accordo tra il comune di cavagnolo e l`associazione nazionale alpini
Transcript
accordo tra il comune di cavagnolo e l`associazione nazionale alpini
COMUNE DI CAVAGNOLO PROVINCIA DI TORINO Via C. Colombo n.168 CAP.10020 Tel 011/9151157–9151565 Fax 011/9151157 Codice Fiscale 82500670011 P.Iva 01864760010 E-MAIL: [email protected] ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAVAGNOLO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TORINO PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO Nell’anno duemilatredici , il giorno _____________ del mese di ________________ presso la sede del Comune di Cavagnolo (TO) TRA Il Comune di Cavagnolo (TO), nella persona del Responsabile del Servizio – _____________________________________ nato a __________________il _________________ E L’Associazione Nazionale Alpini ( ANA) Sezione di Torino - rappresentata dal Presidente protempore Sig. ___________________, nato a _________________ il , PREMESSO Che il Comune di Cavagnolo effettua da lungo tempo la fornitura dei pasti caldi a domicilio in favore degli anziani e di persone che versano in particolare stato di disagio, utilizzando gli obiettori di coscienza, il personale comunale e gli automezzi comunali; Che la legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale della Pubblica Amministrazione. Che l’Amministrazione Comunale di Cavagnolo intende garantire, nell’ambito del proprio territorio, l’attività di pubblica utilità con particolare riferimento alla consegna dei pasti caldi a domicilio; Che l’Associazione Nazionale Alpini – ANA – Sezione di Torino –si è dichiarata disponibile a garantire l’espletamento della citata attività di utilità sociale secondo le modalità e condizioni di seguito precisate. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 :OGGETTO DELL’ACCORDO La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Ente Pubblico e l’Associazione sopraindicata, mediante l’utilizzo dei propri volontari, per lo svolgimento della seguente attività sociale: consegna pasti caldi a domicilio, da effettuare su richiesta del Comune e con l’utilizzo degli automezzi comunali. COMUNE DI CAVAGNOLO PROVINCIA DI TORINO Via C. Colombo n.168 CAP.10020 Tel 011/9151157–9151565 Fax 011/9151157 Codice Fiscale 82500670011 P.Iva 01864760010 E-MAIL: [email protected] Il servizio di consegna pasti caldi a domicilio vuole essere un valido sostegno per quelle persone, anziane o disabili, che non sono più in grado di provvedere autonomamente o con l’aiuto di familiari/parenti alla relativa preparazione. Trattasi dunque di prestazioni volte a dare risposte essenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile il ricorso a strutture residenziali. L’espletamento del servizio è gratuito. ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO I servizi di consegna dei pasti a domicilio dovranno essere effettuati in forma volontaristica da persone iscritte dall’Associazione. Essi saranno coordinati dal Comune, presso il quale dovranno pervenire le richieste. La verifica delle effettive necessità del servizio sarà svolta dall’Ente. L’Associazione s’impegna a comunicare per lo svolgimento dell’attività il numero del personale da impiegare negli interventi e gli strumenti di riscontro e verifica dell’attività svolta. Per lo svolgimento dell’attività, l’Associazione garantisce un numero minimo di n.ro 3 volontari disponibili ad effettuare la migliore qualità dell’attività prestata. I volontari hanno il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell’Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività. L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dell’Amministrazione. L’Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all’Ente ed eventuali variazioni concernenti il numero, modalità e tempi di impiego di volontari adibiti al servizio. ART. 3: DURATA DELL’ACCORDO La durata del presente accordo è stabilita dal 05/05/2013 al 31/12/2013, rinnovabile con atto deliberativo. L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui venga riscontrata negligenza nell’espletamento del servizio o la non idoneità del personale adibito dall’Associazione a perseguire le finalità del presente accordo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento l’affidamento del medesimo con effetto immediato. ART. 4 AUTOMEZZI I mezzi messi a disposizione per l’espletamento del servizio sono: FIAT PANDA TARGA TO 85486S FIAT PUNTO TARGA BP 423 ST ART. 5 RESPONSABILITA’ PER DANNI – ASSICURAZIONE – L’Associazione è responsabile per danni provocati dai propri volontari agli automezzi per colpa accertata del conducente, rilevabile dai verbali degli organi di pubblica sicurezza, nonché delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione delle norme del Codice della strada. Eventuali danni provocati a terzi per il malfunzionamento degli automezzi saranno invece a carico COMUNE DI CAVAGNOLO PROVINCIA DI TORINO Via C. Colombo n.168 CAP.10020 Tel 011/9151157–9151565 Fax 011/9151157 Codice Fiscale 82500670011 P.Iva 01864760010 E-MAIL: [email protected] dell’Amministrazione Comunale. L’Associazione si impegna a segnalare tempestivamente al Comune eventuali difetti di funzionamento degli automezzi usati. I mezzi comunali utilizzati per il servizio sono coperti da assicurazione per danni relativi al conducente ed ai trasportati. ART. 6: OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune di Cavagnolo s’impegna a sostenere gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, così come previsto dagli artt. 4, 7, comma 3, della Legge 11.8.1991 n. 266. ART. 7 : CONTROLLI Il Comune di Cavagnolo si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, l’ attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché l’Associazione stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. Per il perdurare di situazioni difformi alla presente convenzione o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente l’Ente Pubblico ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’Associazione. ART. 8 : TRATTAMENTO FISCALE Il presente accordo redatto in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 266/91. ART. 9 : RINVIO Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa rinvio a leggi e regolamenti vigenti. ART. 10 : TUTELA DEI DATI PERSONALI In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Associazione Nazionale Alpini presta il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Cavagnolo, lì ___________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____________________________ IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI TORINO - ________________________________