fascicolo informativo

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 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n° 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi Socio‐politici ed Atti vandalici, Cristalli in seguito denominato “AIG Car” Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (All. A); b) Condizioni Generali di Polizza (All. B); c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (All. C). deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 1
Nota Informativa POLIZZA “AIG CAR” Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 03/12/2012 Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: http://www.aig.co.it
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. . A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE 1.
Informazioni Generali
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AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. •
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 Fax. 02 36 90 222 •
Sito web: http://www.aig.co.it •
Indirizzo e‐mail: [email protected] •
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’ISVAP. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore1
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L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni). •
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Ad ogni rinnovo la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui premio verrà conteggiato secondo quanto previsto all’Art. 1.4 delle Condizioni Generali di Polizza. 1
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011.
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Avvertenza: Le Parti possono inviare disdetta al contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. spedita dal Contraente o dalla Società almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria. Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La polizza “AIG Car” è un contratto di assicurazione che ha lo scopo di rimborsare l’assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio‐fono‐visivi stabilmente fissati sul Veicolo, contro i rischi: a.
b.
Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine (art. 2.2.1. delle Condizioni Generali di Polizza); Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 2.2.1. delle Condizioni Generali di Polizza. Inoltre, qualora sottoscritta la relativa estensione di garanzia, per la quale si rimanda all’art. 2.3.1. delle Condizioni Generali di Polizza, sono altresì compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: c. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica; d. Eventi socio‐politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse; e. Atti vandalici di terzi. La polizza è altresì estendibile alla copertura dei danni ai cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. Si rinvia all’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La presente polizza è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 1.1 , 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Condizioni Generali di Polizza, nonché del Certificato di Polizza. Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di rottura cristalli (esempio: rottura parabrezza a seguito di grandine), qualora sottoscritte le relative estensioni: Ammontare del danno € 800 Limite d’indennizzo € 1.200 Franchigia fissa € 150 Indennizzo € 650 (€ 800 ‐ € 150 = € 650) 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (si rinvia in proposito all’art. 1.1 delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior dettaglio). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia agli artt. 1.5 e 1.6 delle Condizioni Generali di Polizza. A titolo meramente esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento di rischio è cambio della provincia di residenza del Contraente. 6. Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza. Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 3
Si rimanda all’art. 1.3 per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Ad ogni rinnovo, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori assicurati sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. Si rimanda all’Art. 1.4 per gli aspetti di dettaglio. In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. Si rimanda all’Art. 1.10 per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso
Avvertenza: La Società può recedere dal presente contratto in caso di aggravamento del rischio. A tal proposito, si richiama l’Art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza. 9. Rivalse
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Polizza. 11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di assicurazione di cui alla presente polizza sono soggetti all’imposta del 13,50% sul premio imponibile. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: Norme in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, secondo le modalità indicate all’art. 3.1 delle Condizioni Generali di Polizza, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina, l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società. Si rinvia all’art. 3.3. delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio. Recupero del veicolo in caso di furto L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 4
dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché provveda alla vendita del medesimo, Si rinvia all’art. 3.4. delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio. Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare alla Società la documentazione in originale come indicata all’art. 3.5 delle Condizioni Generali di Polizza, a cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. 14. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e‐mail: [email protected] Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 ‐ 00187 Roma contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET •
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; •
i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato. Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 5
15. Arbitrato
Avvertenza: Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza. Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo. Indennizzo la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Limite di indennizzo l’obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Perito il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società l’impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 6
Surrogazione la facoltà della Società che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Fascicolo Informativo ‐ Allegato A Pag. di 5 7
Condizioni Generali di Polizza
Allegato B AIG Car
Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 1
Premessa Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo, sottolineato). Resta inteso che: - nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; -
l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi massimali/limiti di indennizzo. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l’assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l’applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza; -
le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 2
Definizioni Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: DANNO TOTALE ACCESSORIO Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la Installazione stabilmente fissata al Veicolo, così distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi classificata: a) Accessorio di serie, se costituisce la normale assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del dotazione del Veicolo, senza comportare un Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso supplemento al prezzo di base di listino. in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo pagamento di un supplemento al prezzo di listino. realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del c) Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. sinistro. ANTIFURTO MECCANICO DEGRADO D’USO Antifurto per autovetture che blocca meccanicamente lo Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad sterzo, ostacolando il movimento del volante, oppure usura e/o invecchiamento. E’ costituito dal rapporto tra blocca i pedali. il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso. ANTIFURTO SATELLITARE Antifurto per autovetture che utilizza la tecnologia GPS ESPLOSIONE per la localizzazione dei veicoli. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con APPARECCHI AUDIO‐FONO‐VISIVI elevata velocità. Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente FURTO fissati, comprese le autoradio estraibili montate con L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o per altri. telefoni cellulari. IMMOBILIZER Antifurto elettronico per autovetture che impedisce al ATTO VANDALICO veicolo di mettersi in moto senza la chiave, Danneggiamento o deturpamento del Veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. interrompendo il circuito elettrico. 635 e 639 del Codice Penale. INTERMEDIARIO DANNO PARZIALE Il mediatore di assicurazione indicato nel Certificato di Il danno è parziale quando le spese necessarie per la Polizza. riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, INCENDIO risultino inferiori al valore commerciale dello stesso, La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le propagarsi. autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. I danneggiamenti derivanti da tentato Furto o il Furto di PRA parti del Veicolo è considerato Danno Parziale. Pubblico Registro Automobilistico. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 3
RAPINA La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. SOCIETÀ AIG Europe Limited , Via della Chiusa 2, 20123 Milano, Italia. VALORE COMMERCIALE Valore del Veicolo determinato sulla base della pubblicazione di “Quattroruote”. VALORE DI LISTINO A NUOVO Valore di listino del Veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie, nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge). VEICOLO Autovettura destinata al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente, così come definito dal “Nuovo codice della strada", decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni. La presente assicurazione esclude ogni altro tipo di veicolo in genere. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 4
Sezione I: Norme che regolano l’assicurazione in generale ART. 1.1 ‐ Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 1.2 ‐ Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile. La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi. ART. 1.3 ‐ Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza. ART. 1.4 ‐ Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Ad ogni rinnovo, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori assicurati sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. ART. 1.5 ‐ Aggravamento del rischio Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. ART. 1.6 ‐ Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 1.7 ‐ Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 5 ART. 1.8 ‐ Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l’attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione. Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Società non effettuerà alcun rimborso di premio. ART. 1.9 ‐ Cessazione del rischio per demolizione del veicolo In caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione. Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Società non effettuerà alcun rimborso di premio. ART. 1.10 ‐ Vendita del Veicolo In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. In caso di vendita non seguita da sostituzione, il contratto si risolve a far data dalla vendita del Veicolo e la Società non restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. ART. 1.11 ‐ Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 1.12 – Estensione territoriale L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e del Principato di Monaco. L’Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli anche se quest’ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra impresa. ART. 1.13 ‐ Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 1.14 – Clausola broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’Intermediario indicato nel Certificato di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Società. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 6 Sezione II: Garanzie di Assicurazione ART. 2.1 ‐ Condizioni di assicurabilità Le presenti Condizioni Generali di Polizza sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. ART. 2.2 ‐ INCENDIO E FURTO 2.2.1 ‐ Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio‐fono‐visivi stabilmente fissati sul Veicolo, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi: a. Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine; b. Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto ‐ Totale” la presente assicurazione sarà valida solo per la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto ‐ Parziale” e sia stato pagato il relativo premio, la presente assicurazione sarà valida anche per i danni parziali al Veicolo assicurato. 2.2.2 ‐ Esclusioni specifiche L’assicurazione non comprende i danni: a) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; b) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del Veicolo stesso; c) derivanti da fenomeni naturali in genere; d) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da incendio; e) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo; f)
avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall’art. 80 del Nuovo Codice della Strada. ART. 2.3 ‐ EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO‐POLITICI ED ATTI VANDALICI 2.3.1 ‐ Oggetto dell’assicurazione A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica; b. Eventi socio‐politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse; c. Atti vandalici di terzi. 2.3.2 ‐ Esclusioni Specifiche L’assicurazione non comprende i danni avvenuti qualora l’Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi garantiti. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 7 ART. 2.4 ‐ CRISTALLI 2.4.1 ‐ Oggetto dell’assicurazione A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società indennizza il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di € 1.200 per anno assicurativo. All’indennizzo sarà applicata una franchigia di € 150 per sinistro. 2.4.2 ‐ Esclusioni specifiche L’assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da rigature, scheggiature, segnature e simili; b) al tetto superiore in cristallo; c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; d) provocati da eventi naturali, eventi socio‐politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della specifica garanzia di polizza. ART. 2.5 ‐ Esclusioni comuni a tutte le garanzie L’assicurazione non comprende i danni: a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; c) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari, anche stabilmente fissati sul Veicolo; d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; e) preesistenti al sinistro denunciato; f)
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; h) causati da eventi naturali, eventi socio‐politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della specifica garanzia di polizza; i)
avvenuti all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; j)
avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terrorismo e sabotaggio; k) derivanti da radioattività ed energia nucleare. ART. 2.6 ‐ Limiti di indennizzo La Società non riconoscerà indennizzo superiore al valore assicurato indicato sul Certificato di Polizza per singola garanzia. ART. 2.7 ‐ Franchigie e scoperti Le garanzie di polizza sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti con i minimi previsti per ogni sinistro richiamati nel Certificato di Polizza. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 8 Sezione III: Norme in caso di sinistro ART. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”; b) denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio‐politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all’Autorità locale, sia a quella italiana. c) darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall’evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all’apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Polizza) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, ed allegando la copia della denuncia all’Autorità competente. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso: AIG EUROPE Limited Gestione Sinistri di Latina Fax (+39) 0773 019865 ART. 3.2 – Determinazione dell’ammontare del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno, valgono i seguenti criteri: 3.2.1 ‐ Danno totale al Veicolo Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro. In caso di danno totale, la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del Veicolo, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. In caso di danno totale al Veicolo che si sia verificato entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nel Certificato di Polizza. In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore al valore assicurato indicato sul Certificato di Polizza. 3.2.2 ‐ Danno parziale al Veicolo Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino inferiori al valore commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Il danneggiamento derivante da tentato Furto o il Furto di parti del Veicolo è considerato Danno Parziale. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, e quindi sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d’uso, se il danno si è verificato oltre i 12 mesi dalla Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 9 data di prima immatricolazione. Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio‐fono‐visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se espressamente richiamati nel Certificato di polizza e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in polizza. ART. 3.3 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina, l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tal caso la Società deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al primo comma, ovvero anche successivamente, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo. ART. 3.4 – Recupero del Veicolo in caso di furto L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l’Assicurato secondo i rispettivi interessi. ART. 3.5 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di furto Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare alla Società i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a AIG Europe Limited, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato. La Società si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l’indennizzo. La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall’Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. ART. 3.6 – Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 10
ART. 3.7 – Pagamento dell’indennizzo La Società corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni. La Società si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo. ART. 3.8 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell’IVA, tranne quando l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. ART. 3.9 – Diritto di rivalsa In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato. Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 11
ALLEGATO 1 fac‐simile
AIG EUROPE Limited Gestione Sinistri di Latina Fax (+39) 0773 019865 DENUNCIA DI SINISTRO Egregi Signori, con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza per autovetture “AIG Car” (Personal
Lines), come di seguito descritto: NOME ASSICURATO: ……………………………………..…………………………………….. RECAPITO TELEFONICO: ……………………………………..…………………………………….. CODICE IBAN: ……………………………………..…………………………………….. POLIZZA NUMERO: ……………………………………..…………………………………….. DATA DELL’EVENTO: ……………………………………..…………………………………….. STIMA DEL DANNO: € ……………………………………..………………………………….. NOME INTERMEDIARIO: ……………………………………..…………………………………….. TIPOLOGIA DI DANNO: ALLEGATI: INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO AZIONE DEL FULMINE FURTO, RAPINA: ALTRI TIPI DI DANNO □ Danno Totale □ Danno Parziale (IDP) (IDT) □ Furto del veicolo □ Tentato furto (FDT) (FDP) □ Eventi naturali (AEN) □ Eventi socio‐politici □ Atti vandalici □ Danno ai cristalli (ASP) (AAV) (ADC) Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti: □ Denuncia alle Autorità competenti; □ Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti, nome e domicilio di eventuali testimoni; □ Documentazione fotografica dei danni; □ Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, ecc. □ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… □ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… □ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… Data: …………………… Firma: …………………………………………………… (l’Assicurato) Fascicolo Informativo – Allegato B Data ultimo aggiornamento: 01.06.2012 Pag. di 12 12