garanzie/fidejussioni
Transcript
garanzie/fidejussioni
Foglio Informativo relativo alle Garanzie/Fideiussioni ed Avalli sull estero aggiornato al 01/02/2012 FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE/FIDEJUSSIONI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via G.Garibaldi, 46 - C.P. 47 - 31010 Orsago TVTel. 0438/9931 Fax 0438/990599 Sito Internet: www.bancadellamarca.it E-mail: [email protected] Codice ABI: 7084/7 Codice Fiscale e Partita Iva: 03669140265 Iscrizione all albo delle Aziende di Credito: n. 5502 Iscrizione al registro delle imprese di Treviso: n. 03669140265 Iscrizione CCIAA/REA TV n. 288813 Iscrizione Albo Cooperative n. A166497 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS E Struttura e funzione economica Con l emissione di una fideiussione/garanzia, la banca garantisce un soggetto terzo ( beneficiario) che entro una certa scadenza prefissata o che nel corso di un periodo predeterminato, il suo cliente (nel cui interesse viene rilasciata la garanzia) ottemperi ad un obbligo ben preciso. Nel caso in cui questo non avvenga, il beneficiario può chiedere alla banca il pagamento della somma di denaro prestabilita. Principali Rischi Rischio di variazione delle condizioni: esiste la possibilità che, se previsto nel contratto, le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole; Rischio di rivalsa: esiste la possibilità che il cliente della banca ( ordinante della garanzia) non sia in grado di ottemperare alle sue obbligazioni entro i termini prestabiliti nella garanzia. Se questo caso si verifica la banca pagherà al beneficiario quanto stabilito rivalendosi sul proprio cliente della somma sborsata aumentata di interessi e di tutte le eventuali spese sostenute. CONDIZIONI ECONOMICHE Garanzie/Fideiussioni emesse sull estero 0,24%, conteggiato per mese e frazione di mese, con un minimo addebito di 50,00 EMISSIONE GARANZIA Commissione di emissione garanzia: Diritto fisso: 80,00 NOTA OPERATIVA : LA COMMISSIONE DI EMISSIONE, HA APPLICAZIONE CON CADENZA ANNUALE ANTICIPATA, SULL'IMPORTO DELLA GARANZIA Pag. 1/4 MODIFICA GARANZIA Foglio Informativo relativo alle Garanzie/Fideiussioni ed Avalli sull estero aggiornato al 01/02/2012 Commissione di modifica, costo per messaggio: nel caso di prolungamento della scadenza originale, al costo fisso summenzionato sarà sommata la commissione di emissione garanzia, conteggiata per il periodo di effettivo prolungamento dalla scadenza originale: 30,00 0,24%, conteggiato per mese e frazione di mese, con un minimo addebito di 26,00 Garanzie/Fideiussioni ricevute dall estero Commissione di notifica: 45,00 MODIFICA Commissione di modifica, costo per messaggio: 30,00 VARIE SERVIZI ACCESSORI NOTIFICA Operatività connessa all eventuale escussione di nostra garanzia da estero/Italia Emissione autorizzazioni a terzi per lo svincolo di merci indirizzate alla nostra banca liberatorie : Si rimanda al Foglio informativo incassi da/sull estero di effetti e documenti 50,00 Spese inoltro documenti a mezzo corriere: recupero costi effettivi Recupero spese per invio mezzo fax copia msg. Swift: 5,50 Recupero spese utilizzo fax/telefono conto cliente: 5,00 Spese Swift per msg vari: 5,50 Eventuali spese reclamate, da banche e/o terzi intervenuti nell esecuzione delle operazioni sopra descritte: Tasso di cambio applicato alle sopra descritte operazioni: recupero del costo effettivamente sostenuto quotazione durante maggiorata/ridotta del: 0,50% AFFIDAMENTO Condizioni collegate alla concessione di fido Spese collegate alla concessione della linea di fido massimo Commissione per la revisione annuale del fido 0,00 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza 2,00 1.500,00 N.B. le condizioni sopraelencate sono applicabili alle emissioni di garanzie con testo standard proposto da Banca della Marca . Eventuali deroghe a tale testo subiranno una tariffazione diversa che sarà comunicata di volta in volta, per le vie brevi, direttamente al cliente. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto: nel caso di garanzie ricevute dall estero il cliente può recedere in qualsiasi momento. Nel caso di garanzie emesse sull estero il cliente può recedere in qualsiasi momento, ma solo previa accettazione della revoca da parte del beneficiario autenticata da banca corrispondente. La Banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15gg. , anche con comunicazione verbale e successiva comunicazione scritta. La Banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Pag. 2/4 Foglio Informativo relativo alle Garanzie/Fideiussioni ed Avalli sull estero aggiornato al 01/02/2012 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di recesso in caso di garanzia ricevuta dall estero e 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione dell accettazione della revoca da parte del beneficiario nel caso di garanzia emessa sull estero. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami di Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa Via Garibaldi, 46 31010 Orsago (TV), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Emissione garanzia: è il momento in cui la Banca, su istruzione del cliente ordinante, emette il testo della garanzia. Modifica: qualunque intervento, successivo all emissione, che varia in qualche modo i termini della garanzia originalmente emessa. Nel caso in cui la prestazione garantita non si esaurisca nei termini originalmente concordati, si rende necessaria la proroga della scadenza del documento. Configurandosi come un prolungamento dell impegno preso dalla banca, oltre alla spesa fissa, sarà conteggiata nuovamente la commissione di emissione per il periodo del prolungamento rispetto alla data di scadenza originaria. Una modifica sfavorevole al beneficiario deve essere da questi esplicitamente accettata. Escussione: è la richiesta di pagamento che a fronte della mancata esecuzione dell obbligo contrattuale garantito, viene fatta alla banca a fronte dell impegno preso. Il cliente si impegna a versare alla banca in qualsiasi momento del contratto, a fronte semplice richiesta una somma pari all esposizione derivante dalla garanzia prestata ed ai relativi costi accessori, restando la banca autorizzata ad addebitare l importo nel conto corrente del cliente all atto della richiesta stessa. Il cliente si impegna a retrocedere alla banca sulle somme da lei anticipate in sua vece, al verificarsi di questa evenienza, un tasso di interesse su base annua pari al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento BCE) vigente al momento maggiorato di cinque punti percentuali con decorrenza conteggiata dal momento dell avvenuto esborso da parte della banca. Per le altre condizioni applicabili, vedasi quanto previsto nel Foglio Informativo degli Incassi sull estero di effetti e documenti al dopo incasso . Interessi per somme anticipate in vece del cliente: sono gli interessi conteggiati su base annua, che verranno addebitati al cliente dal momento dell esborso da parte della banca fino al momento del rimborso delle somme pattuite nella garanzia rilasciata nel suo interesse, in conseguenza all escussione della stessa da parte del beneficiario. Pag. 3/4 Foglio Informativo relativo alle Garanzie/Fideiussioni ed Avalli sull estero aggiornato al 01/02/2012 Ricorso al notaio (od a terzi): in casi particolari come, ad esempio, per alcuni documenti richiesti da pubbliche amministrazioni, potrebbe essere necessario il ricorso all intervento di un Notaio o di un terzo soggetto, in questo caso tutte le eventuali spese che ne deriveranno saranno a carico del cliente e la banca provvederà al recupero di quanto a lei reclamato. Pag. 4/4