PER CIRCOLARE CLIENTI

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PER CIRCOLARE CLIENTI
DOTT. RAG. GIOVANNA CASTELLI
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Fax: 0332/831583 – 282850
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Varese, 27 Aprile 2009
DURC: SCADENZA DEL 30 APRILE 2009 PER L’AUTOCERTIFICAZIONE
Scade il 30 Aprile 2009 il termine per l’invio alla “Direzione provinciale del lavoro”
territorialmente competente in base alla sede legale dell’autocertificazione per ottenere il rilascio
del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dei datori di lavoro che abbiano
usufruito di un qualche beneficio normativo o contributivo dopo il 30 Dicembre 2007 (D.M. 24
Ottobre 2007).
L’invio può essere effettuato per posta (raccomandata a.r.), per fax, consegna a mano o via e-mail
con posta elettronica certificata (Pec); quest’ultima modalità è stata attivata dalla circolare nr.
10/2009 del 1° Aprile 2009 del Ministero del Lavoro.
Ogni modifica rispetto alle condizioni dichiarate deve essere tempestivamente comunicata entro 30
giorni.
Si ricorda che il soggetto che richiede il DURC deve autocertificare quanto segue:
-
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per
gli illeciti penali o amministrativi commessi dopo il 30 Dicembre 2007, in materia di tutela
delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007.
-
ovvero il decorso del periodo indicato nello stesso allegato, relativamente a ciascun illecito.
Per i datori di lavoro che non hanno ancora usufruito di benefici normativi o contributivi,
l’autocertificazione deve essere inviata prima della richiesta di tali benefici.
Per la definizione di beneficio normativo e contributivo si richiama la circolare nr. 5/2008 del 30
Gennaio 2008 del Ministero del Lavoro:
i “benefici normativi” sono “tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello
della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia
di lavoro e legislazione sociale. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni
di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o
da atti a valenza normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro”.
Nella suddetta fattispecie rientra l’agevolazione denominata “Cuneo fiscale Irap”; le imprese che
intendono beneficiare di questa agevolazione quindi devono essere in regola con la normativa sul
rilascio del Durc. Nel “Forum Lavoro 2008” organizzato da “Il Sole 24 ore” è stato però precisato
che per tale agevolazione sarà l’Agenzia delle Entrate a verificare, ove lo ritenga opportuno, la
sussistenza della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, esonerando le aziende
dall’obbligo di richiedere mensilmente il rilascio del Durc;
i “benefici contributivi” sono le “agevolazioni di carattere contributivo non generalizzato a tutti
gli operatori del settore, ma legati a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da
alcuni di essi”. Nel “Forum Lavoro 2008” è stato chiarito che nel concetto di correttezza
contributiva, non rientrano i versamenti di somme per sanzioni amministrative e gli obblighi
previsti dalla contrattazione collettiva nei confronti degli enti bilaterali. È chiarito inoltre che il
rilascio del Durc può essere ottenuto sino alla decisione che respinge il ricorso amministrativo e
comunque non oltre il termine fissato dalla singola norma per il formarsi del silenzio rigetto/rifiuto,
visto che, nel sistema amministrativo in materia di inps ed inail esiste l’istituto del rigetto/rifiuto:
per cui se l’istituto non si pronuncia entro i termini previsti dalla normativa di riferimento il ricorso
si considera respinto.
Cordiali saluti.
Allegato: Allegato A del D.M. 24 ottobre 2007