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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine 33100 Udine, Via Canciani 19 - tel. 0432/506363 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 33100 Udine, Via di Toppo 5 - tel. 0432/505305 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine 33100 Udine, Via Grazzano 5/b - tel. 0432/501503 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine 33100 Udine, Via Grazzano 10 - tel. 0432/502635 Udine, luglio 2010 OGGETTO: PROFESSIONISTI / DURC (documento unico di regolarità contributiva) Interpretazione dell’art. 1 del D.M. 24-10-2007. La presente nota esplicativa viene inviata a seguito di richieste, pervenute ad iscritti degli Ordini/Collegi scriventi, da parte di alcune Amministrazioni Pubbliche in merito alla richiesta del DURC a professionisti incaricati di servizi di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche. Per una corretta ed univoca interpretazione, si ritiene opportuno riportare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento, tenuto conto del fatto che la disciplina del DURC trova fondamento in diversi atti normativi. Per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Occorre invero chiarire che il DURC svolge in realtà la più limitata funzione di certificare la corrispondenza tra l’importo contributivo dovuto agli Istituti - calcolato con riferimento al numero dei lavoratori dichiarati - e l’importo effettivamente versato. Il DURC pertanto, ad oggi, non dà garanzie in ordine alla inesistenza di eventuali evasioni contributive, sebbene tale risultato potrebbe raggiungersi in un prossimo futuro, condizionandone il rilascio ad una verifica di congruità tra il numero di lavoratori in forza all’impresa ed i lavori in relazione ai quali si richiede la certificazione di regolarità contributiva. Negli appalti pubblici l’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266, di conversione del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, prevede che “le imprese che risultano affidatarie sono tenute a presentare alle stazioni appaltanti la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento”. Si segnala, inoltre, che l’art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009 stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”. Nei cantieri temporanei e mobili (pubblici e privati) il D.lgs n. 276/03 (“decreto Biagi”), a sua volta modificato dal D.lgs n. 251/40, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro, ha introdotto rilevanti modifiche nell’art. 3, comma 8, del D.lgs n. 494/96, imponendo per la prima volta a carico del committente o del responsabile dei lavori, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio e cioè del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, l’obbligo di chiedere, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e anche dalla Cassa Edile. In ragione del favorevole impatto della certificazione unica di regolarità contributiva, con particolare riferimento alle chiare finalità di sostegno alla sana competitività delle imprese regolari e al contrasto all’economia sommersa, nonché al dumping dalla stessa provocata, per effetto dell’art. 10, comma 7, del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dall’art. 1 co. 553 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), la presentazione del DURC per accedere alle sovvenzioni e ai benefici comunitari è stata estesa a tutte le imprese di tutti i settori (quindi anche non edili). Successivamente il D.lgs n. 81/08, poi modificato dal D.lgs. n. 106/09, ha concentrato, nel comma 9, art. 90, gli obblighi del committente e responsabile dei lavori in materia di regolarità contributiva. Da ultimo, in materia di agevolazioni normative e contributive, al fine di godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto la necessità per i datori di lavoro di essere in possesso del DURC a far data dal 1° luglio 2007. L'art. 1, comma 1176, della legge sopra citata ha inoltre previsto l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale decreto è stato emanato dal Ministro del Lavoro il 24 ottobre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2007. La circolare n. 5 del 30.01.08 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha poi individuato i “benefici contributivi”. Si precisa che il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, che ha disegnato in maniera segnatamente nuova e di sicura rilevanza per gli operatori (aziende e consulenti del lavoro in testa) il sistema di tutele preventive ormai da tempo ricondotte alla certificazione della regolarità contributiva ed in particolare al DURC, la Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché, da ultimo, la Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008 costituiscono, attualmente, la base normativa di riferimento in materia di DURC. *** Ora, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, all’art 1, comma 2, prevede che “ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia”. Tale Decreto sembrerebbe quindi legittimare la piena applicazione della disciplina del DURC da parte delle Stazioni Appaltanti anche al singoli professionisti. E’ opportuno verificare preliminarmente se i professionisti possono essere qualificati “tout court” come “lavoratori autonomi”. Sul punto si evidenzia che il titolo III del codice civile disciplina, all’interno del “lavoro autonomo”, sia la figura del prestatore d’opera (art. 2222) che quella di chi esercita una professione intellettuale (art. 2229). Se quindi il professionista è un lavoratore autonomo, è necessario però tenere distinte le figure del prestatore d’opera da quella del professionista perché il legislatore ha dettato una disciplina del tutto diversa. Il contratto del prestatore d’opera è, sostanzialmente, un contratto di appalto in quanto, ferma l’obbligazione di risultato sia nel contratto d’opere che in quello d’appalto, il primo si differenza dal secondo soltanto in relazione alla struttura ed alla dimensione dell’impresa cui le opere sono commissionate (Cass. Civ. 5451/99); il prestatore d’opera è infatti una “piccola impresa” che svolge la sua attività con la prevalenza del lavoro personale. Figura del tutto diversa è quella, invece, di chi esercita una professione intellettuale. Nel contratto di prestazione professionale di carattere intellettuale, a differenza di quanto si verifica per il prestatore d'opera nel contratto di lavoro autonomo, il raggiungimento di un determinato risultato non riveste, ai fini del diritto al compenso, caratteri di essenzialità. Il libero professionista, infatti, ha diritto all'onorario anche se, avendo spiegato ogni diligenza nell’espletamento dell’incarico commessogli, non ha tuttavia raggiunto il risultato (inteso come conseguimento dei desiderata del committente) per il quale la sua opera era stata richiesta. L’obbligazione assunta non è di risultato (non si è tenuti a conseguire un risultato oggettivamente determinato), bensì soltanto ed esclusivamente di mezzi (o di prudenza e diligenza o, ancora, di comportamento). Anche se sul punto la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 28-07-2005 N. 15781, ha posto in dubbio la rilevanza nella distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in capo al professionista in caso di inadempimento, il problema è quello di comprendere se il legislatore, quando ha dettato il D.M. 2007, ha inteso estendere la disciplina del DURC a tutti i lavoratori autonomi o soltanto invece ad una categoria, quella del prestatore d’opera. A parere degli scriventi si ritiene che il DURC riguardi unicamente il prestatore d’opera, non anche l’esercente le professioni intellettuali e questo per i seguenti motivi: a) l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede l'adozione di un decreto ministeriale limitamento alla definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC). Invero, la legge n. 296/96 non riguarda i professionisti, limitandosi anzi a citare espressamente soltanto la figura dei datori di lavoro: a decorrere dal 1 luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento di regolarità contributiva (c.f.r. art. 1, comma 1175). Non si può certo ora pretendere che l’estensione del DURC ai professionisti si possa ricavare dal un D.M., visto che la stessa legge restringe l’ambito di operatività del decreto solamente alle modalita' di rilascio del DURC; b) - le premesse del D.M. 24.10.2007 fanno esplicitamente riferimento all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 dove il terzo comma recita “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”. Il comma 8 dell’art. 3 del D.Lgs 494/96 ( si riporta qui di seguito il comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 che lo ha sostituito), specifica chi sono i lavoratori autonomi interessati nel processo di esecuzione di una opera: “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”. c) - ora il Decreto legislativo 494/1996, n. 494, così come modificato dal D.lgs n. 81/08, concernente tutt’altra materia rispetto alla disciplina della professione liberale, essendo infatti relativo alle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. In particolare, il comma 9 dell’art. 90 riguarda, come sopra riportato, l’”affidamento dei lavori”…. l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e, più in generale, i lavori eseguiti dall’ appaltatore o dal prestatore d’opera (lo stesso dicasi per il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 ove si parla sempre ed esclusivamente di “imprenditori)”. Non emerge quindi alcuna volontà del legislatore di voler estendere, per intero, la normativa del DURC anche ai liberi professionisti (peraltro, di recente il Consiglio di Stato ha ribadito la differenza fra appalto di servizio e attività professionale nel senso che “l’appalto si distingue dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore deve essere una media o grande impresa” (c.f.r. Consiglio di Stato IV 29 gennaio 2008, n. 263: il conferimento di un incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici nell’ambito della redazione di un piano strutturale (urbanistico) e di un regolamento edilizio non rientra né nell’ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici … né in quella degli appalti di servizi. Anche la Corte dei conti, richiamandosi al Consiglio di Stato, precisa che “l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D.lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione” (c.f.r. Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia: deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008, depositata l’11 marzo 2008); d) – è vero che le circolari INPS e INAIL parlano di obbligo del DURC per lavoratori autonomi, ma si tratta, in primo luogo, di circolari che sono un’esplicazione della normativa primaria che, come abbiamo visto prima, non fa riferimento al libero professionista ma, al più, a quei lavoratori autonomi che hanno dipendenti o che sono privi di altra previdenza obbligatoria e che quindi devono essere iscritti all’INPS o all’ INAIL. Per i professionisti il DURC non può essere rilasciato in quanto non vi è iscrizione o contribuzione INPS per soggetti con previdenza obbligatoria delle Casse di Categoria autonome (Cassa Forense per gli avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa geometri per i geometri ecc.). Sul sito www.inps.it, è infatti riportato che “Sono iscritti alla gestione INPS professionisti che non devono versare la contribuzione alla propria cassa di categoria …..L’iscrizione è dovuta per i professionisti senza cassa di categoria”; e) - quanto sopra trova conferma nelle modalità di rilascio del DURC, del tutto incompatibili con la disciplina della regolarità contributivo del professionista. Infatti l’art. 2. D.M. 24.10.07 stabilisce che “Il DURC e' rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria). La Circolare Inail 5 febbraio 2008, lett. B), afferma che “al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correttezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti. Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. f) - si precisa che l’art. 90, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 (analoga previsione era già contenuta nel comma 8 ultimo periodo dell’art. 17 della Legge 109/94) laddove fa riferimento alla regolarità contributiva del professionista, richiede la relativa regolarità SOLTANTO per la stipula di contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili connessi a lavori pubblici. La legge espressamente limita la dimostrazione della suddetta regolarità “all'atto dell'affidamento dell'incarico” L’art. 90 non prevede altre formalità e tanto meno, quindi, un onere di comprovata regolarità contributiva al pagamento di ogni fattura successiva all’affidamento e fino al termine del lavoro pubblico. Per i professionisti iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere peraltro acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici non potrebbero far altro che chiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza. Al di fuori del caso previsto dall’art. 90 sono quindi del tutto arbitrarie le istanze di alcuni Enti che, in luogo del DURC, chiedono la “regolarità contributiva presso le relative Casse di categoria”. Sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la legge ed i relativi decreti attuativi in tema di codice dei contratti, finalizzato alle opere di competenza dello Stato, concepito all’origine per le imprese medio-grandi (in attuazione della Legge Biagi), ed in assenza di leggi regionali di adeguamento, non vada applicate ai liberi professionisti. Stesso discorso soprattutto tenendo conto del mancato coordinamento tra la disciplina previdenziale e quella in materia di appalti pubblici, per la non legittimità che le procedure conseguenti, fra cui quelle relative alla regolarità contributiva, siano precisate progressivamente in atti amministrativi, in quanto non vi sono indirizzi chiari della legge circa i criteri a cui devono essere conformate le procedure stesse. La richiesta di regolarità contributiva ai professionisti senza dipendenti è legittimo sia richiesta solamente “all’atto dell'affidamento dell'incarico”, visto che, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, non si può certo pretendere che un D.M. o circolari di altri Enti Pubblici - o interpretazione delle stessi possano prevalere su di un atto legislativo (D.Lgs n. 163/2006) In merito poi alla richiesta, da parte della Stazione appaltante di pretendere, ai fini dei pagamenti, atti di qualsiasi natura che non siano esplicitamente previsti nelle convenzioni incarico ci si riporta alla precedente risposta. Peraltro, anche nell’ipotesi in cui la convenzione prevedesse, in capo al professionista, oneri superiori rispetto a quelli previsti dall’art. 90 del D.Lgs n. 163/2006, la relativa clausola potrebbe essere impugnata per violazione di legge o eccesso di potere non prevedendo appunto la legge sui lavori pubblici ipotesi diverse da quella contemplata dallo stesso art. 90. Quanto all’ipotesi che nuove procedure possano essere legittimamente applicate per bandi vinti e convenzioni d’incarico stipulate prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti, la risposta è negativa, vigendo il principio del tempus regit actum e non disponendo la legge – qui si fa peraltro riferimento ad un D.M. del 2007, non ad una legge – per l’avvenire ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (c.f.r. art. 11: “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”.