Slides a cura della Dott.ssa Menichelli

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Slides a cura della Dott.ssa Menichelli
Gruppo di lavoro
fiscalità immobiliare
LOCAZIONI E WEB
Gestione in forma imprenditoriale
Erica MENICHELLI
26 maggio 2016
IMMOBILI E WEB
GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE IN
FORMA IMPRENDITORIALE
- IMPOSTE DIRETTE;
- IMPOSTE INDIRETTE:
- imposta di registro;
- imposta di bollo;
- IMPOSTA DI SOGGIORNO;
- COMUNICAZIONE AUTORITA’ PUBBLICA SICUREZZA.
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IMPOSTE DIRETTE
IMPRENDITORE
Gestione non occasionale e organizzata
di case e appartamenti per vacanze
Nel caso in cui vengano erogati servizi
ulteriori propri dell’attività alberghiera e
che vanno oltre rispetto alla mera
locazione (es. cambio giornaliero
biancheria, pulizia locali…), l’attività in
essere, svolta in modo non occasionale,
sarà produttiva di reddito di impresa
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IMPOSTE DIRETTE (continua)
- EX ART. 55 TUIR -- quadro RF/RG Modello
Unico;
REDDITO DI IMPRESA
- EX ART. 4 DPR 633/72 - eventuale apertura
p.iva
- SCIA - comunicazione in comune dell’inizio
dell’ attività;
- NO CEDOLARE SECCA
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IMPOSTE INDIRETTE
• NO OBBLIGO REGISTRAZIONE
• SI IMPOSTA DI BOLLO su contratto (forma
scritta): euro 16 ogni 100 righe.
CONTRATTO DI
DURATA
INFERIORE A 30
GIORNI
(CM 21/1998 e
circ AE 26/2001)
• EMISSIONE FATTURA:
- esente iva (se locatore soggetto diverso da
costruttore o ristrutturatore) imposta di bollo
Euro 2,00 se corrispettivo > euro 77,47
- esente iva (se locatore costruttore o
ristrutturatore in assenza di opzione) imposta
di bollo Euro 2,00 se corrispettivo > euro 77,47;
- imponibile(se locatore costruttore o
ristrutturatore con opzione) no imposta di bollo
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IMPOSTE INDIRETTE (segue)
• SI REGISTRAZIONE: imposta di registro
CONTRATTO DI
DURATA SUPERIORE
A 30 GIORNI
- abitativi = 2% del canone (fissa Euro
67,00 se contratto soggetto ad iva);
- strumentali = 1% del canone;
• SI IMPOSTA DI BOLLO su contratto
(forma scritta): euro 16 ogni 100 righe;
• EMISSIONE FATTURA (per abitativi
come sopra )
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
REGOLAMENTO N. 349
COMUNE DI TORINO
(recepisce le
disposizioni dell’art. 4
DLgs 14/03/2011 n. 23)
Il presupposto dell’imposta è il
pernottamento in strutture ricettive,
anche all’aria aperta, B&B, case
vacanze, case e appartamenti per
vacanze…..esercizi di affittacamere,
case per ferie, residenze turisticoalberghiere, alberghi, villaggi turistici,
ostelli alloggi vacanze, immobili
occasionalmente usati ai fini ricettivi
di cui alla Legge Regionale 15/4/1985
n. 31, situati nel territorio di Torino
Per l’obbligo di pagamento negli altri comuni occorre verificare i singoli regolamenti
eventualmente emanati.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue)
Impostazione confermata dalla SORIS, soggetto incaricato della riscossione
del tributo.
Risposta SORIS a quesito posto:
«attualmente la normativa vigente (L. regionale n. 31 del 1985) non prevede che gli
appartamenti affittati occasionalmente e per brevi periodi (meno di 30 giorni) siano da
considerarsi strutture ricettive per le quali è necessario l'apertura della partita Iva e la
presentazione agli uffici comunali della SCIA per l'inizio attività, pertanto non è previsto
che» i proprietari « incassino l'Imposta di Soggiorno per conto del Comune».
QUINDI
Se s tratta di strutture ricettive per le quali
è necessaria l’apertura di partita iva e
presentazione SCIA per inizio attività,
l’imposta di soggiorno è dovuta
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IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue)
TIPOLOGIA STRUTTURA
MISURA
DELL’IMPOSTA
TARIFFA DI SOGGIORNO
€/giorno
Case per ferie/ case e
appartamenti per vacanze
1,80
Affittacamere
1,80
La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla
tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per
periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le
tipologie di case per ferie, case e appartamenti vacanze.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue)
RISCOSSIONE E
OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE
L’imposta di soggiorno viene corrisposta
dall’ospite al gestore della struttura ricettiva al
termine di ciascun soggiorno. Il gestore, entro
15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare,
provvede al versamento al Comune o soggetto
incaricato della riscossione (ad es. mediante
c/corrente postale intestato al soggetto
incaricato della riscossione, o tramite bonifico
bancario…).
Il gestore comunica al Comune o soggetto
incaricato della riscossione, entro 15 giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare, il
numero e periodo di permanenza di coloro
che hanno pernottato nel corso del trimestre
precedente. La comunicazione è trasmessa
per via telematica.
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COMUNICAZIONE PUBBLICA
SICUREZZA
Fonti normative:
- TULP (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) –
approvato con Regio Decreto 773 del 18/06/1931;
- Regio Decreto 635 del 06/05/1940;
- Decreto Ministeriale 7/01/2013
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SICUREZZA (segue)
L’art. 109 del TU Leggi Pubblica Sicurezza stabilisce che anche i proprietari o i
gestori di case e di appartamenti per vacanze sono obbligati alla
comunicazione e spedizione delle SCHEDINE ALLOGGIATI entro 24 ore dal
momento dell’arrivo sia per gli ospiti dei Paesi UE sia per gli ospiti EXTRA UE
Modalità: la comunicazione delle SCHEDINE ALLOGGIATI può essere eseguita
direttamente tramite internet accedendo al software messo a disposizione
dalla Questura di riferimento territoriale, con apposite credenziali di accesso,
oppure tramite fax o pec.
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SICUREZZA (segue)
« Art. 109 TULP
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per
vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone
munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad
attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
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2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di
altro documento che sia considerato equivalente…..omissis.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell’Interno. Tale scheda, anche
se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’Autorità
locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante
consegna di copia delle scheda, entro le 24 ore successive al loro arrivo. In
alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti
i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o
mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero
dell’interno.