Assicurazioni sociali
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Assicurazioni sociali
Foglio informativo sulle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG e assicurazione disoccupazione Obbligo di contribuzione - Durata dell’assicurazione - Contributi - Salario determinante - - In linea di principio sono tenuti a pagare i contributi tutti coloro che esercitano un’attività lucrativa e che hanno il loro domicilio in Svizzera. Per coloro che esercitano un’attività lucrativa l’obbligo di contribuzione inizia il 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni. L’obbligo di contribuzione termina alla fine del mese in cui si raggiunge l’età ordinaria di pensionamento, a patto che si termini l’attività lucrativa. Coloro che continuano ad esercitare un’attività lucrativa devono continuare a versare i contributi. AVS/AI/IPG: attualmente datore di lavoro e collaboratore ciascuno il 5,15 del salario determinante. AD: attualmente datore di lavoro e collaboratore pagano ciascuno l’ 1,10% del salario determinante (massimo CHF 126‘000.00) Contributo di solidarietà: attualmente datore di lavoro e collaboratore pagano ciascuno lo 0,5%, sulle parti di reddito comprese tra CHF 126‘000.00 e CHF 315‘000.00). Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro quale dipendente per un tempo determinato o indeterminato. La retribuzione non fa parte del salario determinante quando per ogni datore di lavoro l’importo non supera i CHF 2'300.00 all’anno, a meno che il lavoratore richieda esplicitamente che i contributi gli vengano conteggiati. I collaboratori che hanno già raggiunto l’età ordinaria di pensionamento devono versare i contributi unicamente sull’importo eccedente CHF 1'400.00 mensili. Indennità di perdita di guadagno e in caso di maternità Militare Maternità - Coloro che prestano servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile hanno diritto all’ indennità per ogni giorno di soldo Qualora questa indennità sia inferiore al salario dovuto secondo il CCL per i singoli servizi, il datore di lavoro è tenuto a pagare la differenza. Se le indennità IPG sono superiori al salario, l’importo in eccedenza deve essere versato al collaboratore Le indennità IPG fanno parte del salario determinante AVS. Durante il congedo per maternità la collaboratrice ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione maternità stabilite dalla legge. Il pagamento dell’indennità spetta alla cassa di compensazione alla quale è affiliato il datore di lavoro. Presso la stessa cassa, si possono ottenere anche i formulari di annuncio. Assegni familiari Punti principali - - I datori di lavoro che occupano collaboratori devono affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari nel cantone in cui la ditta ha la sua sede. I contributi alle casse sono totalmente a carico del datore di lavoro. Gli assegni familiari accordati conformemente all’uso locale o settoriale non fanno parte del salario AVS. ID-IT 3102 Foglio informativo sulle assicurazioni sociali Versione agosto 2013 Schaffhauserstrasse 315 – 8050 Zurigo Tel. +41 (0)44 360 37 70 – Fax +41 (0)44 360 37 79 [email protected] – www.gav-holzbau.ch Assicurazione contro gli infortuni - Entità delle prestazioni - Premi / Presa a carico dei premi Detrazioni per le assicurazioni sociali - Obbligo di informazione L’assicurazione obbligatoria garantisce prestazioni assicurative in caso di infortuni professionali, infortuni non professionali (non per impieghi a tempo parziale inferiori alle 8 ore settimanali) e in caso di malattie professionali. Durante i giorni di carenza SUVA il datore di lavoro deve pagare l’80% del salario assicurato. Se la SUVA esclude o riduce le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa entità. Le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e all’interno delle singole classi in gradi e l’ammontare del premio varia di conseguenza. Infortunio professionale: I premi sono totalmente a carico del datore di lavoro. Infortunio non professionale: I premi sono esclusivamente a carico del collaboratore. Le indennità giornaliere SUVA non sono considerate nel salario AVS e devono perciò essere versate al collaboratore senza alcuna detrazione. Al termine del rapporto di lavoro o in caso di congedo non pagato per un periodo superiore ai 30 giorni, il datore di lavoro deve informare il collaboratore per iscritto che può prolungare la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali fino ad un massimo di 180 giorni tramite una cosiddetta assicurazione per convenzione. Se l'interruzione della copertura assicurativa dovesse durare più a lungo, il datore di lavoro è tenuto ad informare il collaboratore che deve stipulare un’assicurazione infortuni con la sua cassa malati . Indennità giornaliera per malattia Obbligo assicurativo - Entità delle prestazioni - Durata delle prestazioni - Tempo di differimento Premi / Presa a carico dei premi Detrazioni per le assicurazioni sociali - - Obbligo di informazione Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia a favore del collaboratore. Le condizioni assicurative devono garantire almeno le seguenti prestazioni. Le indennità giornaliere devono corrispondere all’80% del salario lordo. Il primo giorno di malattia conta come giorno di carenza non retribuita. Si applica un giorno di carenza per episodio. I pagamenti devono includere 730 indennità giornaliere (180 per i pensionati AVS). Queste prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene interrotto prima della fine della malattia. Il datore di lavoro sceglie il tempo di differimento nel rispetto delle disposizioni del CCL Costruzione in legno. Secondo il CCL il periodo di differimento è limitato a 30 giorni. Durante il periodo di differimento il datore di lavoro paga l’80% del salario lordo. Il salario giornaliero si calcola secondo la formula “ salario annuo (13ma inclusa) diviso 365”. Durante il periodo di differimento si accetterebbe anche che venisse pagato l’80% del salario lordo. I premi assicurativi effettivi sono suddivisi a metà tra il datore di lavoro e il collaboratore. Non è consentito calcolare e fatturare al collaboratore premi fittizi. Sul salario (ridotto) versato durante il periodo di differimento si applicano le detrazioni normali, calcolate sul salario effettivamente pagato. Le indennità giornaliere dell’assicurazione non sono considerate nel salario AVS e devono perciò essere versate al collaboratore senza alcuna detrazione. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il collaboratore su eventuali riserve nella copertura assicurativa dell’assicurazione. Il datore di lavoro deve informare tempestivamente per iscritto il collaboratore che cessa il rapporto di lavoro sulle conseguenze che l’uscita può comportare riguardo alla copertura assicurativa esistente, soprattutto in merito alla possibilità di passare all’assicurazione individuale. Deve anche comunicare il termine entro il quale il collaboratore dovrà far valere il suo diritto di passaggio all’assicurazione. ID-IT 3102 Foglio informativo sulle assicurazioni sociali Versione agosto 2013 Schaffhauserstrasse 315 – 8050 Zurigo Tel. +41 (0)44 360 37 70 – Fax +41 (0)44 360 37 79 [email protected] – www.gav-holzbau.ch Previdenza professionale Obbligo assicurativo Entità delle prestazioni Premi / Presa a carico dei premi - Diritto di libero passaggio - Il datore di lavoro è tenuto a creare un istituto di previdenza o ad affiliarsi ad un istituto esistente. Il datore di lavoro deve informare il collaboratore sulle modalità dell’istituto di previdenza e deve consegnargli un regolamento aggiornato. Le prestazioni di previdenza sono disciplinate dalle disposizioni legali e regolamentari. L’ammontare dei premi e la presa a carico dei premi sono disciplinati dal relativo regolamento. Se un collaboratore uscente passa ad un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita a questo istituto. I collaboratori che non passano ad un nuovo istituto di previdenza, devono comunicare all’attuale istituto, in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. Altre informazioni Fogli informativi, Liste FAQ, ecc. - Cassa di compensazione AVS / www.ahv-iv.info SUVA / www.suva.ch Assicuratore dell’assicurazione indennità giornaliera Istituto di previdenza www.gav-holzbau.ch www.spbh.ch ID-IT 3102 Foglio informativo sulle assicurazioni sociali Versione agosto 2013 Schaffhauserstrasse 315 – 8050 Zurigo Tel. +41 (0)44 360 37 70 – Fax +41 (0)44 360 37 79 [email protected] – www.gav-holzbau.ch