Avvisi bonari, saldo in otto rate per somme entro i 5mila euro
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Avvisi bonari, saldo in otto rate per somme entro i 5mila euro
http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola... PAGARE A RATE I DEBITI FISCALI Speciali 21 SETTEMBRE 2016 Avvisi bonari, saldo in otto rate per somme entro i 5mila euro Il ritardo inferiore a sette giorni per la prima rata non fa venir meno il beneficio Anche la disciplina delle dilazioni con l’Agenzia delle entrate è stata notevolmente modificata con la riforma attuata con il Dlgs 159/2015.Queste riguardano gli avvisi bonari, emessi ai sensi dell’articolo 3 bis, Dlgs 462/1997, derivanti dalle liquidazioni eseguite ai sensi dell’articolo 36 bis, Dpr 600/1973, o dell’articolo 54 bis, Dpr 633/1972, nonchè dai controlli formali effettuati ex articolo 36 ter Dpr 600/1973, e gli atti di accertamento. Questi ultimi sono in particolare interessati sia nella fase dell’accertamento con adesione che in quella dell’acquiescenza all’accertamento. Per quanto riguarda gli avvisi bonari, per somme non superiori a 5mila euro, la rateazione è di 8 rate trimestrali. Per importi maggiori di questo, la rateazione è rimasta di 20 rate trimestrali. Quanto agli atti di accertamento, per importi non superiori a 50.000 euro, la dilazione copre un arco temporale di 8 rate trimestrali, che diventano 16 rate trimestrali, per cifre più elevate. La decadenza dalla dilazione interviene con il mancato pagamento della prima rata, oppure di una rata diversa da questa, entro la scadenza di quella successiva. Il lieve inadempimento Il lieve inadempimento, regolato dall’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, prevede che il ritardo non superiore a 7 giorni nel pagamento della prima rata, non determini il venir meno del beneficio del termine. Ugualmente, il mancato pagamento di una somma non superiore al 3% dell’importo della rata, e comunque a 10.000 euro, consente di mantenere in vita la dilazione. Come precisato dalle Entrate nella circolare 17/2016, le due tolleranze di legge ben possono sommarsi relativamente al versamento della prima rata, che pertanto può essere ritardato non oltre 7 giorni dal termine, ma può anche essere parzialmente omesso, sempreché l’omissione, per l’appunto, non superi il 3 per cento. Quest’ultima potrebbe anche essere reiterata senza che ciò comporti alcun pregiudizio sul piano di rientro: si pensi all’ipotesi in cui il contribuente incorra in tale violazione con riferimento alla seconda, alla quarta ed alla quinta rata della dilazione. La tolleranza del ritardo di 7 giorni non è invece applicabile alle rate successive alla prima. Ne consegue che se si paga, ad esempio, la seconda rata oltre la scadenza della terza, con un ritardo anche solo di un giorno, la dilazione decade. Decadenza del contribuente In caso di decadenza del contribuente, tutto l’importo residuo si rende immediatamente dovuto e la relativa cartella è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il piano originario sarebbe terminato. Se oggetto della dilazione è un avviso di accertamento esecutivo, in luogo dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, entro il medesimo termine si provvede alla notifica di un atto di rideterminazione delle somme dovute da parte delle Entrate, al quale segue l’affidamento del carico tributario all’agente della riscossione. Sempre in tema di decadenza, è inoltre prevista l’irrogazione di una sanzione aggiuntiva del 45% del tributo residuo non pagato. Questa sanzione, in quanto ridotta rispetto alla previgente misura del 60%, trova applicazione anche per il passato, in virtù del principio del favor rei. Le nuove disposizioni in materia di rateazione esplicano efficacia, per i controlli di cui all’articolo 36- bis del Dpr 600/1973, a partire dalle dichiarazioni 2014, mentre per i controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), si inizia dalle dichiarazioni 2013. Relativamente alle dilazioni degli atti di accertamento, l’efficacia della disciplina opera a decorrere dalle definizioni perfezionate dal 22 ottobre 2015. Le regole sulla dilazione dell’atto di accertamento sono richiamate anche per la mediazione e per la conciliazione giudiziale, ma una differenza importante riguarda il momento di perfezionamento della nuova conciliazione. Mentre l’accertamento con adesione e la mediazione si perfezionano infatti con il pagamento della prima rata, la conciliazione si perfeziona con la sola sottoscrizione: questo comporta alcuni aggiustamenti nella disciplina della decadenza. È pertanto possibile conservare il diritto al beneficio del termine anche quando si paga la prima rata in ritardo, purché ciò avvenga entro la scadenza di quella successiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Luigi Lovecchio 1 di 1 21/09/2016 09:17