Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Il calcolo di pensione del

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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Il calcolo di pensione del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Il calcolo di pensione del Personale Operativo
Castiglione delle Stiviere
19 – 20 settembre 2011
PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
Contribuzione accreditata al 31.12.1995
Almeno 18 anni
Meno di 18 anni
Opzione entro il
1° ottobre 2001?
Opzione?
NO
SI
NO
Diritto: Retributivo
Diritto: Retributivo
Misura: Retributivo
Misura: Misto
Nessuna
SI
Diritto: Contributivo
Misura: Contributivo
Struttura in quote della pensione
Lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995
31
Dicembre
1992
Quota A
Calcolata con il
metodo retributivo
in ragione della anzianità contr.va
al 31.12.’92
Quota B
Calcolata con il
metodo retributivo
in ragione della anzianità contr.va
dal 1.1.’93 alla cessazione
Struttura in quote della pensione
Lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995
Quota A
Calcolata con il
metodo retributivo
in ragione della anzianità contr.va
al 31.12.’92
31
31
Dicembre
Dicembre
1992
1995
Quota B
Calcolata con il
metodo retributivo
in ragione della anzianità contr.va
dal 1.1.’93 al 31.12.’95
Quota C
Calcolata con il
metodo contributivo
in ragione del montante
accantonato dal ‘96
Struttura in quote della pensione
Lavoratori privo di contribuzione al 31.12.1995
1°
Gennaio
1996
Quota C
Calcolata con il
metodo contributivo
in ragione del montante
accantonato dal ‘96
QUOTA A DI PENSIONE Note La Quota A viene calcolata soltanto nel caso in cui vi sia servizio utile alla misura della pensione collocato cronologicamente entro il 31.12.1992. LA FORMULA – La Quota A di pensione viene calcolata applicando la seguente formula: Retribuzione pensionabile in Quota A X Aliquota di rendimento relativa al servizio utile ai fini della misura al 31/12/1992 LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA A ‐ La retribuzione pensionabile in Quota A è data dalla somma delle seguenti voci spettanti all’ultimo giorno di servizio: voci retributive cosiddette fisse e ricorrenti (individuate per legge) maggiorazione del 18% delle seguenti voci (per 12 mensilità): stipendio tabellare (e voci assimilabili) retribuzione individuale di anzianità eventuale assegno “ad personam” La retribuzione viene descritta su base annua in ragione di 12 mensilità (non comprende, pertanto, la 13^ mensilità) Per retribuzione spettante si intende quella teorica piena cui il dipendente ha diritto a termini di contratto e non quella soggettivamente percepita. Pertanto, il lavoratore che percepisce durante l'ultimo giorno di lavoro una riduzione della retribuzione, ad esempio per malattia, avrà comunque la retribuzione pensionabile in Quota A calcolata sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non avesse subito la riduzione. Inoltre, al lavoratore a tempo parziale la retribuzione pensionabile viene rapportata a quella che gli sarebbe spettata se avesse lavorato a tempo pieno. v. Tab. Retribuzioni Pensionabili L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO – L’aliquota di rendimento per il calcolo della quota A è da ricercare nella tabella prevista dall’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 in ragione del servizio utile al 31.12.1992. Il servizio utile è dato dalla somma dei periodi resi con iscrizione alla Cassa con quelli ricongiunti, riscattati, maggiorati, accreditati figurativamente, versati volontariamente, totalizzati ecc. Ai servizi effettivi vanno sottratti gli eventuali periodi non utili a pensione (aspettative senza assegni per motivi personali, sospensioni dall'impiego ecc.) Il servizio utile ai fini del calcolo viene espresso in anni e mesi arrotondando per eccesso o per difetto a seconda che le frazioni superino o meno i 15 giorni. Ai fini del calcolo della pensione i servizi effettivi prestati a tempo parziale devono essere ricondotti al rapporto tra orario a tempo parziale ed orario ed orario contrattuale a tempo pieno. v. Tab. Aliquote di Rendimento PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
QUOTA B DI PENSIONE Note La Quota B di pensione viene calcolata in funzione dei servizi utili alla misura collocati: tra il 1993 e la decorrenza della pensione per i lavoratori che vantano almeno 18 anni di servizio utile ai fini del diritto al 31.12.1995 tra il 1993 e il 1995 per i lavoratori che vantano meno di 18 anni di servizio utile ai fini del diritto al 31.12.1995 LA FORMULA – La Quota B di pensione viene calcolata applicando la seguente formula: Retribuzione pensionabile in Quota B X Aliquota di rendimento relativa al servizio utile collocato dopo il 1992 ai fini della misura della Quota B. LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE IN QUOTA B ‐ La retribuzione in quota B è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili, opportunamente rivalutate, rilevate in un arco temporale fissato: nei 3600 giorni (10 anni) immediatamente precedenti la decorrenza della pensione, per i lavoratori che vantano almeno 15 di servizio utile al 31.12.1992 nel periodo che intercorre tra il 1993 e la decorrenza della pensione , per i lavoratori che vantano meno di 15 di servizio utile al 31.12.1992 LE VOCI RETRIBUTIVE che concorrono a determinare la retribuzione pensionabile in quota B sono: fino al 31.12.1995 solo le stesse voci che si utilizzano per la Quota A di pensione e relative maggiorazioni del 18% dal 1.1.1996 oltre a quelle fisse utilizzate per la Quota A anche quelle cosiddette non continuative effettivamente percepite limitatamente alla parte eccedente la maggiorazione del 18%. LA RIVALUTAZIONE ‐ Le retribuzioni pensionabili relative a ciascun periodo vanno rivalutate secondo le variazioni dell'indice dell'aumento dei prezzi rilevato dall'ISTAT. Non vanno rivalutati né l'anno di decorrenza della pensione né l'anno immediatamente precedentemente. L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO – L’anzianità contributiva da considerare ai fini della Quota B è quella fatta valere dal: 1°.1.1993 alla data di decorrenza della pensione per i lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione ai fini del diritto al 31.12.1995 1°.1.1993 al 31.12.1995 per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione ai fini del diritto al 31.12.1995 (poichè per gli eventuali periodi successivi si calcola la Quota C di pensione). In caso di calcolo di pensione realizzato esclusivamente con il metodo retributivo: Fino al 31.12.1997, l’aliquota di rendimento viene individuata utilizzando la tabella prevista dall’art. 44 del DPR n. 1092/1973. A partire dal 1998 è quella meno favorevole che emerge dal confronto tra l’aliquota individuata in tabella e quella del 2% annuo prevista nel settore privato. Per quanto riguarda le forme di arrotondamento, il tempo parziale e le aspettative senza assegni vale quanto detto per la Quota A. v. Tab. Retribuzioni Pensionabili v. Tab. Rivalutazioni v. Tab. Aliquote di Rendimento PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
QUOTA C DI PENSIONE Note LA FORMULA – La Quota C di pensione viene calcolata applicando la seguente formula: Montante contributivo individuale X Coefficiente di trasformazione. MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE ‐ E' dato dalla somma dell’accantonamento effettuato anno per anno opportunamente rivalutato. L’ACCANTONAMENTO ANNUO si ottiene applicando l'aliquota del 33% alla retribuzione contributiva costituita dalle stesse voci che hanno contribuito alla determinazione della Quota B di pensione cui va aggiunta la 13^ mensilità (opportunamente proporzionate in caso di rapporto a tempo parziale). Limitatamente ai lavoratori cui si applica esclusivamente il sistema contributivo, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può eccedere il valore del massimale annuo Il montante viene, inoltre, incrementato della contribuzione versata a titolo di riscatto, contribuzione figurativa o volontaria Nei confronti del personale del settore operativo che cessa dal servizio per limiti di età il montante individuale dei contributi deve essere determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33% per cento. Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata. LA RIVALUTAZIONE ‐ Al 31 dicembre di ciascun anno il montante contributivo accantonato viene rivalutato su base composta, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale) IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE è da ricercare nella tabella A allegata alla legge n. 335/1995 in corrispondenza di anni e mesi di età compiuti alla data di decorrenza della pensione Nel tempo, il coefficiente viene modificato secondo parametri attuariali legati alle aspettative di vita rilevate statisticamente. Il coefficiente è stato modificato l’ultima volta nel 2010. In caso di età anagrafica inferiore viene applicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nei casi di: maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni trattamenti d'inabilità e pensione indiretta Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento parto è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi In alternativa, la lavoratrice può optare per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato di: 1 anno in caso di 1 o 2 figli 2 anni in caso di 3 o più figli v. Tab. Retribuzioni Pensionabili v. Tab. Coeff. di Trasformazione PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it