Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II) - 6061
Transcript
Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II) - 6061
Tassazione delle Attività Finanziarie (parte II) 6061 - Scienza delle Finanze CLEAM cl.5 Università Bocconi a.a. 2010/2011 La tassazione delle rendite finanziarie in contesto internazionale • Problema: 1. Come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero? 2. Come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale? • Possiamo seguire due principi polari: Principio della residenza Principio della fonte La tassazione delle rendite finanziarie in contesto internazionale (cont.) La valutazione dei due principi può essere condotta seguendo i seguenti criteri: a. Efficienza e neutralità b. Ripartizione del gettito tra paesi c. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale d. Applicabilità a. Efficienza e Neutralità Capital Export Neutrality - CEN Capital Import Neutrality - CIN a. Efficienza e Neutralita’ (cont.) Principio di residenza - CEN • Due paesi: h e f • Rendimento: rh = rf Res.za Investo H H H F F H F F • CEN sı̀ • CIN no Rendimento Netto rh (1 − th ) rf (1 − th ) rh (1 − tf ) rf (1 − tf ) rh = rf rh (1 − th ) = rf (1 − th ) rh = rf rh (1 − tf ) = rf (1 − tf ) a. Efficienza e Neutralità (cont.) Principio della Fonte - CIN • Due paesi: h e f • Rendimento: rh = rf Residenza H F H F • CIN sı̀ • CEN no Investo H H F F Rendimento Netto rh (1 − th ) rh (1 − th ) rf (1 − tf ) rf (1 − tf ) a. Efficienza e Neutralità (cont.) CEN ed Efficienza La CEN realizza un’allocazione efficiente del capitale tra paesi Analizziamo la condizione di efficienza: in assenza di imposte con imposte e applicazione del • principio di residenza • principio della fonte b. Ripartizione del gettito tra paesi Principio di Residenza: • base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti • preferito da paesi esportatori di capitale Principio della Fonte: • base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese • preferito da paesi importatori di capitale (risparmio inferiore al capitale investito) b. Ripartizione del gettito tra paesi (cont.) Consideriamo un residente in h che investa K in f : Th Tf Th + Tf Doppia tassazione th rf Khf tf rf Khf th rf Khf + tf rf Khf Residenza Fonte Sistema misto th rf Khf – th rf Khf – tf rf Khf tf rf Khf (th − tf )rf Khf tf rf Khf th rf Khf c. Equità • Il principio di residenza, contrariamente al principio della fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione d. Applicabilità Difficoltà nell’applicazione di Principio di Residenza: - Tax deferral - Informazione - Migrazione Fiscale Principio della Fonte - Competizione fiscale Aliquota alta Aliquota alta (40,40) Aliquota bassa (50,10) Aliquota bassa (10,50) (30,30) d. Applicabilità (cont.) • Conseguenze della concorrenza fiscale • Possibile Soluzione d. Applicabilità (cont.) Scambio di informazioni - Direttiva Europea • Dal 2005 scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario) • Austria, Belgio, Lussemburgo rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario • Fino al 2008 (1o Gennaio), Austria, Belgio, Lussemburgo applicheranno una ritenuta alla fonte del 15% sugli interessi dei non residenti, dal 2008 al 2011 del 20%, dopo il 2011 del 35% • devono trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai paesi di origine degli investitori d. Applicabilità (cont.) Attrarre gli investimenti dei non residenti Sui redditi percepiti dai non residenti: Interessi su depositi e obbligazioni • Esenti sei l paese di residenza del percettore partecipa a scambio di informazioni e non è un paradiso fiscale Plusvalenze Dividendi • Esenti • Ritenuta del 27% rimborsabile fino ai 4/9 se si dimostra che sono state pagate le imposte nello Stato di residenza dei percettori Proventi da fondi comuni • Rimborso del 15% a titolo di restituzione delle imposte pagate nel nostro paese d. Applicabilità (cont.) Attrarre gli investimenti dei residenti • Principio di Residenza • Si distingue tra investimenti - operati attraverso intermediari: imposte sostitutive - diretti: obbligo di dichiarazione, tassazione sostitutiva oppure IRPEF (in tal caso è riconosciuto un credito per quanto pagato all’estero) Proposta di riforma • Il sistema di imposte dovrebbe essere Generale Omogeneo • L’attuale sistema impositivo è Generale Non omogeneo Proposta di riforma (cont.) • aliquota unificata non superiore al 20% • regimi uniformi in relazione al timing della tassazione e alle possibilità • uniformare il trattamento degli OICVM italiani ed esteri, tassando anche i primi non più a monte ma in capo al sottoscrittore Proposta di riforma (cont.) aliquota unica Equità • riduzione della tassazione su depositi bancari e postali e cioè sull’attività in cui è investita la quota più rilevante del portafoglio dei soggetti a basso reddito • avvicinamento al prelievo minimo riservato ai redditi da lavoro (23%) Doppia Tassazione • aggravio del problema della doppia tassazione dei redditi partecipativi • penalizzazione per le sole partecipazioni non qualificate • per evitare discriminazione nei confronti delle qual.: ampliamento della quota di inclusione nella base imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze relative alle part. qual. Proposta di riforma (cont.) aliquota unica (cont.) Fuga di capitali • principio di residenza • negli altri paesi europei il prelievo avviene nell’ambito della tassazione ordinaria oppure, se avviene nell’ambito di regimi sostitutivi è generlamente non inferiore al 15%-20% Applicazione • a tutti gli strumenti finanziari in circolazione, senza alcuna distinzione tra gli strumenti emessi prima (titoli vecchi) e dopo (titoli nuovi) l’entrata in vigore della nuova aliquota • ai soli redditi maturati a partire dalla data prevista per il cambio di aliquota Proposta di riforma (cont.) principio della maturazione • applicazione generalizzata del principio della maturazione anche al risparmio amministrato e individuale, con l’individuazione del risultato maturato nell’anno • compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale