calcolo eta concorso

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calcolo eta concorso
LIMITE ETA’ PROCEDURE CONCORSUALI
N. 03703/2014REG.PROV.COLL.
N. 09555/2008 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2008, proposto dal signor
Fiorentino Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con
domicilio eletto presso il signor Marco Gardin in Roma, via Mantegazza 24;
contro
Il Comune di Sorrento ed il signor Sessa Mariano, non costituitisi nel secondo
grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 18880/2008,
resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso pubblico a sei posti di vigile
urbano;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Fabio
Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Canciello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Antonio Fiorentino partecipava al concorso a 6 posti di vigile urbano indetto
dal Comune di Sorrento (con atto n. 44571 dell’11 dicembre 2007), venendone
escluso (nota n. 33138 del 18 agosto 2008), causa il superamento del limite di età di
41 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, previsto dall’art. 2, n. 1), del bando.
Contro l’atto di esclusione e quelli presupposti, egli proponeva il ricorso n. 5113
del 2008 al TAR Campania – sede di Napoli, sostenendo che tale limite non era
stato superato, avendo egli alla suddetta data 41 anni e 3 mesi circa.
L’interessato proponeva inoltre censure nei confronti del limite in sé, lamentando
la violazione dei principi generali in materia di concorsi sull’elevazione del limite di
età massimo stabiliti dal d.p.r. n. 487 del 1994 (“Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”), in particolare in ragione del fatto di essere coniugato e
genitore, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento.
Il TAR adito respingeva l’impugnativa, statuendo che:
- l’espressione contenuta nella suddetta clausola del bando, “non superiore ai 41
anni”, era chiaramente riferita “alla data di “compimento” del 41° anno di età (in senso
comprensivo del giorno di compleanno)”;
- il limite fissato dal bando e dal presupposto regolamento comunale per l’accesso
agli impieghi alle dipendenze dell’amministrazione (approvato con delibera di
giunta municipale n. 131 del 2004, come modificato dalla delibera n. 141 del 6
novembre 2007) deve ritenersi “comprensivo di ogni elevazione”, e conforme alle
disposizioni del d.p.r. n. 487 del 1994, il cui art. 2, prevedendo ipotesi di elevazione
del limite di età presuppone “l’esistenza di un limite di età massimo in via generale”.
Il sig. Fiorentino ha proposto appello, nel quale censura entrambe le statuizioni del
giudice di primo grado e ripropone le censure del ricorso da questo non esaminati.
Pur ritualmente citato, il Comune di Sorrento, già non costituitosi in primo grado,
non ha svolto attività in resistenza nemmeno in questo grado d’appello.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza è stata respinta da questa
Sezione con ordinanza n. 258 del 2009.
All’udienza del 20 maggio 2014 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo deve essere respinto, in applicazione dei principi affermati
dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 2 dicembre
2011, n. 21, nel cui solco si è correttamente posto il giudice di primo grado,
sebbene la pronuncia da questo resa sia anteriore a quella dell’organo di
nomofilachia.
Nella citata sentenza, l’Adunanza plenaria ha infatti statuito che:
- il “compimento” di un anno di vita, e dunque il raggiungimento di una
determinata età, “si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il
limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del
giorno del compleanno”;
- la fissazione di un determinato limite anagrafico nel bando, mediante l’impiego
dell’espressione “non superiore a”, è “concettualmente equivalente” al riferimento al
“compimento” dell’anno
- e ciò perché “si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si
“supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si
compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis”;
- ad ulteriore chiarimento, l’Adunanza plenaria ha statuito che “superare” e
“compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni
“concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione”
di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno”.
Il principio espresso dall’organo di nomofilachia è applicabile al caso oggetto del
presente giudizio, posto che il bando in contestazione ha previsto il limite
anagrafico di 41, mediante il riferimento ad una età “non superiore”, che il sig.
Fiorentino aveva pacificamente superato alla scadenza del termine per presentare
domanda di partecipazione al concorso.
Il Collegio non ravvisa inoltre ragioni, peraltro nemmeno prospettate, per
rimettere in discussione il principio affermato dall’Adunanza plenaria (mediante
ulteriore rimessione ex art. 99, comma 3, cod. proc. amm.). Allo stesso va dunque
data continuità.
Devono essere disattese anche le ulteriori doglianze dell’appello, volte nel loro
complesso a censurare il limite in sé e la mancata previsione del diritto
all’elevazione dello stesso in ragione dello stato di coniugato e di padre.
In primo luogo, deve osservarsi che l’eliminazione del limite di età per
l’ammissione ai concorsi pubblici, disposta con l’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997
(“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo”), si è accompagnata alla contestuale previsione, nella
medesima norma, di “deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni”.
Di questa facoltà di deroga si è quindi avvalso il Comune di Sorrento, attraverso il
regolamento sull’accesso ai propri servizi ed uffici, di cui il bando di concorso in
contestazione ha fatto pedissequa applicazione.
Non giova poi al sig. Fiorentino dolersi della mancata motivazione in ordine a
detta scelta.
In contrario a quanto assume l’appellante, nessun obbligo di motivazione formale
è configurabile né in relazione al bando di concorso, né tanto meno nei confronti
del predetto regolamento.
Entrambe le tipologie di atti sono infatti escluse da tale obbligo, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990
(come affermato, per quanto concerne specificamente il bando, dall’Adunanza
plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, al § 42), né risultano emanati atti
intermedi del procedimento rispetto ai quali il regolamento si è posto in contrasto
(ciò che avrebbe invece determinato uno specifico obbligo di motivazione).
Sul piano sostanziale, peraltro, le ragioni del limite in contestazione sono
agevolmente ricavabili proprio dalla “natura del servizio”, al quale si riferisce il
sopra citato art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997, venendo nel caso di specie in
rilievo l’accesso ad un corpo di polizia.
Infine, nessun contrasto con la previsione di cui all’art. 2 del regolamento generale
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. n. 487 del
1994 è ravvisabile nella previsione del limite di età di 41 anni.
La citata disposizione regolamentare prevede un limite di età superiore di accesso
di 40 anni, elevabile fino ad un massimo di 45 anni in presenza di particolari
condizioni, tra cui quelle, possedute dall’appellante, di coniuge e di padre di figli.
Il Comune di Sorrento ha comunque disposto la elevazione, sebbene non nella
misura massima prevista, nell’esercizio di un proprio potere di apprezzamento
discrezionale e non censurabile, perché non manifestamente irragionevole.
In ogni caso, il medesimo art. 2 deve essere coordinato con la norma
gerarchicamente sovraordinata contenuta nel sopra citato art. 3, comma 6, l. n. 127
del 1997, la quale ha inteso superare in via generale il limite massimo, consentendo
tuttavia alle amministrazioni di apportare deroghe specifiche.
In conclusione, l’appello è infondato e deve quindi essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo grado, stante la mancata
costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando sull'appello n. 9555 del 2008, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Nulla per le spese del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)