ELENCO DEI SERVIZI

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ELENCO DEI SERVIZI
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
ELENCO DEI SERVIZI - FAQ
La riforma previdenziale
La contribuzione facoltativa aggiuntiva
Iscrizioni, cancellazioni, sospensioni
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Comunicazione annuale obbligatoria
Riscatti
Totalizzazione
Ricongiunzione
Rendita contributiva
Enpacl on line
Accesso a Enpacl on line
Enpacl card
Prestazioni Enpacl
Vecchiaia
Vecchiaia anticipata
Inabilità
Invalidità
Reversibilità e indiretta
Indennità di maternità
Provvidenze straordinarie
Prestiti
Polizza sanitaria EMAPI
Long Term Care
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
La contribuzione facoltativa aggiuntiva (Modularità)
Cos'è:
E' una forma di contribuzione ulteriore a quella soggettiva, da versare ad adesione volontaria, attraverso la
quale si realizza un incremento della pensione.
Chi può aderire?
Tutti gli iscritti all'ENPACL, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità).
Quali sono i vantaggi?
Sono duplici. Da subito, si ha un vantaggio fiscale, perché il contributo aggiuntivo versato è integralmente
deducibile dal reddito, senza alcun tetto massimo. Al momento del pensionamento, si ha un vantaggio
previdenziale, perché si ha diritto ad una maggior quota di pensione oltre quella base.
Quali sono le norme che regolano la modularità contributiva?
Il contributo facoltativo aggiuntivo è regolamentato dall'articolo 10 dello Statuto dell'Ente e dagli articoli 22
e 46 del Regolamento di previdenza e assistenza.
Quanto si deve pagare?
La misura del contributo aggiuntivo è pari a euro 500 o multipli.
La contribuzione deve essere continuativa?
No. Il versamento è effettuato a discrezione dell'iscritto.
Quando si versa il contributo facoltativo aggiuntivo e con quali modalità?
Il contributo, deve essere versato entro l'anno solare di competenza. Il contributo è posto in riscossione
dall'Ente a mezzo appositi avvisi di pagamento, ma può essere versato anche a mezzo F24.
A quali spese si va incontro?
Assolutamente nessuna. Agli iscritti non vengono addebitate, al contrario dei versamenti per la previdenza
integrativa e complementare, né spese in percentuale sui contributi versati, né costi per la trasformazione
della rendita in capitale, né spese di gestione.
Come viene calcolata e quando viene erogata la quota di pensione aggiuntiva derivante dalla
contribuzione modulare?
Al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o inabilità, all'iscritto viene
liquidata d'ufficio, con la stessa decorrenza, la maggior quota di pensione cui ha diritto per aver effettuato
versamenti di contribuzione aggiuntiva.
E' possibile la restituzione anticipata del capitale versato?
No. Si tratta di versamenti finalizzati esclusivamente ad ottenere una maggior quota di pensione, erogata
mensilmente, al pari della pensione di base.
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La quota di pensione contributiva è reversibile ai superstiti?
Si, alle condizioni e nella misura della pensione base.
Cosa accade dei versamenti aggiuntivi nel caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento?
Se i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta, si vedranno liquidare dall'Ente anche la pensione
contributiva.
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Iscrizioni, cancellazioni, sospensioni
Quali sono i requisiti necessari per iscriversi all'Ente?
L'iscrizione all'Enpacl avviene in modo automatico in conseguenza della notifica all'Ente dell'avvenuta
iscrizione all'Albo Provinciale.
L'iscrizione all'Ente è obbligatoria?
Si, l'iscrizione all'Enpacl è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro ad
eccezione di coloro che optano per altra Cassa professionale.
Esiste la possibilità di proseguire volontariamente i versamenti dopo la cancellazione?
Si, se il richiedente ha maturato presso l'Enpacl almeno 2 anni di contribuzione, anche non continuativa. I
versamenti volontari sono validi solo ai fini della pensione di vecchiaia.
E' possibile iscriversi all'Ente anche se si e' lavoratori dipendenti?
Sì. Tutti gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro sono obbligatoriamente iscritti all'ENPACL, anche se
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti. Sono tenuti al versamento
dei contributi in modo ordinario.
Come posso ottenere la cancellazione dall'Ente?
La cancellazione dall'Ente viene adottata automaticamente a seguito di notifica di cancellazione da parte
del Consiglio provinciale di appartenenza.
In alternativa, perdurando l'iscrizione all'Albo professionale, la cancellazione dall'Ente può essere richiesta
o disposta in caso di opzione a favore di altra Cassa di Previdenza per liberi professionisti.
Mi sono iscritto all'Albo ma non esercito l'attività: sono comunque soggetto al versamento del
contributo? E' possibile, interrompendo l'attività per un periodo, sospendere il versamento dei contributi?
Il contributo soggettivo deve essere corrisposto indipendentemente dall'esercizio o meno dell'attività
professionale. Non è possibile sospendere il versamento dei contributi.
Come posso comunicare la variazione d’indirizzo?
Per comunicare variazioni dell'indirizzo di residenza o studio professionale, di recapito postale, numero di
telefono, fax, mail ecc., nel menù di Enpacl on Line , alla voce "Variazione anagrafica", è presente una
scheda riepilogativa riportante tutti i dati anagrafici presenti negli archivi dell'Enpacl, che ciascuno può
opportunamente aggiornare.
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Contributo soggettivo
Chi è tenuto al versamento del contributo soggettivo all'Enpacl?
Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a
corrispondere annualmente il contributo soggettivo.
Quale è la misura del contributo soggettivo dovuta all'Ente per l'anno 2015?
Il contributo soggettivo è calcolato come pari al 12 % del reddito professionale prodotto in forma
individuale o associata nell'anno precedente. Il contributo soggettivo 2015 è quindi calcolato sul reddito
professionale prodotto nell'anno 2014.
Cosa si intente per reddito professionale utile al calcolo del contributo soggettivo?
E' quello derivante dall'espletamento dell'attività professionale indicato all'apposito rigo della dichiarazione
fiscale.
Sono un lavoratore dipendente, posso usufruire del contributo soggettivo ridotto?
No. Il regolamento di previdenza e assistenza non prevede la riduzione del contributo soggettivo nei casi di
iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In caso di iscrizione o di cancellazione in corso d'anno è previsto un pagamento ridotto del contributo
soggettivo?
Il contributo soggettivo è rapportato a mese in relazione al periodo di effettiva iscrizione nell'anno solare.
Il verificarsi di calamità naturali può comportare la sospensione del pagamento dei contributi?
Sì, se vengono emanate in merito apposite ordinanze da parte del Governo. Ciò in quanto l'Ente applica le
ordinanze di volta in volta emanate in merito.
I contributi versati sono deducibili ai fini Irpef?
Sì. I contributi soggettivi, quelli di riscatto e i volontari sono deducibili dal reddito, ai fini dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche.
Può essere chiesta la restituzione dei contributi soggettivi, se non si raggiunge il requisito della pensione?
No, il Regolamento di previdenza e assistenza non prevede la restituzione dei contributi.
Qual è la procedura per pagare la contribuzione?
L'Ente non invia più i M.Av. cartacei. Di conseguenza, si dovrà accedere alla propria area riservata dei Servizi
Enpacl on line alla voce di menu "Contributi 2015" e scegliere se generare il M.Av. o avvalersi delle
istruzioni per la compilazione del modello F24 ordinario.
E' possibile pagare i contributi obbligatori utilizzando il modello F24?
Dal 3 giugno 2014, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate, i Consulenti
del Lavoro possono pagare i contributi obbligatori tramite il Modello F24 ordinario. La funzione prevista per
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il pagamento dei contributi fornisce i dati necessari alla relativa compilazione.
Come fare per avere la situazione dei contributi versati?
Tutti i Consulenti del Lavoro sono iscritti ad "Enpacl on line" per poter visualizzare in ogni momento la
propria posizione anagrafico-contributiva.
Quale sanzione è prevista per il Consulente del Lavoro che non paga alle scadenze il contributo
soggettivo?
Il Regolamento stabilisce che il pagamento in ritardo del contributo soggettivo, ma entro novanta giorni
dalla scadenza, comporta il versamento di una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento incrementato
di 2 punti percentuali, da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento.
Se il pagamento è effettuato invece oltre il novantesimo giorno dalla scadenza, il professionista è tenuto a
versare una sanzione pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 5 punti percentuali, da calcolarsi
dalla data di scadenza al giorno del versamento.
La sanzione non può, in ogni caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale. Dopo il
raggiungimento della sanzione massima prevista, si applicano gli interessi di mora.
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'assoggettamento alle procedure di recupero
mediante decreto ingiuntivo ed alla eventuale fase di esecuzione forzata. Il Consulente del Lavoro sarà
tenuto quindi a versare, oltre alle sanzioni, anche le spese legali.
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Contributo integrativo
Che cos'è il contributo integrativo?
E' una maggiorazione pari al 4% che tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, anche se
non assicurati all'Enpacl, devono applicare sui compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale.
Detto contributo è dovuto indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, verso il quale
c'è diritto di rivalsa.
Chi è tenuto alla comunicazione all'Ente del volume d'affari ?
Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro anche se non assicurati presso l'Enpacl, devono trasmettere
all'Ente l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA prodotto nell'anno precedente. La comunicazione deve
essere resa coloro che svolgono l'attività:
• in forma individuale;
• in associazione o società tra professionisti.
La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in caso di mancanza di partita IVA o di volume
d'affari pari a zero.
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Sui compensi relativi all'invio telematico delle comunicazioni (compensi esenti dall'applicazione dell'IVA
ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972), si deve applicare la maggiorazione del 4% a titolo di contributo
integrativo Enpacl ?
No, i compensi per la trasmissione telematica delle comunicazioni non costituiscono corrispettivo agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tale motivo non deve essere applicata la maggiorazione del 4%
a titolo di contributo integrativo Enpacl.
Quali sanzioni sono previste nei casi omissione, ritardo nella presentazione della comunicazione
obbligatoria relativa all'ammontare del volume di affari IVA o per dichiarazione non veritiera?
Le sanzioni applicabili con riferimento alla omessa, ritardata o non veritiera comunicazione obbligatoria
sono le seguenti:
• al Consulente del Lavoro che omette l'invio della comunicazione si applica una sanzione di importo fisso
di € 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di partita IVA o di volume d'affari;
• al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume
di affari uguale a zero entro 90 giorni dalla scadenza del termine non si applica la sanzione di cui al punto
precedente;
• al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla
scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di €
40,00;
• al Consulente del Lavoro che ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si
applica la sanzione fissa di € 200,00, sia nel caso in cui venga dichiarato un volume di affari IVA pari a zero
sia maggiore di zero.
Quale sanzione è prevista per il Consulente del Lavoro che non paga alla scadenza prevista il contributo
integrativo?
Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo integrativo entro i 90 giorni successivi
alla scadenza è tenuto a versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di
riferimento, vigente tempo per tempo, incrementato di 2 punti percentuali da calcolarsi dalla data di
scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 5,00.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il 90° giorno dalla scadenza è tenuto a versare, oltre il
contributo dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato
di 5 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque
non può essere inferiore a € 10,00.
La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale.
Al raggiungimento della sanzione massima prevista si applicano gli interessi di mora.
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Qual è la procedura per pagare il contributo obbligatorio all'Ente?
L'Ente non invia più i M.Av. cartacei. Di conseguenza, si dovrà accedere alla propria area riservata dei servizi
Enpacl Online alla coce di menu "Contributi 2015" e scegliere se generare il M.Av. o avvalersi delle istruzioni
per la compilazione del modello F24.
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Comunicazione annuale obbligatoria
Entro quale data deve essere inviata la comunicazione del volume di affari IVA per l'anno 2015?
Tutti gli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro anche se non assicurati presso l'Enpacl devono trasmettere
all'Ente esclusivamente in via telematica entro il 16 settembre 2015, la comunicazione obbligatoria
indicante l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA nonché il reddito professionale prodotti nell'anno
precedente. Per rendere la comunicazione in via telematica è necessario utilizzare il servizio "Enpacl on
line".
Qual è il calendario di riscossione della contribuzione obbligatoria dovuta all'Ente per l'anno 2015?
Il pagamento della contribuzione obbligatoria dovrà essere effettuato secondo il seguente calendario:
Chi deve pagare il contributo di maternità?
Il contributo di maternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, è
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dovuto da tutti gli iscritti all'Enpacl.
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Riscatto della Laurea, del servizio militare, del praticantato
Quale periodo è possibile riscattare?
E' possibile riscattare, in tutto o in parte:
• il periodo di praticantato, non superiore al periodo previsto dalla legge tempo per tempo;
• il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di
Consulente del Lavoro;
• il servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il
limite di due anni.
I periodi contributivi da riscattare non devono essere coincidenti con altri maturati presso l' ENPACL o
presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
C'è un termine per la presentazione della domanda?
No, non esiste alcun termine.
Come viene calcolato l'importo da pagare?
Per i periodi fino all'anno 2012: l'onere è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura
assicurativa relativa al periodo da riscattare, calcolato sulla base delle tabelle di coefficienti previste dalla
legge n. 45/1990, in vigore al momento della domanda di riscatto.
Se ho maturato il diritto alla pensione ma non ho ancora concluso il pagamento dell'onere del riscatto,
cosa succede?
Tutti i trattamenti pensionistici sono liquidati a condizione che sia preventivamente eseguito il pagamento
integrale dell'onere residuo in unica soluzione.
Posso portare in deduzione dal reddito l'importo da pagare?
Sì. Totalmente e senza alcun tetto massimo.
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Totalizzazione
Che cos'è la totalizzazione?
La totalizzazione è la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati
presso l'Enpacl o altre gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità,
inabilità, a superstiti.
Che differenza c'è tra la ricongiunzione e la totalizzazione?
La totalizzazione, al contrario della ricongiunzione, è gratuita e non comporta l'effettivo spostamento dei
contributi da una gestione previdenziale all'altra, sempre che risultino periodi contributivi, non coincidenti.
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Tale limitazione non è prevista nella ricongiunzione. Inoltre, per il calcolo del trattamento pensionistico da
totalizzazione, si applica, di norma, il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995
(Riforma Dini) e, pertanto, non sempre totalizzare è più conveniente di ricongiungere.
A chi devo presentare la domanda di totalizzazione?
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o
si è stati iscritti. A questa spetta l'onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il
riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria
competenza.
Chi eroga la pensione totalizzata?
La pensione totalizzata è pagata totalmente dall'Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione
l'onere delle singole quote.
Quali sono i requisiti previsti per la pensione totalizzata?
Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolari di trattamento
pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti.
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.
Quali prestazioni sono conseguibili con la totalizzazione?
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione sono:
-pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A;
-pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B;
-pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento
dell'evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) ;
-pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al
momento del decesso dell'iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).
Tabella A
Maturazione requisiti
Età
Contributi
(anni)
Finestra
(dalla maturazione dei requisiti)
2013
65 + 3 mesi
20
18 mesi
2014
65 + 3 mesi
20
18 mesi
Tabella B
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Maturazione requisiti
Contributi
(anni)
Finestra
(dalla maturazione dei requisiti)
2013
40 + 3 mesi
20 mesi
2014
40 + 3 mesi
21 mesi
La pensione in totalizzazione è calcolata col sistema di calcolo contributivo?
La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo.
Sono già pensionato: posso optare per la totalizzazione?
No, chi è già titolare di trattamento pensionistico non può effettuare la totalizzazione. Chi è titolare di
pensione di invalidità, ma non è stato sottoposto a tre revisioni, può presentare la domanda.
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Ricongiunzione
In quali casi è utile la ricongiunzione dei periodi assicurativi?
La ricongiunzione consente al professionista che è stato iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza
per lavoratori dipendenti, autonomi o per liberi professionisti, di accentrare presso un unico Ente o Istituto
tutti i periodi contribuitivi precedentemente versati, per maturare un'unica pensione. La ricongiunzione
può essere esercitata trasferendo i contributi da altro Ente all'Enpacl (ricongiunzione in entrata) o
trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in uscita).
Cosa bisogna fare per ricongiungere i periodi di contribuzione?
Per ricongiungere i periodi di contribuzione bisogna inoltrare all'Ente nel quale si è iscritti apposita
domanda che deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, nessuno escluso.
Quanto costa la ricongiunzione dei contributi?
Il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra la riserva matematica calcolata dall'Ente accentrante
e il montante maturato maturati presso altri Istituti. In Enpacl on Line è disponibile il simulatore per
calcolare la riserva matematica.
Devo ricongiungere anche i periodi coincidenti?
La ricongiunzione riguarda tutti i periodi contributivi maturati, compresi quelli coincidenti.
I periodi assicurativi non coincidenti si sommano a quelli maturati presso l'Ente accentrante,
incrementando l'anzianità contributiva totale.
I periodi assicurativi coincidenti, invece, sono utili esclusivamente per l'eventuale integrazione dei
contributi ridotti versati. Possono avere effetto, quindi, sulla misura della pensione.
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Se il costo della ricongiunzione è troppo elevato, posso rinunciare?
Sì.Anche il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, dell'intero onere della
ricongiunzione o delle prime 3 rate è considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
Posso rateizzare l'onere della ricongiunzione?
Sì, si può pagare in un numero di rate pari alla metà del periodo oggetto della ricongiunzione.
In caso di decesso dell'iscritto, la ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti?
Sì, entro 2 anni dall'evento.
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Rendita contributiva
Chi ha diritto alla rendita contributiva?
L'istituto è abrogato dal 1 gennaio 2013. Tuttavia coloro che hanno maturato almeno tre anni di
contribuzione al 31 dicembre 2012 e compiuto, entro la stessa data, il 65° anno di età, possono chiedere la
rendita contributiva.
Quali sono le condizioni di decorrenza e di liquidazione?
La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è
subordinata alla regolarità contributiva, alla cancellazione dall'Albo professionale ed è calcolata con il
sistema contributivo.
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Enpacl on line
Che cosa è Enpacl on line?
E’ un’area riservata per i Consulenti del Lavoro: un contenitore telematico gratuito messo a disposizione
degli iscritti che possono in tal modo usufruire di numerosi servizi 24 ore su 24.
Quali servizi offre Enpacl on line?
Attraverso i servizi Enpacl on line è possibile compilare annualmente la dichiarazione obbligatoria dei
compensi senza errori e/o omissioni. Oltre a determinare l’ammontare della contribuzione soggettiva ed
integrativa dovuta, si può scegliere le modalità di pagamento, generare i relativi bollettini M.Av. e versare i
contributi all’Ente. Tutto ciò in tempo reale e senza dover sostenere alcuna spesa di spedizione.
E’ possibile, altresì, visualizzare il proprio estratto conto contributivo, prendendo visione dei dati anagrafici
e di quelli contributivi.
Enpacl On Line consente, inoltre, di simulare la decorrenza e il calcolo delle prestazioni future. Ciascuno,
infatti, in modo personalizzato, può determinare la decorrenza e l’importo della propria futura pensione,
comprendendo nel conteggio anche la contribuzione soggettiva, integrativa e volontaria che si presume di
versare negli anni a venire.
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Inoltre, ciascuno attraverso la simulazione del costo della ricongiunzione e dei riscatti di laurea,
praticantato e servizio militare, può effettuare il calcolo della riserva matematica e determinarne il relativo
costo.
Ho smarrito il codice utente e/o la password, come posso recuperarli?
Per recuperarli clicca qui.
Qual è la procedura per pagare il contributo obbligatorio all'Ente?
L'Ente non invia più i M.Av. cartacei. Di conseguenza, si dovrà generare il relativo M.Av. nell'area riservata
dei Servizi Enpacl on line alla voce di menu "Contributi 2014".
Potrai avvalerti, in alternativa, del modello F24. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla relativa
compilazione.
E' possibile pagare i contributi obbligatori utilizzando il modello F24?
Dal 3 giugno 2014, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate, i Consulenti
del Lavoro possono pagare i contributi obbligatori tramite il Modello F24 ordinario. La funzione fornisce i
dati necessari alla relativa compilazione.
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Accesso ai Servizi Enpacl online
Devo pagare il contributo soggettivo, ma ho smarrito le credenziali. Come faccio ad accedere all'area
riservata dei Servizi Enpacl online?
Nei confronti di coloro che abbiano dimenticato o smarrito le proprie credenziali di accesso ai servizi Enpacl
online, l'Enpacl ha messo a disposizione un'apposita procedura che consente di recuperarle.
Una volta completati i passaggi richiesti dalla procedura, le credenziali ti saranno comunicate dal sistema a
mezzo SMS al cellulare ovvero all'indirizzo di posta elettronica registrato a tuo nome nell'anagrafica
dell'Ente.
Per accedere al programma clicca qui.
Ho inserito le mie credenziali per accedere all'area riservata dei Servizi Enpacl online, ma non riesco ad
entrare?
La causa potrebbe essere:
• non aver digitato correttamente il "codice utente" e la "password", rispettando i caratteri (maiuscoli e
minuscoli) o l'aver aggiunto spazi tra un carattere e l'altro;
• aver digitato vecchie password disattivate per mancato utilizzo. In tal caso occorre eseguire la procedura
di rigenerazione delle credenziali. Per accedere al programma clicca qui.
Ho seguito la procedura per rigenerare le credenziali, ma ancora non riesco ad accedere al sistema.
Ogni volta che si effettua la procedura di rigenerazione delle credenziali, il sistema assegna una nuova
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password. Assicurati, pertanto, di utilizzare l'ultima pervenuta.
Il mio recapito telefonico non è più quello indicato nella mia scheda anagrafica. Come devo fare per
aggiornare il dato?
La procedura è molto semplice. Devi accedere alla tua area riservata tra i servizi "Enpacl on line" e cliccare
alla voce di menù "variazione anagrafica".
Per i pagamenti online è obbligatorio attivare la Enpacl card o è possibile pagare il M.Av in altro modo?
La Enpacl card è solo uno dei modi con cui effettuare il pagamento online del M.Av. Potrai utilizzare altresì
le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express nonché il servizio bancario telematico
home banking del tuo istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare.
Hai necessità di avere una attestazione di pagamento dei contributi versati all'Ente?
Puoi ottenerla in tempo reale.
Accedi ai servizi Enpacl on line ed entra nella tua area riservata.
Seleziona "ATTESTAZIONE PAGAMENTI" e scegli l'anno di contribuzione, dal 2007 al 2012 compreso.
Vuoi collegarti subito? clicca qui.
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Enpacl card
Che cos’è la Enpacl card?
La Enpacl card è una carta di credito dotata di 3 linee di credito:
• la prima, “esclusiva”, consente il pagamento, senza spese, dei contributi Enpacl richiesti a mezzo M.Av.;
• la seconda, “ordinaria“, serve ad effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati;
• la terza linea di credito permette di richiedere l’erogazione di prestiti personali, il cui importo va da un
minimo di 2.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Il rimborso del debito, in ogni caso, può avvenire
ratealmente.
Come si richiede la Enpacl card?
Per richiedere Enpacl card occorre accedere alla propria area riservata dei servizi Enpacl online, alla voce di
menu "Enpacl Card - Richiesta Carta".
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Prestazioni Enpacl
Quali sono le prestazioni erogate dall’Enpacl?
L'Ente eroga pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità, a favore dei superstiti e
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indirette nonché trattamenti pensionistici in totalizzazione.
Lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dell'Enpacl contemplano inoltre prestazioni diverse dai
trattamenti pensionistici in questione e precisamente indennità di maternità, provvidenze straordinarie ed
assistenza sanitaria integrativa nonché prestiti ai neo iscritti.
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Vecchiaia
Quando si matura la pensione di vecchiaia?
La pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti tre requisiti:
• anagrafico, l'accesso al pensionamento per vecchiaia è elevato, gradualmente, a 70 anni per uomini e
donne
• contributivo, è ridotto a 5 annualità
• importo minimo, deve essere pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo ( €10.200).
Di seguito lo schema che rappresenta l'introduzione graduale della riforma.
Anno
Dal 2013
Dal 2016
Dal 2019
Dal 2022
Dal 2025
Età
66
67
68
69
70
Anni di
contribuzione
5
5
5
5
5
Misura minima
5 volte il
minimo
(10.200 euro)
5 volte il
minimo
(10.310 euro)
5 volte il
minimo
5 volte il
minimo
Non
richiesta
E' necessaria la regolarità contributiva.
Quali sono gli obblighi contributivi previsti per il pensionato di vecchiaia che prosegue l'attivita'
professionale?
Qualora il pensionato non richieda la cancellazione dall'Albo professionale sarà tenuto al versamento della
contribuzione soggettiva obbligatoria e della contribuzione integrativa (qualora eserciti l'attività
professionale). In tal caso avrà diritto all'aggiornamento triennale dell'importo della pensione percepita, a
titolo di supplemento. E' necessaria la regolarità contributiva.
Come si calcola la pensione di vecchiaia?
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Dal 1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia è determinata in funzione del montante contributivo
effettivamente maturato (metodo contributivo). Nel rispetto del pro rata, la contribuzione versata prima
della entrata in vigore della riforma (ante 2013), è comunque calcolata ai fini pensionistici in base alla
previgente normativa regolamentare.
Sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni erogate dall'ENPACL, i montanti contributivi saranno
quindi costituiti dai versamenti per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai ¾ della
contribuzione integrativa (4% del volume d'affari IVA) e dai versamenti facoltativi per contribuzione
aggiuntiva (cd "modularità").
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Vecchiaia anticipata
Quando si matura la pensione di vecchiaia anticipata?
Il requisito contributivo di accesso al pensionamento per vecchiaia anticipata, è gradualmente elevato a 40
anni, fermo il requisito anagrafico minimo di 60 anni come riportato nel seguente schema.
Anno
Dal 2013
Dal 2015
Dal 2017
Dal 2019
Dal 2021
Età minima
60
60
60
60
60
Anni di contribuzione
36
37
38
39
40
Cancellazione
Si
Si
Si
Si
No
E' necessaria la regolarità contributiva.
Da quando decorre la pensione di vecchiaia anticipata?
La pensione decorre dal mese successivo alla domanda, in presenza dei requisiti previsti. Sono abolite le
finestre di accesso.
I pensionati di vecchiaia anticipata sono tenuti, dopo il pensionamento, a pagare i contributi ?
I pensionati di anzianità che abbiano maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione all'Ente e che
quindi non siano obbligati a procedere alla cancellazione dall'Albo, sono tenuti al versamento dei contributi
soggettivi e integrativi previsti dalla normativa. Detti versamenti saranno oggetto di supplemento e/o
rivalutazione dell'entità pensionistica nei tempi e nella misura prevista per la pensione di vecchiaia. I
pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all'Ente sono obbligati al versamento del contributo
soggettivo nella misura intera , salva la facoltà di optare per l'aliquota del 6% (riduzione al 50% dell'aliquota
del 12%), da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di Consulente del
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Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta.
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Inabilita’
Quali sono i requisiti per la concessione della pensione di inabilità?
La pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto a condizione che:
• la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti
all'iscrizione, in modo permanente e totale, purché l'evento si sia verificato dopo l'iscrizione all'Ente e la
domanda presentata in costanza di rapporto assicurativo;
• risulti maturato il requisito di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Si prescinde da tale
requisito se l'inabilità è causata da infortunio;
• la posizione contributiva sia regolare.
Da quando decorre la pensione di inabilità?
La decorrenza della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il Consulente è tenuto a richiedere la cancellazione, a pena di decadenza, entro 90 gg. dalla data di notifica
del provvedimento di riconoscimento della pensione. In tal caso la pensione è corrisposta con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.
Qual è l'ammontare della pensione di inabilità?
La misura della pensione di inabilità non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo
soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.
Entro quale termine l' Ente può verificare la permanenza delle condizioni di inabilità del pensionato?
Entro i 10 anni successivi alla liquidazione. Qualora la prima visita medica di revisione delle condizioni che
hanno dato luogo al riconoscimento della pensione abbia avuto esito positivo, la pensione è definitiva.
E' preferibile chiedere la cancellazione dall'Albo professionale prima di inviare domanda di pensione di
inabilita'/invalidita'?
Assolutamente no. La domanda deve essere presentata solo in costanza di iscrizione all'Ente, pena la
ricusazione.
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Invalidita’
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
Quali sono i requisiti per la concessione della pensione di invalidità?
La pensione di invalidità è corrisposta all'iscritto a condizione che:
• la capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo;
• risulti maturato il requisito di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero 5 anni di
iscrizione e contribuzione se l'invalidità è causata da infortunio;
• la posizione contributiva sia regolare.
Sussiste il diritto anche quando la riduzione preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato
successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno
di un terzo della capacità lavorativa.
Nell'ipotesi di aggravamento delle condizioni che hanno dato luogo alla pensione di invalidità il pensionato
può chiedere, purché iscritto, la trasformazione della pensione in trattamento di inabilità.
Da quando decorre la pensione d'invalidità?
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
domanda.
Quali obblighi contributivi sono previsti per il pensionato di invalidità che prosegue l'attivita'?
Il pensionato di invalidità, che mantiene l'iscrizione all'Albo, continua a versare il contributo soggettivo e
quello integrativo.
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Reversibilita’ e Indiretta
Quali trattamenti previdenziali sono previsti in favore dei superstiti?
Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente normativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità e
pensione aggiuntiva, sono reversibili ai superstiti.
La pensione indiretta, invece, spetta al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del
Consulente iscritto (non pensionato) che, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, abbia maturato
cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei dieci anni antecedenti l'evento.
Chi sono i superstiti aventi diritto a pensione?

il coniuge;

i figli minorenni;

i figli celibi o le figlie nubili di età compresa tra i 18 e i 21 anni che seguono corsi di studi purché non
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percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;

i figli celibi o le figlie nubili che frequentano corsi di studi universitari, fino al compimento della
durata legale del corso stesso e comunque non oltre il 26° anno di età, purché non percepiscano
redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;

i figli maggiorenni totalmente inabili a proficuo lavoro a carico del richiedente la pensione, purchè
non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;

in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore (o ai genitori) inabile a proficuo lavoro e privo di
redditi o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dalla normativa.
In che misura è stabilita la pensione di reversibilita' e indiretta?
Le percentuali di pensione sono le stesse:
• 60% al coniuge;
• 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile al lavoro.
La quota totale erogabile non può superare comunque il cento per cento.
In mancanza del coniuge o al suo decesso:
• 60% a un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro;
• 80% a due figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro;
• 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro.
In mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta:
• nella misura del 50% al genitore inabile al lavoro purché privo di reddito o con redditi non superiori ai
limiti stabiliti dal Regolamento;
• nella misura del 60% a due genitori inabili al lavoro purché privi di reddito o con redditi non superiori ai
limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima
legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 21° o 26° anno di età nel caso si tratti,
rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.
Dall'1 gennaio 2013, se all'atto del matrimonio il dante causa aveva un'età maggiore di 65 e una differenza
di età col coniuge superstite superiore a venti anni, le quote di pensione sono proporzionalmente ridotte
del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante ai dieci.
Qual e' la decorrenza delle pensioni di reversibilità e di quelle indirette?
Le pensioni di reversibilità e quelle indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso.
In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione sono comunque dovuti gli arretrati, senza
interessi, per un massimo di due annualità.
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Indennita’ di maternita’
A chi spetta l'indennità di maternità?
Spetta all'iscritto che ne fa domanda dopo il 6° mese di gravidanza e non oltre 180 giorni dal parto.
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
A quale anno devo fare riferimento per il reddito da dichiarare per il calcolo dell'indennità?
Il reddito che costituisce la base di calcolo della indennità è quello percepito e denunciato ai fini fiscali
come reddito professionale netto nel secondo anno precedente la data dell'evento.
Ai fini del diritto all'indennità di maternità, cosa devo intendere per reddito professionale?
Il reddito professionale da dichiarare è quello evidenziato nel quadro RE rigo RE23 del Modello Unico.
Nel caso in cui non si abbia reddito professionale, si è esclusi dal diritto all'indennità di maternità?
L'iscrizione all'Albo e di conseguenza all'Enpacl, fa nascere il diritto a percepire comunque l'indennità di
maternità. In mancanza di reddito professionale si ha diritto a percepire l' importo minimo stabilito per
legge.
La consulente del lavoro iscritta all'INPS ha diritto alla indennità di maternità ENPACL?
No. Nel caso in cui la consulente del lavoro sia iscritta anche all'INPS non ha diritto all'indennità di
maternità da parte dell'ENPACL.
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Provvidenze straordinarie
In caso di particolare condizioni di bisogno, l'Ente prevede contributi a sostegno degli iscritti. Se sì, quali?
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, previa presentazione di motivata domanda, può erogare
provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati iscritti, ai titolari di pensione di reversibilità e indiretta
da parte dell'Enpacl, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze
o da situazioni di notevole gravità a causa di:

calamità naturali;

furto o incendio del materiale e dell’attrezzatura dello studio professionale purché non dipendenti
da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione
e/o l'integrità fisica della persona stessa;

malattie e infortuni dell'iscritto, del pensionato e dei suoi familiari che determinino condizioni di
particolare disagio economico;

decesso dell’iscritto o del pensionato che abbia generato situazioni economiche disagiate
nell’ambito familiare.
Chi può chiedere le provvidenze straordinarie?
Possono presentare domanda di provvidenza straordinarie, gli iscritti, i pensionati iscritti, i titolari di
pensione di reversibilità e indiretta da parte dell'Enpacl, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di
bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità.
Quali sono le condizioni per l'erogazione delle provvidenze straordinarie?
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
Le prestazioni possono essere erogate a condizione che:
a) l'iscritto sia il regola col versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;
b) nei confronti dell'iscritto non sia stato assunto il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale;
c) l'iscritto sia in regola col versamento dei contributi dovuti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti
dell'Ente;
d) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data di morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.
A chi compete l'onere di comprovare la sussistenza delle condizioni per l'erogazione delle provvidenze
straordinarie?
Le condizioni per l'erogazione delle provvidenze straordinarie debbono essere comprovati dal soggetto
richiedente.
Cosa deve fare colui che intende chiedere una provvidenza straordinaria?
Il richiedente dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda, descrivendo in forma
particolareggiata le circostanze o le situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di
particolare bisogno.
In che cosa consistono le prestazioni erogate a titolo di provvidenze straordinarie?
Le prestazioni consistono in un contributo economico, nella misura che il Consiglio di Amministrazione
riterrà congrua, per un importo non superiore a 10 volte l'importo del contributo soggettivo mimimo
vigente al momento della delibera. Tale limite è aumentato di un importo pari allo stesso contributo
soggettivo minimo per ciascun familiare a carico.
Per ciascuna situazione di notevole gravità non può essere erogata più di una provvidenza straordinaria per
ogni anno solare.
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Prestiti per i neo iscritti
Chi ha diritto al prestito?
Il prestito è concedibile a tutti i Consulenti del Lavoro che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data
della delibera di prima iscrizione dell'Ordine di prima iscrizione.
Come fare per ottenere il prestito ?
La domanda deve essere prodotta in via telematica, accedendo alla propria area riservata dei servizi Enpacl
online alla voce di menu "Prestiti".
Quali sono i requisiti, necessari per ottenere il prestito?
Ai fini della concessione del prestito, è necessario:
1. avviare l'attività professionale in modo individuale;
2. non essere dipendenti o collaboratori o titolari d'imprese individuali o amministratori di società di
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qualsiasi tipo;
3. possedere un numero di partita IVA;
4. non essere in situazione di morosità contributiva con l'Albo e con l'Enpacl;
Il prestito è finalizzato all'acquisto di attrezzature, degli strumenti e degli arredi necessari per lo
svolgimento dell'attività professionale, con l'esclusione di beni usati, veicoli e cellulari.
A quali finalità è destinato il prestito?
Il prestito è finalizzato all'acquisto di attrezzature, degli strumenti e degli arredi necessari per lo
svolgimento dell'attività professionale, con l'esclusione di beni usati, veicoli e cellulari.
Qual è l'importo massimo erogabile?
L'importo massimo erogabile è pari al 100% del costo sostenuto, per un massimo di € 30.000,00
(trentamila).
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Polizza sanitaria EMAPI
Cosa prevede la polizza sanitaria integrativa che l'Ente ha sottoscritto per i Consulenti del Lavoro?
L'assistenza sanitaria integrativa offerta dall'Ente si articola su due livelli. A tutti gli iscritti è garantita,
gratuitamente, la copertura di base per i cosiddetti "Grandi interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi"
Garanzie A della convenzione.
E' possibile ampliare la copertura sanitaria o estenderla ai propri familiari?
Gli iscritti hanno la possibilità, dal 16 aprile al 15 luglio di ogni anno, di aggiungere volontariamente, con
spese a proprio carico, un programma assicurativo di complemento, Garanzie B, che prevede rimborsi per
visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ed altro e possono estendere al proprio nucleo familiare sia le
garanzie "A" che le "B", nei limiti di polizza e con onere a proprio carico.
Quali sono i familiari compresi nel nucleo familiare?
Il coniuge convivente o il convivente more uxorio; i figli conviventi fino a 35 anni di età; i figli conviventi ed
inabili al lavoro senza limiti di età; i figli non conviventi purché studenti.
Sono comunque compresi i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento
economico in seguito a sentenza di divorzio o separazione legale.
In caso di variazione nel carico fiscale o dello stato di famiglia (matrimonio, nascita o adozione di figli)
questo dovrà essere comunicato ad EMAPI/GENERALI entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la
modifica.
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Il pensionato Enpacl cancellato può rimanere assicurato?
Il pensionato Enpacl cancellato ha la possibilità di rinnovare, in modo volontario e senza interruzioni, la
copertura sanitaria. Il pensionato che non rinnovi l'adesione ad ogni scadenza dell'annualità assicurativa
non potrà più essere reinserito in copertura.
Come si accede alle prestazioni sanitarie offerte dalla copertura assistenziale?
Per accedere alle prestazioni previste in garanzia le modalità sono due: diretta e indiretta.
La modalità diretta è prevista in caso di ricovero presso le strutture convenzionate e si attiva
esclusivamente chiamando la Centrale Operativa al numero verde 800.545.800.
Sarà, infatti, la Centrale Operativa ad organizzare il ricovero e a provvedere al pagamento diretto delle
prestazioni comprese in garanzia.
La modalità indiretta prevede che le spese relative alle prestazioni effettuate vengano rimborsate
all'assicurato, nei limiti previsti dalle singole garanzie "A" e "B", dietro presentazione della documentazione
medica e delle copie delle ricevute attestanti le spese sostenute, previa compilazione del modulo di
rimborso reperibile all'interno della sezione "Modulistica rimborsi" del sito web www.emapi.it.
Per le prestazioni effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale è prevista l'indennità sostitutiva, il
rimborso per intero dei ticket, mentre il rimborso delle visite e degli esami sostenuti prima e dopo il
ricovero presso strutture private, viene effettuato previa applicazione della franchigia prevista dalla
convenzione.
Quale documentazione è necessario presentare per richiedere il rimborso delle spese?
La richiesta di rimborso va presentata tramite la modulistica preposta, scaricabile nella sezione
"Modulistica Rimborsi" del sito www.emapi.it e deve essere corredata dal referto medico attestante la
natura della malattia o dell`infortunio. L`iscritto deve presentare copia della cartella clinica relativa
all`eventuale ricovero, day hospital ed intervento chirurgico ambulatoriale e le copia di spesa. La
documentazione sanitaria deve sempre contenere la diagnosi o il quesito diagnostico.
L`Iscritto deve inviare la richiesta di rimborso a:
EMAPI/ENPACL - Ufficio postale Roma V.r. - casella postale 483 - Piazza San Silvestro, 19 00187 Roma
Entro quanto tempo deve essere inviata la documentazione per richiedere il rimborso?
Entro il termine di due anni dall'evento.
In che tempi si ottiene il rimborso?
Entro 45 giorni dal ricevimento di Generali Italia S.p.A della documentazione completa.
Come fare per conoscere le strutture sanitarie convenzionate e per prenotare ricoveri e altre prestazioni?
Si può telefonare alla centrale operativa EMAPI/Generali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, al
numero verde 800 545 800.
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
• Convenzione 2014/2016 EMAPI/GENERALI clicca qui
• FAQ pubblicate da EMAPI clicca qui
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Long Term care
Chi è assicurato alla polizza Long Term Care?
Sono assicurati dall'Ente, attraverso EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) gli iscritti,
infrasettantenni alla data del 1 marzo 2015.
Cosa riguarda la polizza LTC (Long Term Care)?
Si tratta di una tutela, aggiuntiva rispetto alla pensione, che in caso di non autosufficienza,
presumibilmente permanente, garantisce all'assicurato l'erogazione di una rendita mensile di € 903,00 vita
natural durante.
Definizione dello stato di non autosufficienza/ LTC (Long Term Care).
È considerato in stato di non autosufficienza/LTC (Long Term Care) il professionista che, a causa di una
malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni
continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell'assistenza di
un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita
quotidiana, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.
Che cosa sono le ADL (Activities of Daily Living)?
Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL) si intendono:
1. lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla
doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo
(radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);
2. vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento,
compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell'assicurato, per la parte superiore o
inferiore del corpo;
3. nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;
4. andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un
livello soddisfacente di igiene personale con l'impiego di ausili e di indumenti specifici;
5. mobilità: la capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano anche con l'ausilio di
attrezzature tecniche;
6. spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da
una sedia al letto e viceversa, anche con l'aiuto di ausili specifici.
I pensionati possono proseguire con la copertura LTC ?
I pensionati che cessino l'attività professionale hanno la possibilità di mantenere l'assicurazione alla
Convenzione LTC a titolo individuale, con onere a proprio carico, a condizione che non vi sia soluzione di
continuità con l'adesione in forma collettiva quale Professionista iscritto all'Enpacl.
E' previsto un limite di età?
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
L'assicurazione è valida per tutti gli assicurati che al momento dell'attivazione della copertura LTC (1 marzo
2015), non abbiano compiuto i 70 anni di età.
E' possibile ampliare la copertura base?
Per aumentare la rendita cui avranno diritto vita natural durante, alla fine del mese di febbraio di ciascun
anno, è consentito ai Consulenti del Lavoro, che già fruiscono della Copertura Base erogata con oneri a
carico dell'Ente, di incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico, la
somma assicurata. Trascorso inutilmente detto termine, l'adesione potrà essere richiesta con la nuova
annualità.
Quando è possibile ampliare la copertura base?
Alla fine del mese di febbraio di ogni anno, è data la possibilità agli iscritti che già fruiscono della Copertura
Base erogata con oneri a carico dell'Ente, di incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere
aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata. Ciascun assicurato potrà scegliere la somma assicurata
aggiuntiva tra due opzioni - alternative tra loro - per ciascuna delle quali è stabilito uno specifico premio da
sommarsi a quello previsto per la Copertura Base.
Posso estendere la polizza LTC al nucleo familiare?
No, la suddetta polizza è prestata in forma collettiva, solo per i professionisti iscritti alla cassa.
Esiste un periodo di carenza?
La garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 12 mesi dalla data di adesione del singolo assicurato per
la copertura aggiuntiva.
Nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza di patologie nervose o mentali dovute
a causa organica (ad esempio, il morbo di Alzheimer o di Parkinson), i periodi di carenza di cui sopra sono
rispettivamente di 12 mesi per le coperture base e di 36 mesi per la copertura aggiuntiva.
Nel caso di soluzione di continuità nell'adesione alla Convenzione i periodi di carenza inizieranno a
decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell'assicurato.
Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock
anafilattico avvenuti dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, non trova applicazione la carenza di cui ai
precedenti capoversi.
I casi di non autosufficienza conseguenti a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante i periodi di
carenza, liberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la rescissione del contratto relativamente
al singolo assicurato, con il conseguente rimborso dei premi versati al netto dei caricamenti.
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