La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO

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La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO
Guida Pratica:
La Gestione operativa
delle operazioni di
CREDITO
DOCUMENTARIO​
IL CREDITO
DOCUMENTARIO
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INDICE
Prefazione
1. Le operazioni di credito documentario
2. Cenni giuridici e natura del credito documentario
3. Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell’operazione
3.1 I soggetti
3.2 L’istituto della “conferma”
3.3 Figure simili alla conferma: La “Silent confirmation e lo “star del credere”
3.4 La banca designata
4. La normativa CCI sui crediti documentari
5. Le diverse modalità di pagamento
6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari
7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti
7.1. Trattative e stipulazione del contratto
7.2. Richiesta dell’importatore di emissione del credito documentario e notifica al
beneficiario
7.3. Eventuali modifiche
7.4. Le modifiche al credito
7.5. Spedizione della merce e presentazione dei documenti
7.6. Il controllo dei documenti
7.7. Consegna dei documenti e addebito al compratore
7.8 Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce
8. Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.
9. Tipologie di credito documentario
9.1 Il credito trasferibile
9.2 Il credito sussidiario o controcredito
9.3 Il credito rotativo
9.4 Il credito di anticipazione o con clausola rossa
9.5 Stand-by letter of credit
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APPENDICE
A) Schema di modello Swift MT700 utilizzato per l’apertura di un credito
documentario
B) Esempio di lettera di credito non confermata
C) Esempio di lettera di credito confermata
D) Esempio di Stand-by Letter of Credit
E) Glossario
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Prefazione
La presente pubblicazione ha ad oggetto la trattazione dell’istituto del credito
documentario, istituto molto valido per le imprese esportatrici ma che tuttavia
presuppone un minimo di conoscenze specifiche affinché possa consentire realmente di
eliminare la variabile di rischio per il quale l’istituto nasce: l’eliminazione del rischio di
insoluto da parte del compratore.
Allo stesso modo anche chi utilizza il credito documentario come strumento di
pagamento per le proprie importazioni dovrebbe conoscere le norme che lo
regolamentano, al fine di confezionare un credito documentario che realmente tuteli la
parte acquirente, inserendo condizioni documentarie da soddisfare finalizzate a
consentire alla banca che effettuerà l’esame dei documenti di poter stabilire, per quanto
possibile, la conformità quantitativa/qualitativa della merce partendo dall’analisi di
conformità dei documenti.
La trattazione, seppur dedicata alle imprese e non “confezionata” per i soli addetti ai
lavori, offre comunque, oltre ai numerosi spunti di riflessione sugli aspetti principali
dell’istituto, una panoramica delle norme principali delle pubblicazioni della Camera di
Commercio Internazionale che regolamentano l’istituto del credito documentario con
annessi commenti sul significato delle norme riportate.
Lo scopo del presente lavoro è di sensibilizzare tutti gli attori, in particolar modo le
imprese, verso una più approfondita conoscenza degli strumenti ad uso nel commercio
internazionale, favorendo così una maggiore integrazione tra il contesto dell’impresa e i
processi di internazionalizzazione che la stessa intende porre in essere.
Alessandro Russo
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1) Le operazioni di credito documentario
Nella compravendita internazionale la lettera di credito (o più semplicemente “credito
documentario”) costituisce il mezzo di pagamento più utilizzato, soprattutto quando la
controparte risiede in uno Stato che presenta un elevato “rischio Paese”. È in assoluto la
forma che tutela maggiormente il venditore in quanto con il credito documentario una
banca (emittente) si impegna irrevocabilmente e autonomamente ad eseguire il
pagamento (senza cioè alcuna accettazione o azione da parte dell’ordinante e con la sola
possibilità di eccepire discrepanze nei documenti presentati) a favore del beneficiario a
condizione che costui presenti tutti i documenti richiesti secondo le modalità e i tempi
previsti dalla lettera di credito e conformemente a quanto stabilito dalle Norme e Usi
Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl. UCP 600) in vigore dal 1°
Luglio 2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745) in vigore dal
1°Luglio 2013. Tali pubblicazioni hanno modificato sostanzialmente le precedenti
pubblicazioni (rispettivamente UCP500 e ISBP 645).
Precedentemente alla pubblicazione n. 600 era prevista (anche se in disuso) la possibile
revocabilità del credito documentario, circostanza definitivamente eliminata con la nuova
normativa. L’impegno assunto dalla banca emittente, come si dirà dappresso presenta
pertanto d’ora in avanti sempre il requisito dell’impegno irrevocabile.
Riguardo alle operazioni di credito documentario è utile distinguere la figura del credito
import dalla figura del credito export in quanto i presupposti di base sono opposti. Nel
credito import l’ordinante (compratore) dovrà aver cura di inserire nelle condizioni del
credito quanti più elementi possibili al fine di consentire alla propria banca (Banca
Emittente), attraverso l’esame dei documenti, il rispetto delle condizioni contrattuali
(quantità/qualità della merce, corrispondenza prezzi, rispetto delle tempistiche
concordate, modalità di trasporto ecc.).
Più delicato nel caso del credito import è anche il ruolo della Banca Emittente la quale,
obbligandosi nei confronti del beneficiario, dovrà prima di tutto verificare che l’impresa
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richiedente possieda i requisiti per ottenere l’apertura del credito documentario,
solitamente una linea di credito già esistente piuttosto che deliberata ad hoc per
l’operazione.
Dovrà quindi essere oggetto di analisi il rating del cliente/ ordinante la durata del credito
in rapporto al profilo rischio dell’ordinante, la richiesta di eventuali garanzie (soprattutto
qualora sia necessario aprire una linea di fido dedicata all’operazione). In questa fase sarà
inoltre necessario il supporto della banca nei confronti del cliente, suggerendo
adattamenti al credito al fine di sopperire alla frequente inesperienza e superficialità delle
imprese in merito al credito documentario.
Per quanto riguarda invece il credito export il beneficiario dovrà verificare, magari con il
supporto della propria banca, che le condizioni richieste dal credito emesso e/o ancora da
emettere siano rispettabili. Nello specifico il beneficiario deve verificare la producibilità
dei documenti richiesti, il rispetto delle tempistiche imposte, eventuali condizioni
aggiuntive riportate nel credito e, non da ultimo, l’opportunità di ottenere dalla propria
banca (o da altro istituto) la conferma al credito. Anche in questa fase cruciale è il ruolo
della banca del beneficiario al fine di verificare, con la dovuta professionalità, le
condizioni del credito.
Definizione di Credito documentario
Impegno irrevocabile ed autonomo emesso da una banca emittente a favore del
beneficiario
ad onorare il credito dietro presentazione di documenti conformi.
Presentazione conforme significa: documenti redatti secondo le prescrizioni del
credito documentario e secondo quanto previsto dalle Norme e Usi Uniformi della CCI
(NUU n. 600).
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Caratteristiche del credito documentario:
Autonomia: i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o
da altri contratti su cui possono fondarsi.
Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l'ha originato.
Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento,
accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel
credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per
accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del
credito.
Obiettivi delle Parti:
L’ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà
istruzioni alla propria banca circa l’emissione del credito documentario. L’obiettivo
principale dell’acquirente è di fare in modo che il pagamento della fornitura sia
effettuato dopo che la/le banche, attraverso l’esame dei documenti, abbiano la
possibilità di accertare sia il rispetto delle tempistiche concordate nel Credito che la
quantità/qualità. Molto spesso ulteriore obiettivo dell’acquirente è quello di ottenere
una dilazione di pagamento (ad es. nel caso di credito differito o per accettazione)
Il Beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e
che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca nel luogo prescritto, i
documenti richiesti dal credito. L’obiettivo principale del Venditore è quello di
abbattere il rischio di insolvenza in quanto il pagamento viene effettuato dalla banca e
non dall’ordinante a fronte dei documenti e non della merce. Attraverso l’istituto della
conferma il Beneficiario consegue l’ulteriore obiettivo di abbattere il rischio banca e
insolvenza paese.
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2) Cenni giuridici e natura del credito documentario
Il rapporto di credito documentario è un rapporto dove intervengono tre soggetti e, senza
entrare in questa sede nel merito, si consideri che la dottrina tende a inquadrarlo
secondo lo schema delegatorio dove i rapporti tra i soggetti coinvolti sono disciplinati
(tranne che nel rapporto tra banca che deve effettuare il pagamento e beneficiario) in
linea di massima dalle norme sul mandato (articoli 1703 e seguenti cod. civ.). Il carattere
dell’autonomia accennato precedentemente è alla base del credito documentario e ne
costituisce l’elemento caratterizzante. Consiste nell’indipendenza del rapporto giuridico
o, meglio, dei rapporti giuridici che scaturiscono dal credito documentario rispetto al
contratto di compravendita per il quale il credito documentario viene emesso. Sul piano
del riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano, a prescindere dalle
norme della CCI che ne regolamentano il funzionamento, gli articoli del Codice civile di
riferimento sono il 1527 e seguenti, gruppo di norme intitolato “Della vendita su
documenti e con pagamento contro documenti”. Particolarmente illuminante risulta
essere l’art. 1530 di cui riportiamo il testo:
Art. 1530. Pagamento contro documenti a mezzo di banca
[1] Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il
venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca
stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli
usi.
[2] La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni
derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di
conferma del credito».
Nonostante la normativa del CCI risulti essere ormai la regola per quanto riguarda il
funzionamento dell’operazione, si tenga presente che la giurisprudenza considera tali
norme come clausole d’uso integrative della volontà dei contraenti, e questo vuol dire
che in caso di patologia del rapporto il giudice tende comunque ad applicare la normativa
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nazionale, pur tenendo in considerazione la valenza della normativa CCI. Infatti nel caso in
cui l’ordinante, temendo una frode da parte del venditore-beneficiario voglia impedire
alla banca l’effettuazione del pagamento (che comporta poi l’addebito all’ordinante), si
può rivolgere all’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento inibitorio nonostante
quanto prescritto dalle norme in tema di indipendenza dell’obbligazione assunta dalla
Banca. Tale strumento è il provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. il
quale prevede che il giudice, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum
in mora (corrispondenti rispettivamente alla parvenza di diritto e al grave pregiudizio
economico), può ingiungere alla Banca emittente di non effettuare la prestazione e
comunque di non addebitare l’ordinante (vedasi apposito paragrafo dedicato).
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3) Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell’operazione
3.1 I soggetti
I soggetti coinvolti nelle operazioni di credito documentario sono molteplici, dal
venditore, al compratore ed alle banche coinvolte (con diversi ruoli). Le norme Ucp600
chiariscono, all’art. 2 (rubricato “Definizioni”) la classificazione dei soggetti. In particolare,
tra le altre definizioni riportate nell’articolo 2, in riferimento ai soggetti spiccano le
seguenti definizioni:

Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito.
(Compratore)

Beneficiario: significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito.
(Venditore)

Banca emittente: significa la banca che emette un credito su richiesta di un
ordinante. o per proprio conto.

Banca confermante: significa la banca che aggiunge la propria conferma a un
credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente.

Banca designata: significa la banca presso la quale il credito è utilizzabile
ovvero qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca.
Senza null’altro aggiungere in merito alla qualifica di compratore e venditore
(rispettivamente Ordinante e Beneficiario secondo la terminologia adottata dalle UCP600,
vale la pena invece soffermarsi sul ruolo ricoperto dalle banche, in particolare la banca
emittente, la banca confermante e la banca designata.
Di seguito si riporta l’art. 7 delle UCP600 che disciplina l’obbligo della banca Emittente:
Art. .7 Impegni della banca emittente
“a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla
banca emittente e che costituiscano una presentazione conforme, la banca emittente deve
onorare quando il credito è utilizzabile per:
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i.
Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca emittente
ii.
Pagamento a vista presso una banca designata e tale banca designata non paga;
iii.
Pagamento differito presso una banca designata e tale banca designata non
assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale
impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza;
iv.
Accettazione presso una banca designata e tale banca designata non accetta la
tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza;
v.
Negoziazione presso una banca designata e tale banca designata non negozia.
b) La banca emittente è irrevocabilmente impegnata ad onorare dal momento in cui
emette il credito
c) La banca emittente si impegna a rimborsare la banca designata che ha onorato o
negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca emittente.
Il rimborso dell’importo di una presentazione conforme relativa ad un credito utilizzabile
per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, indipendentemente dal
fatto che la banca designata abbia o meno pagato in anticipo o acquistato i documenti o
la tratta prima della scadenza. L’impegno della banca emittente a rimborsare la banca
designata è indipendente dall’impegno assunto dalla stessa banca emittente verso il
beneficiario.”
Dal momento che, con il credito documentario la banca emittente s’impegna
autonomamente ad effettuare il pagamento in presenza di una presentazione di
documenti conformi, il pagamento diventa svincolato dalla volontà del debitore e, quindi,
si può affermare che il credito documentario consente, se ben gestito da parte del
beneficiario, l’eliminazione del rischio commerciale (insolvenza del debitore).
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Essendo però la Banca Emittente solitamente una banca dello stesso Paese del debitore,
qualora questi si trovi in un paese ad elevato rischio politico, il credito resta soggetto a
tale categoria di rischio. Al fine di eliminare o quantomeno limitare il rischio politico si
utilizza invece l’istituto della conferma al credito descritto di seguito.
Oltre all’impegno irrevocabile assunto dalla banca emittente è possibile, tramite l’istituto
della conferma, ottenere un ulteriore obbligo anch’esso autonomo da parte di un altro
soggetto bancario (banca confermante) la quale si impegna a onorare il credito alle stesse
condizioni previste dal credito originariamente emesso dalla banca emittente (vedasi
apposito paragrafo nel prosieguo).
L’istituto della conferma assume un’importanza fondamentale per l’operatore, in quanto
grazie ad esso è possibile eliminare il rischio di insolvenza della banca emittente (si pensi
in proposito all’ipotesi in cui la banca dell’ordinante non sia di elevato standing) e il
rischio politico proprio perché il beneficiario ottiene la prestazione dalla banca
confermante dopo che la stessa avrà esaminato i documenti, indipendentemente dal
fatto poi che quest’ultima sia rimborsata o meno dalla banca emittente. L’esame dei
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documenti viene effettuato dalla banca confermante che di solito corrisponde alla banca
del beneficiario (che in questo caso svolge anche il ruolo di banca designata) o comunque
del Paese (o dell’area geografica per esempio UE) dello stesso.
3.2 L’istituto della “conferma”
L’istituto della conferma, sopra menzionato, viene utilizzato per consentire al beneficiario
l’eliminazione del rischio insolvenza della Banca Emittente nonché l’eliminazione del
rischio Paese. Il soggetto che sopporterà tali rischi sarà la banca che ha accettato di
confermare il credito. È opportuno tuttavia approfondire l’istituto analizzando come le
UCP 600 disciplinano tale istituto.
L’art. 2 delle citate norme (rubricato “Definizioni”) definisce la conferma come:

“L’impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello
della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme”;
definisce poi la banca confermante come:

“La banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o
richiesta della banca emittente”.
Da quanto appena riportato si evince chiaramente che il credito, per poter essere
confermato, deve essere emesso come tale direttamente dalla banca emittente
(solitamente nel campo 49del modello swift viene riportata la dicitura “confirmed”
oppure “may add” a seconda dei casi).
L’Altro articolo di riferimento delle UCP 600 in merito alla conferma è l’art. 8:
Art. 8: Impegni della banca confermante:
a) A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o a
qualunque altra banca designata e che essi costituiscano una presentazione conforme, la
banca confermante deve:
i. Onorare, quando il credito è utilizzabile per:
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a) Pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca
confermante;
b) Pagamento a vista presso altra banca designata e tale banca designata non
paga;
c) Pagamento differito presso altra banca designata e tale banca designata non
assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale
impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza;
d) Accettazione presso altra banca designata e tale banca designata non accetta
la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza;
e) Negoziazione presso altra banca designata e tale banca designata non negozia.
ii.
Negoziare, senza rivalsa, se il credito è utilizzabile per negoziazione presso la banca
confermante.
b. la banca confermante è irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare dal
momento in cui aggiunge la propria conferma al credito.
c. la banca confermante si impegna a rimborsare un’altra banca designata che ha onorato
o negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca
confermante. Il rimborso dell’importo di una presentazione conforme relativa ad un
credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza,
indipendentemente dal fatto che un’altra banca designata abbia o meno pagato in
anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L’impegno della banca
confermante a rimborsare altra banca designata è indipendente dall’impegno assunto
dalla stessa banca confermante verso il beneficiario.
d. Se una banca è autorizzata o richiesta dalla banca emittente di confermare un credito,
ma non è disposta a farlo, deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e può
avvisare il credito senza aggiungere la conferma”.
L’articolo 8 soprariportato riproduce essenzialmente l’art. 7 (visto in precedenza) che
disciplina invece gli impegni della banca emittente. Si noti però che, a differenza dell’art.
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7, per la banca confermante l’art. 8 prevede che questa, qualora indicata come banca
negoziatrice, dietro presentazione conforme dovrà negoziare senza rivalsa.
L’articolo 8 stabilisce inoltre, come per la Banca Emittente all’atto dell’emissione, che
l’obbligo sorge nel momento in cui la Banca Confermante aggiunge la propria conferma al
credito. Ulteriore previsione riguarda poi l’obbligo per la banca che, ricevuta la richiesta o
autorizzazione a confermare abbia intenzione di rifiutare, di informare senza ritardo la
banca emittente prima di procedere ad avvisare il credito al beneficiario senza l’aggiunta
della conferma.
3.3 Figure simili alla conferma: La “Silent confirmation e lo “star del credere”
Come visto in precedenza la conferma è l’istituto attraverso il quale il beneficiario agisce
sul rischio Paese/Banca. Tuttavia si verificano in alcuni casi delle situazioni nelle quali non
si riesce a reperire alcuna banca disposta a confermare il credito oppure nelle quali la
banca emittente non è disposta ad emettere il credito con richiesta di conferma (né sulla
banca indicata dal beneficiario né su altra banca da essa individuata).
Le due figure dappresso descritte, “la silent confirmation” e “lo star del credere”
consentono al beneficiario di ottenere un risultato simile a quello della conferma,
seppure a fronte di costi solitamente più elevati.
Trattasi di accordi extra credito documentario (contratti) mediante i quali il rapporto si
instaura direttamente tra il beneficiario e una banca (o altro istituto finanziario) disposta
ad assumersi l’obbligazione di pagamento nei confronti del beneficiario stesso.
Attraverso la silent confirmation o lo star del credere la banca si obbliga ad effettuare la
prestazione di pagamento al verificarsi delle condizioni descritte nel contratto
appositamente sottoscritto.
Abitualmente si distingue la figura della silent confirmation rispetto allo star del credere
in quanto con la prima l’impegno della Banca consiste nell’obbligo di pagare qualora la
Banca emittente, nonostante abbia ritenuto la presentazione dei documenti conformi,
rifiuti la prestazione a causa di eventi di natura politica oppure diventi insolvente. Con lo
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“star del credere” invece la Banca si obbliga ad effettuare il pagamento in via definitiva
previo esame dei documenti che avverrà in un momento anteriore all’esame dei
documenti svolto dalla Banca emittente. Da quanto esposto si evince che mentre con la
“Silent Confirmation” il tutto è subordinato alla presentazione dei documenti dichiarata
conforme dalla Banca emittente (o altra banca da essa nominata) con lo “Star del
credere” la Banca si assume anche la responsabilità dell’esame dei documenti, che se
dichiarati conformi, comportano automaticamente l’obbligo di pagamento alle condizioni
prestabilite nei confronti del beneficiario. Preme far rilevare però che molto spesso la
differenza tra questi due istituti non è molto chiara e non di rado ci si trova di fronte a
situazioni dove il confine tra Silent confirmation e star del credere non è ben definito; di
conseguenza è necessario chiarire alcuni aspetti:
a) In entrambi i casi (silent confirmation piuttosto che star del credere) siamo in
presenza di un contratto che disciplina un obbligo assunto dalla banca non disciplinato
dalle UCP 600 (come invece accade con la conferma “tipica”) pertanto disciplinato
dalla legge applicabile al contratto stesso che, ove non sia espressamente scelta, va
ricostruita in base alle regole generali.
b) A prescindere dalla definizione (silent confirmation o star del credere) il contenuto
dell’obbligazione della banca va ricercata nel contratto e non è data dalla semplice
denominazione dello stesso. Si verificano molto spesso casi in cui l’obbligazione della
banca che fornisce la silent confirmation corrisponda a quanto sopra descritto per lo
star del credere e viceversa. Come in tutti i contratti non è il “nome” a qualificarli ma il
contenuto.
c) Molto spesso non viene redatto alcun contratto ed in tal caso l’obbligo della banca è
da ricostruire nelle comunicazioni inviate ed accettate.
d) In entrambi i casi il testo del credito documentario, al campo 49, non riporta nulla
oppure riporta la dicitura “without”.
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Nel seguente schema viene rappresentata per fasi l’operazione di credito documentario
senza conferma:
Il credito documentario semplice
4) Invio merci
Esportatore Beneficiario
Importatore ordinante
1) Richiesta
dell’apertura
di un credito
3) Notifica
al
beneficiario
5) Consegna
dei
documenti
2) Emissione della lettera di credito
Banca
Emittente
6) Invio dei documenti
Banca
Avvisante
e
sam nti
7) E ume
c
do
Successivamente alla fase 7) esame documenti sono possibili due ipotesi:
a)
Presentazione conforme: La banca paga secondo le condizioni stabilite nel
credito e addebita l’ordinante.
b) Presentazione non conforme: la banca non effettua il pagamento, notifica le
riserve ed attende istruzioni
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Nel seguente schema viene rappresentato invece il funzionamento di un credito
documentario confermato:
Il credito documentario confermato
5) Invio merci
Esportatore Beneficiario
Importatore ordinante
6) Consegna
dei
documenti
4) Notifica al
beneficiario
dell’emissione e
della conferma
1) Richiesta
dell’apertura
di un credito
2) Emissione della lettera di credito
con richiesta di conferma
Banca
Emittente
8) Invio dei documenti
e
am
Es nti
°
2
9) ume
c
do
Banca
confermante
a
erm
onf
3)C
e
sam
° E nti
7) 1 ume
c
do
Successivamente alla fase 7) 1° esame documenti due possibili ipotesi:
a)
Presentazione conforme: La banca confermante paga secondo le condizioni
stabilite nel credito e addebita l’ordinante. Trasmette inoltre i documenti alla banca
emittente per il 2° esame dei documenti (se la presentazione sarà giudicata conforme la
Banca emittente effettuerà il pagamento nei confronti della banca confermante).
b)
Presentazione non conforme: la banca confermante non effettua il pagamento,
notifica le riserve al beneficiario e trasmette i documenti alla banca emittente.
Successivamente alla fase 9) 2° esame documenti:
a)
In caso di ricezione documenti giudicati conformi dalla banca confermante la
banca emittente ripeterà l’esame documenti, se ritenuti conformi effettuerà il
pagamento alla banca confermante e addebiterà l’ordinante.
b)
Se ritenuti non conformi notificherà le riserve, rifiuterà la prestazione e rimane in
attesa di istruzioni.
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DI seguito si riporta quanto previsto dalle UCP600 in merito all’esito dell’esame dei
documenti (artt. 15 e 16 UCP600):
Art. 15 Presentazione conforme:
a.
Se la banca emittente stabilisce che una presentazione è conforme, essa deve
onorare.
b.
Se la banca confermante stabilisce che una presentazione è conforme, essa deve
onorare o negoziare ed inviare i documenti alla banca emittente
c.
Se la banca designata stabilisce che una presentazione è conforme e onora o
negozia, essa deve inviare i documenti alla banca confermante o alla banca emittente.
Il successivo articolo 16 disciplina invece il caso di presentazione di documenti non
conformi:
Art. 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica
a. Se la banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante ovvero
la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme, essa può rifiutarsi
di onorare o negoziare.
b. Se la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme essa può, a sua
esclusiva discrezione, contattare l’ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad
avvalersi delle discordanze riscontrate. Tuttavia ciò non comporta una estensione del
periodo di cui all’art. 14(b).
c. Se la banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante ovvero
la banca emittente decide di rifiutare di onorare o negoziare, essa deve informarne il
presentatore mediante una singola notifica. La notifica deve specificare:
i.
Che la banca rifiuta di onorare o negoziare; e
ii.
Ogni discordanza in base alla quale la banca rifiuta di onorare o negoziare; e
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iii.
a) Che la banca trattiene i documenti in attesa di ulteriori istruzioni da parte del
presentatore; o
b) che la banca emittente trattiene i documenti sino a quando riceva
dall’ordinante la rinuncia ad avvalersi delle discordanze e sia d’accordo di
accettare tale rinuncia ovvero sino a quando riceva ulteriori istruzioni dal
presentatore prima di acconsentire ad accettare alla rinuncia.
c) che la banca restituisce i documenti; o
d) che la banca opera in conformità alle istruzioni precedentemente ricevute dal
presentatore.
d. La notifica di cui all’art. 16 deve essere data a mezzo teletrasmissione o, in caso di
impossibilità, con altro mezzo rapido, non oltre l’orario di chiusura del quinto giorno
lavorativo bancario successivo a quello di presentazione
e. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante ovvero la
banca emittente può, una volta effettuata la notifica prevista all’art. 16© (ii) (a) o (b),
restituire i documenti al presentatore in qualsiasi momento.
f. Se la banca emittente o la banca confermante omette di attenersi a quanto previsto
nel presente articolo perde il diritto di eccepire che i documenti non costituiscono una
presentazione conforme.
g. La banca emittente che rifiuta di onorare o la banca confermante che rifiuta di
onorare o negoziare e che ha inviato notifica in tal senso in conformità a quanto
previsto dal presente articolo, ha diritto di chiedere la restituzione, con gli interessi, di
qualsiasi rimborso effettuato.
Senza entrare nel merito del commento ad ogni singola disposizione dell’art. 16 sopra
riportato, è chiaro come tale articolo sia di fondamentale importanza per capire se la
banca, a prescindere dal ruolo, abbia seguito o meno la procedura prevista in caso di
riserve.
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Si noti come l’articolo specifica, alla lettera f., che qualora la banca non abbia rispettato le
disposizioni riguardanti la notifica delle riserve, perde il diritto ad eccepire la non
conformità, con conseguente obbligo di onorare il proprio impegno.
3.4 La banca designata
Per quanto riguarda il ruolo della banca designata vale la pena ricordare come l’art. 2
sopracitato, dopo aver chiarito che per banca designata si intende quella presso la quale il
credito è utilizzabile, quindi la banca presso la quale dovrà essere effettuata la
presentazione entro le scadenze del credito, prevede la possibilità che un credito venga
emesso con l’indicazione di una banca designata oppure con la dicitura “utilizzabile
presso “any bank”. In tale ultimo caso sarà il beneficiario a decidere a quale banca
rivolgersi per l’utilizzo del credito.
Oltre alla definizione riportata nell’art. 2 l’altro articolo chiarificatore in proposito è l’art.
12 rubricato appunto “Designazione” riportato di seguito:
Art. 12. Designazione
a) Salvo che la banca designata sia la banca confermante, l’autorizzazione ad onorare o
negoziare non comporta alcun obbligo per tale banca designata di onorare o
negoziare, tranne nel caso in cui la banca designata vi abbia espressamente
acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario.
b) Designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di
pagamento differito, la banca emittente, autorizza detta banca designata a pagare
anticipatamente, o ad acquistare, una tratta accettata o un impegno di pagamento
differito assunto da tale banca designata.
c) La ricezione o l’esame e il successivo inoltro dei documenti da parte di una banca
designata che non sia anche banca confermante non rendono detta banca designata
obbligata a onorare o negoziare né costituiscono l’atto di onorare o negoziare.
21
Da quanto si evince dalla lettura della norma risulta chiaro che, salvo il caso in cui il ruolo
della banca designata non coincida con quello di banca confermante (quindi
assorbendolo), la banca designata non risulterà mai automaticamente obbligata al
pagamento nei confronti del beneficiario, ma soltanto su espressa previsione e
comunicazione come previsto dalla norma.
4. La normativa CCI sui crediti documentari.
Nonostante nei paragrafi precedenti siano state riportate alcune delle disposizioni della
Pubblicazione UCP600 nel presente paragrafo procederemo ad una trattazione più
esaustiva delle principali norme (UCP600 e ISBP) che regolamentano l’istituto del credito
documentario.
Le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari Pubblicazione UCP 600 della
Camera di Commercio Internazionale (in Italia conosciuta con l’acronimo NUU)
costituiscono il corpo di norme uniformemente accettate da tutti i sistemi bancari che
regolamentano in maniera standardizzata il funzionamento dei crediti documentari.
In vigore dal 1 Luglio del 2007 contengono, oltre ai principi generali regolatori delle
operazioni di credito documentario quali ad esempio i caratteri dell’astrattezza,
dell’autonomia e del formalismo, gli obblighi delle banche, la disciplina dei casi di forza
maggiore, anche specifiche norme di dettaglio riguardanti le caratteristiche dei
documenti, i criteri che le banche devono seguire nell’esame dei documenti stessi, la
disciplina di alcune ipotesi particolari qualora le Parti non abbiano provveduto a
disciplinarli (come ad esempio le spedizioni parziali o le tolleranze al credito). Ad
integrazione delle UCP sono poi intervenute le eUCP che disciplinano la presentazione in
formato elettronico dei documenti.
Riguardo ai criteri che le banche devono seguire nell’esaminare i documenti le stesse UCP
richiamano la prassi bancaria internazionale uniforme, che risulta anch’essa oggetto di
un’apposita pubblicazione della CCI, la Pubblicazione ISBP denominata in italiano PBIU
(prassi bancaria internazionale uniforme).
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La conoscenza di entrambe le pubblicazioni consente agli operatori (siano essi banche
piuttosto che imprese) di utilizzare con dimestichezza lo strumento del credito
documentario, spesso percepito in maniera negativa perché ritenuto complesso ma di
fatto scarsamente conosciuto in maniera approfondita.
Le norme UCP 600, prima di procedere alla disciplina degli aspetti più tecnici quali ad
esempio la disciplina delle modifiche, dei criteri da seguire nell’esaminare i documenti, la
disciplina dei singoli documenti di trasporto, nella prima parte provvedono a rendere
chiari alcuni concetti che sono fondamentali al fine di garantire una corretta applicazione
delle norme. Non essendo questa la sede per un esame approfondito di ogni singola
norma, nel presente paragrafo come nel prosieguo della trattazione si procederà volta
per volta a richiamare e spiegare alcune norme principali.
L’art. 1 (applicazione delle UCP) prevede l’applicazione delle norme a qualunque credito
documentario e, nella misura in cui risultino applicabili, anche alle lettere di credito Stand
by. La norma precisa però che le norme applicabili devono essere chiaramente indicate
nel testo del credito. L’aspetto su cui si intende richiamare l’attenzione del lettore è dato
dall’ultimo periodo della norma, ove si precisa la possibilità di inserire nel testo del
credito espresse modifiche o deroghe alle singole norme che, se presenti, vincolano tutti i
soggetti coinvolti nell’operazione. Si tenga presente che di solite tali deroghe sono
contenute nel campo 47A del modello Swift di emissione del credito (condizioni
aggiuntive), pertanto si consiglia di esaminare con cura il testo del credito onde
individuare potenziali deroghe inserite nel credito e, inoltre, verificare che l’eventuale
deroga inserita non comporti un contrasto con altre precise condizioni del credito (ipotesi
che si verifica spesso qualora la banca emittente non sia una banca avvezza all’utilizzo dei
crediti documentari).
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L’art. 2 contiene le definizioni e, oltre alla definizione dei soggetti (riportati nell’apposito
paragrafo dedicato) contiene altre definizioni che meritano di esser segnalate:
 Credito: significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o
descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare
una presentazione conforme.
Vale la pena ricordare quanto sopra richiamato in merito alla irrevocabilità dell’impegno
della banca del quale si è detto in precedenza.
 Presentazione conforme: significa una presentazione conforme ai termini e alle
condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi
bancaria internazionale uniforme.
Preme far rilevare come la presentazione conforme, che dà diritto al beneficiario ad
ottenere la prestazione di pagamento da parte della banca viene stabilita nel contesto di
quanto richiesto dal credito dalle UCP600 e dalla Prassi bancaria internazionale uniforme
(PBIU). Si noti come la norma richiami congiuntamente le UCP600 e la Prassi Bancaria
Internazionale Uniforme (ISBP). Per quanto riguarda la gerarchia tra le due Pubblicazioni è
stato chiarito dalla stessa Camera di Commercio Internazionale che non si può parlare di
rapporto gerarchico tra la Pubblicazione UCP600 e la Prassi bancaria internazionale
uniforme, bensì di funzioni diverse: la prassi bancaria internazionale uniforme è uno
strumento che chiarisce ulteriormente aspetti, magari non chiari, degli articoli delle
UCP600, riportando in molti casi non solo la regola da seguire, bensì dei veri e proprio
esempi.
Ne deriva quindi che entrambe le Pubblicazioni risultano di egual valore e l’analisi dei
documenti deve essere effettuata tenendo conto prima di tutto del testo del credito, poi
delle norme ed usi Uniformi sui crediti documentari e della Prassi bancaria internazionale
uniforme. Un attento operatore, sia esso di banca piuttosto che dell’impresa, dovrebbe
quindi approfondire la propria conoscenza di entrambe le pubblicazioni della Camera di
Commercio Internazionale.
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Ancora l’art. 2 definisce il termine “onorare il credito” specificando:
 Onorare significa:
a) Pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista,
b) Assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il
credito è utilizzabile per pagamento differito;
c) Accettare una tratta (“draft”) spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se
il credito è utilizzabile per accettazione.
Altra definizione importante è quella di “negoziazione:
 Negoziazione: significa l’acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su
una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una
presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di
anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla
banca designata.
Le ultime due definizioni citate riguardano la prestazione di pagamento da parte delle
banche e della quale si tratterà nell’apposito paragrafo dedicato nel prosieguo.
Altro articolo importante è l’art. 3 rubricato “Interpretazioni”. Di seguito si riportano
soltanto i criteri più importanti riportati nell’articolo:
Art. 3. Interpretazioni
“Ai fini delle presenti norme:
- “Ove applicabile, i termini al singolare comprendono il plurale e quelli al
plurale comprendono il singolare”.
Ne deriva che, salvo casi specifici riportati nel credito o risultanti da altra norma o ancora
dalla Prassi Bancaria Internazionale uniforme, l’inversione del termine plurale con il
singolare e viceversa non possono dar luogo a riserva.
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- il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso.
Ancora una volta viene ribadita l’irrevocabilità del credito anche in mancanza di una
chiara indicazione. È comunque prassi comune riscontrare, nei testi di credito
documentario, la dizione “irrevocabile”.
- un documento può essere firmato con scrittura a mano, firma in fac-simile,
firma perforata, mediante stampigliatura, apposizione di un simbolo ovvero
utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.
Tale norma chiarisce cosa si intende per “documento firmato”, eliminando qualsiasi
dubbio interpretativo in merito alle modalità di firma. Ovviamente, se ad esempio un
credito richiede che il documento sia firmato manualmente, la firma dovrà essere apposta
secondo l’esatta specificazione contenuta nel credito.
- le filiali di una banca in Paesi diversi sono da considerarsi banche distinte.
La norma chiarisce quindi che, anche qualora, ad esempio, la banca emittente e la banca
confermante coincidano a livello di gruppo (a titolo esemplificativo XX Bank Russia come
banca emittente e XX Bank italia come banca confermante), saranno considerate come
due banche diverse e ciascuna risponderà degli obblighi assunti in via separata dagli
obblighi della filiale di altro paese.
- “la richiesta che un documento sia legalizzato, vistato, certificato e simili è
considerata soddisfatta con l’apposizione di una qualunque firma, segno,
stampigliatura o etichetta che appare rispondere a tale richiesta.
-
Espressioni
quali
“di
prim’ordine”,
“ben
conosciuto”,
qualificato”,
“indipendente” “ufficiale” “competente” o “locale”, usate per qualificare
l’emittente di un documento consentono che il documento sia emesso da
qualsiasi emittente, tranne che dal beneficiario.
L’intento di tale norma è quello di stimolare le parti a prevedere espressamente il
soggetto emittente il documento richiesto o, altrimenti, stabilire un criterio da seguire
che, nel caso di specie va interpretato prevedendo che se il credito non chiarisce, bisogna
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favorire la speditezza dell’esame dei documenti e l’eliminazione di incertezze. Quindi, in
mancanza, l’emittente può essere chiunque, tranne il beneficiario.
- salvo che ne sia richiesto l’uso in un documento, espressioni quali “pronto,
immediatamente, al più presto possibile, non saranno prese in considerazione.
Anche in questo caso lo scopo della norma è quello di eliminare l’incertezza che tali
espressioni potrebbero creare.
L’articolo 3 continua poi a definire il significato di espressioni ambigue riferite ai termini e
alle date, anche qui fissando il significato di tali espressioni.
Mentre gli artt. 2 e 3 definiscono i termini utilizzati e le interpretazioni da dare ad alcune
espressioni gli articoli. 4 e 5 risultano essere molto importanti perché chiariscono il
carattere dell’autonomia del credito e pertanto meritano una più attenta descrizione.
L’art. 4 recita:
Art. 4. Crediti e Contratti
“a) Il credito, per sua natura, è operazione distinta dal contratto di vendita o altro
contratto su cui può fondarsi. Tale contratto non riguarda e non impegna in alcun
modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad esso è incluso nel credito.
Conseguentemente l’impegno di una banca ad onorare, a negoziare o adempiere
qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito NON è soggetto ad azioni o eccezioni
da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il
beneficiario.
Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le
banche o fra l’ordinante e la banca emittente.
b)
La Banca Emittente deve scoraggiare qualunque tentativo dell’ordinante di
includere, quale parte integrante del credito, copie del sottostante contratto, fatture
pro forma e simili.”
27
La prima parte dell’articolo chiarisce il profilo oggettivo dell’autonomia del credito
documentario svincolandolo dal rapporto in essere tra ordinante/acquirente e
beneficiario/venditore. La norma prosegue poi chiarendo l’autonomia anche l’aspetto
soggettivo chiarendo che l’impegno di una banca di onorare, negoziare o adempiere
qualsiasi altra obbligazione prevista non è soggetto ad azioni o eccezioni sollevate
dall’ordinante e riguardanti i suoi rapporti con il beneficiario o con la banca emittente. La
norma prevede inoltre l’impossibilità per il beneficiario di avvalersi dei rapporti esistenti
tra le banche o tra l’ordinante e la banca emittente. È chiaro quindi che il rapporto tra
banche o tra banca emittente e beneficiario, incrociando le sopra citate previsioni, sarà
completamente indipendente non soltanto dal rapporto contrattuale in essere tra
venditore e compratore ma, volendo estendere il significato della norma, anche da gli altri
rapporti giuridici che si creano tra i vari soggetti coinvolti.
L’art. 5 invece recita:
Art. 5. Documenti e merci, servizi o prestazioni
“Le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i
documenti possono riferirsi”.
Tale norma, oltre a ribadire l’autonomia del credito documentario rispetto al rapporto
principale (contratto tra venditore e compratore) chiarisce la natura prettamente
“documentaria” del credito, che fa rientrare appunto tale figura nella particolare figura di
vendita denominata “vendita contro documenti”.
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Il credito documentario, successivamente alla sua emissione, può essere oggetto di
modifiche, ma tali modifiche devono essere concordate ed accettate. L’articolo di
riferimento delle UCP600 è l’art. 10 che regolamenta appunto gli emendamenti al credito:
Art. 10. Modifiche
a) Salvo quanto previsto all’art. 38, il credito non può essere né modificato né
annullato senza l’accordo della banca emittente, dell’eventuale banca
confermante e del beneficiario.
La norma, precisa che, salvo in caso di credito trasferibile (a mezzo citazione dell’articolo
38) del quale si dirà appresso, è necessario l’accordo delle parti affinché un credito possa
esser modificato.
b) La banca emittente è irrevocabilmente vincolata dalle modifiche dal momento
in cui le emette. La banca confermante può estendere la propria conferma ad
una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la
modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una
modifica senza estendere alla stessa la propria conferma e, in tal caso, essa
deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e informarne il beneficiario
nel proprio avviso.
Riprendendo il principio espresso in tema di assunzione dell’obbligo, sia da parte della
banca emittente che della banca confermante, regolamentati dagli articoli 7 e 8 visti in
precedenza, la norma afferma che anche in caso di modifiche la banca rimane vincolata
fin dal momento dell’emissione della modifica ( nel caso di banca emittente) o
dall’accettazione della stessa ( nel caso di banca confermante), a prescindere
dall’accettazione della modifica, ovviamente successiva a tali passaggi, da parte del
beneficiario.
c) I termini e le condizioni del credito originario (o di un credito che incorpori una
o più modifiche precedentemente accettate) rimangono validi per il
beneficiario fino a quando il beneficiario stesso abbia comunicato la propria
accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il
beneficiario deve comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica. Se il
29
beneficiario omette tale comunicazione, una presentazione conforme al credito
e a qualsiasi modifica non ancora accettata è da considerarsi comunicazione di
accettazione di tale(i) modifica(che) da parte del beneficiario. Da quel
momento il credito sarà considerato modificato.
La norma prevede in questo caso che affinché le modifiche abbiano effetto è necessaria
l’accettazione del beneficiario, altrimenti restano valide le obbligazioni assunte
originariamente dalle banche. Preme far rilevare come la norma chiarisce che è possibile
tuttavia, che la modifica, anche in assenza di comunicazione di comunicazione da parte
del beneficiario, è da ritenersi valida qualora il beneficiario, accetti, in fase di utilizzo del
credito, le modifiche attraverso un “comportamento concludente”, cioè rispettando le
condizioni previste dalle modifiche.
d) La banca che avvisa una modifica deve informare la banca dalla quale ha
ricevuto la modifica di qualunque comunicazione di accettazione o di rifiuto.
e) L’accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da considerarsi
comunicazione di rifiuto della modifica stessa.
f) La condizione presente in una modifica secondo la quale la stessa sarà da
intendersi valida se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine non sarà
presa in considerazione.
Preme far rilevare come, mentre attraverso la precedente lettera d) l’articolo abbia
regolamentato il comportamento concludente, con la lettera f) l’articolo esclude qualsiasi
forma di silenzio assenso in merito alle modifiche.
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Uno degli articoli più importanti è di sicuro l’art. 14, rubricato “Criteri generali per l’esame
dei documenti”. Tale articolo, come si vedrà, fissa alcune importanti regole da seguire,
una sorta di faro illuminante che, congiuntamente con le previsioni della Prassi Bancaria
internazionale uniforme (PBIU745), richiamata dallo stesso articolo, accompagna le
imprese nella fase di redazione di analisi del testo del credito e redazione dei documenti,
e le banche nella fase dell’esame dei documenti.
Di seguito il teso dell’articolo con commenti:
Art. 14. Criteri generali per l’esame dei documenti
a. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante e la
banca emittente devono esaminare la presentazione per accertare, esclusivamente
sulla base dei documenti, se tali documenti costituiscano o meno, per quel che
appare, una presentazione conforme.
b. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante e la
banca emittente dispongono, ciascuna, di un periodo massimo di cinque giorni
lavorativi bancari successivi alla data di presentazione per stabilire se una
presentazione è conforme. Tale periodo massimo non è abbreviato o in altro modo
influenzato dalla presenza di una data di scadenza o di un’ultima data di
presentazione che coincida con la data di presentazione o sia successiva ad essa.
Alla lettera a) viene chiarito che le banche devono esaminare i documenti da un punto di
vista formale mentre alla lettera b) viene stabilito il termine massimo a disposizione delle
banche (di ciascuna banca incaricata di svolgere l’esame) per effettuare l’analisi, termine
pari a cinque giorni lavorativi bancari successivi a quello di presentazione.
c. La presentazione che include uno o più documenti di trasporto originali disciplinati
dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, deve essere effettuata dal beneficiario, o per
suo conto, non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita
nelle presenti norme, e comunque non oltre la data di scadenza del credito.
31
La lettera c) fissa un termine ulteriore che è di fondamentale importanza anche se non
rilevabile direttamente dal credito. La norma recita infatti che “la presentazione che
include uno o più documenti di trasporto originali deve essere effettuata non oltre 21
giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita nelle norme, e comunque
non oltre la data di scadenza del credito”. Quindi oltre al termine di “ultima data di
spedizione” e della scadenza del credito, riportati sempre nel testo del credito, il
beneficiario/Venditore dovrà tener conto di questo ulteriore termine. La presentazione va
quindi effettuata, nel luogo indicato dal credito, entro i 21 giorni citati dalla norma in
esame, pena la riserva perché si è consegnato un documento di trasporto scaduto.
Spesso analizzando il testo del credito si rileva che il temine intercorrente tra la data di
ultima spedizione della merce e la data di scadenza del credito coincidono esattamente
con i 21 giorni. Orbene, tale coincidenza non è dovuta, si pensi ad esempio ad un credito
che prevede spedizioni parziali, ove per ogni spedizione parziale effettuata sarà
necessario considerare tale termine.
d. I dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e
della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere identici ai dati del
documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o a quelli del credito,
ma non devono essere incompatibili con tali dati.
La lettera d) dell’art. 14 costituisce la chiave di lettura del meccanismo dell’esame dei
documenti. Spesso infatti le riserve vengono sollevate per piccole imprecisioni contenute
nei documenti, o perché chi effettua l’esame dei documenti, va alla ricerca della
specularità dei dati tra quanto richiesto nel credito e quanto riportato in un documento,
piuttosto che rispetto al contenuto di due o più documenti. Orbene dalla lettura della
norma si comprende quindi come il criterio restrittivo talvolta adottato non è motivato:
l’operatore bancario è tenuto ad accertare l’esistenza di conflitto tra i dati e NON la
specularità dei dati tra quanto richiesto nel credito e/o rispetto al contenuto di altri
documenti presentati. Numerosi sono invece i casi riportati dove le imprese lamentano la
notifica di riserve basate proprio su tali aspetti.
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e. Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei
servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni
generiche che non siano incompatibili con la loro descrizione nel credito.
Leggendo la norma si deduce che, tranne il caso della fattura, la descrizione della merce
riportata nei documenti non deve essere necessariamente identica, ma l’importante è che
non generi confusione riportando dati in conflitto (come previsto dalla lettera d)
analizzata pocanzi). Si pensi al caso (non infrequente) in cui il documento venga redatto
da un soggetto diverso dal beneficiario, oppure al caso in cui il documento da presentare
venga confezionato seguendo un format che non consente di riportare, nel campo
destinato alla descrizione della merce, testi, magari lunghi, come indicati nel credito. In
tali casi capita spesso che la descrizione delle merci non sia esattamente identica a
quanto riportato ad es. nel campo 45 del credito.
Per quanto riguarda la descrizione delle merci è tuttavia opportuno effettuare un
approfondimento. La possibilità di riportare la descrizione della merce in termini più
generici analizzata in precedenza prevede l’esclusione, da tale norma, della descrizione
delle merci da riportare in fattura. Infatti la questione viene poi ripresa dall’articolo 18
delle UCP600, interamente dedicato alla fattura. Nell’articolo infatti, alla lettera c) si legge
che “la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni nella fattura commerciale
devono corrispondere a quella che appare nel credito”.
In tal caso, quindi, sarà opportuno innanzitutto verificare, all’atto della ricezione del
credito documentario, cosa è riportato nel campo 45 e se è possibile inserirlo nella fattura
in un’apposita voce dedicata alla descrizione delle merci, a prescindere dal successivo
dettaglio degli articoli riportato di seguito nel corpo della fattura. Tuttavia è bene chiarire
che, anche in tal caso, seppur preferibile, non è richiesta la specularità bensì l’identicità
dei dati. Tale aspetto viene chiarito non dalle UCP bensì dalla Prassi bancaria
internazionale uniforme che dedica un’apposita sezione a tale importante documento. Il
paragrafo C3, in merito alla descrizione delle merci, specifica che “la descrizione di merci
servizi o prestazioni riportati in fattura deve corrispondere a quella del credito”.
33
L’articolo specifica che “NON è richiesta una corrispondenza speculare. Ad esempio,
descrizioni dettagliate delle merci possono essere riportate in diverse parti della fattura
che, quando lette insieme, formano una descrizione delle merci corrispondente a quella
del credito”.
f. Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento di
trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza
prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le
banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto
appare adempiere alla funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulta
conforme all’art. 14(d).
L’articolo prevede che, tranne i casi specifici del documento di trasporto, di assicurazione
e della fattura, se il credito richiede la presentazione di un documento senza prescrivere
da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche
accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare
adempiere alla funzione del documento richiesto ( ad esempio certificato di origine e che
attesti l’origine della merce) e se i dati non sono in conflitto come da previsione dell’art.
14 d.
g. Un documento presentato ma non richiesto dal credito non sarà preso in
considerazione e può essere restituito al presentatore.
h. Se un credito contiene una condizione senza stabilire il documento dal quale
desumere la conformità a tale condizione, le banche considereranno detta
condizione come non prevista e non la prenderanno in considerazione.
i. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto diverso dal
vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il documento di
trasporto rispetti quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 delle presenti
norme.
34
La lettera i. richiama espressamente gli articoli della Pubblicazione espressamente
dedicati ai documenti di trasporto. Si ricorda che ogni singolo documento di trasporto
trova la sua disciplina in un articolo dedicato.
j. Gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante che appaiono in un qualunque
documento richiesto possono non essere gli stessi indirizzi indicati nel credito o in
qualunque altro documento richiesto, ma devono indicare lo stesso Paese che
appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Le indicazioni per il contatto
(telefax, telefono, e-mail e simili) facenti parte dell’indirizzo del beneficiario e
dell’ordinante non saranno prese in considerazione. Tuttavia, se l’indirizzo e le
indicazioni per il contatto dell’ordinante appaiono come parte integrante nella
indicazione del destinatario o del soggetto da avvisare in un documento di trasporto
disciplinato dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, essi devono corrispondere a quelli
previsti nel credito.
Altra fonte di riserva spesso lamentata dalle imprese riguarda proprio l’eccezione di non
corrispondenza degli indirizzi. È evidente da una semplice lettura della norma quali sono
le ipotesi che possono essere oggetto di riserva.
k. Il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non
essere il beneficiario del credito.
l. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto diverso dal
vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il documento di
trasporto rispetti quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 delle presenti
norme.
Esistono poi altri articoli, non trattati in questa sede, che regolamentano numerosi altri
aspetti del credito documentario, quali ad esempio gli articoli riguardanti i singoli
documenti di trasporto, le spedizioni parziali, le tolleranze al credito, la trasferibilità del
credito. Si è preferito tuttavia in questa sede concentrarsi sugli articoli di maggior
impatto e rilevanza per le imprese.
35
5. Le diverse modalità di pagamento
Riguardo alla prestazione della banca il credito documentario può prevedere che il
pagamento avvenga secondo diverse modalità:

A vista se la banca paga subito dopo la verifica dei documenti e la presentazione
risulta conforme al credito;

Differito: se la banca si impegna a pagare a una determinata scadenza futura. In
questo caso si tenga presente dal momento in cui la banca dichiara che i
documenti sono in regola (presentazione conforme) il beneficiario ha già maturato
il diritto al pagamento, e quindi deve attendere soltanto il termine stabilito, senza
che la banca possa successivamente sollevare ulteriori eccezioni per rifiutare la
prestazione (anche in presenza di un provvedimento cautelare emanato
dall’autorità giudiziaria);

Per accettazione: su richiesta del proprio cliente importatore, la banca si impegna
ad accettare le tratte documentate su di essa spiccate dall’esportatore. La banca
accetta quindi per conto dell’importatore (ordinante) gli effetti emessi
dall’esportatore (beneficiario) e nello steso tempo provvede a ritirare i documenti
che accompagnano la tratta. Le tratte, una volta accettate, diventano una carta
cambiaria particolarmente apprezzata e facilmente monetizzabile;

Per negoziazione: significa esborso da parte della banca autorizzata a negoziare a
fronte della tratta e/o dei documenti. La negoziazione avviene comunque a fronte
di una cessione a titolo oneroso del credito documentario, il che comporta
l’incasso effettivo di un importo minore rispetto all’importo previsto dal credito. In
merito alla negoziazione è utile precisare che tale prestazione viene effettuata da
36
soggetto bancario diverso dalla banca emittente, la quale rimborserà poi la banca
che ha negoziato dell’intero importo previsto dal credito.
La pubblicazione n.600, onde evitare il generarsi di equivoci riguardo al contenuto
dell’obbligazione della banca (o delle banche), ha riassunto le diverse modalità di
pagamento appena descritte in due termini. Si distingue oggi tra “onorare” e “negoziare”,
ricomprendendo con il primo termine tutte le possibili opportunità tranne la
negoziazione.
Come sopra rilevato in base alle norme di riferimento la banca “onora” o negozia il
credito”.
Come visto in precedenza l’art. 2 delle UCP definisce cosa si intende per “onorare” (cioè
pagare a vista, differito, o per accettazione di tratta) e per “negoziare” (acquistare a titolo
oneroso, pro solvendo o pro soluto, tratte, soltanto documenti, oppure documenti e
tratte).
Le definizioni date dall’art. 2 vanno tuttavia incrociate con l’art. 7 (obblighi della banca
emittente) nonché con l’articolo che riguarda gli obblighi della confermante (art. 8) e con
l’art. 12 che riguarda invece la designazione (di tali articoli si è già trattato in precedenza).
Leggendo le citate norme si scopre che la negoziazione è una prestazione riservata a tutte
le banche tranne la banca emittente in quanto l’art. 7 non menziona mai la negoziazione.
Il testo del credito documentario può riportare l’indicazione di una banca designata a
negoziare oppure la dicitura “any bank”. Le norme tuttavia non rendono obbligatoria la
negoziazione per la banca designata che, quindi, potrebbe rifiutare la prestazione
nonostante la convenienza dal punto di vista economico. Le norme chiariscono che,
qualora un credito sia emesso per negoziazione e la banca designata dovesse rifiutare la
prestazione, il beneficiario può rivolgersi alla Banca emittente che alla scadenza onorerà il
credito, restandole preclusa la negoziazione.
37
6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari
Le banche che intervengono nelle operazioni di credito documentario svolgono molteplici
funzioni e, a seconda del ruolo svolto, ciascuna banca coinvolta è indicata con una
specifica denominazione. Avremo quindi la banca emittente e quella confermante (di cui
si è già trattato), e inoltre la banca designata, la banca avvisante, la banca rimborsante. Il
luogo dei rapporti di corrispondenza tra le banche (per rapporti di corrispondenza si
intendono accordi di collaborazione tra banche diverse) e il numero di banche coinvolte
(e di conseguenza le commissioni applicate all’operazione stessa) mutano sensibilmente,
partendo da un minimo di due, dove la banca dell’ordinante figura come emittente e
quella del beneficiario come confermante, avvisante, designata ecc. fino ad avere casi in
cui ogni ruolo è svolto da una banca diversa. Da notare, sempre in merito alla nuova
pubblicazione n. 600, che tale norma prevede la possibilità, prima prevista solo per i
crediti di negoziazione, di utilizzare quale banca designata, la dicitura “presso qualsiasi
banca”.
Nella seguente tabella vengono riassunti i ruoli che, singolarmente o cumulativamente,
possono essere svolti dalle banche nell’ambito delle operazioni di credito
documentario:
Banca Emittente
Banca che emette il
Art. 2 e art. 7
credito su richiesta di
UCP
un ordinante o per
proprio conto
Banca Confermante
Banca che aggiunge la
Art. 2 e art. 8
propria conferma ad
UCP
un
credito
su
autorizzazione
o
richiesta della banca
emittente
38
Banca Avvisante
Banca che avvisa il
Art. 2 UCP
credito su richiesta
della banca emittente
Banca Designata
Banca presso la quale
Art.2 e art. 12
il credito è utilizzabile
UCP
ovvero
qualsiasi
banca nel caso di
credito
utilizzabile
presso qualsiasi banca
Banca rimborsante
Banca espressamente
incaricata dalla banca
emittente
di
rimborsare la Banca
designata
39
Art. 13 UCP
Pubbl. ICC URR
(Uniform Rules
for
Reimbursement)
7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti
7.1. Trattative e stipulazione del contratto
Si tratta della fase di negoziazione che si conclude con la firma del contratto tra venditore
e compratore, ma bisogna considerare che nel commercio internazionale sono diffusi i
contratti detti “a distanza” conclusi telefonicamente o mediante lo scambio di
corrispondenza dove non esiste un testo sottoscritto dalle parti con l’articolazione delle
condizioni con cui i contraenti vanno a regolamentare il loro rapporto. Durante questa
fase le parti concordano l’emissione del credito documentario fissandone i termini e le
condizioni in modo molto preciso in quanto questi dovranno poi servire alle banche
intermediarie per svolgere l’operazione. Occorrerà quindi fare molta attenzione ai
seguenti punti:

Nominativo della banca emittente del credito documentario: generalità esatte e
complete;

Domicilio sia del compratore sia del venditore;

Luogo di presentazione dei documenti (l’utilizzo del credito può avvenire presso
la banca del compratore o quella del venditore);

Scadenza dell’operazione per quanto riguarda l’utilizzo del credito e modalità di
pagamento (a vista o a scadenza differita);

Documenti necessari per l’utilizzo del credito in caso di eventuale richiesta di
conferma del credito da parte della banca del venditore.
Al fine di poter offrire alla propria clientela un servizio di supporto qualificato la banca
dovrebbe essere in grado, come rilevato anche in precedenza, di fornire una sorta di
servizio di consulenza fornendo indicazioni tese a migliorare l’operazione di credito
documentario sia nel caso in cui rivesta il ruolo di banca dell’ordinante sia nel caso in cui
rivesta invece il ruolo di banca del beneficiario. La mancanza di tale supporto è spesso
avvertita dalle imprese che però, a dire il vero, molto spesso si rivolgono in ritardo alla
propria banca, limitando così di fatto gli spazi di manovra per il tanto agognato supporto
40
sopra menzionato. È necessario quindi che i singoli operatori bancari si adoperino ad
educare la propria clientela, facendo comprendere loro la necessità di interpellare la
Banca quando si è ancora in fase di stipulazione, fornendo i dettagli dell’operazione
commerciale alla base del credito (il contratto, le condizioni di fornitura ecc.). Solo
attraverso l’instaurazione di un tale processo l’obiettivo è realizzabile, con indubbi
vantaggi sia per le imprese che per le banche stesse. Per le prime infatti il risultato sarà un
credito documentario più sicuro in quanto oggetto di valutazione preventiva dei rischi e
praticamente strutturato dall’operatore specializzato (appunto la Banca) competente in
materia e a conoscenza di informazioni più dettagliate sul rischio banche nonché sulle
prassi in uso nei diversi Paesi. Per le seconde l’obiettivo principale è la fidelizzazione della
propria clientela che, trovando un valido supporto, difficilmente sarà tentata di
interpellare altri soggetti bancari focalizzando la propria attenzione soltanto sulla voce
“costi commissioni”, riconoscendo il valore del servizio ricevuto.
7.2. Richiesta dell’importatore di emissione del credito documentario e notifica al
beneficiario
A questo punto l’importatore chiede alla propria banca l’apertura del credito a favore del
fornitore. Espletate tutte le formalità la banca provvede all’emissione dello strumento per
l’apertura di credito e alla sua trasmissione a una banca che si trova nel Paese del
venditore per la successiva notifica al beneficiario. La banca avvisante, dopo aver
verificato l’autenticità del credito provvede a notificarlo al beneficiario oppure, se
richiesta la conferma, seguendo le istruzioni della banca emittente la aggiunge alla
notifica (la banca non è obbligata a confermare il credito anche se contenuto nella
richiesta). Se decide di confermare la banca va ad assumersi in proprio il rischio
obbligandosi a effettuare la prestazione.
41
7.3. Eventuali modifiche
È possibile, nonostante il credito sia stato già emesso e prima dell’utilizzo, apportare delle
modifiche. In questo caso però le modifiche per avere effetto devono essere accettate
espressamente dalle parti coinvolte pena la mancata efficacia delle modifiche stesse. Si
noti in tal senso che le NUU espressamente vietano le modifiche che prevedono una
condizione di silenzio-assenso (anche se viene inserita una clausola in tal senso non è
presa in considerazione e quindi valgono le disposizioni del credito originariamente
emesso). È comunque consigliabile meticolosità e scrupolo durante la fase delle trattative
proprio per l’incertezza dovuta alla possibile mancata accettazione delle modifiche da
parte di un soggetto, oltre al costo che le parti devono sostenere per effettuarle (si
consideri che le modifiche sono a pagamento ed è prevista l’applicazione del costo per
ogni singola modifica che viene effettuata anche se in una volta soltanto).
7.4. Le modifiche al credito
Capita molto spesso che, successivamente all’emissione sia necessario apportare
modifiche al credito, sia per l’esigenza di modificare aspetti che potrebbero rendere
difficile la presentazione di cui non ci si è accorti in fase di emissione sia perché nel
frattempo possono essere mutate le esigenze delle Parti. L’art. 10 delle UCP si occupa di
disciplinare le modifiche al credito. Oltre all’ipotesi di mancata valenza obbligatoria del
silenzio assenso sopra descritto, la norma si occupa di chiarire che la modifica, per essere
valida deve essere accettata dalla banca emittente, dalla banca confermante se presente
e dal beneficiario. Le banca emittente resta vincolata alle modifiche non appena emesse
(in maniera simile a quanto avviene in fase di emissione del credito ex art. 7), così come la
Banca confermante che accetta le modifiche rimane vincolata dal momento in cui avvisa il
beneficiario. Preme far rilevare che la norma prevedere la possibilità per la banca
confermante di aderire alla modifica, ma prevede anche la possibilità che la banca
confermante non ritenga opportuno estendere la sua conferma alle modifiche. In tal caso
deve informare senza ritardo l’emittente ed avvisare il beneficiario del credito. Sopra si è
detto che la banca emittente resa vincolata al credito modificato sin dal momento
dell’emissione (così anche la confermante), tuttavia potrebbe succedere che il
42
beneficiario non provveda a comunicare la sua accettazione. Dal momento che è
espressamente vietato il silenzio assenso potrebbero crearsi delle ambiguità, e proprio al
fine di chiarire eventuali zone d’ombra la norma specifica che qualora il beneficiario non
abbia provveduto ad accettare le modifiche, ma effettua la presentazione
conformemente a quanto previsto dalle modifiche stesse, l’accettazione si intende
effettuata con la presentazione dei documenti secondo le previsioni del credito
modificato. Si badi bene che nell’ipotesi appena descritta l’accettazione sarebbe da
ritenersi valida in quanto il beneficiario accetta le modifiche mediante il cosiddetto
“comportamento concludente”.
La norma in esame stabilisce inoltre che l’accettazione parziale delle modifiche non è
consentita, e che un’accettazione parziale viene equiparata equivalente al rifiuto delle
modifiche.
7.5. Spedizione della merce e presentazione dei documenti
Sulla base della notifica del credito documentario da parte della banca e solo dopo averlo
ricevuto e controllato attentamente, l’esportatore provvede alla spedizione della merce e
ottiene il documento di trasporto necessario, insieme agli altri richiesti e a quelli di sua
competenza riguardo la redazione (per esempio la fattura), per l’utilizzo del credito
documentario. La consegna dei documenti alla banca va fatta nei termini di validità del
credito e ogni banca dispone di cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di
presentazione, per effettuarne l’esame. Il termine dei cinque giorni costituisce
un’innovazione della pubblicazione n. 600 che ha provveduto a eliminare la precedente
disposizione (sette giorni) in virtù delle mutate esigenze degli operatori commerciali e del
progresso nel campo della logistica, che è riuscita a ridurre notevolmente i tempi dei
trasporti. La scelta di un termine ridotto da ritenersi peraltro tassativo unita
all’eliminazione di termini ambigui quali “reasonable time” (tempo ragionevole),
costituisce un’importante indirizzo della pubblicazione n. 600, teso a semplificare e
rendere più celeri le operazione di regolamento del credito.
43
Spesso il beneficiario del credito non è in grado di comprendere a fondo il funzionamento
del credito documentario e il necessario rispetto delle tempistiche imposto dal credito
stesso. È necessario educare la clientela a sottoporre alla propria banca il testo del
facsimile (e ove questo non sia presente il testo del credito notificato) al fine di
concordare le eventuale modifiche necessarie al fine di poter rispettare le menzionate
tempistiche. Uno degli errori più frequenti è infatti la presentazione oltre i termini da
parte del beneficiario, ad esempio qualora la presentazione avvenga prima della scadenza
ma dopo i 21 giorni dalla data del documento di trasporto. Altra casistica frequente è data
dalla mancanza di tempo necessario a far giungere i documenti presso la banca designata,
confermante oppure presso l’emittente qualora quest’ultima sia una banca distante dalla
piazza del compratore (in tali caso la banca del beneficiario che curerà la trasmissione dei
documenti per conto del beneficiario stesso ma senza avere alcun ruolo nell’operazione
potrebbe necessitare di diversi giorni per far giungere a destinazione i documenti).
Ancora una volta si richiama l’attenzione della banca verso il proprio cliente al fine di
migliorare la percezione del servizio ricevuto favorendo così la fidelizzazione del cliente
stesso.
7.6. Il controllo dei documenti
Questa è la fase più delicata del credito e occorre distinguere tra diverse ipotesi:
 Se il credito è utilizzabile presso le casse della banca emittente questa controlla la
conformità dei documenti alle disposizioni del credito e, se ritenuti regolari e conformi,
provvede ad accreditare il beneficiario tramite la banca notificante;
 Se il credito è utilizzabile presso le casse della banca notificante e/o confermante è
quest’ultima che, per effetto della delega della banca emittente, è incaricata di
controllare la conformità dei documenti. La banca confermante dopo avere accreditato
l’importo al beneficiario, invia alla banca emittente l’addebito e i documenti ritirati in
utilizzo del credito.
44
In caso di credito confermato si noti che l’operazione prevede un doppio esame dei
documenti: il primo effettuato della banca confermante e il secondo dalla banca
emittente, in virtù dell’autonomia delle obbligazioni assunte dalle banche stesse.
L’esame dei documenti rappresenta la fase più delicata e le norme riguardanti sono
stringenti. L’art. 14 delle NUU n. 600, come visto in precedenza, disciplina
dettagliatamente il comportamento che le banche devono tenere nell’esaminare i
documenti, esame che tende ad accertare l’inesistenza di conflitti tra il contenuto dei
documenti e quanto prescritto nel credito, oltre a stabilire dettagliatamente i requisiti di
ogni documento e le caratteristiche riguardanti gli esemplari (per esempio copie e
originali).
L’esame dei documenti in base alle UCP
Il summenzionato articolo 14 delle UCP è di fondamentale importanza sia per i soggetti
(ordinante e beneficiario) sia per le banche in quanto è sulla base soprattutto di tale
articolo, oltre alle già menzionate regole della Prassi bancaria internazionale uniforme,
che l’esame dei documenti verrà effettuato. Rispetto alle precedenti versioni delle norme
l’articolo costituisce un’importante innovazione e, soprattutto, la chiara presa di
posizione delle norme rispetto agli orientamenti differenti della strict compliance
piuttosto che della reasonable compliance nell’esame dei documenti. Dal teso
dell’articolo si evince che, grazie alle precise prescrizioni della norma, si dovrebbe
procedere progressivamente all’abbandono della teoria della strict compliance che
prevedeva l’esame dei documenti come strettamente collegato alla forma, badando
piuttosto al contenuto dei documenti, specie riguardo ai documenti non prodotti
direttamente dal beneficiario ma provenienti da soggetti terzi (si pensi ad es. ai certificati
di origine o ai documenti di trasporto). Tale orientamento si evince soprattutto dalla
lettera d) dell’art. 14 la quale statuisce che “i dati in un documento, quando letti nel
contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale
uniforme, possono non essere identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro
documento prescritto o a quelli del documento stesso, ma non devono essere
incompatibili con tali dati”.
45
E ancora la lettera e): “nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione
delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando
espressioni generiche che non siano compatibili con la loro descrizione nel credito”. Da
quanto appena esposto si evince chiaramente che non è richiesta la “specularità” dei dati
nei documenti, ma la verifica dell’assenza di conflitti, da accertare più nella sostanza dei
documenti che nella forma. L’articolo provvede inoltre a stabilire il termine massimo di 5
giorni lavorativi bancari a disposizione delle banche per l’esame dei documenti, la
previsione che gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante possono essere diversi rispetto
a quelli indicati nel credito purché indichino lo stesso Paese. Al fine di evitare il sorgere di
riserve basate sugli errori di scrittura la norma prescrive che i contatti (numeri di telefono
e simili) non devono essere presi in considerazione salvo il caso in cui non riguardino il
destinatario o il soggetto da avvisare in un documento di trasporto.
I documenti richiesti sono solitamente la fattura, il documento di trasporto, il certificato
di origine delle merci, il documento di assicurazione, la distinta colli, la distinta pesi, il
certificato di ispezione delle merci. Il documento di trasporto è fondamentale e cambia il
nome e i requisiti a seconda della tipologia di trasporto utilizzato. Gli art. 19 e seguenti
NUU n. 600 prevedono:
•
documento di trasporto multimodale;
•
polizza di carico marittima (bill of lading);
•
sea way-bill;
•
polizza di carico charter party;
•
documento di trasporto aereo (air way-bill);
•
documenti di trasporto su strada, ferrovia o vie d’acqua interne;
•
documento di trasporto di corriere e ricevuta postale.
46
Caratteristiche di alcuni documenti di trasporto
Senza entrare nei dettagli è necessario comunque effettuare alcune precisazioni in merito
ad alcuni di essi. Tutti i documenti di trasporto devono essere redatti da un soggetto
qualificato come vettore (oppure da altro soggetto che si qualifica come soggetto che
agisce per conto del vettore). Riguardo al documento di trasporto multimodale, poi, la
nuova normativa recita «con almeno due differenti tipologie di trasporto» in quanto il
termine “multimodale” potrebbe generare incomprensioni.
Riguardo invece alla polizza di carico marittima (comunemente conosciuta come bill of
lading) essa presenta alcune caratteristiche distintive rispetto a tutti gli altri perché, oltre
a essere un documento di trasporto, è un «titolo rappresentativo delle merci» e questo
significa che il possessore è legittimato al ritiro del carico (la disciplina della bill of lading
ricalca, in parte, quella dei titoli di credito). La bill of lading è un titolo a cui è possibile
apporre girata, consentendo quindi alla merce di circolare agevolmente tra gli operatori
commerciali. Di solito il credito prevede la presentazione del full set (composto da tre
esemplari) in originale proprio per i rischi che la natura del titolo comporta.
Altro documento da considerare è il certificato di assicurazione. Bisogna verificare se il
credito richiede la polizza oppure il certificato di assicurazione, in quanto si tratta di due
distinti documenti (di solito è richiesto il certificato di assicurazione) oltre ad accertare la
corrispondenza delle clausole richieste riguardo ai rischi coperti dal certificato/ polizza
(comunemente si richiede la copertura totale).
Da ultimo consideriamo il certificato di ispezione delle merci. È redatto da un soggetto
(l’agenzia di ispezione) il quale certifica di avere constatato la natura e lo stato delle merci
e/o dell’imballaggio come riportato nel certificato. Considerato quanto detto riguardo alla
natura del credito documentario come operazione di vendita contro documenti, tale
certificato è uno strumento utile per l’ordinante (compratore) perché consente di
verificare se le merci sono corrispondenti all’ordine e in buono stato al momento della
spedizione.
47
Sebbene i documenti sinora menzionati siano quelli più frequentemente richiesti, le parti
possono concordare altri documenti aggiuntivi da presentare all’utilizzo del credito.
REGOLE NELLA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI
- I documenti devono essere completi, e presentati nel numero di esemplari richiesto dal
credito.
- Devono essere presentati con lo stesso numero di originali e di copie prescritte nel
credito (sempre almeno uno in originale;
- Devono essere presentati nella stessa tipologia richiesta, cioè se il credito richiede come
documento di trasporto l’aereo (l’Air Way bill) dovrò presentare alla banca un documento
di trasporto aereo che nella forma appaia essere un Air Way Bill.
- Devono essere presentati entro la scadenza prevista e, salvo diversa prescrizione, entro
21 giorni dalla data di spedizione della merce
- Vanno evitate le correzioni e/o cancellature ecc. In ogni caso qualora queste vengano
effettuate, devono essere sempre convalidate da chi ha emesso il documento con la
parola “approved”
- Non devono esserci contrasti tra quanto dichiarato su un documento e quanto appare su
altri documenti;
- Occorre che ci sia concordanza fra i documenti presentati, nel senso che l’insieme dei
documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa operazione;
- Spesso è richiesto che il numero del credito documentario appaia su tutti i documenti. È
opportuno comunque sempre riportare il numero di credito documentario nei
documenti.
- La data di spedizione che appare nel documento di trasporto non deve essere posteriore
alla data ultima di spedizione prescritta nel credito;
48
- I documenti devono essere presentati entro il tempo stabilito nel credito presso la banca
indicata nello stesso;
- L’importo dei documenti deve corrispondere a quello per cui è stato emesso il credito,
salvo la possibilità di prevedere nel credito apposite tolleranze nell’importo, nella
quantità o nei prezzi unitari secondo quanto previsto dalle Norme della pubbl. 600;
- La sottoscrizione dei documenti di trasporto deve essere apposta in conformità a quanto
previsto dalle NUU, (il firmatario deve dichiarare in che veste appone la sottoscrizione).
7.7. Consegna dei documenti e addebito al compratore
L’ultima fase del credito documentario prevede la chiusura dell’operazione con l’addebito
al compratore da parte della banca emittente per l’importo pagato al beneficiario,
tramite la banca notificante, oppure pagato direttamente allo stesso beneficiario e con la
consegna dei documenti al compratore da parte della banca emittente, in modo che egli
possa provvedere al ritiro della merce già pagata al venditore con il credito documentario.
7.8 Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce
Molte imprese tendono ad utilizzare i termini di resa in maniera distaccata dalla
condizione di pagamento praticata, prestando poi il fianco ad una serie di rischi che
potrebbero compromettere il buon esito dell’operazione. Questo accade anche qualora la
condizione di pagamento prescelta sia il credito documentario.
Si ricorda che, come in precedenza rilevato, uno dei documenti attorno al quale ruota il
credito documentario è il documento di trasporto, documento che cambia a seconda
della tipologia di trasporto utilizzata. Ne deriva che, ad esempio in un credito
documentario export, il documento di trasporto che dovrà essere prodotto dal
beneficiario in sede di presentazione potrebbe essere stato predisposto da un soggetto
incaricato da egli stesso oppure dall’ordinante compratore a seconda del termine di resa
della merce stabilito tra le parti. È consigliabile sempre prediligere un termie di resa dove
il soggetto che predispone il documento sia incaricato dal beneficiario, al fine di poter
49
opportunamente istruire il soggetto incaricato sulle condizioni che il documento di
trasporto dovrà soddisfare in armonia con le condizioni richieste dal credito e quelle
riportate negli altri documenti. È consigliabile quindi evitare vendite con termie di resa ad
esempio Ex Works e prediligere termini di resa del gruppo C (ad esempio, in caso di
trasporto marittimo, CIF oppure CFR).
Nella seguente tabella viene riportato uno schema riassuntivo delle diverse fasi del
credito documentario:
Trattative
e
stipulazione
del
Ordinante e compratore dovranno stabilire
contratto
le condizioni di pagamento e, qualora
l’intesa sia raggiunta sulla lettera di credito
concordare le caratteristiche della stessa
Richiesta dell’ordinante alla propria
L’ordinante richiede l’emissione alla propria
banca ed emissione del credito
banca
documentario
condizioni per l’emissione (disponibilità di
e
quest’ultima,
accertate
le
fido ecc.) procederà ad emettere il credito
con eventuale richiesta di conferma alla
banca confermante.
Notifica al beneficiario
La banca avvisante e/o eventualmente
confermante notifica l’emissione del credito
al
beneficiario
(N.B.
i
due
soggetti
potrebbero anche non coincidere)
Eventuali modifiche
Il beneficiario, successivamente alla notifica
e fino all’utilizzo del credito, potrebbe
concordare
con
l’ordinante
eventuali
modifiche al credito
Spedizione della merce
Il beneficiario provvede all’invio della merce
e alla preparazione dei documenti richiesti
dal credito
50
Presentazione documenti (utilizzo)
Entro la scadenza il beneficiario utilizza il
credito (anche attraverso utilizzi parziali)
presentando i documenti presso la banca
designata e/o confermante a seconda dei
casi
Esame documenti
La banca confermante e/o la banca
designata e/o la banca emittente, entro 5
giorni lavorativi bancari procede all’esame
dei documenti pronunciandosi in merito:
l’esito può essere:
a)
Presentazione
conforme:
la
banca
adempie alla propria obbligazione secondo
le prescrizioni del credito
b)
Presentazione non conforme: la banca
comunica le riserve riscontrate, rifiuta la
prestazione e trattiene i documenti in attesa
di istruzioni da parte del beneficiario
Consegna dei documenti e addebito
In caso di presentazione conforme la banca
all’ordinante
procederà al pagamento e provvederà ad
addebitare
l’ordinante.
presentazione
attenderà
non
In
caso
conforme
comunicazioni
di
invece
(ad
es.
scioglimento riserve da parte dell’ordinante
o autorizzazione a consegnare i documenti
da parte del beneficiario). In mancanza di
istruzioni
beneficiario.
51
restituirà
i
documenti
al
SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
Credito Import:

Si consiglia di contattare la Banca per predisporre una bozza di credito documentario in grado di
soddisfare le proprie esigenze in merito ai documenti da richiedere, alle tempistiche e/o scadenze da
inserire, ai termini e condizioni per i pagamenti, alle spedizioni parziali e7o tolleranze,

Si consiglia di evitare lo scioglimento delle riserve prima di aver compreso qual è l’errore
riscontrato nei documenti;

Si suggerisce inoltre di valutare bene, in fase di pre-emissione e attraverso la propria banca, di
individuare banche di elevato standing e gradite alla propria banca e di comprendere bene l’effettivo
ruolo delle banche coinvolte;

Inviare una bozza di credito al beneficiario al fine di evitare ritardi e/o richieste di modifiche
successive all’emissione durante la fase delle negoziazioni;

In presenza di importi elevati e operazioni complesse (ad es. acquisto di impianti con spedizioni
ed utilizzi parziali) prevedere la contestuale emissione di garanzie bancarie da parte del beneficiario.
Credito Export:


Si consiglia di contattare la propria Banca per informarsi sulla possibilità di ottenere la conferma
(a seconda della banca emittente e/o del paese) e le relative condizioni;
Verificare le modalità di trasporto che saranno praticate;

Inviare all’Acquirente (futuro Ordinante) una lettera contenente le preferite condizioni da
applicare al credito o, se possibile, inviare un esempio di lettera di credito gradita dopo aver
consultato la propria banca;

All’atto della notifica del credito verificare che le condizioni del credito siano corrispondenti a
quelle precedentemente concordate e, se necessario, richiedere le modifiche;

Programmare con cura la produzione e/o spedizione della merce per evitare ritardi non previsti.
Si consiglia inoltre di contattare lo spedizioniere che si occuperà del trasporto al fine di verificare le
tempistiche del trasporto e le caratteristiche che dovrà contenere il documento di trasporto richiesto
dal credito documentario;

Preparare i documenti richiesti dal credito con cura verificando, prima della presentazione dei
documenti alla banca, la loro corrispondenza a tutte le prescrizioni del credito.

Si ricorda che la maggior parte dei documenti non vengono redatti dal beneficiario, quindi è
opportuno sempre contattare il soggetto deputati all’emissione del singolo documento e, in caso di
richieste “anomale” rispetto ai documenti standard abitualmente predisposti, concordare con il
soggetto i contenuti del documento dopo essersi confrontati con la propria banca.

Presentare nei termini, alla banca emittente o altra banca a seconda delle previsioni del credito, i
documenti richiesti dal credito. Qualora la banca alla quale devono essere presentati i documenti sia
distante dalla sede del beneficiario è opportuno informarsi preventivamente con la propria banca sulla
tempistica.
52
8. Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è una misura cautelare predisposta dal codice di procedura
civile avente lo scopo di fornire una tempestiva tutela del richiedente che, qualora
dovesse attendere l’esito di una causa di merito, vedrebbe pregiudicato un proprio
diritto. Costituisce pertanto una misura cautelare avente funzione conservativa o
anticipatoria degli effetti della decisione di merito. Per ottenere il provvedimento il
richiedente deve dimostrare l’esistenza di una serie di presupposti:
a. Del periculum in mora;
b. Del fumus boni iuris;
c. Della mancanza di un rimedio ad hoc tra quelli previsti nelle varie sezioni del
capo III (atipicità e sussidiarietà).
Storicamente l’efficacia dei provvedimenti d’urgenza è sempre stata condizionata
all’instaurazione della causa di merito, ma le modifiche apportate dal legislatore negli
ultimi anni hanno attenuato il vincolo di strumentalità appena descritto non prevedendo
più l’obbligatorietà della causa di merito che è oggi diventato eventuale. A tal proposito
preme inoltre far rilevare che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si distingue
rispetto alla misura cautelare del sequestro giudiziario perché consente al beneficiario
della misura preventiva di disporre liberamente del proprio diritto (si pensi alla
disponibilità di un bene che potrà essere alienato libero da vincoli che potrebbero
ingenerare timori in potenziali acquirenti).
La procedura consiste nel deposito in cancelleria di un ricorso che può essere inoltrato
sia prima dell’eventuale causa di merito che in presenza di causa pendente. Depositato il
ricorso il Giudice provvede a fissare la data dell’udienza al termine della quale si
pronuncia con ordinanza accogliendo o rigettando il ricorso. Tuttavia, se per ragioni di
speditezza il giudice lo ritenga necessario, si pronuncia con decreto (inaudita altera parte)
senza aver sentito la controparte e fissando un udienza a tal scopo dedicata al termine
53
della quale può modificare o addirittura revocare il provvedimento concesso
precedentemente con decreto.
Avverso l’ordinanza del giudice è possibile proporre il reclamo (una particolare forma
di ricorso).
Il contenuto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. è atipico, discrezionalmente stabilito dal
giudice in base agli elementi raccolti e con lo scopo di emanare un provvedimento idoneo
a rendere sicuri gli effetti di una eventuale futura decisione di merito.
Lo strumento sopradescritto, proprio per la sua natura di figura residuale, può essere
utilizzato a tutela di molteplici situazioni tra le quali, per quel che riguarda in questa sede,
la richiesta al giudice di intimare ad una banca di non procedere al pagamento
dell’importo relativo ad un credito documentario piuttosto che ad un contratto autonomo
di garanzia.
Attraverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. l’ordinante di un credito documentario
può chiedere al giudice di bloccare il pagamento al beneficiario (ad esempio nel caso in
cui il credito preveda un pagamento differito e la merce, ricevuta prima della data del
pagamento sia riscontrata come difforme) attraverso un’intimazione alla banca emittente
di non pagare (oppure comunque di non addebitare l’ordinante). Altra ipotesi simile può
verificarsi anche qualora il provvedimento in oggetto sia richiesto al fine di bloccare
l’escussione da parte di un beneficiario di una garanzia bancaria.
Eccependo il dolo della controparte è legittima la pretesa dall’ordinante, pretesa che
però si rivela un problema per la banca in quanto, in virtù del provvedimento ricevuto non
può effettuare il pagamento e allo stesso tempo, in virtù delle norme UCP600 è tenuta ad
onorare in presenza di documenti conformi (a tal proposito si noti come l’art. 5 UCP600
chiarisce che le banche operano su documenti ecc.). In tutti questi casi la banca si troverà
“tra l’incudine ed il martello” in quanto in forza del provvedimento del giudice comunque
non potrà addebitare il cliente, ma rimarrà obbligata nei confronti del beneficiario ad
effettuare la prestazione alla scadenza. Seppur gestibile la posizione della banca sarà
delicata e, seppur non essendo questa la sede opportuna per approfondire il tema, la
banca dovrà quanto prima conferire mandato ai propri legali al fine di risolvere la
54
problematica (inoltrando il reclamo al giudice e notificando al beneficiario il
provvedimento ricevuto, percorrendo cioè entrambe le possibili strade).
Si tenga presente inoltre che strumenti simili sono previsti anche in altri ordinamenti
giuridici dove i giudici, a differenza che in Italia dove non sempre sono favorevoli alla
concessione della tutela ex art. 700 c.p.c. se collegati a crediti documentari e/o a garanzie
bancarie internazionali, potrebbero essere più accondiscendenti nei confronti dei
richiedenti (loro connazionali) concedendo in via cautelativa il provvedimento senza
approfondire l’esistenza dei presupposti.
55
9. Tipologie di credito documentario
Oltre alla forma “classica” esistono diverse tipologie di credito documentario, destinate a
soddisfare varie esigenze:
 il credito trasferibile;
 il credito sussidiario;
 il credito rotativo;
 il credito di anticipazione.
 La stand by letter of credit
9.1 Il credito trasferibile
Questa forma di credito documentario consente al beneficiario (primo beneficiario) di
disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito a uno o più altri
beneficiari in forma parziale oppure per l’intero importo.
Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come
“trasferibile” dalla banca emittente e soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel
credito originario, a eccezione di alcuni elementi come l’importo, i prezzi unitari e il
periodo di validità, che possono subire singole variazioni. Generalmente il credito
trasferibile viene utilizzato nei casi in cui chi effettua l’operazione di compravendita (il
primo beneficiario del credito documentario) è un intermediario (agente, commissionario,
società di import-export) che dovrà, a sua volta, acquistarla da un terzo soggetto (il
secondo beneficiario). In tali casi, il primo beneficiario, che conserva la titolarità della
fornitura, trasferisce al secondo beneficiario un importo minore rispetto a quello
originario del credito, ottenendo il suo guadagno dalla differenza tra i due passaggi.
Quando, invece, il primo beneficiario è un agente o un commissionario, il credito viene
56
trasferito all’effettivo fornitore per l’intero importo contro pagamento (al di fuori del
credito) di una provvigione.
Caratteristiche della L/C trasferibile
Il credito documentario denominato “trasferibile” trova apposita disciplina nell’art. 38
delle norme UCP 600. Secondo la norma deve essere dichiarato come trasferibile dalla
banca emittente in fase di emissione e tale statuizione deve essere riportata nel credito
(al campo 40 A). Nonostante la possibilità di trasferire il credito ad uno o più ulteriori
beneficiari preme far rilevare che per ulteriori beneficiari si intende la possibilità di più
“secondi beneficiari” ma il passaggio ulteriore può essere soltanto uno (non è possibile
che il secondo beneficiario possa a sua volta trasferire ad un terzo e così via). Il credito
trasferito deve riportare correttamente i termini e le condizioni del credito originario,
inclusa l'eventuale conferma, ad eccezione di alcuni aspetti che potranno essere
modificati dal primo beneficiario. Quest’ultimo può infatti intervenire modificando
l’importo del credito trasferito e dei prezzi unitari se indicati al fine di celare il suo
guadagno così come la data di scadenza e il periodo di presentazione dei documenti. Il
primo beneficiario ha inoltre il diritto di sostituire con propria fattura quelle del secondo
beneficiario ed utilizzare, così, il credito per la differenza, eventualmente esistente, fra
l'importo della propria fattura e quello della fattura del secondo beneficiario. L’articolo di
riferimento (art. 38) è molto dettagliato e disciplina tutti gli aspetti dell’operazione:
statuisce che tutti i costi relativi al trasferimento, salvo diversa pattuizione, sono a carico
del primo beneficiario, stabilisce inoltre cosa si intende per banca trasferente (la banca
designata o autorizzata a trasferire i credito) evidenziando che la banca emittente stessa
può rivestire il ruolo di trasferente. La norma prevede inoltre che la percentuale di
copertura assicurativa, in un trasferimento di un credito in cui è prevista la presentazione
di un documento assicurativo, può essere aumentata in misura tale da fornire la
copertura assicurativa finale richiesta dal credito originario.
Lo spirito della norma è quello di rendere chiari i passaggi consentiti e di rendere
utilizzabile tale figura senza il timore di incappare in errori dovuti alla maggiore
complessità dell’operazione. Si consideri che, con l’allargamento (specialmente ad est) dei
57
confini del commercio internazionale l’utilizzo di intermediari sarà sempre maggiore e, dal
momento che spesso tali intermediari non sono in grado di sopportare in autonomia il
peso finanziario delle operazioni richieste, la figura del credito trasferibile potrebbe subire
un notevole incremento nel prossimo futuro.
9.2 Il credito sussidiario o controcredito
È una forma particolare di credito che si realizza quando il beneficiario di un credito
documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario
(il back to back) a favore di un fornitore per l’acquisto delle merci oggetto del credito
base. Questa operazione riguarda di solito materie prime. Il credito sussidiario può
sembrare simile al credito trasferibile, ma di fatto non lo è: il credito base e il credito back
to back sono correlati e interdipendenti da un punto di vista strettamente economico,
mentre non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto in questo caso sono costituiti
due crediti distinti ed autonomi. Il back to back, a differenza del credito trasferibile, non
è, pertanto, in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base e l’ordinante del
credito back to back, inoltre, deve essere affidato presso la banca che emetterà tale
credito e risultare soggetto in grado di gestire l’operazione che si presenta alquanto
complessa e articolata.
9.3 Il credito rotativo
Con il credito rotativo (revolving) la banca emittente si impegna a rinnovare, di volta in
volta, l’impegno a pagare, a negoziare, ad accettare o a fare effettuare il pagamento,
ripristinando sempre l’importo iniziale del credito. In pratica, è una normale apertura di
credito documentario il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato e messo a
disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte e alle stesse condizioni
previste dal credito originariamente emesso.
Può essere cumulativo (che consente cioè di cumulare gli importi non utilizzati negli
utilizzi successivi) o non cumulativo (dove gli importi non utilizzati entro la scadenza non
possono essere cumulati negli utilizzi successivi).
58
Il revolving costituisce una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra
un compratore e un venditore che prevede un certo numero di forniture nel tempo.
Il credito rotativo, a differenza del credito trasferibile dianzi descritto, non trova
menzione nelle UCP 600 le quali prevedono soltanto il credito con utilizzi e spedizioni
parziali consentite. Quest’ ultima possibilità non deve essere confusa con il credito
rotativo che invece riesce a creare un vincolo più stringente sia per il venditore che per
l’ordinante. Di solito viene utilizzato tutte le volte in cui l’esigenza delle Parti è di scandire
temporalmente le forniture che richiedono allo stesso tempo un notevole impegno
finanziario da parte del fornitore. A titolo di esempio si pensi ad un contratto stipulato tra
due soggetti dove l’esigenza dell’acquirente è il rispetto delle tempistiche di consegna e
dei quantitativi ordinati mentre l’esigenza del fornitore è quella di essere certo che non ci
saranno interruzioni dei programmi di fornitura salvo comune accordo e di conseguenza
la tranquillità di potersi approvvigionare di materie prime senza il rischio di doversi poi
trovare esposto a fronte di una interruzione delle forniture.
Il credito si rinnoverà automaticamente il numero di volte previsto dal testo del credito
(di solito tale previsione è contenuta nel campo 47 A “condizioni aggiuntive”)
rassicurando il fornitore ed allo stesso tempo, specie nel revolving senza utilizzi
cumulativi, all’ordinante di pagare solo se il fornitore rispetta le condizioni stabilite
precedentemente (tempistica e quantitativi). Nella pratica tale strumento non è molto
diffuso perché comporta per l’ordinante un impegno notevole (pari al totale degli importi
di ogni singola lettera di credito) ed allo stesso tempo prolunga l’impegno della banca.
Tuttavia di volta in volta le Parti dovrebbero valutare se più conveniente l’emissione di
tante lettere di credito ciascuna per ogni singola operazione piuttosto che lì emissione di
un credito revolving, valutando non soltanto in funzione dei costi ma anche di altri fattori,
quali ad esempio la certezza che le condizioni del credito saranno sempre le stesse,
diminuendo sensibilmente le possibilità di imperfezioni che possono poi comportare
riserve sui documenti.
59
9.4 Il credito di anticipazione o con clausola rossa
Con il credito di anticipazione (red clause) si autorizza il pagamento di determinate
somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una
ricevuta che attesti l’impegno assunto di destinare tali somme alla produzione e alla
spedizione delle merci o comunque alla predisposizione della fornitura. Una forma
particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con “clausola verde” (green
clause), in cui l’anticipo viene concesso solo dietro una ricevuta di deposito in magazzini
pubblici della merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a
presentare i documenti nei termini e secondo le modalità pattuite.
9.5 Stand-by letter of credit
Questo istituto è stato ricompreso nell’accezione di credito documentario dalle norme
CCI, pubblicazione n. 600. l’art. 1 della suddetta pubblicazione recita infatti: “...le presenti
norme si applicano a tutti i crediti documentari e, per quanto compatibili, alle lettere di
credito stand by…”.
La stand-by letter of credit è una convenzione contrattuale con la quale la banca
emittente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del beneficiario a tenerlo indenne,
subentrando al terzo, nel caso quest’ultimo si renda inadempiente. L’obbligazione della
banca quindi - a differenza del credito documentario dove risulta essere certa, autonoma
e definitiva - sarà eventuale, autonoma e definitiva. Il carattere distintivo dell’eventualità
della prestazione bancaria (rispetto alla certezza tipica delle operazioni di credito
documentario) avvicina tale figura alla garanzia bancaria autonoma piuttosto che al
credito documentario.
A differenza delle garanzie autonome che spesso sono a prima richiesta, nella lettera di
credito stand-by la prestazione della banca è subordinata alla presentazione di documenti
richiesti dal testo della lettera, dai quali emerge chiaramente l’inadempimento del terzo.
Tali documenti accompagnano la richiesta di pagamento. I documenti usualmente
richiesti sono la copia della fattura e del documento di trasporto (dai quali si può
60
facilmente dedurre l’avvenuta spedizione della merce e la scadenza dei termini di
pagamento previsti.
Si deduce da quanto detto come lo scopo di una stand-by letter of credit sia diverso da
quello di un credito documentario classico: mentre quest’ultimo ha soprattutto una
funzione di pagamento, la lettera di credito stand-by mira a una funzione di sicurezza.
L’istituto, nella sua innovativa forma di mezzo garantistico del commercio internazionale,
è entrato nella prassi, durante gli ultimi decenni, di molti Paesi e, qualora il compratore
non preferisca l’emissione della lettera di credito, risulta di più facile utilizzo e sempre più
spesso viene utilizzata come
strumento sostitutivo della lettera di credito classica,
specialmente nei casi di rapporti continui di fornitura dove non viene emessa a copertura
di una singola operazione ma anche per importi maggiori che comprendono più spedizioni
da effettuare in un determinato arco temporale con importi a scalare in caso di utilizzo.
Rispetto al credito documentario la stand-by letter of credit è uno strumento più agevole
e flessibile (si adatta, come sopra rilevato, anche alla coperture di più forniture) e non
richiede l’esame dei documenti da parte delle banche che, come spesso accade, risulta
essere lo scoglio più difficile da superare. Inoltre in alcuni casi consente di risolvere alcuni
problemi che il credito documentario classico potrebbe creare per il semplice fatto che i
documenti viaggiano separatamente dalla merce. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in
cui la merce richiesta dal compratore debba essere spedita tramite aereo ; in tal caso
merci e documenti, se il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario posticipato
coperto da Stand by, possono partire insieme, evitando in tal modo che i beni possano
essere gravati da spese di sosta e magazzinaggio a destinazione in attesa della
documentazione che, qualora debba seguire l'iter bancario richiesto dal credito
documentario, potrebbero ritardare di diversi giorni impedendo al compratore di
sdoganare immediatamente la merce. Inoltre consente, al pari del credito documentario,
di agire non soltanto sul rischio commerciale ma anche sul rischio Banca/ Paese in quanto
è applicabile alle lettere di credito stand by l’istituto della conferma.
61
Stand By Letter of credit:
 Può essere regolata dalle UCP600
 Differisce dallo schema tipico del credito documentario e si avvicina molto allo
schema tipico delle garanzie bancarie
 L’impegno della banca è: eventuale autonomo e definitivo
 Consiste nell’impegno della banca emittente di pagare a fronte di una richiesta
di pagamento, al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore
 Nella stand-by la funzione della presentazione e relativo esame dei documenti è
«probatoria dell’adempimento del venditore» che richiede il pagamento
62
APPENDICE
A) Schema di modello Swift MT700 utilizzato per l’apertura di un credito documentario
MT 700 Issue of a Documentary Credit
Status
Tag
Field Name
Status
Tag
Field Name
M
27
Sequence of Total
O
43P
Partial Shipments
M
40A
Form of Documentary Credit
O
43T
Transhipment
M
20
Documentary Credit Number
O
44A
Place of Taking in Charge/Dispatch
from.../Place of Receipt
O
23
Reference to Pre-Advice
O
44E
Port of Loading/Airport of Departure
O
31C
Date of Issue
O
44F
Port of Discharge/Airport of Destination
M
40E
Applicable Rules
O
44B
Place of Final Destination/For Transportation
to.../Place of Delivery
M
31D
Date and Place of Expiry
O
44C
Latest Date of Shipment
O
51a
Applicant Bank
O
44D
Shipment Period
M
50
Applicant
O
45A
Description of Goods and/or Services
M
59
Beneficiary
O
46A
Documents Required
M
32B
Currency Code, Amount
O
47A
Additional Conditions
O
39A
Percentage Credit Amount
Tolerance
O
71B
Charges
O
39B
Maximum Credit Amount
O
48
Period for Presentation
O
39C
Additional Amounts Covered
M
49
Confirmation Instructions
M
41a
Available With ... By ...
O
53a
Reimbursing Bank
O
42C
Drafts at ...
O
78
Instructions to the
Paying/Accepting/Negotiating Bank
O
42a
Drawee
O
57a
’Advise Through’ Bank
O
42M
Mixed Payment Details
O
72
Sender to Receiver Information
O
42P
Deferred Payment Details
M = Mandatory O = Optional
63
B) Esempio di lettera di credito non confermata
MT S700
Issue of a Documentary Credit
Issuing bank : XXXXXX BANK
Receiving /Advising Bank: YYYY BANK
Sequence of Total *27 : 1
Form of Doc. Credit *40 A : IRREVOCABLE
Doc. Credit Number *20 : L/C XXXXXXX
Ref. to Pre-advice 23 :
Date of Issue
31 C : XX/XX/XX
Applicable Rules *40 E : UCP LATEST VERSION
/
Expiry
*31 D : Date 090531 Place ITALY
Applicant
*50 : BSIS COMPANY
OMER ALMOKTAR ST
PO BOX 6216 TRIPOLI
LIBIA
Beneficiary
*59 : /
PORTEINDOOR DI PASQUINUCCI MASSIMILIANO
VIA PIEMONTE 59
56035 PERIGNANO (PI)
ITALY
Amount
*32 B :
Currency EUR Amount 139.000,
Pos. / Neg. Tol.(%) 39 : /
Max. Credit Amount 39 B : NOT EXCEEDING
Available with/by *41 A : CRVOIT3VXXX
BY DEF PAYMENT
Deferred Paym. DET. 42 P : 30 DAYS AFTER B/L DATE OF ISSUANCE
Partial Shipments 43 P : PROHIBITED
Transhipment
43 T : PROHIBITED
Port of Loading 44 E :
ANY ITALIAN SEA PORT
Port of Discharge 44 F :
TRIPOLI
Latest Date of Ship. 44 C : 090510
64
Descript. of Goods 45 A :
DOORS AS PER ORDER N.
….. DATED 20/10/2008
CFR TRIPOLI
Documents required 46 A :
1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE ORIGINAL AND TWO COPIES
2. FULL SET OF CLEAN ON BOARD BILL OF LADING MARKED FREIGHT PREPAID
MADE OUT TO THE ORDER OF ISSUING BANK NOTIFY APPLICANT WITH FULL
NAME AND ADDRESS.
3. PACKING LIST IN TRIPLICATE
4. CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE LOCAL CHAMBER OF COMMERCE
IN THE EXPORTING COUNTRY EVIDENDING THAT GOODS ARE OF E.U. ORIGIN
Additional Cond. 47 A :
ALL DOCUMENTS MUST BEAR DOCUMENTARY CREDIT NUMBER
Details of Charges 71 B: ALL CHARGES OUTSIDE LIBIA/GERMANY ARE ON
BENEFICIARY’S ACCOUNT, EXCEPT CONFIRMATION CHARGES OR FEES IF ANY
WHICH REMAIN AT APPLICANT’S ACCOUNT
Presentation Period 48 : 21 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT
BUT WITHIN CREDIT VALIDITY
Confirmation
*49 : WITHOUT
Instructions
78 :
UPON PRESENTATION OF DOCUMENTS IN ORDER AND TIMELY PRESENTED
YOU ARE AUTHORISED TO CLAIM REIMBURSEMENT ON MATURITY ON (NAME
OF REIMBURSING BANK)
DOCUMENTS TO BE SENT TO US IN ONE LOT BY COURIER SERVICE TO
…………………………
(NAME AND ADDRESS OF ISSUING BANK)
"Advise Through" 57 D : / /
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA
PERIGNANO BRANCH
65
C) Esempio di lettera di credito confermata
66
67
68
D) Esempi di lettera di credito stand by
D.1 (stand by emessa con modello swift 760)
-----------------------MESSAGE READER --------------------------------SWIFT INPUT
: FIN 760 GUARANTEE
SENDER
: WISMATWWXXX
BANK WINTER UND CO. AKTIRNGKSELLSCHAFT
VIENNA AUSTRIA
RECEIVER
:
----------------------- MESSAGE TEXT ---------------------------------27: SEQUENCE OF TOTAL
1/1
20: TRANSACTION REFERENCE NUMBER
…………………………………………
23: FURTHER IDENTIFICATION
ISSUE
30: DATE :
…………………………………………
77C: DETAILS OF GUARANTEE
RE: BANK GUARANTEE NO. …………
BY ORDER AND FOR ACCOUNT OF……………………………………………………(THE “APPLICANT”),WE,
BANK WINTER & CO. AG, AUSTRIA HEREBY ISSUE OUR IRREVOCABLE STANDBY
LETTER OF CREDIT NO……………… IN FAVOUR OF (NAME AND ADDRESS OF
BENEFICIARY)(“BENEFICIARY”) FOR A SUM NOT EXCEEDING USD …………… (……………
MILLONS US DOLLARS ONLY) AVAILABLE BY PAYMENT BY US AT SIGHT AGAINST
PRESENTATION OF THE FOLLOWING DOCUMENTS:
1)
BENEFICIARY’S SIGNED STATEMENT TO READ AS FOLLOWS:
WE CONFIRM THAT ALL CONTRATUAL OBLIGATIONS FROM OURSELVES TOWARDS THE
APPLICANT HAVE BEEN FULFILLED AND THAT THE AMOUNT DRAWN REPRESENTS
THE INDEBTENESS FROM THE APPLICANT PERSUANT TO THE CONTRACT NO…………
WHICH IS NOW DUE AND REMAINS UNPAID.
2) BENEFICIARY’S DRAFT DRWAN AT SIGHT ON APPLICANT, MARKED “DRAWN UNDER
STANDBY LETTER OF CREDIT NO…………DATED …………. OF BANK WINTER & CO.,AG
3) COPY OF SWIFT AMENDMENT SENT FROM BANK WINTER & CO.,AG,
TO ADVISING BANK, AFTER RECEIPT OF APPLICANT’S INSTRUCTIONS,
CONFIRMING THAT THE BENEFICIATY HAS FULFILLED HIS CONTRACTUAL
OBLIGATIONS TOWARDS THE APPLICANT AS PER CONTRACT NO………….. MUST
ACCOMPANY THE DOCUMENTS FOR NEGOTIATION.
THIS STANDBY LETTER OF CREDIT EXPIRES ON ……………….FOR THE PRESENTATION
OF THE ABOVE DOCUMENTS AT OUR COUNTER.
WE HEREBY ENGAGE OURSELVES TO EFFECT PAYMENT ACCORDING TO THE
NEGOTITAION BANK’S INSTRUCTIONS UPON RECEIPT OF ALL THE ABOVE
REQUESTED DOCUMENTS IN STRICT COMPLIANCE WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS STANDBY LETTER OF CREDIT,ACCOMPANIED BY YOUR
AUTHENTICATED SWIFT DEMAND CONFIRMING TO US THAT DOCUMENTS 1)AND 2)OF
THE ABOVE WERE SIGNED BY THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE
BENEFICIARY
THIS STANDBY LETTER OF CREDIT IS SUBJECT TO THE U.C.P.FOR DOCUMENTARY
CREDITS (2007 REVISION) ICC PARIS PUBLICATION NO.600.
69
D.2 (Stand by emessa con modello swift 700)
70
71
E) GLOSSARIO
ACCETTAZIONE: Atto formale con il quale un debitore accetta un effetto a suo carico. Con "banker's
acceptance" (accettazione bancaria) si definisce, invece, una tratta emessa su una banca ed
accettata. Questo strumento, solitamente emesso a fronte di operazioni di tipo commerciale, può
essere scontato sul mercato.
APERTURA DI CREDITO: Contratto tramite il quale la banca mette a disposizione del cliente una
somma di denaro per un periodo determinato.
A VISTA: Un titolo è pagabile "a vista" se è sufficiente la sua presentazione al debitore per poter
ricevere il denaro oggetto della prestazione.
BENEFICIARIO: Persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione prevista. In un
contratto vi possono essere più beneficiari in funzione delle diverse prestazioni previste
C.C.I. o I.C.C.: Camera del Commercio Internazionale di Parigi.
CAMBIALE: Titolo di credito che conferisce al possessore il diritto incondizionato di farsi pagare da
una determinata persona, una certa somma, ad una scadenza definita sul titolo. Questo titolo sii
distingue in: • "pagherò" o "vaglia cambiario", in cui l’emittente promette direttamente di pagare ad un
altro
soggetto
(beneficiario);
• "tratta", in cui l’ordine di pagare viene dato dal traente ad un terzo verso di lui obbligato (trattario) a
favore del beneficiario
CREDITO DOCUMENTARIO: Il compratore (ordinante) incarica la propria banca di mettere a
disposizione del venditore (beneficiario), per un certo periodo di tempo, una data somma incassabile
solo contro consegna, entro i termini stabiliti, dei documenti indicati nell'ordine di apertura del credito
(attestanti, fra l'altro, l'avvenuta spedizione della merce).
DOCUMENTI DI TRASPORTO: Documenti comprovanti l'avvenuta stipulazione del contratto di
trasporto tra vettore e mittente della merce.Tra i documenti di trasporto, solo alla polizza di carico
marittima è attribuita la funzione di rappresentare le merci che vi sono descritte.
E-UCP o NUUe: Norme della CCI che regolano la presentazione per via elettronica dei documenti.
Anche le e-UCP, per essere applicabili e vincolanti, devono essere specificamente richiamate nel
credito.
INCOTERMS (International Commercial Terms): Regole elaborate dalla Camera di Commercio
Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali maggiormente utilizzati nei contratti di
compravendita internazionale.
72
NUU o UCP (norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari): raccolta di norme
della CCI. La
Pubblicazione n. 500 ( pubbl 600 da Luglio 2007) regola sia le operazioni di credito documentario che
quelle di credito stand-by.
RISCHIO PAESE: Quantificazione dell'esposizione di un Paese straniero all'inadempimento delle
proprie obbligazioni finanziarie, a causa di una particolare instabilità politica o sociale, oppure di una
situazione economica negativa.
RISCHIO DI CREDITO (RISCHIO EMITTENTE): Il rischio di credito rappresenta il rischio che
l'emittente sia insolvente e non rispetti i propri impegni di rimborso del debito.
SCONTO COMMERCIALE: Vendita di titoli di credito commerciale, o trasmissione degli stessi come
garanzia a chi eroga il prestito, per ottenere denaro contante. Utilizzata come forma di finanziamento
aziendale a breve termine.
STAND-BY LETTER OF CREDIT (lettera di credito stand-by): Questa forma di pagamento
riassume le caratteristiche fondamentali del credito documentario e della garanzia bancaria di
pagamento. La stand-by costituisce infatti l'impegno assunto da una banca - su incarico del
compratore - di pagare il venditore, nel caso in cui il compratore non abbia pagato regolarmente.
SWIFT: Lo Swift (Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications) è una società
consortile tra banche che gestisce una rete telematica interbancaria che è parte integrante del sistema
internazionale dei pagamenti.
TRATTA: Nell’ambito dei titoli di credito, è l'ordine dato da un soggetto a un altro di pagare una
somma a favore di un terzo soggetto alla scadenza di una data stabilita.
La Guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia da Alessandro Russo
dello Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners
Predisposta a Maggio 2016.
Pubblicazione fuori commercio.
E’ consentita la riproduzione con citazione della fonte.
73
74
La presente pubblicazione ha ad oggetto la trattazione dell’istituto del credito
documentario, istituto molto valido per le imprese esportatrici ma che tuttavia
presuppone un minimo di conoscenze specifiche affinché possa consentire
realmente di eliminare la variabile di rischio per il quale l’istituto nasce:
l’eliminazione del rischio di insoluto da parte del compratore.
Allo stesso modo anche chi utilizza il credito documentario come strumento
di pagamento per le proprie importazioni dovrebbe conoscere le norme che lo
regolamentano, al fine di confezionare un credito documentario che realmente
tuteli la parte acquirente, inserendo condizioni documentarie da soddisfare
finalizzate a consentire alla banca che effettuerà l’esame dei documenti di
poter stabilire, per quanto possibile, la conformità quantitativa/qualitativa della
merce partendo dall’analisi di conformità dei documenti.
La trattazione, seppur dedicata alle imprese e non “confezionata” per i soli addetti
ai lavori, offre comunque, oltre ai numerosi spunti di riflessione sugli aspetti
principali dell’istituto, una panoramica delle norme principali delle pubblicazioni
della Camera di Commercio Internazionale che regolamentano l’istituto del
credito documentario con annessi commenti sul significato delle norme riportate.
Lo scopo del presente lavoro è di sensibilizzare tutti gli attori, in particolar
modo le imprese, verso una più approfondita conoscenza degli strumenti ad
uso nel commercio internazionale, favorendo così una maggiore integrazione
tra il contesto dell’impresa e i processi di internazionalizzazione che la stessa
intende porre in essere.​

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