REGOLAMENTO per la disciplina della concessione di sovvenzioni

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REGOLAMENTO per la disciplina della concessione di sovvenzioni
COMUNE DI PUTIGNANO
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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, LA ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI E LA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIALI
(Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 455/97)
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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Il Commissario Straordinario del Comune di Putignano, con i poteri del Consiglio
Comunale, onde ottemperare alle finalità di cui al D.P.R. n°616/77, alla legge n° 142/90 ed
alle LL.RR. in materia di cultura, sport e servizi sociali, in attesa che venga promulgata la
Legge Quadro nazionale sul riordino dei Servizi, approva il seguente Regolamento.
Art. 2
Il presente Regolamento disciplina:
a) la concessione di sovvenzioni;
b) la concessione di contributi;
c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e
privati, non aventi fini di lucro;
e) interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie;
f) la fruizione dei seguenti servizi sociali:
1. home-maker;
2. affido familiare;
3. campo-scuola per ragazzi;
4. soggiorno climatico - termale per anziani;
5. assistenza domiciliare agli anziani.
Art. 3
Definizioni
a) per concessioni di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse
agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca,
ecc., aventi rilevante importanza per la popolazione amministrata;
b) per concessioni di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per
attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
c) per concessioni di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di
carattere eminentemente economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause
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ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato nell'art. 38
della Costituzione;
d) per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà
dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corresponsione.
Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocinii senza
concessioni in denaro;
e) per interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie si intende agevolare il superamento
delle difficoltà degli emigrati all'atto del rimpatrio;
f) per fruizione di servizi sociali si intende la disciplina delle seguenti attività, così specificate:
1) home-maker, intervento, tramite operatore, di sostegno alle famiglie che presentano
condizioni di disagio per i minori;
2) affido familiare: il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
viene affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, al fine di
assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, in alternativa al ricovero in
istituto;
3) campo-scuola per ragazzi: periodo di formazione attraverso il gioco ed il divertimento,
senza tralasciare una sana cura elioterapica;
4) soggiorno climatico – termale per anziani: vacanza in località idonea per alleviare gli acciacchi
della vecchiaia e socializzare in un ambiente salubre;
5) assistenza domiciliare agli anziani: alleviare lo stato di bisogno con interventi atti a
conservare l'autonomia di vita dell'anziano.
Art. 4
Commissione Consultiva Comunale
Ai fini della concessione dei servizi di cui al precedente art. 2, punti a), b),c) e d), è istituita una
Commissione Consultiva Comunale così composta:
Sindaco o suo delegato - Presidente
n. 3 membri in rappresentanza della maggioranza.
n. 2 membri in rappresentanza della minoranza,
scelti tutti tra i cittadini che hanno esperienza nei campi del sociale, della cultura e dello
sport.
Non potranno farne parte i consiglieri comunali, né gli assessori.
La Commissione viene eletta dal Consiglio Comunale nella sua seduta d'insediamento o in
quella immediatamente successiva.
Dura in carica fin quando il nuovo Consiglio Comunale non provvede alla sostituzione,
come previsto al comma precedente.
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Delibera a maggioranza; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. I componenti
saranno dichiarati decaduti qualora siano assenti ingiustificatamente dalle riunioni per tre
sedute consecutive. La Commissione può riunirsi anche nella stessa giornata in prima ed in
seconda convocazione con intervallo di almeno un'ora.
Qualora vadano deserte due sedute consecutive, l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di provvedere prescindendo dal parere della Commissione stessa. Le funzioni di
Segretario della Commissione e di relatore sono svolte da un dipendente comunale, tra il
personale della competente Ripartizione, con qualifica funzionale non inferiore al VI livello.
CAPO II
SETTORI DI INTERVENTO
Art. 5
I settori per i quali l’ Amministrazione può effettuare la concessione di sovvenzioni e/o
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché vantaggi economici sono i seguenti:
a) Cultura - Spettacolo - Turismo - Informazione -Attività Socio - formative e di tutela dei
valori monumentali ed ambientali, storici e di tradizione - Tempo Libero;
b) Sport ed attività ludico - motorie;
c) Assistenza e solidarietà sociale.
Per ciascun settore di intervento sono individuate nei successivi articoli le attività e le
iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per loro
finalità, sono ad esso riconducibili.
Art. 6
Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi
Possono beneficiare delle sovvenzioni e/o contributi, cosi come definiti nel precedente art 3
lettere a) e b):
a) le persone fisiche residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento
delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
b) gli Enti pubblici, Enti di diritto pubblico ed Enti di promozione per le attività che gli
stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
c) Enti privati, Associazioni, Cooperative, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere
privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in
favore della popolazione del Comune e svolgono iniziative che abbiano valenza
extracittadina;
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d) Associazioni e Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività sociali, economiche,
turistiche, folkloristiche, culturali e sportive e del tempo libero a vantaggio della
popolazione del Comune. L'Associazione deve essere costituita, almeno un anno prima della
richiesta;
e) Organismi scolastici, Sodalizi locali, Associazioni di volontariato, Enti ed Istituzioni che
gestiscono strutture per lo sviluppo delle attività di cui ai settori d'intervento previsti dal
presente Regolamento.
L'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è condizione
necessaria perché le stesse possano accedere ai contributi e/o sovvenzioni di cui al presente
Regolamento (L.R. n° 11/94).
Art. 7
Scopo delle sovvenzioni e dei contributi
Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un
pubblico interesse. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad
iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche
privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, assistenza agli anziani ed ai
portatori di handicap, ecc., aventi anche sede fuori Comune, sempre che interessino
direttamente la popolazione amministrata.
Art. 8
Soggetti aventi diritto ai sussidi, benefici finanziari e vantaggi economici
Possono usufruire di sussidi, benefici finanziari e vantaggi economici, di cui al precedente art 3
lettera c), i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio socio –
economico -familiare per:
a) insufficienza del reddito in relazione ai bisogni primari della famiglia {minimo vitale);
b) impossibilità di accesso, a proprie spese, a particolari servizi e/o prestazioni di carattere
socio-sanitario;
c) impossibilità di fronteggiare con mezzi ordinari propri esigenze economiche particolari,
rivenienti da eventi negativi sopravvenuti;
d) impossibilità di fronteggiare problemi socio - psico -familiari limitanti il pieno sviluppo della
personalità umana.
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CAPO III
INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA
Art. 9
La promozione culturale è l'insieme delle attività volte alla salvaguardia e tutela del patrimonio
artistico e culturale ed alla fruizione di tale patrimonio da parte dei cittadini, sia come
arricchimento culturale, che come occasione di svago e del tempo libero.
Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:
a) a programmare, attivare e promuovere tutti gli interventi diretti a favorire le iniziative di
produzione e distribuzione della musica, della danza, del teatro, della cinematografia e di altre
attività anche in ambito scolastico;
b) a programmare, attivare e promuovere interventi diretti a valorizzare le risorse turistiche
locali, al fine di fornire dei servizi atti a garantire l'accoglienza e l'informazione turistica ai
visitatori della città, effettuare l'invio della documentazione turistica a chi ne abbia fatto
richiesta e a distribuire pubblicazioni pubblicitarie.
Le iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo possono essere gestite direttamente dal
Comune o in collaborazione con Associazioni, Enti e Società pubbliche o private, per mezzo di
erogazione di contributi comunali.
È possibile anche la concessione di contributi per iniziative di notevole valore, promosse dai
privati cittadini.
Art. 10
La competente Ripartizione Comunale predispone ogni anno, entro il 30 Luglio, un piano
contenente:
a) relazione sulle attività programmate per l'anno successivo;
b) elenco delle iniziative che intende gestire direttamente;
c) elenco di iniziative che Enti, Associazioni e Società intendano realizzare per l'anno
successivo e per le quali abbiano presentato al Comune un piano programmatico finanziario di cui ai successivi articoli;
d) elenco dei costi prevedibili per le singole iniziative;
e) stanziamento specifico di una parte della somma complessiva da prevedersi in bilancio, da
destinare al finanziamento di iniziative del Comune stesso o di soggetti, di cui all'art. 6, per le
quali risulta difficile o impossibile una programmazione preventiva e che presentano, quindi,
i caratteri della straordinarietà
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Art. 11
L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, al fine di
promuovere le attività indicate nel precedente art. 9, nell'ambito della programmazione
generale nel settore della cultura, prevede l'accesso, a favore degli Organismi di cui all'art.
6, ai contributi secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 12
Requisiti per l’accesso ai contributi ordinari per attività culturali
Gli organismi indicati nel precedente art. 6 e limitatamente agli aventi sede in Putignano che
intendano beneficiare di contributi ordinari annuali per attività culturali, da svolgersi nell'anno
successivo e rientranti tra quelle previste specificatamente nei rispettivi statuti, devono
presentare entro il 15 Giugno di ogni anno, domanda su apposito modello predisposto dalla
competente Ripartizione Comunale, corredata da:
a) Statuto e, ove esiste, Regolamento;
b) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente (congressi, convegni, pubblicazioni,
mostre e manifestazioni varie) di interesse comunale, conformi, a giudizio
dell'Amministrazione, agli obiettivi generali di cui al precedente art. 9, dal carattere di attività
continuativa;
c) relazione sull'attività programmata, indicante, tra l'altro:
- le iniziative previste;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- periodo di effettuazione;
- costo presuntivo (bilancio finanziario);
- entità del contributo richiesto.
Coloro i quali hanno presentato detta domanda devono produrre, a pena di decadenza, entro in
30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento entro il quale l’attività de quo si è svolta,
rendicontazione per la liquidazione dell’eventuale contributo, allegando all’apposito modello
predisposto dall’Ufficio:
d) bilancio consuntivo dell’anno precedente (cui fa riferimento la domanda), a firma autentica
del presidente dell’Associazione;
e) documentazione comprovante l’attività svolta, comprendente anche quella fiscale per
l’importo dell’intera spesa sostenuta durante l’anno di riferimento;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante, attestante
l’ammontare dei contributi eventualmente percepiti da altri Enti pubblici nell’anno di
riferimento.
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Art. 13
L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati alla
competente Ripartizione Comunale che entro il 15 Giugno di ogni anno, in base allo
stanziamento specifico previsto in bilancio e valutate anche tutte le istanze pervenute nel
precedente anno ai fini dell'ottenimento di contributi straordinari, così come definiti nel
successivo art. 21, elabora la proposta di liquidazione da sottoporre alla Commissione
Consultiva Comunale. Quindi, la Giunta Municipale, decide nel merito, con l'adozione di un
unico atto annuale, comunque entro il 30 Giugno, con il quale provvede alla ripartizione del
fondo per i contributi, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.
La competente Ripartizione Comunale comunicherà per iscritto ai richiedenti l'esito dell'istanza
presentata.
Art. 14
Nel caso in cui la sovvenzione o il contributo fossero anche a sostegno di spese relative alla
stampa di atti e rendiconti di congressi e convegni, o di cataloghi e guide di mostre ed
esposizioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a destinare almeno tre esemplari delle
pubblicazioni alla Biblioteca Comunale, pena la revoca del beneficio
Art. 15
Nella determinazione degli interventi finanziari, per la promozione culturale, saranno
considerate le eventuali altre agevolazioni offerte dall'Amministrazione (concessione di
vantaggi economici di cui ai successivi artt. 58 e 59).
Art. 16
La. promozione sportiva è l'insieme delle attività volte a garantire:
a) il funzionamento delle strutture e degli impianti per lo svolgimento di attività sportive
agonistiche e non;
b) la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e ludico-motorie;
c) la massima diffusione della pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e
sportiva dei giovani residenti nel Comune;
d) la valorizzazione di tutte le manifestazioni sportive di rilievo comunale e sovracomunale di
largo interesse sociale.
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Art. 17
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le
proprie risorse in bilancio, può intervenire finanziariamente o per mezzo di agevolazioni per
l'uso degli impianti e strutture sportive di proprietà comunale, a sostegno di Associazioni ed
Organismi indicati nell'art 6, non aventi fini di lucro, e a favore di Federazioni del CONI che
curano la pratica di attività sportivo - ambientali, di attività ludico – fisico - motorie e ricreative
nell'ambito del Comune. Gli interventi finanziari vengono attuati secondo le modalità indicate
nei successivi articoli.
Art. 18
Requisiti per l’accesso ai contributi ordinari per attività sportive
Le Associazioni e gli Organismi indicati nel precedente art. 6 e limitatamente a quelli aventi
sede in Putignano, che intendano beneficiare di contributi ordinari annuali per attività sportive,
da svolgersi nell'anno successivo e rientranti tra quelle previste specificatamente nei rispettivi
statuti, devono presentare entro il 15 Giugno di ogni anno, domanda su apposito modello
predisposto dalla competente Ripartizione Comunale, corredata da:
a) Statuto e, ove esiste, Regolamento dell'Associazione, Comitato, ecc.;
b) relazione sulle attività sportive svolte nell'anno precedente di interesse comunale, conformi, a
giudizio dell'Amministrazione, agli obiettivi generali di cui al precedente art 16, dal carattere di
attività o manifestazione continuativa;
c) relazione sull'attività programmata, indicante, tra l'altro:
. le iniziative previste;
. grado di coinvolgimento dei cittadini;
. periodo di effettuazione;
. costo presuntivo (bilancio finanziario);
. entità del contributo richiesto.
Coloro i quali hanno presentato detta domanda devono produrre, a pena di decadenza, entro in
30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento entro il quale l’attività de quo si è svolta,
rendicontazione per la liquidazione dell'eventuale contributo, allegando, unitamente all'apposito
modello predisposto dall'Ufficio:
d) bilancio consuntivo dell'anno precedente (cui fa riferimento la domanda), a firma autentica
del presidente dell'Associazione, Comitato, ecc.;
e) documentazione comprovante l'attività svolta, comprendente anche quella fiscale per
l'importo dell'intera spesa sostenuta durante l'anno di riferimento;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante, attestante l'ammontare
dei contributi eventualmente percepiti da altri Enti pubblici nell'anno di riferimento.
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Art. 19
L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati alla
competente Ripartizione Comunale che entro il 15 Giugno di ogni anno, in base allo
stanziamento specifico previsto in bilancio e valutate anche tutte le istanze pervenute nel
precedente anno ai fini dell'ottenimento di contributi straordinari, così come definiti nel
successivo art 21, elabora la proposta da sottoporre alla Commissione Consultiva
Comunale. Quindi, la Giunta Municipale, decide nel merito, con l'adozione di un unico atto
annuale, comunque entro il 30 Giugno, con il quale provvede alla ripartizione del fondo per
i contributi, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.
La competente Ripartizione Comunale comunicherà per iscritto ai richiedenti l’esito
dell’istanza presentata.
Art. 20
Nella determinazione degli interventi finanziari per la promozione sportiva, saranno considerate
le eventuali altre agevolazioni offerte dall'Amministrazione (concessione di vantaggi economici
di cui ai successivi artt. 55, 56 e 59).
Art. 21
Interventi straordinari per attività culturali e sportive
Tutti gli Enti ed Organismi definiti nell'art. 6 del presente Regolamento, che intendono
effettuare durante l'anno finanziario iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza ed
interesse per la cittadinanza, esulanti dalla normale attività svolta annualmente e da
manifestazioni che, ripetute nel corso dell'anno, hanno i caratteri della continuità, possono
presentare istanza di contributo e/o di concessione di servizi (utilizzo strutture, montaggio
palchi, transennamento, ecc.) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di inizio della
manifestazione.
Per particolari e motivate esigenze organizzative l'istanza può pervenire, eccezionalmente, 15
(quindici) giorni prima.
L'istanza deve essere corredata da:
a) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
b) indicazione della data e del luogo in cui avverrà;
c) preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di
sostenere, nonché le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio
carico.
La liquidazione del contributo finanziario, previa presentazione al Comune di dettagliata
documentazione, anche fiscale, avverrà con le modalità e nei termini previsti dagli articoli
precedenti.
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Art. 22
Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il
Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall’apporto di componenti
dell'Ente o delle Associazioni organizzatrici, nonché oneri riferiti all'uso di materiali,
attrezzature ed impianti dei quali l'organizzatore già dispone o che saranno messi
gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri Enti.
Art. 23
Gli Enti e le Associazioni che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono
tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali
attività, che esse vengono svolte con il concorso del Comune.
Art. 24
L'ammontare complessivo del contributo e del costo dei servizi da erogare non può superare
il 50% delle spese rimaste a carico dell'organizzatore.
Art. 25
Norma transitoria
Per tutte le attività che saranno svolte nell'anno 1997, gli Organismi e le Associazioni
potranno accedere ai contributi presentando entro il 30 Aprile 1998 apposita domanda, con
relativa documentazione, come meglio specificato nel comma 2 degli articoli 12 e 18.
CAPO IV
CONCESSIONE SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
Art. 26
I Servizi Sociali costituiscono l'insieme delle attività volte ad assicurare al cittadino il
soddisfacimento dei bisogni primari, con la fornitura dei mezzi sufficienti alle esigenze
vitali, al benessere fisico, allo sviluppo intellettuale ed educativo e ad un adeguato processo
di socializzazione prevenendo le cause che possano ostacolare o menomare il
conseguimento di tali necessità.
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Art. 27
Sono soggetti assistibili i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in
condizioni di disagio economico-sociale per:
a) insufficienza del reddito in relazione ai bisogni primari della famiglia (minimo vitale);
b) impossibilità a fronteggiare con mezzi ordinari propri esigenze economiche particolari,
rivenienti da eventi negativi sopravvenuti.
Art. 28
Le Prestazioni Economiche in favore dei soggetti, identificati ai sensi dell'art. 27, sono:
1) assistenza economica di base per indigenti in forma continuativa o a titolo di una-tantum,
quale intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della
famiglia o della persona;
2) assistenza economica per bisogni particolari e straordinari in forma continuativa o a titolo
di una-tantum, quale intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di
difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere
straordinario.
Art. 29
L’ individuazione del soggetto o del nucleo destinatario delle prestazioni, di cui all'art. 28, non
può prescindere dalla composizione del nucleo familiare, costituito non solo anagraficamente,
ma anche di fatto, previa verifica sistematica.
In caso di discordanza fra la verifica anagrafica e la situazione di fatto, farà fede quella rilevata
dagli Assistenti Sociali.
Art. 30
I contributi economici in forma continuativa, di cui al punto 1) dell'art. 28, hanno
generalmente esclusivo carattere di temporaneità e sono finalizzati ad arginare un
provvisorio stato di disagio dei nuclei in difficoltà.
La temporaneità è l'elemento caratterizzante tale forma di assistenza economica al fine di
evitare che il bisogno trasformi l'utente in categoria di assistito. Conseguentemente, i sussidi
economici vengono erogati mensilmente per un massimo di dodici mesi ed a conclusione di
tale periodo di concessione il nucleo beneficiario non potrà fruire di tale forma d'intervento
per i successivi dodici mesi.
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Art. 31
Non si dà luogo alle limitazioni temporali, di cui all'art 30, qualora intervenga almeno una
delle fattispecie elencate:
a) stato di denutrizione di almeno un membro del nucleo familiare, accertato dal medico
curante;
b) presenza nel nucleo di uno o più componenti in stato di detenzione o soggetti a
provvedimenti di pubblica sicurezza o dimessi dal carcere;
c) nuclei familiari vittime di un delitto;
d) nuclei familiari costituiti da non più di due componenti in età lavorativa, privi di redditi
propri per mancanza oggettiva di opportunità occupazionali o per le proprie condizioni
psico-fisiche e privi di figli tenuti agli alimenti.
Art. 32
Ai fini del riconoscimento della condizione di indigenza, al di sotto del cui limite i nuclei
familiari accedono ai contributi economici di base, si fa riferimento al Minimo Vitale
Annuo, che convenzionalmente si fa coincidere con l'importo minimo della pensione INPS
per lavoro dipendente e che per l'anno 1997 risulta essere di £. 8.910.200.
Pertanto, i cittadini richiedenti, per vedersi riconoscere la condizione d'indigenza, devono
esibire la documentazione reddituale annua il cui importo complessivo non sarà eccedente la
seguente "scala di equivalenza" elaborata nello Studio della Commissione di Indagine sulla
Povertà istituita con D.P.C.M. il 31.01.1984:
Nucleo Familiare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 persone
Scala di
Equivalenza
60
100
133
163
190
216
240
Percentuale
100,00
166,67
221,67
271,67
316,67
360,00.
400,00
Importo Minimo
Vitale Annuo
£. 8.910.200
£. 14.850.600
£. 19.751.200
£. 24.206.300
£. 28.215.900
£. 32.076.700
£ 35.640.800
Per ogni successivo componente, oltre il settimo, viene applicata una maggiorazione di £.
300.000 mensili.
L'ammontare del canone locativo (o mutuo prima casa), fino ad un massimo di £.350.000
mensili, viene detratto dagli importi di cui sopra.
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Gli importi del Minimo Vitale Annuo sono annualmente aggiornati, con provvedimento di
Giunta Municipale, in relazione agli effettivi aumenti della pensione minima INPS per
lavoratori dipendenti; alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, per quanto
attiene invece la maggiorazione ed il canone locativo. In sede di calcolo tutti gli importi
saranno arrotondati alle Lire 10.000 superiori.
Il reddito familiare annuo è calcolato sulla scorta della documentazione prodotta dal
richiedente ed è comprensivo di qualsiasi emolumento continuativo o saltuario, sussidio
erogato da altri Enti, pensioni, assegni d'incollocamento, rendita riveniente da beni immobili,
liquidazioni ed altro, eccezion fatta per l'eventuale assegno d'accompagnamento.
Art. 33
Alla determinazione degli importi mensili dei sussidi da erogare si procede utilizzando la
seguente formula:
Il 30%di
MVA-RFA
---------------------12
dove per MVA si intende il Minimo Vitale Annuo del nucleo familiare e RFA si intende il
Reddito Familiare Annuo del nucleo, così come innanzi determinati.
Art. 34
Per i nuclei familiari composti da un unico membro il valore del 30%, di cui all'art 33, può
essere portato fino al 60%.
La determinazione di tale incremento viene effettuata solo quando il richiedente non conviva,
anche di fatto, con altri e previa verifica caso per caso.
Identico trattamento può essere esteso qualora ricorra almeno una delle fattispecie di cui all'art
31.
Il contributo sarà determinato nel rispetto dei massimali di cui alla tabella in allegato ed
aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale in funzione dell'indice ISTAT del costo della
vita.
Art. 35
Non si dà luogo all'erogazione dei contributi economici continuativi, di cui agli artt 30, 31 e
32, salvo casi di particolare gravità accertata dal Servizio Sociale, espressa con opportuna
relazione, nei seguenti casi:
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a) uno o più componenti del nucleo fruiscono di contributi continuativi a carattere
assistenziale, erogati da altri Enti pubblici o privati;
b) uno o più componenti del nucleo sono inseriti negli asili nido o scuole materne a totale
carico dell'Amministrazione Comunale;
c) uno o più componenti del nucleo sono inseriti negli istituti educativo - assistenziali o in
casa di riposo, casa protetta, casa albergo con retta a totale o parziale carico
dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti;
d) uno o più componenti del nucleo fruiscono di servizi o prestazioni a carico, parziale o
totale, dell'Amministrazione Comunale.
Art. 36
Gli invalidi civili, titolari di Indennità di Accompagnamento, inseriti in istituti, case protette, ecc.
devono versare per intero tale indennità all'Amministrazione Comunale, quale
compartecipazione per il pagamento della retta, essendoci incompatibilità tra percezione
d'indennità di accompagnamento e contestuale pagamento della retta di ricovero a carico
della pubblica amministrazione.
Gli stessi dovranno, altresì, versare, sempre a titolo di compartecipazione per la retta, il 70%
della pensione percepita.
Gli invalidi civili, non titolari di indennità di accompagnamento ed i titolari di Pensione
Sociale corrisponderanno al Comune, a titolo di compartecipazione della retta, l'80%
dell'importo della pensione percepita.
I titolari di altre pensioni (Io, So, Vo, Ir, Vr, ecc.) verseranno al Comune, sempre a titolo di
compartecipazione retta, l’85% della o delle pensioni in godimento. Se sono anche titolari
dell'indennità di accompagnamento, l'intero importo di quest'ultima ed il 75% della o delle
altre pensioni, comunque per un importo non superiore alla retta.
Art. 37
Qualora per motivi di estrema urgenza sia necessario intervenire a sostegno di nuclei versanti
in un contingente stato di bisogno, in quanto sprovvisti di un reddito pari o superiore al
minimo vitale annuo, e per i quali non sia possibile predisporre l'erogazione di un contributo
economico con procedura ordinaria, la competente Ripartizione Comunale erogherà
contributi economici a titolo di una - tantum, a mente dell'art. 99 lettera a) del vigente
Regolamento di Contabilità, determinandone l'entità sulla scorta del reddito familiare
percepito nei tre mesi antecedenti a quello di presentazione della domanda, attenendosi per
il relativo importo ai criteri generali, di cui agli artt. 32, 33 e 34, previo adeguata
documentazione probatoria del bisogno.
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Art. 38
I contributi economici per bisogni particolari, di cui al punto 2 dell'art. 28, vengono erogati in forma
continuativa per:
a) cure costose e prolungate o diete particolari, non coperte totalmente o parzialmente da
altri Enti;
b) accoglienza e cura di minori, soggetti o non a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e di
anziani, in alternativa alla soluzione istituzionale, per i quali nessuno dei componenti del
nucleo ospitante sia tenuto per legge a garantire gli alimenti in qualità rispettivamente di
genitore o figlio, nelle misure previste dalla Circolare Regionale n° 42/SS/2890 del
05.03.1985;
c) assistenza, anche di natura tecnico-specialistica, a soggetti non autosufficienti, non
beneficiari di assegno o indennità di accompagnamento, qualora detta assistenza non possa
essere assicurata dai familiari e richieda, pertanto, il ricorso a terzi, nelle misure previste
dalla Circolare Regionale n° 42/SS/2890 del 05.03.1985.
Art. 39
I contributi economici per bisogni particolari, di cui al punto 2 dell'articolo 28, vengono erogati
a titolo di una-tantum per:
a) spese di degenza presso ospedali, case di cura, centri riabilitativi, ecc., per la quale non sia
prevista la prestazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, previo adeguata
attestazione della U.S.L.;
b) spese accessorie relative a degenza ospedaliera, anche in presenza di rapporto di convenzione
(I.V.A. e particolari integrazioni);
c) spese di trasporto per l'accesso a servizi o prestazioni, relativi ad un handicap o affezioni di
particolare gravità per l'ammalato ed un suo accompagnatore;
d) spese di alloggio e vitto per il soggetto ammalato o portatore di handicap ed un suo
accompagnatore;
e) onorari di visite specialistiche non effettuabili presso strutture pubbliche o
convenzionate, a cui si sia fatto ricorso per estrema gravità delle condizioni di salute;
f) fornitura e riparazione di apparecchiature ortopediche, protesi dentarie, auricolari, ottiche
o di altro tipo, per la parte non coperta da altro Ente;
g) spese, in casi particolari e per uso domestico, per bollette di acqua, fogna, rifiuti solidi
urbani, gas e luce;
h) spese trasporto salme ed eventuali onoranze funebri;
i) assistenza farmaceutica;
1) assistenza specialistica ed analisi.
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Nel caso in cui il reddito familiare annuo risulti superiore al minimo vitale annuo, l'entità delle predette
prestazioni è pari alla differenza fra la spesa sostenuta e la differenza fra il reddito familiare annuo ed il
minimo vitale annuo.
L'entità delle prestazioni non potrà superare, comunque, i massimali, di cui alla tabella in allegato,
aggiornati annualmente dalla Giunta Municipale in funzione dell'indice ISTAT del costo della vita.
Art. 40
L’assistenza economica di cui all'art. 39 in forma di una –tantum, va erogata ai nuclei versanti
in stato di bisogno, avente carattere eccezionale e contingente, dovuto a motivi inerenti le
necessità vitali adeguatamente documentate.
Per bisogno non deve essere inteso il bisogno generico del cittadino a sostenersi
quotidianamente, ma l'incapacità reale dello stesso a fronteggiare, con mezzi ordinari propri,
esigenze economiche particolari, rivenienti da eventi negativi sopravvenuti.
Pertanto, tali contributi economici non andranno a coprire le spese inerenti le voci concorrenti
alla determinazione del minimo vitale, quali le spese di alimentazione, abbigliamento, igiene e
sanità della persona e del governo della casa.
I contributi economici aventi carattere di straordinarietà saranno erogati nel minor tempo
possibile ai nuclei familiari, il cui reddito dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della
domanda non superi l'importo risultante dalla somma da affrontare e del minimo vitale familiare
trimestrale.
In ogni caso l'entità del contributo da erogare sarà nella misura massima del 60% della spesa e
non superiore, comunque, a £.6.000.000. Detto importo sarà annualmente aggiornato dalla
Giunta Municipale in funzione dell'indice ISTAT sull'aumento del costo della vita.
Art. 41
I contributi una - tantum per pagamenti di canoni o servizi, potranno avvenire, in casi eccezionali e su
proposta del Servizio Sociale, tramite il Sevizio di Tesoreria Comunale, su presentazione dell'avviso di
pagamento a corredo della domanda.
Art. 42
Per l’ assistenza farmaceutica i cittadini aventi titolo hanno diritto al rimborso integrale delle
spese sostenute per l'acquisto di farmaci della fascia "B" e della quota fissa per ricetta.
Per quanto riguarda le spese relative all'acquisto di farmaci della fascia "C" è possibile
richiederne il rimborso qualora trattasi di farmaci non sostituibili con similari presenti nelle
fasce "A" e "B" e che rientrino in settori terapeutici che oggi sembrano maggiormente
penalizzati, quali malattie degenerative ed involutive del sistema nervoso centrale, neuropatie
del sistema nervoso periferico, vasculopatie periferiche, dismetabolismi ed altre.
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Tali requisiti dovranno essere opportunamente documentati dal medico di appartenenza
dell'assistito e supportati da idonea certificazione specialistica.
Art. 43
L’assistenza specialistica ed ogni forma di diagnostica sono assicurati solo per prestazioni
diagnostiche e di laboratorio direttamente eseguite dal Servizio Sanitario Nazionale o da
Studi convenzionati e non comprese nella esenzione per patologia.
Art. 44
Incompatibilità
Uno stesso nucleo familiare non potrà beneficiare contemporaneamente dell'assistenza
economica di base in forma continuativa e dell'assistenza economica per bisogni particolari in
forma continuativa. I nuclei, beneficiari di contributi economici in forma continuativa, possono
eccezionalmente usufruire, nel periodo di erogazione, di assistenza economica, prevista dal
presente Regolamento, in forma di una – tantum, constatata l'effettiva necessità da parte del
Servizio Sociale.
Art. 45
La domanda, volta all'ottenimento di una delle prestazioni, di cui agli articoli precedenti,
redatta sull'apposito modello, va presentata dal capo-famiglia o da altro membro del nucleo
familiare, purché maggiorenne.
Art. 46
La domanda va corredata dalla seguente documentazione:
a) copia fotostatica del certificato del libretto di pensione relativo all'anno immediatamente
precedente a quello di presentazione della domanda;
b) copia fotostatica del modello di dichiarazione del reddito relativo all'anno immediatamente
precedente a quello di presentazione della domanda;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato, attestante la
proprietà o meno di beni immobili, i redditi rivenienti da attività lavorative - sia pure saltuarie autonome o dipendenti da terzi, anche se prive di regolare assunzione, l'eventuale non
iscrizione presso le liste di collocamento;
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d) copia fotostatica delle buste paga o documenti similari, relativamente ai tre mesi
immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda;
e) certificato delle vicende lavorative, rilasciato dall'Ufficio di Collocamento al lavoro, o
documento similare;
f) copia fotostatica del cedolino dell'indennità di disoccupazione corrisposta dal1'LN.P.S.;
g) copia fotostatica dell'ultima ricevuta del canone di locazione o documento similare;
h) certificato del medico curante, o del medico specialista;
i) certificato d'iscrizione e frequenza scolastica;
l) copia fotostatica del cedolino della rendita I.N.A.I.L. o di ogni altra rendita o vitalizio,
relativi all'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda;
m) ogni altro documento (ricevuta, fattura, biglietto ferroviario, ecc.) utile a comprovare
quanto dichiarato e richiesto nella domanda;
n) copia fotostatica del Codice Fiscale.
La documentazione deve afferire tutti i membri del nucleo familiare.
Art. 47
Al momento della presentazione della domanda, il cittadino dovrà essere informato, così
come precisato in calce alla domanda stessa, che, in caso di dichiarazione mendace, è
soggetto alle sanzioni previste dall'art 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare
eventuali variazioni della situazione documentata entro e non oltre quindici giorni
dall'evento modificatore.
Art. 48
La decorrenza dell'erogazione dei contributi economici in forma continuativa sarà quella
della data di esecutorietà della delibera della Giunta Municipale.
Art. 49
I beneficiari dei contributi economici in forma continuativa sono tenuti a presentare
trimestralmente il certificato di disoccupazione o altro documento similare, nonché tutti gli
altri documenti che hanno dato luogo all'assistenza, pena la sospensione delle prestazioni.
Art. 50
Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per i casi
che rivestano particolare urgenza.
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Art. 51
L’istruttoria e la valutazione relativa alle domande sono affidate al Servizio Sociale, che,
motivatamente, propone la forma e l'entità di intervento. L'Assistente Sociale effettuerà
obbligatoriamente almeno una visita domiciliare e, all'occorrenza, potrà avvalersi degli altri
Uffici Comunali e/o di altri Organi della Pubblica Amministrazione, il cui apporto riterrà utile.
Nella valutazione delle domande, il Servizio Sociale, prima di procedere all'eventuale proposta
di erogazione, dovrà indicare all'interessato le eventuali risorse disponibili sul territorio atte a
contribuire all'eliminazione dei motivi che hanno determinato la richiesta.
Di quanto innanzi verrà fatta menzione specifica nella relazione a completamento
dell'istruttoria.
In caso di assistenza in forma continuativa, gli Assistenti Sociali dovranno provvedere a
verifiche saltuarie.
Art. 52
Successivamente il responsabile del servizio e gli assistenti sociali, in sede di riunione,
elaborano le conclusioni dell'iter istruttorio da sottoporre al parere della Commissione
Consultiva Comunale.
Quindi, la Giunta Municipale decide nel merito.
Art. 53
Il responsabile del servizio è tenuto a comunicare per iscritto ai richiedenti l'esito
dell'istanza presentata.
Art. 54
Nel rispetto delle norme vigenti in materia, gli Amministratori, i membri della Commissione
Consultiva Comunale, il personale amministrativo e tecnico sono tenuti a mantenere
rigorosamente il segreto, sia in merito alla situazione familiare dei nuclei esaminati, che ai
pareri ed agli atti emersi nelle fasi di istruttoria, valutazione e proposta.
È pubblica solo la decisione finale.
TABELLA DEI MASSIMALI
1) Contributi economici in forma continuativa ad integrazione del minimo vitale (art.33).
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L'entità mensile del contributo non potrà superare la misura di £. 300.000, salvo i casi
eccezionali di cui all'art 34;
2) Contributi economici in forma continuativa (art 38, punto a).
L'entità mensile del contributo di cui all'art 33 è elevata al 50% e comunque non potrà superare
la misura di £ 500.000;
3) Contributi economici a titolo di una - tantum (art. 39, punti a, c, d).
L'entità del contributo non potrà superare l'importo di £ 2.500.000;
4 ) Contributi economici a titolo di una - tantum (art. 39, punto b).
Il massimale dell'entità del contributo economico viene computato in ragione di £. 5.000 per
ogni giorno di degenza;
5) Contributi economici a titolo di una - tantum (art. 39, punto e).
L'entità del contributo economico non potrà superare il 50% del costo della prestazione;
6) Contributi economici a titolo di una - tantum (art. 39, punto f).
Il contributo economico non potrà superare l'importo di £. 650.000;
7) Contributi economici a titolo di una - tantum (art 39 punto h).
Il contributo economico non potrà superare il 50% della spesa e la misura massima di
£2.500.000;
8) Contributi economici a carattere di straordinarietà (art 40).
L'entità del contributo economico non potrà superare il 60% della spesa e la misura massima di
£. 6.000.000.
CAPOV
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 55
Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria, a favore dei soggetti di
cui agli artt 6 e 8 del presente Regolamento, possono avvenire non soltanto attraverso
l'assegnazione di sussidi e contributi finanziari, ma anche attraverso la concessione di vantaggi
economici, finalizzati al perseguimento di un fine tutelato.
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Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il
Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati cittadini.
Art. 56
La concessione di vantaggi economici, senza corrispettivo o a tariffa agevolata, possono essere
relativi:
A) al godimento di un bene comunale mediante:
1) la concessione di alloggi di proprietà comunale;
2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
3) la concessione in uso agevolato di impianti, strutture e attrezzature comunali;
B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
1) pubblico trasporto;
2) trasporto scolastico;
3) mensa;
4) assistenza domiciliare.
Art. 57
Procedura
Per il beneficio del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno presentare, 30
(trenta) giorni prima della fruizione, domanda, su apposito modulo predisposto dall'Assessorato
competente, con indicati:
a) dati del richiedente e Codice Fiscale o partita IVA;
b) motivi della richiesta e finalità;
c) calendario relativo alle date ed alle fasce orarie di utilizzo;
d) impegno di pagamento per eventuali danni riportati alle strutture, aree, ecc. a quantificarsi
tramite l'U.T.C;
e) assunzione di ogni responsabilità civile e penale.
La domanda così compilata dovrà essere corredata da:
1) impegno sottoscritto dal richiedente che tutte le incombenze relative alle autorizzazioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione sono a totale suo carico (copia di dette
autorizzazioni sarà trasmessa a questo Comune);
2) impegno a ristabilire lo status quo-ante dei luoghi e delle cose. L'autorizzazione sarà
rilasciata dal competente Ufficio dopo aver acquisito dagli organi preposti tutti i pareri relativi e
le autorizzazioni che resteranno, comunque e sempre, a carico del richiedente.
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Art. 58
In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive illuminazione, vigilanza,
pulizia, eventuale assicurazione, ecc.) o, in caso di finanziamento contributivo comunale, questo
verrà proporzionalmente ridotto in considerazione dell'utilizzo gratuito della struttura.
Nessun onere di qualunque natura resterà a carico di questo Comune, se non specificatamente
indicato nell'atto concessorio.
Art. 59
Fruizione senza corrispettivo o in forma agevolata
La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata, non rientrante nel presente
Regolamento, troverà disciplina nei corrispettivi Regolamenti o negli atti relativi
all'approvazione delle tariffe.
La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di
cui al precedente art. 4.
Art. 60
Interventi diretti dal Comune
Nei settori di intervento di cui al presente Regolamento, possono essere organizzati
direttamente dal Comune manifestazioni e iniziative di particolare rilievo per la città.
In tali occasioni possono essere previste spese di ospitalità, di rappresentanza e simili da parte
del Comune.
Dette spese possono essere previste, altresì, anche in occasione di altre manifestazioni e
cerimonie nelle quali il Sindaco è presente in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.
Per le finalità di ospitalità di rappresentanza e simili, il Comune si dota di libri, stampe,
medaglie, coppe, targhe e simili, sulle quali dovrà essere raffigurato il simbolo della città.
La gestione dei fondi per le sopracitate spese di rappresentanza, stanziati in un apposito capitolo
del bilancio di previsione del Comune, è curata direttamente dal Sindaco, che autorizza il
singolo intervento.
CONCESSIONE PATROCINIO
Art. 61
Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti che rientrano nell'ambito delle attività
culturali e sportive, deve essere richiesto al Comune dall'organizzatore e concesso
formalmente dall'Amministrazione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta
necessariamente benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le
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quali viene concesso. Il patrocinio concesso deve essere reso pubblico dal soggetto che lo ha
ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
Art. 62
E' prevista la concessione, previa richiesta inoltrata al Sindaco, di un premio di
rappresentanza sotto forma di libri, pubblicazioni turistiche, oggetti promozionali,
abbonamenti a manifestazioni culturali o sportive, targhe, coppe o medaglie in favore degli
organizzatori, per le cerimonie di premiazione in manifestazioni riguardanti i settori di
intervento di cui al presente Regolamento. L'assegnazione del premio di rappresentanza può
essere autorizzato dal Sindaco nell'ambito dei fondi di ciascun settore stanziati in bilancio e
destinati per queste finalità con atto di Giunta Municipale.
CAPO VI
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE
Art. 63
Nell'ambito delle attività previste dal D.P.R. n° 616/77 ed in ottemperanza a quanto disposto
dalla L.R. 23.10.79 n° 65, art 3, l'Amministrazione Comunale attua interventi economici a
favore degli emigrati e delle loro famiglie con i seguenti obiettivi:
a) agevolare il superamento delle difficoltà degli emigrati all'atto del rimpatrio;
b) facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza nelle scuole ai
ragazzi rimpatriati, favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;
e) sostenere economicamente gli emigrati che versino in condizioni particolari di disagio;
d) agevolare l'inserimento e reinserimento degli emigrati nel contesto socio-economico della
Regione.
Art. 64
Agli effetti della L.R. n° 65/79, sono considerati emigrati i cittadini, già residenti nella Regione,
che abbiano maturato:
a) un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non
inferiore a tre anni, oppure un periodo non inferiore a 180 giorni all'anno per almeno cinque
anni consecutivi;
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b) un periodo di permanenza in altre regioni italiane, sempre per motivi di lavoro autonomo o
dipendente, non inferiore a cinque anni consecutivi;
c) i figli ed il coniuge superstiti di chi abbia acquisito il titolo di emigrato ai fini della L.R. n°
65/79.
Art. 65
Sono previste le seguenti provvidenze:
a)contributo di prima sistemazione. È concesso nella misura di £. 500.000 per ogni lavoratore
che rientri definitivamente in questo Comune, maggiorato di £. 100.000 per ogni familiare a
carico che rientri insieme al lavoratore capo-famiglia.
Nel caso di rientro successivo del coniuge a carico di un lavoratore, che abbia già usufruito del
beneficio di cui al primo comma, è concesso un ulteriore contributo nella misura del 50% di
quello sopraindicato, purché il rientro avvenga almeno sei mesi dopo;
b) rimborso spese viaggio. Per chi rientra definitivamente in questo Comune è concesso un
rimborso spese nelle seguenti misure:
- £. 250.000 per coloro che documentino una spesa non superiore a £ 500.000, o che non
abbiano presentato adeguata documentazione della spesa;
- un contributo pari al 50% per coloro che documentino una spesa superiore a £ 500.000.
Il contributo, comunque, non potrà superare £. 2.500.000;
c) sussidio straordinario. Al lavoratore emigrato che rientri definitivamente in questo Comune
e che versa in condizioni di bisogno, opportunamente documentato ed accertato dal Servizio
Sociale, oltre al contributo di prima sistemazione, è concesso un contributo straordinario per un
importo massimo di £. 500.000;
d) assegno di studio. Ai figli di emigrati che, a seguito di rientro, risiedano nel Comune sono
concessi assegni di studio, una tantum, nelle seguenti misure:
- £. 100.000 per ogni figlio frequentante la scuola materna od elementare;
- £. 300.000 per ogni figlio frequentante la scuola media inferiore;
- £. 500.000 per ogni figlio frequentante la scuola media superiore;
- £.700.000 per ogni figlio frequentante l'università.
Quest'ultimo contributo verrà concesso con le seguenti modalità:
. sempre per gli iscritti al primo anno di corso;
. per gli iscritti agli anni successivi, solo nel caso in cui gli stessi abbiano superato tutti gli
esami previsti dal piano di studi per gli anni precedenti e comunque almeno due di quelli
relativi all'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda;
e) contributo spese trasporto salme. Per il trasporto delle salme dei lavoratori emigrati e dei
loro congiunti, facenti parte del nucleo familiare, è concesso un contributo pari al 75%, e
comunque entro il limite massimo di £. 2.000.000, della spesa sopportata e documentata.
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Art. 66
I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi agli emigrati rientrati
definitivamente, a mente dell'art. 64 e che versino in condizioni di bisogno, ovvero siano
titolari di reddito fino al doppio dei massimali del Minimo Vitale Annuo, così come indicati
all'art 32.
Art. 67
I contributi del presente Regolamento sono cumulabili con quelli eventualmente concessi,
con la stessa motivazione, da altri Enti Pubblici, solo per la differenza fino al
raggiungimento dei valori riportati al precedente art 65.
Art. 68
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 65, lettere a), b) e c), deve essere presentata
istanza a questa Amministrazione Comunale, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio
Servizi Sociali, entro sei mesi dal rientro definitivo, corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di notorietà del lavoratore attestante:
. di essere rientrato definitivamente;
. il numero dei componenti rientrati, con relativo rapporto di parentela
b) dichiarazione rilasciata dal Consolato Italiano competente per territorio, o dalla ditta estera
presso cui l'emigrato ha prestato la propria opera, o dalla polizia attestante lo status di
emigrato;
c) dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi, per la stessa causa, da altri Enti
Pubblici o l'ammontare degli stessi;
d) biglietti di viaggio e ricevute per spese di trasporto, comprovanti l'ammontare delle spese
sostenute;
e) copia autentica della dichiarazione dei redditi e quant'altro attesti il reddito familiare
posseduto nell'anno precedente e nei tre mesi precedenti alla data della domanda
Art. 69
Per la concessione dell'assegno di studio, di cui all'art 65 lettera d), oltre alla documentazione
prevista nel precedente articolo, l'istanza va corredata da:
f) certificato rilasciato dall'istituto presso cui lo studente è iscritto;
g) certificato universitario attestante la posizione dell'iscritto volta ad accertare il suo
curriculum.
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Art. 70
Per la concessione del contributo di cui all'art. 65 lettera c), l'istanza va corredata anche
dalle ricevute comprovanti l'ammontare della spesa per il trasporto della salma.
Art. 71
La concessione delle provvidenze previste segue l'iter procedurale delle istanze di assistenza
economica.
Art. 72
Le provvidenze sono concesse previo finanziamento da parte della Regione Puglia, alla
quale annualmente l’Amministrazione Comunale farà istanza, così come previsto dalla L.R.
n° 65/79.
CAPO VII
FRUIZIONE SERVIZI SOCIALI
HOME-MAKER
Art. 73
Questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi in favore dei minori, istituisce
il servizio di Home-Maker ai sensi della L.R. n° 28/79, in conformità ai principi sanciti dagli
artt 30 e 31 della Costituzione Italiana che riconoscono il diritto-dovere della famiglia a
mantenere, istruire ed educare i figli, nonché a fornire le provvidenze acché tali adempimenti
siano svolti ed in ottemperanza alla Legge n°184/83, che al primo articolo così recita: "Il
minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Art. 74
Il servizio di home-maker persegue il fine di:
a) consentire al minore di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare anche in presenza
di condizioni disagevoli che compromettano la normale crescita psico – fisica, culturale e
sociale del minore;
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b) favorire la dimissione dagli istituti;
c) evitare l'istitutizzazione del minore;
d) assicurare al minore l'apprendimento di valori positivi;
e) assolvere all'obbligo scolastico;
f) prevenire comportamenti devianti;
g) ridare alla famiglia a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche un ruolo
attivo come soggetto economico, produttore di risorse, sede privilegiata di positive relazioni
interpersonali;
h) rimuovere le cause che hanno determinato l'intervento dell'home-maker.
Art. 75
Il servizio di home-maker si configura come intervento a sostegno della famiglia e del minore
e può essere usufruito dai genitori residenti nel Comune, che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo precedente, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate e in particolare
nelle seguenti condizioni:
a) genitori che si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da
parte di altre persone per un periodo consistente;
b) genitori affetti da disturbi intellettivo - psichici o con carenti capacità educative;
c) con grave situazione di disagio e di pregiudizio per i minori;
d) con particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere l'inserimento dei minori
presso comunità o istituti.
Art. 76
L'organizzazione del Servizio è di competenza del Settore dei Servizi Sociali e si articola e
sviluppa attraverso i suoi Uffici avvalendosi di personale:
- tecnico per l'organizzazione ed il coordinamento;
- amministrativo per lo svolgimento delle pratiche burocratiche;
- operativo per lo svolgimento delle specifiche mansioni dell'home-maker tramite l'affidamento
a terzi nei modi previsti dalla normativa.
Art. 77
Il Servizio Sociale svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio ai fini dell'ammissione al servizio previa indagane socio –
familiare e sulla base della documentazione atta a comprovare le condizioni socio-economiche
e abitative della famiglia;
b) individua le modalità di intervento per ogni caso, concordandole con l'operatore dell'homemaker, l'utente ed eventuali altri Enti o Servizi competenti per il caso;
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c) programma i tempi, la tipologia e le modalità delle prestazioni;
d) individua il ruolo ed i compiti dell'operatore di home-maker e di eventuali altre figure
professionali;
e) determina gli obiettivi a medio e lungo termine;
f) effettua periodiche visite a domicilio per la verifica del programma d'intervento e del
raggiungimento degli obiettivi;
g) coordina le prestazioni degli operatori di home-maker per garantire lo svolgimento e la
continuità del servizio;
h) indice periodici incontri col personale di home-maker per la verifica dell'intervento;
i) tiene rapporti con Enti giudiziari, sanitari ed assistenziali titolari di competenze
complementari al servizio di home-maker.
Art. 78
Il personale amministrativo cura l'iter burocratico relativo agli atti amministrativi e
contabili, al fine dell'erogazione ed organizzazione del servizio.
Art. 79
L'operatore di home-maker deve essere in possesso di specifica formazione e di requisiti,
quali diploma di educatore o attestato di operatore di home-maker, o esperienza nel settore
specifico di almeno un anno.
Art. 80
L'operatore di home-maker deve espletare la propria opera presso il domicilio della famiglia
assistita, assicurando le prestazioni di cui all'articolo seguente.
Art. 81
L'operatore di home-maker assicura le seguenti attività:
a) prestazioni di servizio sociale:
- analisi globale del bisogno;
- individuazione degli interventi;
- segretariato sociale;
b) sostegno educativo:
- offrire e sollecitare occasioni educative favorendo lo sviluppo dei rapporti sociali;
- interventi di stimolo alle figure genitoriali per l'espletamento dei loro ruoli e compiti;
- interventi di stimolo al fine di favorire la conoscenza e partecipazione ai processi di
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formazione dei minori e della loro socializzazione (scuole, associazioni, ecc.);
- interventi di promozione all'utilizzo dei servizi territoriali;
- intervento di recupero scolastico;
c) prestazioni socio-assistenziali:
- governo della casa e della persona in un'ottica di stimolo alle capacità personali e non di
sostituzione;
- disbrigo delle faccende domestiche;
- accompagnamento presso uffici e svolgimento pratiche amministrative;
- acquisto generi di prima necessità;
- preparazione pasti;
- conduzione generale dell'abitazione;
d) prestazioni sanitarie:
- favorire consapevolezza delle problematiche e degli aspetti basilari dell'igiene personale
ed ambientale;
- favorire la conoscenza delle principali malattie sociali ed infantili;
- favorire l'approccio e l'utilizzo della medicina preventiva.
Dette attività sono finalizzate all'obiettivo primario di rimuovere le cause che hanno
determinato il disagio, conducendo il nucleo familiare ad una propria corretta autonomia
gestionale.
Art. 82
Il servizio di home-maker deve essere caratterizzato dalla temporaneità e specificità.
La durata e la stessa frequenza delle prestazioni dovranno rispondere a problematiche del
nucleo per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di
bisogno.
L'intervento deve tendere all'attivazione delle capacità e risorse della famiglia.
Art. 83
L'ammissione al servizio avviene su domanda dell'utente o su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria Minorile.
La domanda di ammissione sarà corredata dalla documentazione atta a comprovare la
situazione reddituale del nucleo e da eventuale certificazione medica attestante il disagio
psico-fisico.
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Art. 84
La domanda di ammissione al servizio sarà corredata di tutto quanto indicato all'articolo
precedente.
Nel caso in cui l'intervento venga disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile, si provvederà,
comunque, all'acquisizione della documentazione indicata all'articolo precedente, ai fini anche
della determinazione della quota a carico dell'utente. La procedura si articola come di seguito
specificato:
a) indagine psico-sociale per la verifica dei bisogni e delle condizioni familiari, sociali,
economiche e abitative, al fine di determinare:
- l'ammissione al servizio;
- il progetto di intervento (tempi, modalità, finalità);
- la quota a carico dell'utente.
Il progetto dell'intervento sarà controfirmato dall'utente ove vi sia consenso. In mancanza
viene inviato all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'intervento;
b)
approvazione della domanda da parte della Giunta Municipale, previo parere della
Commissione Consultiva Comunale, con relativa assunzione dell'onere finanziario;
c) comunicazione all'utente dell'accettazione della richiesta, della quota di partecipazione e del
programma di intervento.
Art. 85
I criteri di determinazione della quota di compartecipazione sono i seguenti:
a) erogazione in forma gratuita ai nuclei con reddito familiare fino all'importo del minimo vitale
annuo, così come indicato nella tabella di cui all'art 32;
b) per i nuclei con reddito familiare superiore agli importi del punto sub a), si applicherà la
seguente progressione:
- fino al 20% compartecipazione di £. 1.000 ad ora o frazione
- fino al 40% compartecipazione di £. 2.500 ad ora o frazione
- fino al 60% compartecipazione di £. 5.000 ad ora o frazione
- oltre il 60% compartecipazione di £. 9.000 ad ora o frazione.
Ogni anno la Giunta Municipale determinerà le maggiorazioni delle compartecipazioni in base
alla variazione dell'Indice ISTAT del costo della vita.
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AFFIDO FAMILIARE
Art. 86
Nell'ambito degli interventi in favore dei minori e in attuazione della Legge 04.05.1983, n°
184, l'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di affido familiare a tutela dei cittadini
minori in temporanee condizioni di disagio socio-familiare.
Art. 87
Il servizio di affido familiare si propone di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione
e l'istruzione qualora la famiglia naturale, per problemi di ordine sociale, educativi ed
economici, sia temporaneamente impossibilitata a garantirli. Il servizio, quale strumento
alternativo all’istitutizzazione, si realizza attraverso l'inserimento del minore presso una
famiglia, possibilmente con figli minori, o persona singola, o comunità di tipo familiare (art. 2
Legge n°184/83).
L'affidamento è un intervento limitato nel tempo e non si configura come affidamento pre
adottivo, né può determinare l'adozione del minore.
Art. 88
L'affidamento si realizza nelle seguenti forme:
a) affidamento part-time con inserimento del minore presso una famiglia per limitate ore
della giornata, in coincidenza con impegni di uno o entrambi i genitori naturali;
b) affidamento per un periodo breve con carattere di provvisorietà, mantenendo costanti i
rapporti tra la famiglia naturale e quella affidataria;
c) affidamento a tempo prolungato in presenza di difficoltà di varia natura e consistenti nel
tempo;
d) affidamento a tempo indeterminato, che può essere disposto solo dal Tribunale per i
Minori nei casi di notevole difficoltà relazionali genitori/figlio, o in situazioni di semi
abbandono; non determina l'adozione.
Art. 89
Scopi del servizio affido sono:
a) provvedere al reperimento, conoscenza e selezione degli affidatari;
b) realizzare l'assistenza tecnica, il sostegno e le verifiche degli affidi;
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c) assicurare il mantenimento dei rapporti tra la famiglia di origine e il minore, agendo
sulle cause di eventuali disfunzioni relazionali;
d) istituire una banca dati delle famiglie disponibili all'affido;
e) promuovere la divulgazione e l'informazione sull'affido;
f) promuovere iniziative atte alla preparazione, aggiornamento e consulenza degli operatori.
Art. 90
Il Sindaco dispone l'affidamento familiare consensuale su proposta del Servizio Sociale.
Il Servizio Sociale, previo indagine psico-sociale, deve indicare:
a) le motivazioni poste a base del provvedimento;
b) il periodo di presumibile durata dell'affido;
c) la forma dell'affidamento;
d) l'operatore a cui è affidata la vigilanza, con l'obbligo di tenere informato il giudice
tutelare o il Tribunale per i Minori.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.
Art. 91
Il provvedimento dì affido da parte del Sindaco è disposto previo:
a) consenso scritto dei genitori del minore;
b) dichiarazione di impegno degli affidatari;
c) acquisizione della volontà da parte dei minori ultradodicenni;
d) decreto di esecutività del Giudice Tutelare di competenza.
Ove manchi l'assenso dei genitori o del tutore, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i
Minori.
Art. 92
L'Amministrazione Comunale provvede a:
a) erogare un contributo mensile fisso, per tutta la durata dell'affido, in favore degli affidatari,
indipendentemente dalle condizioni economiche degli stessi (a meno di loro specifica rinunzia)
ed il cui importo viene aggiornato annualmente dalla Giunta Municipale.
Per l'anno 1997 l'importo del contributo sarà pari al:
- 20% della vigente retta media di ricovero (£. 40.000), per l'affidamento part-time;
- 40% per l'affidamento a tempo prolungato.
Il contributo può essere elevato ove sussistano particolari esigenze del minore (salute precaria,
ecc.);
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b) stipulare una polizza di assicurazione per i rischi e/o danni subiti o provocati a terzi dal
minore, per tutta la durata dell'affido.
Art. 93
I requisiti della famiglia affidataria sono:
a) disponibilità ad assicurare al minore un sostegno educativo ed affettivo valido;
b) disponibilità ai rapporti con i Servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine del minore;
c) condizione di salute buona del nucleo affidatario;
d) condizioni socio-economiche adeguate ad assicurare uno stato di vita soddisfacente al
minore;
e) idoneità dell'abitazione;
f) età adeguata degli affidatari alle esigenze del minore.
Art. 94
La famiglia affidataria provvede:
a) al mantenimento, educazione ed istruzione del minore nel rispetto della sua indole e delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata decadenza della potestà;
b) a mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia di origine al fine di favorire il successivo
inserimento;
c) a collaborare con i Servizi Sociali incaricati dell'affido, rispettando le indicazioni e le
prescrizioni di questi.
Art. 95
La famiglia di origine provvederà:
a) a favorire il rientro del minore, impegnandosi a rimuovere le cause che hanno determinato
l'allontanamento dello stesso, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido;
b) rispettare modalità, orari e durata degli incontri concordati con gli operatori del servizio
affido nel rispetto del minore, o prescritti dall'Autorità Giudiziaria.
Art. 96
Per l'attuazione del presente regolamento sarà stipulato un protocollo d'intesa tra questa
Amministrazione Comunale e la USL - BA/5.
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CAMPO-SCUOLA PER RAGAZZI
Art.97
Finalità
L’Amministrazione comunale organizza campi-scuola a favore di ragazzi, in forma
residenziale, in luoghi particolarmente salubri, assicurando iniziative educative e ricreative allo
scopo di favorire il benessere fisico, lo sviluppo intellettivo e cognitivo ed il processo di
socializzazione.
Art.98
Destinatari
Hanno diritto al servizio i ragazzi con età compresa tra i 6 ed i 12 anni, alla data della domanda
di partecipazione al soggiorno, residenti nel Comune di Putignano.
Art.99
Sono riservati n°5 posti a minori portatori di handicap, il cui riconoscimento sia avvenuto ai
sensi dell’art.3 comma 1 legge 104/92, purchè in grado di svolgere le loro funzioni in modo
autonomo o semiautonomo. Qualora il numero dei richiedenti superi la disponibilità dei posti,
sarà redatta apposita graduatoria a partire dal reddito più basso del nucleo familiare.
E’ ammessa la partecipazione di un accompagnatore-volontario per ciascun soggetto portatore
di handicap, a cui verrà data la gratuità per la partecipazione al soggiorno e per il quale sarà
stipulata apposita polizza assicurativa da parte di questa Amministrazione.
Art.100
Fasce di compartecipazione
Annualmente l’Amministrazione comunale, stabilisce la quota di compartecipazione a carico
dell’utente e le relative fasce di reddito.
Per l’anno 1997, come da delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale
n°297/97, le quote e le fasce di reddito sono le seguenti:
Fasce
reddito
compart.pro-capite
1^
nuclei con reddito familiare complessivo impo
nibile fino a £.8.000.000 e/o con problematiche
socio-familiari già seguite dal Servizio Sociale
£. 50.000
2^
nuclei con reddito familiare complessivo impo
nibile da £.8.000.001 a £.16.000.000
£. 100.000
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3^
4^
nuclei con reddito familiare complessivo impo
nibile da £.16.000.001 a £.25.000.000
nuclei con reddito familiare complessivo impo
nibile oltre £.25.000.000
£. 140.000
£. 200.000
Art.101
Per le istanze rientranti nella prima fascia di reddito è prevista la gratuità esclusivamente per i
minori seguiti, per problematiche socio-familiari, dal Servizio Sociale e proposta dallo stesso.
Art.102
Modalità di partecipazione
Per accedere al servizio dovrà essere indirizzata apposita domanda al Sindaco nei termini e con
le modalità indicate nell’apposito bando di partecipazione, reso pubblico con manifesti murali.
Art.103
Criteri di ammissione
L’Amministrazione, per l’ammissione al servizio, formulerà una graduatoria a partire dai redditi
più bassi sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Art.104
Formulazione graduatoria
Nella formulazione della graduatoria saranno ammesse le istanze relative a più minori
appartenenti allo stesso nucleo familiare se rientranti per reddito nella prima e seconda fascia.
Esaurita l’ammissione delle domande degli aventi diritto, in presenza di posti vacanti, si
ammetteranno ulteriori istanze con la seguente priorità:
- le domande relative al secondo minore appartenente allo stesso nucleo familiare rientrante per
reddito nella terza fascia;
- le domande pervenute fuori termine e per le quali si provvederà a redigere apposita
graduatoria con gli stessi criteri adottati per la formulazione delle domande pervenute nei
termini.
Art.105
Rinunzia
La rinunzia alla partecipazione dell’attività, qualora il minore sia partito per il campo-scuola,
non dà più diritto alla restituzione, da parte di questa Amministrazione, della quota di
compartecipazione a carico dell’utente.
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SOGGIORNO CLIMATICO- TERMALE PER ANZIANI
Art.106
Finalità
L’Amministrazione comunale organizza un soggiorno climatico-termale per anziani al fine di
offrire un periodo di cure e di vacanza climatica presso una località termale, per curare ed
alleviare i loro problemi fisici e sociali.
Art.107
Destinatari
Questo servizio è rivolto a tutti i cittadini anziani, ai sensi della L.R. n°49/81, residenti in
Putignano, con particolare riguardo e diritto di priorità per gli indigenti ed in situazione di
solitudine.
Art.108
Fasce di compartecipazione
Annualmente l’Amministrazione Comunale stabilisce la quota di compartecipazione a carico
dell’utente e le relative fasce di reddito.
Per l’anno 1997, come da delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale
n°297/97, le quote e le fasce di reddito sono le seguenti:
Fasce
reddito
compart.pro-capite
1^
persone sole, titolari di pensione sociale o di
Invalidità civile con l’eventuale unica proprie
tà dell’abitazione di residenza
£. 100.000
2^
titolari di reddito familiare medio pro-capite,
complessivo imponibile annuo fino a £.12.000.000
£. 350.000
3^
titolari di reddito familiare medio pro-capite,
complessivo imponibile annuo da £.12.000.001
a £. 18.000.000
£. 500.000
L’intero costo del soggiorno verrà corrisposto dai titolari di reddito familiare medio pro-capite
imponibile annuo superiore a £.18.000.000.
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Art.109
Modalità di partecipazione
Gli anziani interessati devono rivolgere istanza di partecipazione al soggiorno indirizzata al
Sindaco, in seguito alla pubblicazione di apposito bando da parte del Comune, allegando la
documentazione del reddito, la certificazione inerente la cura termale ed ogni altro documento
indicato nel bando, che si riterrà utile per l’istruttoria della pratica.
Art.110
Criteri di ammissione
a) Con riferimento alle fasce di compartecipazione finanziaria, di cui al precedente art.108,
viene formulata una graduatoria per reddito, con priorità assoluta per gli appartenenti
alla 1^ fascia, ovvero per gli utenti singoli con reddito più basso;
b) Il reddito individuale, essendo determinato dal reddito complessivo familiare diviso per
il numero dei componenti il nucleo, oltre a garantire un criterio di equità, consente di
collocare nella stessa fascia entrambi i coniugi istanti, ponendoli allo stesso posto nella
graduatoria per reddito. Ciò garantisce l’ammissione o l’esclusione di entrambi,
salvaguardando la volontà degli stessi di voler partecipare insieme;
c) Nella previsione che le istanze di coniugi risultino in numero superiore al 50% delle
domande complessivamente pervenute, si renderà opportuno elencare separatamente le
coppie ed i singoli, riservando a ciascuna delle due parti il 50% dei posti disponibili,
fermo restando le precedenze in base al reddito più basso: in tal modo si intende
promuovere una maggiore partecipazione di persone singole, a sollievo della loro
condizione abituale di solitudine.
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
Art.111
Servizio di Assistenza
E’ istituito il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani, in applicazione dell’art.7 della
L.R. n°49/81 e dell’art.2 del Regolamento Regionale n°1 del 09 maggio 1993.
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Art.112
Destinatari
Destinatari del servizio sono i cittadini anziani in stato di bisogno, in età di pensione di
vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), o che, per sopravvenuta invalidità, non
esercitino e non siano in grado di esercitare attività lavorativa.
Art.113
Stato di bisogno
Lo stato di bisogno è determinato, a partire dalle fasce meno abbienti, dalla impossibilità
della persona, in modo temporaneo o permanente, di poter provvedere, autonomamente ed
in modo completo, a se stessa e in assenza di aiuto adeguato da parte di familiari.
Art.114
Scopo del servizio
Lo scopo del servizio è quello di fornire una serie di interventi atti a conservare l’autonomia
di vita dell’anziano nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare sociale,
evitando ricoveri in Istituti o ospedalizzazioni, laddove non siano strettamente
indispensabili, nella possibilità di integrare il servizio con un’assistenza sanitaria adeguata.
Art.115
Figure professionali
Le figure professionali che formano l’unità operativa del servizio sono:
a) L’Assistente Sociale con i seguenti compiti:
- Diagnosi e terapia del bisogno;
- Indagine socio-familiare e cura dei rapporti con i familiari e la comunità;
- Aiuto per disbrigo pratiche e risoluzione dei problemi di rilevanza sociale;
- Occupazione del tempo libero e attività ricreativo-culturali, attraverso l’integrazione con
i centri di vita associativa presenti sul territorio (partecipazione alle iniziative del Centro
Aperto Polivalente “Club degli Anziani”) e coinvolgimento delle Associazioni di
Volontariato operanti nel settore;
- Integrazione con altri Servizi comunali, quali: sussidi economici, soggiorno climaticotermale;
- Coordinamento delle prestazioni, valutazione sull’andamento del servizio ed eventuali
suggerimenti;
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b) I Collaboratori Domestici per:
- Governo della casa, pulizia, spesa e commissioni varie, preparazione o consegna pasti
caldi (attraverso l’utilizzazione del servizio mensa, facente capo al Club degli Anziani),
lavaggio biancheria, anche utilizzando il servizio esistente presso la sede del Servizio
Domiciliare;
- Accompagnamento con un mezzo di trasporto o a piedi per riscossione pensioni, analisi,
visite, ecc.;
- Aiuto per pulizia personale e/o sollevamento di persone non autosufficienti, in presenza
e con la collaborazione diretta e sotto la responsabilità di un infermiere o di un parente
capace;
c) L’infermiere Professionale con le seguenti mansioni:
Aiuto per l’igiene personale;
Controllo delle condizioni igieniche dell’ambiente;
Somministrazione di medicinali;
Misurazione temperatura corporea e pressione arteriosa;
Iniezioni intramuscolari e sottocutanee;
Piccole medicazioni;
Controllo diete e terapie, segnalazione al medico curante di qualsiasi anormalità nelle
condizioni dell’utente e, ove la stessa è richiesta, acquisizione della prescrizione medica
per l’esecuzione di tutte le prestazioni.
Art.116
Le mansioni
Le mansioni di cui all’articolo precedente, trovano la loro più opportuna strutturazione, in
presenza di una Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), rivolta, in modo specifico ai
soggetti aventi necessità di assistenza domiciliare dei tipi sia sanitario che socioassistenziale.
La parte sanitaria è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, con personale proprio o in
convenzione, per le prestazioni infermieristiche, mediche, medico-specialistiche,
riabilitative, di sostegno psicologico.
A tal riguardo questa Amministrazione Comunale sottoscriverà con la Unità Sanitaria
Locale BA/5 un Protocollo d’Intesa per l’integrazione dei servizi.
Art.117
L’intervento
L’intervento, sia nella tipologia delle prestazioni di cui al precedente art.115, che nella sua
durata e frequenza (quotidiana, settimanale, quindicinale – per un numero di ore da 1 a 2 per
intervento), deve soddisfare le necessità del richiedente per il tempo utile a superare (salvo
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condizioni permanenti) da solo o anche in presenza di familiari, la condizione che ha
determinato lo stato di bisogno.
Art.118
L’erogazione del servizio
L’erogazione del servizio può essere gratuita, o prevedere una quota oraria di
compartecipazione alle spese da parte dell’utente, o può essere a totale suo carico, secondo
classi di reddito di cui all’allegata tabella, che verrà aggiornata annualmente con
provvedimento di Giunta Municipale, in base alla variazione dell’Indice ISTAT del costo
della vita.
Art.119
La quota di compartecipazione
La quota di compartecipazione da parte dell’utente sarà determinata tenendo conto del
reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare dell’utente, comprendente tutti
gli introiti, ad accezione dell’eventuale Indennità di Accompagnamento. Dal totale del
reddito verrà detratto l’eventuale canone di locazione, entro un limite massimo di £. 350.000
mensili.
Art.120
La domanda di ammissione
La domanda di ammissione al servizio deve essere compilata su apposito modulo fornito dal
Servizio Sociale e corredata da:
a) Reddito del nucleo familiare (come da articolo precedente);
b) Ricevuta dell’eventuale pagamento del canone di locazione;
c) Documentazione dell’eventuale stato di malattia o invalidità, qualora determini la
limitazione dell’autonomia;
d) Di ogni altro documento utile a comprovare la situazione di bisogno.
Art.121
L’istruttoria della pratica
L’istruttoria della pratica seguirà i seguenti criteri:
a) Indagine e pareri del Servizio Sociale;
b) Parere della Commissione Consultiva Comunale;
c) Deliberazione della Giunta Municipale;
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d) Comunicazione all’utente della domanda, dell’eventuale quota di compartecipazione
economica e del programma di intervento.
Art.122
L’aggiornamento della situazione reddituale
L’aggiornamento della situazione reddituale avverrà comunque nel mese di Giugno a cura
dell’Ufficio Servizi Sociali, che acquisirà agli atti tutta la documentazione necessaria a
rideterminare, eventualmente, la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente.
Art.123
La concessione del servizio
La concessione del servizio sarà subordinata alla gravità della situazione, evidenziata
dall’indagine del Servizio Sociale, tenuto conto anche dell’ordine cronologico d’arrivo delle
richieste e delle condizioni economiche dell’utente, assicurando una scala di priorità per le
fasce più deboli, che non potrebbero accedere, in alternativa, a servizi privati.
Art.124
I rapporti
I rapporti tra il personale e l’Ente devono essere di rispetto reciproco, il comportamento
deve essere corretto e dignitoso, il clima di serena e cordiale collaborazione.
In particolare, il collaboratore domestico deve:
a) Custodire il foglio giornaliero degli interventi, consegnatogli dall’assistente sociale, e
tenerlo con sé durante il lavoro;
b) Avvertire l’assistente sociale dell’assenza dell’utente, onde consentire l’immediato
adeguamento giornaliero;
c) Non apportare modifiche al calendario giornaliero assegnatogli, né alla durata degli
interventi, tranne in casi di emergenza, che verranno prontamente comunicati
all’assistente sociale;
d) Non fornire agli utenti recapiti privati;
e) Non trasportare l’utente con il proprio mezzo, né in forma gratuita, né a pagamento,
salvo che l’operatore sia stato debitamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
f) Mantenere il segreto d’ufficio e professionale, ovvero non divulgare informazioni
riservate, acquisite nell’esercizio del proprio lavoro.
In particolare l’utente deve:
g) Avvertire l’assistente sociale (o l’Ufficio dei Servizi Sociali), in caso di temporanea
assenza dal proprio domicilio.
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h)
i)
j)
k)
l)
Assenze molto frequenti, o superiori ad un mese, possono comportare, su segnalazione
dell’assistente sociale, la riduzione o la cessazione del servizio, fatte salve le assenze
dovute a ricoveri ospedalieri;
Non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento), né prestazioni
non previste dal presente Regolamento o non richiesta all’atto della domanda;
Non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
Rivolgersi all’assistente sociale per eventuali reclami inerenti il servizio ed il personale
addetto. Se il reclamo è fatto per iscritto, sarà indirizzato al Sindaco;
In temporanea assenza di personale, accettare modificazioni o riduzioni d’interventi;
Il pagamento della compartecipazione alla spesa, ove previsto, e null’altro per il servizio.
Art.125
Attitudini operative
In considerazione della complessità e della particolarità del lavoro che gli operatori son
chiamati a svolgere, è opportuno che vi siano qualificazione, predisposizione ed esperienza;
inoltre, ai sensi della normativa vigente, è dell’Amministrazione Comunale il compito della
riqualificazione del personale in servizio, attraverso corsi di formazione.
Art.126
Personale
Anche il personale convenzionato e/o dipendente dalle Cooperative convenzionate, è tenuto
al rispetto di quanto è previsto dal presente Regolamento, al pari degli operatori
direttamente dipendenti dall’Ente Comunale.
TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AGLI ANZIANI
_____________________________________________________________________
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
REDDITO ANNUO
Fino a 20 ore mensili
Oltre 20 ore mensili
ENTRO I VALORI
DEL M.V.A. (*)
£.3.000 ad ora
£ 1.000 ad ora
FINO AL 70% IN
PIU’ DEL M.V.A.
£.6.000 ad ora
£.3.000 ad ora
FINO AL 100% IN
PIU’ DEL M.V.A.
£.12.000 ad ora
£.6.000 ad ora
CON REDDITO SUPERIORE AL 100% DEL M.V.A. IL SERVIZIO NON E’ EROGATO
(*) M.V.A. = MINIMO VITALE ANNUO così come definito all’art.32 del presente Regolamento.
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NORME FINALI
Art.127
Per usufruire di più servizi va presentata domanda unica.
La domanda integrativa, invece, va proposta solo quando, documentalmente, la nuova
necessità è intervenuta in data posteriore alla domanda principale.
Art.128
Qualora le istanze presentate ai sensi del presente Regolamento non fossero corredate dagli
allegati prescritti, verrà richiesta la documentazione integrativa che gli interessati dovranno
far pervenire entro giorni 15 (quindici) successivi alla ricezione della richiesta, pena
l’archiviazione.
Art.129
Il presente Regolamento annulla ed abroga tutte le norme precedentemente deliberate in
materia.
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44
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INDICE
Norme generali
pag. 02
Commissione Consultiva Comunale
pag. 03
Settori di intervento
pag. 04
Interventi di promozione culturale
pag. 06
Interventi di promozione sportiva
pag. 09
Interventi straordinari per attività culturali e sportive
pag. 10
Concessione sussidi ed ausili finanziari
pag. 11
Contributi economici di base in forma continuativa
pag. 12
Minimo Vitale Annuo
pag. 13
Importi mensili dei sussidi
pag. 14
Invalidi civili titolari d’indennità di accompagnamento
pag. 15
Contributi economici in forma di una - tantum
pag. 15
Assistenza farmaceutica
pag. 17
Assistenza specialistica e per diagnostica
pag. 18
Domanda per contributi economici
pag. 18
Tabella dei massimali
pag. 20
Attribuzione dei vantaggi economici
pag. 21
Concessione patrocinio
pag. 23
Interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie
pag. 24
Home – Maker
pag. 27
Affido familiare
pag. 31
Campo – scuola per ragazzi
pag. 35
Soggiorno climatico – termale per anziani
pag. 37
Assistenza domiciliare agli anziani
pag. 38
Norme finali
pag. 44
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