Ordinanza disciplina orari commerciali
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Ordinanza disciplina orari commerciali
Città di Bollate Provincia di Milano Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione nei pubblici esercizi, di barbiere, parrucchiere ed estetista Città di Bollate Provincia di Milano ORD. N. 16 - PROT. 6741 IL SINDACO Nel rispetto dei principi stabiliti: dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 - Titolo IV; dalle Leggi Regionali 03.04.2000 n. 22, 24.03.2004 n. 5 e 28.10.2004 n. 29; dalle Leggi Regionali 23.07.1999 n. 14 e 21.03.2000 n. 15; dalla Legge Regionale 24.12.2003 n. 30; dalla Delibera di Giunta Regionale n. VII/17516 del 17.05.2004; dalle Leggi 23.12.1970 n. 1142 e 04.01.1990 n. 1; Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione; Visto l’articolo 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 il quale, alla lettera d), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; Visto l’articolo 25, comma 3, dello Statuto Comunale, in materia di competenze sindacali sul coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; Richiamata l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 39 del 10 marzo 2005 - prot. 9359 - avente per titolo “Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione nei pubblici esercizi, di barbiere, di parrucchiere ed estetista; Preso atto della richiesta dell’Associazione Territoriale Commercianti di Bollate del 02.02.2006 prot. 4629 tendente ad ottenere la modifica delle giornate festive sulle quali operare la deroga all’obbligo di chiusura delle attività commerciali in funzione di nuove iniziative culturali; Ravvisata l’opportunità di strutturare la presente Ordinanza in modo tale che sia strumento agile per poter far fronte, con estrema economicità di procedimento, alle esigenze che anno dopo anno possono presentarsi relativamente alle giornate festive nelle quali operare la citata deroga alla chiusura delle attività commerciali; Ritenuto di dover provvedere a coordinare ed uniformare la disciplina degli orari recependo la più generale tendenza, nell’ambito della discrezionalità che la legge conferisce all’Autorità Comunale, a promuovere le attività economiche e commerciali presenti sul territorio e ad assicurare un adeguato livello di servizio ai consumatori e all’utenza; DISPONE che venga adottata la seguente disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, di commercio su aree pubbliche, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Bollate, 14 febbraio 2006 IL SINDACO CARLO STELLUTI TITOLO I COMMERCIO IN SEDE FISSA Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. La disciplina degli orari prevista dal presente Titolo si applica: 1) a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio presenti sul territorio di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/98; 2) alle industrie con attività connessa di vendita al pubblico; 3) ai produttori agricoli che effettuano la vendita al pubblico dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs. 228/01 in locali o aree private annesse o meno al fondo di coltura o di allevamento. 2. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, si identificano le seguenti attività: - alimentare - non alimentare Articolo 2 - ATTIVITA’ ESCLUSE 1. Sono escluse dalla disciplina di cui al Titolo I: - le rivendite di generi di monopolio; - gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie; - le rivendite di giornali; - gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pizzerie d’asporto anche con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande, quando accessoria e strumentale rispetto all’attività principale; - gli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, CD, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale; - le sale cinematografiche - le farmacie; - i distributori di carburante. 2. L’esclusione contemplata nel presente articolo opera qualora tutte le sopraelencate attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, dichiarata dal titolare. Articolo 3 - ORARIO GIORNALIERO 1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui all’articolo 1 possono articolare l’orario giornaliero di apertura al pubblico entro i seguenti limiti: - apertura non prima delle ore 7.00 chiusura non oltre le ore 22.00 Ai sensi dell’articolo 5-bis della L.R. 3 aprile 2000 n. 22, aggiunto dalla L.R. 28 ottobre 2004 n. 29, su richiesta degli esercenti, la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di cui al presente titolo può essere estesa alla seguente fascia: - apertura ore 5.00; - chiusura ore 24.00. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 5-bis, ulteriori e specifiche deroghe all’orario di apertura possono essere autorizzate, su richiesta dell’esercente e per particolari esigenze di servizio del cittadino. 2. Nel rispetto di tali limiti l’operatore commerciale può liberamente determinare l’orario di effettiva apertura non superando complessivamente le 13 ore giornaliere. Articolo 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE 1. E’ consentita la chiusura infrasettimanale facoltativa di mezza giornata delle attività di vendita al dettaglio di cui all’articolo 1. Questa, qualora adottata, sarà determinata liberamente in un giorno feriale dal titolare dell’esercizio commerciale. Articolo 5 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA 1. Le attività di cui all’articolo 1 della presente Ordinanza devono rispettare l’obbligo di chiusura nella giornata di domenica e nelle altre festività infrasettimanali. 2. Le deroghe all’obbligo di cui al comma 1, ammesse ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D. Lgs. N. 114/98 nella misura di otto domeniche o festività per singolo anno, escluse quelle del mese di dicembre, sono elencate nell’allegato “C” alla presente Ordinanza. Articolo 6 - PARTICOLARI ATTIVITA’ DI VENDITA 1. Gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di autoveicoli possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui al precedente articolo, fermo restando il limite di otto domeniche o festività nel corso dell’anno, anche in giornate diverse da quelle individuate nell’allegato “C” della presente Ordinanza. Le singole date di apertura, qualora diverse da quelle indicate nell’allegato “C”, dovranno essere comunicate alla U.O. Commercio. 2. Resta salva la facoltà di apertura nelle festività e nelle domeniche del mese di dicembre. Articolo 7 - ATTIVITA’ MISTE 1. Qualora, negli esercizi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), l’attività di commercio sia svolta promiscuamente ad altra attività (somministrazione di alimenti e bevande, licenza di Pubblica Sicurezza, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti, attività artigianali, farmacie, ricevitorie di lotto, “enalotto” e altri simili giochi, rivendita di biglietti di autolinee) nelle ore e nei giorni di chiusura dell’attività commerciale, dovrà essere sospesa la vendita dei suddetti generi. Articolo 8 - CARTELLO ORARIO 1. Ogni esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile anche dall’esterno, un cartello indicante l’orario di apertura e di chiusura al pubblico effettivamente praticato, in conformità alla presente Ordinanza, nonché il giorno dell’eventuale chiusura infrasettimanale. 2. Il cartello orario è redatto dall’esercente conformemente al modello di cui all’allegato “A” alla presente Ordinanza. 3. L’esercente dovrà obbligatoriamente comunicare all’U.O. Commercio l’orario adottato e l’eventuale attività prevalente prescelta, nonché ogni variazione intervenuta. Per le esigenze di cui sopra è sufficiente la trasmissione di copia del cartello orario che verrà esposto al pubblico. Articolo 9 - SANZIONI 1. 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. 24.03.2004 n. 5, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 per la tipologia “esercizi di vicinato”, da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la tipologia “media struttura di vendita” e da € 5.000,00 a € 30.000,00 per la tipologia “grande struttura di vendita”. 2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della L.R. 24.03.2004 n. 5, in caso di reiterazione della violazione, il Dirigente competente, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. 3. Per l’inosservanza alle altre disposizioni previste nel presente Titolo trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Articolo 10 - CALENDARIO DEL SETTORE PANIFICAZIONE 1. All’attività di panificazione, autorizzata ai sensi della Legge n. 1002/56, si applica l’articolo 11, comma 4, e gli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/98. 2. Il calendario delle festività per l’effettuazione della panificazione straordinaria verrà annualmente comunicato dall’U.O. Commercio alle attività interessate, non appena trasmesso dall’Associazione di categoria. TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Articolo 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. La disciplina del presente Titolo II si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e di somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D.Lgs. 114/98, incluse quelle degli artigiani ed industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento ai sensi del D. Lgs. 228/01. 2. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio. Articolo 12 - ORARIO DEI MERCATI 1. L’orario di funzionamento dei mercati del territorio comunale è così fissato: Orari di vendita al pubblico Orari di accesso all’area da parte degli Operatori Orario di sgombero Bollate centro Martedì Ore 8.00 / 13.00 Piazza Resistenza Ospiate Mercoledì Ore 8.00 / 13.00 Via Milano/Verbania Cascina del SoVenerdì Ore 14.00 / 18.00 le Via Ospitaletto Cassina Nuova Sabato Ore 8.00 / 13.00 Via Pace/Minzoni Usato e Antiq. Domenica Ore 8.30 / 19.00 Piazza Resistenza (*) Fiera di Natale Ultima domeOre 8.00 / 19.00 Piazza Resistenza nica novembre e domeniche prima di Natale Non prima delle ore 7.00 Non prima delle ore 7.00 Non oltre le ore 14.30 Non oltre le ore 14.30 Non prima delle 13.00 Non prima delle 7.00 Non prima delle 7.00 Non prima delle 7.00 Non oltre le ore 18.30 Non oltre le ore 14.30 Non oltre le ore 19.30 Non oltre le ore 20.00 Mercato Giorno ore ore ore ore (*) É data facoltà agli operatori del mercato dell’usato e dell’antiquariato di anticipare il termine dell’orario di vendita al pubblico alle ore 17 esclusivamente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. A tale proposito, dovranno comunque essere adottate tutte le adeguate cautele al fine di ridurre al minimo i disagi per i visitatori e per gli altri operatori commerciali che intendono trattenersi al mercato sino alla fine dell’orario di vendita previsto. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività, ad esclusione del mercato dell’usato/antiquariato e della Fiera di Natale, lo stesso si svolgerà il giorno feriale precedente; in caso di due o più festività consecutive, il mercato si svolgerà il primo giorno feriale precedente. Resta confermato lo svolgimento del mercato dell’usato nella giornata di domenica (escluse quelle del mese di agosto). Resta altresì confermato il divieto, sancito dall’art. 9, comma 1, lettera e) della L.R. 15/2000 e s.m.i. di svolgimento di mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Articolo 13 - ORARI DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CHE SI SVOLGONO FUORI DAI MERCATI 1. Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati possono svolgersi entro i limiti temporali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 15/2000 e s.m.i., ossia dalle ore 5.00 alle ore 24.00. 2. Le rivendite di fiori, di cui al presente Titolo, operanti nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri seguono gli orari di apertura e chiusura stabiliti per gli stessi. Articolo 14 - LIMITAZIONI NELLE GIORNATE FESTIVE E DOMENICALI 1. Resta confermato il divieto espresso dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. 15/2000 di istituire nuovi mercati che si svolgano in giorni festivi o alla domenica. Al divieto di cui sopra, oltre al mercato dell’usato e dell’antiquariato, fa eccezione la Fiera di Natale che si svolge in Piazza della Resistenza nell’ultima domenica di novembre e nelle domeniche di dicembre che precedono il Natale. 2. Nell’atto deliberativo di cui all’articolo 3, comma 6, della L.R. 15/2000 e s.m.i. vengono stabiliti i divieti dell’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree circostanti lo svolgimento dei mercati e della Fiera, nonché per motivi di Polizia Stradale. 3. Nelle giornate domenicali e festive è vietato il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante. 4. Il divieto di cui al comma 3 non opera nelle giornate festive nelle quali è consentita l’apertura delle attività di cui al Titolo I, nel corso di manifestazioni, fiere o sagre autorizzate dall’Amministrazione Comunale e, più in generale, salvo quanto potrà essere disposto, di volta in volta, dall’Amministrazione Comunale in presenza di particolari circostanze. 5. Il divieto di commercio nelle giornate domenicali e festive non si applica altresì agli esercizi del commercio su aree pubbliche specializzati: - nella somministrazione di alimenti e bevande; - nella vendita di libri, dischi magnetici, CD, audio e videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato e oggetti ricordo; - nella vendita di bandiere, striscioni, sciarpe, manifesti, gadgets, ombrelli ed articoli similari recanti i colori e gli emblemi di società sportive, in concomitanza di manifestazioni sportive. Articolo 15 - SANZIONI 1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, le violazioni alle prescrizioni in materia di commercio su aree pubbliche, qualora non previste da apposite disposizioni regolamentari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. 2. Per l’inosservanza alle altre disposizioni previste nel presente Titolo trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. TITOLO III SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Articolo 16 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande muniti di autorizzazione di cui alla Legge Regionale 24.12.2003 n. 30, della Delibera di Giunta Regionale n. VII/17516 del 17.05.2004 nonché delle circolari attuative ed esplicative emanate dalla Regione Lombardia. Articolo 17 - ORARIO MINIMO E MASSIMO DI ATTIVITA’ 1. La disciplina degli orari minimi e massimi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prevista dall’articolo 17 della L.R., dai punti (12), (13), (14) e (15) della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 nonché dalla Circolare n. 31 del 30.07.2004, distinti secondo le denominazioni indicate nel punto (6) della citata D.G.R. è stabilita come segue: FASCIA ORARIA FACOLTATIVA MASSIMA Denominazione esercizio Apertura non prima delle ore: a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e 5.00 simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti cucinati in apposita cucina con menu che include una sufficiente varietà di piatti e dotato di servizio al tavolo b) esercizi con cucina tipica lombarda: risto5.00 rante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self service, fast food e simi5.00 li: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, 5.00 con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si 5.00 somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla riproduzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è preva5.00 lente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, 5.00 Chiusura non oltre le ore: 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno successivo 2.00 del giorno creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar, piano bar, american-bar; locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. successivo 7.00 3.00 del giorno successivo 7.00 3.00 del giorno successivo 7.00 3.00 del giorno successivo 7.00 3.00 del giorno successivo Nel rispetto delle fasce orarie sopraelencate, l’esercente ha facoltà di scegliere un orario differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno. L’orario scelto dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. L’orario massimo di chiusura sopraindicato è prorogato alle ore 4.00 nei seguenti giorni: 1 Gennaio 14 Febbraio 8 Marzo 24 Dicembre 31 Dicembre Capodanno San Valentino Martedì grasso Sabato grasso Festa della Donna Vigilia di Natale Ultimo dell’anno 2. Il Sindaco, nel caso di comprovati motivi di turbamento dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità può disporre, con propria Ordinanza a carico di singoli esercizi o di gruppi di esercizi che insistono su una determinata zona, orari di chiusura inferiori al massimo previsto nella soprariportata tabella. Articolo 18 - ESERCIZI A CARATTERE MISTO 1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali, artigianali o di servizi, osservano l’orario di apertura e di chiusura previsto per l’attività prevalente. Il carattere di prevalenza, giusto quanto disposto dal punto 14.1 della D.G.R. n. VII/17516/2004, è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciscuna attività. Articolo 19 - ATTIVITA’ PARTICOLARI 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti osservano l’orario di apertura e chiusura dell’impianto. 2. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati all’interno dei centri commerciali al dettaglio, devono osservare l’orario della struttura nella quale sono inseriti ed il turno di chiusura previsto per le strutture in cui si trovano. 3. Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati all’interno dei centri sportivi hanno obbligo di apertura nelle giornate nelle quali si svolgono le manifestazioni sportive e quelle ad essa correlate. 4. Gli orari e i giorni di apertura dei chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno dei parchi comunali sono concordati con l’Amministrazione Comunale. Articolo 20 - CHIUSURA SETTIMANALE 1. Giusto quanto disposto dall’art. 18, comma 3, della L.R. n. 30/03, gli esercizi di somministrazione disciplinati dal presente Titolo possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Articolo 21 - PUBBLICITA’ DEGLI ORARI 1. Gli esercenti di cui al presente Titolo hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Sindaco l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata. La scelta dell’orario deve essere comunicata sia in caso di nuova apertura dell’esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata prima dell’inizio dell’attività. 2. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del punto 13.4 della D.G.R. n. VII/17516/2004, sono tenuti ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al Sindaco, con almeno due giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura. 3. Gli esercenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. n. 30/03, sono obbligati altresì ad esporre, in luogo ben visibile, sia all’interno che all’esterno del locale, un cartello leggibile indicante l’orario adottato di apertura e di chiusura al pubblico, l’eventuale opzione per la o le giornate di chiusura settimanale, nonché l’attività prevalente (allegato “B”). Articolo 22 - ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI 1. La disciplina degli orari contemplata nel presente Titolo non si applica alle attività di somministrazione poste nelle aree di servizio all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché alle attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. 2. Inoltre non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente Titolo le attività di somministrazione di cui all’art. 8, comma 4, della L.R. 30/03 punto c) - mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti - punto d) - domicilio del consumatore - punto f) - ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine - punto g) - musei, teatri, sale da concerto e simili. Articolo 23 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’ 1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande dovranno presentare comunicazione ogni qualvolta intendano sospendere volontariamente l’attività di esercizio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi. giusto quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, della L.R. n. 30/03. Detta comunicazione dovrà essere effettuata almeno 5 giorni prima della data prescelta per l’inizio della sospensione. Articolo 24 - SANZIONI 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 23 della L.R. n. 30/03. 2. Per l’inosservanza alle altre disposizioni, non espressamente disciplinate dalle fattispecie di cui al comma 1 trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. TITOLO IV ATTIVITA’ DI BARBIERE PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Articolo 25 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. La disciplina del presente Titolo IV si applica agli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista previsti nei relativi regolamenti comunali. Articolo 26 - ORARIO GIORNALIERO DELL’ATTIVITA’ 1. Gli esercizi per l’attività di cui all’articolo 25 della presente Ordinanza, osservano il seguente orario al pubblico: apertura non prima delle ore 8.00 e chiusura non oltre le ore 22.00. 2. Entro tale fascia è data facoltà all’esercente di determinare l’orario di effettiva apertura e chiusura non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere. 3. Gli esercizi che intendono usufruire dell’orario di apertura fino alle ore 22.00 dovranno, adottare tutte le misure atte ad evitare disturbi causati da inquinamento acustico per le attività svolte all’interno dell’esercizio ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche. Articolo 27 - CHIUSURA SETTIMANALE 1. Previa comunicazione alla U.O. Commercio, da effettuarsi almeno 5 giorni prima, l’esercente ha facoltà di scegliere un giorno di chiusura settimanale. Anche coloro che non si avvarranno di tale facoltà devono in ogni caso comunicare al Comune l’orario di apertura prescelto. Con un preavviso di 5 giorni dovranno altresì essere comunicate le eventuali modifiche successivamente intervenute. 2. E’ fatto obbligo di esporre alla clientela un cartello leggibile indicante gli orari di apertura e di chiusura dell’attività, visibile anche ad esercizio chiuso. Articolo 28 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA. 1. Nelle giornate domenicali e negli altri giorni considerati festivi ai sensi di legge, gli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista osservano l’obbligo di chiusura totale. Articolo 29 - APERTURE FACOLTATIVE. 1. In deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dall’articolo 28, è data facoltà di apertura nelle festività indicate nell’allegato “C” della presente Ordinanza. 2. Nel mese di dicembre è altresì riconosciuta la facoltà agli esercenti di effettuare l’apertura nei giorni festivi e nelle domeniche fermo restando l’obbligo di chiusura totale il 25 e il 26 dicembre. Articolo 30 DETTAGLIO. - ABBINAMENTO CON ESERCIZI DI VENDITA AL 1. Negli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista, detta attività dovrà obbligatoriamente coincidere con quella prevalente anche se, all’interno di esso, sia attivo anche un esercizio di vendita al dettaglio ai sensi del D. Lgs. 114/98. L’orario svolto dovrà essere scelto quindi obbligatoriamente nei limiti di cui al precedente articolo 26. Articolo 31 - SANZIONI 1. L’inosservanza alle disposizioni riportate nel presente Titolo relativamente al rispetto degli orari di apertura e di chiusura è punito con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00. 2. In caso di ulteriori violazioni accertate nel corso dell’anno, le stesse saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. 3. L’omessa esposizione del cartello riportante gli orari di apertura e di chiusura è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. TITOLO V – ABROGAZIONI Dall’entrata in vigore della presente è abrogata l’Ordinanza N. 39 del 10 marzo 2005 prot. 9359. Allegato “A” - FAC SIMILE ORARIO DI ATTIVITA’ COMMERCIO AL DETTAGLIO TITOLARE: _______________________ Attività prevalente Commercio al dettaglio generi alimentari Commercio al dettaglio generi non alimentari Dalle ore______ alle ore_____ Dalle ore______ alle ore_____ GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE PRESCELTO (EVENTUALE) ________________________________________________________ Allegato “B” - FAC SIMILE ORARIO DI ATTIVITA’ SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE TITOLARE: _________________ ATTIVITÀ PREVALENTE (Circ. Reg. n. 31 del 30.07.2004): “f” FASCIA ORARIA DI APERTURA PRESCELTA Dalle ore______ alle ore__________ Dalle ore_______ alle ore_________ (eventuale) GIORNO DI CHIUSURA PRESCELTO ________________________________________________________ Circolare Regione Lombardia 30 luglio 2004 n. 31 a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti cucinati in apposita cucina con menu che include una sufficiente varietà di piatti e dotato di servizio al tavolo b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo; d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la somministrazione del prodotto “pizza”; e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla riproduzione né alla cottura; f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; i) disco-bar, piano bar, american-bar; locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività d trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. Allegato “C” L’obbligo di chiusura stabilito dagli articoli 5 e 28 della presente Ordinanza è confermato anche per i seguenti giorni: 1° Gennaio, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre. Per l’anno 2006, in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva stabilito dagli articoli 5 e 28, e salvo quanto disposto all’articolo 6 della presente Ordinanza, agli esercenti di cui all’articolo 1 e 25 è data facoltà di apertura nelle seguenti domeniche o festività: 1) 12 marzo 2) 2 aprile 3) 7 maggio 4) 11 giugno 5) 18 giugno 6) 2 luglio 7) 8 ottobre 8) 15 ottobre Agli esercenti di cui all’articolo 1 della presente Ordinanza è data altresì facoltà di apertura: - 19 marzo, Festa del papà - le domeniche ecologiche e, più in generale, le domeniche nelle quali, per ragioni di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico, sia necessario ricorrere all’adozione di provvedimenti di blocco della circolazione. In occasione di due o tre festività consecutive, le attività di cui all’articolo 1, limitatamente al settore alimentare o a prevalenza alimentare devono garantire l’apertura nel primo dei giorni festivi interessati con orario obbligatorio sino alle ore 13.00 e facoltativo nelle ore pomeridiane. Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale. L’obbligo della chiusura nelle giornate di domenica e festive degli esercizi commerciali è sospeso nel mese di dicembre. É altresì sospeso l’obbligo della chiusura degli esercizi commerciali per le domeniche 13 e 20 agosto 2006, considerata l’esigenza di assicurare e garantire idonei livelli di servizi alla città ed ai consumatori presenti sul territorio nel periodo estivo, durante il quale possono rilevarsi significative carenze nella consistenza delle rete distributiva effettivamente operante.