Atto Dirigenziale N. 2206 del 30/11/2016 Il Dirigente

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Atto Dirigenziale N. 2206 del 30/11/2016 Il Dirigente
Atto Dirigenziale
N. 2206 del 30/11/2016
Classifica: 010.02.01
Anno 2016
(6760821)
Oggetto
AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ATAF SPA (C.F. 80016730485)
ALL'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN FIRENZE, IN VIALE
XI AGOSTO 84, 86 E 106, ADIBITO A DEPOSITO, UFFICI ED
OFFICINA PER TPL
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.
DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO
TPL
BREST
Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso:
· che la società Ataf spa, è proprietaria del complesso immobiliare sito in Firenze, viale
XI Agosto 84, 86 e 106 adibito a deposito, uffici e manutenzione mezzi trasporto per
TPL, per la cui realizzazione la stessa ha beneficiato di un contributo pubblico del
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del P.T.T.A 1994/1996, che è stato erogato
dalla Provincia di Firenze, sulla base della deliberazione della Regione Toscana n.
216 del 7 marzo 1995, ai sensi della legge regionale Toscana 28 febbraio 1984 n. 14;
· che il suddetto immobile è attualmente concesso in locazione da parte di Ataf spa alla
società cooperativa CAP;
· che la Regione Toscana con delibere di Giunta Regionale n. 493 del 4/06/2012 e n. 612
del 10/07/2012 ha approvato linee ed indirizzi per la gara del TPL del lotto unico
regionale e con Decreto Dirigenziale n. 5085 del 10/11/2014 ha approvato i
documenti di gara;
· che l’art. 16 c. 5 della legge 42/1998 dispone che “il bando di gara per l’affidamento
della gestione del Tpl prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di acquisire i beni di cui
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al comma 2 lett. c), cioè i depositi, e che “il trasferimento avviene a titolo di
proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente”;
· che ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 c. 5 e dall’art. 30 comma 1, 6.5 della
citata legge regionale, Ataf ha espresso alla Regione Toscana con lett. prot. 0158 del
17/01/2014, la volontà di mettere a disposizione il deposito di viale XI Agosto a
titolo di locazione;
· che negli atti di gara indetta dalla Regione Toscana per l’affidamento del lotto unico
regionale del TP, il complesso immobiliare in esame è stato quindi compreso tra i
beni per i quali è previsto che l’aggiudicatario della gara regionale per la gestione del
TPL ne acquisisca la disponibilità mediante subentro nel contratto di locazione;
Preso atto:
· che il contributo pubblico di cui sopra è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture
strumentali al TPL;
· che il punto 6) della citata Delibera Regione Toscana n. 216 del 7 Marzo 1995 ha
disposto la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del Vincolo
di destinazione al TPL derivante dal Contributo Pubblico, di cui all’art. 27 c. 4, della
L.R.T. 14/1984 e che la L.R.T. 42/1998 all’art. 20 bis ha confermato il suddetto
Vincolo di destinazione al TPL derivante dal contributo pubblico;
Preso atto che in data 31/10 c.a., la società Ataf ha pubblicato il bando di gara per la
presentazione di proposte vincolanti irrevocabili di acquisto del complesso immobiliare sopra
descritto;
Considerato che, in considerazione del vincolo di destinazione al Tpl gravante sul complesso
immobiliare in esame, la società Ataf spa ha previsto nel bando che:
· i concorrenti, in sede di presentazione di offerta, dovranno dichiarare di obbligarsi
irrevocabilmente a rispettare il suddetto vincolo di destiazione al TRPL
· il contratto di compravendita verrà trascritto presso i registri immobiliari con
l’annotazione del vicolo di destinazione a TPL;
Vista la nota prot. 002110 del 14/11/2016 con cui la società Ataf spa chiede alla Città
Metropolitana di Firenze, quale ente erogatrice del contributo pubblico, l’autorizzazione
all’alienazione del complesso immobiliare sito in Firenze, in Viale XI Agosto 84,86 e 106, adibito a
deposito, uffici ed officina per TPL, realizzato in parte attingendo al finanziamento pubblico del
Ministeri dell’Ambiente erogato dall’allora Provincia di Firenze;
Visti:
· l’ art. 27 c. 4 della L.R.T. 14/1984 secondo cui “i mezzi di Trasporto, le infrastrutture,
gli impianti fissi e quant’altro acquisito od ammodernato con i contributi di cui al
presente articolo non possono essere alienati né mutati di destinazione, senza
preventiva autorizzazione della Provincia che ha erogato i contributi”;
· l’art. 20 bis della LR:T. 42/1998 secondo cui “l’Ente competente può autorizzare la
vendita o il mutamento di destinazione d’uso dei beni vincolati che non risultino più
necessari alla prestazione del servizio” comma 5 e “in caso di beni di proprietà degli
enti locali, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente erogatore del beneficio” comma 6;
Considerato, dunque, che la sopra citata normativa subordina l’alienazione dei beni vincolati
acquistati con contributi pubblici al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente che ha erogato il
relativo contributo e che l’immobile in esame, vincolato a TPL, è stato realizzato in parte attingendo
al contributo pubblico del Ministero dell’Ambiente, erogato dalla Provincia di Firenze, si ritiene di
accogliere la richiesta di Ataf e, in qualità di ente erogatore del contributo pubblico, di autorizzare
la società stessa alla vendita del complesso immobiliare sopra descritto;
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Preso atto che il prezzo dell’immobile posto a base d’asta risulta determinato sulla base dei
valori di mercato, al lordo del contributo pubblico residuo, ancora da ammortizzare, che dunque
dovrà essere restituito a questo Ente;
Dato Atto che, ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni;
Visto l’atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la
nuova macrostruttura dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 31/12/2015 con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL” per la durata
del mandato legislativo;
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con DLgs.
n. 267 del 18/08/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato con
deliberazione G.P. n. 349 dell’ 11.10.2001 e successive modificazioni;
Ravvisata la propria competenza in merito,
Per le motivazioni sopraindicate
AUTORIZZA
la società Ataf spa all’alienazione del complesso immobiliare sito in Firenze, in Viale XI Agosto, n.
84, 86 e 106, adibito a deposito, uffici ed officina per i servizi TPL, a favore del soggetto che
risulterà aggiudicatario della gara indetta dalla società stessa per la messa in vendita del suddetto
immobile, alle seguenti condizioni:
 inserimento nel contratto di vendita dell’obbligo irrevocabile dell’acquirente di rispettare il
vincolo di destinazione dell’immobile al servizio di TPL;
 trascrizione del contratto di compravendita presso i registri immobiliari con annotazione del
vincolo di destinazione al TPL.
 restituzione alla Città Metropolitana di Firenze dell’importo corrispondente al valore residuo
del contributo non ammortizzato, quale risulterà alla data di stipula del contratto di
compravendita.
DISPONE
di partecipare il presente atto alla Regione Toscana.
Firenze
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TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL
- AMBITO TPL
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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