fruizione congedo parentale non retribuito per figlio di età compresa

Transcript

fruizione congedo parentale non retribuito per figlio di età compresa
COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O.
28900 VERBANIA – Tel. 0323/5421 – Fax 0323/557197
******
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (S)
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 / 2014
OGGETTO: FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO PER FIGLIO DI
ETÀ COMPRESA TRA I 3 E GLI 8 ANNI DIPENDENTE I. S. - MATRICOLA N.
359
Visto l’art. 32 del D. Lgs n. 151/2001 “T.U. sulla maternità”, ai sensi del quale per ogni
bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
seguenti modalità:
madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore ai sei mesi;
padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di
dieci mesi.
Qualora, però, il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali è
elevato a 11 mesi;
Visto l’art. 34, comma 3°, del D. Lgs. n. 151/2001 “T.U. sulla maternità” relativo al
trattamento economico, che cita “per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e'
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo;
Vista la richiesta di fruire del congedo parentale per figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
avanzata dalla dott.ssa I. S. – matricola n. 359, per complessivi 7 giorni, come di seguito
specificato:
dal 04.08.2014 al 06.08.2014 e dall’11.08.2014 al 14.08.2014;
copia informatica per consultazione
Dato atto che la stessa può ancora usufruire di un periodo di congedo parentale di giorni
26;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta presentata dalla dipendente;
Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il funzionario dell’Ufficio Personale
Organizzazione, dott.ssa Silvia Morandi;
Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei
dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;
IL DIRIGENTE
DETERMINA
di prendere atto della fruizione, da parte della dott.ssa I. S. matricola n. 359, del periodo di
congedo parentale per figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 dal 04.08.2014 al 06.08.2014 e
dall’11.08.2014 al 14.08.2014 per complessivi 7 giorni;
Tale periodo di congedo parentale sarà non retribuito, ai sensi dell’art. 34, comma 3° del D. Lgs n.
151/2001.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 34, comma 5° del D. Lgs. n 151/2001.
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
Lì, 01/08/2014
IL DIRIGENTE
CRISTINA CLAUDIO
(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
copia informatica per consultazione