tribunale ordinario di sassari - Vendite Immobiliari

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T RIB UNALE O RDINA RIO DI SASSARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
-1 5
esaminaUlla docwnenla:,donc dcI procedimento esecutivo r.g. 183@
Iettala relazione peritale depositnla dall ' esperto stimatore nomirUilO ex art. 568 c.p.c.;
visto il parere dc i custode giudi:6ario in ordine alla congruità della sti ma;
sentite le parti e preso alio de lle osservazioni ed istanze dalle ~Iesse avanzate;
visto l' art. 568 C.p.C. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo de!l'incanto possa
aver luogo ad un prezzo superiore della mctà né sussistenti giustificati motivi per disporre la
rateizzazione del versamento dd pre:ao
DISPONE
la vend im sen..~ incanto del compendio oggetto di pignoramenlo. meglio identificato nella rd87jone
di stima e re lotivi allegati a finna dtU ' csperto stimatore al prev.o base d' !iSta di euro;
10110 l : euro 369.357.50
lotto 2: euro 21.04 7,00
lotto 3: euro 143.956,00
ritenuto di procl-dere alla vendita co n le fonne previste dall ' art. 59 1 bis c .p.c.. mediante delega del
eompimetuo delle operazioni ad un professionista;
visti gli arU . 569 e 591 bis c.p.c.
DELEGA
il compimento delle operazioni di vend ita al profes.'òionista Avv. Diletta Diana che vi provvedera
presso la sede del Tribunale, via Rom!! 49
ASSEGNA
al professionista nominato temline di 18 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento
dell'incarico per l' espletamento delle operazioni di vendita c di ulteriori 6 mesi per gli adempimenti
successivi alla stessa
MANDA
alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al delegato a mezzo pcc:
DI::JERMINA
in lavore del professionista delegato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 3 13/ 1999 un acconto di euro
1.000,00 di cui 500 a titol o di acconto sugli onorari c 500 a titolo di fondo spese. dispom."ndo che i
credi tori gl i versino entro trenta glomi tale somma, avvenendoli che in caso di omesso versamento
il professionista de legato provvedera lld apposita infonnativa ai fini della evenluale dichiarazione di
im procedibilità dell·esecuzione.
Il professionista delegato provvedCT'à immediatamente ad aprire un apposito conio corrente intestato
alla procedura esecutiva (con di citura "Tribunale di SliSSIIri. procedura esecutiva R.G.E . .......) c
vincolato aJrordine dci G.E., sul qual e potranno opel1lrc il dd egato e la cancelleria e che dovrà
essere visualizzabile - esclusa la possibilità di effettuare operazioni - dul custode. Su detto conto
I
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c\lIlfluimnno le cauzioni (all'esito ddl'incasso dell ' asscgoo circolllTe), i ver.;amenti del saldo dd
prezzo, nonché tUII; i proventi della meSS3 a reddito degli immobil.i pignorati (canoni di locmdone,
indennità di occu pazione, proventi deU'a.m nlinistrnzione giudiziaria e qUllllt'altro), Con riferimen to
alle procedure esecuti ve pendenti, nelle qual i sia presente un librello giudiziario. il custode IVG
provvederà ad estinguere il libreuo con ver.;amcnto del saldo sul conto corrente SOpr3 indicato.
CQNTENUTO DELLA ll ELEGA AL PIWFESSIONlSTA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
DISPONE
che il professionista ddegato, verificnta preliminarmente la regolarità della notifica della presente
ordinanza. provveda:
I)
al contro llo della titolarità in capo alli debitore/i esecutato/i dei diriui reali oggetto di
espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della cenificazio ne sostitutiva
noturile depositata dal creditore procedente c della relazione dell'esperto e, nell"ipotesi in cui
riscontri Ulla discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi. ad infommme questo
Giudice trasmeltendogli gli alli senza iodugio;
2)
al controllo dello stalo di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinlt7jODe urbanistica
dd terreno risu ltante dal cenificalo di cui all'art 18 dcIII. Legge 28 febbraio 1985 n, 47. nonché le
notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge Il. 47 del 1985 e successi\'e modifiche;
3)
a formare subito dopo, e comunque (:ntro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, ravviso
di vendita secondo il disposto del\'an. 570 c.p.c. e le ist ruzioni qui di seguito impanile, dandone
pubblico :wviso e comunicandolo Il tulle le parti ed ai creditori iscrit ti non intervenuti;
4)
a fiSS3re quindi un termine non inferiore a 90 giorni c non superiore Il 120 giorni per la
presentazione delle offen e di acquisto per ciascuno dei beni pignorllti per la prima vendita, e TIOn
inferiore Il 60 giorni e non superiore Il 90 giorni per le eventuali successive con ribasso. stabilendo
la misurn minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
5)
a fissare al giorno successivo alla scadenza dci termine di cui al punto precedente la
convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé presso il luogo sopm indicato, per l'apertura
delle buslC, la delibt:razione sull'o tTcrta e per III eventuale gara 1m gli offerenti ;
6)
ad !tllivare imrnediatametlle il custode pe r l'csecuzione delle f(lrme di pubblicità legale
(come prevista dall ' art, 490 c.p.c. e dispoSUl con questa ordirumza di delega);
7)
alla ricezione. tramite il personale addC1 to, delle buste contenenti le offerte (e alle attiviu\
prescritte daU ' art, 571, ult. co., c. p.c,);
8)
all 'apertura delle buste depositate dagli offe renti presso il luogo indicato ed alla presenza
degli offerenti comparsi;
9)
all'esame delle offene pervenute e della congrui tà della cauzione prestata, scç()ndo le
mod alità indicate nella presente ordinanza;
IO)
Il dichiarare \'inefficacia o l'inammissibilità dell e offerte non con formi a quanto disposto in
questa ordinanza;
Il )
alla delibcrn.ione sull' oITertn secondo le di sposi7joni di cui agli artI. 572 e 573 e.p.c.,
provvedendo quindi alla aggiudicazione. alla fi ssazione di una nuova vendita o all'assegnazione,
secondo le modalità dettagliatamente indicate iiI/m, al punlO 6 della sc:lione rubriclita " Disdp/ino
della wmdiUl senla incanto";
12}
all'cffettuazione della gara tnI gli otTerenti ex art, S73 c. p,c. nel giorno ed 013 indicati.
pronunciando l'aggiudicazione a fllvore del maggior offerente (allorché sia trascorso I mi nUio
dall"ultim a o lTerta senza che ne sia seguita un"a1tra maggiore) 8 meno che il prezzo offe rto all 'esito
sia inreriore al valore dell"ilnmobile stabilito nell'avviso di \'endita e vi siano istan7-C di
assegnazione; ovvero, in diretto di gara, ad IlggiudicuTC l'inmlObi lc al migliore od al primo
offerente, li meno che il relativo prezzo sia inreriore III val ore dell'immobile stabilito nell'avviso di
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vendita e vi siano istanze di assegnazione;
13)
a redi!;ete il verbale delle opera7joni di vendita delXlsitandone copia infonnat;ca nel
fa.'\Cioolo dell'esecuzione:
14)
netripotesi di vendita di piu fOlti, H sospendcre le operazioni di vendita., ai sensi deU'an. S04
C.p.C. e dell'art. J 63 disp. an oC.p.C., ove, per elTctto dell'aggiudicaziolll: di uno o piu lotti, sia stata
già conseguita una somma pari alrammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle
spese, riferendorn:: immediutamente a questo Giudice; le spese: legali della procedura snranno
valutate dal delegato prudenzialmente. tenuto conto per gli onorari degli avvQCmi i valori medi di
rifL'Timento di cui al d.m. 55120 14;
1S)
a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli olTerenti non resisi aggiudicatari dei
beni venduti cd a depositare que lla dclraggiudicatario sul conio della procedura:
16)
Il ricevere la dichiarazione di nomina cx art. 583 c.p.c.;
17)
a comunicare all 'aggiudicatario, nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre 20
giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versale, l'ammontare del residuo prezzo
e de lle spese necessarie da verSare sui conti della procedura;
18)
a comunicare, nello stesso termine di cui al precedente punto 17}, all ' aggiudicatario gli
estremi dei conti della procedura ove elTettllare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e del1e
spese- inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stessoi
19)
a dare tempestivo avviso del mancato vcrsamcnto del saldo del prezzo di aggiudicazione nel
tennine fi ssato, per i provvedimenti di cui all'an. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova
vendi ta;
20)
ad autoriz7.are l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dcll"assegnulario ex ano
508 c.p.c. (nell'ilXllcsi di cui aU'art. 585 comma 2 0 c.p.c, provvederà diret\llmentc a limitare il
versamcnto del prezzo secondo qunnto disposto dalla nonna);
21 )
in caso di richiesta ex an o 41 T.U.lt aVllnz.a1a dal creditore fondiario (il quale dovrà
depositare nota ricpilogativa de l eredito entro il termine di quindici giomi dalla IIggiud.icnzione), a
calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese: della procedura, nonché per
l' e\'entuole definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; cosi
calcolate le somme dOVute alla proced ura il delegato comunicherà quale parte dci residuo prezzo
dovrà essere versata dal1'aggiudicatario direttamente al creditore: fondiario (detenninata ai sensi del
succes.~ivo puntO B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamen to al
creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato UIl grave motivo ai
fini della re\·oca de11'incarico ricevuto;
ad effettuare, se: del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le opera7ioni
22)
conseguenti previste dalla medcsima disciplina;
23)
a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione
urbanistica dell'immobile), trasmettendolo, unimmente al fascicolo, stTlz.a indugio a questo Giudice
per l' emissione, richiedendo contestualmcnte la fi ssazione dell'udiel\7.l1 di approvazione del
progetto di distribuzione qUltndo siano stati aggiudicati tutti i lotti;
Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a segui to di contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura c la garanzia ipotecaria
di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bOZ7.B di decreto di trasferimento
deve esse re indicato tale allo.
L;. bo ....za dovrà contenere altresi l' ordine di cancell37jone de i gravami esistenti sull'immobile
come previsto dall'an. 586 c. p.c. (trascrizioni dci pignoramenti e dei sequestri conservativi,
iscri:.cioni ipotecarie), anche se SUCCeSSivi alla trascri7jone del pignoramento.
Alla bo7.Za di decre to dovranno cssere allegati:
ovc necessario, cenificalo di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/ 1985 avcnte validità di
un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro cenificato sostitutivo che il professionista delegato
richiederà:
le dichiarazioni ai fini fiscali rese: dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del
f
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documenti di identità e: le dichiamzioni rese a norma del d.p.r. 4451'2000 (ad es. sulla ricezione delle
informazioni relative alla prestazione energetica);
auc:stazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie: sia per il tr"dsfenmento che:
per le formalitJi successive poste a carico dell'aggiudicatario;
• visum ipotecaria aggiornata Ci cui costi debbono CS5ere posti a carico dell ' aggiudicatario) relativa
all'immobile o agli immobili oggetto di trasferimento:
ad esegui re le fonnalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi
24)
disciplinata dalrart. 585 eomma)a c.p.c., " il conservatore dci registri immobiliari non può eseguire
la tnl.scrizione dc:! decreto se non unilamenle all ' iscri"jone dcU ' ipotecII conce5Sa dall a parte
rmam:iata"), annotazione: e vohurn cataSude del decreto di trasferimento, aliti comunicazione dello
stesso nei casi previsti per le comunicazioni di alli volon tari d i tmsferimento. nonché
all ' espletamento delle fonnalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecari e e di ogni trascrizione
pregiudizie:vole conseguenti al decreto di traSferimento, IlItChe richiedendo le neces$Urie copie
dell'originale dci decreto di lnlsferirucnto o dell'ordine di cancellazione dei gravami;
25)
a trasmeuere all"aggludicatario la nota di trascrizione del decrcto di trasferimen to c a
restituire allo stesso le somme residue cbc siano risultate eccl-denti le ~se occorrenti per il
trasferimento. dandone comunque allo ne l progcttO di distribuzione;
26)
a rdpponarsi con lealtà e com:ttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di
esaminare le prescritte re lazioni inviate al giudice sullo stato occupati vo dell'i mm obile c
sull'andamento ddle procedure di liberazione;
al sensi dell ' art. 164 disp. alt. C.p.c., ad ogni altro incombente. anche di carattere fiscale, che
27)
ai tcnnin; di legge sia necessario o conseguente al trnsferimenlo del bene;
28)
a depositare a mezzo p.c.t. copia dd verbale d'asta nel fascicolo dell 'esecuzione
provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti del proprio repertorio;
29)
in caso di infruttuoso esperimento ddla prima vendita senza incanto al prez7.o-base sopra
stabilito e in mancanza di domande di assegnazione, a detenninare seduta stante a vcrbale il prt7.:zobase della nuova vendita in misura inferiore di un quinto;
]0)
IId emanare ncl lcnninc di giomi 60 dalla vendita deserta nuovo avviso di vendita.
contenente nuovo lennine non infcriore a 60 giorni, c non superiore 8 90 per fonnulare offerte con
le modalità previste datrart. 571 c.p.c. e ti fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la
convocazione delle parti e degli ofTcrenti per la deliberazione sull'offerta c per la eventuale gara tra
gl i offerenti CI( artI. 57 1 e 55. c.p.c.;
3 1)
a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie ed Il provvedc:re alla
pubblicazione dei necessari avvisi Ili sensi degli artI. 570 e 490 c.p.c.. ordinando la pubblicit6
(secondo le indicazioni qui di seguito fomite):
ad effe ttuare , anche per qUl"sti ulteriori esperimenti di vendita. tutte le IlttivitJi già ordinate e
32)
oggetto della presente delega;
l])
in caso di infmttuoso esperimento della seco nda senza incanto al prezzo·base gia ri ba...SIIto e
in manca.n7.8 di domande di assegnazione. a. dcterminare un' ulteriore riduzione di prezzo fino a un
quinto rispetto all ' ultimo praticato e ad effenu(lre tUlle le attività gi! descritte:
]4)
a rimettere gli ntti a questo Giudice dell ' Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche
della terza vendita. unitamentc ad una relazione che richiederà al custod e su tutta l'attività da que.~ti
compiuta (con specitiça indicazione degli accessi e delle richieste di visita ricevute ed elTelluale) e
ad una SUll propria rel azione nella quale ill ustrerà analiticamcnte le spc~ sostenute, specificando le
ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso il dclegato depositerà cntro un anno
dal conrerimento dell'incarico una deuagliata relazione sull'attiv ità svo lta, anche CQn riferime nto a
queU:l dci cUS10de in oose alle relazioni scmestrali da questi traSmesse alla procedura. chc dovrà
altrimenti sollccitllrc; nel doveroso rispetto dci termini sopra indicati. il professionista dovrà avere
cura di effettuate] esperimenti di vendita durante il corso di 18 mesi; il m:mcato rispetto di questi
termini costitaisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ri cevuto. Il Q.E,. acgui~iti
gli alli. SUCcessiVamente al terzo tentat ivo di vendita andato deserto dimmi in ognj caso. con
t
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anoo~ita ors1jnanza ex art. 560 c.p.c .. la liberazione del bene. ov.. oççupato dal debitore. e valuterà
l'opportuni tà di disporre l'amministrazione giud iziaria o di rimettere gli atti al d.. legato per nuovi
tentativi di "endita:
35)
a segnalare nel tennine di giorni 15 dall'esaurimento de l fondo spese la ridetta circostanza,
deposit.ando un'analitica relazione sulle somme spese, al line detl'adozione da parte del giudice
dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;
36)
a richiedere già all'atto della aggiudicazione dell'ultimo lotto ai creditori la loro nota di
precisazione del credito assegnandogli il tennine di 60 giorn i per l'incombente e quindi. nel lemline
di IO giorni dalla trascrizi one del decrc10 di trasferimento, la liquiduzione delle proprie competenze
al giudice ddl'esecU7ione; analogo onere spella al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri
eventuali ausiliari;
37)
a fonnare un progetto di di striburione, depositandolo in cancelleria in via tdematica, anche
tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, ne l tennine di 20
giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò Wlche nell ' ipotesi in cui per
colpevole ritardo i creditori o gli ausi liari non abbiano depositato alcuna noIa di precisazione del
credito o richiesta di liquidazione dci compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi
diritti sulla base degli atti della proccdum e tenendo co nto dei valori mcdi di liquidazione stabiliti
dalle Inriffe vige nti, considerando quale paramelro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dc i
belli staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a nonna dell'art. 5. comma I,
ultimo periodo, d.m. 55120 14 e la base di calcolo stabilita dall'arI. 161 disp. att. c.p.c.;
[I
professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.
CONTENUTO OELL' AVVISO DJ VEN I>IT A
L' avviw di vendita Connato dal delegato dovri\, avere j! seguente contenuto.
[A]
DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
. acquisto dovr.J,nno esse~
entro le ore 18.00 del
del sabato.
chi
,
2.
CONTENUTO DELL'OFFERTA: l'offerta deve contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo, In data di nascita. il oodke Iisçale, il domicilio, lo stato civile,
ed il recapito lelefonico del soggettO cui andrà intestato l'imm obile (non sara possibile
intestare l'immobile a soggetto diVl:1'm) da quello che sottoscrive l'offena). Se l'offerente è
coniugmo in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
corrispondcnt i dati dci coniu~e. Se l'offerente e minorenne. l'offenn dovrà essere SOttOSCril13
dai genitori previa autorizzaztone dci giudice tutelare;
b) i dati identificntivi del bene per il quale l'offerta è proposta:
c) J"indieazione del prezzo offcno che oon J?Otrà essere, Il pena dj inefficacia dell'olTerta,
inf.. riore di oltre un quarto al prezzo mimmo indicato nc!la presente ordinanza e qui nd i
nell'avviso di vendita;
il tennine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che tlQn potril comunque eS$f(.:
superiore a ecntoventi ( 120) giorni dalla dala di aggi udicaziooc;
I
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J.
4.
d) l'cs)lTeSSll ç.icbiarp,7.;ollC di aver preso vi~iooe della pcrb·ja di stim~;
POSSlBl l.ITA DI FO RMULARE UNA UNICA OFFERTA PER PIU BENI: qualora siano posli
in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box. posti
:;"~; ,',,.',;.,ntil1e), si potrà fare una unica offerta valida per piil lotti dichiarando però di va!eme
~
uno solo. [n 1111 caso l'aggiudica7jone di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto
10tli omogenei abbiano pre-tzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiOTe
nella mi suro di un
E
essere allegata una
I
un
ASSEGNO
Il "Tribunal e di Sassari, procedura
I
i
[ prezzo offerto. a 1;1010 di cauzione. Qve
l"olTerta rigunrdi più I
ai So..'nSi dci numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione
determinata con riferimento al lono di maggior prezzo;
IRREVOCA BlLlTÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art. 57 1 c.p.c .• l'offerta
presentata nella vendita senz/I incanto è ir.revocubile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al
maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
6. SVOLGIMENTO DELLA VENPIT A: le buste saranno aperte. alla presenza dei soli offerenti, il
giorno ed all'ora indicati nell' avviso di vendita. In caso di wlica olIerta, se l'offerta è pari o
superiore al 75% del prezzo stabilito sopra indicalo si procederà ad aggiudicazione all'unico
offerente; qualora il prezzo olIeno sia inferiore al preuo base c siano SIate presentate istanze di
asscgn(l7jollC a IIOrma dell'art. 5S8 C.p.C .. il bene verrà assegnalO al prezzo stabilito al creditore
istante Il IIOrma degli artt. 588 c ss. c.p.c. In caso di plumlità di offerte: si procederà alla gara
sull'offerta più alta con aggiudicazione in fllvore del maggiore olTerente anche in caso di
mancanza di adesioni alla gara: nel caso in cui pervengano plurirne offerte al medesimo prezzo c,
per mancanza di adesioni, oon si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà lIggiudicato all'offerente
che per primo avrà depositato la busta. In o~i caso, ove siano stlilil: presentate istanze di
assegnazione e. anche Il seguito della gara tl1l gli offerenti. non sia stato raggiunta un'offena pari
al prezzo stabilito per la vendita. il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma
dell'an. 588 C. p.C. Le òffertc in aumento sull'orrena più alta nOli potranno essere inferiori a: €
250,00 per immobili stimati fino Il €: 13.000,00; € 500,00 per immobili stimati da € 13.000.01 a €
26.000.00; € 1.000.00 per immobili stimati da € 26.000,0 1 3 € 52.000,00; € \.300.00 per
immobili stimati da € 52.000.~1 a € 8~:OO9.00i € 1.500,00 per immobili 5timali da € Sp.OOO,Ol 8.
€ 100.000,00; € 2.000,00 per Immobl\J stimatI da € 100.000,01 a € 130.000,00; € 2.,00,00 per
immobili stimati da € 130.000,01 a € 160.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da €
160.000,01 a € 200.000,00: € 4.000,00 per immobili stimati da € 200.000,01 a € 260.000,00; €
5.000.00 per immobili stimati oltre € 260.000,01. Analo$he misure sono stabilite per il easo in
cui, a seguito di Illlt~ andale deserte si proc~a ad ulterIori esperimenti di vendita con prezzo
ribassato. Allorché sia trascorso un minuto dall 'ultima offerta senza che ne segua un'altra
mag~iore l'immobile è aggiudicalO all'ultimo offerente. Ai lini deU' individu azioflC del l'otTerta
migliore si terrà COntO dl:Jrentità del prezzo, delle cauzioni prestate. delle lorme e dei modi e dei
tempi di pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerla. All'offerente che non
risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restitui ta;
7. TERMINI PER Il. SALDO l'REZZO: in caso di aggiudicazione il t=ine per il deposito del
saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato ncll'o ffena dall'aggiudicatario.
Nell'ipotesi in cui siI! slmo indicato un tennine superiore a 120 giorni, il VCTSamento dc i saldo
_ _ ____
del prezzo e delle spese dov,rà esse!..: effettuato comunque e~~ detto termine;
5.
[Bl
D ISPOSIZ IONI RELATIVe AL PAGAMENTO
DEL l'REZZO E DEGLl ONERI ACCESSORI
1.
2.
salvo quanto di spo~'1o sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di
aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto
corrente di pertinenza de!1a procedUI1l esecutiva entro il tennine indicato ndl'offerta, ovvero.
qualoru sia stato indicato un termine superiore, entro iltcrmine massi mo di 120 giorni dal la data
di vendita;
qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a glltll.IlZia di mutuo collCesso ai sensi de l T.U.
16 luglio 1905, n. 646, richiamalo dal D.I'.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvcro ai !;Cosi dell'an. 38 del
t
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[)eçreLO legislativo IO scltembn:: 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare
direttamente all'Istituto mutuante, nel Icnnine per il versamento del saldo del prezzo. 18 parte del
prezzo corrispondCllle al credito dell'Istituto per capitale. interessi, accessori e spese di procedura
nei limiti di quanto disposto dall'art.285S C.C.. , cosi come individuata dal delegato. L'eventuale
somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub pumo I); raggiudicatario dovrà
tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietWlza rilasciata dall ' istituto di
credito;
3. qualorn l' aggiudicatari o. per il pagamento dci saldo prezzo faccia ricorso ad un controlto
bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo lrado sull 'immobile acquiSlalo. le
somme dovranno essere erogale nel tcmlioe fissalO per i versamento de! saldo prezzo,
direttamente dall 'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal dclegllto mediante
bonifico sul conto corrente di pertim:n7..a della l'f"'Xedura esecutiva, ançhc nell'ipotcsi di cui al
punto precedente. L'aggiudicatario dovrà 9uindi consegnare al delegato, l'allO di assenso ad
iscri:done di ipoteca con la relativa nota dI iscrizione. Contestualmente alla presentazione del
dec~ solloscrino per la trascri:tionc, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri
Immobiliari anche la IlOta di iscrizione di ipoteca Confonnementc a quanto previsto dall'art.
585, ultimo comma, c.p.c., il ddegato nel predisporre la minuta del dec reto di trasferimento da
sottOpolTC alla firma dci Giudice den'e~uzione inserira la seguen te dizione: "rilcvato che il
pagwllcnto di pane del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente dl..'Creto è
avvenuto mediante erogazione della som ma di fU ... da pane di uu a fronte del controtto di
mutuo B rogi to .... del .... rcp.u. c che le parti mutuante c mutualaria hanno espresso il
consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado Il garanzia del rimborso del predello
finanziamento, si rende noto che. COnfOmlementc a quanto disposto dall"art.585 c.p.c., è fatto
divieto al Conservatore dei RR.l L di trascrive il presente decreto se non unitamentc all'iscrizione
del1'ipoteca di cui al1"al legata nota ". In caso di revoca ddl'aggiudicaziollC. e sempre che
l'Istituto mumante ne abbia falto ESPRESSA richiesta con atto rit ualmente depositato in
cancelleria e
copia al delegato, le somme erogate potranno essere rt.'SIituite
credito sel17.a aggravio di spese
la procedura;
4.
l
'
~:1:~
;
e della
professionali, per ogni
singolI! fomlaliui cnncellata o
ad anticipare ~i importi delle
imposte di cancellazione delle
compleSSIVO di tali oneri
accessori .
all ' aggiudicazione. Il
delegato,
i
depositerà apposita
certificazione rel/lliva all'essilO e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese
e degli oneri accessori, Le somme Il qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno
prevemivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e. quindi, al
pagamento del saldo del prezzo. 11 mancato versamento entro il termine di quanto
complessivamente dovuto (sia Il tit olo di saldo del preu.o, sia Il titolo di oneri accessori)
comporterà la decadenat. dall'aggiudicazione e la perdita della C811zione;
l
DISCWLlNA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE
L
della vendita !IarÌI data pllbblica nou7ja mediante:
a. affissione dell'avviso di vendita pcr almeno tre giorni consecutivi all'ulbo di questO
Tribunale;
b. pubblicazione - Il tura dell"IYG - sul quotidiano "la Nuova Sardegna" , in un termine non
superiore a novanta e non inferio re Il 9uaramacingue giorni prima della data fiss8la per la
vendita senza incanto. di un avviso tontencntc in modo sintetico e riassuntivo le seguenti
informazioni:
I. numero di ruolo della procedura;
n . nome dci professionista delegato; nome del custode con indicazione del suo numero
telefonico;
111. diriuo reale posto in vend iw (piena proprietà, quota pane della piena proprietà, usufrutlo,
•
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V.
IV.
VI.
V II.
Vllt.
IX.
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indirizzo ove è si tuato ['immobile:
locale, ecc.);
terzi);
a cura
sociela
previo pagamento dci
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d.
della presente ordinBro'..a. deJl"avviso e dell'elabor.t.lo peritate posto alla base
completo di lutti i suoi allegati, almeoo due mesi prima c lino al ~iomo delle
i
sui
sili
internet
www.ivgsassari.com.WW\\·.asUlgioolZiaria.com.
www.sas...ari.astagiudiziaria.com per il primo esperimento ed almeno quarantacinque giorn i
prima per gli altri Il cura deWIVG.
e. insenione. Il cura dd delegato, sul portale del Ministero della Oiustizia ai sensi dctrart. 490,
comma l. c.p.c.
DISPONE
i'"':":~~:;:;~~:'~;'Il~d.
cvendita
! valoresiaeduta
della
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I
O
~O>fii~r~~;
DISPONE
che i soggeui ai quali sono lIuribuiti oneri pubblicitari (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A . ed [VO)
forniscano almeno 5 giorni prima dt!l1a dalo. indicata per la vendi ta al professionista delegalO la
prova delra\'VcnutR pubblicazione sul sito internet e stll o sui giornali, la prova dell'avvenuta
affissione all ' albo del trib una/e dell'avviso prescritto dall'art570 c.p.c., e la prova deU ' avvenuta
inscraone dell' avviso nel Ponale del Ministero della Giustizia (quando lo stesso sarà attivato).
PON E
ltll oneri economici necessari allu pubblicità, II carico Wllicipalo provvisorio di tutti i creditori,
avvenendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità
impedirà i relativi adempimenti c che se ciò accadnì per due volte l'esecuzione vem'l dichiarata
improcedibile
R ENDE NOTO
a) che la vendil.6 avviene nello stalO di fotlo e di diritto in cui i beni si trovano (anche in
relazione al t!:Sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 1. n.
380) con tuttc le cvcntuali pertintru'.e. accessioni, ragioni cd azioni. servitù attive e passive.
La vendita è a eorpo c oon li misura. Eventuali differenze di misura non polranoo dar luogo ad
alcun risarcimento, indennitè o riduzione del prezzo, anche in deroga all' art. 1538 c.c.:
b) che la vendita ronala non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità, oé potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente. resistenza di
eventuali vizi. mancanza di qualita o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genen:
ivi compresi. ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno
precedente non pagate dal debitore. per qualsiasi motivo non eonsidemti, anche se occulti e
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c)
d)
e)
f)
çomunque non evidenziati in perizia, non potrnnno dar luogo ad alcun risarc imento. indennità
o ridwione del prezzo. essendosi di ciò lenuto conIo nella valutazione dei beni;
che per gli immobili realiv..aLi in violazione della normativa urbanistico edili7..ia.
l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito. alla disci plina dell'art.40 della legge 21!
febbraio 1985. n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del O.P.R.. 6 giugno 2001. 0.3 80.
purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dali;!
notilica del decreto di trasferimento;
che l'immobile vitne vendulo libero da iscrizioni ipotecarie e da trBSl: rizioni di pignoramcnti
e sequestri che samnno cll ncelirue Il CUnI e spese della procedura;
che, qualora l'a~iudìcalnrio non lo esenti, il cuslode procederà al la liberazione dell'im mobile
ove esso sill ()Cçupato dal debi tore o di! terl.i senzll titol o. con spese a carico della procedura;
che la partecipaZione alle vendite giudi ziarie non esonera gli otTerenti dal compiere le visure
ipotecarie e calaslali;
AVVE RT E
a. che in base a quanto disposto dall'an.624 bis c. p.c .. il Giudice dell'cs«uzionc, può. sentito il
debitore. sospendere. per una solll vo lta, il processo fino a ven tiquattro mesi, su istan7.a di tutt i
i creditori muni ti di Ulolo ese<:utivo. L'islllma può essere proposta lino a venli giorni pri ma
delhl scadenza. dcllcmline per il deposto delle offerte d'acquisito nel caso di vendita senza
incanto. o !ino Il quindici giorni pri ma de ll'incanto;
b. che, in base a quanto di sposto dall"art.16l bis di sp.8tI.C.p.c., il ri nvio della vendita può essere
di sposto solo co n il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai
sensi degli articoli 57 1 e 580 c. p.c.;
c. che, qualom i creditori a carico dci quali sono stati provvisoriwnente posti gli oneri economici
nl"Cessari al pllgamemo delle pubblicazioni non provvedano al tempesti vo versamento di
quanto dovuto. le pubblicazioni non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte
J' (SeCuzione sarà dlehianl\a improcedibile.
Si comu nichi al de legato. al custode, alle parti cse<:uUlte, ai credi tori isc ritti non comparsi e alle
parti debitrici qualora III procedurll si svolga nelle rorme di cui agli artt. 602 e ss. C.p.c.
li Giudice delresecuzio ne
Dott. Luca Buffoni
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