Istituzioni 5 - Università degli Studi dell`Insubria

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Istituzioni 5 - Università degli Studi dell`Insubria
SUCCESSIONE AB INTESTATO IURE HONORARIO
• Bonorum possessio sine tabulis
• Le classi dei successibili iure honorario, ovvero di coloro
cui nell’editto il pretore aveva riconosciuto il diritto di
chiedere la bonorum possessio dei beni ereditari erano 4:
• 1) LIBERI - 2) LEGITIMI - 3) COGNATI- 4) VIR ET
UXOR (ad una classe successiva si passava solo se non vi
fossero appartenenti ad una classe precedente o se questi
avessero fatto trascorrere il termine loro assegnato per la
richiesta al pretore)
LIBERI
• (solo se il de cuius era di sesso maschile)
• Sui, figli emancipati (se operavano la collatio
bonorum e/o la collatio dotis, imposte dal pretore),
figli dati in adozione (ma già sui iuris ai tempi della
morte del de cuius)
• Successione per stirpi
• Avevano 1 anno di tempo per chiedere la b.p.
LEGITIMI
• Sui (già chiamati tra i liberi), adgnatus
proximus, gentiles (ovvero i successibili ab
intestato iure civili)
• Avevano 100 giorni per chiedere al pretore
di essere ammessi alla b.p.
• Valevano le regole del ius civile
COGNATI
• I parenti di sangue vuoi in linea maschile vuoi in
linea femminile (entro il 6^ grado)
• Era data la successio graduum
• Tra cognati di pari grado l’attribuzione aveva luogo
per capita
VIR ET UXOR
• Erano reciprocamente chiamati marito e
moglie (anche non in manu)
RIFORME SUCCESSIONE AB
INTESTATO IURE CIVILI
• Sc. Tertulliano (Adriano 117-138 d.C.)
• La madre fu chiamata a succedere ab intestato al
proprio figlio (se con ius liberorum, a lei erano,
però, preferiti i figli del de cuius e i loro
discendenti, il padre e i fratelli)
• Sc. Orfiziano (Marco Aurelio 178 d.C.)
• I figli furono chiamati a succedere alla propria
padre a preferenza di chiunque
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
• Inst. 2.10
• Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est
• Il testamento ha questo nome perché è una attestazione di volontà
compiuta innanzi a testimoni
• (emerge l’idea del testamento = manifestazione di ultima volontà
solenne e da compiersi innanzi a testimoni, diretta ad evere efficacia
dopo la morte del testatore)
• Dal punto di vista giuridico il testamento è: atto unilaterale, personale (il
testatore deve quindi necessariamente essere titolare non solo della
capacità giuridica ma anche di quella d’agire), revocabile, mortis causa,
riguardante la titolarità dell’asse ereditario, fondato sull’istituzione di
erede (heredis institutio)
• 1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (a
comizi convocati)
• 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU (sul
piede di guerra)
• 3) MANCIPATIO FAMILIAE (ATTO CON
EFFETTI INTER VIVOS)
• 4) TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM
(NUNCUPATIO)
• 5) TESTAMENTO PRETORIO (BONORUM
POSSESSIO SECUNDUM TABULAS)
• TESTAMENTO PRETORIO = BONORUM
POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = tabulae
munite di 7 sigilli (familiae emptor, libripens e 5
testimoni puberi romani) e della sottoscrizione del
testatore
• 1) no mancipatio familiae
• 2) nuncupatio
• 3) no auctoritas tutoris nel caso di donna sui iuris
• TESTAMENTUM TRIPETITUM (DI
IUS CIVILE):
• 7 testimoni (ex diritto civile)
• 7 sottoscrizioni (costituzioni imperiali) +
sottoscrizione testatore
• 7 sigilli apposti (ius honorarium)
• CONTENUTO MINIMO DEL TESTAMENTO
• HEREDIS INSTITUTIO
• CAPUT
ET
FUNDAMENTUM
TOTIUS
TESTAMENTI
• Titius heres esto
• Titium heredem meum iubeo
• Titium heredem meum esse volo
• Titium heredem meum facio
• SEMEL HERES SEMPER HERES
• REVOCA DEL TESTAMENTO
• 1) Ius civile (confezione di un nuovo valido
testamento)
• 2) Ius honorarium (confezione di un nuovo valido
testamento, semplice distruzione delle tabulae: b.p.
sine tabulis)
• 3) periodo postclassico (nuovo testamento,
distruzione tabulae, dichiarazione apud acta e
innanzi a 3 testimoni di volere revocare)
INEFFICACIA DEL TESTAMENTO
Mancata delazione
Mancata adizione
INVALIDITA’ DEL TESTAMENTO
Originaria (difetto di capacità del testatore, difetto di forma,
difetto valida ist. erede, preterizione erede necessario)
Successiva (perdita cap. di testare, sovrannienza erede
necessario, revoca)
• CHIAMATA CONTRO IL TESTAMENTO O
SUCCESSIONE
NECESSARIA
(FORMALE
MATERIALE)
• 1) omissione testamentaria degli heredes sui (formale) -> ius
civile
• 2) omissione testamentaria liberi (formale) -> ius
honorarium
• 3) violazione testamentaria dell’officium pietatis = doveroso
affetto verso i parenti (materiale) -> ius civile
SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE
(IUS CIVILE)
• 1) SUI HEREDES AUT INSTITUENDI SUNT
AUT
EXHEREDANDI
(nominatim
=
nominalmente o inter ceteros = cumulativamente)
• In caso di omissione di un suus heres filius maschio
discendente in linea retta di 1^ grado, il testamento è
invalido (si apre la successione legittima); negli altri
casi, i sui heredes omessi concorrono con gli eredi
testamentari e, se questi ultimi non rientrano nella
categoria dei sui heredes, hanno, comunque, diritto
ad almeno 1/2 dell’asse ereditario.
SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE
(IUS HONORARIUM)
• 2) LIBERI anche quelli emnacipatie quelli che non furono
mai sotto la potestà del de cuius (B.P. CONTRA
TABULAS) sul modello del ius civile il ius honorarium
dispose che i LIBERI AUT INSTITUENDI SUNT AUT
EXHEREDANDI (nominatim i maschi o inter ceteros le
femmine)
• Nel caso di omissione del figlio maschio discendente in
linea retta di 1^ grado: testamento invalido: b.p. sine tabulis
- negli altri casi, invalida solo l’istituzione di erede: b.p.
contra tabulas
SUCCESSIONE NECESSARIA MATERIALE
• 3)
VIOLAZIONE
OFFICIUM
PIETATIS
–
TESTAMENTUM INOFFICIOSUM (successione necessaria
materiale)
• dal I sec. d.C. QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTO
(reclamo contro il testamento impietoso) esercitata dai parenti più
stretti (liberi, genitori, fratelli e sorelle del defunto non si
trasmette ai loro eredi e si prescrive in 5 anni), non beneficiati o
non beneficiati in modo adeguato, contro gli eredi testamentari
(centumviri) -> EFFETTO: IL TESTAMENTO E’
CONSIDERATO INVALIDO (restano valide tutte le altre
disposizioni diverse dall’istituzione di erede)
• PORTIO DEBITA IN ETA’ GIUSTINIANEA DETTA PORTIO
LEGITIMA almeno 1/4 quota che sarebbe loro spettata ab
intestato
ACQUISTO EREDITA’
• 1) EREDI NECESSARII (sui et necessarii - solo necessarii:
schiavi manomessi nel testamento e contestualmente istituiti
eredi) - ACQUISTO AUTOMATICO, SOLO DELATIO
(pretore -> beneficium abstinendi riconosciuto ai sui heredes:
exceptio doli contro i creditori ereditari; separatio bonorum
riconociuta agli eredi solo necessarii)
• 2) EREDI VOLONTARI (POSSONO RINUNCIARE) ACQUISTO TRAMITE ACCETTAZIONE (CRETIO o
PRO HEREDE GESTIO), DELATIO + ADITIO beneficium inventarii (con Giustiniano)
• Ultra vires hereditatis
ACQUISTO EREDITA’
• CRETIO -> atto formale, obbligatorio solo se imposto
dal testatore -> entro 100 giorni, diseredazione -> cretio
PERFECTA
• Cretio VOLGARE (FACOLTATIVA)
• PRO HEREDE GESTIO
• BONORUM POSSESSIO -> ex provvedimento
pretore
SOSTITUZIONE
• Il diritto di accrescimento presuppone che una quota del’asse
ereditario non si possa o non si voglia acquistare da parte del delato
• ESCLUSO DALLA PREVISIONE DI UNA SOSTITUZIONE
• VOLGARE -> è la nomina di un erede, che deve sottentrare a quello
istituito, per il caso che questi non voglia o non possa succedere
(rifiuto eredità deferita, morte, mancato avveramento condizione
sospensiva)
• PUPILLARE -> nomina che il paterfamilias compie nel suo
testamento di un erede al proprio figlio impubere per il caso che
questi muoia prima di avere raggiunto la pubertà e, quindi, prima di
essere divenuto capace di fare testamento (scopo: evitare la delatio
ab intestato)
LEGATO
• Il legato può essere definito come una DISPOSIZIONE
TESTAMENTARIA ACCESSORIA, FORMALE, con cui il
testatore conferiva un singolo bene o più singoli beni a un
soggetto a titolo di libearalità.
• Legatum est donatio testamento relicta = il legato è una
donazione lasciata col testamento
• Nelle XII Tavole si legge: UTI LEGASSIT SUAE REI ITA IUS
ESTO = COME ABBIA LEGATO LE SUE COSE, SIA
LEGGE
• 4 GENERA LEGATORUM
• 1) PER VINDICATIONEM
• 2) PER DAMNATIONEM
• 3) PER PRAECEPTIONEM
• 4) SINENDI MODO
• LEGATUM PER VINDICATIONEM
• E’ disposto così:
• Titio fundum Cornelianum do, lego (do e lego a Tizio il
fondo Corneliano)
• Effetti reali -> vindicatio (rei, usus fructus, servitutis)
• Al testatore si richiede di essere dominus ex iure quiritium della
cosa legata nel momento del testamento e in quello della morte
se la cosa è una species; solo nel momento della morte se la
cosa è di genere
• LEGATUM PER DAMNATIONEM
• La sua forma seguiva questo schema:
• Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto (il mio
erede sia obbligato <letteralmente: ‘sia condannato’> a dare
il mio schiavo a Stico).
• Era quindi il tipico legato con EFFETTI OBBLIGATORI
• Il mancato adempimento della prestazione dovuta da parte
dell’erede era sanzionato con l’ACTIO TESTAMENTI (in
personam)
3) LEGATUM PER PRAECEPTIONEM
Aveva EFFETTI REALI. La sua forma seguiva questo
schema:
Titius homines Stichum sibi praecipito = Tizio prenda prima
lo schivo Stico.
Esso, in altri termini, serviva ad assegnare un bene
determinato ad uno fra più coeredi (per i Proculiani
anche a favore di terzi = legatum per
vindicationem), il quale lo poteva prendere prima della
divisione, aggiungendolo alla sua quota
a. Familiae erciscundae
4) LEGATUM SINENDI MODO.
Aveva anch’esso EFFETTI OBBLIGATORI
Era così disposto: Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium
hominem Stichum sumere sibique habere = il mio erede sia
obbligato <letteralmente: ‘sia condannato’> a permettere che
Lucio Tizio prenda e tenga per sé lo schiavo Stico
si distingueva da quello per damnationem perché obbligava
l’erede a semplicemente PERMETTERE al legatario di
prendere il bene che ne era oggetto.
Potevano esserne oggetto beni di proprietà dell’ereditando o
dell’erede, non di un terzo.
Actio testamentaria (in personam)
• ACQUISTO LEGATO DA PARTE DEL
LEGATARIO (ONORATO)
• Delazione = dies cedens -> si ha alla morte del
testatore
• Acquisto = dies veniens -> si ha al momento
dell’aditio (se necessaria) da parte dell’erede, il
legatario non deve compiere nessun atto di
accettazione, è solo necessario che non rifiuti
espressamente
• Sc. Neronianum (sostanziale superamento
requisiti di forma) -> un legato che per vizio
formale non possa avere il contenuto disposto
dal testatore vale come se sia stato ordinato con
la forma per damnationem, che è la più
comprensiva fra tutte
• La fusione fra i vari tipi di legato
(superamento requisiti formali) si ha solo
con Giustiniano
• Leggi limitatrici della facoltà di legare (nudum
nomen heredis)
• 1) lex Furia (non + di 1000 assi)
• 2) lex Voconia (169 a.C.) non + di quanto
spettante all’erede o, tra più eredi, di quello
spettante a quello delato per la quota minore
• 3) lex Falcidia (40 a.C.) almeno 1/4 dell’asse
ereditario deve essere lasciato all’erede
SUMMA DIVISIO DE IURE
PERSONARUM
• A) LIBERO
• B) SCHIAVO (Nasce schiavo il figlio di schiava)
• A1. INGENUUS (Nato libero: chi è procreato in iustae
nuptiae o chi non procreato in iusta nuptiae ha la madre libera
al momento della nascita o in un qualsiasi momento durante la
gestazione)
• A2. LIBERTUS Diventa libero il servo (servus da servare =
conservare in vita? - mancipum da manu capere = prendere
con la mano?) manomesso, ma anche quello che beneficia del
ius postliminii o che è redemptus ab hostibus
• I liberti possono rientrare tra: i cittadini romani - i latini dediticiorum numero)
SCHIAVI (SERVUS - MANCIPIUM)
• La libertà si perde (capitis deminutio maxima) per riduzione in schiavitù:
• fonte primaria e più antica della schiavitù è la prigionia di guerra (ius
postliminii, redemptio ab hostibus; fictio legis Corneliae)
• altre importanti fonti di schiavitù:
• il commercio internazionale, la pirateria
• vendita trans Tiberim (debitore insolvente)
• vendita da parte del pater familias del proprio filius
• le condanne ai lavori forzati a vita, servus poenae
• la donna libera che si congiunge con uno schiavo altrui senza il consenso
del dominus diventa schiava di costui post triplice diffida, (ex sc.
Claudiano 52 d.C.)
STATUS SERVITUTIS
• Lo schiavo è uomo per natura, res (mancipi) per il diritto (può
però mutare tale suo stato acquistando la libertà)
• - soggetto alla potestà del padrone (ius vitae ac necis); solo con la
lex Aquilia è punito l’omicidio di uno schiavo altrui e solo in età
tardo classica sono sanzionati l’uccisione e i maltrattamenti di
schiavi propri
• - per assenza di capacità giuridica non può concludere un valido
matrimonio (solo unioni di fatto, contubernium, non ha né
familia legitima nè relazioni di parentela agnatizia, solo cognatio),
non ha res di sua proprietà, non ha crediti o debiti.
• Lo schiavo è responsabile per i crimina commessi, per gli illeciti
privati (delicta) vige invece il regime della nossalità
Lo schiavo può poi essere titolare della libera administratio
peculii (peculium = piccolo gruzzoletto, in origine di denaro
poi di anche di beni di diversa natura, concesso allo schiavo
dal dominus che ne restava proprietario ma di cui lo
schiavo poteva disporre purché a titolo oneroso, no a titolo
gratuito)
le obbligazioni degli schiavi erano però pur sempre per il
diritto civile obligationes naturales, solo solutio retentio (no
ripetizione)
• Lo schiavo è però titolare della capacità d’agire (può cioè operare
direttamente nel mondo del diritto e pertanto compiere personalmente
atti giuridici).
• PRINCIPIO GENERALE: PUÒ SOLO MIGLIORARE LA
SITUAZIONE DEL SUO PADRONE -> NON POTEST
DETERIOREM CONDICIONEM FACERE PATRIS (REGIME
MODIFICATO COL TEMPO IURE HONORARIO)
• Il pretore intervenne a riconoscere in casi determinati la responsabilità
del dominus rispetto ad alcune, specifiche attività finanziarie compiute
dallo schiavo (II sec. a.C.; analogamente rispetto ai filii familias)
• Tale responsabilità poteva essere fatta valere dal creditore dello schiavo
attraverso specifiche ACTIONES DETTE ADIECTICIAE
QUALITATIS (SI TRATTA DI UN GRUPPO DI AZIONI
UNITARIO)
ACTIONES ADIECTICIAE
QUALITATIS (onorarie)
• Actio quod iussu -> negozio compiuto dallo schiavo (o
dal filius familias) per iussum del dominus (o del pater
familias)
• Actio exercitoria -> preposizione di uno schiavo (o di un
filius familias) a una nave da parte dell’exercitor =
armatore, dominus (o pater familias)
• Actio institoria -> preposizione dello schiavo-institor (o
del fiflius familias) da parte del dominus (o del pater
familias) ad una determinata attività commerciale
•
•
Actio de peculio et de in rem verso -> responsabilità del dominus o del pater
familias nei limiti del peculium o dell’arricchimento derivato dal negozio posto in
essere (senza preventiva preposizione) dallo schiavo o dal filius familias se il
peculium risulta insufficiente; il dominus e il pater familias sono considerati
creditori privilegiati: il peculium si determina detratti gli eventuali crediti vantati
dal dominus o dal pater familias nei confronti dello schiavo o del filius familias
Actio tributoria -> responsabilità del dominus o del pater familias per il negozio
posto in essere, a seguito di preventiva preposizione, dallo schiavo o dal filius
familias; il dominus e il pater familias NON sono considerati creditori
privilegiati, concorrono con gli altri creditori su un piano di parità;
l’ammontare del peculium deve essere da loro determinato, senza detrarre i loro
eventuali crediti, l’azione tributoria mira a fare ottenere dagli altri creditori
quanto per dolo, il dominus o il pater familias, abbiano indebitamente
stornato in sede di riparto del peculium
• Actio depositi de peculio et in rem verso
• C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii
potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem
Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex
fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si
quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N.
Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito
• Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo
Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò
che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al diritto dei Quiriti,
dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il giudice C.A. condanni
N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N.
è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di
quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo
assolva.
• Per quanto titolare della capacità d’agire lo schiavo non può stare
in giudizio, in iure e apud iudicem (decemviri stilitibus
iudicandis) deve agire un adsertor libertatis (solo nel 528 d.C. una
riforma di Giustiniano ammise il presunto schiavo a stare in
giudizio)
• il processo di libertà presenta due regole ispirate al favor
libertatis: il possesso provvisorio dello schiavo sempre attribuito
all’adsertor, la vindicatio in libertatem può essere ripresentata
LIBERAZIONE SCHIAVO
• MANUMISSIO
• Manomissioni civili (libertà + cittadinanza romana):
• 1) vindicta (= in iure cessio: parti il dominus consenziente e
l’adsertor libertatis)
• 2) censu
• 3) testamento
• Manomissioni pretorie: inter amicos, per epistulam, ad mensam per esse col tempo si richiede la presenza di 5 testimoni (il pretore
in questi casi assicura allo schiavo una libertà di fatto, lascia cioè che
viva da uomo libero)
PATRONATUS
• Il manomissore = patronus, il manomesso = libertus.
• Costui deve di norma (no ovviamente nel caso di
manumissio testamentaria) al patrono: obsequium (es. no
chiamata in giudizio, no azioni infamanti); operae (giornate
lavorativo ogni anno); bona (il patrono e i di lui eredi sono
eredi legittimi del liberto che muoia senza figli o ulteriori
discendenti)
LEGGI LIMITATRICI MANOMISSIONI
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Lex Fufia Caninia (2 a.C.), m. testamentarie
Lex Aelia Sentia (4 d.C.)
- schiavi < di 20 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilium domesticum),
domini < di 30 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilum domesticum)
- la manomissio compiuta da un debitore insolvente o che diventi tale a
seguito della manomissione è nulla
- gli schiavi colpe turpi se manomessi = peregrini dediticii (è loro vietato di
risiedere a Roma o entro 100 miglia dalla città, pena il ricadere in schiavitù)
Lex Iunia Norbana (19 d.C.) manomessi i.h. = latini coloniarii (Latini
Iuniani): sono titolari del ius commercium finché vivono, un loro testamento
era invece considerato nullo, alla loro morte i loro beni ricadono iure peculii
al patrono o ai di lui eredi: ‘vivant quasi ingenui et moriantur ut servi’
• Diventa libero senza manomissione (liberazione ex lege)
• - lo schiavo infermo abbandonato dal padrone
• - la schiava venduta col patto che non sia prostituita che
subisce ugualmente tale sorte
• - lo schiavo che denuncia l’uccisione del suo padrone
• - lo schiavo che in buona fede vive per 20 anni come libero
CITTADINANZA ROMANA
- per nascita: figlio di padre (iustae nuptiae, rileva il
momento del concepimento) o di madre (fuori da
iustae nuptiae, rileva il momento della nascita) cittadini
romani
- per manomissione civile
- concessione della cittadinanza da parte dello Stato
romano (socii italici: bellum italicum, constitutio
Antoniniana 212 d.C.)
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La cittadinanza romana si perde per:
- riduzione in schiavitù
- rinuncia (deduzione colonia latina)
- condanna penale all’esilio o alla
deportazione
PERSONAE IN POTESTATE
• SCHIAVI (rispetto al dominus)
• FILII NATURALI (nati da iustae
nuptiae) E ADOTTIVI (rispetto al pater
familias)
Poteri e facoltà connessi alla patria potestas
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E’ pater familias chi di sesso maschile non ha ascendenti maschi agnati (o chi,
maschio, non avendo una familia è sui iuris -> basta la libertà da ogni potestà
altrui, non è necessario l’effettivo esercizio della patria potestas) -> SUI IURIS
La patria potestas è perpetua (morte, emancipatio)
POTERI
Ius vitae ac necis -> a carico del filius che abbia commesso gravi delitti sia contro la
familia sia contro lo Stato (intervento di un consilium domesticum; abolito da
Costantino che comminò a carico del pater contravventore la pena capitale)
Noxae deditio (ius noxae dandi)
ius exponendi (le fonti riconducono addirittura a Romolo una lex regia che nel caso
di figli primogeniti subordinò la legittimità dell’expositio al consenso di 5 vicini;
Costantino comminò la perdita della patria potestas a chi l’avesse operata, l’esposto
poteva essere raccolto e allevato da altri che gli attribuiva lo status di libero o di
schiavo)
•
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•
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Ius vendendi (mancipatio), le XII Tavole stabilirono in proposito che ‘si
pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto’ (dall’applicazione
volontaria della triplice vendita derivarono gli istituti della emancipatio e della
adoptio).
Il filius (discendente in linea retta di sesso maschile di primo grado, per le
filiae discendenti di primo grado, quindi anche per la moglie in manu e per
tutti i discendenti di secondo o ulteriore grado, l’interpretatio dei pontefici
stabilì bastasse una sola mancipatio ad estinguere la patria potestas o la
manus) mancipato 1 o 2 volte è liber in causa mancipii, ossia è libero ma
vive in condizione di schiavitù (pesante stato di soggezione di fatto, ma
nessun civis romanus poteva essere schiavo a Roma)
Poteri fortemente attenuati a partire dall’età tardo classica
SOLUS DOMINUS HABET VITAE ET NECIS VERAM ET
PERPETUAM POTESTATEM (LATTANZIO, Div. Inst. IV.4.11)
Modi di acquisto patria potestas
1)
Nascita da matrimonium iustum – iustae nuptiae (figlio di
donna legittimamente sposata nato non prima di 182 gg.
dalla conclusione del matrimonio e non dopo 300 gg.
dallo scioglimento dello stesso)
Fuori di questi termini e fuori da iustum matrimonium i figli
non entravano nella familia del pater non ricadevano
sotto la di lui potestas ma seguivano la condizione della
madre al momento della nascita (se però la donna schiava
in tale momento, fosse stata libera in un qualsiasi
momento durante la gestazione, il figlio sarebbe nato
libero ed eventualmente cittadino romano)
2) Adrogatio (pater familias e eventuali suoi
sottoposti adottati da un altro pater familias detestatio sacrorum - comitia curiata calata:
populi auctoritate, capitis deminutio minima
per l’adrogatus, in un secondo momento solo i
30 littori - pontifex maximus)
Gli imperatori concedono la possibilità di adrogare
per rescriptum ai residenti nelle province
3) ADOPTIO: riguardava i soggetti alieni iuris
Il pater familias mancipava il filius, che così diveniva libero in causa
mancipii, all’adottante - questi faceva manumissio vindicta - il
tutto per due volte - alla 3^ mancipatio del pater la patria potestas
si estingueva, seguiva una remancipatio da parte dell’adottante al
pater che lo acquistava in causa mancipii (semi-schiavo) - seguiva
una in iure cessio tra l’ex pater e l’adottante (imperio magistratus)
Per le filiae i nipoti e le mogli in manu bastava una sola mancipatio
da parte del pater cui seguiva la remancipatio dell’adottante e la
in iure cessio
PERDITA PATRIA POTESTAS
• emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto fiduciario che
manometteva vindicta il figlio ricevuto in mancipio (in causa mancipii)
che ricadeva sotto la potestà del padre, con la terza mancipatio la
patria potestas si estingueva, il fiduciario o lo manometteva o lo
remancipava al pater non più tale che lo manometteva divenendone
patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della moglie in manu 1
sola mancipatio, le donne, però, anche se puberi, ricadevano sotto la
tutela mulierum)
• Persone in causa manicipii (loco servi habetur)
• Adoptio, emancipatio (situazioni del tutto temporanee), noxa deditio,
(può riscattarsi o essere riscattato)
• Condizione che scompare con Giustiniano
morte del pater familias -> mortuo patrefamilias
singuli filii familiam incipiunt habere
capitis deminutio del pater familias (fatto salvo in caso
di capitis deminutio maxima il ius postliminii)
capitis deminutio maxima o media del filius (prigionia
di guerra, iscrizione fra i coloni di una colonia latina,
condanna penale alla deportatio)
dazione in adozione o conventio in manu
assunzione cariche sacerdotali (Flamen Dialis, Vestale)
PERSONAE IN MANU
• MANUS
• Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse o meno
sposata; la donna perde ogni legame civilistico con la familia
di origine e ricade loco filiae, loco neptis, loco proneptis,
quindi quale agnata discendente del pater familias in linea
retta di primo grado o di grado successivo, all’interno della
familia del marito.
MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS
• CONFARREATIO (cum farro) –> acquisto
della manus ipso iure
• cerimonia antichissima in onore di Giove Farreo,
divinità protrettice dell’agricoltura; l’uomo e la
donna spezzavano e mangiavano insieme un panis
farreus, simbolo forse dell’inizio della vita in
comune; il rito avveniva alla presenza del pontifex
maximus, del flamen dialis e di 10 testimoni
• Forma di matrimonio, cerimonia nuziale vera e
propria -> compiuta dai nubendi, anche se la manus
verrà acquistata eventualmente da altro soggetto, il
pater familias, simboleggia la comunità di vita che
deve intercorrere tra i due coniugi, requisito perché si
possa rivestire alcuni sacerdozi (flamen Dialis), i figli
continuatori della familia non possono nascere che da
un’unione i cui soggetti appartengano al medesimo
gruppo religioso (la moglie deve venire a fare parte
della comunità religiosa del marito)
•COEMPTIO
•Mancipatio della figlia da parte del
proprio pater familias al futuro marito o
al pater di lei (imaginaria venditio,
avveniva rispetto ad una donna di solito
non ancora sposata)
• USUS
• La donna sposata (nupta) senza confarreatio
e senza preventiva coemptio, dopo 1 anno di
continua convivenza cadeva sotto la manus
del marito o del di lui pater familias,
usucapione annuale; già nelle XII Tavole è
previsto l’espediente della trinoctii usurpatio
• PERDITA DELLA MANUS
• Diffareatio (nel caso di acquisto tramite
confarreatio)
• Remancipatio (nel caso di acquisto tramite
coemptio)
• Manumissio (nel caso di acquisto tramite
usus)
MATRIMONIUM
• Monogamico, necessariamente tra un uomo e una donna, sino alla
tarda età classica più un rapporto di fatto (si pensi alla non
operatività del ius postliminii) che un istituto giuridico vero e
proprio.
• Tendenzialmente indissolubile
• Res facti distinta dalla manus, come appena visto può esistere un
matrimonio sine manu (usus non ancora realizzatosi) e una manus
sine nuptiis (coemptio posta in essere prima delle nuptiae)
• Inoltre sposo e titolare della manus possono essere soggetti diversi
• Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu è
improprio (anche se l’espressione ricorre in molti manuali)
REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM
(IUSTAE NUPTIAE)
• Requisiti di ordine assoluto
• CAPACITA’ NATURALE (pubertà, non imperfezioni fisiche o
funzionali)
• CAPACITA’ GIURIDICA (status libertatis e civitatis)
• INESISTENZA PRECEDENTE MATRIMONIO (bigamia)
• CONSENSO NUBENDI (no furiosi)
• CONSENSO DEL PATER FAMILIAS (E DEL PADRE
NATURALE), nel caso di donna sui iuris del di lei TUTORE (una lex
Iulia stabilì che contro il rifiuto ingiustificato del pater familias o del
padre naturale o del tutore i nubendi potessero ricorrere al magistrato)
• ASSENZA VOTO DI CASTITA’
• Requisiti di ordine relativo CONUBIUM
• ASSENZA RAPPORTI DI PARENTELA (tra ascendenti e discendenti
all’infinito, tra collaterali entro il terzo grado, deroga nel 49 d.C. per
consentire l’unione tra Claudio e la nipote ex gratre Agrippina)
• ASSENZA IMPEDIMENTI STABILITI PER RAGIONI SOCIALI
(no conubium tra patrizi e plebei sino al 445 a.C.; no in età repubblicana
tra ingenui e liberti, la Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C., vieta i
matrimoni tra senatori e liberte, le donne appartenenti all’ordo senatorio
non possono sposare liberti, l’adultera non può sposare il suo complice,
tempus lugendi, 10 poi, in età imperiale, 12 mesi, peoccupazione di
evitare la turbatio sanguinis, i soldati dell’esercito permanente imperiale
non possono sposarsi)
LEGISLAZIONE MATRIMONIALE
AUGUSTEA
• Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C.
• Lex Papia Poppea 9 d.C.
• Gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50
anni hanno l’obbligo di sposarsi
• Il divorzio o la vedovanza non sono ragioni sufficienti
per essere esentati da questo obbligo (la donna ha 18
mesi di tempo in caso di divorzio, 2 anni in caso di
vedovanza per risposarsi)
• Si riconoscono vantaggi ai coniugi con prole (si possono gerire
le cariche pubbliche tanti anni prima dell’età prescritta, quanti sono
i figli; avere tre figli viventi a Roma, quattro in Italia, cinque nelle
province è causa di esenzione dai munera; la donna avente il ius
liberorum è esente dalla tutela),
• si sanzionano i caelibes e gli orbi (incapacità di carattere
successorio)
• Le seconde nozze iniziano ad essere guardate con sfavore solo in
età postclassica, a seguito dell’influenza della religione cristiana
(salvaguardia figli di primo letto, si punisce il coniuge binubo)
CAUSE SCIOGLIMENTO
MATRIMONIUM
• Morte di uno dei coniugi
• Repudium -> ammesso solo il marito (adulterio, aborto,
sottrazione delle chiavi della cella vinaria; fuori da una di queste
cause, il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai
di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era consacrato a
Cerere) (consilium domesticum vigila sui possibili abusi)
• Primo divorzio attestato a Roma: Spurio Carvilio Ruga, 230 a.C.
• Divortium solo in età classica, col venire meno della manus i due
coniugi sono su posizioni sostanzialmente equivalenti e
appartengono a familiae diverse (ad es. allontanamento della
donna dalla domus mariti o nuova deductio in domum mariti di
altra donna, manifestazioni del venire meno dell’affectio
maritalis)
• Captivitas (capitis deminutio maxima)
• Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media, perdita
della cittadinanza)
• Le idee religiose del Cristianesino portarono a
considerare il matrimonium un sacramento e a postularne
l’indissolubilità, quantomeno sotto l’aspetto morale.
• Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la nullità del
repudium, il divortium doveva essere consensuale e fondarsi
su una iusta causa (adulterio, incapacità di procreare, voto di
castità) -> ciò che conta è la VOLONTA’ IL
CONSENSO INIZIALE
PERSONAE IN MANCIPIO
• Persone libere sottoposte dal pater familias a
MANCIPATIO e a seguito di tale negotium per
aes et libram ridotte in condizione di semi schiavitù
• Status quasi sempre momentaneo (eccezione filius
dato a noxa) e funzionale a fare in modo che il
filius in potestate o la moglie in manu si
affrancassero (EMANCIPATIO, ADOPTIO)
CAUSE DI LIMITAZIONE DELLA
CAPACITA’ DI AGIRE
• ETA’ (puberi - impuberi) - ovviamente si ha riguardo alle personae
sui iuris
• TUTELAE
• Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes (incapaci di
generare; inspectio corporis Sabiniani, - 14 anni Proculiani)
TUTELA IMPUBERIS
• Personae sui iuris di sesso femminile ma impuberes (incapaci di
generare; inspectio corporis Sabiniani, - 12 anni Proculiani)
TUTELA IMPUBERIS
• Personae sui iuris di sesso femminile puberes TUTELA
MULIERIS
TUTELA IMPUBERIS
• TESTAMENTARIA (non era obbligato ad accettare l’incarico,
possibili cause di excusatio)
• LEGITIMA (adgnatus proximus, in subordine i gentiles del
pupillo per gli ingenui; il patronus o i suoi eredi per i liberti)
• ATILIANA
• lex Atilia, forse del 210 a.C.: il tutore a Roma è nominato, in età
repubblicana, dal pretore urbano, nel Principato prima dai consoli
poi da un apposito praetor tutelaris, in età giustinianea dal
praefectus urbi
• lex Iulia et Titia: il tutore nelle province è nominato dal
governatore
Funzioni e poteri tutor impuberis
Il pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni, può da solo
compiere tutti gli atti che importano per lui un acquisto: se previsto
un corrispettivo, acquista ma non si obbliga
Può compiere negozi giuridici ma con la presenza del tutor che deve
prestare la interpositio auctoritatis (integrazione di capacità)
Il pupillus infans o assente non può compiere alcun negozio neppure
previa interpositio auctoritatis. Il tutore opera quale rappresentante
indiretto del pupillo: negotiorum gestio (amministratore del
patrimonio e della persona del pupillo)
Altro problema gli atti strettamente personali (es. aditio hereditatis)
possibili solo tutore auctore
Mezzi per fare valere la responsabilità
del tutor impuberis
•
•
•
•
•
Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni dolose a
danno del patrimonio pupillare, penale in duplum concessa all’ex pupillo
contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela legittima)
Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile da chiunque,
popolare contro gli atti dolosi del tutore e vale a rimuoverlo (XII Tavole,
tutela testamentaria)
Actio tutelae di buona fede (I sec. a.C.) esperibile al termine della tutela,
azione reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal pretore nei
confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di tutela)
Al tutore spetta un’a. tutelae contraria contro l’ex pupillo e i suoi eredi per
il rimborso delle spese e il ristoro dei danni
Cautio rem pupilli salvam fore (imposta a partire dal I sec. d.C. al tutore
legittimo: stipulatio con conseguente responsabilità per gli eventuali danni
TUTELA MULIERIS
(donne sui iuris aventi più di 12 anni)
Legitima (adgnatus proximus, in subordine i
gentiles per la donna ingenua; il patronus o i suoi
eredi per la liberta)
Testamentaria
Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia)
Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del
tutore, attribuito alla donna per un numero
determinato di volte o ad nutum)
Funzioni del tutor mulieris
Solo interpositio auctoritatis (no negotiorum gestio) e solo
rispetto a taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione di
obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il iudicium era
legitimum, remissione di crediti, manomissioni)
Col tempo si impone il principio secondo cui il pretore su istanza
della donna poteva obbligare il tutore (testamentario o atiliano)
a prestare l’auctoritas
Abolita la tutela legittima sulle donne ingenue da Claudio, l’istituto
della tutela mulieris, comunque, si può considerare estinto nel V
sec. d.C.
CURA
• Furioso, pazzo (XII Tavole -> agbnati e gentili,
diversamente nomina magistratuale) -> negotiorum
gestio da parte del curator
• Prodigo (XII Tavole -> si perviene dopo formale
interdizione da parte del magistrato -> adgnati, in
diritto classico anche a persona nominata dal
magistrato; poteri = curator furiosi)
• Minore di 25 anni (Lex Plaetoria o Laetoria, inizi II sec. a.C. ->
sanziona i raggiratori dei minori di 25 anni, actio penale ex lege
Laetoria per il quadruplum, l’atto, sebbene viziato ex dolo,
restava valido ed efficace – il pretore introdusse a prescindere
dall’estremo del dolo, un’exceptio ex lege Laetoria ed una in
integrum restitutio propter aetatem per qualsiasi danno subito
dai minori di 25 anni – curator minorum, richiesto dallo stesso
minore, adibito ad un singolo negozio, con funzioni di assistenza:
interpositio auctoritatis; figura stabile con il II sec. d.C. – venia
aetatis, con Costantino, 20 anni l’uomo e 18 anni la donna,
possono chiedere l’esenzione dalla cura, se danno affidamento di
regolare condotta e di buoni costumi)