BANDO PUBBLICO PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A

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BANDO PUBBLICO PER L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
ALLEGATO A
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA.
(Misura 2 - Delibera della Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 5450 – Deliberazione della Giunta
Comunale n.153 del16/11/2016)
Il Comune di Gallarate ha aderito alla Misura 2 prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25
luglio 2016, n. 5450.
L’iniziativa promossa da Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle
famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, con una morosità iniziale, al fine di
prevenire situazioni di sfratto.
Sono esclusi i contratti riferiti ad alloggi ERP.
GLI INQUILINI CHE NON SONO MOROSI NON SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO.
L’importo totale a disposizione per questo bando ammonta ad euro 66.343,00
e sarà erogato fino ad esaurimento fondi.
Articolo 1 – Soggetti beneficiari
Possono richiedere il contributo i nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
a. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare;
b. Residenza nel Comune di Gallarate;
c. Cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero se cittadini
extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno valido, ai sensi degli articoli 4 e 5
del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286;
d. Possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, efficace e registrato, stipulato
nell’ambito del mercato privato della locazione, per una unità immobiliare situata nel Comune
di Gallarate (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); sono
esclusi i contratti di alloggi ERP;
e. Occupazione regolare a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente e dei
membri del suo nucleo familiare dell’immobile a cui si riferisce il contratto di locazione;
f. Residenza nell’alloggio, oggetto della domanda, da almeno un anno;
g. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
h. Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di € 3.000,00) - per morosità incolpevole
si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto in
ragione della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare a seguito di:
perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
● mobilità;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
● separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente decrescimento
del reddito familiare;
 uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali.
● accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
● accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito ma
legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario;
● cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo
familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo;
Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
i.
j.
Non essere titolare di un diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio
adeguato ed idoneo alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della Regione;
ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 15.000,00 come risultante da attestazione
INPS;
Articolo 2 – Importo del contributo e modalità di erogazione
Il contributo viene erogato dal Comune direttamente al proprietario dell’alloggio, a condizione che
sottoscriva l’impegno a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e sia disponibile a non
aumentare il canone. L’importo del contributo è pari ad euro 1.000,00 ad alloggio/contratto, elevabile
ad euro 1.500,00, nel caso in cui il proprietario s’impegni anche a modificare il canone in
“concordato” o a rinegoziare a canone più basso e comunque, per entrambi, i casi fino a copertura
della morosità dichiarata.
Ai fini dell’erogazione del contributo i beneficiari della misura dovranno sottoscrivere con il
Comune ed il proprietario dell’alloggio un accordo che preveda:
a. per l’inquilino, l’impegno a partecipare a politiche attive del lavoro (se disoccupato) ed a sanare
la morosità pregressa non coperta dal contributo;
b. per il proprietario l’impegno obbligatorio a non effettuare lo sfratto per 12 mesi e non aumentare
il canone, nonché l’eventuale impegno a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare un
canone inferiore.
Articolo 3 - Presentazione della domanda e documentazione
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 21 NOVEMBRE 2016 AL 21
DICEMBRE 2016 PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELLE GIORNATE DI LUNEDI’ E
MERCOLEDI’ NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (10.30/12.30 – 15.30/17.30).
IN PRESENZA DI FONDI DISPONIBILI, VERRÀ RIAPERTO LO SPORTELLO DAL 18 GENNAIO
2017 AL 15 FEBBRAIO 2017.
La domanda (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:
a. dichiarazione del proprietario (allegato 2);
b. copia del contratto di locazione;
c. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
d. documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole;
e. copia della carta di identità e dei codici fiscali dei membri del nucleo familiare;
f. copia del permesso di soggiorno dei membri del nucleo familiare.
Articolo 4 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
I dati personali raccolti per il presente bando:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo
familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo
stesso;
b. sono raccolti dal Comune, che è il titolare del trattamento, e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;
c. possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
d. sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
e. saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente
bando ed in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali) e successive modificazioni ed integrazione;
Articolo 5 - Controlli
Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità
delle informazioni.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà
comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti.
Articolo 6 - Informazioni
Per informazioni sul contenuto del presente bando e sulle procedure ad esso connesse è a
disposizione il Settore Servizi Sociali (Via Cavour, 4 Palazzo Broletto) – tel. 0331/754316 – 754287
e-mail: [email protected]