Nuove norme per i crediti documentari

Transcript

Nuove norme per i crediti documentari
Nuove norme per i crediti documentari
Dopo tre anni di lavoro, il 1° luglio 2007 entreranno in vigore le nuove Norme ed Usi
Uniformi (NUU 600) relative ai crediti documentari, contenute nella Pubblicazione numero
600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Oltre al normale aggiornamento che sistematicamente viene svolto dalle varie
commissioni, il motivo che ha spinto la Camera di Commercio Internazionale (CCI) ad
iniziare una revisione delle UCP 500 è stato quello di considerare le implicazioni
dell'evoluzione del sistema dei trasporti in ambito mondiale.
Nel sempre più complesso sistema di logistica integrata si intrecciano coperture
assicurative, responsabilità degli attori coinvolti, documenti...
Questi mutamenti hanno generato un notevole impatto in ambito bancario. In particolare,
nell'operazione di credito documentario, sono aumentati i problemi dovuti alle discrepanze
rilevate dalle banche nell'esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito
documentario.
La Camera di Commercio Internazionale di Parigi è quindi intervenuta per meglio definire il
significato dei termini e dei concetti che avevano generato interpretazioni difformi.
La nuova pubblicazione, approvata a Parigi il 25 ottobre del 2006, vuole contribuire a
ridurre le situazioni di incertezza che spingono le banche a sollevare le riserve causando
costi aggiuntivi per le imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte, contestazioni
da parte del mondo imprenditoriale.
Le novità delle UCP 600
Tra i più significativi cambiamenti introdotti dalle UCP 600 segnaliamo i seguenti:
* snellimento normativo che ha ridotto i 49 articoli delle UCP 500 in 39 articoli delle UCP
600
* introduzione dei nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni, l'avviso e la
modifica dei crediti, la designazione e i documenti in originale e in copia
* revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto
* definizione dei termini onorare, negoziare, presentazione in regola
* ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti.
Viene definito il concetto di credito, stabilendo che esso sta a significare qualsiasi
pattuizione, comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e, nel contempo,
costituisce un impegno definitivo della banca emittente ad onorare una presentazione
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2007
regolare.
Contrariamente a quanto previsto con le UCP 500, le nuove norme escludono la possibilità
che un credito possa essere emesso in forma revocabile.
Pertanto, dal 1° luglio 2007 un credito documentario sarà sempre irrevocabile
anche se non indicato nel testo del credito.
I criteri generali per l'esame dei documenti vengono ridefiniti eliminando il concetto di
ragionevole periodo di tempo della banca designata, dell'eventuale banca confermante e
della banca emittente.
Il tempo a disposizione per determinare se la presentazione dei documenti è in regola
viene fissato in CINQUE giorni bancari, successivi al giorno di presentazione dei
documenti.
I dati riportati in un documento, quando letto nel contesto del documento stesso, del
credito e della prassi bancaria internazionale uniforme (contenuta nella Pubblicazione n.
645 della CCI, in sigla PBIU), non devono essere necessariamente identici a quelli
presentati in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel
credito, ma è sufficiente che non siano in conflitto con i dati contenuti negli altri documenti
e/o con quanto prescritto nel credito.
Viene, inoltre, precisato che lo speditore o il mittente della merce indicato su qualsiasi
documento non deve necessariamente essere il beneficiario del credito.
Per quanto riguarda i documenti di trasporto le UCP 500 mettevano al primo posto la
polizza di carico marittima (Bill of Lading), il documento di trasporto principe negli scambi
con l'estero.
Le UCP 600, invece, trattano per primo il documento di trasporto che comprende almeno
due diverse modalità di trasporto (trasporto multimodale o combinato).
Viene prevista la possibilità che in un documento di trasporto siano riportate due
destinazioni finali in quanto in alcune aree geografiche i documenti di trasporto
multimodale possono contenere specifiche caselle in cui viene annotato il percorso
effettivo della merce.
Affinché il documento possa essere accettato dalle banche (designata, eventuale
confermante ed emittente) si ritiene che una delle due destinazioni finali indicate sul
documento si riferisca ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione finale.
Il termine pulito (clean), quasi sempre prescritto sul testo di un credito che richieda la
presentazione di un documento di trasporto marittimo con una frase del tipo Full set of
clean on board Bill of Lading (Set completo di polizza di carico per merce pulita a bordo),
ha generato in passato incertezze.
Le nuove UCP 600 stabiliscono che tale termine non debba apparire sul documento di
trasporto anche se un credito richiede che quel documento deve essere clean on board,
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2007
risolvendo una conflittualità circa la necessità di indicare o meno il termine clean sul
documento.
Conclusioni
Le nuove norme rafforzano la funzione che il credito documentario da sempre svolge nel
commercio internazionale offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e
all'ordinante un mezzo che gli eviti un pagamento anticipato della fornitura.
Affinché, però, l'astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti si trasformi in certezza
di pagamento per il beneficiario e in certezza circa il ritiro della merce descritta nell'ordine
di acquisto per l'ordinante, occorrerà una maggiore conoscenza dell'operazione e una
gestione operativa attenta in tutte le fasi dal momento della negoziazione dell'accordo
all'emissione del credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al ritiro della
merce.
Antonio Di Meo
Newsletter n. 33 (19/04/2007) - 19 aprile 2007
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2007

Documenti analoghi

Slides - Studio De Poli Venezia

Slides - Studio De Poli Venezia uniforme delle operazioni di credito documentario. Nascono in seno e per iniziativa della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che periodicamente provvede alla revisione della pubblicazion...

Dettagli

Crediti documentari e Certificati di Origine

Crediti documentari e Certificati di Origine Oltre alle indicazioni delle UCP 600 ICC e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, pare opportuno ricordare infine che non è legittimo l'uso di espressioni quali io certifico o we certify d...

Dettagli

programma e modulo di iscrizione - Camera di Commercio di Forlì

programma e modulo di iscrizione - Camera di Commercio di Forlì Effetti delle riserve sui documenti presentati ad utilizzo di un credito

Dettagli

La nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP Pub. ICC

La nuova Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP Pub. ICC fumigazione, può indicare una data di emissione successiva alla data di spedizione.

Dettagli