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I CONTRIBUTI
COSA SONO:
I contributi determinano il diritto e l'importo della pensione.
SI SUDDIVIDONO IN:
-
mensili
-
settimanali
-
giornalieri
Un anno, composto di 12 mesi, comporterà 12 contributi mensili o 52 settimanali, ossia
tanti quante sono le settimane in un anno.
Per quanto ovvio in un anno non si può superare tale tetto e vengono versati dal datore
di lavoro.
Ciascun lavoratore può controllare la propria posizione richiedendo l'estratto
contributivo.
CONTRIBUTI FIGURATIVI
Quando l'interessato è costretto ad interrompere l'attività per vari motivi (servizio militare,
gravidanza, disoccupazione, malattia, cassa integrazione) non vengono più versati i
contributi obbligatori legati allo svolgimento di un lavoro.
Per evitare che il lavoratore rimanga senza contributi, la legge prevede che vengano
accreditati nei suoi confronti i "contributi figurativi", in modo tale che l'interessato non ha
danni per la pensione e le altre prestazioni.
I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per
aumentare l'importo della pensione.
Soltanto per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) non
sono utili i periodi di malattia ed i i periodi durante i quali è stata riscossa l'indennità di
disoccupazione
Sono invece utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione, cassa
integrazione, ecc.) nel caso in cui si acceda alla pensione di anzianità con 40 anni di
contributi
I CONTRIBUTI VOLONTARI
COSA SONO :
I lavoratori che interrompono l’attività lavorativa possono chiedere all’Inps l’autorizzazione
a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per
aumentarne l’importo.
LA DOMANDA
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps
sull’apposito modulo 010/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Tra i
documenti da allegare è richiesta la copia del modello CUD relativo all’ultimo periodo di
occupazione e all’anno precedente a quello della domanda, con l’indicazione della data di
cessazione del rapporto di lavoro. Per la presentazione della domanda ci si può anche
rivolgere ad un qualunque ufficio del PATRONATO ENAS, che offre assistenza gratuita ai
lavoratori. Nel caso in cui si sia presentata una domanda di pensione ed essa venga
respinta dall’Inps, questa viene automaticamente esaminata come domanda di
autorizzazione ai versamenti .
REQUISITI
Per ottenere l’autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in
tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
Solo per alcune categorie di lavoratori (stagionali, part time, parasubordinati) è sufficiente
un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo
può essere raggiunto cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e
autonomo. I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati alla prosecuzione
volontaria, nell’ambito della stessa gestione separata, per i periodi in cui non svolgono
l’attività. Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, allo scopo di
integrare la contribuzione figurativa prevista, anche i lavoratori:
1. che si avvalgono dell'astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita
del bambino;
2. che usufruiscono dei permessi di allattamento e dei periodi di assenza per malattia
del bambino (di età compresa tra i tre e gli otto anni).
QUANTO SI PAGA
L'importo dei contributi volontari è determinato dall'INPS:
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per i lavoratori dipendenti in base alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti
la domanda;
per gli artigiani e i commercianti in base alla media del reddito d’impresa (dichiarato
ai fini fiscali negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda;
per i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri, i contributi sono calcolati su classi di
reddito stabilite ogni anno dalla legge.
QUANDO SI PAGA
I contributi volontari si pagano trimestralmente con le scadenze:
PERIODO
SCADENZA
gennaio - marzo
30 giugno
aprile - giugno
30 settembre
luglio - settembre
31 dicembre
ottobre - dicembre
31 marzo
COME SI PAGA
L’Inps invia al domicilio i bollettini di conto corrente postale con l’indicazione del contributo
da versare.
CHE COSA SONO
Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge
per i quali non esiste un obbligo assicurativo.
QUALI SONO
I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:
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corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
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lavoro dipendente svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia;
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lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950 (impiegati non soggetti all'obbligo
assicurativo per superamento dei limiti di reddito);
periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio ed assistenza ai familiari
disabili, a partire dal 1° gennaio 1994;
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congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
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congedi per formazione e studio;
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lavoro prestato come parasubordinato o libero professionista prima del 1996;
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interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una
specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni a
partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria);
CHI PUÒ RICHIEDERLI
Il riscatto può essere richiesto all’Inps da tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai fondi
speciali e da quelli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi,
venditori a domicilio, liberi professionisti senza cassa di categoria).
COME SI PAGA
L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma
da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione in un'unica
soluzione oppure rateizzato in 60 rate mensili. In questo caso vengono applicati gli
interessi, calcolati secondo il tasso annuo corrente.