Principio della fonte

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Principio della fonte
Scienza delle finanze
30018 – Clef 10
La tassazione delle rendite finanziarie
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Tassazione attività finanziarie
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Tassazione delle rendite finanziarie in un
contesto internazionale
Problema:
• come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero?
• come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel
territorio nazionale?
Due principi polari:
• Principio della residenza
• Principio della fonte
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Tassazione delle rendite finanziarie in un
contesto internazionale
• Principio della residenza
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di
residenza del percettore
• Principio della fonte
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui
il reddito è prodotto
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Quale principio scegliere?
Criteri
a. Efficienza e neutralità
b. Ripartizione del gettito tra paesi
c. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione
personale
d. Applicabilità
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a. Efficienza e neutralità
• Capital export neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali
non influiscono sulle scelte di localizzazione degli
investimenti di un investitore domestico.
• Capital import neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se all’interno di un
paese investitori provenienti da paesi diversi ottengono lo
stesso rendimento netto.
Il principio di residenza realizza la CEN (dim. in classe)
Il principio della fonte realizza la CIN (dim. in classe)
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CEN ed efficienza
• Perché è importante che sia soddisfatta la CEN?
– Perché realizza un’allocazione efficiente del capitale tra
paesi
Dimostrazione in classe
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b. Ripartizione del gettito tra paesi
• Principio di residenza
– base imponibile = rendite finanziarie generate dal
risparmio dei residenti.
• Principio della fonte
– base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale
investito nel paese.
⇒preferiscono il principio della fonte i paesi importatori di
capitale (risparmio è inferiore al capitale investito)
⇒ preferiscono il principio di residenza i paesi che esportano
capitale (risparmio è superiore al capitale investito)
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• Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di
residenza evitando che i paesi importatori di capitale
rimangano senza gettito: sistemi misti
– Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel
territorio di localizzazione dell’investimento; il paese di
residenza concede poi un credito sulle imposte pagate
all’estero dai propri residenti:
– tf rf Khf versato al paese f è riconosciuto come credito
dell’imposta dovuta al paese h
– (th - tf )rf Khf versato al paese h
• Se il credito d’imposta è totale, si realizza
pienamente la CEN.
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• Se il credito d’imposta è concesso in misura non
integrale, il principio di residenza viene applicato in
modo inappropriato (doppia imposizione).
⇒ l’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata
al principio di residenza) richiede forme di
cooperazione e coordinamento sovranazionale.
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b. Ripartizione del gettito
Kh,f=investimento in Gettito h
f di un residente in
Gettito f
Gettito totale
Doppia tassazione
thrf Khf
tfrf Khf
thrf Khf + tfrf Khf
Residenza
thrf Khf
h
Fonte
Sistema misto
(Credito d’imposta)
thrf Khf
tfrf Khf
tfrf Khf
(th-tf)rf Khf tfrf Khf
thrf Khf
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c. Equità
• Il principio di residenza, contrariamente al principio
della fonte, è compatibile con la personalità
dell’imposizione
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d. Applicabilità
• Difficoltà di applicazione del principio di residenza:
– Informazione
• Difficoltà di accertamento dei redditi esteri
– Migrazione fiscale
• Cambiare residenza effettivamente o fittiziamente tramite
prestanome per beneficiare di regimi fiscali più vantaggiosi
– Tax deferral
• Difficoltà di applicazione del principio della fonte
– Competizione fiscale
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• Possibile soluzione:
– Perseguire il coordinamento al fine di non abbassare
eccessivamente l’imposizione
• Con riferimento all’imposizione societaria, in Europa la
Commissione ha predisposto un “Codice di Condotta”.
• Con riferimento alla tassazione degli interessi, scambio di
informazioni.
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– Scambio di informazioni (per rendere applicabile il principio
di residenza).
• Direttiva Europea prevede:
• dal 2005 scambio di informazioni automatico (fine del segreto
bancario).
• AU, B, Lux rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera,
USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario.
• Fino al 2008, questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte del
15% sugli interessi dei non residenti; dal 2008 al 2011 del 20%;
dopo il 2011 del 35%.
• Inoltre dovranno trasferire il 75% delle entrate da non residenti ai
paesi di origine degli investitori.
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Per attrarre gli investimenti esteri:
• Sui redditi percepiti da non residenti:
– Interessi su depositi ed obbligazioni:
• Esenti se il paese di residenza del percettore partecipa a scambio di
informazioni e non è paradiso fiscale.
– Plusvalenze percepite nell’ambito di risparmio individuale:
• Esenti
– Dividendi
• Ritenuta del 27%, rimborsabile fino a 1/4 se si dimostra che sono
state pagate le imposte nello Stato di residenza dei percettori.
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Per gli investimenti all’estero dei
residenti in Italia:
• Si applica il principio di residenza
• Si distingue tra
– investimenti operati attraverso intermediari: si applicano le
imposte sostitutive
– investimenti diretti: vanno dichiarati; possibilità di avvalersi
della tassazione sostitutiva oppure di inserirli nella base
imponibile IRPEF. Solo in questo caso viene riconosciuto
come credito l’imposta pagata all’estero.
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