apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 11629/2015 pubbl. il 16/10/2015
RG n. 56898/2012
N. R.G. 56898/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56898/2012 promossa da:
ASSOTEL SRL IN LIQ. (C.F. 06756110158), con il patrocinio dell‟avv. CALABRESE GIULIO e
dell‟avv. ACQUAS BRUNELLO (CQSBNL49R20B354M) VIA ROMA, 149 09124 CAGLIARI; ,
elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
CALABRESE GIULIO
ATTORE/I
contro
DONATO FERRARA (C.F. FRRDNT38C31F839V), con il patrocinio dell‟avv. SCARSI SILVIO e
dell‟avv. , elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 11 20100 MILANO presso il difensore
avv. SCARSI SILVIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
PARTE ATTRICE:
A) in via principale:
1) accertare e dichiarare l‟illegittimità dei compensi percepiti dal Ferrara in qualità di Amministratore
della ASSOTEL s.r.l. in quanto afferenti prestazioni non effettuate o non soggette a compenso, e/o non
conformi a quanto stabilito dall‟Assemblea sociale e quindi, alle tabelle professionali dell‟Ordine dei
Commercialisti; conseguentemente ordinarne al Ferrara l‟integrale restituzione della somma di €
68.573,38 ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dall‟adito giudice, pro
quota agli attori e per il residuo alla ASSOTEL s.r.l., o, in subordine, rideterminare l‟importo corretto
ed effettivamente dovuto al dott. Ferrara con le conseguenti dovute restituzioni sempre pro quota agli
attori e per il residuo alla ASSOTEL s.r.l., il tutto oltre interessi legali dalle percezioni al saldo;
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sezione specializzata in materia di impresa
2) accertare e dichiarare le gravi violazioni del dott. Ferrara agli obblighi di diligenza ed imparzialità
nell‟esercizio delle sue funzioni di amministratore della ASSOTEL s.r.l., ex art. 2476 c.c. e,
conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società per effetto del diminuito
valore delle quote per una somma complessiva non inferiore a € 371.551,29 oltre rivalutazione ISTAT
e adeguamento in termini reali dei valori indicati nelle perizie di cui ai documenti 25 e 26 in atti,
ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dall‟adito Giudice o liquidata
dall‟adito Giudice in via equitativa;
3) accertare e dichiarare i contratti di consulenza stipulati e/o di fatto intercorsi tra la ASSOTEL s.r.l. e
la CONTABIL – FINILEASING s.r.l. tra il 2002 e il 2004, annullabili ex art. 2475 ter c.c. per palese
conflitto di interessi del convenuto Ferrara e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione delle
corrispondenti somme, pari, ad € 33.600,97, oltre interessi legali;
4) accertare e dichiarare il colposo comportamento del dott. Donato Ferrara per contrarietà alle norme
di buona amministrazione per i costi sostenuti per il promovimento delle azioni legali di cui in narrativa
palesemente infondate ed inutili, conseguentemente, condannarlo alla restituzione della somma di €
13.240,96 o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) accertare e dichiarare la colposa mancata presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie e la
conseguente necessità per ASSOTEL s.r.l. di beneficiare di condono ex lege 286/2002 per un importo
pari ad € 11.130,00 e conseguentemente condannare il dott. Ferrara al pagamento pro quota della
predetta somma, oltre interessi legali, a favore dei soci e per il residuo a favore della società attrice;
6) accertare e dichiarare il colposo comportamento del dott. Ferrara per contrarietà alle norme di buona
amministrazione e grave conflitto di interessi nella stipulazione del contratto di affitto di azienda del 19
dicembre 2003 da lui sottoscritto con la SANTA LUCIA s.r.l. e dichiarare il medesimo tenuto a
manlevare la ASSOTEL s.r.l. da eventuali danni dovessero essere loro causati in dipendenza di
eventuali azioni di quest‟ultima;
7) condannare, infine, il dott. Ferrara al pagamento in favore della società attrice di eventuali danni che
dovessero emergere in corso di causa derivanti dalle illegittime attività dallo stesso poste in essere;
8) con vittoria di compensi di lite, spese generali, cassa e IVA come per legge e spese vive sostenute.
PARTE CONVENUTA:
in via preliminare
- dichiarare la nullità dell‟atto di citazione per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta
(violazione del disposto di cui all‟art. 163 c.p.c., nn.3 e 4);
nel merito
- rigettare siccome infondate in fatto e in diritto le domande tutte formulate da Assotel S.r.l. in
liquidazione nei confronti del Dott. Donato Ferrara, dichiarando che la medesima Assotel S.r.l. in
liquidazione non vanta alcun diritto di credito nei confronti del Dott. Ferrara;
in via riconvenzionale
- condannare Assotel S.r.l. in liquidazione al risarcimento in favore del Dott. Ferrara del danno
patrimoniale, consistente nella differenza tra il valore costo sostenuto dal Ferrara per l‟acquisto delle
quote in Assotel e il valore contabile delle stesse in relazione all‟ultimo bilancio ovvero al valore
attuale;
condannare altresì la Assotel S.r.l. in liquidazione al risarcimento in favore del Dott. Donato Ferrara del
danno non patrimoniale nella misura di Euro 25.000,00 o altra diversa maggiore o minore ritenuta di
giustizia per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
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Sentenza n. 11629/2015 pubbl. il 16/10/2015
RG n. 56898/2012
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RG n. 56898/2012
Con l‟atto introduttivo del presente giudizio parte attrice propone azione di responsabilità ex art 2476
cc avverso l‟odierno convenuto in relazione alle funzioni di AU dallo stesso svolte a far tempo
dall‟8.4.97 fino alla scadenza del mandato in data 26.3.04.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che le medesime doglianze oggetto del presente giudizio (ivi
compresa la richiesta di annullamento dei contratti con FINLEASING di cui al punto 3 delle
conclusioni) erano già state proposte dinanzi a questo stesso Tribunale con precedente atto di citazione
notificato in data 30.11.05 in un giudizio poi definito con sent 29.11.06; tale pronuncia e l‟intero
procedimento sono stati poi dichiarati radicalmente “nulli” in sede di appello in ragione di ritenuta
“inesistenza” della notifica effettuata nei confronti di FINLEASING all‟epoca non costituita nel
giudizio di primo grado e individuata quale litisconsorte necessaria, con conseguente ritenuta
impossibilità di rimessione della causa al primo giudice ex art 353 e 354 cpc.
Nella specie si è dunque pacificamente di fronte non già alla riassunzione del precedente giudizio ma
alla instaurazione di un nuovo procedimento su oggetto sostanzialmente identico a quello
definitivamente deciso in sede di Appello, peraltro instaurato da uno solo degli attori originari (la
società ASSOTEL e non anche i soci della stessa).
Nel presente giudizio questo Tribunale, ritualmente investito dal G.I., con pronuncia 17.7.14 ha
definitivamente rigettato la domanda di annullamento dei contratti stipulati con FINLEASING per
sopravvenuta estinzione per prescrizione del relativo diritto, ha invece rigettato le eccezioni di
prescrizione e carenza di delibera autorizzativa dell‟azione di responsabilità sollevate dall‟odierno
convenuto.
In questa sede il convenuto ha altresì riproposto in via preliminare eccezione di nullità dell‟atto di
citazione notificato nei suoi confronti per ritenuto difetto di editio actionis sul presupposto che le
domande proposte in sede di atto di citazione (e poi pedissequamente riproposte in sede di PC)
ripropongono le medesime domande già avanzate nel primo giudizio in cui tuttavia, al fianco della
società, avevano agito anche diversi soci in proprio con richieste che riguardavano per una parte i soci
per l‟altra la società (v riferimenti di cui punti 1 e 5 ad un invocato risarcimento “a favore dei soci pro
quota e per il residuo alla società”).
Per quanto attiene infine le modalità di svolgimento della vicenda processuale rimane solo da segnalare
come, in allegato alla propria memoria conclusionale, il convenuto ha ritenuto di depositare
documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta in corso di istruttoria, secondo condotta processuale
recisamente contestata da controparte in sede di memoria di replica.
Così schematicamente riassunti i termini essenziali in cui si è sviluppata la vicenda processuale
all‟esame, il Collegio osserva quanto segue.
A)Sulle questioni preliminari in esame
a)Risultano indiscutibilmente fondate le contestazioni proposte dall‟attore circa l‟illegittimità della
pretesa di parte convenuta di inserire in causa materiale di prova in epoca successiva al maturare delle
preclusioni istruttorie in mancanza di specifico provvedimento di rimessione in termini da parte
dell‟organo giudicante. Pertanto va senz‟altro accolta l‟istanza di parte attrice di dichiarazione di
inutilizzabilità dei documenti prodotti dal convenuto in allegato alla memoria conclusionale depositata.
b)Deve invece reputarsi infondata l‟eccezione di nullità dell‟atto di citazione proposta dal convenuto in
relazione ai profili evidenziati nell‟istanza proposta. Nella specie risulta invero evidente come la
formulazione letterale delle conclusioni sub 1 e 5 (con il riferimento ivi proposto ad una pluralità di
“attori” ovvero ad una richiesta di risarcimento in favore di “soci” non meglio individuati) risulti frutto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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B)Sulle specifiche contestazioni proposte dall‟attore.
Ai fini di un compiuto esame delle opposte prospettazioni di parte pare innanzitutto opportuno
sottolineare ancora una volta come il presente giudizio debba propriamente essere inteso come giudizio
nuovo, instaurato con atto di citazione notificato nel luglio 2012, e non già come riassunzione del
precedente giudizio definito con sent. d‟appello 29.11.06. Ciò inevitabilmente comporta che, ad onta
della integrale produzione in allegato di tutti gli atti del precedente procedimento, il doveroso rispetto
dei principi di disponibilità del processo e di completezza del contraddittorio impone di individuare
lo specifico oggetto del presente giudizio esclusivamente nelle contestazioni e deduzioni proposte con
l‟atto di citazione e le successive memorie di parte, laddove ulteriori documenti processuali allegati agli
atti tipici in parola possono essere assunti a legittima integrazione del thema decidendum così come del
materiale di prova da valutare soltanto ove espressamente e puntualmente richiamati dalla parte
interessata (cfr Cass 20265/05 per quanto attiene in particolare ai profili probatori così evidenziati).
Date queste premesse pare possibile passare ad una analitica disamina delle questioni di merito
discusse in causa.
Capo 1) Per questa parte l‟attore avanza una richiesta di “restituzione” per un importo esattamente
individuato in euro € 68.573,38 ma né dall‟atto di citazione né da alcuna delle successive memorie
depositare nel presente giudizio (e neppure da atti del precedente giudizio espressamente richiamati con
le menzionate memorie) è dato intendere in qual modo l‟attore sia arrivato ad individuare detto importo
quale oggetto di doverosa “restituzione”; tanto meno appare possibile individuare i singoli addendi
(specifiche spese in tesi illegittimamente addebitate alla società) che compongono il complessivo
importo in parola. Invero nell‟atto di citazione (non seguito da alcuna specificazione ulteriore nelle
memorie successive) risultano indicate solo due cifre di sintesi relative a compensi in tesi percepiti dal
convenuto: importo di euro 104.745,40 percepito negli esercizi 2002-2004 (v pagg 6 e poi 10 dell‟atto
di citazione, con riferimento ad all 14); importo di euro 70.641,89 portato da fattura riepilogativa
emessa dal convenuto Ferrara in data 28.7.03 come da all 13).
In relazione ad entrambi i documenti in parola l‟attrice lamenta una asserita incongruenza delle spese
fatturate con il volume d‟affari della società; con riferimento in particolare alla fattura di sintesi n 15
(per euro 70.641,89) rileva una palese discrepanza tra gli importi delle diverse fatture, quali ricomprese
in un intervallo da euro 230,00 ad euro 25.000,00.
Al riguardo il collegio ritiene anzitutto di dover rilevare la palese genericità delle contestazioni in
parola a fronte delle specifiche causali riportate su ciascuna delle fatture emesse (comprensive di
compensi di amministratore, onorari professionali, spese sostenute per conto della società). Sotto
diverso ma complementare profilo pare opportuno rilevare come proprio la più rilevante fattura
contestata dall‟attore (per euro 25.000) non sia stata prodotta dalla parte; il documento è stato peraltro
prodotto dal convenuto ed è stato così possibile constatare che la fattura in parola era in realtà a sua
volta una fattura di sintesi relativa ad una pluralità di adempimenti posti in essere nell‟arco di dieci
anni, dal 1991 al 2001 (circostanza non contestata dall‟attore) – secondo rilievo che fa emergere la
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di mera ricopiatura delle conclusioni che erano state proposte nel precedente giudizio definito con sent.
d‟Appello 29.1.06 e ragionevolmente da affrontare nel presente giudizio alla stregua di un mero
refuso, errore materiale, atteso che in questa sede ad agire è inequivocabilmente la sola società
ASSOTEL e le contestazioni in fatto proposte riguardano espressamente ed esclusivamente “danni
cagionati alla società” (come da testuale indicazione di pag 15).
Questione del tutto diversa è invece quella della idoneità o meno delle deduzioni proposte dall‟attore,
già nella loro astratta prospettazione, a supportare le pretese risarcitorie avanzate – questione che il
Tribunale ha piuttosto ritenuto di affrontare sotto un profilo di fondatezza o meno delle domande in
esame, come subito appresso.
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Capo 2) Per questa parte l‟attore si limita ad evidenziare asserite perdite patrimoniali subite dalla
società nel prolungato arco di tempo della gestione Ferrara. A supporto di tale deduzione (per quanto
attiene alla individuazione di specifici profili di responsabilità del convenuto) negli atti di causa pare
possibile rinvenire soltanto il sintetico riferimento di pag 14 dell‟atto di citazione ad un asserito
“decadimento del patrimonio derivante in primo luogo dalla assoluta mancanza di manutenzione dei
propri villini”. In realtà la documentazione in atti evidenzia l‟esistenza di spese per la manutenzione dei
villini mente non risulta prodotto in atti alcun elemento che permetta di valutare la congruità o meno
degli interventi in parola ovvero la disponibilità o meno in capo alla società di somme idonee a
sostenere ulteriori costi ove necessari. Più in generale si deve prendere atto anche per questa parte della
assoluta genericità delle contestazioni proposte dall‟attore.
MA la contestazione è estremamente generica e senza alcun rapporto tra condotta ipotizzata e danno
Capo 3) L‟azione nei confronti di FINILEASING è stata già dichiarata prescritta da questo Tribunale
con sentenza 17.7.14. Sotto il profilo di una eventuale responsabilità risarcitoria dell‟odierno convenuto
in relazione a compensi asseritamente eccessivi pagati in favore della menzionata società, c‟è solo da
osservare che l‟estrema genericità (ancora una volta) delle contestazioni proposte dall‟attore si scontra
in questo caso con le dettagliate risultanze di perizia svolta in sede penale, su incarico del PM, che ha
illustrato la piena congruenza dei costi praticati con valori di mercato – con conseguente archiviazione
del relativo procedimento penale.
Capo 4) In questo caso l‟attore si limita ad evidenziare l‟intervenuto rigetto delle iniziative giudiziarie
assunte dall‟odierno convenuto, secondo rilievo che di per sé non può affatto reputarsi concludente.
Premesso che nella specie si versa infatti in un contesto di pacifica morosità dei soggetti destinatari
delle diverse iniziative qui in contestazione (tutte società direttamente riferibili agli attuali soci di
maggioranza della atrice ASSOTEL) e dunque di legittima assunzione di iniziative di tutela, pare
infatti evidente che solo una ‟eventuale “temerarietà” vera e propria delle liti avviate, non già il
semplice rigetto delle stesse, potrebbe in ipotesi giustificare un addebito di colpa a carico del convenuto
e dunque giustificare una richiesta risarcitoria: ma sul punto, assolutamente dirimente, l‟attore
semplicemente tace (nel presente giudizio), limitandosi ad evocare intenti vessatori del Ferrara ed
invece guardandosi bene dall‟entrare nel merito delle singole iniziative in parola, come sarebbe stato
necessario ai fini di una puntuale contestazione nei confronti di controparte.
Capo 5) Per questa parte l‟unico riferimento concreto che si legge in citazione è quello relativo alla
mancata presentazione di una dichiarazione unico „98: come bene eccepito dal convenuto, non risulta
tuttavia illustrato alcun effettivo collegamento causale tra una tale omissione e la successiva
presentazione di domanda di condono nell‟esercizio 2005.
Capo 6) Per questa parte può dirsi compiutamente individuato l‟addebito di colpa proposto dall‟attore
(non avere asseritamente tenuto conto di vincoli normativi che avrebbero precluso la stipula del
contratto concluso con la società SANTA LUCIA che ha agito in giudizio per risarcimento danni nei
confronti di ASSOTEL) ma mancante in realtà una effettiva correlazione tra le doglianze proposte dalla
menzionata SANTA LUCIA e l‟addebito qui rivolto al Ferrara.
Invero dalla lettura dell‟atto di citazione SANTA LUCIA emerge che questa (a torto o ragione) abbia
piuttosto contestato ad ASSOTEL l‟intervenuta stipula di contratto di subingresso nella gestione di
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palese incongruenza della pretesa dell‟attore di confrontare le fatture emesse dal convenuto (per gli
importi sopra specificati) con il volume d‟affari della società negli esercizi 2002-2004.
In mancanza di qualsivoglia ulteriore deduzione di parte attrice sul punto, si ritiene qui che la domanda
di parte debba essere necessariamente rigettata.
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determinate aziende senza avere il possesso dei relativi cespiti (fin lì gestiti da società riferibili agli
attuali soci di maggioranza di ASSOTEL, le medesime società destinatarie delle azioni legali di cui al
precedente capo 4, che rifiutavano la consegna): dunque una contestazione di inadempimento che nulla
ha a che fare con l‟eventuale sussistenza di vincoli limiti al trasferimento in favore di SANTA LUCIA,
tanto più che la stipula in pendenza di contrari vincoli normativi, quale condotta necessariamente
comune ad entrambe le parti contrattuali, non avrebbe in nessun caso potuto dar luogo a pretese
risarcitorie di una parte nei confronti dell‟altra.
C)Sulle domande riconvenzionali di parte convenuta
Per questa parte devono essere necessariamente riproposti i medesimi rilievi critici già svolti nei
confronti dell‟attore per quanto attiene una palese inconsistenza delle pretese avanzate a fronte delle
condotte espressamente contestate. In particolare si osserva quanto segue.
a)Per quanto attiene la richiesta di danno patrimoniale l‟unica contestazione proposta dal convenuto
risulta (faticosamente) rintracciabile nelle ultime tre righe della pagina 30 della comparsa di
costituzione, laddove si legge che “da quando Ferrara non è più amministratore di ASSOTEL la
società ha visto scendere il proprio netto patrimoniale a quasi la metà del valore patrimoniale. E il
dott ferara ha subito un danno” (fermo restando che nessuna precisazione ulteriore emerge dalla
successiva memoria ex art 183 n 1 cpc, laddove vengono semplicemente ribadite le conclusioni
proposte in sede di costituzione). Quella così prospettata è dunque, in tutta evidenza, una ipotesi di
“danno riflesso” in tesi subito dall‟odierno convenuto in conseguenza di un (asserito) pregiudizio
patrimoniale in tesi indebitamente cagionato alla società ASSOTEL: si tratta dunque di azione per cui,
in astratto, il Ferrara avrebbe semmai potuto agire nei confronti dei successivi amministratori della
società a vantaggio di ASSOTEL per la reintegrazione del patrimonio della stessa, ma in nessun caso
per ottenere un ristoro in proprio e tanto meno da parte della società.
b)Deve infine reputarsi assolutamente indeterminata nei suoi elementi costitutivi e come tale
necessariamente da rigettare l‟ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento di danno “non
patrimoniale da reputazione e da patimento”.
Alla stregua delle considerazioni così svolte il Collegio ritiene pertanto di dover sen‟altro rigettare tutte
le domande in esame, sia quelle proposte dall‟attore che quelle proposte in via riconvenzionale del
convenuto. La reciproca soccombenza rispetto alle domande proposte, in uno con l‟estrema
approssimazione delle difese svolte in causa da entrambe le parti, fa apparire dovuta una integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
*dichiara l‟inutilizzabilità della documentazione prodotta dal convenuto in allegato alla memoria
conclusionale;
*rigetta tutte le domande proposte dall‟attrice;
*rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
*dispone l‟integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano 15.10.15
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Capo 7) In questo caso l‟assoluta genericità della domanda non consente alcuna trattazione di merito.