Comune di FOGGIA AVVISO PUBBLICO APERTO PER L

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Comune di FOGGIA AVVISO PUBBLICO APERTO PER L
Comune di FOGGIA
AVVISO PUBBLICO APERTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n. 124;
Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
2014, n. 80;
Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, 5 dicembre
2014, 19 marzo 2015 e 30 marzo 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1731del 22/11/2016 avente ad oggetto “Fondo
nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli- D.L 31/08/2013, n. 102- art. 6, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124 - Criteri e ripartizione risorse relative alle
annualità 2015 e 2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1407/2016
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, avente caratteristica di “sportello”, i
soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un
contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.
Art. 1
Destinatari e requisiti
Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in
possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero
nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. con regolare titolo di soggiorno;
2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e
residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di
convalida;
4) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da
regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5) non titolarità del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed
adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
6) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A.,
derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura
consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche e assistenziali.
Art. 2
Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
b) copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si
deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della
prima udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia
dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui
all’art. 1 punto 6;
d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, in relazione alla situazione che ricorre
( modello C o modello D).
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle
vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni
mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 3
Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui
moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all’indirizzo www.comune.foggia.it o
distribuiti presso il Servizio Politiche Abitative, Via Gramsci 17, o presso i Sindacati degli
Inquilini.
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da
tutta la necessaria ed idonea documentazione e consegnate al protocollo generale dell’Ente in C.so
Garibaldi 57 secondo le seguenti modalità: direttamente a mani; mediante raccomandata AR o
trasmesse via PEC all’indirizzo: [email protected]
Art. 4
Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi
Il Comune procede all’istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il
possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la
presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
a) ultrasettantenne,
b) ovvero minore,
c) ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
d) ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione
di un progetto assistenziale individuale.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati
possono inoltrare opposizione.
Art. 5
Ammontare e destinazione del contributo
a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal
Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con
contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle
mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a
trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo
complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione
contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può
superare l’importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00).
Art 6
Erogazione del contributo
Il Comune procederà alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante ai seguenti soggetti:
a) inquilini ammessi nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per
morosità incolpevole per il quale il proprietario dell’alloggio sia disponibile alla rinuncia
formale e rituale della procedura di sfratto. L’inquilino dovrà presentare apposita
dichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata (modello C);
b) inquilini ammessi, ai fini del ristoro, anche parziale, in favore del proprietario dell’alloggio,
che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione
del provvedimento di rilascio dell’immobile. L’inquilino dovrà presentare apposita
dichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al
differimento con l’indicazione del periodo e dell’importo richiesto come ristoro (modello
D);
c) inquilini ammessi la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un
numero di mensilità per stipulare un nuovo contratto di locazione e/o di un deposito
cauzionale fino alla concorrenza di € 12.000,00 (modello E).
Art. 7
Ulteriori disposizioni
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo
la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal
diritto di contributo.
Art. 8
Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e
dal D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. trattamento dati personali) saranno effettuati controlli, anche a
campione, per la verifica delle autocertificazioni presentate; nei casi di dichiarazioni mendaci
rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà
immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Dalla Sede Municipale 13 febbraio 2017
Il Dirigente
Dott. Nicola Ruffo
Il Sindaco
Dott. Franco Landella
Il Consigliere Delegato
Saverio Cassitti