Imposta Transazioni Finanziarie

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Imposta Transazioni Finanziarie
DELEGAZIONE
DI
BRUXELLES
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
COOPERAZIONE RAFFORZATA
n°27
Nota di presentazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 14 febbraio 2013
Serie La lente sull’Ue
Marzo 2013
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
COOPERAZIONE RAFFORZATA
INTRODUZIONE
In seguito alla forte resistenza da parte di numerosi Stati membri all’introduzione di un
sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello, un gruppo di 11 Stati
membri (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia, Grecia, Slovenia,
Belgio, e Portogallo) hanno richiesto alla Commissione di avviare la procedura per introdurre
l’ITF nel quadro di una cooperazione rafforzata.
Dopo il via libera del Parlamento europeo lo scorso 12 dicembre e l’approvazione ufficiale in
gennaio da parte del Consiglio ECOFIN a procedere, il 14 febbraio la Commissione ha
presentato una nuova proposta di direttiva contenente i dettagli dell’ITF da introdurre nel
quadro di una cooperazione rafforzata.
Come richiesto dagli 11 Stati membri che procederanno con l’applicazione di tale imposta, il
testo della direttiva, pur rispecchiando il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta
originaria del settembre 2011 (IP/11/1085), contiene una serie di misure volte a limitare
quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari colpiti
dall’imposizione fiscale verso Stati membri UE non partecipanti all’ITF. Tra queste la
principale è l’introduzione del principio d’emissione a complemento del più generale
principio di residenza. Mentre sulla base del principio di emissione l’imposta verrà applicata
quando una delle parti coinvolte nella transazione è residente in territorio ITF, l’introduzione
del primo principio estende lo scopo della normativa a tutti gli strumenti finanziari emessi in
un mercato dove vige l’ITF , e questo a prescindere dallo Stato di residenza delle controparti
nella transazione.
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CONTENUTI
La Direttiva, che riprende l’ambito e gli obiettivi della proposta ITF originaria del settembre
2011 (IP/11/1085), introduce delle modifiche motivate, secondo la Commissione,
dall’esigenza di fornire maggiore chiarezza legale e rafforzare le misure anti-evasione ed
anti-elusione visto il rischio di frammentazione delle politiche all’interno del mercato
comune.
Più precisamente, la proposta di direttiva della Commissione si prefigge di:
 armonizzare le legislazioni nazionali vigenti riguardo alla tassazione delle transazioni
finanziarie;
 limitare comportamenti degli operatori non desiderabili e in tal modo stabilizzare i
mercati;
 fare in modo che il settore finanziario contribuisca in modo equo e sostanziale a
coprire i costi della crisi finanziaria.
L’attuale proposta è accompagnata da un aggiornamento dello studio d’impatto condotto
nel 2011, nel quale la Commissione stima che l’introduzione dell’ITF negli 11 Stati membri
interessati genererebbe un gettito tra i 30 e i 35 miliardi di Euro all’anno. Non si tratta
propriamente di un nuovo studio, peraltro richiesto da diversi Stati membri non partecipanti
(in particolare Gran Bretagna e Polonia) per appurare le possibili ricadute sulle loro
economie, ma di una versione riveduta precedente dello studio d’impatto del 2011.
(a) Ambito di applicazione
Com’è stato già sottolineato, lo scopo principale della revisione è quello di limitare i
fenomeni di delocalizzazione delle attività finanziarie colpite dall’imposta, ampliandone il più
possibile il campo d’applicazione, in primo luogo attraverso l’introduzione del principio
d’emissione a complemento del più generale principio di residenza.
Quale regola generale, l’applicazione territoriale della proposta e i diritti d’imposizione
vengono definiti secondo il principio di residenza, secondo il quale una transazione
finanziaria è imponibile se uno dei partecipanti alla transazione è stabilito sul territorio di
uno Stato membro in cui si applica l’ITF. La regola della residenza dell’ente finanziario
determina anche quale Stato membro debba tassare la transazione.
In particolare, la proposta specifica che un ente finanziario si considera stabilito sul territorio
di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni (in ordine
gerarchico, art 4.1):
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a) è stato autorizzato dalle autorità di uno Stato membro che partecipa all’ITF ad agire
in veste di ente finanziario in relazione alle transazioni incluse nell’autorizzazione;
b) è autorizzato o in diritto di operare, dall’estero, come istituzione finanziaria sul
territorio di uno Stato membro, per quanto riguarda le transazioni che rientrano in
tale autorizzazione o diritto;
c) ha la sede legale in uno Stato membro che partecipa all’ITF;
d) ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in uno Stato membro che
partecipa all’ITF;
e) ha una succursale in uno Stato membro che partecipa all’ITF;
f) partecipa o agisce in nome di uno dei partecipanti a una transazione finanziaria con
un altro ente finanziario stabilito in tale Stato membro;
g) partecipa o agisce in nome di uno dei partecipanti a una transazione di uno
strumento finanziario emesso sul territorio di uno Stato membro che partecipa
all’ITF.
I punti b) e g) costituiscono una novità, e sono stati inseriti al fine di evitare la circonvenzione
dell’imposta per via della sua più ristretta applicazione rispetto alla proposta originaria. Il
punto b) copre presumibilmente il caso di un ente che decida di trasferirsi all’estero pur
continuando la propria attività finanziaria in territorio dove vige l’ITF, mentre il punto g)
contiene il c.d. “principio d’emissione”, per il quale la tassa è dovuta se lo strumento
finanziario (derivati scambiati sui mercati OTC esclusi) è stato emesso in territorio ITF, anche
se nessuna delle controparti è stabilita sul territorio ITF ai sensi dei criteri precedenti.
Quest’ultimo punto rappresenta, in effetti, un’estensione.
Rispetto alla precedente proposta, risulta inoltre ampliato anche il novero delle attività
oggetto d’imposta. Come nella proposta direttiva del 2011, continueranno a essere
considerate oggetto d’imposta (art 2.1 (2)):
 l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del
regolamento;
 il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre uno strumento
finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il
trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario;
 la stipula o modifica di contratti derivati (su borse oppure over-the-counter, c.d. OTC);
 uno scambio di strumenti finanziari;
 un accordo di pronti contro termine, un accordo di pronti contro termine inverso, e i
contratti di concessione e assunzione di titoli di prestito.
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Inoltre, saranno ora sottoposti a tassazione anche:
 gli scambi tra due o più strumenti finanziari (per esempio, lo scambio di un titolo di
stato con un’obbligazione), che verranno considerati come due transazioni per
finalità fiscali;
 i pronti contro termine e i pronti contro termine inversi, che verranno considerati
come una sola transazione, essendo ritenuti economicamente equivalenti ad una
singola operazione di credito.
Questo rappresenta un elemento di costo aggiuntivo per gli istituti finanziari, che potrebbe
venire scaricato sugli enti non finanziari, peggiorando quindi le condizioni di accesso al
credito per le imprese.
Sono tuttavia state escluse dal campo di applicazione della direttiva: le operazioni spot sulle
valute (che hai sensi della MiFID non sono considerati strumenti finanziari); le operazioni sul
mercato primario e le transazioni rilevanti per i cittadini e per le imprese come la
conclusione di contratti assicurativi, mutui, crediti al consumo, contratti di finanziamento o il
pagamento di servizi (considerando 6); l’emissione e il rimborso di azioni e quote di
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi d’investimento alternativi
(art. 3.4.a); le operazioni di ristrutturazione d’impresa (art. 3.4.g).
Inoltre, sono state esplicitamente esclusione dal campo di applicazione dell’imposta anche le
transazioni concluse con il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) (art. 3.4.d), il cui trattato
istitutivo è stato siglato solo nel 2012. L’eventualità di escludere dal campo di applicazione
un simile istituto era peraltro già stata prevista all’articolo 1.3.b che includeva tra i soggetti
esentati dal pagamento della ITF ogni “ente finanziario internazionale costituito da uno o più
Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio
dei suoi membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di
finanziamento”.
Non si registrano invece particolari differenze riguardo alla definizione di enti finanziari (art.
2.1.8(a-i)), tra i quali continuano a rientrare:
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imprese d’investimento;
mercati organizzati;
enti creditizi;
imprese di assicurazione e riassicurazione;
società veicolo di cartolarizzazione.
fondi pensione o enti pensionistici;
organismi d’investimento collettivo di valori mobiliari;
fondi d’investimento alternativo;
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Allo stesso modo, continua a essere considerato “ente finanziario” secondo l’art 2.1.8(j) ogni
altra impresa che svolge attività quali:
 raccolta di fondi o di altri fondi rimborsabili;
 operazioni di prestito (ad esempio un credito al consumo o un credito con garanzia
ipotecaria);
 leasing finanziario;
 rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 attività di negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per
conto di clienti;
 attività di acquisizione di partecipazioni in imprese;
 attività di partecipazione a strumenti finanziari o loro emissione.
Si noti che, come in precedenza, le imprese non finanziarie rientrerebbero nell’ambito di
applicazione della direttiva solo qualora le attività finanziarie rappresentassero una quota
“significativa” dell’attività complessiva dell’impresa.
Tuttavia la precedente ambiguità relativa alla definizione del termine “significativo” è ora
stata chiarita: nella nuova proposta, infatti, si esplicita che con il termine “significativo” ci si
riferisce esclusivamente a quelle imprese per le quali il valore medio annuale delle
transazioni finanziarie costituisce più del 50% del fatturato annuo. Questo significa, in ogni
caso, che le holding finanziarie dei grandi gruppi industriali, che svolgono attività di hedging
sulle commodity o sulle valute, e non operazioni speculative, sarebbero colpite dalla tassa.
Infine, diversamente dalla proposta del 2011, vengono ora esplicitamente esclusi dagli enti
sottoposti al pagamento dell’ITF anche gli Stati membri e gli enti pubblici nell’esercizio delle
proprie prerogative legate alla funzione di gestori del debito pubblico (art. 3.2.c), che si
vanno quindi ad aggiungere alle controparti centrali (CC) (art. 3.2.a), alle depositarie centrali
di titoli (DCT) e alle depositarie centrali di titoli internazionali (DCIT) (art. 3.2.b).
Nella proposta di direttiva, infine, rimane la precisazione che un ente non si considera
stabilito sul territorio di uno Stato membro ITF, nel caso provi che non vi sia alcun
collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di uno Stato membro
ITF.
(b) Esempi di applicazione:
Una banca residente negli Stati Uniti (senza filiali nella giurisdizione dell’ITF) acquista sul
London Stock Exchange azioni emesse in Germania da una banca con sede a Singapore
(senza filiali nella giurisdizione dell’ITF):
 l’ITF è dovuta al tasso tedesco da entrambe le banche poiché i titoli erano stati
emessi in Germania.
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La filiale francese di un’istituzione finanziaria statunitense vende, a Zurigo (SUI), azioni
statunitensi alla filiale francese di un’altra istituzione finanziaria statunitense per le proprie
operazioni negli Stati Uniti:
 Le istituzioni finanziarie statunitensi (le loro filiali) potrebbero essere in grado di
dimostrare che non vi è nessun collegamento tra la sostanza economica della
transazione e la Francia.
La banca A residente in Germania compie una transazione finanziaria con l’assicurazione B
residente in Spagna, per es. vendita di azioni per 1 milione di €:
 l’ITF è dovuta in Germania e Spagna al tasso nazionale (nel caso entrambi i paesi
abbiano l’aliquota minima, 1000 € da parte di entrambi gli istituti finanziari).
La banca C residente in Francia conclude uno swap con la banca D residente in Svizzera:
 l’ITF è dovuta due volte in Francia al tasso nazionale, dalla banca svizzera che viene
considerata residente in Francia e dalla banca francese.
La banca G residente in Svizzera conclude un contratto forward di greggio con un’impresa
petrolifera olandese:
 la banca G viene considerata residente in Olanda dove l’ITF è dovuta, al tasso
olandese1.
Un fondo pensione Giapponese acquista da una banca americana un’azione tedesca iscritta
al listino della Borsa di Francoforte sulla base di una strategia di esposizione verso i mercati
europei:
 il fondo pensione giapponese è tenuto a pagare la tassa alla Germania per il principio
di emissione.
(c) Aliquote, base imponibile ed esigibilità
Non si registrano particolari novità per quanto riguarda le aliquote, la base imponibile e
l’esigibilità dell’ITF.
Il criterio di tassazione di tutte le transazioni finanziarie aventi un collegamento concreto con
la zona ITF è stato mantenuto, così come i tassi dello 0.1% per obbligazioni e azioni e dello
0.01% per i derivati.
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Si noti, a riguardo, che i contratti derivati aventi come sottostante materie prime sono inclusi, mentre non lo sono le
transazioni sulle materie prime fisiche.
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La quantificazione della base imponibile per la negoziazione di obbligazioni o azioni è pari a
tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla
controparte ad una parte terza. La quantificazione della base imponibile coinciderà invece
con il prezzo di mercato, quando il corrispettivo sarà inferiore a tale prezzo ovvero nel caso
in cui vi sia un trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno
strumento finanziario a titolo di proprietario o qualsiasi operazione equivalente che implichi
il rischio associato allo strumento finanziario.
Per quanto riguarda i derivati, la base imponibile risulterà pari al valore nozionale del
contratto derivato al momento della transazione finanziaria.
Come nella proposta di direttiva del 2011, ogni ente finanziario coinvolto nella transazione
sarà responsabile del versamento dell’ITF se partecipa alla transazione finanziaria, sia per
conto proprio che per conto di un altro soggetto, sia che agisca a nome del partecipante
oppure sia che la transazione sia stata effettuata a suo nome. La proposta stabilisce, inoltre,
la responsabilità solidale degli enti partecipanti alla transazione per il versamento
dell’imposta dovuta da un ente finanziario.
Ai fini dell’applicabilità dell’imposta ad una transazione finanziaria, essa si considera esigibile
nel momento stesso in cui avviene. Gli Stati membri partecipanti, spiega la proposta, devono
assicurare che l’ITF sia versata alle autorità fiscali: in caso di transazioni effettuate per via
elettronica, nel momento in cui essa diventa esigibile, mentre in tutti gli altri casi, entro tre
giorni lavorativi dal momento dell’esigibilità.
(d) Recepimento e clausola di revisione
La proposta di direttiva fissa il 30 settembre 2013 come termine entro il quale gli Stati
membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative necessarie per
conformarsi. Dunque, la direttiva, nell’intenzione della Commissione, dovrebbe entrare in
vigore dal 1° gennaio 2014, analogamente alla proposta originaria. Inoltre, ogni cinque anni,
e per la prima volta a partire dal 31 dicembre 2016, la Commissione dovrà inviare al
Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva e, se necessario, presenterà una
proposta di revisione della stessa.
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PROSSIME TAPPE
La procedura legislativa rilevante è la c.d. procedura di consultazione. Competente è il
Consiglio europeo, che, secondo l’articolo 113 del TFUE, “deliberando all'unanimità secondo
una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle
legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte
indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di
concorrenza”.
La proposta di direttiva del Consiglio è indirizzata agli Stati membri interessati, pertanto,
nonostante la discussione sia aperta a tutti i paesi dell’UE a livello di gruppi di lavoro del
Consiglio, solo gli 11 Stati che desiderano proseguire con una tassazione delle transazioni
finanziarie avranno il diritto di voto. Il Parlamento Europeo (PE) (dove titolare del dossier è la
commissione per i problemi economici e monetari, ECON), il Comitato Economico e Sociale
Europeo e i Parlamenti Nazionali saranno solamente consultati.
La tempistica dettata della Commissione sembra piuttosto ambiziosa: infatti, se da un lato è
vero che vi sono già state estese discussioni nei due anni passati, dall’altro è pur vero che le
divergenze, anche all’interno degli 11 paesi che concordano con l’introduzione dell’ITF,
rimangono ampie.
Si avrà una discussione sullo stato di avanzamento dell’ITF nel contest del Consiglio Ecofin
del 14 maggio 2013. Altri Stati membri potrebbero unirsi a coloro che hanno deciso di
aderire alla cooperazione rafforzata. Per esempio, i Paesi Bassi hanno espresso interesse in
tal senso, a condizione che vengano esclusi i fondi pensione, e anche Polonia e Lituania
potrebbero aderire.
Il Parlamento europeo discuterà la proposta in sede ECON il 28 maggio e in plenaria a
Strasburgo l’1 luglio.
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