Siti internet e compliance regolatoria: il caso dei distributori gas

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Siti internet e compliance regolatoria: il caso dei distributori gas
NORMATIVA DI SETTORE ANALISI GIURIDICA
ROMA 29 APRILE 2016
Siti internet e compliance regolatoria: il caso dei distributori gas
Rassegna dei principali obblighi in capo agli operatori. Web sempre più centrale
di Francesco Piron*
L'Aeegsi nel corso degli anni ha fatto ampio ricorso al web, anzitutto come strumento attraverso il quale garantire la pubblicità legale
dei propri provvedimenti ­ dapprima con la pubblicazione dei provvedimenti dell'Autorità contemporaneamente sulla Gazzetta
Ufficiale e sul proprio sito web, e poi a partire dal 2008 con la pubblicazione esclusivamente sul sito internet dell'Autorità ­ in seguito,
specie negli ultimi anni, anche come strumento interattivo, peraltro in continua evoluzione, di comunicazione con i soggetti regolati
(si pensi all'anagrafica degli operatori nel sito web dell'Aeegsi come unico punto di accesso ai servizi online creato allo scopo di
dematerializzare i flussi informativi, nonché da ultimo utilizzato anche come Registro degli operatori ai fini della normativa Remit,
oppure al Servizio di conciliazione che si svolge interamente on line, ecc.).
Parimenti negli ultimi anni il web è divenuto fondamentale anche per gli operatori, nel senso che la regolazione impone ai soggetti
regolati per il tramite dei propri siti web numerosi obblighi informativi e di trasparenza del loro operato nei confronti dei clienti­utenti
e/o altri soggetti della filiera.
Da ciò discende la crescente importanza per gli operatori soggetti alla regolazione dell'Aeegsi di verificare la compliance anche dei
propri siti web alle previsioni regolatorie di rilievo. In precedenza (QE 30/10/15) ci siamo occupati dei principali obblighi di
compliance via web a cui sono tenuti gli esercenti la vendita, in questa occasione verranno, di seguito, presi sinteticamente in
rassegna ­ senza alcuna pretesa di esaustività ­ alcuni dei principali obblighi dei distributori del gas naturale divisi per area tematica (Testi Integrati) e prediligendo quelli più recenti.
TIVG ­ Calendario Letture. Nell'ambito del riformato testo integrato dell'attività di vendita al dettaglio di gas naturale distribuito a mezzo reti urbane valido dal 1° gennaio 2016, è
utile evidenziare come all'art. 14 (Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna), in particolare all'art. 14.4.lett. a) si prevede che " (…)
nell'espletamento delle attività programmate ai fini del rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 14.1 e 14.2 (i.e. tentativi di raccolta della misura), l'impresa di distribuzione è
tenuta a: a) pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure organizzando le informazioni almeno per CAP comunale
(…)".
TIMG ­ Capacità settimanale di sospensione residua. Le recenti modifiche della disciplina sulla morosità hanno previsto una serie di nuovi obblighi informativi non solo per le
società esercenti la vendita ma anche in capo ai distributori di gas naturale. Es. l'art. 5 (Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per Morosità)
prevede che qualora la capacità settimanale di sospensione residua sia stata completamente allocata, l'impresa di distribuzione può mettere a disposizione, in maniera non
discriminatoria e secondo le modalità dalla medesima definite, ulteriore capacità mensile di sospensione (v. art. 5.11). In tale ipotesi l'impresa di distribuzione "entro il 30 settembre
di ogni anno è tenuta a pubblicare, sul proprio sito internet il prezzo della prestazione accessoria e le modalità di messa a disposizione in vigore nei 12 mesi successivi" (v. art.
5.12).
TUDG­ RQDG 2014­2019. Piano di ispezione mensile: l'art. 12.1 lett. e) prevede che l'impresa distributrice ha l'obbligo di "(…) e) pubblicare a consuntivo, sul sito internet e con
visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell'ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione
dell'impianto di distribuzione, l'elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell'impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di
derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura"; Pronto intervento: l'art. 14.1 lett. g) prevede che l'impresa distributrice "(…) g)
é tenuta a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed a comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al
venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite". Ancora l'art. 14.1 lett. h) prevede che l'impresa
distributrice "(…) h) nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, è tenuta alla pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei
nuovi recapiti telefonici ed alla loro tempestiva comunicazione in forma scritta ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio ed all'Autorità con le modalità da essa
definite". Costi verifica gruppi di misura: l'art. 46.2 prevede che "in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità, l'impresa di distribuzione determina i costi di verifica del gruppo
di misura per ogni tipologia di utenza, sia presso il cliente finale sia in laboratorio, e li pubblica nel proprio sito internet. Il venditore informa di tali costi il cliente finale che richiede la
verifica. Costi verifica pressione di fornitura: l'art. 48.2 prevede che "in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità, l'impresa di distribuzione determina i costi di verifica della
pressione di fornitura e li pubblica nel proprio sito internet.". Preventivi: l'art. 65.4 prevede che "l'impresa distributrice pubblica nel proprio sito internet i dati necessari per la
predisposizione su richiesta di un richiedente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi di cui all'Articolo 40, comma 40.5."
TUDG ­ RTDG 2014­19. Tariffe. L'art. 3.3. prevede che "entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese distributrici pubblicano a loro
volta, sul proprio sito internet, le tariffe obbligatorie e le opzioni tariffarie relative ai servizi erogati. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al
pubblico".
TIBEG ­ Bonus sociale. L'Aeegsi con il Testo Integrato di cui alla Del. 402/2013/R/com ha previsto precisi obblighi di informativa sulla disciplina in tema di regimi di compensazione
della spesa sostenute dai clienti domestici disagiati, sia per le forniture di energia elettrica che di gas naturale. In particolare l'art. 31 del TIBEG prevede che di tale disciplina ciascun
distributore del gas (così come ogni venditore) provveda a darne la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
TIQV ­ Reclami scritti multipli. Nel caso (art. 11.2) di più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, qualora il disservizio sia riconducibile all'attività di distribuzione
(disservizio aventi le caratteristiche di cui all'art. 5.11 del TIQV) il venditore segnala al distributore la necessità di fornire la risposta a mezzo stampa e il distributore "è tenuto a
provvedere, facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet,
nonché a darne comunicazione diretta agli altri venditori interessati dal medesimo disservizio".
Vi sono molti altri obblighi di compliance, tramite il sito web, a cui sono tenuti i distributori di gas naturale (Del. 40/14/R/Gas art. 11.6 in tema di sicurezza impianti utenza gas; Del.
191/13/R/Gas art. 5.1. in tema di assicurazioni clienti finali; Del. 108/06 (CRDG) artt. 2.1. e 2.2. informazioni su impianti gestiti, artt. 4.4. e 4.6. su profili di prelievo e utenti operanti su
porzioni dello stesso impianto o su impianti interconnessi, artt. 11.3.1. e 12.3.1. rispettivamente su modalità di misura e ripartizione consumi; Del. 157/07 art. 6.2 su accesso ai dati di
base; Del. 294/06 All. A in tema di standard di comunicazione; Del. 138/04 artt. 4.1. e 6.1 rispettivamente su descrizione dell'impianto e programmi di estensione, potenziamento e
manutenzione, ecc.), tra questi merita un ultimo cenno (specie per l'evoluzione della compliance sul tema in prospettiva) quello che deriva dalla normativa di attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (v. D.Lgs. 4/7/14 n. 102) con cui si è previsto, in tema di misurazione e fatturazione dei consumi energetici (art. 9 D.lgs. 102), un
obbligo anche per le imprese di distribuzione di provvedere "affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici
che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati (…)Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore (…)".
Già da questo excursus si comprende la crescente importanza dei siti web dei distributori del gas naturale, ma più in generale di tutti i soggetti regolati, come fondamentali strumenti
di compliance regolatoria. A motivo di ciò è ragionevole aspettarsi una altrettanto crescente attenzione da parte del regolatore in termini di attività di monitoraggio e vigilanza
(verifiche ispettive, indagini di settore, ecc.) specifica sui siti web degli operatori; tale crescente attenzione suggerisce pertanto di non trascurare l'analisi di confronto dei propri siti
internet con l'articolato sistema di obblighi informativi imposti dall'Aeegsi.
*Senior Partner Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
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