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EU:C:2016:980 e C-154,307 E 308/15
21 DICEMBRE 2016
TUTELA DEI CONSUMATORI- EFFICACIA ERGA OMNES DELLE SENTENZE DI
ANNULLAMENTO DELLE CLAUSOLE ABUSIVE.
Contratti stipulati con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Dichiarazione di
nullità – Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una
clausola abusiva.
L’art. 6 §.1 direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti
nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi
dell’art. 3 §.1, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un
professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola
successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere
abusivo.
Le contestate clausole prevedevano che, anche se il tasso d’interesse fosse divenuto inferiore ad una
certa soglia («tasso minimo») definita dal contratto, il consumatore avrebbe dovuto continuare a
pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore.
La S.C. spagnola nel 2013 le ha qualificate come abusive dato che il consumatore non era stato
adeguatamente informato sulle loro conseguenze e lo Stato ha, però, deciso che la loro nullità
valesse pro futuro, id est dalla data di tale decisione. La CGUE ribadisce di essere l’unica a poter
porre limiti all’esegesi di una norma comunitaria, vista l’esigenza fondamentale dell’applicazione
uniforme e generale del diritto dell’UE e che le condizioni stabilite dalle leggi interne degli Stati
membri non possono in alcun modo pregiudicare la tutela dei consumatori come nella fattispecie
(EU:C:2009:615, 2015:21 e 2016:514 e 835 nella rassegna del 2/12/16). Su questo stesso tema
l’odierna EU:C:2016:987,C-119/15 ha stabilito che la nullità di una clausola abusiva vale erga
omnes, sì che è considerato illecito il comportamento del professionista che inserisce in un contratto
una clausola dichiarata vessatoria da una sentenza relativa ad un giudizio di cui non era stato parte,
purché la legge interna gli fornisca mezzi per impugnare detta pronuncia e l’ammenda inflittagli per
questa deroga.
EU:C:2016:851, C-156/15
10 NOVEMBRE 2016
GARANZIA BANCARIA- PIGNORAMENTO DI SOMME SUL CONTO CORRENTE DEL
CLIENTE DEBITORE- PROCEDURA D’INSOLVENZA PENDENTE.
Campo di applicazione – Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie
garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia
finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente
che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia.
La direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel
senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento
principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia
pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del
conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di
insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto
di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi
siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata,
né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare
del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto
stesso.
La pregiudiziale è originata dalla richieste di delucidazioni sollevate dal giudice di rinvio in una lite
tra una banca svedese, che invocava detta clausola di garanzia finanziaria, inserita in contratti stilati
anche dopo la procedura d’insolvenza contro la ditta cliente ed il curatore fallimentare, che
considerava illecito che la banca avesse inglobato, in forza di detta postilla, le somme detenute sul
c/c della ditta per coprire i costi di gestione sino alla dichiarazione d’insolvenza.
I principi di diritto che regolano la fattispecie sono già stati dettati dalle EU:C:2016:154 e
2015:479 nelle rassegne dell’11/3/16 e del 16/7/15.
EU:C:2016:769, C-231/15
13 OTTOBRE 2016
TUTELA DEI CONSUMATORI- CONFLITTI TRA OPERATORI TELEFONICI.
Reti e servizi di comunicazione elettronica – Diritto di ricorso avverso una decisione adottata
da un’ANR – Meccanismo di ricorso efficace – Mantenimento in vigore della stessa in attesa
dell’esito del ricorso – Effetti nel tempo della decisione del giudice nazionale che pronuncia
l’annullamento di tale della decisione – Possibilità di annullarla retroattivamente – Principi
della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
L’art. 4 §.1 comma I, prima e terza frase e comma II Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in
combinato disposto con l’art. 47 della Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che il
giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’ANR deve
poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva
tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.
Principi di diritto già codificati dalle EU:C:2013:342,2015:24 e 386, nella rassegna
dell’11/6/15.Su questo tema si rinvia alla EU:C:2016:780, C-424/15 per quanto attiene alla fusione
di due o più ANR, ai poteri del nuovo organismo multisettoriale ed alla facoltà di ricorrere contro
le decisioni di questo ultimo.