Roma, 16 febbraio 2016 A Ministero del Lavoro e delle Politiche

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Roma, 16 febbraio 2016 A Ministero del Lavoro e delle Politiche
Roma, 16 febbraio 2016
A
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
c. att.ne Dott. Danilo Papa
[email protected]
[email protected]
e p.c.
INPS
Direzione Centrale Prestazioni Sostegno al
Reddito
c. att.ne Dott. Luca Sabatini
[email protected]
Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 avente ad
oggetto quesiti di carattere generale sull’applicazione delle normative di
competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al diritto
all’integrazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali a favore di lavoratori del
trasporto aereo interessati da licenziamenti collettivi (Mobilità) a seguito di
procedure concorsuali, in presenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 1 ter
della legge 3/12/2004 n. 291 ovvero di irregolarità incolpevole della curatela.
Data la complessità della materia, appare utile elencare le fonti che disciplinano
l’erogazione delle prestazioni di integrazione da parte del Fondo Speciale per il sostegno
del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del Trasporto Aereo (di seguito Fondo o FSTA):
▪ D.L. 5 ottobre 2004 n. 249 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004,
n. 291, che all’art. 1 ter istituisce il Fondo, avente la finalità di favorire il mutamento
ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di
sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, che recita:
“1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle
professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali
o comunitari;
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b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da
sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità, secondo
modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni
a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per
cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è
inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi
converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la
stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei
limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori
del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di
categoria comparativamente più rappresentative.)
(cfr. anche Circolari INPS n. 108 del 7 ottobre 2005 e n. 102 del 9 luglio 2007);
▪ Verbale di Accordo del 28 luglio 2005 con cui sono stati specificati i criteri e le
modalità di gestione del Fondo;
▪ Verbale di Accordo del 24 marzo 2006 che ha disciplinato la composizione e le
competenze del Comitato Amministratore del Fondo, rinnovato in data 17 marzo
2010;
▪ D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014,
che all’articolo 13, comma 22, ha abrogato il comma 47, lettera c), articolo 3, della
Legge n. 92/2012, lasciando in vigore, pertanto, l’articolo 1 ter del D.L. n. 249/2004,
convertito dalla Legge n. 291/2004 concernente il Fondo speciale del Trasporto
Aereo;
▪ Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2015, in materia di addizionale sui
diritti di imbarco da destinare all’INPS per l’operatività del Fondo fino al 2018.
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, le Scriventi espongono la seguente
problematica circa la quale si chiede alla Spettabile Direzione Generale in indirizzo
di esprimere il proprio parere in relazione alle imprese del settore del trasporto
aereo soggette a procedure concorsuali che:
a) abbiano definito con le OO.SS. apposito accordo sindacale raggiunto in sede
governativa e ottenuto l’emanazione del decreto di autorizzazione al trattamento di
ammortizzatore sociale richiesto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 218/2000;
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b) abbiano attivato il flusso relativo all’ammortizzatore sociale richiesto da parte
dell’INPS;
c) successivamente siano state assoggettate a procedure concorsuali a seguito di
conclamata crisi aziendale;
d) abbiano una situazione contributiva irregolare nel periodo immediatamente
precedente l’apertura della procedura concorsuale e regolare successivamente;
e) presentino, nei termini previsti dal Regolamento del Fondo, l’istanza di intervento di
integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali
applicabili alla specifica fattispecie (Mobilità o C.I.G.S.), al fine di ottenere per i
propri lavoratori le prestazioni previste dall’art. E, punto 1, lett. b) dello stesso
Regolamento, allegando relativa dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’azienda, amministratore straordinario, commissario
giudiziale, liquidatore o curatore, ai sensi dell’art. F, lett. a), punto iv), relativa
all’avvenuto versamento del contributo dello 0,50% (art. 1 ter, comma 2, della
Legge 3 dicembre 2004 n. 291), supportata dalla relativa documentazione (F24),
che attesti l’avvenuto versamento della stessa contribuzione;
f) ottengano per i propri lavoratori l’erogazione del trattamento “base” di
ammortizzatore sociale, anche nei casi in cui non presentino una situazione di
regolarità contributiva, generalmente determinatasi in coincidenza con la vera e
propria condizione di crisi conclamata che ha condotto al ricorso
dell’ammortizzatore sociale, in attuazione del principio dell’automaticità delle
prestazioni (art. 2116 c.c.);
Si pone il quesito su come sia possibile evitare che, qualora le suddette imprese
ricevano esito di non regolarità della domanda a causa dell’impossibilità della
curatela di sanare eventuali debiti contributivi per i periodi immediatamente
precedenti l’apertura della procedura concorsuale, si determini il conseguente
effetto della mancata erogazione ai lavoratori dell’integrazione alle prestazioni
percepite con gli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie, qualora
successivamente all’apertura della procedura concorsuale sia stato assolto il
versamento del contributo dello 0,50% previsto dalla legge, peraltro indicato nel
Regolamento del Fondo quale unica condizione in materia di obbligo contributivo
per l’ammissibilità/erogabilità delle stesse prestazioni.
La prassi prevede che la regolarità dell’istanza di cui alla precedente lett. e) venga
verificata dall’INPS secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo, al citato art. F,
lett. b) e lett. c) punto i), per mezzo dei controlli finalizzati ad accertare la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. F), lett. a), punto iii) e in modo specifico punto iv):
“L’attestazione dell’avvenuto regolare versamento del contributo dello 0,50%.”
Qualora l’INPS ritenga non soddisfatti tutti i requisiti di legge, la dichiarazione di “domanda
non in regola” viene trasmessa dall’INPS al Comitato del Fondo allegando un prospetto di
sintesi delle motivazioni a base della reiezione della domanda, indicante i periodi per i
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quali è accertata l’omissione contributiva anche qualora l’impresa, all’atto di presentazione
al Fondo dell’istanza di prestazione di sostegno del reddito, abbia allegato la
documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo dello 0,50%.
Tale motivazione sintetica trasmessa al Comitato del Fondo trova anche riferimento
nell’art. F), lett. c), punto i) terza alinea, secondo cui: “gli uffici competenti trasmettono,
inoltre mensilmente al Comitato le domande non in regola, indicandone sinteticamente la
motivazione (vedi secondo paragrafo successivo punto G)”.
Il punto G) fa riferimento al sistema sanzionatorio:
“Ai contributi di finanziamento dovuti ai sensi dell’art. 1 ter, comma 2 della legge 3
dicembre 2004, n. 291, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, in caso di omesso
versamento della predetta contribuzione di cui all’art. 1 ter, comma 2 della legge
291/2004, si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, commi 8-20 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388…”.
Dunque, in caso di mancato versamento del contributo dello 0,50% previsto dall’art. 1 ter
della Legge 3 dicembre 2004 n. 291, la disciplina sanzionatoria di cui al Regolamento del
Fondo, secondo i principi che regolano il rapporto contributivo, è la stessa prevista per tutti
i contributi ordinari soggetti ad obbligatorietà di adempimento da parte del datore di lavoro
anche per la parte posta a carico dei lavoratori, con diritto di rivalsa del primo nei confronti
dei secondi mediante la trattenuta sulle retribuzioni.
II Regolamento del Fondo, riguardo all’obbligo del pagamento del contributo in oggetto, al
verificarsi delle condizioni previste dal citato articolo di legge in materia di omessa e
irregolare contribuzione previdenziale, fa esplicito riferimento all’art. 116 della Legge n.
338 del 2000 che presenta un ventaglio di sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistenti o connesse ad omissioni
contributive.
Allo stesso art. G si prevede che: “… l’eventuale domanda di accesso alle prestazioni a
carico del fondo sarà portata da INPS al Comitato, che ne farà oggetto di delibera di
rigetto, salva la possibilità di riesame dopo la dimostrazione documentata
dell’avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza dal 1°
gennaio 2005, o dalla data di costituzione dell’azienda stessa, se successiva. In tal senso
l’INPS invia apposita comunicazione alle aziende interessate”.
La stessa disciplina, facendo riferimento esclusivamente all’art. 1 ter e al relativo
versamento dello 0,50%, viene poi dettagliatamente specificata dall’INPS con la Circolare
n. 108 del 7 ottobre 2005 e successivamente dalla Circolare n. 102 del 9 luglio 2007.
I riferimenti legali sono rimasti immutati e non risulta che l’INPS abbia emesso
successive circolari o messaggi che mettano in discussione il meccanismo di
corrispettività previsto dalla citata disciplina.
Eventuali modifiche della disciplina
successive non possono, ovviamente, avere effetti retroattivi.
Una motivazione tecnica, in quanto tale però inopponibile alle ragioni dei lavoratori
assicurati, che più volte è stata addotta per giustificare la mancata produzione degli effetti
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del versamento dello 0,50%, è che esso confluisce in una gestione indistinta in quanto,
non esistendo un apposito codice che individui la quota di contribuzione dello 0,50%
indicabile nel modello F24 (si è obbligati ad indicare genericamente “DM10”), l’importo
versato a titolo di 0,50% perviene all’INPS attraverso il flusso indistinto dei contributi
attraverso l’Agenzia delle Entrate e va a spalmarsi “in automatico” sui debiti più vecchi, ad
esempio a favore della gestione IVS.
E quindi, a fronte di una verifica che presenti un quadro non omogeneo dal quale si
rilevino, per la stessa impresa, omissioni contributive di altra natura, al regolare
versamento dello 0,50% non viene attribuita nessuna rilevanza, con il conseguente
esito di valutazione negativa che viene espresso nelle delibere di reiezione con la
seguente formula standardizzata:
“Accertata la non regolarità contributiva dell’azienda;
Visto il Regolamento del Fondo, lettera G) che dispone in caso di omesso versamento
della contribuzione di cui all’art. 1 ter, comma 2, L. 291/2004, l’adozione della delibera di
rigetto da parte del Comitato, salva la possibilità del riesame dopo la dimostrazione
documentata dell’avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza
dal 1° gennaio 2005 o dalla data di costituzione dell’azienda stessa, se successiva; che
non si generino dubbi di coerenza rispetto alla delibera di reiezione della richiesta di
prestazione previdenziale quale quella in oggetto alla presente istanza di interpello”.
La natura specifica del finanziamento delle prestazioni del Fondo, alimentato, seppure in
parte, dal contributo ordinario dello 0,50% (di cui giova sottolineare lo 0,375% è a carico
del datore di lavoro e lo 0,125% è a carico del lavoratore), evidenzia un legame diretto
tra la regolarità della citata obbligazione contributiva e l’erogazione della prestazione di
integrazione, in una chiara relazione di corrispettività che è peraltro prevista dalla legge, a
differenza di altri contributi previdenziali i quali, nell’ambito del sistema giuridico della
previdenza sociale, appartenendo alla natura del tributo, sono imposti al fine di garantire il
soddisfacimento pubblico, a conferma dell’applicazione del principio dell’automaticità
delle prestazioni.
Nel caso di specie che interessa il FSTA, invece, non si verte nell’ambito
dell’assicurazione generale IVS, che risente dei vincoli posti dalle esigenze di
soddisfacimento della previdenza generale, ma nel diverso ambito della gestione di un
fondo alimentato dalle risorse versate ad hoc dai lavoratori, dai datori di lavoro e dai
passeggeri attraverso i vettori per lo scopo specifico e “senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica” come stabilito dal più volte citato art. 1 ter del D.L. n. 249/2004; pertanto
a tale Fondo va applicato il principio di corrispettività delle prestazioni in caso di effettivo
versamento della contribuzione al Fondo stesso, restando ininfluente l’eventuale
concorrente sussistenza di irregolarità sui versamenti per titoli diversi.
Per fare un esempio concreto, riportiamo il caso di Groundcare s.p.a. e, dopo il dichiarato
fallimento della società dal Tribunale di Civitavecchia, del Fallimento Groundcare s.p.a. n.
16/2014, ove, a fronte di una modesta irregolarità nella contribuzione ordinaria (ma non in
quella dello 0,50% diretta al Fondo) ante fallimento e, soprattutto, di versamenti regolari
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successivamente al fallimento da parte della curatela, il Fondo ha negato l’integrazione
assumendo come causale giustificativa la non regolarità della contribuzione generale, e
così confondendo le gestioni e i patrimoni e rendendo sostanzialmente inutile la trattenuta
pur subita dai lavoratori, con la conseguenza che quella specifica trattenuta eseguita in
applicazione delle citate norme intese a fornire mezzi economici al Fondo, non ha
alimentato il Fondo, ma si è illegittimamente confusa con la contribuzione generale che,
come innanzi ricordato, ha un diverso scopo e una diversa disciplina.
In questa fattispecie la curatela, per assicurare il rispetto del principio della par condicio
creditorum, è legalmente impossibilitata a sanare l’irregolarità contributiva precedente il
fallimento, ancorché ne abbia i mezzi economici. La legge, infatti, impedisce in modo
netto alla curatela di pagare debiti pregressi, dovendo destinare tutte le risorse alla
soddisfazione dei creditori del Fallimento secondo l’ordine dei privilegi e all’interno di
ciascuna categoria, nel caso di solo parziale capienza, pro-quota. In tal caso la
persistenza della irregolarità della contribuzione generale è assolutamente incolpevole,
cosi come quando si determinino “buchi” contributivi nei periodi immediatamente
precedenti il fallimento oggettivamente inevitabili. In tutte queste circostanze, pur essendo
state regolarmente versate le quote dello 0,5% di finanziamento al Fondo, a causa della
pregressa irregolarità sulla contribuzione generale, e quindi della dichiarazione di non
regolarità contributiva da parte dell’INPS, si blocca l’erogazione della prestazione di
integrazione da parte del Fondo, ancorché:
1) la specifica contribuzione del Fondo dello 0,50% sia stata sempre regolare e quindi
sussista una regolarità contributiva specifica circa la autonoma contribuzione al
Fondo;
2) la irregolarità sulla contribuzione generale non sia stata sanata non per la volontà di
violare l’obbligo contributivo da parte della procedura concorsuale, ma solo per
l’impossibilità legale della curatela di disporre pagamenti per debiti prodotti dalla
società in bonis;
3) sussista quindi una condizione di incolpevolezza della società sottoposta alla
procedura concorsuale.
In situazioni analoghe a quella innanzi descritta che interessa i dipendenti di Groundcare
s.p.a. e poi del suo Fallimento, i lavoratori verrebbero quindi doppiamente danneggiati,
prima per aver subito la trattenuta in busta paga e poi per non poter usufruire
dell’integrazione dell’ammortizzatore sociale (Mobilità) da essa derivante, per cause
indipendenti dalla curatela (e certamente dai lavoratori) e, quel che è paradossale, non
sanabili dalla stessa neppure volendolo per l’impossibilità oggettiva di essa di pagare
debiti pregressi per il divieto di violazione della par condicio creditorum.
Inoltre tale effetto si determinerebbe ugualmente nel caso in cui l’INPS si insinuasse al
passivo, stante la prevedibile attribuzione in sede di riparto di solo una parte del suo
credito, perché potrebbe continuare per tale motivo a giudicare la posizione della società
non in regola.
A tal proposito, però, si osserva che l’Istituto è titolare, come ogni altro creditore, di un
autonomo diritto di credito verso il Fallimento, la cui gestione è solo ad esso imputabile,
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per cui non è legittimo ribaltare gli esiti di una soddisfazione solo parziale del credito
previdenziale generale contro i lavoratori, che, rispetto a tale – ripetiamo – autonoma
posizione creditizia dell’INPS, sono del tutto privi di qualsiasi strumento idoneo a
sindacarne le scelte e le strategie di recupero del credito adottate dall’Istituto verso il
Fallimento.
Quindi, in tali fattispecie in cui l’irregolarità si è protratta – rectius non è stata sanata – per
causa incolpevole della curatela, a cui questo adempimento è di fatto precluso dalla legge,
sarebbe corretto e coerente con i principi che ispirano la prestazione previdenziale non
considerare la posizione dell’azienda come irregolare, ma autorizzare l’erogazione della
prestazione da parte del FSTA in considerazione del regolare versamento del contributo
dello 0,50% (di cui parte è stata trattenuta ai lavoratori) e dell’inesistenza di una volontà di
non onorare l’obbligazione previdenziale da parte della curatela, a ciò impedita dal
sistema.
Un altro esempio: il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è
quasi tutto a carico dello Stato tramite la “GIAS” (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali), istituita presso l’INPS dall’art. 37 della Legge n. 88
del 1989. Per la parte residuale del finanziamento permane l’art 9 della Legge n. 407 del
1990, che prevede un contributo ordinario pari allo 0,9 punti percentuali delle retribuzioni
mensili soggette a contribuzione, con 0,6 punti a carico dei datori di lavoro e 0,3 punti a
carico dei lavoratori beneficiari, con diritto di rivalsa del primo nei confronti dei secondi
mediante la trattenuta sulle retribuzioni. Le imprese sono inoltre soggette a un contributo
addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le
aziende fino a 50 dipendenti (vedi circolare INPS n. 240 del 1988).
In questa fattispecie esemplificativa, ai fini della concessione del trattamento di C.I.G.S.
non risulta che, in presenza di omissione del versamento di tali contributi obbligatori, non
si determini l’attivazione o successivamente si interrompa il trattamento di ammortizzatore
sociale nel corso del periodo previsto dal decreto di autorizzazione ministeriale.
Un ulteriore elemento di riflessione a sostegno del quesito posto con il presente Interpello
è dato dalla considerazione dell’interesse legittimo che si viene a determinare da parte del
lavoratore, rispetto alla prospettata prestazione integrativa del reddito e le forme di
compensazione previste, e le conseguenze che possono derivare dalla sua mancata
applicazione.
Seppure ciò attenga a una tematica di altra natura, al riguardo giova citare la Circolare n.
43 del 15 dicembre 2010 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a firma
del Ministro Sacconi sulla spinosa questione dell’obbligatorietà o meno, da parte delle
imprese, del versamento contributivo agli enti bilaterali, con cui ha risposto
cumulativamente a numerosi interpelli.
L’interpretazione ministeriale è stata la seguente: l’iscrizione agli enti bilaterali non è
obbligatoria (nel rispetto della libertà sindacale negativa). Laddove essa sia prevista dalla
contrattazione collettiva, il lavoratore ha un diritto di natura retributiva nei confronti del
datore di lavoro che ha deciso di non iscriversi alla bilateralità, che viene rispettato
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attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione, equivalenti a quelle del
sistema bilaterale.
La circolare ministeriale specifica: “Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del
contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una
assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli
entri bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente
bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente
obbligo del datore di lavoro. Sicché laddove espressamente previsto dai contratti collettivi,
ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla
stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro
non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il
riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal
sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente previsti dagli importi
stabiliti dalla contrattazione collettiva”.
Ci si pone la domanda se ciò che vale in presenza di una contrattazione collettiva non
debba a maggior ragione valere in presenza di una legge, la cui applicazione è prevista da
accordi sindacali raggiunti in sede aziendale o ministeriale, sulla base dei quali si
conferma la previsione di operare ai lavoratori la trattenuta di una quota di retribuzione a
titolo di contributo per il finanziamento del FSTA che prevede determinate corrispettive
prestazioni di sostegno al reddito al verificarsi della crisi aziendale.
Il diritto in questione, discendente da valide intese sindacali coerenti con quanto previsto
dal Regolamento regolarmente approvato dalle fonti istitutive del FSTA, in presenza di una
legislazione vigente che ne sancisce la legittimità, merita quindi una approfondita
riflessione circa la problematica relativa agli effetti che una mancata positiva soluzione
possa generare presso i lavoratori, già colpiti duramente dalla crisi del settore.
Mediante il presente interpello,
si chiede che per le imprese del trasporto aereo in crisi soggette a procedure
concorsuali, laddove risultino in situazione di regolarità contributiva ai sensi
dell’art. 1 ter della Legge 3 dicembre 2004 n. 291, possa ritenersi ammissibile
l’istanza inoltrata attenendosi alla procedura prevista per dimostrare lo stato di
regolarità contributiva rispetto al contributo dello 0,50% (interamente versato dalla
data di costituzione della stessa a seguito della richiesta degli interventi di
ammortizzatore sociale con le relative forme di sostegno al reddito) e quindi si
renda conseguentemente fruibile l’integrazione allo stesso trattamento di
ammortizzatore sociale in base alle esplicitate disposizioni normative del
Regolamento FSTA e del citato art. 1 ter della Legge 3 dicembre 2004 n. 291.
SOLUZIONE PROPOSTA DALLE SCRIVENTI
Le Scriventi propongono:
 di accogliere l’istanza di riesame da parte delle imprese che presentino il
requisito della regolarità in riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 1 ter;
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 per ciò che riguarda il flusso che perviene all’INPS, di adottare una modalità
simile a quella esposta nella Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2015 emessa
dall’Agenzia Entrate, in virtù della convenzione del 9 gennaio 2008 e s.m.i.
stipulata tra la stessa Agenzia e l’INPS che regola il servizio di riscossione
mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza
dell’Istituto ottenendo l’istituzione di un’apposita causale contributo per la
riscossione tramite il modello F24 (che accompagna la domanda dell’impresa
a FSTA inoltrata tramite SR63) dei contributi da destinare al FSTA. In modo
più specifico, con apposita convenzione tra INPS e FSTA, si affidi al primo il
servizio di riscossione mediante F24 dei versamenti dello 0,50% a favore di
FSTA, istituendo apposita casuale tributo contraddistintiva della specifica
contribuzione, con le relative istruzioni di compilazione;
 che la dichiarazione di responsabilità da parte del legale rappresentante
presente nel modulo SR63, finalizzata ad attestare il regolare versamento del
contributo dello 0,50%, venga ulteriormente rafforzata da apposita
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, peraltro già presente su
altra modulistica in cui è richiesta la stessa dichiarazione.
Tenuto conto:
 dell’attualità della problematica rappresentata e del fatto che sul quesito presentato
non risulta ancora intervenuto nessun chiarimento o presa di posizione ufficiale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, né con circolare, e che situazioni che
possono ritenersi analoghe ( vedi caso Ams e risposta al relativo interpello e caso
Wind Jet ) hanno dato risposta positiva al fine dell’approvazione da parte del
Comitato FSTA delle relative delibere di ammissibilità ed erogabilità;
 del carattere di ordine generale del chiesto chiarimento e più propriamente dello
specifico caso Groundcare SPA che con la valutazione di irregolarità contributiva
(come già esplicitato conseguenza degli atti dovuti dalla curatela) viene assimilata
ad altre società che non hanno la regolarità contributiva pur continuando ad
operare;
le Scriventi ritengono che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per la
presentazione dell’Interpello stabilite dall’art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004 e dalla Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/2004 e, pertanto, chiedono che il
quesito sia sottoposto alla Spettabile Direzione Generale per l’Attività Ispettiva presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rimangono a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
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