fruizione congedo parentale non retribuito per figlio di età compresa
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fruizione congedo parentale non retribuito per figlio di età compresa
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA – Tel. 0323/5421 – Fax 0323/557197 ****** PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (S) PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 / 2014 OGGETTO: FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO PER FIGLIO DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E GLI 8 ANNI DIPENDENTE I. S. - MATRICOLA N. 359 Visto l’art. 32 del D. Lgs n. 151/2001 “T.U. sulla maternità”, ai sensi del quale per ogni bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità: madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, però, il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a 11 mesi; Visto l’art. 34, comma 3°, del D. Lgs. n. 151/2001 “T.U. sulla maternità” relativo al trattamento economico, che cita “per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo; Vista la richiesta di fruire del congedo parentale per figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni avanzata dalla dott.ssa I. S. – matricola n. 359, per complessivi 7 giorni, come di seguito specificato: dal 04.08.2014 al 06.08.2014 e dall’11.08.2014 al 14.08.2014; copia informatica per consultazione Dato atto che la stessa può ancora usufruire di un periodo di congedo parentale di giorni 26; Ritenuto di dover accogliere la richiesta presentata dalla dipendente; Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il funzionario dell’Ufficio Personale Organizzazione, dott.ssa Silvia Morandi; Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese; IL DIRIGENTE DETERMINA di prendere atto della fruizione, da parte della dott.ssa I. S. matricola n. 359, del periodo di congedo parentale per figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 dal 04.08.2014 al 06.08.2014 e dall’11.08.2014 al 14.08.2014 per complessivi 7 giorni; Tale periodo di congedo parentale sarà non retribuito, ai sensi dell’art. 34, comma 3° del D. Lgs n. 151/2001. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 34, comma 5° del D. Lgs. n 151/2001. Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Trasparente”. Lì, 01/08/2014 IL DIRIGENTE CRISTINA CLAUDIO (Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) copia informatica per consultazione