’addizionale regionale dovuta per il
2014, il saldo 2014 e l’acconto per il 2015 dell’addizionale comunale.
Per questo calcolo il reddito imponibile considerato è
quello che risulta dal rigo 14 e che viene riportato al
rigo 71. Per il calcolo finale sono riportati i versamenti
inseriti nel quadro C.
Cedolare sugli affitti
e contributo di solidarietà
La cedolare secca sulle locazioni trova spazio
nei righi da 81 a 83, dove viene indicato il totale
dovuto per il 2014 e gli acconti versati durante l'anno
oltre l'eventuale eccedenza di versamento che risulta
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
Nei successivi tre righi è evidenziata la base imponibile per calcolare il contributo di solidarietà dovuto
per il 2014 (per redditi complessivi superiori
ai 300 mila euro) e quello eventualmente già
versato.
Come ti liquida il Fisco
La resa dei conti è nel quadro "liquidazione delle
imposte del dichiarante": infatti, dal rigo 91 al 102
vengono indicate separatamente tutte le imposte e
gli eventali acconti da versare.
I righi 91, 92, 93 e 99 del 730-3 sono dedicati
rispettivamente all’Irpef, all’addizionale regionale, alla
comunale e alla cedolare secca.
Nella sezione “crediti”:
>>nella colonna 1 dei righi 92 e 93 sono indicati
i codici che individuano la Regione e il Comune di
residenza;
>>nella colonna 2 sono indicati per ogni singola imposta gli importi inferiori a 12 euro che non ti saranno
rimborsati dal sostituto d'imposta;
Guida al 730 59
Modello 730-3
60 Guida al 730
>>nella colonna 3 è riportato il credito che ti spetta
A credito o a debito?
per ogni imposta;
>>nella colonna 4 viene eventualmente indicato
l’importo del credito d'imposta di colonna 3 che decidi di utilizzare per pagare altre imposte. In quest’ultimo caso, sarà compilata la sezione del 730-3: “dati
per la compilazione del modello F24”. Copierai i dati
di questo quadro nel modello F24 che serve per pagare altre imposte (Imu, Tasi...);
>>nella colonna 5 trovi il credito d'imposta che ti
viene versato dal sostituto d'imposta in busta paga o
sulla pensione.
Nella sezione “debiti”:
>>nella colonna 6 sono indicati, per ogni imposta,
gli importi inferiori a 12 euro non addebitati;
>>nella colonna 7 viene riportato il tuo debito per
ogni imposta.
Nel rigo 97 trovi l'acconto per l'addizionale comunale 2014 se non è stata sufficientemente trattenuta
dal sostituto d'imposta in corso d'anno. Ricorda che
se l'importo è inferiore a 10 euro non se ne tiene
conto nella somma finale degli importi indicata nei
successivi righi dal 161 al 164.
Dal rigo 94 al 96, se si è a debito, sono calcolati gli
acconti. Per l'Irpef, se il debito al rigo 57 è inferiore
a 51,65 euro non devi versare nulla. Se superi questa
soglia il Fisco ti chiede ben il 100% del debito come
acconto per quest’anno. In più, se il tuo debito è inferiore a 257,52 euro, ti sarà trattenuto solo l'acconto
unico di novembre, mentre se è superiore a questa
cifra, ti tratterranno il 40% dell’acconto a luglio e il
restante 60% a novembre.
Nei righi 100 e 101 trovi quanto devi pagare
di acconto sulla cedolare secca per il 2015, che è
pari al 95% del dovuto per il 2014, per sapere se
devi versare l'acconto in una sola soluzione o in
due rate segui le regole appena viste per l'Irpef.
Nella sezione "altri dati" di questa pagina generalmente si trovano compilati:
>>il rigo 136 in caso di scelta di rateazione delle
spese mediche come visto nel capitolo "detrazioni";
>>il rigo 137 con il reddito complessivo percepito,
cui si deve far riferimento per le agevolazioni fiscali;
>>il rigo 147 con i redditi fondiari non imponibili
(come ad esempio, i fabbricati non locati per cui hai
versato l'Imu);
>>il rigo 148 con il reddito dell'abitazione principale
e relative pertinenze considerate esenti da Irpef e
addizionali perché hai pagato già l'Imu.
A questo punto, si tirano le somme e nei righi dal
161 al 164 trovi quanto devi al Fisco o quanto credito
vanti nei suoi confronti.
Se sei a debito, il rigo 161 riporta quanto sarà
trattenuto in busta paga a luglio (agosto o settembre
per i pensionati) e a novembre.
Il versamento dell'acconto di luglio comprende
oltre al primo acconto per il 2015, l’eventuale saldo
che risulta dovuto per il 2014.
Se hai scelto di rateizzare, devi dividere l’importo
indicato nella colonna 1 del rigo 161 per il numero di
rate che hai indicato nel quadro F (rigo F6 colonna 7)
e che viene riportato anche in questo quadro.
Il secondo acconto (colonna 2 del rigo 161), che
si paga a novembre, non può essere rateizzato
nemmeno se la somma risultasse ingente.
Se, facendo bene i conti, entro il 30 settembre 2015 ti
accorgi che è inutile versare in tutto o in parte quanto
dovuto per il secondo acconto, puoi comunicarlo al
sostituto d’imposta, che a novembre tratterrà quanto
da te deciso.
Se, invece, hai compilato il rigo F6 del quadro F dichiarando di fare versamenti inferiori o di non farli
del tutto, la liquidazione tiene conto della scelta.
Le colonne del rigo 162 sono riservate a chi non
ha il sostituto d'imposta e che trova indicati gli
stessi importi come li abbiamo appena visti per il rigo
precedente. In questo caso sarà compilata anche la
sezione "importi da versare mod F24 (730 dipendenti
senza sostituto)" per permetterti la corretta compilazione dell'F24 e il successivo versamento in banca o
in posta.
Se sei a credito con il Fisco, il rimborso che trovi
nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto o
settembre è indicato nel rigo 163 del 730-3.
Il rigo 164 è dedicato a chi non ha sostituto
d'imposta e risulta a credito, in questo campo viene
indicato quanto verrà rimborsato dall'Agenzia delle
entrate. Lo stesso rigo 164, con barrata la casella inferiore, viene utilizzato se dalla dichiarazione risulta
un credito superiore ai 4.000 euro (nei casi che
abbiamo visto nel capitolo "Di fronte al Fisco"). In
questo caso l'importo indicato è quello che teoricamente dovrebbe essere rimborsato dall'Agenzia delle
entrate che, dopo il controllo, potrebbe ricalcolarlo.
Se la dichiarazione è congiunta, nel prospetto c'è solo
l'importo complessivo, che tiene conto della liquidazione delle imposte dei coniugi.
Otto, cinque, due per mille
P
rima di presentare la dichiarazione dei redditi,
scegli a chi destinare il tuo otto, cinque e due
per mille dell'Irpef. Da quest’anno, per esprimere
la scelta puoi compilare un’unica scheda che trovi allegata al modello 730 firmando la casella nel riquadro
corrispondente, se compili il 730 cartaceo. Se utilizzi il
precompilato, clicca sull’opzione prescelta.
Se non devi presentare la dichiarazione dei
redditi, puoi comunque destinare l'8, il 5 e il 2 per
mille dell'Irpef consegnando la scheda allegata alla
Certificazione Unica al sostituto d'imposta, se presta
assistenza fiscale, o al Caf. L’otto, il cinque e il due
per mille non sono alternativi tra loro pertanto puoi
sceglierli tutti, alcuni o nessuno e, in nessun caso,
comportano l'aumento dell'imposta a tuo carico.
Otto per mille alle chiese
Per scegliere a chi destinare l'otto per mille della tua
Irpef, devi firmare la casella corrispondente all'istituzione che vuoi finanziare. Scegli tra gli interventi:
>>di interesse sociale o umanitario gestiti direttamente dallo Stato;
>>di carattere religioso o caritativo gestiti dalla
Chiesa cattolica;
>>sociali, assistenziali e culturali in Italia e all’estero
effettuati dalle Chiese cristiane avventiste del
7° giorno;
>>sociali e umanitari anche in Paesi del terzo mondo
organizzati dalle Assemblee di Dio in Italia;
>>di carattere sociale, assistenziale, umanitario o
culturale gestiti dalla Chiesa Evangelica Valdese;
>>sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all’estero gestiti dalla Chiesa Evangelica Luterana
in Italia;
>>di tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia,
ai fini della conservazione delle tradizioni, dei beni
culturali ebraici e del patrimonio storico e artistico,
nonché a interventi sociali e umanitari per la tutela
delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo
gestiti dall’Unione delle comunità ebraiche;
>>di mantenimento dei ministri di culto, realizzazione
e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri,
scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da
realizzarsi anche in Paesi esteri da parte della Sacra
Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per
l’Europa Meridionale;
>>sociali culturali e umanitari, anche a favore di Paesi
esteri, da parte della Chiesa apostolica in Italia;
>>sociali, assistenziali, umanitari e culturali in
Italia e all’estero da parte dell’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia;
>>culturali, sociali e umanitari anche a favore di altri
Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da
parte dell’Unione Buddhista Italiana;
>>di sostentamento dei ministri di culto, esigenze
di culto e attività di religione o di culto, nonché
interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali
eventualmente anche a favore di altri Paesi da parte
dell’Unione Induista Italiana.
Se non esprimi la scelta, la tua quota d’imposta
sarà trattenuta e verrà ripartita tra le istituzioni secondo la proporzione che risulta dalle scelte fatte da tutti
i contribuenti. Tuttavia, la quota proporzionalmente
spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa
apostolica in Italia viene devoluta alla gestione statale, quindi questa istituzione non prende la sua quota.
Ricordati che puoi dedurre dal reddito le erogazioni
che hai fatto a ognuna di queste istituzioni per un
limite massimo di 1.032,91 euro annui. Indica i
versamenti al rigo E24 del quadro E.
Cinque per mille alle Onlus
Se vuoi indirizzare il tuo cinque per mille a un ente
specifico, devi segnalarne il codice fiscale nell’apposita griglia indicata nella casella stessa. Gli elenchi
dei soggetti ai quali può essere destinata la
quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Puoi
versare il tuo contributo come:
>>sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460
del 4 dicembre 1997;
>>finanziamento ricerca scientifica e università;
>>finanziamento della ricerca sanitaria;
>>finanziamento dell’attività di tutela promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
>>sostegno alle attività sociali svolte dal tuo Comune
di residenza;
>>sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal Coni che svolgono
attività d’interesse sociale.
Due per mille ai partiti
Da quest'anno con la scheda unica puoi anche scegliere se destinare una quota pari al 2 per mille della
tua Irpef a uno dei partiti politici iscritto nella seconda
sezione del registro di cui all'art. 4 del d. l. 149/2013
(cosiddetto "Registro dei partiti politici"). L'elenco dei
partiti è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. Se
non esprimi alcuna la scelta, la quota verrà comunque
trattenuta dallo Stato.
Guida al 730 61
Presenta il 730 con noi
A
nche quest'anno non ti lasciamo solo a fare i
conti con il Fisco, ma ti accompagniamo con la
nostra Guida che ti aiuta nella compilazione del 730 e
ti mettiamo a disposizione un servizio di assistenza fiscale in accordo con Caf CGN (esclusivo
per i soci Altroconsumo) che ti permette di compilare e presentare il modello 730 avvalendoti della
competenza di circa 100 professionisti, che abbiamo
selezionato su tutto il territorio nazionale.
Puoi compilare e presentare la dichiarazione online (https://730online.cgn.it/altroconsumo), senza
muoverti da casa oppure puoi consegnare di persona
il modello 730 al professionista per te più comodo.
Se, invece, preferisci non fare tutto da solo, puoi
delegare il professionista ad accedere alla tua dichiarazione e a compilarla per tuo conto.
A questo scopo, puoi usare il facsimile di delega che
trovi nel riquadro qui sotto.
Con il Caf CGN si fa tutto in rete
Se scegli la modalità online puoi compilare tu la dichiarazione o farla compilare dal professionista che
desideri tra quelli proposti, sfruttando le tariffe vantaggiose negoziate per i soci di Altroconsumo.
Trovi l'elenco dei professionisti convenzionati, le
Delega
Oggetto:
Delega per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata 2015
Io sottoscritto..., codice fiscale..., nato a..., il... e residente in..., via... (in
caso di dichiarazione dei redditi per conto di persona incapace o minore
aggiungere: in qualità di rappresentante / tutore del sig...., codice fiscale..., nato a..., il... e residente in..., via...)
DELEGO
il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) con denominazione..., codice fiscale..., numero di iscrizione all’Albo dei Caf:... e con sede in..., via..., CAP...,
Responsabile Assistenza Fiscale..., codice fiscale del Responsabile..., all’accesso e alla consultazione della mia dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini
della compilazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014.
A tal fine, presto il consenso al trattamento dei dati sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie all’esercizio della presente delega.
Luogo e data Firma per esteso
Allegati: copia del documento di identità
https://730online.cgn.it/altroconsumo
62 Guida al 730
tariffe e tutte le altre informazioni utili sul sito:
https://730online.cgn.it/altroconsumo.
Il primo passo da fare è registrarsi al portale con
il codice socio Altroconsumo: dovrai scegliere
nome utente e password per l’accesso. Se l’anno
scorso hai presentato il modello 730 con il nostro
servizio puoi continuare a usare le stesse credenziali
per accedere al portale.
Puoi usare il tuo account per presentare al massimo
dieci dichiarazioni, quindi sfrutta la convenzione
anche per i tuoi familiari (coniuge o convivente
more uxorio, figli o altri familiari conviventi).
Una volta registrato, scegli il professionista che desideri e inviagli la documentazione necessaria.
Se vuoi che compili la dichiarazione per tuo conto
mandagli anche la delega (vedi un esempio qui sotto).
Il professionista controllerà la dichiarazione e per
qualsiasi problema ti contatterà telefonicamente o via
email. Riceverai via email la copia del 730 entro il
7 luglio. Dovrai stamparla, firmarla e rispedirla.
Se hai dubbi sul tuo 730 puoi contattare direttamente
il professionista che hai scelto per la compilazione.
Tanti professionisti tutti per te
Se preferisci consegnare di persona il 730, puoi rivolgerti a uno dei professionisti convenzionati.
Se abiti troppo lontano da loro puoi comunque sceglierne uno e inviargli i documenti per posta o email.
I costi della compilazione cambiano a seconda che:
>> presenti il modello già compilato;
>>deleghi la compilazione al professionista.
Verifica le tariffe su https://730online.cgn.it/altroconsumo.
Ricorda che in ogni caso il compenso deve essere versato direttamente al professionista secondo le tariffe
che abbiamo concordato per i soci. Altroconsumo
non percepisce nulla.
Anche Imu, Tasi, Unico Mini, Isee
Oltre che per compilare il modello 730, potrai affidarti ai professionisti del Caf CGN per chiedere
assistenza nel calcolo e nella compilazione del modello F24, delle imposte Imu (Imposta municipale unica)
e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), del modello Unico
Mini oppure nella compilazione della dichiarazione
Isee (Indicatore situazione economica equivalente).
Anche in questi casi scegli uno dei professionisti a disposizione, ma il servizio per il momento non prevede
la modalità online, quindi devi andare presso lo studio
del professionista o inviargli, tramite email o posta,
tutta la documentazione necessaria alla compilazione
dei modelli.
SCELTE SICURE
730, BASTA CARTA?
ANCORA NO, PURTROPPO: RACCOGLI I DOCUMENTI NECESSARI.
IL MODELLO PRECOMPLILATO ONLINE È INCOMPLETO E VA INTEGRATO.
TI AIUTIAMO NOI.
p
Utilizza questa GUIDA AL
MODELLO 730 di Altroconsumo,
che ha riscritto le istruzioni in modo
semplice e chiaro per aiutarti
nella compilazione.
p Se non ne vieni a capo, non sai
come integrare il modello online o ti
resta qualche dubbio, puoi chiamare
il nostro servizio di CONSULENZA
FISCALE, al numero 02 6961570.
p Per assistenza alla compilazione,
controllo finale e consegna, ci siamo
accordati con CAF CGN, che mette a
disposizione la sua rete di professionisti.
730 senza problemi
vai su altroconsumo.it/730
o chiama il nostro servizio al numero 02 6961570
I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre indipendenti. Tutti i prodotti
e i servizi che proponiamo sono stati sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.
730