Risoluzione del 28/11/2002 n. 374

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Risoluzione del 28/11/2002 n. 374
Risoluzione del 28/11/2002 n. 374 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione del 28/11/2002 n. 374 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Possibilita' di fruire della detassazione di
cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'imprenditore individuale che abbia concesso in affitto
l'unica azienda
Sintesi: La risoluzione, rispondendo ad un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del
27 luglio 2000, fornisce l'esatta interpretazione dell'art. 4, legge 18 ottobre 2001, n. 383, in relazione alla possibilita'
di poter godere dell'agevolazione fiscale prevista dalla Tremonti-bis, di cui alla succitata legge. L'Agenzia al
riguardo precisa che il beneficio in argomento e' fruibile solo per le imprese o lavoratori autonomi in attivita' al
25.01.2001, data di entrata in vigore del predetto provvedimento; nella fattispecie concreta, l'affitto dell'azienda
comporta che il concedente, pur rimanendo proprietario del complesso aziendale, perde la qualifica di imprenditore
e conseguentemente la possibilita' di godere di tutti quegli incentivi legati a tale qualifica.
Testo:
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' stato
esposto il seguente
Quesito
A partire dal 1982 il signor ... ha svolto, quale imprenditore
individuale, l'attivita'
di
installazione
e
riparazione
di impianti
elettrici civili, industriali e navali.
Nel corso del 1998 il contribuente ha concesso in affitto la propria
unica azienda,
perdendo
la
qualifica
di
imprenditore commerciale e
considerando i relativi corrispettivi quali redditi diversi. In data 29
febbraio 2000, l'istante ha iniziato un'attivita' professionale di perito
industriale che, a suo avviso, ha determinato il riacquisto dello status di
imprenditore commerciale,
circostanza quest'ultima che lo ha indotto a
classificare i
proventi derivanti dall'affitto della menzionata azienda
quali redditi d'impresa.
In data 15 gennaio 2002, infine, in seguito alla risoluzione del
contratto di affitto d'azienda, il contribuente ha ripreso l'esercizio della
precedente attivita'
imprenditoriale
di installazione e riparazione di
impianti elettrici.
In considerazione del fatto che l'incentivo fiscale di cui all'
articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' destinato alle imprese e
ai lavoratori autonomi in attivita' al 25 ottobre 2001 (data di entrata in
vigore del
predetto
provvedimento),
si chiede se l'agevolazione c.d.
Tremonti-bis spetti per gli investimenti in beni strumentali nuovi che
l'istante intende effettuare nel corso del 2002.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Poiche' alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 la
menzionata attivita'
imprenditoriale,
ancorche'
sospesa
relativamente
all'istante, risultava
comunque esistente, quest'ultimo ritiene che gli
investimenti effettuati a partire dalla cessazione del contratto d'affitto
d'azienda possano fruire dell'agevolazione in esame.
Parere dell'Agenzia
L'interpretazione del
quesito
proposto
e' strettamente connessa
all'analisi civilistica
dei
concetti che caratterizzano la fattispecie
illustrata.
Come enunciato dall'articolo 2555 del Codice Civile, "l'azienda e' il
complesso dei
beni
organizzati
dall'imprenditore
per
l'esercizio
dell'impresa".
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che "l'impresa ha
carattere soggettivo
in
quanto
rappresenta
l'attivita'
economica
dell'imprenditore, mentre
l'azienda
ha
carattere
oggettivo,
giacche'
costituisce lo
strumento
(il
complesso
di beni organizzati) di cui
l'imprenditore si serve per l'esercizio dell'impresa.
Pertanto la cessione di una azienda non comporta necessariamente
l'estinzione dell'impresa che le aveva dato vita, ben potendo l'imprenditore
alienante svolgere la sua attivita' con altra azienda" (sentenza Corte di
Cassazione, sezione I civile, 7 aprile 1956, n. 1014).
Da cio' consegue la netta distinzione tra il concetto di impresa e
quello di azienda, che risultano, peraltro, collegati da uno stretto legame
funzionale.
Ad identiche
conclusioni
si
perviene,
mutatis
mutandis,
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nell'eventualita' di
un
affitto di azienda, ipotesi in cui, pur non
verificandosi la
perdita
della proprieta' di quest'ultima in capo al
concedente, si
realizza
comunque
una dissociazione tra titolarita' e
disponibilita' della medesima.
Il contratto d'affitto d'azienda rappresenta, piu' precisamente, uno
degli strumenti di trasferimento del complesso aziendale. Nonostante il
concedente conservi
la
proprieta' di quest'ultima, si ritiene che la
qualifica di imprenditore spetti esclusivamente all'affittuario, che si fa
carico di organizzare il complesso dei beni ai fini della produzione e dello
scambio; lo status di imprenditore, di conseguenza, viene meno in capo al
concedente per l'intera durata del contratto di affitto, salva l'ipotesi in
cui lo stesso sia titolare di un'altra azienda e prosegua cosi' un'attivita'
d'impresa.
Dal momento che il caso in esame ha ad oggetto un imprenditore
individuale titolare di un'unica azienda concessa in affitto e che il
contratto di affitto era ancora in corso alla data (25 ottobre 2001)
rilevante ai
fini
della
maturazione
del
diritto
a
beneficiare
dell'agevolazione cd. Tremonti-bis, si deve constatare come il contribuente
non rivestisse a tale ultima data la qualifica di imprenditore. Ne' puo'
ritenersi che tale qualifica, come erroneamente sostenuto dall'istante, sia
acquisibile col
semplice
inizio
di
un'attivita' di carattere libero
professionale: i compensi conseguiti per effetto dell'esercizio di tale
ultima attivita', invero, danno luogo a redditi di lavoro autonomo e non a
redditi d'impresa, mancando, nel caso di specie, i presupposti elencati, ai
fini dell'individuazione di questi ultimi, dall'articolo 51 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Non condivisibili,
inoltre,
appaiono
le argomentazioni avanzate
dall'istante circa
l'inquadramento
fiscale
dei
proventi
derivanti
dall'affitto della predetta azienda successivamente all'avvio dell'attivita'
libero professionale:
mancando l'esercizio dell'attivita' d'impresa, non
puo' trovare
applicazione
il cd. principio di attrazione del reddito
d'impresa e,
pertanto,
tali proventi costituiscono altrettanti redditi
diversi ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera h), del TUIR.
Dalla formulazione di tale ultimo articolo, invero, emerge come, con
riferimento all'imprenditore
individuale che conceda in affitto l'unica
azienda, venga a cessare l'esercizio dell'attivita' d'impresa per l'intera
durata del contratto di affitto: i redditi conseguiti a fronte dell'affitto
dell'unica azienda rientrano, invero, nella categoria dei redditi diversi.
In conclusione, poiche' l'articolo 4 della legge n. 383 del 2001
dispone, al terzo comma, che "l'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si
applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data
di entrata
in vigore della presente legge, anche se con un'attivita'
d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni", si ritiene di
dover escludere che, nel caso in esame, il contribuente possa fruire di tale
agevolazione.
L'impresa in attivita' alla data del 25 ottobre 2001 era, invero,
riferibile esclusivamente all'affittuario che, pertanto, appare come l'unico
soggetto legittimato
a
fruire,
per
eventuali
investimenti
in beni
strumentali nuovi, della detassazione del reddito d'impresa ai sensi della
disposizione da ultimo citata.
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RISOLUZIONE N. 374/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 28 novembre 2002
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.
212 - Possibilità di fruire della detassazione di cui all’articolo 4 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l’imprenditore individuale che abbia
concesso in affitto l’unica azienda
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta
applicazione dell’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato esposto il
seguente
Quesito
A partire dal 1982 il signor … ha svolto, quale imprenditore individuale,
l’attività di installazione e riparazione di impianti elettrici civili, industriali e
navali.
Nel corso del 1998 il contribuente ha concesso in affitto la propria unica
azienda, perdendo la qualifica di imprenditore commerciale e considerando i
relativi corrispettivi quali redditi diversi. In data 29 febbraio 2000, l’istante ha
iniziato un’attività professionale di perito industriale che, a suo avviso, ha
determinato il riacquisto dello status di imprenditore commerciale, circostanza
quest’ultima che lo ha indotto a classificare i proventi derivanti dall’affitto della
menzionata azienda quali redditi d’impresa.
In data 15 gennaio 2002, infine, in seguito alla risoluzione del contratto
di affitto d’azienda, il contribuente ha ripreso l’esercizio della precedente attività
imprenditoriale di installazione e riparazione di impianti elettrici.
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In considerazione del fatto che l’incentivo fiscale di cui all’ articolo 4
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è destinato alle imprese e ai lavoratori
autonomi in attività al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore del predetto
provvedimento), si chiede se l’agevolazione c.d. Tremonti-bis spetti per gli
investimenti in beni strumentali nuovi che l’istante intende effettuare nel corso
del 2002.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Poiché alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 la
menzionata attività imprenditoriale, ancorché sospesa relativamente all’istante,
risultava comunque esistente, quest’ultimo ritiene che gli investimenti effettuati a
partire dalla cessazione del contratto d’affitto d’azienda possano fruire
dell’agevolazione in esame.
Parere dell’Agenzia
L’interpretazione del quesito proposto è strettamente connessa all’analisi
civilistica dei concetti che caratterizzano la fattispecie illustrata.
Come enunciato dall’articolo 2555 del Codice Civile, “l’azienda è il
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che “l’impresa ha
carattere
soggettivo
in
quanto
rappresenta
l’attività
economica
dell’imprenditore, mentre l’azienda ha carattere oggettivo, giacché costituisce lo
strumento (il complesso di beni organizzati) di cui l’imprenditore si serve per
l’esercizio dell’impresa.
Pertanto la cessione di una azienda non comporta necessariamente
l’estinzione dell’impresa che le aveva dato vita, ben potendo l’imprenditore
alienante svolgere la sua attività con altra azienda” (sentenza Corte di
Cassazione, sezione I civile, 7 aprile 1956, n. 1014).
Da ciò consegue la netta distinzione tra il concetto di impresa e quello di
azienda, che risultano, peraltro, collegati da uno stretto legame funzionale.
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Ad identiche conclusioni si perviene, mutatis mutandis, nell’eventualità
di un affitto di azienda, ipotesi in cui, pur non verificandosi la perdita della
proprietà di quest’ultima in capo al concedente, si realizza comunque una
dissociazione tra titolarità e disponibilità della medesima.
Il contratto d’affitto d’azienda rappresenta, più precisamente, uno degli
strumenti di trasferimento del complesso aziendale. Nonostante il concedente
conservi la proprietà di quest’ultima, si ritiene che la qualifica di imprenditore
spetti esclusivamente all’affittuario, che si fa carico di organizzare il complesso
dei beni ai fini della produzione e dello scambio; lo status di imprenditore, di
conseguenza, viene meno in capo al concedente per l’intera durata del contratto
di affitto, salva l’ipotesi in cui lo stesso sia titolare di un’altra azienda e prosegua
così un’attività d’impresa.
Dal momento che il caso in esame ha ad oggetto un imprenditore
individuale titolare di un’unica azienda concessa in affitto e che il contratto di
affitto era ancora in corso alla data (25 ottobre 2001) rilevante ai fini della
maturazione del diritto a beneficiare dell’agevolazione cd. Tremonti-bis, si deve
constatare come il contribuente non rivestisse a tale ultima data la qualifica di
imprenditore. Né può ritenersi che tale qualifica, come erroneamente sostenuto
dall’istante, sia acquisibile col semplice inizio di un’attività di carattere libero
professionale: i compensi conseguiti per effetto dell’esercizio di tale ultima
attività, invero, danno luogo a redditi di lavoro autonomo e non a redditi
d’impresa, mancando, nel caso di specie, i presupposti elencati, ai fini
dell’individuazione di questi ultimi, dall’articolo 51 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Non
condivisibili,
inoltre,
appaiono
le
argomentazioni
avanzate
dall’istante circa l’inquadramento fiscale dei proventi derivanti dall’affitto della
predetta azienda successivamente all’avvio dell’attività libero professionale:
mancando l’esercizio dell’attività d’impresa, non può trovare applicazione il cd.
principio di attrazione del reddito d’impresa e, pertanto, tali proventi
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costituiscono altrettanti redditi diversi ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera
h), del TUIR.
Dalla formulazione di tale ultimo articolo, invero, emerge come, con
riferimento all’imprenditore individuale che conceda in affitto l’unica azienda,
venga a cessare l’esercizio dell’attività d’impresa per l’intera durata del contratto
di affitto: i redditi conseguiti a fronte dell’affitto dell’unica azienda rientrano,
invero, nella categoria dei redditi diversi.
In conclusione, poiché l’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 dispone, al
terzo comma, che “l’incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo
inferiore ai cinque anni”, si ritiene di dover escludere che, nel caso in esame, il
contribuente possa fruire di tale agevolazione.
L’impresa in attività alla data del 25 ottobre 2001 era, invero, riferibile
esclusivamente all’affittuario che, pertanto, appare come l’unico soggetto
legittimato a fruire, per eventuali investimenti in beni strumentali nuovi, della
detassazione del reddito d’impresa ai sensi della disposizione da ultimo citata.
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