procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e

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procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e
Sistema Integrato Gestione della Sicurezza
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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL
LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI
Rev.
Data
Descrizione modifica
Redatto
Verificato
Approvato
0
22/01/2009
emissione
F.Tiberi
F.Napoleoni
M.Pucci
F.Berchi
A. Bussi
F.Tiberi
F.Napoleoni
F.Berchi
A. Bussi
F.Berchi
F.Napoleoni
1
2
26/02/2009
01.12.2009
modifiche ai punti
VI.2.2.2 e VII.1
modifiche ed
integrazioni ex
D. Lgs. 3 agosto
2009, n.106
A. Bussi
M.Pucci
M.Pucci
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INDICE
I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .......................................................................4 I.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA............................................................................4 I.3 DEFINIZIONI ....................................................................................................................5 I.4 ABBREVIAZIONI .............................................................................................................5 PREMESSA ....................................................................................................................................5 III.1 I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN APPALTO.................................................5 III.2 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, CON ULTERIORI OBBLIGHI A
CARICO DELLA COMMITTENZA.......................................................................................................5 III.2.1 Cantieri in cui sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei
coordinatori..............................................................................................................................5 III.2.2 Cantieri in cui non sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei
coordinatori..............................................................................................................................5 III.2.3 Cantieri ove il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili non
si applica ..................................................................................................................................5 III.2.4 Cantieri “misti” ...........................................................................................................5 IV.1 FIGURE RESPONSABILI ..................................................................................................5 IV.2 COMMITTENTE ......................................................................................................................5 IV.3 RESPONSABILE DEI LAVORI ...................................................................................................5 IV.4 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE .............................................................................5 IV.5 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE .......................................................................................5 IV.6 DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI APPALTATI..............................5 V.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI / OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ................................................................................................5 V.2 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE .......................................................................5 V.3 RICHIESTA DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO E VERIFICA DATI RELATIVI AGLI
INFORTUNI .....................................................................................................................................5 V.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ...............................................................................................5 V.5 NOTIFICA PRELIMINARE ..........................................................................................................5 V.5.1 Verifica preliminare: il calcolo degli uomini-giorno .....................................................5 V.6 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ...........................................5 VI.1 I PIANI DI SICUREZZA......................................................................................................5 VI.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .............................................................................5 VI.2.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza e di coordinamento .........................................5 PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL
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VI.2.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 VI.2.2.1 Contenuti minimi generali ..................................................................................5 VI.2.2 .2 Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ......................................................................................................5 VI.2.2.3 Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento......................................................................................................................5 VI.3.1 Caratteristiche del Piano operativo di sicurezza .........................................................5 VI.3.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 VI.4 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO .......................................................................................5 VI.4.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 VII.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ......................................................................5 VIII.1 LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .................5 VIII.1 PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .................5 VIII.2 METODOLOGIA PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ............5 VIII.2.1 Relazione tecnica relativa al PSC............................................................................5 VIII.2.2 Fasi di realizzazione - Individuazione fasi critiche ...............................................5 VIII.2.3 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità ..............................................................5 VIII.2.4 Schede con analisi rischi per ogni tipo di lavorazione ...........................................5 VIII.2.5 Schede di sicurezza macchine .................................................................................5 VIII.2.6 Impatto ambientale del cantiere ..............................................................................5 VIII.2.7 Indagini sulla situazione dell’area di cantiere .......................................................5 VIII.2.8 Indagini topografiche e geognostiche su aree di cantiere.....................................5 VIII.2.9 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera .............................................................5 ALLEGATO 1 - RICHIESTA QUALIFICAZIONE ALLE IMPRESE AFFIDATARIE,
ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI .........................................................................5 ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE DELL’ IMPRESA
AFFIDATARIA/ESECUTRICE...................................................................................................5 ALLEGATO 3 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE....................................................5 ALLEGATO 4 - NOTIFICA PRELIMINARE ..........................................................................5 ALLEGATO 5 – PSC - FLOW CHART PROCESS .................................................................5 PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL
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Scopo e campo di applicazione
Il Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e
dell’Esercizio ferroviario di Rete Ferroviaria Italiana prevede una applicazione del
modello stabilito dalla norma ISO 9001:2000, a vari livelli in coerenza con la filiera di
responsabilità stabilite, e la conseguente articolazione delle Strutture Organizzative
Aziendali: Direzioni Centrali di business, loro Direzioni compartimentali e relative
appendici operative.
Il Sistema consente, in un’ottica di controllo dell’efficacia, al livello superiore di contenere
ed aggregare tutto quanto presente ai livelli inferiori.
Ciò premesso, scopo della presente procedura è di definire le modalita’ per la
gestione della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili ove si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile (ex art. 89 comma 1 a ed Allegato X
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), nell’ambito dei rapporti contrattuali
intercorrenti tra UP di RFI e altre Imprese affidatarie o esecutrici di lavori o servizi
interferenti con le attività ferroviarie o con altri lavori eseguiti in aree ferroviarie.
La presente Procedura integra la Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev. 0 1- a sua
volta sostitutiva della precedente PS 1 - per la gestione della cooperazione e
coordinamento, a tutela della sicurezza dei lavoratori
I.2
Documentazione correlata
Sono correlati al presente documento :
‰
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, e successive modificazioni
‰
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
‰
Norma OHSAS 18001/ 2008
‰
C.O. n.216/AD del 1 settembre 2009
‰
C.O. n.217/AD del 20 ottobre 2009
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Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente procedura si intendono per:
Capo impianto
Soggetto titolare di un Impianto di Rete Ferroviaria Italiana.
Cantiere temporaneo o mobile
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato nell'Allegato X del D.Lgs. 81/2008
Contratto d’appalto
Accordo fra Committente e appaltatore per l’esecuzione, dietro corrispettivo, di opere o
servizi descritti nel contratto stesso
Committente
Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il
Committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione
Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,
di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori Soggetto incaricato,
dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione da lui designato.
Datore di lavoro
E’ il soggetto che ha la responsabilità di una Unità produttiva di Rete Ferroviaria Italiana,
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
Datore di lavoro Committente
E’ il soggetto - Responsabile di una Unità produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa - per conto del quale l’opera, servizio o
prestazione oggetto di un contratto con un’impresa appaltatrice viene realizzata
Documento di Valutazione dei Rischi
Documento elaborato dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art 17 del D.Lgs. 81/2008
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Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza
Documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente - ai sensi dell’art.26 comma 3
del D.lgs.81/2008 - finalizzato ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove cio'
non e' possibile, ridurre al minimo i pericoli generati dalle inerferenze tra le attività e gli
ambienti di lavoro ferroviari e le attività delle imprese affidatarie/esecutrici
Dirigente/Responsabile di Struttura Organizzativa
Soggetto che - nell’ambito delle attribuzioni e competenze ad esso assegnate in Rete
Ferroviaria Italiana - dirige le relative attività in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, e che può altresì esercitare determinate attività in materia, ad esso
validamente delegate dal Datore di Lavoro. Ad esso è affidata la responsabilità delle
Strutture Organizzative così come individuate dai vigenti provvedimenti organizzativi
Idoneita' tecnico-professionale
Possesso di capacita' organizzative, nonché disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Impianto
Unità organizzativa omogenea, formalmente costituita nell’ambito di una Struttura
Organizzativa e/o di un’Unità Produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, che cura uno o più
specifici settori delle attività aziendali - in particolare quelle sulla manutenzione
dell’infrastruttura, quelle sulla circolazione dei treni, e quelle connesse e/o di supporto
alle precedenti - con limiti territoriali e/o giurisdizionali circoscritti, e che a sua volta può
essere articolata in Impianti sottoordinati, ciascuno con competenze più limitate per
territorio e giurisdizione, e/o per settori di attività
Impresa Affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto stipulato con Rete Ferroviaria Italiana che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo’ avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la
funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori
comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che
abbia espressamente accettato tale individuazione.
Impresa Esecutrice
Impresa affidataria o subappaltatrice che esegue un’opera o parte di un’opera affidata
da RFI, impegnando proprie risorse umane e materiali.
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Interferenza
Circostanza in cui si può verificare un “contatto rischioso” tra il personale del
Committente e quello dell’ impresa appaltatrice/esecutrice, o tra il personale di imprese
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
Lavoratore autonomo
Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
Committente
Pericoli di Interferenze
Situazioni potenziali in grado di produrre incidenti o danni - al personale del committente
e/o a quello dell’ impresa affidataria/esecutrice, e/o al personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti - provocate da attività della
committenza o di terzi interferenti con quelle della stessa impresa affidataria/esecutrice.
Piano operativo di sicurezza
Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano redatto, per conto del Committente, di norma dal Coordinatore per la
progettazione, atto a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori,
con determinati contenuti minimi, e con l’indicazione della stima dei relativi costi
Project Manager del Soggetto tecnico
Figura del Soggetto tecnico nominata dal Responsabile di tale struttura, cui viene
affidata, con riferimento ad uno specifico progetto e nell’ambito del rapporto con il
Referente di Progetto, la responsabilità del raggiungimento degli obbiettivi di tempi,
costi e qualità delle commesse assegnate
Referente di Progetto
Persona che, all’interno della Società committente, risponde al Direttore di
Divisione/Amministratore delegato della Società Committente della realizzazione dei
progetti di investimento assegnati nei termini per i quali sono stati autorizzati
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Responsabile dei lavori
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal D.lgs.81/2008, quali la progettazione o il controllo dell’esecuzione dell’opera;
nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni) il
responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali prescritti dalla legge,
designata indelegabilmente dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi
Soggetto Tecnico
Struttura che, su incarico della Società Committente, è responsabile di prestare servizi
di ingegneria (progettazione, attività negoziale, direzione lavori, presidio del rapporto di
general contracting per le forniture chiavi in mano, etc.)
Struttura Organizzativa
Struttura formalmente costituita nell’ambito di un’Unità Produttiva di Rete Ferroviaria
Italiana, a cui è preposto un Dirigente aziendale; da essa dipendono direttamente
lavoratori e/o Impianti sottoordinati e/o altre Strutture Organizzative di livello inferiore
Unità Produttiva
Struttura Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana, finalizzata alla produzione di
determinati servizi o beni, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
espressamente individuata, nell’ambito dell’organizzazione societaria, con appositi
provvedimenti del Vertice aziendale; di norma articolata in Strutture Organizzative
dirigenziali e/o in Impianti sotto ordinati.
Uomini-giorno
Entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera
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Abbreviazioni
DdL:
DVR:
DUVRI:
RSPP:
SPP:
RLS:
ASPP:
UP:
DPI:
CO:
CSP:
CSE:
SO:
D. Lgs:
IA:
DUVRI:
L.A. :
P.O.S.:
P.S.C.:
Datore di lavoro
Documento di Valutazione dei Rischi
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Unità Produttiva
Dispositivo di Protezione Individuale
Comunicazione Organizzativa
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione
dell'opera
Struttura Organizzativa
Decreto Legislativo
Impresa Affidataria
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
Lavoratore Autonomo
Piano Operativo di Sicurezza
Piano di Sicurezza e Coordinamento
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Premessa
Come noto, nell’organizzazione della sicurezza del lavoro, le due principali
figure sono quelle del datore di lavoro che esercita l’impresa, e del
lavoratore dipendente.
Nel rapporto fra tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti
(art.2087 Codice civile).
In particolare, ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività
dell’impresa, deve prevedere, nell’ambito della propria struttura
organizzativa, una apposita organizzazione della sicurezza del lavoro
(Direttiva 89/391/CEE recepita originariamente nel Titolo I D.Lgs.626/1994),
basata su una serie di figure professionali; attraverso questa
organizzazione, lo stesso datore deve poi valutare tutti i rischi per la
sicurezza e salute dei lavoratori, e, in esito a tale valutazione, deve
elaborare apposito Documento di valutazione dei rischi, ed assicurarne
l’attuazione, anche tramite i Dirigenti e i preposti su cui si articola
l’organizzazione dell’impresa stessa.
Unità
Produttive
In specie nelle imprese di notevoli dimensioni, i datori di lavoro cui sono
attribuite la funzione e le responsabilità di assicurare la sicurezza e salute
dei lavoratori possono essere più d’uno, ciascuno individuato nel soggetto
titolare, con i relativi poteri decisionali e di spesa, di una Struttura qualificata
come “Unità produttiva”, e finalizzata alla produzione di beni o
all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
(art.2, lettera t D.Lgs.81/2008).
In ambito RFI - in base ad apposite Comunicazioni del Vertice aziendale - le
Strutture organizzative individuate quali UP sono le Direzioni
Compartimentali Movimento e le Direzioni Compartimentali Infrastruttura;
nonché le Direzioni ed altre Strutture organizzative centrali.
A far data dal relativo provvedimento di nomina a responsabili di tali
Strutture, i dirigenti delle UP sono così individuati quali datori di lavoro: essi
pertanto adottano ogni misura tecnica e organizzativa, ai sensi e per gli
effetti della legislazione e delle norme in materia, con la più ampia
autonomia e senza limiti di spesa, per porre in atto qualsiasi impegno verso
chicchessia ai fini di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'incolumità
di terzi e la tutela dell'ambiente.
Obblighi di
cooperazione e
coordinamento
fra Datori di
lavoro
Ogni datore di lavoro/titolare di UP va ha quindi la responsabilità
dell’adozione delle misure di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori,
come prescritto dalla vigente legislazione in materia.
Tali obblighi del datore di lavoro riguardano, in linea di principio, la garanzia
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della sicurezza e salute dei lavoratori da esso dipendenti, e non di quella
dei lavoratori di altre imprese/UP.
Tuttavia, ove in uno stesso luogo di lavoro siano presenti più imprese e/o
UP, e quindi più datori di lavoro, ciascuno di essi ha - oltre agli ordinari
obblighi di tutela dell’integrità psico-fisica dei propri dipendenti - i seguenti,
ulteriori obblighi:
= comunicare agli altri datori i rischi specifici propri della sua attività;
= acquisire i rischi propri delle attività delle altre imprese, valutandoli
adeguatamente;
= coordinarsi conseguentemente con gli altri datori, informando e tutelando
i propri lavoratori anche rispetto ai rischi ulteriori dovuti alle interferenze fra
tali imprese/UP.
Obblighi del
Datore
Committente
In caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola UP della stessa,
nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, i
datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze (art.26 D.Lgs.81/2008).
Diversamente da quanto prevede, come si dirà appresso, il Titolo IV sui
cantieri temporanei e mobili, nel caso in esame - ai sensi del disposto del
citato art. 26 - il Committente è comunque un datore di lavoro, e in RFI va
individuato nel Responsabile dell’UP, o altro Dirigente da esso delegato,
competente in materia.
Le predette attività in materia di obblighi di cooperazione e coordinamento
fra Datori di lavoro, e di obblighi di relativa promozione da parte del Datore
di lavoro committente, vanno poste in essere secondo i principi generali
sopra illustrati, e adottando le specifiche procedure definite a livello
aziendale in materia di comunicazione, di consultazione e di scambio di
informazioni (RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev. 1 - Procedura per la gestione
della cooperazione e coordinamento per la sicurezza del lavoro, per la
promozione della cooperazione e coordinamento da parte del committente
e la determinazione dei relativi costi, sostitutiva della precedente Procedura
PS01 del Sistema di Gestione Integrato).
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III.1 I cantieri temporanei e mobili in appalto
Si premette che, col Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla luce delle modifiche
ed integrazioni allo stesso apportate dal più recente Decreto Legislativo 3 agosto 2009,
n.106, è stata radicalmente riordinata ed innovata la precedente normativa sulla tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogando fra l’altro, per quanto riguarda i
cantieri temporanei e mobili in appalto, il D.Lgs. 494/1996, che viene sostituito dal Titolo
IV Capo I, e relativi Allegati, del nuovo Decreto.
Infatti, come evidenziato nella premessa, l’attuale normativa in materia di sicurezza sul
lavoro detta una serie di disposizioni generali, dal contenuto tendenzialmente più ampio,
per quanto attiene alla sicurezza sui “luoghi di lavoro” ; a tali disposizioni si aggiungono
ulteriori e specifiche pervisioni ove il medesimo luogo di lavoro sia, fra l’altro, un
“cantiere temporaneo o mobile” (artt. 88/104).
Per tali cantieri - luoghi ove delle imprese eseguano, in regime di appalto e/o di
subappalto per conto di una committenza, determinati lavori - non viene infatti
considerato sufficiente - nell’ottica del legislatore - da parte di ogni datore di lavoro
interessato, l’adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento, e di relativa
promozione (che comporta la redazione di apposito documento denominato DUVRI : si
veda, in dettaglio, la già richiamata Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07); la legge
prescrive infatti l’attuazione di una specifica normativa concernente tutte le “misure per
la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, nei termini previsti (Titolo IV,
Capo I del D.Lgs. 81/2008).
Ciò posto, per quanto concerne le tipologie di cantieri nei quali va applicato il Decreto in
parola, essi sono anzitutto definiti (art.89) come i luoghi “in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X”, Allegato che contiene
appunto la dettagliata elencazione dei lavori predetti.
Alcuni degli adempimenti e delle altre regole dettate dal legislatore sono generalmente
applicabili alla maggior parte dei cantieri temporanei e mobili in appalto: a titolo
d’esempio, come si vedrà appresso, il Committente di lavori edili o di ingegneria civile
può sempre - in ogni tipologia di cantiere - nominare un proprio Responsabile dei lavori,
con le funzioni che verranno appresso esaminate (art.89).
Restano poi sempre fermi tutti gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici dei lavori appaltati (artt.89 e 100), e in particolare quello di redazione
dei Piani operativi di sicurezza, appresso illustrati.
Altri obblighi, invece, vengono dal legislatore previsti solo in presenza di determinate
condizioni o ricorrenze: ne è un esempio l’obbligo, a carico del Committente o
Responsabile dei lavori (art. 99 del D.Lgs. 81/2008) di “notifica preliminare” del cantiere
alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, in determinati casi più appresso
elencati
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III.2 Particolari tipologie di cantieri temporanei e mobili, con ulteriori obblighi a
carico della committenza
Le diverse previsioni di legge consentono di distinguere differenti tipologie di cantieri,
nell’ambito delle quali, gli obblighi sanciti dalla legge a carico del Committente o del
Responsabile dei lavori (art. 90) posso trovare intera oppure parziale previsione.
III.2.1 Cantieri in cui sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei
coordinatori
Rispetto a quanto previsto precedentemente dal D.Lgs.494/1996, il D.Lgs.81/2008 ha
introdotto un’importante novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte
della committenza di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione (art. 90 comma 3).
Nella nuova formulazione del testo (art.90 D.Lgs.81/2008) si specifica l’obbligo del
Committente/Responsabile dei lavori di nominare i coordinatori ogni qualvolta sia
prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici anche non contemporanea
(al di là quindi della presunta entità e rischiosità del cantiere, come precedentemente
previsto).
E’ quindi necessario procedere alla nomina del Coordinatore per la progettazione, con
quel che ne consegue, ove sia certo, o comunque prevedibile, che saranno più di una le
imprese esecutrici (appaltatrici e/o subappaltatrici) di lavorazioni di cantiere presenti,
anche non contemporaneamente, nel cantiere medesimo.
E’ bene evidenziare, infatti, che gli obblighi di designazione imposti dalla legge
sussistono peraltro (art.90, comma 5) anche nel caso in cui, dopo l’iniziale affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi venga
successivamente affidata a una o piu' imprese;
A titolo d’esempio, puo’ farsi riferimento all’ipotesi per cui - a conclusione di una gara
d’appalto che abbia affidato dei lavori (sempre rientranti nei due casi predetti) ad una
sola impresa - l’unico appaltatore affidi poi l’esecuzione di parte dei lavori ad almeno
un’altra impresa, o di tutti i lavori ad almeno due imprese, in regime di subappalto.
In tutti quei casi ove dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, se non si era provveduto prima
a designare il Coordinatore per la progettazione (e quindi a redigere il piano di sicurezza
e coordinamento) occorrerà che venga nominato (sia pure, in tal caso, dopo
l’affidamento dei lavori) il Coordinatore per l’esecuzione, che dovrà svolgere, oltre ai
compiti ad esso attribuiti durante l’esecuzione dei lavori stessi, anche quelli - altrimenti
propri del Coordinatore della progettazione - di redazione del piano predetto (artt.90
comma 5 e 92 comma 2).
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Viceversa, la designazione del Coordinatore per la progettazione non va fatta quando si
ritiene che comunque nel cantiere sarà presente una sola impresa esecutrice.
III.2.2 Cantieri in cui non sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione
dei coordinatori
In tutti i cantieri di lavori edili o di ingegneria civile in cui è presente una sola impresa
esecutrice la legge non dispone l’obbligo di designazione del Coordinatore per la
progettazione, la successiva redazione del piano di sicurezza e coordinamento di parte
committente, la designazione del Coordinatore per l’esecuzione, e tutti i connessi e
conseguenti adempimenti.
Restano invece applicabili, come sopra detto, altre norme del D.Lgs. 81/2008, in
particolare quelle sugli obblighi posti a carico dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici.
III.2.3 Cantieri ove il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili
non si applica
Vanno anzitutto esclusi dall’applicabilità delle norme in esame (D.Lgs. 81/2008, Titolo
IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili) i cantieri nei quali si svolgano attività diverse
dai lavori edili e di ingegneria civile (quali, in particolare, le tipologie di lavori
appositamente elencate all’art.88 comma 2 del D.Lgs.81/2008).
Vanno poi esclusi dall’applicabilità dello stesso Titolo IV Capo I i lavori ed attività di
cantiere che - pur rientrando fra quelle qualificate “edili o di ingegneria civile” (Allegato X
D.Lgs.81/2008) - non vengano appaltati, ma vengano effettuati direttamente dal
soggetto interessato, esclusivamente con personale da esso dipendente.
Ciò vale anche, in ambito ferroviario, per i cantieri operanti con personale del gestore
dell’infrastruttura (ad es. Cantieri Meccanizzati T.E. e Lavori).
III.2.4 Cantieri “misti”
Oltre ai cantieri di cui al paragrafo precedente, ove è presente solo personale
dell’infrastruttura ferroviaria, vi sono i cantieri che possono essere considerati "misti", e
in particolare quelli ove si verifichino tutte le seguenti condizioni:
•
•
L’appalto riguardi lavori edili o di ingegneria civile di cui all' Allegato X del
D.Lgs.81/2008;
Si svolgono nel cantiere attività di una sola impresa esecutrice dei lavori
appaltati, ma anche attività di squadre di personale ferroviario (con
conseguenti possibili rischi indotti proprio da tale pluralità di soggetti
operanti nel cantiere medesimo).
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In quest’ultima ipotesi, essendo l’impresa esecutrice unica, apparirebbe mancante il
requisito della presenza di più imprese, richiesto dall’art.90 per nomina dei coordinatori;
del resto, la stessa necessità di un coordinamento, da parte di una figura professionale
esterna alle imprese esecutrici, dovrebbe postulare che le imprese coordinate siano più
di una. La sicurezza complessiva del cantiere andrebbe quindi garantita, ma nelle
diverse forme comunque previste dal D.Lgs.81/2008.
Tuttavia, alla luce della considerazione che anche la stessa presenza di lavoratori
dell’impresa committente può comunque comportare rischi ulteriori sul luogo di lavoro,
tale considerazione lascia pertanto spazio alla diversa interpretazione in base alla quale
la fattispecie della pluralità di imprese nel caso di specie si realizzerebbe, a causa della
presenza, accanto all’unica impresa esecutrice, della committente impresa ferroviaria.
Ciò appare anche confermato dal fatto che la legge prevede la nomina del Coordinatore
per la progettazione da parte del committente “anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice” (art.90 comma 3 D.Lgs.81/2008), cioè (presumibilmente, e fino a
eventuali diversi chiarimenti da parte degli organi competenti) se il Committente è anche
esecutore diretto di una parte dei lavori.
Si ritiene pertanto, in atto, opportuna l’attuazione cautelativa, anche nelle tipologie di
cantieri in esame, dell’intera procedura di cui al D.Lgs.81/2008 Capo IV Titolo I (nomina
coordinatori e redazione del piano di sicurezza e coordinamento).
Si ritiene viceversa che non occorrano le nomine dei Coordinatori e la redazione del
PSC di parte committente, ove il personale ferroviario operante in un cantiere con unica
impresa esecutrice non svolga attività lavorative “edili o di ingegneria civile”, ma abbia
esclusivamente compiti di protezione del cantiere stesso, ai sensi della vigente
Istruzione Protezione Cantieri.
A sostegno di questa linea interpretativa, deve essere tenuta in considerazione la
definizione di impresa esecutrice suggerita dall’art.89, primo comma, lettera i. bis del
D.Lgs. 81/2008 che definisce la stessa, estensivamente, quale “impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
Alla luce dell’attuale impianto normativo, pertanto, è necessario distinguere
opportunamente lo svolgimento dell’attività di scorta effettuato dal personale ferroviario,
dallo svolgimento e dall’effettuazione di altre attività lavorative indubbiamente finalizzate
all’esecuzione di un lavoro edile e di ingegneria civile.
Per ogni aspetto ulteriore, si rimanda, in particolare, all’emanata Procedura RFI
DPO/SLA SIGS P 07 rev. 1 per la gestione della cooperazione e coordinamento per la
sicurezza del lavoro, per la promozione della cooperazione e coordinamento da parte
del committente e la determinazione dei relativi costi, procedura che trova applicazione
anche in riferimento a quei cantieri temporanei e mobili dove le imprese appaltatrici
effettuano lavori edili o di ingegneria civile dei quali RFI è Committente, e per i quali non ricorrendo però la condizione della presenza di più imprese, anche non
contemporanea (art.90 comma 3 D.Lgs.81/2008), e non dovendosi quindi
obbligatoriamente redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura della
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committenza - RFI ha comunque l’obbligo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento nei modo prescritti, e di procedere alla stima dei costi della sicurezza in
ambito contrattuale (art.26 commi 3/5 D.Lgs.81/2008).
IV.1 Figure responsabili
Negli appalti di lavori edili e di ingegneria civile, ai quali è applicabile il D.Lgs. 81/2008, vi
sono, come in ogni contratto d’appalto, almeno due parti contraenti, quella committente
e quella affidataria.
Per quanto riguarda la parte committente, essa si articola su varie figure responsabili in
materia di sicurezza; infatti, oltre alla persona del Committente vero e proprio, può
esservi il Responsabile dei lavori, nonché - nei casi in cui la loro nomina è prescritta
dalla legge - i due Coordinatori, quello per la progettazione e quello per l’esecuzione
dei lavori.
Per quanto concerne la parte appaltatrice, va tenuto presente che le affidatarie
dell’appalto possono di norma subappaltare tutti o parte dei lavori loro assegnati; in tal
caso, nel cantiere saranno presenti imprese subappaltatrici, e, al limite, potrebbero non
essere presenti le imprese affidatarie.
Per tale motivo, il D.Lgs. 81/2008 pone essenzialemente le relative misure ed obblighi a
carico dei datori di lavoro delle imprese “esecutrici”, (artt.95 e 96, anche se quest’ultimo
estende la sua portata anche ai datori di lavoro delle imprese affidatarie, oltre che
esecutrici) cioè di quelle che effettivamente eseguono le opere oggetto dell’appalto.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97) è chiamato, fra l’altro, a verificare le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, in particolare, l’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); in questo senso, il
datore di lavoro dell'impresa affidataria è chiamato a verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al PSC, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione di
parte committente.
Le competenze e le responsabilità dei vari soggetti interessati saranno peraltro oggetto
di un dettagliato approfondimento nei paragrafi seguenti.
IV.2 Committente
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L’art. 89 del D.Lgs.81/2008 (ricalcando il disposto del precedente D.Lgs.494/1996)
definisce il “committente” come quel “soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” .
Tale definizione è stata comunque opportunamente completata, aggiungendo (in
coerenza col principio generale - ex art.2 dello stesso D.Lgs.81/2008 - che identifica il
datore di lavoro col “titolare dei poteri decisionali e di spesa”) il più sostanziale criterio, in
base al quale, per gli appalti pubblici, “il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto” (art.89 D.Lgs.81/2008 ).
Con la figura delineata - “quella del Committente ex D. Lgs. n. 494/1996” come
autorevole dottrina ha suggerito proporre, in omaggio al predetto Decreto che per primo
lo aveva definito - si individua, nei cantieri temporanei o mobili, il soggetto che ha
commissionato l’opera per la realizzazione della quale è stato installato un “cantiere”,
cioè come detto “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato nell'allegato X” al medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
Tale precisazione è opportuna, poiché le figure committenti indicate nel Titolo I del D.
Lgs. n. 81/2008, ed in particolare nell’articolo 26, sono invece individuate come “datori di
lavoro” committenti; datori di lavoro, quindi, ma anche firmatari del contratto di appalto,
d’opera o di somministrazione.
Tali figure non necessariamente coincidono; possono farlo, nel caso in cui l’attività
appaltata si svolga in un cantiere temporaneo o mobile nel quale il committente per il
quale viene realizzata l’opera è anche l’imprenditore appaltante; circostanza, pertanto,
nella quale lo stesso committente rivesta appunto anche il ruolo di datore di lavoro
dell’azienda o dell’Unità produttiva nell’ambito della quale l’appaltatore è chiamato a
svolgere la propria attività per dar corso al servizio o ai lavori appaltati.
Ciò posto, in RFI s.p.a. la funzione di committenza delle opere/lavori ferroviari è
strettamente
connessa e conseguente alla capacità di proposta e di spesa, e ai
corrispondenti poteri rappresentativi, attribuiti dalle disposizioni aziendali e dalle procure
notarili ai Dirigenti dei diversi livelli; pertanto, in linea generale, con riguardo
all'organizzazione e alle procedure negoziali ferroviarie, per Committente deve
intendersi il Dirigente che, in quanto titolare del relativo potere decisionale e di spesa, è
competente ad aggiudicare l'appalto, cioè a deliberare la formale accettazione
dell’offerta.
In particolare poi - per la materia degli investimenti tecnici - le disposizioni vigenti
disciplinano come noto principi generali, soggetti, ruoli, responsabilità, competenze e
procedure, fra cui quelle destinate alla realizzazione, rinnovo e mantenimento in
efficienza dell’infrastruttura ferroviaria.
In tale ambito, la figura del Referente di Progetto è espressamente individuata come
quella che, fra l’altro, assume le responsabilità e i poteri del committente ai sensi del
Titolo IV Capo I del D.Lgs.81/2008, nominando il Responsabile dei lavori.
IV.3 Responsabile dei lavori
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Il Committente può - a meno che non ritenga di riservarsi le responsabilità di legge nominare un “Responsabile dei lavori”, incaricandolo di svolgere compiti che la legge
altrimenti attribuisce allo stesso committente (art.89 comma 1 lett.c). A tal fine, il
nominando Responsabile dei Lavori deve disporre dei relativi poteri decisionali e di
spesa.
Qualora l’appalto affidato rientri nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (cosidetto Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) la figura del responsabile dei lavori sarà
necessariamente coincidente con quella di “responsabile del procedimento” prevista
dallo stesso Codice in parola.
Negli altri casi, la nomina di tale figura resta facoltativa e la legge riconosce al
Committente una piena autonomia di scelta:
egli potrà quindi individuare il
Responsabile dei lavori, fra l’altro, nel Dirigente della struttura cui compete per istituto
la gestione dei lavori stessi, e/o nel Dirigente titolare del centro di costo cui fanno carico
i lavori; ovvero - ove le funzioni di Committente siano attribuite ad un Referente di
Progetto - nell’ambito del Soggetto tecnico che cura anche la progettazione e la
direzione lavori (ordinariamente nel relativo Project Manager).
E’ importante che il conferimento sia fatto con atto scritto, da cui risultino con chiarezza
la misura e i limiti dell’incarico, con i poteri attribuiti.
Fra l’altro, anche se la norma predetta non lo prevede più espressamente, si ritiene
tuttora consentita l’eventuale assegnazione al Responsabile dei lavori anche di una
progettazione, o solo il controllo
sola delle fasi dell’appalto (ad es. solo la
dell’esecuzione) come pure non si ritiene di escludere la possibilità che l'incarico di
cui trattasi venga affidato anche a più soggetti distinti, nonché in tempi distinti (in
relazione ovviamente a ciascuna delle suddette fasi e al loro avvio).
Per quanto riguarda la responsabilità del Committente ed il rapporto fra questi ed il
Responsabile dei lavori deve essere tuttavia sottolineata l’mportante novità introdotta
con il nuovo disposto dell’art. 93; rispetto al sistema previgente, infatti, la responsabilità
del Committente nel rapporto con il Responsabile dei lavori ha oggi natura mista: di
esonero da tale responsabilità - limitatamente all’incarico conferito (necessariamente
avvenuto con delega di funzioni) e di non esonero per quanto attiene invece al profilo di
“culpa in vigilando”, in ordine quindi alla verifica di alcuni adempimenti assegnati,
richiamati agli articoli 91 comma 1, e 92 comma 1 lettere a, b, c, d, e.
Per quanto riguarda inoltre la tempistica della sua nomina - con riferimento alla fase di
progettazione dell'opera - la nomina del Responsabile va effettuata all'inizio di tale
fase; ciò, sia per addossare immediatamente a detto soggetto le responsabilità della
committenza caratterizzanti tale momento, sia per permettergli a sua volta di
designare, simultaneamente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore
per la progettazione.
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Comunque, con riguardo all’incarico conferito, Il Responsabile dei lavori - stanti le
attribuzioni che la legge permette al Committente di assegnargli - viene
sostanzialmente a configurarsi, in relazione alla delicatezza e complessità dei compiti
che possono venirgli addossati, quale vero e proprio "alter ego" del Committente
stesso. Pertanto, anche ai fini di un esaustivo e pienamente valido esercizio della
facoltà di nomina da parte del Committente, la funzione di Responsabile dei lavori,
specie se attribuita all’interno di RFI, deve essere assegnata ad una figura investita di
idonei poteri e responsabilità, preferibilmente ad un Dirigente.
IV.4 Coordinatore per la progettazione
Il Coordinatore per la progettazione è designato dal Committente, o dal Responsabile
dei lavori dal primo nominato. Esso ha le competenze elencate nel D.Lgs. 81/2008 (art.
91): durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, egli deve:
‰
‰
redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i
cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo Allegato XV;
predisporre un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti
sono invece definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La legge puntualizza che il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 2001, n. 380 –
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)".
Lo stesso fascicolo andrà preso in considerazione per eventuali successivi lavori
sull’opera.
Va anche considerato che, diversamente dalla figura del Responsabile dei lavori, quella
del Coordinatore è una vera e propria figura professionale, che deve pertanto possedere
requisiti professionali determinati.
In merito, con le nuove norme (art. 98 D.Lgs.81/2008), i titoli di studio e professionali dei
Coordinatori sono stati riattualizzati, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione
professionale sono stati anch’essi nuovamente normati (Allegato XIV).
Tali requisiti sono appunto :
ƒ il possesso di determinati titoli di studio (ingegnere, architetto, geometra, perito
industriale, geologo, ecc...);
ƒ l’avvenuta attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, del pregresso
svolgimento per periodi determinati, di “attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni” (quali fra l’altro quelle di Direttore dei lavori e di Direttore di cantiere);
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ƒ il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato da apposite strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, quali
Regioni, Ordini professionali, ecc ....
Analogamente a quanto detto al paragrafo precedente per la nomina del Responsabile
dei lavori da parte del Committente, la designazione del coordinatore per la
progettazione, come quella successiva del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
Responsabile dei lavori (o ove esso manchi il Committente) dalle responsabilita'
connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e
92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
IV.5 Coordinatore per l'esecuzione
Il Coordinatore per l’esecuzione è designato dal Committente, o dal Responsabile dei
lavori dal primo nominato.
Tale figura ha tutte le competenze elencate nell’art.92 del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico, sarà suo peculiare compito quello di:
ƒ verificare l’osservanza, da parte delle imprese esecutrici, del PSC e delle relative
procedure di lavoro, ed eventualmente adeguare il piano stesso;
ƒ verificare l’idoneità e gli eventuali adeguamenti dei “Piani operativi di sicurezza”
(POS) obbligatoriamente predisposti dalle imprese che eseguono i lavori;
ƒ organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione fra i
datori di lavoro interessati (ivi compresi quelli di altre Unità produttive di RFI,
diverse da quella di cui fa parte la committenza);
ƒ controllare il rispetto degli obblighi di legge e delle misure di tutela della sicurezza
dei propri lavoratori, previste a carico dei datori di lavoro di tali imprese, ciascuno
per la parte di propria competenza;
ƒ adottare, in relazione alle inosservanze accertate, le conseguenti iniziative di
legge (art.92).
Anche la designazione dei Coordinatori non esonera completamente chi l’ha fatta da
determinate responsabilità, indicate al paragrafo precedente.
Va altresì considerato che, come il Coordinatore per la Progettazione, anche quello per
l’esecuzione è una vera e propria figura professionale che, ove ricorrano i presupposti
di legge, non può mancare; e che anch’esso deve possedere i medesimi requisiti del
Coordinatore per la progettazione, sopra indicati.
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In ambito ferroviario (fermo restando il necessario possesso dei requisiti previsti, e la
conseguente possibilità anche per il Committente o il Responsabile dei lavori che li
possiedano di svolgere direttamente tali funzioni) può essere nominato Coordinatore, in
particolare Coordinatore per l’esecuzione - ove il Committente o il Responsabile dei
lavori lo ritengano opportuno - lo stesso soggetto che svolge l’incarico di Direttore dei
lavori per conto del Committente, ai sensi delle norma vigenti, delle Condizioni Generali
di Contratto, e del contratto di appalto, in quanto applicabili.
Infine, deve evidenziarsi come nel D.Lgs. 81/2008 (art.89 comma 1 lett.f), il legislatore
abbia esteso al Coordinatore per l’escuzione una puntuale “clausola di incompatibilità”: il
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore di lavoro
delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici non può essere ora neanche un suo
dipendente né il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo
stesso designato.
Le previste incompatibilità sono contenute in una norma avente natura imperativa,
dunque non derogabile dall’autonomia negoziale.
Il verificarsi della suddetta incompatibilità potrebbe tradursi in una nullità del contratto di
appalto o di subappalto, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.
IV.6 Datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori appaltati.
Ciascun datore di lavoro di impresa che esegue i lavori, durante l’esecuzione degli
stessi, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.81/2008 - e in coerenza coi principi e le
responsabilità fissati nello stesso Decreto - deve osservare in ogni tipologia di cantiere,
per la parte di competenza della propria impresa, le “misure generali di tutela” (art.95),
nonché gli altri “obblighi” (art. 96), applicabili alle imprese in parola “anche nel caso in
cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”.
Viene in particolare introdotta (artt.89 e segg. D.Lgs. 81/2008) una chiara distinzione fra
“impresa affidataria”, cioè titolare del contratto di appalto con il Committente, ed
“impresa esecutrice”, l’impresa che, concretamente, esegue l’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali; quest’ultima può essere la stessa
impresa affidataria - qualora esegua direttamente i lavori appaltati - oppure altra
impresa, a cui l’affidataria ha assegnato con contratto di subappalto l’effettiva
esecuzione di tutti o parte dei lavori stessi.
Va detto inoltre che, qualora il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese, l’impresa affidataria sarà quell’impresa consorziata assegnataria dei lavori
oggetto del contratto di appalto, individuata come tale dal consorzio nell’atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente.
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Anche nel caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, l’impresa
affidataria sarà quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come tale, sempre che
abbia espressamente accettato tale individuazione.
E’ opportuno ricordare come il consorzio, da un punto di vista associativo, deve svolgere
la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, potendo essere privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.
Il D.Lgs.81/2008 distingue le misure generali di tutela (art. 95) - che debbono essere
osservate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera,
ciascuno per la parte di competenza (vi rientrano, fra gli altri, gli obblighi di cooperazione
tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e tutte le interazioni con le attivita' che
avvengono sul luogo,all'interno o in prossimita' del cantiere) - dagli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art.
96 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).
Tale differenziazione è funzionale alla individuazione - ai sensi dell’art. 97 - degli
obblighi di vigilanza posti a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, i quali
sono chiamati appunto a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC nonché a coordinare gli interventi
finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza
dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
Nello stesso D.Lgs.81/2008 viene inoltre formalizzato (art. 96, comma 2) come
l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dalla committenza e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni generali in materia di valutazione dei rischi (art.17 comma
1 lett. a, art. 18 comma 1 lett. z, art. 26 commi 1 lett. b e 3).
In ambito ferroviario, nella stesura di tali piani i datori di lavoro delle imprese in parola
debbono anche tenere conto delle informazioni e notizie acquisite dalla parte
committente, relative ai rischi specifici, connessi alle attività ferroviarie ed agli impianti
dove si svolgeranno i lavori.
Più in generale, tali datori di lavoro, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni
ambientali in cui si eseguono i lavori, sono evidentemente tenuti, in ogni fase del
procedimento, ad ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ma anche
di sicurezza dell’esercizio e di tutela ambientale - a tutte le relative, vigenti norme di
legge e regolamentari, alle conseguenti disposizioni ed istruzioni emanate da RFI,
nonché alle specifiche prescrizioni emesse dai competenti organi ferroviari, o comunque
dalla parte committente.
Per completezza, è opportuno rammentare che le vigenti Condizioni Generali di
Contratto per gli appalti di opere e lavori del Gruppo FS prevedono che, anche ai fini di
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sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice nomini un proprio “Direttore
tecnico”:
Tale soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei
necessari poteri, è, fra l’altro, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto
dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle
opere, al fine, fra l’altro, di evitare infortuni sul lavoro.
Tale Direttore tecnico assume quindi - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’appaltatore, da
questi delegate.
Lo stesso appaltatore può inoltre - anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi
ne abbia specifico mandato - nominare uno o più “Direttori di cantiere”, per lo
svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più cantieri
determinati (art.14).
Ulteriori obblighi sono previsti in altri Capitolati sulla sicurezza, integrativi delle predette
Condizioni di Contratto.
V.1
Adempimenti preliminari
dell’Impresa Affidataria
/
V.2 Verifica idoneità tecnico-professionale
Obblighi
del
Committente e
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Il D.Lgs.81/2008 (art.90 comma 9, lettera a ) prescrive al Committente/Responsabile dei
lavori l’obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria ed
esecutrice - anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo - con le modalità di cui all'Allegato XVII dello stesso Decreto (vedi
l’Allegato 1 - Richiesta di qualificazione dell’appaltatore, e l’Allegato 2 – Dichiarazione di
qualificazione dell’appaltatore/subappaltatore, alla presente procedura).
Nell’Allegato XVII al D.Lgs.81/2008 viene precisato che, ai fini della verifica di cui
trattasi, le imprese interessate devono esibire alla committenza :
ƒ L’elencazione del nominativo del soggetto/i della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricato/i per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97
(Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)
ƒ L’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
ƒ Il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi previsti dal
D.Lgs.81/2008;
ƒ Il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007;
ƒ La dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi .
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
ƒ L’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
ƒ La specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
ƒ L’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
ƒ Gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente previsti dal presente.
ƒ Il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare l’idoneità
tecnico professionale delle imprese sub appaltatrici, e dei sub applatori autonomi, con
gli stessi criteri di cui all’Allegato VII
A seguito della lettura congiunta dell’Allegato XV (Piani di sicurezza) e dell’Allegato XVII
(Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs.81/2008, è possibile evidenziare come i
documenti e le informazioni che l’impresa appaltarice deve presentare all’esame del
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Committente ai fini della valutazione di idoneità sono in gran parte contenuti nel proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Ulteriormente, si puo’ evidenziare come, nella pratica, la valutazione di idoneità
dell’impresa e l’accettazione del POS possano costituire oggetto di un’unica procedura,
sempreché il POS (i cui contenuti sono elencati al punto 3.2.1 dell’Allegato XV) sia
adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti dall’Allegato XVII, sopra
elencati.
Una procedura fortemente semplificata è prevista infine in due casi distinti:
ƒ per quei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000 (art.90 comma 11) per i quali non va nominato il
coordinatore per la progettazione con quel che ne segue; in questo caso, ai fini
dell’esame di idoneità l’impresa potrà limitarsi ad autocertificare il possesso dei
requisiti minimi, unitamente all’invio del certificato di iscrizione alla CCIAA;
ƒ anche nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, l’obbligo di esibire la
documentazione richiesta si considera soddisfatto mediante presentazione, da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di una autocertificazione in ordine al
possesso dei requisiti minimi, unitamente all’invio del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio. (art.90 comma 9 lettera a).
V.3 Richiesta dichiarazione dell’organico medio annuo e verifica dati relativi agli
infortuni
Il D.Lgs.81/2008 (art.90 comma 9 lett.b) impone al Committente/Responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l’ulteriore obbligo di
richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
Unica eccezione, l’ipotesti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire - nella
quale l’obbligo di tale richiesta è dalla legge considerato soddisfatto anche mediante
presentazione da parte delle imprese del DURC, Documento Unico di Regolarità
Contributiva, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (Art.90,
comma 9, lett. B)
Anche in questo caso, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e
i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito documentale
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento
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unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato .
V.4 Trasmissione di documenti
Infine, lo stesso Decreto (art.90 comma 9 lett.c) prevede l’obbligo di trasmettere
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività (vedi Allegato 3, Trasmissione
Documentazione ) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 e del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.
La legge peraltro, consente alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge
(art.16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, )
È bene notare ulteriormente come, in assenza del documento unico di regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del
titolo abilitativo venga sospesa.
In quest’ottica, l'organo di vigilanza - alla stregua delle ipotesi di macanta redazione o
assenza del PSC e del fascicolo dell’opera, oppure in assenza di notifica preliminare
quando richiesta - dovrà comunicare l'inadempienza l'amministrazione concedente.
V.5 Notifica preliminare
Il Committente/Responsabile dei lavori (art.99 D.Lgs.81/2008) prima dell’inizio dei lavori,
deve trasmettere all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competenti la “notifica” dei lavori - redatta ed elaborata conformemente all’Allegato XII nonché i suoi eventuali aggiornamenti, nei casi seguenti:
ƒ
quando i lavori previsti comportino la presenza di più imprese anche non
contemporanea;
ƒ
quando i lavori, inizialmente non soggetti all’obbligo della notifica, ricadano nella
categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera ;
ƒ
quando i lavori previsti in cantiere con un’unica impresa siano di un’entità
presunta non inferiore a 200 uomini-giorno.
La comunicazione, oltre alla data della stessa, deve contenere (Allegato XII) le seguenti
notizie:
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indirizzo del cantiere;
nome e indirizzo del Committente;
natura dell’opera;
nome e indirizzo del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la
progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
data presunta di inizio dei lavori;
durata presunta dei lavori in cantiere;
numero massimo presunto di lavoratori in cantiere;
numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi;
identificazione delle imprese già selezionate;
ammontare complessivo presunto dei lavori.
Copia della notifica deve essere inoltre affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione del personale di vigilanza.
Un modello fac-simile della notifica è riportato nell’Allegato 4 di questa stessa
procedura.
V.5.1 Verifica preliminare: il calcolo degli uomini-giorno
Come sopra accennato, nel caso di cantieri in cui opera un'unica impresa, per verificare
se ricorrono quelle condizioni richieste dalla legge per la predisposizione, affissione e
spedizione della Notifica preliminare, il Committente (o il Responsabile dei lavori) dovrà
preliminarmente verificare che l’entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno (art.99 comma 1 lettera c).
Con tale espressione il legislatore individua infatti l’entità presunta del cantiere,
rappresentata dalle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera.
La determinazione di tale valore può essere effettuata con vari metodi; ad esempio, con
quello dell’ importo presunto dei lavori, che consente di valutare l’entità in modo
sufficientemente approssimativo.
Tale metodo, denominato anche “calcolo del compenso revisionale”, si fonda sul
parametro dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei
trasporti e dei noli di macchine per l’esecuzione dei lavori.
La percentuale di incidenza varia in funzione della tipologia dei lavori (ristrutturazione,
nuova costruzione, ecc..) ed a seconda della “squadra tipo” di operai.
L’incidenza della mano d’opera sul costo di produzione è stimabile intorno al 40% del
costo globale per le opere edili, al 18% per i lavori stradali, al 32% per i lavori in
cemento armato, ecc.
Il valore uomini-giorno si può quindi determinare partendo dall’importo dei lavori e
calcolando il costo medio giornaliero di un operaio.
Esempio del rapporto uomini-giorno
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Il rapporto Uomini-Giorno è determinato attraverso i parametri di natura economica di seguito
specificati:
A) Importo presunto dei lavori
B) Stima dell’incidenza percentuale del costo della mano d’opera, variabile tra 18% e 40%
C) Costo medio di un Uomo-Giorno
In via convenzionale il rapporto Uomini-Giorno è dato dalla seguente formula:
Rapporto U-G= (A xB)/C
Esempio:
A) Importo presunto dei lavori : € 800.000,00
B) Incidenza percentuale stimata del costo della mano d’opera sul costo totale: 30%
C) Costo medio di un uomo-giorno determinato come media del costo di un operaio
specializzato, un operaio qualificato e un operaio comune stabilita dal prezziario della Camera
di Commercio del luogo di esecuzione dei lavori secondo l’ultimo aggiornamento trimestrale.
Qualifica
Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista
Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore
Manovale, operaio comune
Costo orario medio
Costo orario
€ 26,00
€ 24,00
€ 22,00
€ 24,00
Ore di lavoro previste dal CCNL
Costo orario medio
Costo medio di un Uomo-Giorno (costo orario medio x 8 ore)
8
€ 24,00
€ 192,00
Rapporto U-G = (A x B)/C = (800.000,00 x 30%)/192 = 1.250
V.6 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Come già anticipato, l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs.81/2008 definisce l’Impresa
affidataria quale“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
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lavoratori autonomi”, intendendo questi ultimi come artigiani singoli, senza dipendenti,
che operano senza vincolo di subordinazione verso quell’impresa.
Lo stesso D.Lgs. dettaglia, all’art.97, gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria.
In primo luogo, egli è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, in
genere, ad esercitare una puntuale azione di vigilanza sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
Proprio con riferimento al singolo PSC, infatti, il datore di lavoro dell’impresa affidataria è
chiamato a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di
sicurezza ed ad occuparsi della verifica di congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione (art.97).
In un’ottica d’insieme è bene evidenziare come l’appaltatore sia in genere solidalmente
responsabile con il subappaltatore del mancato adempimento degli obblighi di sicurezza
previsti dall normativa vigente e posti a carico di quest’ultimo: a dimostrazione di ciò,
l’ulteriore controllo cui la stessa impresa affidataria è obbligata relativamente alla verifica
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII che le imprese
subappaltatrici o i lavoratori autonomi sono tenute per legge a soddisfare.
Per quanto attiene invece al rapporto economico tra affidataria e subappaltatori, l’art. 97
comma 3 bis, nel ribadire il divieto di ribasso sugli oneri della sicurezza (punto 4
dell’Allegato XV), richiama anche l’obbligo della loro diretta corresponsione alle imprese
esecutrici da parte dell’impresa affidataria.
Infine, Il recente comma 3 ter - introdotto dal D.Lgs. 106/2009 - prescrive un cogente
obbligo di specifica formazione ai propri dirigenti e preoposti, riferibile proprio al ruolo
dell’impresa affidataria.
VI.1 I PIANI DI SICUREZZA
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Sui piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili era stato emanato (ex art. 31
comma 1 Legge 11.2.1994 n. 109, e art.22 comma 1 D.Lgs. 19.11.1999, n.528) un
apposito Regolamento (D.P.R. 3 luglio 2003, n.222).
Tali norme sono oggi confluite, con alcuni adeguamenti, nel D.Lgs.81/2008 (art.100
comma 1 e Allegato XV).
In particolare, in tale Allegato, vengono definiti, essenzialmente:
= quali sono i contenuti minimi dei Piani di sicurezza e di coordinamento, dei Piani
operativi di sicurezza e dei Piani di sicurezza sostitutivi, previsti dal D.Lgs. 81/2008 per
i cantieri temporanei o mobili;
= quali sono i costi della sicurezza che vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, in particolare nei casi ove sia prevista la redazione del Piano di
sicurezza e di coordinamento.
Si riportano anzitutto le seguenti definizioni (All. XV punto 1.1), necessarie per chiarire
sia il significato di alcuni termini usati nelle relative norme di legge, sia quanto si dirà
appresso in merito ai contenuti delle predette tipologie di Piani:
.a) “scelte progettuali ed organizzative”: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la
progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori (viene quindi
sottolineata la necessità che tali scelte vengano effettuate in collaborazione fra il
progettista dell’opera e il coordinatore per la progettazione: tali soggetti non devono cioè
operare separatamente, ma in collaborazione, sempre che le due funzioni non vengano
svolte dalla stessa persona);
.b) “procedure”: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro
od operazione;
.c) “apprestamenti”: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori in cantiere (provvisionali sono - si ritiene - tutte quelle
strutture che risultano necessarie per attività di costruzione, demolizione o
manutenzione, pur non entrando a far parte definitiva dell’opera da realizzare);
.d) “attrezzature”: le attrezzature di lavoro, cioè qualsiasi macchina, apparecchio, tensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
.e) “misure preventive e protettive”: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i
mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute (fra
tali misure non sono indicati i dispositivi di protezione individuale, che non rientrano
quindi nei contenuti minimi del Piano di sicurezza e di coordinamento, di norma, salvo
quanto si dirà appresso in materia di lavorazioni interferenti).
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.f) “prescrizioni operative”: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da
realizzare;
.g) “cronoprogramma dei lavori”: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla
complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza
temporale e la loro durata
L’Allegato XV definisce poi i contenuti delle varie tipologie di piani; tutti questi contenuti
dei piani di sicurezza - appresso elencati - sono quelli “minimi”, il che vuol dire che in
determinati casi possono esserne necessari anche altri.
Per trattazioni più analitiche si può comunque fare riferimento alle apposite Linee Guida
regionali (“Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere”,
approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 20.03.08
Si illustrano quindi qui appresso le principali caratteristiche e contenuti di ciascun tipo di
piano.
VI.2 Piano di sicurezza e coordinamento
Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) è il piano redatto, per conto della
committenza (Committente o Responsabile dei lavori), dal Coordinatore per la
progettazione; deve prevedere la stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti
al ribasso d’asta; deve essere messo a disposizione di tutte le imprese concorrenti; è
parte integrante del contratto d’appalto.
VI.2.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza e di coordinamento
Il PSC è una parte integrante del contratto di appalto - costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI,
nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV.
In altri termini, ogni PSC non può e non deve essere “una sorta di vastissima
enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile”
(Cass. Pen. Sez. III - Sentenza n. 21002 del 26.5.2008), ma deve avere un contenuto
specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche dello specifico cantiere a cui fa
riferimento.
Ai sensi di legge, l’obbligatorietà di redigere il PSC non si estende al caso dei lavori la
cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di
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emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione (art.100, comma 6).
Il PSC viene redatto, per conto della committenza (Committente o Responsabile dei
lavori), di norma, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
presentazione delle offerte, dal Coordinatore per la progettazione (nominato dalla stessa
committenza contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione).
Lo stesso PSC deve, inoltre, prevedere “la stima dei relativi costi” (nei termini precisati
nel successivo paragrafo).
Il PSC, una volta redatto, deve essere trasmesso dalla committenza a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori, o comunque messo a
disposizione di tutte dette imprese concorrenti (art.101).
Quando poi i lavori sono stati aggiudicati, l’impresa aggiudicataria può presentare al
Coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione o modifica al piano in parola, per
meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, e per adeguarne i
contenuti alle proprie tecnologie (art.100).
In caso di subappalto, l’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, trasmette il PSC
alle imprese esecutrici (art.101).
VI.2.2 Contenuti minimi
Il PSC deve avere una serie di contenuti minimi, espressamente individuati nel
D.Lgs.81/2008 (Allegato XV, punto 2 ; Allegati XV.1 e XV.2), che sono il risultato di
scelte progettuali ed organizzative conformi all’obbligo di adottare misure generali di
tutela per la sicurezza dei lavoratori.
Tali contenuti si distinguono in:
.I) Contenuti minimi generali
.II)
Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni
.III) Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
VI.2.2.1
Contenuti minimi generali
I contenuti minimi del PSC sono, in linea generale (Allegato XV punto 2.1), i seguenti:
.a) l'identificazione e la descrizione dell'opera (indirizzo del cantiere; descrizione del
contesto in cui è collocata l'area di cantiere; descrizione sintetica dell'opera, con
particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
.b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei
nominativi dell'eventuale Responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione;
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.c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti
in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
.d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,
in riferimento: all'area di cantiere; all'organizzazione del cantiere; alle lavorazioni;
.e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
.f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
.g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonchè della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
.h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di
tipo comune, nonchè nel caso in cui il servizio di pronto soccorso sia organizzato dalla
parte Committente (compresi i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi);
.i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei
lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
.l) la stima dei costi della sicurezza;
.m) ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e
di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS;
.n) tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.
In relazione a quanto sopra, in particolare al punto f), elementi essenziali utili alla
definizione di tali contenuti del PSC sono i seguenti:
ƒ
gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere;
ƒ
le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù;
autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra
speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di
qualsiasi tipo; impianti fognari;
ƒ
le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;
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i mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza;
mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
VI.2.2 .2 Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni
I contenuti minimi del PSC sono - in riferimento rispettivamente all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni (Allegato XV punto 2.2) - i seguenti:
.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi dei relativi elementi
essenziali (falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o
sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con
particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee
aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità;
rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall'alto), in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di
linee aeree e condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (quali
lavori stradali e autostradali, rischio di annegamento);
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area
circostante (es. presenza di edifici con particolari necessità di tutela, quali scuole od
ospedali);
d) alle indagini per la ricerca di eventuali ordigni bellici.
.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
.a) le modalità per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni;
.b) i servizi igienico-assistenziali;
.c) la viabilità principale di cantiere;
.d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas e energia;
.e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
.f) le disposizioni sulla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
.g) le disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento coi datori di lavoro;
.h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei marteriali;
.i)) la dislocazione degli impianti di cantiere;
.l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
.m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
.n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
.3. In riferimento alle lavorazioni, il PSC deve suddividere le singole lavorazioni in fasi di
lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, in sottofasi di lavoro, ed effettuare
l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle
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lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività
dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
.a) di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
.b) di di seppellimento da adottare negli scavi;
.c) di caduta dall’alto;
.d) di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
.e) di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
.f) derivanti da estese demolizioni e manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto;
.g) di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere;
.h) da sbalzi eccessivi di temperatura;
.i) di elettrocuzione;
.l) da rumore;
.m) da uso di sostanze chimiche.
Per ogni elemento dell'analisi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni, il PSC contiene:
.a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno
prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
.b) le relative misure di coordinamento.
VI.2.2.3 Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
I contenuti minimi del Piano di sicurezza e di coordinamento - in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento (Allegato XV punto 2.3) comprendono:
.a) l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e il
cronoprogramma dei lavori;
.b) le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, le relative misure preventive e protettive, nonché (in
questi casi) i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle interferenze in parola;
.c) l’aggiornamento, se necessario, del PSC e del cronoprogramma dei lavori, a seguito
di periodiche verifiche, durante i periodi di maggior rischio e previa consultazione di tutti
i soggetti interessati, della compatibilità dello stesso PSC con l’andamento dei lavori;
.e) la definizione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva,
analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
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.f) l’integrazione coi nominativi delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi tenuti ad
attivare le misure di coordinamento e, previa consultazione degli stessi, la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
VI.3 Piano operativo di sicurezza
Il ”Piano Operativo di Sicurezza” (POS) è il piano che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in attuazione dei propri obblighi in materia di valutazione dei rischi e
di elaborazione del relativo documento, in riferimento al singolo cantiere interessato, i
cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008.
VI.3.1 Caratteristiche del Piano operativo di sicurezza
L’impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve redigere un proprio POS.
La redazione del POS da parte di tale impresa, unitamente all’accettazione da parte
della stessa del PSC, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimente delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, e di redazione e
aggiornamento del relativo documento (art.96 comma 2).
L’idoneità del POS, la sua coerenza col PSC, nonché gli eventuali adeguamenti, vanno
quindi sottoposti (art.92) a verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione. (Peraltro,
si osserva che nei lavori appaltati per i quali manca tale Coordinatore, la committenza
ferroviaria deve ugualmente operare tali verifiche, con particolare riguardo alla
valutazione dei rischi specifici, connessi alle attività ferroviarie in genere ed agli impianti
di svolgimento dei lavori).
Circa la trasmissione del POS al Coordinatore (mentre per le norme precedenti - art.13
D.Lgs. 494/1996 - ciascuna impresa esecutrice trasmetteva comunque il proprio POS al
coordinatore per l’esecuzione), in atto (art. 101 D.Lgs.81/2008) è disposto che le
imprese esecutrici non affidatarie trasmettano il POS all’impresa affidataria la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio Piano, lo trasmette al coordinatore
per la esecuzione.
Il POS deve quindi essere avallato dal Coordinatore per l’esecuzione sia per la validità
intrinseca, sia che per le possibili interazioni con i POS di altre imprese operanti nello
stesso ambito.
È compito del Coordinatore per l’esecuzione quindi :
‰
verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da
svolgere;
‰
verificare che sia nella sostanza rispettato;
‰
chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente.
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Il POS è previsto, oltre che dal D.Lgs.81/2008, anche dalle norme in materia di appalti
pubblici (art.131 D.Lgs.163/2003); tali norme prevedono che il piano in parola sia redatto
dall’appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e sia da considerare come
piano complementare di dettaglio o del PSC, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di
cui al successivo paragrafo VI.4.
La redazione del POS, per i lavori edili e di ingegneria civile, è quindi (art.96 comma 1)
sempre necessaria (anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti).
Non occorre quindi redigere il POS per prestazioni diverse dai lavori edili e di ingegneria
civile, ed in particolare in caso di mere forniture di materiali e attrezzature (art.96 comma
1-bis). In tali casi trovano comunque applicazione le norme generali sugli obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art.26), disciplinate in
dettaglio nella Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev.1 per la gestione della
cooperazione e coordinamento e relativa promozione, citata in Premessa.
VI.3.2 Contenuti minimi
Il POS contiene (Allegato XV punto 3.2) almeno i seguenti elementi:
.a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede
legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
.b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
.c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
.d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
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.e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;
.f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
.g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
.h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
.i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
.l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.
VI.4 Piano di sicurezza sostitutivo
Il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” (PSS) è il piano che - al di fuori dei casi in cui la
committenza ha l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e coordinamento l’appaltatore deve redigere in sostituzione dello stesso.
VI.4.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza sostitutivo
Nell’impianto normativo originario, la fattispecie del PSS era stata prevista in
riferiemento a quei cantieri che, pur potendosi definire “temporanei e mobili” - e quindi
rientranti nel campo di applicazione dell’oggi abrogato D. Lgs. 494/96 - per portata e per
tipologia di lavori svolti risultavano esonerati da alcuni obblighi giuridici imposti alla
committenza.
L’appaltatore, o il concessionario, era allora tenuto a redigerlo e presentarlo in tutti i casi
nei quali non fosse obbligatorio stilare un PSC.
Si tratta di una fattispecie giuridica avente oggi un carattere piuttosto residuale, ed
oggetto di specifica disciplina essenzialmente nella normativa in materia di appalti
pubblici (art. 131 D. Lgs. 163/2006); il D.Lgs. 81/2008, infatti, richiama il PSS solo nei
suoi Allegati (Allegato XV, punto 3) trascurando ogni menzione allo stesso nelle
previsioni del Titolo IV.
In materia di contratti pubblici, il D. Lgs. 163/2006 prevede l’obbligo dell’appaltatore –
qualora la Committenza non abbia l’onere di predisporre il PSC – di redigere e
consegnare alla stessa committenza (art.131 cit. comma 1 lett. b) un Piano di Sicurezza
Sostitutivo (PSS); tale documento, da redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, forma anch’esso parte integrante del
contratto d’appalto, e i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara, e non sono
soggetti a ribasso d’asta (art.131 cit. comma 3).
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L’aggiornamento del PSS è demandato all’impresa esecutrice o al subappaltatore nei
casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori e le verifiche dello stesso sono
demandate agli enti di controllo.
VI.4.2 Contenuti minimi
Il PSS contiene (Allegato XV punto 3.1) gli stessi elementi del PSC, con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
È previsto che, nei casi in cui occorre redigere il PSS, lo stesso venga integrato
(Allegato XV punto 3.2.2) con gli elementi del POS: in sostanza, quindi, si ritiene possa
essere redatto un documento unico.
VII.1 Stima dei costi della sicurezza
L’onere di stimare i costi della sicurezza del lavoro, a carico della committenza, è
previsto sia - in generale e a pena di nullità dell’atto - per i contratti di appalto,
subappalto e somministrazione, esclusi quelli di somministrazione di beni e servizi
essenziali (art.26 comma 5 D.Lgs.81/2008); sia - in particolare - per i cantieri
temporanei e mobili dove si effettuano lavori edili e di ingegneria civile, con obbligo di
redazione del PSC, nel quale va in tal caso inserita la stima di tali costi (art.100 comma
1 D.Lgs.81/2008). I costi da stimare, per tutta la durata del cantiere, sono appositamente
disciplinati ed elencati (Allegato XV punto 4 D.Lgs.81/2008).
In dettaglio, i costi da stimare sono (Allegato XV punto 4.1.1 D.Lgs.81/2008) quelli:
.a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
.b) delle misure preventive e protettive, e di quei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (le spese per
gli altri DPI non rientrano quindi nei costi della sicurezza);
.c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
.d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
.e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
.f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
.g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Per le opere per cui non è prevista la redazione del PSC, rientranti nella normativa sui
contratti pubblici (D.Lgs.163/2006), il soggetto appaltante stima, nei costi della
sicurezza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure
preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori (Allegato XV
punto 4.1.2) .
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La stima dei costi della sicurezza, di norma, non va effettuata valutando, con criteri
soggettivi, l'incidenza percentuale della sicurezza sui costi di ogni voce di elenco prezzi,
di ogni lavorazione o dell'intera opera da realizzare; deve invece essere congrua,
analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di
utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento (Allegato XV
punto 4.1.3).
I costi della sicurezza così determinati devono essere compresi nell'importo totale dei
lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso di offerta delle impresa esecutrici
(Allegato XV punto 4.1.4).
I predetti costi della sicurezza (costi "speciali", riferiti alle misure di sicurezza relative allo
specifico cantiere) non comprendono i costi “diretti”, cioè connessi ai rischi relativi alla
attività dell’impresa esecutrice, e a carico dell’impresa stessa.
La committenza, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte, è tenuta a valutare che le stesse siano adeguate e sufficienti
anche rispetto a tali costi (art.86 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006); l’impresa esecutrice
deve cioè dimostrare al committente, “in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che
gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato”
(Determinazione 3 del 5.3.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Inoltre, ove l’impresa affidataria presenti al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazioni al PSC, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, le eventuali
integrazioni non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti (art.100 comma 5 D.Lgs.81/2008).
Viceversa, per lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera o altre
variazioni (art. 132 D.Lgs.163/2006; artt.1659, 1660, 1661 e 1664 Codice civile) va
effettuata la stima dei costi della sicurezza nei termini sopra indicati; i costi così
individuati sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso (Allegato XV punto 4.1.5).
Il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori quando previsto (Allegato XV punto 4.1.6).
I costi della sicurezza determinati in sede di progettazione sono quindi liquidati con le
modalità stabilite dalle relative condizioni contrattuali.
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Come richiamato in precedenza, è stato recentemente introdotto (art.100 D.Lgs.
81/2008 comma 6 bis) uno specifico dovere di vigilanza posto a capo del
Committente/Responsabile dei Lavori, nei confronti del datore di lavoro della ditta
affidatataria.
In particolare, nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, tale dovere di vigilanza si
sostanzia nell“obbligo posto a capo dell’impresa affidataria di corrispondere gli oneri
della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici,
senza alcun ribasso”.
E’ quindi obbligo specifico della stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il
Coordinatore per l’Esecuzione, il dover verificare l’effettiva applicazione di tale
disposizione.
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VIII.1 LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
VIII.1 Procedura per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
lL Piano di sicurezza e coordinamento, come sopra illustrato - redatto dalla parte
Committente, di norma dal Coordinatore per la progettazione - è dettagliatamente
disciplinato dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal relativo Allegato XV, che ne definisce i
contenuti; esso è parte integrante dell’appalto, e i relativi costi devono essere oggetto di
valutazione economica separata. Le imprese aggiudicatarie dell’appalto possono
presentare proposte di modifica o integrazioni al PSC allo scopo di garantire
ulteriormente la sicurezza del cantiere; ma tali modifiche comunque non devono portare
ad ulteriori adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Si rammenta altresì che l’impresa esecutrice dei lavori deve accettare il PSC, e
conseguentemente redigere il proprio Piano operativo di sicurezza (POS), così come
previsto dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs.81/2008; con ciò ottemperando agli
obblighi per la redazione e l’adeguamento del proprio documento di valutazione di
rischio, in riferimento al singolo cantiere interessato.
Ciò premesso, al fine di redigere un PSC si dovrà tener presente che la finalità del
medesimo è quella di evidenziare tutte le misure di prevenzione, protezione e tutela
della salute dei lavoratori ed applicarle durante lo svolgimento dei lavori. Sarà poi
compito del Coordinatore per l’esecuzione verificare la corretta applicazione delle
sopradette misure, e ove occorra adeguare in contraddittorio con l’impresa appaltatrice il
POS.
I contenuti del piano dovranno comprendere:
la descrizione dell’opera ed il luogo dove essa si realizza con la relativa
indicazione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere (per opere lungo linea si
suggerisce di indicare le progressive chilometriche);
‰
una descrizione sintetica dell’opera con riferimento alla tipologia dell’opera stessa
e alle scelte progettuali;
‰
l’elenco di tutti i soggetti aventi compiti inerenti alla sicurezza, i loro nominativi Committente, Responsabile dei lavori, coordinatore della progettazione e
dell’esecuzione - e dei responsabili delle ditte appaltatrici e degli eventuali lavoratori
autonomi, quando quest’ultimi siano stati individuati dall’espletamento delle attività
negoziali;
‰
una relazione contenente l’analisi dei rischi e la loro valutazione con
riferimento a :
‰
•
•
•
l’area di cantiere (rischi indotti dall’ambiente in cui si svolge l’opera)
l’organizzazione del cantiere (rischi indotti dalla logistica di cantiere, depositi, aree
di stoccaggio, vie di transito ecc.)
le lavorazioni (rischi indotti dalle tipologie di lavorazioni e da macchine usate );
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•
•
•
•
•
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le misure di coordinamento tra le varie imprese operanti nel cantiere
relativamente a: infrastrutture, attrezzature, apprestamenti e mezzi di protezione
collettivi;
le procedure operative di coordinamento delle attività;
l’organizzazione prevista per eventuali emergenze quali: incendio, pronto
soccorso, evacuazione dall’area di cantiere;
la durata prevista dell’opera, divisa in sottofasi di lavoro, espressa in
uomini/giorno;
la valutazione dei costi della sicurezza.
Per quanto sopra esposto gli elaborati del PSC dovranno essere i seguenti :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Relazione tecnica
Fasi di realizzazione
Individuazione fasi critiche
Planimetrie di cantiere e relativa viabilità
Schede di analisi rischi per ogni lavorazione
Schede di sicurezza delle macchine
Valutazione impatto ambientale e smaltimento rifiuti
Indagini su area del cantiere per presenza linee elettriche e presenza residuati
bellici
Indagini geognostiche su area del cantiere
Stima dei costi della sicurezza.
Appare evidente che gli elaborati, sopra indicati, saranno redatti in funzione
tipologia dell’opera o del luogo dove si eseguirà la medesima.
della
VIII.2 Metodologia per la stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento
Nel presente paragrafo vengono indicate delle linee generali per la stesura del Piano di
sicurezza e di coordinamento, che poi sono riportate sinteticamente nel flow chart di cui
all’Allegato 5.
Per la compilazione sarà bene tenere presente che la finalità del PSC è quella di
individuare e garantire le misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori nel corso dell’esecuzione dell’opera; tutto ciò sarà soddisfatto
se verranno rispettate le norme vigenti, se verranno definite le fasi lavorative ed infine se
verrà eseguita una analisi con relativa valutazione dei rischi (Punto I, 1,2,3 e III, 1
A,B,C,D del Flow Chart esplicativo).
Il PSC dovrà essere redatto dal Coordinatore della progettazione, necessariamente,
d’intesa con il progettista dell’opera o nel caso di opere estremamente complesse, con
diverse tipologie di lavorazione quali possono essere opere di rinnovo o costruzione di
linee od impianti ferroviari, con i singoli progettisti dell’opera.
Quanto sopra detto è di fondamentale importanza per il raggiungimento della finalità di
garantire la sicurezza dei lavoratori; infatti il PSC viene in tal modo stilato nell’atto stesso
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della stesura del progetto dell’opera individuando, in tal modo, tutti gli elementi di
valutazione di protezione e prevenzione dai rischi, i criteri operativi di cantiere e/o le
procedure da applicare per l’uso delle attrezzature necessarie alla realizzazione
dell’opera. (Punto III 2 A,B,C del Flow Chart esplicativo).
Altro elemento fondamentale per la stesura del PSC, specificatamente nei cantieri
ferroviari lungo linea in presenza di circolazione treni sul binario affiancato, sarà il
coordinamento tra i vari soggetti che intervengono, quali imprese affidatarie esterne e
squadre di personale di RFI appartenenti alle Direzioni Compartimentali Infrastruttura,
competenti sulla tratta su cui si opera o altre squadre di lavoro operanti nel medesimo
luogo appartenenti ad imprese affidatarie di lavori affidati da altra società, quale
ITALFERR (Punto IV 1 A,B,C, del Flow Chart esplicativo).
Per quanto attiene invece i cantieri per la costruzione di nuove linee, dove su di un area
dovrà essere impiantato il cantiere base dal quale partiranno i mezzi e le squadre di
lavoro, si deve coordinare l’uso promiscuo delle attrezzature di cantiere (punto IV 2
A,B,C del Flow Chart esplicativo).
Gli elaborati che dovranno comporre il PSC sono riportati sinteticamente nell’allegato
flow chartpunto II, di seguito verranno descritti individuandone i contenuti.
VIII.2.1 Relazione tecnica relativa al PSC
La relazione tecnica dovrà descrivere sinteticamente l’opera che si andrà a realizzare ed
il luogo dove si dovrà realizzare, le diverse tipologie di lavorazioni che si dovranno
effettuare, il tempo di realizzazione sia totale, che parziale relativamente alle varie
lavorazioni, gli indirizzi e numeri telefonici del più vicino posto dei Vigili del Fuoco, del
più vicino ospedale, e quant’altro relativo ad interventi di emergenza. (addetti
all’emergenza, addetti al primo soccorso…)
Si dovranno evidenziare tutte le misure di sicurezza previste nel cantiere possibilmente
facendo riferimento alle vigenti normative.
Qualora ci siano lavorazioni da effettuare lungo linea, si devono evidenziare e indicare
quelle che avvengono con le interruzioni programmate, sia in caso di interruzione totale
della linea (pari/dispari) sia quelle che avvengono su binario interrotto ed il limitrofo con
rallentamento.
In caso di realizzazione dell’opera su linee a semplice binario dovrà essere indicata la
tipologia di protezione cantiere con riferimento all’IPC.
Qualora lo si ritenga necessario l’uso di sistemi di protezione cantiere automatici SAPC
dovrà essere indicata e prevista, nelle fasi di lavoro interessate, la modalità di
montaggio e smontaggio del medesimo.
Per lavorazioni a rischio elettrico (linea di contatto - SSE Sottostazioni - linee primarie cabine MT/BT Media/Bassa Tensione ecc.) si deve indicare, riprendendolo dal progetto
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esecutivo, il tipo di intervento da effettuare, la tempistica delle eventuali interruzioni e ,
le macchine necessarie alla posa della linea di contatto.
Per quanto attiene la lavorazione di realizzazione di condotte elettriche interrate di
alimentazione o di impianti telefonici, dovranno essere indicate sinteticamente il tipo di
scavo da effettuare le metodologie di posa dei condotti di alloggiamento dei cavi
(canalette o tubi), gli eventuali macchinari necessari allo scavo ed alla posa ed i rischi
globali indotti da tali lavorazioni.
Questa descrizione dovrà essere ripetuta per tutte le tipologie di lavorazioni, scomposte
in modo elementare, presenti nel cantiere in maniera sintetica rimandando al resto degli
elaborati la puntualizzazione di quanto esposto.
Tale documento, si rammenta, dovrà servire insieme a tutti gli altri appresso descritti al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori per assicurare l’applicazione delle disposizioni
del Piano, per adeguare il Piano stesso alle necessità operative del cantiere e per tutte
le altre incombenze.
VIII.2.2 Fasi di realizzazione - Individuazione fasi critiche
Il Coordinatore della progettazione dovrà provvedere all’individuazione delle fasi critiche
di cantiere relative alla sicurezza; in particolare per opere dove intervengano più
imprese appaltatrici e/o anche personale di RFI, d’intesa con il progettista dell’opera,
dovranno essere individuate quelle lavorazioni che vanno a sovrapporsi nell’ambito della
realizzazione ad altre, tanto da comportarne rischi per i lavoratori. In tal caso sarà
obbligo del Coordinatore prevedere le misure di sicurezza necessarie.
In ultima analisi l’individuazione delle fasi critiche appare indispensabile per evidenziare
le eventuali interferenze che possono crearsi durante la realizzazione dell’opera tra i vari
soggetti presenti in cantiere.
Una metodologia per l’individuazione delle fasi critiche può essere quelle di stilare o
riprendere insieme al progettista l le tempistiche di realizzazione (eseguite con metodo
Gantt, Pert, o altri metodi), individuare le fasi critiche, analizzarne i rischi e prendere i
dovuti provvedimenti di coordinamento per la protezione e prevenzione informandone i
lavoratori.
Nel caso di cantieri ferroviari si potrà avere, ad esempio, la concomitanza di lavorazioni
(cantiere di rinnovo dell’armamento con cantieri di rinnovamento della linea di contatto.)
che comportino l’uso di rincalzatrici e carrelli manutenzione della linea di contatto sia di
società appaltatrici che di RFI.
In tal caso il coordinatore per la progettazione deve verificare e concordare gli intervalli
concessi sia per interruzioni programmate su binari pari/dispari, evidenziando anche le
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fasi che necessitano la tolta tensione e stabilire le tempistiche di intervento tra i vari
soggetti.
In ultima analisi questo elaborato dovrà essere composto da un diagramma di Gant,
Pert o altri sistemi di programmazione lavori che individui le tempistiche delle lavorazioni
evidenziando quei ricoprimenti temporali che potrebbero portare a delle criticità dal
punto di vista della sicurezza di cantiere.
Una volta che siano state individuate le fasi critiche il Coordinatore per la progettazione
deve eseguire un’analisi dei rischi da esse derivanti e stabilire le misure di sicurezza
relative ai medesimi.
VIII.2.3 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità
In caso di cantieri che prevedano la realizzazione di nuovi tratti di linea o il rinnovo di
intere tratte esistenti si dovrà provvedere a definire l’area di cantiere dove si dovranno
costruire le opere propedeutiche al cantiere stesso (uffici, locali mensa, servizi igienici
ecc.) e troveranno ricovero i mezzi d’opera, in attesa di essere utilizzati o in sosta
durante le fasi passive di lavoro, tale area andrà riportata su di una planimetria da
allegare al PSC.
Di norma si possono avere per lavori ferroviari due tipologie di aree: una esterna alla
linea e/o stazione, quindi su terreno non necessariamente di proprietà di RFI, o una
interna all’impianto ferroviario, ad esempio binari di ricovero di una stazione presa come
base per il cantiere stesso.
Esaminiamo ora separatamente i due casi analizzandone i vari elementi.
a) Aree esterne
L’elaborato dovrà essere composto da una planimetria dove sia evidenziata:
- la recinzione di cantiere;
- le vie di accesso al cantiere esterne (strada ) od interna verso la ferrovia in
caso di cantieri limitrofi;
- l’ubicazione dei prefabbricati degli uffici, mensa, servizi igienici, ambulatorio,
cabina di trasformazione, magazzini e quant’altro comprendente opere fisse;
- le vie interne di cantiere per il transito di automezzi con relativa segnaletica;
- l’ubicazione di condotte elettriche, del gas, dell’aria compressa, dell’acqua, di
scarico ;
- l’ubicazione di eventuali condotte interrate od aree elettriche o di qualsiasi
altro tipo;
- l’ubicazione di vasche di acqua o serbatoi di gas;
- l’ubicazione dei depositi dei materiali di risulta (rifiuti) ;
- l’ubicazione di aree di stoccaggio di materiali da impiegare;
- l’ubicazione di centrali di betonaggio e di produzione di aria compressa;
- l’ubicazione di macchine per la ventilazione con relativi gruppi elettrogeni (in
caso costruzione gallerie);
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- le planimetrie di eventuali binari di raccordo con la stazione e/o la linea ed il
sistema di invio e ricevimento treni;
- l’ubicazione delle piazzole di sosta per gli automezzi di cantiere e relativa
segnaletica;
b) Aree interne
L’elaborato dovrà essere composto da una planimetria della stazione comprendente il
fabbricato viaggiatori ed i binari, un piano del ferro, un piano schematico IS della
stazione stessa, un piano di alimentazione della stazione ed infine un piano di
elettrificazione.
Sulla planimetria dovranno essere indicate:
- le vie d’accesso per mezzi gommati ai binari;
- le soggezioni elettriche da prevedere ed eventuali tolte tensioni per
consentire il transito di mezzi fuori sagoma;
- i binari dove andranno ricoverati, alla fine del lavoro, i mezzi d’opera (carrelli
TE, rincalzatrici ecc.);
- i locali dati in concessione temporanee alle ditte appaltatrici sia che si trovino
nel fabbricato viaggiatori che in eventuali fabbricati servizi accessori o
magazzini merci;
- i servizi igienici della stazione per i lavoratori delle imprese appaltatrici.
Il piano schematico sarà utile per individuare i binari dove saranno ricoverati i mezzi
d’opera e gli enti di piazzale con la manovra dei quali sarà possibile far uscire i mezzi
stessi, il piano di alimentazione individuerà quei sezionatori da palo da manovrare per
effettuare eventuali tolte tensioni sulle zone interessate al transito di mezzi gommati
senza pregiudicare se possibile la circolazione sui binari di corsa.
Il piano di elettrificazione sarà comunque utile per individuare i pali che potrebbero
ingombrare la via qualora si abbia il passaggio di mezzi fuori sagoma.
Appare evidente l’utilità di reperire tutti gli elaborati sopra detti in via di progettazione
dei lavori in caso in cui, ad esempio, si debbano effettuare lavorazioni in stazioni o
scali merci.
VIII.2.4 Schede con analisi rischi per ogni tipo di lavorazione
Al fine di individuare in modo puntuale tutti i rischi che potrebbero aversi durante la
realizzazione dell’opera sarà bene prevedere per ogni singola lavorazione delle schede
che riportino le attività, le fasi di lavoro, le fasi critiche (in caso di più imprese, lavoratori
autonomi o squadre di RFI), i mezzi e/o gli attrezzi, i rischi, le misure di sicurezza, i
dispositivi di protezione individuale (DPI) e le leggi o altre normative di riferimento.
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Si riporta di seguito un esempio di scheda:
PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO SCHEDA N°...
RELATIVA AL LAVORO..................
REALIZZAZIONE DI ....................
ATTIVITA’
N° FASE
N° FASE
CRITICA
MEZZI
ATTREZZI
RISCHI
MISURE DI
SICUREZZA
DPI
LEGGI
NORMATIVE
NOTE
Le schede, come quella sopra riportata, dovranno essere numerate con un numero che
sia riferito ad ogni singola lavorazione; qualora sia stato fatto un Gantt o Pert (o simili),
occorre riportare lo stesso numero, e dovrà essere indicata anche l’intera opera da
realizzarsi.
- prima colonna: (attività) riportare il nome della attività da eseguire, ad es.
“costruzione della recinzione di cantiere”.
- seconda colonna: (n. fase) indicare la prima fase necessaria al compimento
dell’attività ad es. “scavo per la realizzazione dei blocchi in calcestruzzo per l’infissione
dei paletti di recinzione”.
- terza colonna: (n. fase critica) indicare il numero di fase critica riferito alla
sovrapposizione di più attività, sarà bene perciò fare riferimento all’elaborato di cui al
punto 2,3 Fasi di realizzazione.
Qualora non vi fossero fasi critiche la casella non andrà presa in considerazione.
- quarta colonna: (mezzi-attrezzi) indicare tutti gli attrezzi e/o macchine che
intervengono alla realizzazione della lavorazione/fase, ad es. attrezzi manuali quali pale
picconi ecc. o meccanici escavatori ecc.
- quinta colonna: (rischi) indicare i rischi specifici alla lavorazione/fase sia riferiti alla
protezione del corpo, al fine di determinare i DPI adatti, sia come rischi generali dovuti
alle operazioni di scavo, ad. esempio se si è in presenza di tubazioni interrate o linee
elettriche ecc. Per quest’ultima parte si dovrà fare riferimento all’elaborato 4 Planimetrie
di cantiere e relativa viabilità.
- sesta colonna: (misure di sicurezza) indicare tutte le misure prese per la protezione
dai rischi e qualora non sia tecnologicamente possibile proteggere il lavoratore imporre
uso di DPI appropriati e informare i lavoratori.
- settima colonna: (DPI) indicare i DPI da usare per proteggere le parti del corpo
individuate alla colonna rischi, sarà buona norma tenere in cantiere un registro
nominativo delle assegnazioni dei DPI al personale e le circolari ferroviarie interne.
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- ottava colonna: (leggi e normative) indicare le leggi e norme di riferimento da
rispettare, per i DPI oltre che il D.Lgs.475/1992 indicare la norma UNI EN di riferimento.
- nona colonna: (note) indicare tutte le operazioni da farsi sia sulle macchine che sugli
attrezzi o anche sui DPI da parte del personale, ad es. controllare l’efficienza delle
macchine di scavo periodicamente, controllare la data di costruzione di alcuni DPI
(caschi) ecc.
- decima colonna: (N.) indicare il numero progressivo di attività per la lavorazione
riportata sulla scheda potrà risultare utile al fine di valutare economicamente il costo
della sicurezza per quella attività.
Si dovranno produrre tante schede quante sono le singole lavorazioni che compongono
l’opera riferendole alle varie tipologie di intervento fatto da parte di soggetti diversi.
Nelle lavorazioni civili e in quelle tecnologiche si dovranno elencare - d’intesa con il
progettista dell’opera - tutte le macro lavorazioni e scomporle poi in singole attività
lavorative.
L’analisi dei rischi dovrà essere effettuata con particolare attenzione su quelle
lavorazioni che comportino il rischio da:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
investimento treno o “da veicoli in movimento”
elettrocuzione
rumore
uso di sostanze chimiche
ambienti con atmosfere esplosive
Sarà buona norma produrre degli elaborati che illustrino le scelte progettuali ed
organizzative, le misure di prevenzione e protezione e le relative procedure.
VIII.2.5 Schede di sicurezza macchine
La parte di descrizione delle macchine di cantiere all’atto della stesura del PSC potrà essere effettuata dal
coordinatore per la progettazione soltanto in modo descrittivo evidenziando la necessità dell’uso di
macchine con relative le specifiche attitudini alla realizzazione di alcune parti dell’opera.
All’atto della stesura del proprio POS, l’impresa appaltatrice dovrà indicare tutte le
macchine usate per il cantiere; in particolar modo di ogni macchina si dovrà avere il
certificato di conformità, il libretto d’uso e manutenzione e la certificazione delle verifiche
periodiche.
Tutto ciò va riportato su apposite schede da conservare in cantiere a disposizione
dell’organo di vigilanza.
VIII.2.6 Impatto ambientale del cantiere
Il Coordinatore per la progettazione deve verificare, d’intesa con il progettista l’impatto
ambientale del cantiere e le misure di mitigazione dello stesso, in rapporto ai
provvedimenti da adottare per la tutela e della sicurezza e la salute dei lavoratori; in
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particolare devono essere definite le modalità di gestione delle sostanze pericolose e dei
rifiuti, prevedendo le aree e i sistemi di stoccaggio degli stessi e definendo le procedure
per la loro manipolazione e i DPI che i lavoratori devono, caso per caso, adottare.
Anche per queste lavorazioni sono predisposte le relative schede 1/7.
VIII.2.7 Indagini sulla situazione dell’area di cantiere
L’indagine sull’area del cantiere, propedeutica all’apertura del cantiere stesso, è
disposta dal coordinatore per la progettazione e deve fornire le necessarie informazioni
riguardo a:
disponibilità di servizi (elettricità, acqua potabile, acqua per usi industriali, fognatura
pubblica, fognatura interna, ecc.);
presenza di:
- linee interrate ( tubazioni, cavidotti),
- materiali interrati ( serbatoi, rifiuti, ordigni bellici),
- linee aeree ( linee elettriche, nastri trasportatori, ecc.),
- eventuali materiali con amianto.
L’indagine, per quanto attiene ai cantieri da ubicare in aree ferroviarie, può essere
effettuata con l’ausilio delle Unità Territoriali Infrastruttura o di Terminali viaggiatori e
merci; in ogni caso devono essere raccolte le informazioni dalle Aziende che gestiscono
i diversi servizi (gas, acqua, energia elettrica, telefoni, fognature ), i competenti uffici
degli Enti locali, i Vigili del Fuoco, ecc.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta di informazioni sulla possibile
presenza di ordigni bellici: notizie storiche su bombardamenti e cannoneggiamenti che
possano avere interessato la zona, eventuali precedenti ritrovamenti, ecc.
I risultati delle indagini devono essere descritti in una relazione tecnica in cui sono
fornite le caratteristiche dei diversi elementi individuati e riportati in mappe in scala
adeguata a rappresentare in dettaglio il posizionamento degli elementi stessi.
La relazione sull’indagine, corredata della documentazione raccolta deve essere
conservata negli atti del contratto di gestione.
VIII.2.8 Indagini topografiche e geognostiche su aree di cantiere
D’intesa con il progettista dell’opera il Coordinatore per la progettazione dovrà far
eseguire indagini topografiche e geognostiche sull’area di cantiere per evitare ad
esempio cedimenti del terreno nel caso in cui si abbia transito di automezzi pesanti. Le
opere provvisionali necessarie al consolidamento del terreno possono essere computate
come costi della sicurezza.
Gli elaborati attinenti a questo punto saranno composti da una relazione tecnica dello
stato dei terreni, che ne individui la composizione e la resistenza e delle planimetrie che
mettano in evidenza le parti meno resistenti.
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Tutto quanto sopra dovrà
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soddisfare quanto previsto nell’Allegato XV del
D.Lgs
VIII.2.9 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Lo scopo del fascicolo dell’opera (art.91 comma 1 b e All.XVI D.Lgs.81/2008) è quello di
definire le misure preventive e protettive di sicurezza di cui l’opera deve essere dotata
al fine di consentire che le operazioni di manutenzione, che saranno effettuate nel
tempo per il mantenimento delle caratteristiche della medesima, possano essere
effettuate dagli incaricati in condizioni di massima sicurezza.
Ovviamente all’atto della progettazione dell’opera dovranno essere previste tali misure o
in alcuni casi incorporate nell’opera stessa.
In ambito ferroviario, ed in particolar modo negli impianti delle infrastrutture ferroviarie
quanto sopra è compendiato nelle esistenti norme tecniche di costruzioni delle
infrastrutture.
Le misure di protezione o di prevenzione sono già previste nelle metodologie di
manutenzione ed in particolar modo per gli impianti tecnologici o di armamento esisto
norme o buone prassi di manutenzione che ottemperano a quanto previsto dalla legge.
In altri termini si può paragonare al fascicolo dell’opera ed allegarlo al PSC necessario
per la realizzazione dell’opera tutta quella serie di attività con le relative norme alla
manutenzione ordinaria o straordinaria della stessa.
In caso invece di realizzazione di opere di infrastrutture ferroviarie di carattere civile, ad
es. i sottopassi o i sovrappassi per la soppressione dei PL o la costruzione/restailing di
fabbricati esistenti, appare conveniente fare riferimento direttamente a quanto previsto
nell’Allegato XVI del T.U.
In particolare al punto II dell’Allegato sopracitato vengono elencati gli elementi da
prendere in considerazione per la definizione delle misure di prevenzione e protezione.
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ALLEGATO 1 - RICHIESTA QUALIFICAZIONE ALLE
AFFIDATARIE, ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI
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IMPRESE
(Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e allegato XVII )
Spett.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
( inserire la ragione sociale dell’impresa o del lavoratore
autonomo )
Oggetto: richiesta documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs.
81/2008 e all. XVII
Con
la
presente
il
sottoscritto
………………………….
in
qualità
di
Committente/Responsabile dei lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune
di ………………….. , Via …………………. N° ………… fa richiesta dei seguenti
documenti e dichiarazioni da fornirsi prima della sottoscrizione del contratto di appalto
per i suddetti lavori.
Per le Imprese:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
4. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
5. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
6. nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione,
7. nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
8. nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario
9. nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
10. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.Lgs. 81/2008;
11. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
prevista D.Lgs. 81/2008
12. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
13. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008
14. dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica
15. estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse
Edili
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16. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori autonomi:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal
D.Lgs. 81/2008
5. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
In merito all’eventuale subappalto di lavorazioni si ricorda:
¾ che, in caso si subappalto il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità
tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra (art. 97)
¾ che, in base all’Art. 1656 del c.c., per i lavori privati è necessaria l’autorizzazione
al subappalto da parte del sottoscritto Committente
¾ la data dell’effettivo ingresso in cantiere dei subappaltatori dovrà essere
comunicata al Committente ed al Coordinatore per l’Esecuzione da parte della
ditta affidataria con congruo preavviso.
………………. , lì …………………..
† il Committente
† il Responsabile dei Lavori
…………………………………….
( firma )
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ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE DELL’ IMPRESA
AFFIDATARIA/ESECUTRICE
(Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e Allegato XVII )
Spett.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
( inserire il nominativo del Committente o Responsabile dei Lavori)
Oggetto: trasmissione documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9,
D.Lgs. 81/2008 e all. XVII
Con la presente la ditta …………………………. in riferimento ai lavori di
………………………… da eseguirsi in Comune di ………………….. , Via
…………………. N° …………
( spuntare la casella )
Per le imprese:
1. allega certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. allega documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
3. allega specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
4. allega elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
5. allega nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. allega nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione;
7. allega nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
8. allega nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario;
9. allega nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
10. allega attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal D.Lgs. 81/2008;
11. allega elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità
sanitaria prevista D.Lgs. 81/2008;
12. allega documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007;
13. allega dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
14. allega estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle
Casse Edili;
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15. dichiara che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è:
……………………..………………………………………………………………………..
16. dichiara il seguente organico medio annuo, distinto per qualifica:
Qualifica
Organico medio
annuo
Per i lavoratori autonomi:
1. dichiara di essere qualificato come lavoratore autonomo, così come definito dal
D.Lgs. 81/2008, Art. 89, comma 1, lett. d), essendo persona fisica che svolge la
propria attività professionale senza vincoli di subordinazione, e di non essere
datore di lavoro di lavoratori subordinati così come definiti dall’Art. 2, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
2. allega certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
3. allega specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
4. allega elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
5. allega attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
previsti dal D.Lgs. 81/2008;
6. allega documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007.
………………. , lì …………………..
in fede
…………………………………….
( timbro e firma )
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ALLEGATO 3 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
(Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e allegato XVII )
Spett.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
( inserire l’indirizzo del Comune )
Oggetto: trasmissione documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9,
D.Lgs. 81/2008 e all. XVII
Con
la
presente
il
sottoscritto
………………………….
in
qualità
di
Committente/Responsabile dei lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune
di ………………….. , Via …………………. N° ………… di cui al Permesso di Costruire n°
…….. del …………, comunica che i lavori saranno eseguiti dalla ditta
………………………… e trasmette la seguente documentazione:
( spuntare la casella )
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Per le imprese:
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione,
nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.Lgs. 81/2008;
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
prevista D.Lgs. 81/2008
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008
dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica
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… estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse
Edili
… dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori autonomi:
… certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
… specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
… elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
… attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal
D.Lgs. 81/2008
… documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
………………. , lì …………………..
† il Committente
† il Responsabile dei Lavori
…………………………………….
( firma )
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ALLEGATO 4 - NOTIFICA PRELIMINARE
ALL'AZIENDA U.S.L. ……………………
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE
E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
VIA……………………………….
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
VIA………………………………………….
RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO: NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 D.lgs 81/2008)
Data della comunicazione
Indirizzo del cantiere
Committente(i): nome(i) indirizzo(i)
Natura dell’opera
(NO a diciture generiche come
“manutenzione ordinaria”o “opere edili”)
Responsabile dei lavori: (nome, indirizzo e telefono)
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, indirizzo e
telefono) (CSP)
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l’esecuzione dell’opera (nome, indirizzo e
telefono)
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
Data presunta inizio dei lavori in cantiere
Durata presunta dei lavori in cantiere
Numero massimo presunto dei lavoratori nel cantiere
Numero previsto di imprese nel cantiere
Numero previsto di lavoratori autonomi nel cantiere
Identificazione delle imprese già selezionate
Ditta:
Cod. fiscale o P.Iva
Ditta:
Cod. fiscale o P.Iva
Ditta:
Cod. fiscale o P.Iva
Ammontare complessivo presunto dei lavori.
€
Il Committente o Il Responsabile dei lavori
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ALLEGATO 5 – PSC - FLOW CHART PROCESS
I
Definire fasi esecuzione
Piano di
Sicurezza e
Coordinamento
(P.S.C.)
Finalità
Prevenzion
e
Sicurezza
1
Garantire rispetto norme
2
Valutazione ed Analisi costi
3
Individuazione
A
Analisi
B
Valutazione
C
Indicazione di prevenzione
D
Attrezzature necessarie
A
Procedure si sicurezza e
prevenzione
B
Coordinamento delle
procedure
C
III
Valutazione rischi
1
Contenuti
Criteri operativi sicurezza e
2
Piano di
sicurezza e
coordinamento
(PSC)
Simultaneità di più soggetti
1
Squadro di lavoro FS
A
N° Imprese operanti
B
N° Lavoratori autonomi
operanti
C
IV
Coordinamento
per prevenzione
Uso promiscuo parti comuni del
cantiere
Relazione tecnica
Impresa
appaltatrice
Integrazioni
(POS)
II
Elaborati
2
A
Infrastrutture comuni
B
D.P.I. collettivi
C
Logistica
D
1
Fasi di realizzazione
2
Individuazioni fasi critiche
3
Planimetria di cantiere e relativa
viabilità
4
Schede di analisi rischi per ogni tipo di
lavorazione
5
Scheda di sicurezza macchine
Impianti energetici
di cantiere
6
Valutazione impatto ambientale e
smaltimento rifiuti
7
Indagini su area di cantiere per
presenza linee elettriche e per
presenza di residuati bellici
8
Indagini geognostiche su area cantiere
9
Stima dei costi della sicurezza
10