Quesito annunci sonori stazioni ferroviarie - ISPRA
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Quesito annunci sonori stazioni ferroviarie - ISPRA
Quesito relativo agli annunci sonori nelle stazioni ferroviarie (febbraio 2009) E’ corretto considerare gli annunci sonori nelle stazioni come attività strettamente indispensabili ai fini del funzionamento delle ferrovie, e quali sono i limiti di legge a cui sono soggetti ? Risposta: Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, all'art. 4, comma 3, stabilisce che i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime. Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”: 1) all'art. 1, comma 1 lettera a), definisce infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche (art. 1, comma 1, lettera a); 2) all'art. 2, comma 1, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e dalle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari; 3) all'art. 5, comma 1, stabilisce per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti: a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 4) all'art. 5, comma 2, stabilisce che il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori; 5) all'art. 4, comma 5, stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientate si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. Di concerto a quanto riportato nei punti 1), 2) e 3), deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato C (Metodologia di misura del rumore ferroviario) del D.M. 16.03.1998 per le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”; Di concerto a quanto riportato nel punto 4), deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato B (Norme tecniche per l'esecuzione delle misure) del D.M. 16.03.1998 per le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”. Considerato che il rumore degli altoparlanti generato all'interno delle stazioni (art. 1, comma 1, lettera a) D.P.R. 459/98) è funzionale all'esercizio della stessa infrastruttura (art. 2 comma 1 D.P.R. 459/98), esso deve considerarsi a tutti gli effetti come rumorosità prodotta da infrastrutture ferroviarie, alla quale si applicano i limiti previsti dallo specifico decreto. A supporto di quanto sopra vale la pena citare quanto previsto da: il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri sistemi di trasporto”, che agli artt. 6 e 8 dispone: - Art. 6 - “Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e ... “. 1 - Art. 8 - Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. - la Disposizione RFI N°. 20 del 20 aprile 2005 “Attività per il servizio di informazioni alla clientela”, che oltre a fornire “indicazioni e disposizioni relative alle attività per il servizio di informazioni alla clientela, sia per la migliore fruizione del servizio ferroviario, che per la disciplina degli avvisi di divieto e pericolo, .. “, all'art. 5 “Avvertenze Generali” indica che la diffusione degli annunci sonori deve avvenire nel rispetto delle seguenti avvertenze: o … o è vietato trasmettere, per mezzo degli impianti di diffusione sonora, comunicazioni di servizio per le quali può essere convenientemente utilizzato il telefono e, in ogni caso, quelle che non rivestono carattere d'urgenza; o dalle ore 20.00 alle ore 6.00 deve essere ridotta, per quanto possibile, l'intensità sonora delle emissioni; o … Ribadendo che i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie (art. 4, comma 3, D.P.C.M. 14/11/1997) e tenuto conto di quanto riportato nei punti precedenti, si ritiene che il rumore prodotto dagli altoparlanti delle infrastrutture stesse, debba essere verificato applicando quanto previsto dal D.M. 16.3.1998, e nello specifico: la misura del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento L Aeq,TR (diurno o notturno) potrà essere effettuata con la “Tecnica di campionamento”, come previsto dal comma 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998; il valore limite assoluto in facciata del ricettore deve essere verificato per il tempo necessario e significativo per la rilevazione del rumore prodotto dall'altoparlante (annuncio), con esclusione di qualsiasi altra sorgente inerente l'infrastruttura stessa (analisi spettrale e temporale); il valore rilevato al ricettore, qualora quest'ultimo sia ubicato all'interno della fascia di pertinenza (art. 3 D.P.R. 459/98), dovrà essere confrontato con i valori limite assoluti di immissione previsti dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. 459/98. 2