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dal 06/02/2015 al 12/02/2015
Selezione delle notizie più rilevanti della settimana
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SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015
Contenuti :
I talenti musicali trovano l'agevolazione
1
Per il bonus bebè nuovi nati o adottati decreto
firmato. Ora l'INPS
1
Regime contributivo agevolato per la gestione
previdenziale degli artigiani e degli esercenti
attività commerciale
2
Bonus Garanzia Giovani esteso all'apprendistato
professionalizzante ed ai contratti a termine
3
Enti creditizi, stretta sulle sanzioni
3
Archivio rapporti finanziari, dal 2016 tracciato
unificato per dati mensili e annuali
4
Imu enti non commerciali con attività promiscua,
partono i controlli
5
Padoan: nessuna proroga per quorum ridotto su
azioni a voto plurimo
5
Cu 2015, online i software di compilazione e
controllo
6
Split payment codificato nella fatturazione
elettronica
7
Split payment, solo per le operazioni documentate
da fattura
7
Nuovi codici tributo ai sostituti d'imposta per i
rimborsi ai dipendenti
9
Robin tax illegittima, ma solo per il futuro
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Contenuti :
Lettere d'intento, il modello già cambia
10
Milleproroghe nelle commissioni, prosegue il
vaglio degli emendamenti
10
Chiusura dei pagamenti di competenza 2013 per
l'indennità di disoccupazione ASpI
11
Versamento a mezzo F24 della contribuzione per
IVS per FPLS e FPSP
11
No al licenziamento se le parole offensive rivolte
al superiore sono dettate dall'ira per ingiustizia
subita
12
Le nuove aliquote 2015 per la Gestione Separata
INPS
12
Commercialisti: dai revisori riunitisi al convegno
nazionale emerge la richiesta di una riforma
13
Ordini professionali, al via l'obbligo di fatturazione
elettronica
13
Premi su retribuzioni convenzionali 2015 per i
lavoratori operanti in paesi extraUE
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Premio speciale unitario per l'assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali
14
Lettere d'intento, il modello già cambia
1
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I talenti musicali trovano l'agevolazione
Trova attuazione l'agevolazione prevista dal decreto “Cultura” (D.L. n. 91/2013) che ha
previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle
imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese
produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio
2012, in relazione ai costi sostenuti per attività di realizzazione e promozione di
registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di
nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti−interpreti. Infatti, è
stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 27 del 3/2/2015 il decreto del ministero dei
Beni ed Attività Culturali del Turismo del 2 dicembre 2014. L'agevolazione produce effetti
per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, con il limite di importo
massimo pari a 200mila euro nei suddetti tre anni. Il credito d'imposta è riconosciuto
nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione,
digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che
siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonchè di
gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a
condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti
abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome
anagrafico o eventualmente artistico, non più di un'opera. Sono agevolabili le seguenti
spese: − compensi relativi allo sviluppo dell'opera, quelli spettanti agli interpreti o
esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la
formazione e l'apprendistato − utilizzo e noleggio degli studi di registrazione − noleggio e
trasporto di materiali e strumenti − spese di montaggio, missaggio, masterizzazione,
digitalizzazione e codifica dell'opera − spese di progettazione e realizzazione grafica −
promozione e pubblicità dell'opera. Le imprese interessate devono presentare al Mibact,
dall'1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione
dell'opera (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico)
apposita istanza. Le modalità saranno definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
decreto. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione con F24 e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini Irap.
06/02/2015 − fiscooggi.it − Le regole del credito d'imposta a favore delle imprese
musicali
Per il bonus bebè nuovi nati o adottati decreto firmato. Ora l'INPS
E' stato firmato – durante il Consiglio dei ministri del 10 febbraio − il decreto attuativo del
bonus bebé nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017,
destinato alle neo mamme o mamme adottive ed introdotto dalla legge di Stabilità per il
2015. Terminata la riunione a Palazzo Chigi, il ministro Angelino Alfano ha annunciato:
«con la firma dei ministri Poletti e Lorenzin il bonus per le neo mamme diventa
pienamente operativo». I REQUISITI La domanda all'INPS, ai fini di riconoscimento di 80
euro mensili (960,00 euro l'anno), può essere presentata dalle neo mamme o mamme
adottive: − cittadine italiane; − cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea; −
cittadine extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno. Con il decreto attuativo
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appena firmato, ora spetta all'INPS provvedere emanando una specifica circolare sulle
modalità per presentare la domanda, ma solo dopo la nascita del bambino poiché il
pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia.
Una volta presentata la domanda, l'Istituto previdenziale verificherà il possesso dei
requisiti della neo mamma o della mamma adottiva ed erogherà la somma. L'assegno
non è cumulativo ai fini IRPEF.
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Firmato il decreto che rende
operativo il bonus bebé − M. Pri. − www.anclsu.com
11/02/2015 − corriere.it − Bonus bebé, partenza al rallentatore Alfano: «Ora pienamente
operativo»
Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli
artigiani e degli esercenti attività commerciale
La Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 76−84, ha introdotto un regime contributivo
agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai
commi 54 ss. del medesimo articolo. Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l'INPS
ha fornito i relativi chiarimenti. Soggetti interessati e contribuzione dovuta I destinatari del
regime contributivo agevolato sono coloro che si trovano ad essere persone fisiche
esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente, da un lato,
abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro,
non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Questi soggetti,
ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare
delle agevolazioni di carattere previdenziale. Accesso al regime Per accedere al regime
previdenziale agevolato, i soggetti già esercenti attività d'impresa alla data dell'1.1.2015,
hanno l'onere di compilare − entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire
del regime agevolato − il modello telematico appositamente predisposto all'interno del
Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it –
Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi
76−84 L. 190/2014 – Adesione. I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa
dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono
presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima
tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla
gestione previdenziale. Al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione
agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con
i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti, solo
qualora la dichiarazione di adesione pervenga all'Istituto entro la data di avvio della prima
elaborazione utile, ordinaria o infra−anno.
11/02/2015 − eDotto.com – Edicola 3 febbraio 2015 − CDL, al via il nuovo regime
forfetario per le imprese minime – Moscioni
11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Minimi, revoche ampie − Cirioli − www.anclsu.com
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Nuovi minimi anche per l'Inps −
Cerofolini − www.anclsu.com
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Bonus Garanzia Giovani esteso all'apprendistato professionalizzante
ed ai contratti a termine
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n.
11\SegrDG\2015 del 23/01/2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015, ha modificato il
Decreto Direttoriale n. 1709\SegrDG\2014 dell'08/08/2014 concernente il “Bonus
occupazionale” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, il
quale era già stato modificato dal Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del
02/12/2014, che rende retroattivo l'incentivo “bonus occupazionale” alle assunzioni
effettuate dal primo maggio 2014. Con la nuova modifica, vengono ammessi all'incentivo
“bonus occupazionale” previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo: − i contratti di apprendistato professionalizzante; − i contratti
a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario abbiano raggiunto
una durata minima di 6 mesi. Il nuovo decreto ha, inoltre, reso cumulabile il bonus
occupazionale con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non
selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali,
con quelli aventi natura selettiva. Disponibile la versione consolidata del Decreto
Direttoriale n. 1709\SegrDG\2014.
12/02/2015 − ItaliaOggi, p. 30 − Giovani garantiti − Cirioli − www.anclsu.com
12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Garanzia giovani, premio
all'utilizzatore − Bocchieri − www.anclsu.com
Enti creditizi, stretta sulle sanzioni
Nella seduta del 10 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra le altre
misure, il testo di un decreto legislativo volto a recepire la Direttiva 2013/36/UE
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento, intervenendo a modifica del Testo Unico Bancario e del
Testo Unico della Finanza ed in attuazione della delega contenuta nella Legge n.
154/2014, cosiddetta “Legge di delegazione europea 2013”. Si precisa che la Direttiva
recepita contempla un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e
sulle imprese di investimento in accoglimento dei contenuti del terzo accordo di Basilea
sul capitale. Tra gli interventi si segnala, in particolare, la previsione di una riforma
complessiva della disciplina delle sanzioni amministrative applicabili a banche e società
di gestione del risparmio. Oltre alle sanzioni pecuniarie, elevate nei loro massimali,
vengono disciplinate misure di carattere non pecuniario come l'interdizione temporanea
dall'esercizio di funzioni presso intermediari e l'ordine di porre termine alle violazioni. Con
riferimento agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale, viene introdotta una
complessiva riforma della disciplina dei relativi requisiti, tale da integrare i requisiti
oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza.
Contemplato anche un obbligo di astensione in capo ai soci e agli amministratori qualora
si tratti di adottare delibere in presenza di conflitto di interessi, per conto proprio o di
terzi. Introdotti, infine, meccanismi di segnalazione di eventuali violazioni normative da
parte del personale. Agenzie di rating, ridotto l'affidamento esclusivo degli enti
pensionistici Nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato un
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decreto legislativo che, in attuazione della Direttiva 2013/14/UE relativa alle agenzie di
rating del credito, mira alla riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating del
credito da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali e da parte dei gestori di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi di investimento alternativi.
12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Enti pensionistici al divorzio dalle
agenzie private di rating − Galimberti
12/02/2015 − governo.it − Consiglio dei Ministri n. 49
12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Conflitti di interessi con regole su
misura – Santosuosso
12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Maxi−sanzioni per banche ed Sgr
– Negri
Archivio rapporti finanziari, dal 2016 tracciato unificato per dati
mensili e annuali
Sono state modificate e integrate le disposizioni che regolano l'invio delle informazioni e
dei dati contabili all'Anagrafe tributaria. Finora, attraverso il servizio Entratel o Fisconline,
gli intermediari comunicavano mensilmente i dati anagrafici dei loro clienti con cui
avevano instaurato nuovi rapporti all'Archivio dei rapporti (apposita sezione dell'Anagrafe
tributaria istituita dal DL n. 223/2006), evidenziando solo l'esistenza e la natura dei
rapporti da essi intrattenuti, senza essere obbligati ad indicare il numero del rapporto. Gli
stessi intermediari finanziari, con cadenza annuale, comunicavano all'Anagrafe tributaria
i dati di tutte le operazioni “fuori conto” o allo sportello a prescindere dall'importo, mentre
dal periodo d'imposta 2011 hanno ricevuto anche l'obbligo di comunicare annualmente i
dati relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto oltre che i dati relativi ai totali delle
movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto. Con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 vengono
modificati e integrati i precedenti provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 20 dicembre
2010 e viene introdotto un nuovo tracciato unificato per le informazioni mensili e annuali,
che gli intermediari finanziari dovranno utilizzare a partire dal prossimo anno. Tracciato
unificato A partire dal 1° gennaio 2016 verrà abolito il doppio binario oggi esistente per
l'invio delle comunicazioni mensili e annuali all'Anagrafe tributaria: entrambe queste
comunicazioni dovranno essere effettuate via Sid in base al tracciato e alle specifiche
tecniche varate con il nuovo provvedimento agenziale. Il canale Sid verrà utilizzato
anche per le segnalazioni mensili, che dovranno contenere anche il numero del rapporto
oltre alle informazioni del tipo e natura dei soggetti collegati. Tale canale diverrà l'unico
ammissibile in quanto in grado di garantire gli alti standard di sicurezza per la
comunicazione approvati dal Garante della privacy. Nuove scadenze per i dati del 2013 e
2014 I dati relativi al 2013 non sono stati ancora trasmessi a seguito di una
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014, che ne ha sospeso l'invio. Il
nuovo provvedimento ha, dunque, provveduto a fissare anche il calendario con i termini
per gli invii dei saldi annuali e delle movimentazioni dei rapporti finanziari relativi agli anni
2013 e 2014. È disposto che i saldi e le movimentazioni relative al 2013 dovranno essere
comunicate dagli intermediari entro il 28 febbraio 2015, mentre quelle relative al 2014
entro il 29 maggio 2015. A partire dal 2015, la scadenza della trasmissione annuale
andrà a regime al 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. Per
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quanto riguarda i termini di aggiornamento delle informazioni mensili sono, invece, stati
confermati quelli già in vigore.
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Il Fisco riapre l'Anagrafe dei conti
− Acierno
11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 29 − Archivio rapporti scadenzato − Stroppa
11/02/2015 − fiscooggi.it − Archivio dei rapporti finanziari: comunicazioni con tracciato
unico − Angeli
Imu enti non commerciali con attività promiscua, partono i controlli
L'agenzia delle Entrate, con comunicato sul portale “Punto fisco”, avvisa i Comuni che
possono accedere alle dichiarazioni Imu delle annualità 2012 e 2013 inviate
telematicamente entro il 1° dicembre 2014 dagli enti non commerciali soggetti
all'Imposta. Si ricorda che, dall'annualità 2012 (Dl 1/2012 ) l'obbligo per gli enti non
commerciali di presentare la dichiarazione non ordinaria “Enc” scatta nei casi in cui
l'immobile abbia un'utilizzazione promiscua. L'applicazione dell'esenzione è in
proporzione all'utilizzazione non commerciale. Con l'accesso alle dichiarazioni Enc
possono, così, partire i controlli dei Comuni sui pagamenti: se nelle dichiarazioni è
indicato un uso promiscuo il Comune è legittimato al recupero dell'imposta, ove non
pagata. Sono disponibili anche le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015, ma è
ancora possibile il ravvedimento per l'ente non commerciale, che può presentare la
dichiarazione entro il 1° marzo 2015, con la sanzione ridotta al 10% della sanzione
minima prevista per l'omissione. Infine, il comunicato avvisa che a regime ogni primo
giorno lavorativo del mese saranno messe a disposizione le dichiarazioni pervenute nel
mese precedente.
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Enti non commerciali, via ai
controlli − Mirto
Padoan: nessuna proroga per quorum ridotto su azioni a voto
plurimo
Non ci sarà nessuna proroga della data del 31 gennaio 2015 quale termine, per le
società con azioni quotate, per poter approvare le relative modifiche statutarie con la
maggioranza semplice anziché dei due terzi, relativamente alle disposizioni del Decreto
Competitività (n. 91/2014) che introducono le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato
nelle società quotate. E' la risposta, sotto forma di lettera in data 5 febbraio 2015, che il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha inviato ad investitori
istituzionali italiani ed esteri, accademici e amministratori, imprese di consulenza, dopo
che questi avevano sollevato criticità sulla possibilità di un'eventuale proroga del termine
scaduto il 31 gennaio 2015. L'introduzione della nuova disciplina su voto plurimo e voto
maggiorato risponde al desiderio di rilanciare la crescita, in particolare delle Pmi,
attraverso l'aumento del numero delle azioni offerte in sede di quotazione e quindi
incrementare la liquidità delle azioni quotate.
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06/02/2015 − tesoro.it − Lettera di Padoan a investitori. No a proroga per quorum ridotto
su voto plurimo
Cu 2015, online i software di compilazione e controllo
Disponibile dal giorno 5 febbraio 2015 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il
software che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per compilare online il nuovo
modello di Certificazione Unica 2015 (comunicato stampa 5 febbraio 2015). Si tratta del
modello che è stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2015 e che da
quest'anno sostituirà il vecchio CUD per i percettori non solo di redditi di lavoro
dipendente e assimilati ma anche di lavoro autonomo, provvigioni e alcuni redditi diversi.
L'onere della compilazione ricade su tutti i sostituti d'imposta, relativamente ai redditi
erogati nel 2014, che grazie alle due applicazioni rese disponibili dall'Amministrazione
finanziaria (software di compilazione e software di controllo) possono ora compilare il “Cu
2015” e di conseguenza predisporre il relativo file da inviare al Fisco entro il 9 marzo,
direttamente o tramite intermediari abilitati. Si ricorda che la scadenza ordinaria per
l'invio è fissata al 7 marzo, ma cadendo di sabato viene prorogata al primo giorno
lavorativo utile (lunedì successivo). Tuttavia, le Certificazioni uniche correttive dovranno
essere trasmesse entro il 12 marzo e non il 14 (il termine dei cinque giorni concesso
viene calcolato dal 7/03/2015) per non incorrere in sanzioni. I dati trasmessi dai sostituti
d'imposta con la Cu saranno utilizzati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata,
a disposizione online di lavoratori dipendenti e pensionati dal prossimo 15 aprile.
Informazioni tecniche Le due applicazioni rese disponibili non richiedono alcuna
installazione. I software utilizzano l'ambiente Java, che consente all'utente di usufruire
delle applicazioni direttamente dal web. Dunque, si necessità solo della versione
aggiornata di Java per poter effettuare l'installazione diretta del programma. I programmi,
una volta aperti, si collegano alla Rete e si aggiornano automaticamente, dando garanzia
all'utente di avere sempre l'ultima versione dei software installati. Nessuna proroga
Anche se da più parti sono giunte lamentele per il ritardo con cui l'Agenzia ha reso
disponibili i software di compilazione e comunicazione della Certificazione unica 2015,
dall'Amministrazione finanziaria è giunta conferma che non ci sarà alcun rinvio dei tempi
previsti per la sua compilazione. La scadenza dell'adempimento resta fissata al 9 marzo
2015. Rispondendo alla Cofimi Impresa (nota prot. 13/2015 del 29/01/2015), l'Agenzia ha
poi ribadito che anche con riferimento all'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni
d'intento in capo all'esportatore (Dlgs 175/2014), al posto del fornitore dei beni, che le
riceve, non vi è alcuna intenzione di posticipare la data fissata dal provvedimento
direttoriale del 12 dicembre 2014. Pertanto, l'entrata in vigore della nuova modalità
operativa resta fissata a partire dal prossimo 11 febbraio 2015.
06/02/2015 − fiscooggi.it − La Certificazione unica prende vita: in Rete, compilazione e
controllo − r.fo.
06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 24 − CU, invio dal 9/3
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Certificazione, pronto il software di
compilazione
06/02/2015 − agenziaentrate.it − Software di compilazione Certificazione Unica 2015
06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 24 − Lettere di intento al via − Poggiani
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Split payment codificato nella fatturazione elettronica
La “scissione dei pagamenti” (split payment) è obbligatoria nei rapporti tra fornitori e Pa.
Sulla disposizione, già pubblicata in “Gazzetta”, pende la spada di Damocle dell'ok dalla
Commissione Ue, che se non verrà costerà la clausola di salvaguardia dell'aumento delle
accise sulla benzina. Per le procedure informatiche relative alla fatturazione elettronica
nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, Fatturapa.it ha adeguato il sistema al
nuovo obbligo, con il nuovo formato (versione 1.1) per la redazione delle fatture. Si
ricorda che dal 6 giugno 2014 il progetto fatturazione elettronica nei confronti della Pa
vede coinvolti, nella prima fase, ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza;
dal dal 31 marzo 2015, la modalità digitale sarà estesa a tutti gli altri enti nazionali e alle
amministrazioni locali (sostanzialmente a tutta la Pa). Si legge, sul sito Fatturapa.it, che il
decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta
ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'obbligo di esposizione in fattura
dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della scissione dei
pagamenti. La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il sistema è stato pertanto
adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il
carattere "S", per Split payment) tra quelli ammissibili per il campo , contenuto nel blocco
informativo . Raccolta firme La corsia preferenziale per il rimborso dell'Iva delle fatture
colpite dallo split payment, conti alla mano, vedrà i rimborsi in sette mesi, ciò non basta a
bilanciare la stangata verso le imprese che hanno a che fare con la Pa e che, con il
nuovo meccanismo, avranno meno liquidità. Questa previsione è alla base della protesta
condotta dall'Ance (associazione nazionale costruttori edili) con la raccolta sul sito delle
firme di aziende che lavorano con la pubblica amministrazione. Il presidente, Paolo
Buzzetti, in merito avvisa: “non possiamo accettare che per colpire un'azienda che evade
vengano punite tutte quelle imprese oneste che al posto dei soldi dovuti si troveranno in
cassa solo crediti Iva”.
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Compensare, l'alternativa più
veloce ai rimborsi − Milano
06/02/2015 − fiscooggi.it − Sistema FatturaPa e split payment: intersezione di nuove
procedure − Silipigni
06/02/2015 − fatturapa.it − pagina dedicata alla Fatturazione Elettronica verso la
Pubblica Amministrazione
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − L'errore Iva non ricade sulla Pa −
Magrini, Parodi, Santacroce
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Sui farmaci non si applica la
«scissione» − Tarabusi, Trombetta
Split payment, solo per le operazioni documentate da fattura
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati
dalla Pa, che l'Iva regolarmente addebitata dal fornitore in fattura venga versata dalla
stessa amministrazione acquirente direttamente all'Erario, mentre al fornitore verrà
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pagato il solo corrispettivo. Si tratta di un particolare meccanismo di sdoppiamento dei
pagamenti, che viene regolato dal nuovo articolo 17−ter del Dpr 633/1972. Lo split
payment è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 per tutti gli acquisti effettuati dalle Pa
sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell'esercizio di attività
d'impresa. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 9 febbraio, fornisce i primi
chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo introdotto dall'articolo 1, comma 629,
lettera b), della Legge 190/2014. Ambito soggettivo esteso Tenendo conto della
particolare finalità antievasione che sottende alla norma citata, la circolare 1/E specifica
che per individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment non
è sufficiente far riferimento all'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, ma bisogna tener
conto anche dell'obiettivo antievasione della disposizione. Così, non ci si può fermare
all'interpretazione restrittiva dell'articolo 6 (da cui trae le mosse il nuovo articolo 17−ter),
tanto che la nuova norma ha ora una portata molto più ampia, purchè vengano rispettati i
principi ispiratori della disposizione. Di qui la conclusione dell'Agenzia delle Entrate
secondo cui nell'ambito dei soggetti che possono applicare lo split payment si devono
ricondurre anche le Comunità montane oppure l'Unione dei comuni, per ciò che riguarda
lo Stato e gli organi dello Stato. Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali e i
consorzi tra essi costituiti vengono ricomprese, invece, le istituzioni scolastiche e le
istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); mentre per ciò che
riguarda le Camere di commercio, è esteso l'obbligo di applicazione del nuovo
meccanismo anche alle Unioni regionali delle camere di commercio. Ambito oggettivo Un
altro importante chiarimento reso dalla circolare del 9 febbraio è quello riguardante
l'ambito oggettivo della disposizione. Secondo l'Agenzia, il nuovo meccanismo di
scissione dei pagamenti opera solo per le operazioni documentate da fattura. Ne
restano, pertanto, escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio di
ricevuta fiscale, scontrino fiscale e non fiscale oppure mediante altre modalità
semplificate di certificazione dei corrispettivi previste dalla legge (invio telematico dei
corrispettivi). Lo scopo del legislatore è quello di salvaguardare le piccole spese
sostenute dagli enti pubblici, che se assoggettate allo split payment creerebbero grosse
difficoltà operative. Sanzioni Infine, una precisazione molto importante ha riguardato
l'aspetto sanzionatorio del meccanismo. Viste le incertezze normative create dal nuovo
articolo 17−ter, l'Agenzia esclude la sanzionabilità di tutti gli errori commessi prima
dell'emanazione della circolare 1/E, lasciando così aperta la possibilità di una
regolarizzazione degli errori commessi a partire dal 1° gennaio 2015 a seguito
dell'applicazione del nuovo regime. Pertanto, nel caso in cui l'ente pubblico abbia
corrisposto erroneamente al fornitore l'Iva anche in relazione alle operazioni fatturate
dopo il 1° gennaio 2015, se il fornitore adempie regolarmente al versamento
dell'Imposta, non occorrerà fare nulla per correggere le violazioni commesse; viceversa,
se il fornitore ha emesso erroneamente una fattura con l'annotazione scissione dei
pagamenti, lo stesso dovrà provvedere a correggere la violazione e le Pa dovranno
corrispondere l'imposta direttamente al fornitore.
10/02/2015 − eDotto.com – Edicola 4 febbraio 2015 − Ufficiali le regole sullo split
payment. Il Dm è in “Gazzetta” – Moscioni
10/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Scissione solo per le operazioni
fatturate − Parodi
10/02/2015 − fiscooggi.it − Split payment: passa per internet la verifica dei soggetti
obbligati − Mingione
10/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Split payment, avvio morbido −
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Santacroce − www.giustizia−amministrativa.it
10/02/2015 − ItaliaOggi, p. 23 − Split payment a portata ridotta − Barbero
Nuovi codici tributo ai sostituti d'imposta per i rimborsi ai dipendenti
A seguito di quanto stabilito dal decreto sulle Semplificazioni fiscali, che prevede che dal
1° gennaio 2015 le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai
professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le
modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/97, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la
risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015, con 11 nuovi codici tributo dedicati proprio ai
sostituti d'imposta. I nuovi codici tributo servono per compensare, tramite il modello F24,
le somme rimborsate a dipendenti e pensionati (3 codici), per recuperare le ritenute e le
imposte sostitutive versate in eccedenza (5 codici) e per compensare i crediti riconosciuti
dai sostituti stessi (altri 3 codici). Questi nuovi codici tributo con le relative modalità di
recupero riguardano anche i sostituti d'imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti
pubblici”.
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 40 − In breve − Spazio alle
compensazioni per i rimborsi ai dipendenti
11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Brevi
11/02/2015 − fiscooggi.it − Compensazioni tramite F24: i codici per i sostituti d'imposta −
Badiali
Robin tax illegittima, ma solo per il futuro
Ormai è ufficiale, la Robin tax è illegittima. A sancirlo la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 10/2015, depositata il giorno 11 febbraio. La Consulta ha bocciato il prelievo
extra sui profitti delle imprese petrolifere e del settore energetico. La norma introdotta dal
Dl 112/2008 durante il Governo Berlusconi, con le successive modifiche apportate fino al
2011, è stata considerata dai giudici costituzionali lesiva del principio di uguaglianza e di
quello della capacità contributiva, sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della
Costituzione. Accogliendo i dubbi di incostituzionalità sollevati dalla Ctp Reggio Emilia, la
Consulta ha evidenziato come il “vizio di irragionevolezza” emerge proprio dalla
configurazione della stessa addizionale Ires, che di fatto non è una aliquota limitata ai
soli extra−profitti, ma una vera e propria maggiorazione dell'aliquota Ires che si applica
all'intero reddito d'impresa. Dunque, niente più addizionale Ires del 6,5% applicabile ai
settori petrolifero e dell'energia, fatti salvi, però, i rapporti esauriti. Per mettere al riparo i
conti dello Stato ed evitare un buco di qualche miliardo di euro, la Consulta ha infatti
espressamente previsto che la sentenza produrrà i suoi effetti soltanto “pro futuro”. No
effetti retroattivi Nelle motivazioni della sentenza si legge che: “l'applicazione retroattiva
della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una
grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.”. La decisione,
dunque, avrà effetto solo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla
“Gazzetta Ufficiale”. Nonostante siano salvi gli equilibri di bilancio passati, il Governo
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sarà comunque tenuto a provvedere alla copertura del gettito che verrà a mancare negli
anni futuri a seguito della bocciatura della Robin tax, che potrebbe quantificarsi in circa
un miliardo di euro l'anno. Nello specifico il Dipartimento delle finanze stima che la
decisione potrebbe produrre effetti negativi sui conti pubblici per circa 700 milioni
nell'anno 2015 e di circa 800 milioni a partire dal 2016. La Corte in virtù del potere
concessole “di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativi limiti”, ha convenuto
che non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che la sola ipotesi della restituzione dei
versamenti connessi alla dichiarazione di illegittimità della Robin tax “determinerebbe,
infatti, uno squilibrio del bilancio di entità tale da implicare la necessità di una manovra
finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è
obbligata in sede di unione europea e internazionale”. Sulla questione della illegittimità
costituzionale della Robin tax, si è espresso anche il viceministro dell'Economia
Morando, che ha definito la sentenza storica per ciò che riguarda la sua non applicazione
retroattiva. Per la prima volta, infatti, la Consulta, nel prendere una decisione, ha tenuto
conto degli effetti che essa avrebbe prodotto facendosi carico della possibile violazione
dell'articolo 81 della Costituzione derivante appunto dagli effetti di una sua sentenza.
12/02/2015 − Morando: sentenza Consulta storica, non reatroattiva grazie al nuovo art.
81 della Costituzione
12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 38 − Si cercano 700 milioni l'anno −
Colombo
12/02/2015 − ItaliaOggi, p. 25 − Robin tax al muro − Stroppa
12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 38 − Robin tax illegittima, d'ora in poi −
Mobili
Lettere d'intento, il modello già cambia
Con provvedimento direttoriale n. 19388/2015 dell'11 febbraio 2015, l'Agenzia delle
Entrate approva una nuova versione, con correzione delle istruzioni per la compilazione,
del modello per la trasmissione telematica delle lettere d'intento degli esportatori abituali,
da poco approvato con provvedimento del 12 dicembre 2014. Le modifiche sono state
apportate al quadro “Dichiarazione” delle operazioni singole. Nel campo 1 del quadro è
specificato che la dichiarazione si riferisce a una sola operazione “fino” all'ammontare
che sarà indicato nello spazio del modello.
12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Lettere di intento, il modello è già
cambiato − Sirri
Milleproroghe nelle commissioni, prosegue il vaglio degli
emendamenti
Il Milleproroghe, nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, imbarca
altri emendamenti. Slitta al 2016 l'entrata in vigore dell'Imu secondaria, prevista dal
federalismo comunale, che unisce i tributi locali minori, come Tosap, Cosap e tassa
pubblicità e affissioni. Novità che riguardano i Caf Cambia per i Caf il calendario della
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dichiarazione precompilata: − il termine del 31 gennaio 2015 entro cui i Caf avrebbero
dovuto inviare al Fisco la relazione tecnica con le garanzie di idoneità
tecnico−organizzativa del centro (dipendenti, formazione, sistemi di controllo interno) è
prorogato al 30 settembre 2015; − il triennio di riferimento delle dichiarazioni trasmesse
dai Caf, su cui si calcola il requisito per essere autorizzati all'attività, salta il 2015 e
riguarderà il periodo 2016, 2017 e 2018.
06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 22 − Grandi opere più tempo − Stroppa
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Idoneità dei Caf al 30 settembre −
Mobili, Rogari
Chiusura dei pagamenti di competenza 2013 per l'indennità di
disoccupazione ASpI
L'INPS, con messaggio n. 951 del 6 febbraio 2015, ha ricordato che con precedente
messaggio (n. 5275 dell'11 giugno 2014) era stato comunicato che restavano inevase, a
causa del superamento del finanziamento annuale previsto dalla normativa, le domande
dell'indennità di disoccupazione ASpI con data di presentazione dal 1° novembre al 31
dicembre 2013 e che le stesse dovevano essere respinte per esaurimento del
finanziamento di cui all'articolo 3, comma 17, della Legge n. 92/2012. Successivamente,
con il messaggio n. 9689 del 16 dicembre 2014, l'Istituto ha comunicato che il Ministero
del Lavoro aveva autorizzato l'istruzione e l'ammissione al pagamento, nel limite di
8.000.000 di euro, delle domande relative a periodi di competenza 2013 non ancora
liquidate per assenza di fondi. Stante quanto sopra, l'Istituto invita adesso tutte le
strutture territoriali a completare le operazioni entro il 15 febbraio 2015.
Versamento a mezzo F24 della contribuzione per IVS per FPLS e
FPSP
Con circolare n. 28 del 10 febbraio 2015, l'INPS ha evidenziato che, a partire dal periodo
di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione
per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi
professionisti (FPSP) devono utilizzare la "Sezione INPS" dell'F24.
A tal fine l'Istituto
ha riportano le istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi del mod. F24, riferite
alla aziende con dipendenti da applicare, a partire dai periodi di competenza gennaio
2015, ai datori i lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di
committenti. Versamenti di competenza fino a dicembre 2014 Per i versamenti della
contribuzione IVS afferente al FPLS e al FPSP, relativi a periodi competenza fino
dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare l'F24 nella “Sezione
Altri Enti Previdenziali e Assicurativi”. Anche in questo caso, l'Istituto ha riportano le
modalità di compilazione dei campi del mod. F24, riferite alle aziende con dipendenti da
applicare, per i periodi competenza fino a dicembre 2014, ai datori i lavoro dello
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spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti.
11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Artisti e sportivi: contributi con
«F24 Inps»
No al licenziamento se le parole offensive rivolte al superiore sono
dettate dall'ira per ingiustizia subita
Non può essere licenziabile il dipendente che − ritenendosi vittima di una maliziosa
delazione e, perciò, in stato di turbamento psichico transitorio − in preda ad un atto d'ira
si sia rivolto al suo superiore gerarchico, che l'aveva invitato a collaborare per una
serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari. Questo
è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2692 dell'11 febbraio 2015,
ritenendo che il caso di specie sia riconducibile all'insubordinazione lieve, atteso che non
c'è stata alcuna contestazione dei poteri dello stesso superiore e che non è stata rifiutata
la prestazione lavorativa, per cui si deve ritenere non ammissibile la sanzione espulsiva
che priverebbe il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento.
12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − L'insulto al superiore non vale il
licenziamento − Bulgarini D'Elci − www.giustizia−amministrativa.it
Le nuove aliquote 2015 per la Gestione Separata INPS
L'INPS, con circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, ha comunicato che, per i soggetti iscritti
in via esclusiva alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per
l'anno 2015 al 30%, chiarendo che tra i soggetti interessati sono compresi anche i
lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per
i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie,
l'aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50%. Viene, inoltre, confermata l'ulteriore aliquota
contributiva, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli iscritti, che non
risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla
malattia ed al congedo parentale, pari allo 0,72%. Massimale e minimale annuo di
reddito Il massimale di reddito per l'anno 2015 è di € 100.324,00, mentre il minimale di
reddito è pari a € 15.548,00. Ripartizione dell'onere contributivo Ricorda l'Istituto che la
ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi
è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese
successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24
telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per i
professionisti iscritti alla Gestione Separata l'onere contributivo è a carico degli stessi ed
il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali
previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto
2015).
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06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 28 − Stangata Inps sulle partite Iva − Comegna −
www.anclsu.com
06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 36 − Definito il massimale della
Gestione separata − Venanzi
Commercialisti: dai revisori riunitisi al convegno nazionale emerge
la richiesta di una riforma
In occasione del convegno nazionale “Revisori dei conti, baluardo di legalità negli enti
locali”, tenutosi a Cosenza il 7 febbraio 2015 e organizzato da Consiglio e Fondazione
nazionali dei commercialisti, in collaborazione con l'Ordine di categoria di Cosenza, molti
gli argomenti affrontati. I numerosi provvedimenti normativi riguardanti la revisione dei
conti negli Enti locali negli ultimi anni hanno fornito il materiale per ragionare sulla figura
del revisore e focalizzare l'attenzione sulle possibili modifiche da apportare per far sì che
questa figura risulti pienamente tutelata. Tra le questioni di maggior rilievo, il sempre
maggiore ampliamento delle competenze, l'articolato meccanismo di estrazione dagli
elenchi regionali indirizzato alla selezione e i compensi, per i quali l'ultimo aggiornamento
dei massimali è avvenuto nel 2005. Ne è emersa la richiesta precisa da parte dei
professionisti di una riforma in tal senso. Pronto nel contempo il disegno di legge di
riforma degli enti locali, dove si prevede, tra l'altro, che si estenda il collegio di revisione
− al posto del professionista unico − nelle Unioni di Comuni il cui numero di abitanti sia
superiore ai 10 mila, con relativo possibile aumento del compenso. Inoltre, in relazione al
rilascio dell'attestato di iscrizione all'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali,
il Ministero dell'interno, con comunicato del 6 febbraio 2015, ha reso noto che è
disponibile on line la nuova funzione che permette agli iscritti all'Elenco di richiedere un
attestato di iscrizione allo stesso relativo a ciascun anno in cui si è risultati regolarmente
iscritti. Inserendo le proprie credenziali alla pagina
http://finanzalocale.interno.it/app/revisori.php della Direzione centrale del Ministero
dell'interno, ciascun iscritto potrà visualizzare l'apposita sezione dalla quale richiedere un
attestato per ogni anno di iscrizione e visualizzare tutti gli enti locali per i quali ha
partecipato al sorteggio e quelli in cui è stato eventualmente estratto come nominativo o
come riserva.
07/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Estrazione e compenso spine per i revisori p.a. −
Barbero − www.istruzione.it
07/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 15 − Enti locali, più revisori con la
riforma − Trovati
Ordini professionali, al via l'obbligo di fatturazione elettronica
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo con una nota ad una lettera della
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, ha specificato
che anche gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione
elettronica. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015 marzo, gli Ordini professionali
dovranno emettere, trasmettere, conservare ed archiviare le fatture esclusivamente in
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formato elettronico. Tra gli Ordini in questione, anche quello dei Dottori commercialisti e
degli Esperti sarà tenuto alla conservazione e archiviazione di fatture, note, conti,
parcelle e simili esclusivamente in formato elettronico. Con l'informativa n. 5 dell'11
febbraio 2015, il Cndcec si è rivolto ai presidenti dei consigli territoriali per comunicare
loro le modalità di attivazione del servizio, invitandoli, qualora non lo avessero già fatto,
ad accreditare il proprio Ordine all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, collegandosi
alla pagina di accreditamento del sito www.indicepa.gov.it.
12/02/2015 − cndcec.it − Fatturazione elettronica, un obbligo per gli Ordini
Premi su retribuzioni convenzionali 2015 per i lavoratori operanti in
paesi extraUE
L'INAIL, con circolare n. 28 del 6 febbraio 2015, comunica che a decorrere dall'1 gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2015, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi
extraUE diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche
parziali, è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto
ministeriale 14 gennaio 2015. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le
prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono
previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a
contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione
nazionale corrispondente, di cui alle tabelle che sono parte integrante del citato decreto.
Si ricorda che, trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono
attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di
lavoro, quali ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni
occasionali.
Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, in data 19 dicembre
2014, è stato emanato il Decreto Ministeriale di approvazione della determina n. 351 del
17 novembre 2014, adottata dal Presidente dell'INAIL, concernente la determinazione
del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella misura pari ad €
258,00 su base annua, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di
integrazione e sostegno al reddito impiegati in attività di volontariato in favore di comuni
o enti locali.
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