Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 luglio

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 luglio
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 luglio 2012, n. 13718
Svolgimento del processo
Ca.Em. , E. ed A. quali condomini dissenzienti, con atto di citazione notif. il 14.3.97 impugnavano
dinnanzi al tribunale di Milano, la delibera assembleare in data 12.2.97 del Condominio di via
(omissis) con la quale era stato autorizzato a maggioranza il distacco dall'impianto di riscaldamento
centralizzato dell'appartamento di proprietà del condomino V..M. . Deducevano gli attori che il
distacco in parola doveva essere deciso all'unanimità in quanto lo stesso comportava pregiudizio per
la cosa comune.
Con ulteriore atto di citazione notif. in data 18.12.1997 gli stessi attori impugnavano anche la
successiva delibera condominiale del 18.11.97 con la quale era stato deciso ancora a maggioranza il
distacco dell'unita immobiliare del M. dall'impianto di riscaldamento centralizzato ed inoltre la
trasformazione di quest'ultimo in singoli impianti autonomi.
Nella prima causa si costituivano M.V. , Z.E. e F..A. , nella seconda il Condominio di via (omissis)
. I convenuti deducevano che il distacco autorizzato dall'assemblea non poteva portare a squilibri
nel funzionamento dell'impianto centralizzato, in considerazione della particolare sistemazione
delle porzioni immobiliari, e per i precedenti storici che avevano visto numerose altre unità
immobiliari, anche di proprietà degli attori staccarsi dalla centrale termica.
Previa riunione delle due cause, l'adito tribunale di Milano, con sentenza n. 12555 del 15.11.2001,
dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla prima delibera, in quanto superata
dalla seconda. Accoglieva quindi l'impugnazione relativa alla 2 delibera del 18.11.97 che annullava,
ritenendo che l'autorizzazione del condomino a distaccarsi dall'impianto centralizzato avrebbe
dovuto essere approvata all'unanimità e non a maggioranza, in quanto all'esito dell'espletate CTU
era emerso che tale distacco avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di
conduzione per millesimo del 42%; condannava pertanto il M. a risarcire il danno nella misura del
42 % di quanto gli attori avevano speso oltre quanto da essi dovuto.
Il tribunale riteneva altresì illegittima anche la delibera in relazione alla disposta abolizione
dell'impianto di riscaldamento centralizzato e all'introduzione d'impianti autonomi perché esulante
dall'ordine del giorno.
Avverso la predetta pronuncia, ricorrevano in appello con due distinti atti da una parte il M. , lo Z. ,
l'A. ed il Condominio, dall'altra, Ca.Em. , E. ed A. . I primi insistevano per la riforma della sentenza
ribadendo in specie che il distacco nessun pregiudizio poteva provocare all'impianto di
riscaldamento centralizzato; contestavano le risultanze della CTU e la mancata ammissione delle
prove orali richieste, nonché la condanna del M. al risarcimento del danno in realtà non sopportato
perché relativo a costi non pagati. I C. insistevano perché fosse riconosciuta la nullità della delibera,
di cui era stato disposto solo l'annullamento e perché il M. fosse condannato a ripristinare
l'allacciamento del suo impianto a quello centralizzato.
L'adita Corte d'Appello di Milano, previa riunione degli appelli, con la sentenza n. 2560/04, depos.
in data 1-10.2004, rigettava l'appello proposto da M. , Z. , A. ed il Condominio ed in parziale
accoglimento di quello formulato dai C. , dichiarava la nullità anziché l'annullamento della delibera
condominiale impugnata di approvazione del distacco dal riscaldamento centrale da parte del M. ,
che condannava a ripristinare l'allacciamento all'unità immobiliare distaccata all'impianto
centralizzato, condannando i soccombenti alle spese del grado. La Corte condivideva le risultanze
della CTU come già ritenuto dal giudice di 1 grado.
Avverso la predetta pronuncia, ricorrono per cassazione M. , Z. , A. ed il Condominio sulla base di
una 4 mezzi; resistono con controricorso gli intimati e propongono a loro volta ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. e il C. anche documenti ai sensi dell'art. 372
c.p.c.. La causa è pervenuta all'odierna udienza per la produzione in giudizio della delibera
dell'assemblea condominiale autorizzante l'amministratore a stare in giudizio con riferimento della
sentenza delle S.U. n. 18131/2010. È stata prodotta altra memoria ex art. 378 c.p.c. dai ricorrenti.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi, il Collegio da atto, in via preliminare,
che l'assemblea dei condomini del 3.10.2011 non ha autorizzato l'amministratore alla proposizione
del presente ricorso per cassazione (mancando la prescritta maggioranza di cui all'art. 1136, 4 co.
c.c.), né ha ratificato il suo operato, di talché il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile (v.
Cass. S.U. n. 18131/2010).
Passando all'esame del ricorso principale, proposto dai condomini M. , A. e Z. (con il primo motivo
i ricorrenti denunziano l'erronea interpretazione dell'art. 26, 2 comma della L. 10/1991 che la corte
d'appello ha ritenuto consentire il distacco del singolo condominio. Invece secondo i ricorrenti, tale
normativa non attiene al distacco, concernendo invece la diversa ipotesi della trasformazione
dell'impianto centralizzato in impianti autonomi funzionanti a gas. Osserva il Collegio che la Corte
milanese ha in effetti fatto un improprio riferimento alla legge 10/1991 totalmente estranea alla
fattispecie oggetto di cognizione; ciò tuttavia non ha avuto alcun rilevo ai fini della soluzione della
controversia.
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano l'erronea attribuzione ad essi dell'onere della prova ex art.
2697 c.c. che incombeva invece agli attori che avevano impugnato le delibere assunte
dall'assemblea condominiale nell'ambito delle proprie attribuzioni.
La censura non ha fondamento.
La Corte d'Appello infatti ha compiutamente affermato in diritto il principio secondo il quale perché
il condomino possa staccarsi dall'impianto centralizzato senza l'unanimità di consenso dei altri
condomini, è necessaria la duplice condizione che dal distacco non derivino né uno squilibrio
termico pregiudizievole all'impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire
dell'impianto (Cass. 30.6.2006, n. 15079; Cass. 25.3.2004, n. 5974; Cass. 14.3.2001, 3777; Cass.
20.02.1998, n. 1775).
Ha quindi accertato in fatto che nel caso di specie il distacco dell'unità immobiliare in questione,
comportava per i restanti condomini un notevole incremento di spese, cosicché il condomino non
aveva diritto a distaccarsi dall'impianto, senza il consenso dell'unanimità degli altri condomini, con
conseguente nullità delle delibere condominiali che avevano diversamente stabilito. Essendo stata
raggiunta tale prova, il motivo attinente al relativo onere risulta inconferente.
Con il 3 motivo gli esponenti denunziano: "L'insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto prospettato dalle parti e confortato da documenti, da istanze di prove orali, e dal
riconoscimento delle controparti in relazione alla statuizione sull'incremento dei consumi che il
CTU ha asserito senza alcun riscontro e contraddicendo il prospetto dei consumi di sette anni
prodotto dal condominio - Omessa considerazione ovvero incongruo rigetto delle istanze di prova".
Secondo i ricorrenti la tesi del CTU secondo cui il distacco dell'impianto di riscaldamento singolo
avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del
42%, era errato poiché in realtà i consumi erano scesi di oltre il 60% a seguito del distacco. Essi
deducono infatti che non dev'essere confrontato il rendimento teorico della caldaia come ha fatto il
CTU, ma bensì quanto si consumava prima del distacco, rispetto a quanto si è effettivamente
consumato dopo.
La doglianza non ha pregio. Il motivo palesa evidenti profili d'inammissibilità volto com'è a
contrastare le conclusioni cui la corte è pervenuta sulla scia dei risultati della disposta ctu la quale
aveva evidenziato il pregiudizio sotto forma di aggravio di consumi, derivato al
sovradimensionamento dell'impianto centralizzato a seguito dell'avvenuto distacco da esso da parte
di alcuni condomini. Le motivazione della sentenza sul punto appare congrua e ampia, oltre che
immune da vizi logici e giuridici.
Con il 4 motivo l'esponente denunzia il mancato esame del motivo d'appello relativo alla condanna
al risarcimento dei danni nei confronti dei singoli condomini, nonostante la mancanza di prova che
essi avrebbero corrisposto al condominio le maggiori spese di riscaldamento riportandone dei danni.
Il motivo è infondato poiché l'an ed il quantum del pregiudizio sofferto dagli odierni
controricorrenti è stato riconosciuto dalla corte territoriale sulla base degli accertamenti del CTU
secondo il quale il distacco del M. comportava per i restanti condomini un incremento del costo di
conduzione per millesimo e quindi una spesa aggiuntiva, per quanto da essi dovuto per spese di
riscaldamento al condominio dell'ordine del 42%. Le critiche rivolte alla metodologia seguita dal
CTU si risolvono in una quaestio facti inammissibile in questa sede, stante la congrua, diffusa ed
esaustiva motivazione sul punto resa dalla corte di merito, che ha aderito al metodo seguito
dall'ausiliare; essa invero che ha preso nella dovuta considerazione l'obiezione degli attuali
ricorrenti relativa all'effettuazione dei calcoli teorici senza considerare i consumi effettivi, rilevando
che, in buona sostanza, non era possibile procedere diversamente, essendo impossibile un confronto
tra la situazione antecedente al distacco e quella successiva (v. sentenza pagg.16-17).
Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, i contro ricorrenti denunciano
l'omessa o contraddittoria motivazione, mentre con il 2 motivo denuncia la violazione e falsa
applicazione di cui all'art. 2043 c.c. nella parte in cui, la corte, accertato il danno ingiusto, non ha
condannato il M. al risarcimento del danno per gli esercizi successivi al 1997/998 (si tratta degli
esercizi relativi alla delibera impugnata).
Le censure sono infondate, avendo la Corte Appello esattamente provveduto alla condanna al
risarcimento dei danni in relazione ai periodi relativi alle delibere dichiarate nulle, essendo restato
fermo, per le annualità successive, l'obbligo di pagare secondo i millesimi.
In conformità di quanto richiesto dalle parti, va dato atto della cessazione della materia del
contendere limitatamente all'obbligo del M. di riallacciarsi dell'impianto centralizzato, in
conformità a quanto deliberato dall'assemblea condominiale, all'unanimità in data 25.1.2006. Si
ravvisano giusti motivi, in relazione all'esito complessivo del giudizio per compensare per intero le
spese processuali tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte, previa riunione dei ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine a M.V. ,
limitatamente all'obbligo di riallacciarsi all'impianto centralizzato; dichiara inammissibile il ricorso
proposto dal Condominio; e per il resto rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese di questo
giudizio per tutte le parti.