CONVEGNO “Nuove norme UCP 600”

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CONVEGNO “Nuove norme UCP 600”
CONVEGNO
“Nuove norme UCP 600”
Cremona, 15 giugno 2007
DEFINIZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO
IMPEGNO IRREVOCABILE
DELLA BANCA EMITTENTE E
DELL’EVENTUALE BANCA CONFERMANTE
EMESSO A FAVORE DEL
BENEFICIARIO/VENDITORE
SU INCARICO DELL’ORDINANTE/COMPRATORE
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…continua
AD ONORARE IL CREDITO (PAGARE O
ACCETTARE) O A NEGOZIARLO ACQUISTARE
TRATTE E/O DOCUMENTI) A SECONDA DEI CASI
ENTRO UNA DATA DI SCADENZA
(data di validità)
CONTRO PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
RICHIESTI SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI
DEL CREDITO IN CONFORMITÀ A QUANTO
STABILITO DALLE NUU,
PUBBL. 600 DELLA CCI
Cremona, 15 giugno 2007
FASI
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA VENDITORE E COMPRATORE
INCARICO DEL COMPRATORE ALLA BANCA PER EMISSIONE CREDITO
EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
NOTIFICA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
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…continua
CONFERMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO SE RICHIESTA
MODIFICA EVENTUALE DEL CREDITO DOCUMENTARIO
UTILIZZO DEL CREDITO DOCUMENTARIO
ESAME DEI DOCUMENTI
REGOLAMENTO DEL CREDITO DOCUMENTARIO
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OBIETTIVI DELLE PARTI
VENDITORE
COMPRATORE
„
Non intende correre il rischio che la
merce ordinata e spedita venga ritirata
dal compratore senza il pagamento;
„
Vuole evitare di effettuare un
pagamento anticipato prima, cioè, che
la merce gli sia spedita;
„
Vuole
essere
“rassicurato”
l’incasso del proprio credito;
circa
„
Vuole essere sicuro di ricevere la
merce ordinata nei tempi e nei modi
concordati contrattualmente;
„
Vuole evitare che l’acquirente possa
ostacolare il pagamento;
„
„
Vuole avere un Istituto di credito come
debitore nei suoi confronti e non più il
compratore che viene sostituito dalla
banca nel debito;
Vuole migliorare la propria liquidità
attraverso un eventuale finanziamento
bancario;
„
Vuole ridurre il rischio di pagare merce
non conforme a quanto ordinato;
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…continua
VENDITORE
COMPRATORE
„
Vuole evitare il rischio di produzione
predisponendo la merce solo nel
momento in cui, ricevuta la notifica
dell’apertura di credito, avrà la certezza di
poterne rispettare tutte le condizioni;
„
Sa che con il credito documentario la
banca si assume l’obbligo autonomo ed
indipendente ad eseguire la prestazione
stabilita nel momento in cui avrà verificato
la conformità dei documenti presentati;
„
Sa che con il credito documentario
confermato viene coperto il rischio di
insolvenza della banca emittente ed il
rischio paese viene spostato nel paese
della banca confermante.
„
Sa che la banca a cui ha affidato
l’incarico di emettere il credito
documentario eseguirà la prestazione
a favore del beneficiario solo se i
documenti
presentati
saranno
conformi al testo del credito.
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CARATTERISTICHE
AUTONOMIA
i crediti sono, per loro natura, operazioni
distinte dai contratti di vendita o da altri
contratti su cui possono fondarsi.
ASTRATTEZZA
il credito è svincolato dalla causa che l'ha
originato, cioè dal contratto sottostante.
FORMALISMO
le banche dovranno esaminare esclusivamente
i documenti presentati per accertare che, nella
forma, essi appaiano conformi ai termini e alle
condizioni del credito, in quanto la prestazione
promessa dalle stesse è vincolata (subordinata)
alla presentazione dei soli documenti prescritti.
IMPEGNO INDEROGABILE
della banca emittente e/o
confermante, subordinato alla
dei documenti prescritti entro
validità nel rispetto di tutti i
condizioni stabilite nel credito.
della banca
presentazione
una data di
termini e le
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RAFFRONTO DEGLI OBBLIGHI
IN UNA
COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE
OBBLIGHI DEL
VENDITORE
CONSEGNARE
QUANDO
DOVE
IN UN CREDITO
DOCUMENTARIO
La merce ordinata dal
compratore
I documenti richiesti dal
credito documentario
Entro e/o alla data
concordata
contrattualmente
Entro una data di validità
stabilita nel credito
documentario emesso
dalla banca emittente
In un luogo definito
secondo gli Incoterms
2000 della CCI
In un luogo indicato nel
testo del credito
documentario (presso
una banca)
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OBBLIGHI DEL
VENDITORE
IN UNA
COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE
IN UN CREDITO
DOCUMENTARIO
COME
Secondo le modalità (mezzo,
luogo di partenza e arrivo,
tragitto, ecc.) di trasporto
concordate
Secondo le modalità (termini
e condizioni) stabilite nel
testo del credito
documentario emesso
Senza difetti, conforme a
quanto stabilito nell’ordine
d’acquisto
Privi di irregolarità/
discrepanze
Alla legge applicabile al
contratto di compravendita
stipulato dalle parti
Alle Norme ed Usi Uniformi
(NUU) relative ai crediti
documentari della CCI,
pubbl. 600, alle Opinions
della CCI e alla Prassi
Bancaria Internazionale
(PBIU), pubbl. 645 della CCI
CONFORME
ASSOGGETTATA
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FORMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
CON
DESIGNAZIONE
SENZA
DESIGNAZIONE
SENZA
CONFERMA
CON
CONFERMA
SENZA
CONFERMA
(without confirm)
(with confirm)
(without confirm)
Con le UCP 600 il credito documentario è SEMPRE considerato IRREVOCABILE
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CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABILE
CREDITO DOCUMENTARIO
SENZA
CONFERMA
CON
CONFERMA
(without confirm)
(with confirm)
impegno alla prestazione
solo della banca emittente
impegno alla prestazione di
banca diversa dall’emittente
(confermante) che si aggiunge
all’impegno della banca emittente
eliminazione del rischio
commerciale (rischio cliente)
eliminazione del rischio
paese e del rischio banca
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LE NORME ED USI UNIFORMI - NUU
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• nel marzo 1926 si acquisisce la consapevolezza che l’unificazione dei
regolamenti relativi ai crediti documentari avrebbe portato notevoli vantaggi
sia agli operatori commerciali che bancari internazionali;
• nel maggio 1931 viene costituito il Comitato Bancario per i crediti
documentari che elaborò il progetto di Regole ed Usi Uniformi relativi ai
Crediti documentari. Tali norme di fatto entrarono in vigore nel maggio del
1933;
• nel 1984 entra in vigore la pubblicazione n. 400;
• il 1° gennaio 1994 entra in vigore la pubblicazione n. 500 +
eUCP 500;
• il 1° luglio 2007 entrerà in vigore la pubblicazione n. 600 +
eUCP 600.
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MOTIVI DELLA REVISIONE
Le nuove norme sono state il frutto del lavoro di revisione delle NUU 500,
iniziata nel maggio del 2003 dalla Commissione della ICC sulla tecnica e
pratica bancaria, i cui lavori si conclusero il 25 ottobre 2006 con
l’approvazione della pubblicazione 600, in vigore dal 1° luglio 2007.
Obiettivo della revisione è stato quello di adeguare la regolamentazione
riguardante i documenti di trasporto e quelli assicurativi allo sviluppo e
all’evoluzione che ha caratterizzato il trasporto e l’assicurazione della
merce, sempre più parte di un “sistema di logistica integrata”.
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…continua
Era necessario, inoltre, rivisitare il linguaggio e lo stile usato nelle
precedenti NUU per eliminare i termini che potevano generare
interpretazioni e applicazioni incoerenti o poco chiare tanto da lasciare
spazio ad un crescente aumento delle irregolarità (discrepanze) rilevate
dalle banche nell’esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito
documentario.
La nuova pubblicazione vuole contribuire a ridurre le situazioni di
incertezza che spingono le banche a sollevare le riserve causando così
costi aggiuntivi per le imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte,
contestazioni da parte del mondo imprenditoriale.
Obiettivo è favorire una riduzione delle tante discrepanze che vengono
rilevate dall’esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito
documentario.
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…continua
Proprio a tal fine sono stati introdotti rilevanti cambiamenti tra i quali i
più significativi sono i seguenti:
„ Snellimento normativo: dai 49 articoli delle UCP 500 a 39 delle UCP
600;
„ Introduzione
di nuovi concetti riguardanti le definizioni, le
interpretazioni, l’avviso, le modifiche dei crediti, la designazione e i
documenti originali ed in copia;
„ Definizione dei termini “onorare”, “negoziare”, “presentazione in
regola”;
„ Sostituzione dell’espressione “ragionevole periodo di tempo”;
„ Ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti;
„ Revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto.
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NOVITÀ INTRODOTTE DALLE NUU600 (UCP600)
„
Definizioni;
„
Interpretazioni;
„
Impegno della banca emittente;
„
Impegno della banca confermante;
„
Modifiche del credito;
„
Designazione;
„
Criteri generali per l’esame dei documenti;
„
Presentazione in regola;
„
Documenti discordanti;
„
Documenti originali e copie;
„
Documento di trasporto relativo ad un trasporto che utilizza almeno due
modi di trasporto;
„
Trasporto pulito.
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DEFINIZIONI
BANCA CONFERMANTE
Indica la banca che aggiunge la propria
conferma ad un credito su autorizzazione
o su richiesta della banca emittente.
BANCA EMITTENTE
Indica la banca che emette un credito su
richiesta di un ordinante o per conto
proprio.
BANCA DESIGNATA
Indica la banca presso la quale il credito è
utilizzabile oppure una qualsiasi banca nel
caso di un credito utilizzabile presso
qualsiasi banca.
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GIORNO BANCARIO
Indica il giorno in cui la banca è
regolarmente aperta nel luogo in cui dovrà
essere svolto un atto soggetto alle NUU.
PRESENTAZIONE
IN REGOLA
Indica una presentazione dei documenti
secondo i termini e le condizioni del
credito in conformità a quanto previsto
dalle NUU e dalla Prassi bancaria
internazionale uniforme (PBIU).
CONFERMA
Significa un impegno inderogabile della
banca confermante in aggiunta a quello
della banca emittente ad onorare o
negoziare una presentazione in regola.
CREDITO
Significa qualsiasi pattuizione, comunque
denominata o descritta, che è irrevocabile
e nel contempo costituisce un impegno
definitivo della banca emittente ad
onorare una presentazione regolare. segue...
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ONORARE
Significa:
a) Pagare a vista se il credito è utilizzabile
per pagamento a vista;
b) Impegnarsi ad un pagamento differito e
pagare alla scadenza se il credito è
utilizzabile con pagamento differito;
c) Accettare una tratta (draft) emessa dal
beneficiario e pagare alla scadenza se il
credito è utilizzabile per accettazione.
PRESENTAZIONE
Significa sia la consegna dei documenti di
un credito alla banca emittente o alla banca
designata e/o confermante, sia i documenti
oggetto di tale consegna.
PRESENTATORE
Sta ad indicare il beneficiario, la banca o
altro soggetto che esegue la presentazione
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dei documenti.
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…continua
NEGOZIAZIONE
Significa l’acquisto, da parte della banca
designata, di tratte (spiccate su un’altra
banca rispetto alla banca designata) e/o
documenti a fronte di una presentazione in
regola; mettendo il corrispettivo a
disposizione (cioè anticipando i fondi), o
accettando di metterlo a disposizione del
beneficiario (cioè anticipare i fondi), entro il
giorno lavorativo bancario nel quale il
rimborso è dovuto alla banca designata.
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INTERPRETAZIONI
IRREVOCABILITÀ
Un credito è SEMPRE IRREVOCABILE
anche se questo non fosse indicato nel
testo del credito.
FIRME
Se non espressamente prescritto nel testo
del credito, un documento può essere
firmato a mano, tramite facsimile di firma,
con firma perforata, con timbro, con
simbolo o in qualunque altro metodo di
sottoscrizione elettronico o meccanico.
LEGALIZZAZIONE
Salvo che non sia espressamente
prescritto nel testo del credito, la richiesta
di legalizzazione, visto certificazione o
richieste similari di un documento sarà
soddisfatta da ogni firma, segno, timbro o
altro che appare soddisfare tale richiesta.
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…continua
TERMINI AL
SINGOLARE E AL PLURALE
I termini al singolare includono il plurale
ed i termini al plurale includono il
singolare.
FILIALI
Filiali di banche in paesi diversi saranno
considerate come banche separate.
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…continua
“di prim’ordine”, “ben conosciuto”,
“qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”,
“competente” o “locale” usate con
riferimento all’emittente di un documento,
consentono che il documento sia emesso
da chiunque tranne che dal beneficiario.
ESPRESSIONI
“il o intorno al” sta ad indicare che un
evento debba verificarsi nell’intervallo di
tempi comprendente cinque giorni di
calendario precedenti o successivi alla
data iniziale, ivi compresi il giorno iniziale
o quello finale.
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…continua
“al”, “fino al”, “sino al”, “da” e “tra” riferiti
per determinare un periodo di tempo per
la spedizione comprendono la o le data/e
indicate.
“prima”, “dopo”, “da” escludono la data
indicata.
ESPRESSIONI
“prima metà” e “seconda metà” di un
mese
sono
da
interpretarsi
rispettivamente come dal 1° al 15 e dal 16
all’ultimo giorno del mese, date incluse.
“inizio”, “metà” e “fine” di un mese sono
da interpretarsi rispettivamente come dal
1° al 10, dall’11 al 20 e dal 21 all’ultimo
giorno del mese, date incluse.
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UTILIZZO DEL CREDITO
MODALITÀ DI UTILIZZO
Per pagamento a vista (at sight), per
pagamento differito (deffered payment),
per accettazione o per negoziazione.
DATA DI UTILIZZO
La data di scadenza (expiry date) prevista
per onorare o negoziare, è da considerarsi
data di scadenza per la presentazione.
LUOGO DI UTILIZZO
Il luogo in cui è ubicata la banca presso la
quale il credito è utilizzabile è da
considerarsi luogo di presentazione dei
documenti.
PRESENTAZIONE
AD UTILIZZO
La presentazione dei documenti deve
essere effettuata entro la data di scadenza
del credito.
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IMPEGNO DELLA BANCA EMITTENTE
La Banca emittente è tenuta ad onorare (pagare o accettare) il credito in caso
di presentazione in regola nei seguenti casi:
„
In caso di utilizzo presso la banca emittente per pagamento a vista, differito
o accettazione;
„
In caso di utilizzo presso una banca designata e quest’ultima non paga
(pagamento a vista) o, nel caso di pagamento differito, non si assume
l’impegno a pagare o, ancora, pur avendolo assunto, non paga alla
scadenza;
„
In caso di accettazione presso la banca designata e quest’ultima non
accetta la tratta oppure, avendola accettata, non la paga alla scadenza;
„
In caso di negoziazione presso una banca designata e quest’ultima non lo
negozia;
L’impegno della banca emittente ad onorare il credito nasce dal momento in cui
lo emette.
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IMPEGNO DELLA BANCA CONFERMANTE
La Banca confermante è tenuta ad onorare (pagare o accettare) il credito in
caso di presentazione in regola nei seguenti casi:
„
In caso di utilizzo presso la banca confermante per pagamento a vista,
differito o accettazione o in caso di negoziazione presso sé stessa;
„
In caso di utilizzo presso un’altra banca designata e questa non paga
(pagamento a vista) o, nel caso di pagamento differito non si assume
l’impegno a pagare oppure, pur avendolo assunto, non paga alla scadenza;
„
In caso di accettazione presso un’altra banca designata e quella designata
non accetta una tratta oppure, pur avendola accettata, non paga alla
scadenza;
„
In caso di negoziazione presso un’altra banca designata e quella designata
non lo negozia;
L’impegno della banca confermante ad onorare il credito o a negoziarlo nasce
al momento in cui aggiunge la conferma.
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MODIFICHE DEL CREDITO
Un credito non può essere modificato o annullato senza il consenso
della banca emittente, dell’eventuale banca confermante e del
beneficiario.
La banca confermante può decidere di avvisare una modifica senza
estendere alla stessa la propria conferma e, in tal caso, dovrà
informare di ciò la banca emittente ed il beneficiario nell’avviso di
modifica.
Affinché la modifica sia efficace il beneficiario deve comunicare la
propria accettazione della modifica alla banca che l’ha avvisato di tale
modifica. Presentando, quindi, una sua notifica di accettazione o un
suo rifiuto.
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…continua
Se il beneficiario non rilascia tale notifica di accettazione, una
presentazione in regola con il credito originario e con ogni modifica non
ancora accettata, sarà considerata come una notifica di accettazione
della modifica.
La banca avvisante una modifica deve informare la banca da cui ha
ricevuto la modifica di ogni notifica di accettazione o di rifiuto.
Accettazioni parziali di modifiche non sono permesse e verranno
considerate come notifica di rifiuto.
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DESIGNAZIONE
La banca designata, salvo che non sia anche banca confermante, non
è obbligata ad onorare o negoziare eccetto nei casi in cui manifesta
espressamente il proprio obbligo comunicandolo al beneficiario.
La banca designata, che non sia anche banca confermante, non
assume la responsabilità di onorare o negoziare così come la ricezione
o l’esame e il successivo inoltro dei documenti da parte della stessa
non costituiscono l’atto di onorare o di negoziare.
Nel caso di un pagamento differito rispetto al momento dell’utilizzo
del credito, la banca designata che abbia considerato la presentazione
dei documenti in regola, cioè, perfettamente conformi, comporta per la
stessa l’assunzione del rischio banca emittente e del rischio paese per
il periodo del differimento con l’obbligo di pagare alla scadenza il
credito anche se non perviene il rimborso dello stesso.
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…continua
La banca designata dovrà, di volta in volta e caso per caso, valutare se
accettare o meno la designazione. In caso affermativo verrà calcolata una
commissione simile alla commissione di conferma per l’assunzione del rischio
banca emittente e del rischio paese.
Nel caso di accettazione di tratta (draft) a scadenza e sempre che la banca
designata sia disposta a farlo, le nuove norme affermano che la stessa sia già
implicitamente autorizzata dalla banca emittente ad eseguire un pagamento
anticipato al beneficiario dell’importo dovuto alla scadenza.
L’impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata che abbia
accettato documenti conformi, permane comunque e verrà eseguito alla
scadenza, indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno
provveduto ad anticipare al beneficiario i fondi.
Viene, quindi, rafforzato il principio di autonomia dell’impegno della
banca emittente rispetto a quello della banca designata.
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CRITERI GENERALI PER L’ESAME DEI DOCUMENTI
Nell’esame dei documenti per determinare la conformità vengono presi
in considerazione:
1. I termini prescritti nel testo del credito documentario emesso e
delle sue eventuali modifiche;
2. Le Norme ed Usi Uniformi (NUU 600);
3. Le “Opinions” che sono pareri sull’interpretazione delle NUU
emessi dalla Commissione Bancaria della ICC relativamente a casi
specifici;
4. Le PBIU 645 che riportano la prassi corrente a livello mondiale in
materia di crediti documentari.
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…continua
L’accertamento della conformità dei documenti dovrà basarsi
esclusivamente sui documenti che, nella forma, appaiano come una
presentazione in regola, cioè, corrispondenti ai termini e alle condizioni del
credito, alle NUU e alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU).
La conformità dei documenti deve essere accertata entro un massimo di
CINQUE giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione dei documenti.
Rispetto alla pubblicazione n. 500 è stato eliminato il riferimento al “ragionevole
periodo di tempo” in quanto a tale concetto può essere attribuito un termine
diverso a seconda degli usi vigenti nei diversi paesi.
I documenti, pur dovendo apparire, nella forma, corrispondenti alle prescrizioni
del credito documentario, se letti nel contesto del credito, del documento
stesso e della Prassi bancaria internazionale uniforme, non devono
necessariamente essere identici a quelli presenti in quello stesso documento,
in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non
confliggano tra di loro.
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Cremona, 15 giugno 2007
…continua
La presentazione di un documento non richiesto non verrà considerata
ma, anzi, verrà restituito al presentatore, così come, nel caso in cui il
credito contenga una condizione senza indicare il documento che
soddisferà tale condizione, le banche considereranno tale condizione
come non prescritta.
I documenti diversi dal documento di trasporto, dal documento di
assicurazione o dalla fattura commerciale, saranno accettati dalle
banche così come presentati, purché il credito non indichi da chi debba
essere emesso tale documento o i dati contenuti e sempre che il loro
contenuto sembri soddisfare la funzione del documento richiesto.
La descrizione della merce nella fattura commerciale deve corrispondere
a quanto indicato nel testo del credito documentario, mentre in tutti i
documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione della merce o
dei servizi può essere riportata anche con espressioni generiche che non
siano in contrasto con quella riportata nel credito.
segue...
Cremona, 15 giugno 2007
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…continua
Gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante
necessariamente essere gli stessi del credito.
non
devono
I dettagli per i contatti (telefono, telefax, e-mail e simili) indicati come
parti degli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante non saranno
considerati. Se, però, l’indirizzo e i dettagli per i contatti dell’ordinante
appaiono come parte dei dettagli del destinatario o della parte cui è
notificato in un documento di trasporto, essi devono corrispondere a
quelli indicati nel credito.
Le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da
spedizionieri o da altri soggetti, purché il sottoscrittore si qualifichi come
vettore (carrier), capitano (master), noleggiatore (charterer), proprietario
(owner).
Lo spedizioniere o il mittente della merce indicato su qualsivoglia
documento non deve necessariamente essere il beneficiario del credito.
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PRESENTAZIONE IN REGOLA
Se dall’esame dei documenti la presentazione appare in regola le
banche dovranno:
- Onorare il credito (banca emittente o banca confermante)
- Negoziare (banca designata ed eventuale banca confermante)
Se la banca designata determina che la presentazione è in regola e
onora il credito o lo negozia deve inoltrare i documenti alla banca
emittente o confermante.
Un documento di trasporto può essere emesso da qualsiasi parte
diversa dal trasportatore a condizione che siano rispettati i termini degli
articoli sui documenti di trasporto.
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DOCUMENTI DISCORDANTI
Entro i cinque giorni bancari successivi alla presentazione dei
documenti, la banca designata, la banca confermante e la banca
emittente devono notificare al presentatore dei documenti
l’eventuale rifiuto di onorare o negoziare a mezzo
telecomunicazione, ove ciò non fosse possibile, con altri mezzi.
Se una banca emittente o una banca confermante non agisse in
conformità a quanto sopra non potrà obiettare una presentazione non
in regola.
Cremona, 15 giugno 2007
DOCUMENTI ORIGINALI E COPIE
Se un credito richiede la presentazione di copie di documenti è
permessa la presentazione sia di originali che di copie.
Se un credito richiede la presentazione di più documenti usando termini
quali “in duplicato”, “in doppia copia”, ciò sarà soddisfatto presentando
almeno un originale e il restante numero in copie.
Verrà considerato “originale” un documento che presenti una firma, un
simbolo, una stampiglia o un’etichetta dell’emittente che appaiano
“originali”.
Se non previsto diversamente, verrà accettato come “originale” un
documento che appaia scritto, dattilografato, perforato o timbrato
dall’emittente o che riporti la dicitura “originale” (original).
Cremona, 15 giugno 2007
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DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO
AD UN TRASPORTO CHE UTILIZZA
ALMENO DUE MODI DI TRASPORTO
Nell’elenco di documenti di trasporto la polizza di carico marittima viene
affrontata dopo il documento di trasporto multimodale o combinato.
Sarà considerato documento di trasporto multimodale o combinato un
documento di trasporto relativo ad almeno due modi di trasporto
diversi, indipendentemente da come sarà denominato.
Viene prevista la possibilità che in un documento siano riportate due
destinazioni finali in quanto in alcune aree geografiche i documenti di
trasporto Multimodale possono contenere specifiche caselle ove il
vettore annota, per sua propria evidenza, il percorso effettivo della
merce.
segue...
Cremona, 15 giugno 2007
…continua
È presumibile che una delle due destinazioni finali indicate nel
documento rappresenti in realtà un punto intermedio del trasporto della
merce che è stato inserito in uno spazio prestampato.
Per l’accettabilità del documento si ritiene necessario che debba
essere desumibile che una delle due destinazioni finali si riferisca ad
un luogo intermedio e l’altra all’effettiva destinazione finale.
Se il documento di trasporto indica, mediante annotazione o stampiglia,
una data di invio, presa in carico o caricamento diversa dalla data di
emissione del documento, tale data sarà considerata data di
spedizione.
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DOCUMENTI DI TRASPORTO PULITO
Il termine “pulito” non deve apparire sul documento di trasporto,
anche se un credito ha il requisito che quel documento deve essere
“clean on board”.
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GESTIONE PRATICO-OPERATIVA
CONTATTARE LA PROPRIA BANCA
per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere
la conferma del credito e a quali condizioni
VERIFICARE CON L’OPERATORE DI TRASPORTO
le modalità di trasporto per conoscere, in via preventiva,
come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto,
eventuali trasbordi, documenti relativi, ecc.)
FORNIRE AL COMPRATORE/ORDINANTE LE ISTRUZIONI
che lo stesso dovrà dare alla banca emittente
su come dovrà essere emesso il credito ed
entro quando dovrà essere notificato
segue..
Cremona, 15 giugno 2007
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…continua
FARSI INVIARE DAL COMPRATORE, in alternativa a quanto
sopra, LA DOMANDA DI RICHIESTA DI APERTURA
DEL CREDITO DOCUMENTARIO
per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste
EVITARE DI ACCETTARE RICHIESTE DI DOCUMENTI
la cui esibizione dipende dall’ordinante e accertarsi che
i documenti richiesti possano essere prodotti
nella forma e secondo i contenuti prescritti
ESAMINARE IL TESTO DEL CREDITO
non appena si riceve la notifica da parte della banca,
utilizzando preferibilmente una lista di controllo
segue...
Cremona, 15 giugno 2007
…continua
RICHIEDERE EVENTUALI MODIFICHE
nel caso in cui non si sia in grado di ottemperare
anche ad una sola condizione prescritta dal credito
PREDISPORRE LA MERCE PER TEMPO
con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa,
entro i termini previsti per la spedizione
PREPARARE I DOCUMENTI
previsti dal credito secondo quanto indicato nel credito stesso
nel rispetto delle norme internazionali
segue...
Cremona, 15 giugno 2007
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..continua
CONTROLLARE CHE TUTTI I DOCUMENTI SIANO CONFORMI
a quanto indicato nel credito e che
i dati contenuti in essi non siano contrastanti
PRESENTARE I DOCUMENTI ALLA BANCA
(emittente o confermante o designata)
entro i termini di validità del credito stesso
CONSIDERARE che la banca emittente, designata e/o confermante
controllerà i documenti ad essa presentati secondo i termini e le condizioni
stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull’apparente conformità
formale degli stessi e sulla “Prassi Bancaria Internazionale” richiamata
dalle NUU, pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n. 645 (PBIU) della CCI
segue...
Cremona, 15 giugno 2007
…continua
NON DIMENTICARE
che l’impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o
dall’eventuale banca confermante decade quando il beneficiario
non adempie anche ad una sola delle condizioni prescritte dal credito
NON SOTTOVALUTARE MAI
i rischi che comporta
un accredito “salvo buon fine” (sbf) e “sotto riserva”
NON DIMENTICARE
che la presentazione dei documenti nella forma, nella modalità e nei
tempi prescritti nel credito documentario è il presupposto necessario
ed essenziale affinché l’astratta certezza, caratterizzante
il credito documentario, si trasformi in sicurezza reale
Cremona, 15 giugno 2007
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CONCLUSIONI
Le nuove norme (UCP 600) rafforzano la funzione che il credito
documentario da sempre svolge nel commercio internazionale
offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e
all’ordinante un mezzo che gli evita un pagamento anticipato della
fornitura.
Affinché, però, l’astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti, si
trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e in certezza circa
il ritiro della merce descritta nell’ordine di acquisto per l’ordinante,
occorrerà una maggiore conoscenza dell’operazione e una gestione
operativa attenta in tutte le fasi dal momento della negoziazione
dell’accordo, all’emissione del credito documentario fino al suo utilizzo,
al regolamento e al ritiro della merce.
Cremona, 15 giugno 2007
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