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I CONTRIBUTI COSA SONO: I contributi determinano il diritto e l'importo della pensione. SI SUDDIVIDONO IN: - mensili - settimanali - giornalieri Un anno, composto di 12 mesi, comporterà 12 contributi mensili o 52 settimanali, ossia tanti quante sono le settimane in un anno. Per quanto ovvio in un anno non si può superare tale tetto e vengono versati dal datore di lavoro. Ciascun lavoratore può controllare la propria posizione richiedendo l'estratto contributivo. CONTRIBUTI FIGURATIVI Quando l'interessato è costretto ad interrompere l'attività per vari motivi (servizio militare, gravidanza, disoccupazione, malattia, cassa integrazione) non vengono più versati i contributi obbligatori legati allo svolgimento di un lavoro. Per evitare che il lavoratore rimanga senza contributi, la legge prevede che vengano accreditati nei suoi confronti i "contributi figurativi", in modo tale che l'interessato non ha danni per la pensione e le altre prestazioni. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per aumentare l'importo della pensione. Soltanto per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) non sono utili i periodi di malattia ed i i periodi durante i quali è stata riscossa l'indennità di disoccupazione Sono invece utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.) nel caso in cui si acceda alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi I CONTRIBUTI VOLONTARI COSA SONO : I lavoratori che interrompono l’attività lavorativa possono chiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo. LA DOMANDA La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede Inps sull’apposito modulo 010/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Tra i documenti da allegare è richiesta la copia del modello CUD relativo all’ultimo periodo di occupazione e all’anno precedente a quello della domanda, con l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la presentazione della domanda ci si può anche rivolgere ad un qualunque ufficio del PATRONATO ENAS, che offre assistenza gratuita ai lavoratori. Nel caso in cui si sia presentata una domanda di pensione ed essa venga respinta dall’Inps, questa viene automaticamente esaminata come domanda di autorizzazione ai versamenti . REQUISITI Per ottenere l’autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. Solo per alcune categorie di lavoratori (stagionali, part time, parasubordinati) è sufficiente un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e autonomo. I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria, nell’ambito della stessa gestione separata, per i periodi in cui non svolgono l’attività. Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, allo scopo di integrare la contribuzione figurativa prevista, anche i lavoratori: 1. che si avvalgono dell'astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino; 2. che usufruiscono dei permessi di allattamento e dei periodi di assenza per malattia del bambino (di età compresa tra i tre e gli otto anni). QUANTO SI PAGA L'importo dei contributi volontari è determinato dall'INPS: per i lavoratori dipendenti in base alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la domanda; per gli artigiani e i commercianti in base alla media del reddito d’impresa (dichiarato ai fini fiscali negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda; per i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri, i contributi sono calcolati su classi di reddito stabilite ogni anno dalla legge. QUANDO SI PAGA I contributi volontari si pagano trimestralmente con le scadenze: PERIODO SCADENZA gennaio - marzo 30 giugno aprile - giugno 30 settembre luglio - settembre 31 dicembre ottobre - dicembre 31 marzo COME SI PAGA L’Inps invia al domicilio i bollettini di conto corrente postale con l’indicazione del contributo da versare. CHE COSA SONO Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo. QUALI SONO I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti: corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati; lavoro dipendente svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia; lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950 (impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per superamento dei limiti di reddito); periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio ed assistenza ai familiari disabili, a partire dal 1° gennaio 1994; congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni; congedi per formazione e studio; lavoro prestato come parasubordinato o libero professionista prima del 1996; interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria); CHI PUÒ RICHIEDERLI Il riscatto può essere richiesto all’Inps da tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai fondi speciali e da quelli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio, liberi professionisti senza cassa di categoria). COME SI PAGA L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione in un'unica soluzione oppure rateizzato in 60 rate mensili. In questo caso vengono applicati gli interessi, calcolati secondo il tasso annuo corrente.