accordo tra il comune di cavagnolo e l`associazione nazionale alpini

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accordo tra il comune di cavagnolo e l`associazione nazionale alpini
COMUNE DI CAVAGNOLO
PROVINCIA DI TORINO
Via C. Colombo n.168
CAP.10020 Tel 011/9151157–9151565 Fax 011/9151157
Codice Fiscale 82500670011
P.Iva 01864760010
E-MAIL: [email protected]
ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAVAGNOLO E L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TORINO PER IL SERVIZIO DI
CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO
Nell’anno duemilatredici , il giorno _____________ del mese di ________________ presso la sede
del Comune di Cavagnolo (TO)
TRA
Il Comune di Cavagnolo (TO), nella persona del Responsabile del Servizio –
_____________________________________ nato a __________________il _________________
E
L’Associazione Nazionale Alpini ( ANA) Sezione di Torino - rappresentata dal Presidente protempore Sig. ___________________, nato a _________________ il
,
PREMESSO
Che il Comune di Cavagnolo effettua da lungo tempo la fornitura dei pasti caldi a domicilio
in favore degli anziani e di persone che versano in particolare stato di disagio, utilizzando gli
obiettori di coscienza, il personale comunale e gli automezzi comunali;
Che la legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo
sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale della Pubblica Amministrazione.
Che l’Amministrazione Comunale di Cavagnolo intende garantire, nell’ambito del proprio
territorio, l’attività di pubblica utilità con particolare riferimento alla consegna dei pasti
caldi a domicilio;
Che l’Associazione Nazionale Alpini – ANA – Sezione di Torino –si è dichiarata
disponibile a garantire l’espletamento della citata attività di utilità sociale secondo le
modalità e condizioni di seguito precisate.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1 :OGGETTO DELL’ACCORDO
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Ente Pubblico e l’Associazione
sopraindicata, mediante l’utilizzo dei propri volontari, per lo svolgimento della seguente attività
sociale: consegna pasti caldi a domicilio, da effettuare su richiesta del Comune e con l’utilizzo degli
automezzi comunali.
COMUNE DI CAVAGNOLO
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Il servizio di consegna pasti caldi a domicilio vuole essere un valido sostegno per quelle persone,
anziane o disabili, che non sono più in grado di provvedere autonomamente o con l’aiuto di
familiari/parenti alla relativa preparazione.
Trattasi dunque di prestazioni volte a dare risposte essenziali di tipo sociale al fine di garantire al
cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e
rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile il ricorso a strutture
residenziali.
L’espletamento del servizio è gratuito.
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I servizi di consegna dei pasti a domicilio dovranno essere effettuati in forma volontaristica da
persone iscritte dall’Associazione. Essi saranno coordinati dal Comune, presso il quale dovranno
pervenire le richieste.
La verifica delle effettive necessità del servizio sarà svolta dall’Ente.
L’Associazione s’impegna a comunicare per lo svolgimento dell’attività il numero del personale da
impiegare negli interventi e gli strumenti di riscontro e verifica dell’attività svolta.
Per lo svolgimento dell’attività, l’Associazione garantisce un numero minimo di n.ro 3 volontari
disponibili ad effettuare la migliore qualità dell’attività prestata.
I volontari hanno il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell’Ente per la
verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività.
L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale
dipendente dell’Amministrazione.
L’Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all’Ente ed eventuali variazioni concernenti
il numero, modalità e tempi di impiego di volontari adibiti al servizio.
ART. 3: DURATA DELL’ACCORDO
La durata del presente accordo è stabilita dal 05/05/2013 al 31/12/2013, rinnovabile con atto
deliberativo.
L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui venga riscontrata negligenza nell’espletamento del
servizio o la non idoneità del personale adibito dall’Associazione a perseguire le finalità del
presente accordo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento
l’affidamento del medesimo con effetto immediato.
ART. 4 AUTOMEZZI
I mezzi messi a disposizione per l’espletamento del servizio sono:
FIAT PANDA TARGA TO 85486S
FIAT PUNTO TARGA BP 423 ST
ART. 5 RESPONSABILITA’ PER DANNI – ASSICURAZIONE –
L’Associazione è responsabile per danni provocati dai propri volontari agli automezzi per colpa
accertata del conducente, rilevabile dai verbali degli organi di pubblica sicurezza, nonché delle
sanzioni amministrative conseguenti a violazione delle norme del Codice della strada. Eventuali
danni provocati a terzi per il malfunzionamento degli automezzi saranno invece a carico
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dell’Amministrazione Comunale. L’Associazione si impegna a segnalare tempestivamente al
Comune eventuali difetti di funzionamento degli automezzi usati.
I mezzi comunali utilizzati per il servizio sono coperti da assicurazione per danni relativi al
conducente ed ai trasportati.
ART. 6: OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Cavagnolo s’impegna a sostenere gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei
volontari, così come previsto dagli artt. 4, 7, comma 3, della Legge 11.8.1991 n. 266.
ART. 7 : CONTROLLI
Il Comune di Cavagnolo si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, l’ attività
in svolgimento anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate
all’Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché l’Associazione stessa adotti i
necessari provvedimenti in merito. Per il perdurare di situazioni difformi alla presente convenzione
o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente l’Ente Pubblico ha facoltà di recedere dalla
convenzione dandone comunicazione all’Associazione.
ART. 8 : TRATTAMENTO FISCALE
Il presente accordo redatto in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta
di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 266/91.
ART. 9 : RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa rinvio a leggi e regolamenti vigenti.
ART. 10 : TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Associazione Nazionale Alpini
presta il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente
rapporto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cavagnolo, lì ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI TORINO -
________________________________