Slides a cura della Dott.ssa Menichelli
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Slides a cura della Dott.ssa Menichelli
Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare LOCAZIONI E WEB Gestione in forma imprenditoriale Erica MENICHELLI 26 maggio 2016 IMMOBILI E WEB GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE IN FORMA IMPRENDITORIALE - IMPOSTE DIRETTE; - IMPOSTE INDIRETTE: - imposta di registro; - imposta di bollo; - IMPOSTA DI SOGGIORNO; - COMUNICAZIONE AUTORITA’ PUBBLICA SICUREZZA. IMMOBILI E WEB IMPOSTE DIRETTE IMPRENDITORE Gestione non occasionale e organizzata di case e appartamenti per vacanze Nel caso in cui vengano erogati servizi ulteriori propri dell’attività alberghiera e che vanno oltre rispetto alla mera locazione (es. cambio giornaliero biancheria, pulizia locali…), l’attività in essere, svolta in modo non occasionale, sarà produttiva di reddito di impresa IMMOBILI E WEB IMPOSTE DIRETTE (continua) - EX ART. 55 TUIR -- quadro RF/RG Modello Unico; REDDITO DI IMPRESA - EX ART. 4 DPR 633/72 - eventuale apertura p.iva - SCIA - comunicazione in comune dell’inizio dell’ attività; - NO CEDOLARE SECCA IMMOBILI E WEB IMPOSTE INDIRETTE • NO OBBLIGO REGISTRAZIONE • SI IMPOSTA DI BOLLO su contratto (forma scritta): euro 16 ogni 100 righe. CONTRATTO DI DURATA INFERIORE A 30 GIORNI (CM 21/1998 e circ AE 26/2001) • EMISSIONE FATTURA: - esente iva (se locatore soggetto diverso da costruttore o ristrutturatore) imposta di bollo Euro 2,00 se corrispettivo > euro 77,47 - esente iva (se locatore costruttore o ristrutturatore in assenza di opzione) imposta di bollo Euro 2,00 se corrispettivo > euro 77,47; - imponibile(se locatore costruttore o ristrutturatore con opzione) no imposta di bollo IMMOBILI E WEB IMPOSTE INDIRETTE (segue) • SI REGISTRAZIONE: imposta di registro CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI - abitativi = 2% del canone (fissa Euro 67,00 se contratto soggetto ad iva); - strumentali = 1% del canone; • SI IMPOSTA DI BOLLO su contratto (forma scritta): euro 16 ogni 100 righe; • EMISSIONE FATTURA (per abitativi come sopra ) IMMOBILI E WEB IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLAMENTO N. 349 COMUNE DI TORINO (recepisce le disposizioni dell’art. 4 DLgs 14/03/2011 n. 23) Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, B&B, case vacanze, case e appartamenti per vacanze…..esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turisticoalberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 15/4/1985 n. 31, situati nel territorio di Torino Per l’obbligo di pagamento negli altri comuni occorre verificare i singoli regolamenti eventualmente emanati. IMMOBILI E WEB IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue) Impostazione confermata dalla SORIS, soggetto incaricato della riscossione del tributo. Risposta SORIS a quesito posto: «attualmente la normativa vigente (L. regionale n. 31 del 1985) non prevede che gli appartamenti affittati occasionalmente e per brevi periodi (meno di 30 giorni) siano da considerarsi strutture ricettive per le quali è necessario l'apertura della partita Iva e la presentazione agli uffici comunali della SCIA per l'inizio attività, pertanto non è previsto che» i proprietari « incassino l'Imposta di Soggiorno per conto del Comune». QUINDI Se s tratta di strutture ricettive per le quali è necessaria l’apertura di partita iva e presentazione SCIA per inizio attività, l’imposta di soggiorno è dovuta IMMOBILI E WEB IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue) TIPOLOGIA STRUTTURA MISURA DELL’IMPOSTA TARIFFA DI SOGGIORNO €/giorno Case per ferie/ case e appartamenti per vacanze 1,80 Affittacamere 1,80 La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie di case per ferie, case e appartamenti vacanze. IMMOBILI E WEB IMPOSTA DI SOGGIORNO (segue) RISCOSSIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE L’imposta di soggiorno viene corrisposta dall’ospite al gestore della struttura ricettiva al termine di ciascun soggiorno. Il gestore, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, provvede al versamento al Comune o soggetto incaricato della riscossione (ad es. mediante c/corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione, o tramite bonifico bancario…). Il gestore comunica al Comune o soggetto incaricato della riscossione, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero e periodo di permanenza di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente. La comunicazione è trasmessa per via telematica. IMMOBILI E WEB COMUNICAZIONE PUBBLICA SICUREZZA Fonti normative: - TULP (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) – approvato con Regio Decreto 773 del 18/06/1931; - Regio Decreto 635 del 06/05/1940; - Decreto Ministeriale 7/01/2013 IMMOBILI E WEB COMUNICAZIONE PUBBLICA SICUREZZA (segue) L’art. 109 del TU Leggi Pubblica Sicurezza stabilisce che anche i proprietari o i gestori di case e di appartamenti per vacanze sono obbligati alla comunicazione e spedizione delle SCHEDINE ALLOGGIATI entro 24 ore dal momento dell’arrivo sia per gli ospiti dei Paesi UE sia per gli ospiti EXTRA UE Modalità: la comunicazione delle SCHEDINE ALLOGGIATI può essere eseguita direttamente tramite internet accedendo al software messo a disposizione dalla Questura di riferimento territoriale, con apposite credenziali di accesso, oppure tramite fax o pec. IMMOBILI E WEB COMUNICAZIONE PUBBLICA SICUREZZA (segue) « Art. 109 TULP 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. IMMOBILI E WEB COMUNICAZIONE PUBBLICA SICUREZZA (segue) 2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato equivalente…..omissis. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’Interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia delle scheda, entro le 24 ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’interno.