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SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Selezione delle notizie più rilevanti della settimana SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 www.supermercato.it SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Contenuti : I talenti musicali trovano l'agevolazione 1 Per il bonus bebè nuovi nati o adottati decreto firmato. Ora l'INPS 1 Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale 2 Bonus Garanzia Giovani esteso all'apprendistato professionalizzante ed ai contratti a termine 3 Enti creditizi, stretta sulle sanzioni 3 Archivio rapporti finanziari, dal 2016 tracciato unificato per dati mensili e annuali 4 Imu enti non commerciali con attività promiscua, partono i controlli 5 Padoan: nessuna proroga per quorum ridotto su azioni a voto plurimo 5 Cu 2015, online i software di compilazione e controllo 6 Split payment codificato nella fatturazione elettronica 7 Split payment, solo per le operazioni documentate da fattura 7 Nuovi codici tributo ai sostituti d'imposta per i rimborsi ai dipendenti 9 Robin tax illegittima, ma solo per il futuro 9 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Contenuti : Lettere d'intento, il modello già cambia 10 Milleproroghe nelle commissioni, prosegue il vaglio degli emendamenti 10 Chiusura dei pagamenti di competenza 2013 per l'indennità di disoccupazione ASpI 11 Versamento a mezzo F24 della contribuzione per IVS per FPLS e FPSP 11 No al licenziamento se le parole offensive rivolte al superiore sono dettate dall'ira per ingiustizia subita 12 Le nuove aliquote 2015 per la Gestione Separata INPS 12 Commercialisti: dai revisori riunitisi al convegno nazionale emerge la richiesta di una riforma 13 Ordini professionali, al via l'obbligo di fatturazione elettronica 13 Premi su retribuzioni convenzionali 2015 per i lavoratori operanti in paesi extraUE 14 Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 14 Lettere d'intento, il modello già cambia 1 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 I talenti musicali trovano l'agevolazione Trova attuazione l'agevolazione prevista dal decreto “Cultura” (D.L. n. 91/2013) che ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attività di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti−interpreti. Infatti, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 27 del 3/2/2015 il decreto del ministero dei Beni ed Attività Culturali del Turismo del 2 dicembre 2014. L'agevolazione produce effetti per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, con il limite di importo massimo pari a 200mila euro nei suddetti tre anni. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonchè di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un'opera. Sono agevolabili le seguenti spese: − compensi relativi allo sviluppo dell'opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l'apprendistato − utilizzo e noleggio degli studi di registrazione − noleggio e trasporto di materiali e strumenti − spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera − spese di progettazione e realizzazione grafica − promozione e pubblicità dell'opera. Le imprese interessate devono presentare al Mibact, dall'1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico) apposita istanza. Le modalità saranno definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione con F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. 06/02/2015 − fiscooggi.it − Le regole del credito d'imposta a favore delle imprese musicali Per il bonus bebè nuovi nati o adottati decreto firmato. Ora l'INPS E' stato firmato – durante il Consiglio dei ministri del 10 febbraio − il decreto attuativo del bonus bebé nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, destinato alle neo mamme o mamme adottive ed introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015. Terminata la riunione a Palazzo Chigi, il ministro Angelino Alfano ha annunciato: «con la firma dei ministri Poletti e Lorenzin il bonus per le neo mamme diventa pienamente operativo». I REQUISITI La domanda all'INPS, ai fini di riconoscimento di 80 euro mensili (960,00 euro l'anno), può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive: − cittadine italiane; − cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea; − cittadine extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno. Con il decreto attuativo Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 2 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 appena firmato, ora spetta all'INPS provvedere emanando una specifica circolare sulle modalità per presentare la domanda, ma solo dopo la nascita del bambino poiché il pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia. Una volta presentata la domanda, l'Istituto previdenziale verificherà il possesso dei requisiti della neo mamma o della mamma adottiva ed erogherà la somma. L'assegno non è cumulativo ai fini IRPEF. 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Firmato il decreto che rende operativo il bonus bebé − M. Pri. − www.anclsu.com 11/02/2015 − corriere.it − Bonus bebé, partenza al rallentatore Alfano: «Ora pienamente operativo» Regime contributivo agevolato per la gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale La Legge di Stabilità 2015, art. 1, commi 76−84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 ss. del medesimo articolo. Con la circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, l'INPS ha fornito i relativi chiarimenti. Soggetti interessati e contribuzione dovuta I destinatari del regime contributivo agevolato sono coloro che si trovano ad essere persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale. Accesso al regime Per accedere al regime previdenziale agevolato, i soggetti già esercenti attività d'impresa alla data dell'1.1.2015, hanno l'onere di compilare − entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato − il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76−84 L. 190/2014 – Adesione. I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti, solo qualora la dichiarazione di adesione pervenga all'Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra−anno. 11/02/2015 − eDotto.com – Edicola 3 febbraio 2015 − CDL, al via il nuovo regime forfetario per le imprese minime – Moscioni 11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Minimi, revoche ampie − Cirioli − www.anclsu.com 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Nuovi minimi anche per l'Inps − Cerofolini − www.anclsu.com Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 3 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Bonus Garanzia Giovani esteso all'apprendistato professionalizzante ed ai contratti a termine Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 11\SegrDG\2015 del 23/01/2015, pubblicato in data 11 febbraio 2015, ha modificato il Decreto Direttoriale n. 1709\SegrDG\2014 dell'08/08/2014 concernente il “Bonus occupazionale” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, il quale era già stato modificato dal Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014, che rende retroattivo l'incentivo “bonus occupazionale” alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014. Con la nuova modifica, vengono ammessi all'incentivo “bonus occupazionale” previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo: − i contratti di apprendistato professionalizzante; − i contratti a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi. Il nuovo decreto ha, inoltre, reso cumulabile il bonus occupazionale con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva. Disponibile la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709\SegrDG\2014. 12/02/2015 − ItaliaOggi, p. 30 − Giovani garantiti − Cirioli − www.anclsu.com 12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Garanzia giovani, premio all'utilizzatore − Bocchieri − www.anclsu.com Enti creditizi, stretta sulle sanzioni Nella seduta del 10 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra le altre misure, il testo di un decreto legislativo volto a recepire la Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, intervenendo a modifica del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza ed in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 154/2014, cosiddetta “Legge di delegazione europea 2013”. Si precisa che la Direttiva recepita contempla un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento in accoglimento dei contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Tra gli interventi si segnala, in particolare, la previsione di una riforma complessiva della disciplina delle sanzioni amministrative applicabili a banche e società di gestione del risparmio. Oltre alle sanzioni pecuniarie, elevate nei loro massimali, vengono disciplinate misure di carattere non pecuniario come l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari e l'ordine di porre termine alle violazioni. Con riferimento agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale, viene introdotta una complessiva riforma della disciplina dei relativi requisiti, tale da integrare i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. Contemplato anche un obbligo di astensione in capo ai soci e agli amministratori qualora si tratti di adottare delibere in presenza di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi. Introdotti, infine, meccanismi di segnalazione di eventuali violazioni normative da parte del personale. Agenzie di rating, ridotto l'affidamento esclusivo degli enti pensionistici Nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato un Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 4 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 decreto legislativo che, in attuazione della Direttiva 2013/14/UE relativa alle agenzie di rating del credito, mira alla riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali e da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi di investimento alternativi. 12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Enti pensionistici al divorzio dalle agenzie private di rating − Galimberti 12/02/2015 − governo.it − Consiglio dei Ministri n. 49 12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Conflitti di interessi con regole su misura – Santosuosso 12/02/2015 − Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 37 − Maxi−sanzioni per banche ed Sgr – Negri Archivio rapporti finanziari, dal 2016 tracciato unificato per dati mensili e annuali Sono state modificate e integrate le disposizioni che regolano l'invio delle informazioni e dei dati contabili all'Anagrafe tributaria. Finora, attraverso il servizio Entratel o Fisconline, gli intermediari comunicavano mensilmente i dati anagrafici dei loro clienti con cui avevano instaurato nuovi rapporti all'Archivio dei rapporti (apposita sezione dell'Anagrafe tributaria istituita dal DL n. 223/2006), evidenziando solo l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, senza essere obbligati ad indicare il numero del rapporto. Gli stessi intermediari finanziari, con cadenza annuale, comunicavano all'Anagrafe tributaria i dati di tutte le operazioni “fuori conto” o allo sportello a prescindere dall'importo, mentre dal periodo d'imposta 2011 hanno ricevuto anche l'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto oltre che i dati relativi ai totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 vengono modificati e integrati i precedenti provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 20 dicembre 2010 e viene introdotto un nuovo tracciato unificato per le informazioni mensili e annuali, che gli intermediari finanziari dovranno utilizzare a partire dal prossimo anno. Tracciato unificato A partire dal 1° gennaio 2016 verrà abolito il doppio binario oggi esistente per l'invio delle comunicazioni mensili e annuali all'Anagrafe tributaria: entrambe queste comunicazioni dovranno essere effettuate via Sid in base al tracciato e alle specifiche tecniche varate con il nuovo provvedimento agenziale. Il canale Sid verrà utilizzato anche per le segnalazioni mensili, che dovranno contenere anche il numero del rapporto oltre alle informazioni del tipo e natura dei soggetti collegati. Tale canale diverrà l'unico ammissibile in quanto in grado di garantire gli alti standard di sicurezza per la comunicazione approvati dal Garante della privacy. Nuove scadenze per i dati del 2013 e 2014 I dati relativi al 2013 non sono stati ancora trasmessi a seguito di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014, che ne ha sospeso l'invio. Il nuovo provvedimento ha, dunque, provveduto a fissare anche il calendario con i termini per gli invii dei saldi annuali e delle movimentazioni dei rapporti finanziari relativi agli anni 2013 e 2014. È disposto che i saldi e le movimentazioni relative al 2013 dovranno essere comunicate dagli intermediari entro il 28 febbraio 2015, mentre quelle relative al 2014 entro il 29 maggio 2015. A partire dal 2015, la scadenza della trasmissione annuale andrà a regime al 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. Per Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 5 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 quanto riguarda i termini di aggiornamento delle informazioni mensili sono, invece, stati confermati quelli già in vigore. 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Il Fisco riapre l'Anagrafe dei conti − Acierno 11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 29 − Archivio rapporti scadenzato − Stroppa 11/02/2015 − fiscooggi.it − Archivio dei rapporti finanziari: comunicazioni con tracciato unico − Angeli Imu enti non commerciali con attività promiscua, partono i controlli L'agenzia delle Entrate, con comunicato sul portale “Punto fisco”, avvisa i Comuni che possono accedere alle dichiarazioni Imu delle annualità 2012 e 2013 inviate telematicamente entro il 1° dicembre 2014 dagli enti non commerciali soggetti all'Imposta. Si ricorda che, dall'annualità 2012 (Dl 1/2012 ) l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione non ordinaria “Enc” scatta nei casi in cui l'immobile abbia un'utilizzazione promiscua. L'applicazione dell'esenzione è in proporzione all'utilizzazione non commerciale. Con l'accesso alle dichiarazioni Enc possono, così, partire i controlli dei Comuni sui pagamenti: se nelle dichiarazioni è indicato un uso promiscuo il Comune è legittimato al recupero dell'imposta, ove non pagata. Sono disponibili anche le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015, ma è ancora possibile il ravvedimento per l'ente non commerciale, che può presentare la dichiarazione entro il 1° marzo 2015, con la sanzione ridotta al 10% della sanzione minima prevista per l'omissione. Infine, il comunicato avvisa che a regime ogni primo giorno lavorativo del mese saranno messe a disposizione le dichiarazioni pervenute nel mese precedente. 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Enti non commerciali, via ai controlli − Mirto Padoan: nessuna proroga per quorum ridotto su azioni a voto plurimo Non ci sarà nessuna proroga della data del 31 gennaio 2015 quale termine, per le società con azioni quotate, per poter approvare le relative modifiche statutarie con la maggioranza semplice anziché dei due terzi, relativamente alle disposizioni del Decreto Competitività (n. 91/2014) che introducono le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato nelle società quotate. E' la risposta, sotto forma di lettera in data 5 febbraio 2015, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha inviato ad investitori istituzionali italiani ed esteri, accademici e amministratori, imprese di consulenza, dopo che questi avevano sollevato criticità sulla possibilità di un'eventuale proroga del termine scaduto il 31 gennaio 2015. L'introduzione della nuova disciplina su voto plurimo e voto maggiorato risponde al desiderio di rilanciare la crescita, in particolare delle Pmi, attraverso l'aumento del numero delle azioni offerte in sede di quotazione e quindi incrementare la liquidità delle azioni quotate. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 6 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 06/02/2015 − tesoro.it − Lettera di Padoan a investitori. No a proroga per quorum ridotto su voto plurimo Cu 2015, online i software di compilazione e controllo Disponibile dal giorno 5 febbraio 2015 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il software che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per compilare online il nuovo modello di Certificazione Unica 2015 (comunicato stampa 5 febbraio 2015). Si tratta del modello che è stato approvato con provvedimento del 15 gennaio 2015 e che da quest'anno sostituirà il vecchio CUD per i percettori non solo di redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche di lavoro autonomo, provvigioni e alcuni redditi diversi. L'onere della compilazione ricade su tutti i sostituti d'imposta, relativamente ai redditi erogati nel 2014, che grazie alle due applicazioni rese disponibili dall'Amministrazione finanziaria (software di compilazione e software di controllo) possono ora compilare il “Cu 2015” e di conseguenza predisporre il relativo file da inviare al Fisco entro il 9 marzo, direttamente o tramite intermediari abilitati. Si ricorda che la scadenza ordinaria per l'invio è fissata al 7 marzo, ma cadendo di sabato viene prorogata al primo giorno lavorativo utile (lunedì successivo). Tuttavia, le Certificazioni uniche correttive dovranno essere trasmesse entro il 12 marzo e non il 14 (il termine dei cinque giorni concesso viene calcolato dal 7/03/2015) per non incorrere in sanzioni. I dati trasmessi dai sostituti d'imposta con la Cu saranno utilizzati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata, a disposizione online di lavoratori dipendenti e pensionati dal prossimo 15 aprile. Informazioni tecniche Le due applicazioni rese disponibili non richiedono alcuna installazione. I software utilizzano l'ambiente Java, che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. Dunque, si necessità solo della versione aggiornata di Java per poter effettuare l'installazione diretta del programma. I programmi, una volta aperti, si collegano alla Rete e si aggiornano automaticamente, dando garanzia all'utente di avere sempre l'ultima versione dei software installati. Nessuna proroga Anche se da più parti sono giunte lamentele per il ritardo con cui l'Agenzia ha reso disponibili i software di compilazione e comunicazione della Certificazione unica 2015, dall'Amministrazione finanziaria è giunta conferma che non ci sarà alcun rinvio dei tempi previsti per la sua compilazione. La scadenza dell'adempimento resta fissata al 9 marzo 2015. Rispondendo alla Cofimi Impresa (nota prot. 13/2015 del 29/01/2015), l'Agenzia ha poi ribadito che anche con riferimento all'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni d'intento in capo all'esportatore (Dlgs 175/2014), al posto del fornitore dei beni, che le riceve, non vi è alcuna intenzione di posticipare la data fissata dal provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014. Pertanto, l'entrata in vigore della nuova modalità operativa resta fissata a partire dal prossimo 11 febbraio 2015. 06/02/2015 − fiscooggi.it − La Certificazione unica prende vita: in Rete, compilazione e controllo − r.fo. 06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 24 − CU, invio dal 9/3 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Certificazione, pronto il software di compilazione 06/02/2015 − agenziaentrate.it − Software di compilazione Certificazione Unica 2015 06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 24 − Lettere di intento al via − Poggiani Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 7 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Split payment codificato nella fatturazione elettronica La “scissione dei pagamenti” (split payment) è obbligatoria nei rapporti tra fornitori e Pa. Sulla disposizione, già pubblicata in “Gazzetta”, pende la spada di Damocle dell'ok dalla Commissione Ue, che se non verrà costerà la clausola di salvaguardia dell'aumento delle accise sulla benzina. Per le procedure informatiche relative alla fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, Fatturapa.it ha adeguato il sistema al nuovo obbligo, con il nuovo formato (versione 1.1) per la redazione delle fatture. Si ricorda che dal 6 giugno 2014 il progetto fatturazione elettronica nei confronti della Pa vede coinvolti, nella prima fase, ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza; dal dal 31 marzo 2015, la modalità digitale sarà estesa a tutti gli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali (sostanzialmente a tutta la Pa). Si legge, sul sito Fatturapa.it, che il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l'obbligo di esposizione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti. La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il sistema è stato pertanto adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S", per Split payment) tra quelli ammissibili per il campo , contenuto nel blocco informativo . Raccolta firme La corsia preferenziale per il rimborso dell'Iva delle fatture colpite dallo split payment, conti alla mano, vedrà i rimborsi in sette mesi, ciò non basta a bilanciare la stangata verso le imprese che hanno a che fare con la Pa e che, con il nuovo meccanismo, avranno meno liquidità. Questa previsione è alla base della protesta condotta dall'Ance (associazione nazionale costruttori edili) con la raccolta sul sito delle firme di aziende che lavorano con la pubblica amministrazione. Il presidente, Paolo Buzzetti, in merito avvisa: “non possiamo accettare che per colpire un'azienda che evade vengano punite tutte quelle imprese oneste che al posto dei soldi dovuti si troveranno in cassa solo crediti Iva”. 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Compensare, l'alternativa più veloce ai rimborsi − Milano 06/02/2015 − fiscooggi.it − Sistema FatturaPa e split payment: intersezione di nuove procedure − Silipigni 06/02/2015 − fatturapa.it − pagina dedicata alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − L'errore Iva non ricade sulla Pa − Magrini, Parodi, Santacroce 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Sui farmaci non si applica la «scissione» − Tarabusi, Trombetta Split payment, solo per le operazioni documentate da fattura La legge di Stabilità 2015 ha previsto, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Pa, che l'Iva regolarmente addebitata dal fornitore in fattura venga versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'Erario, mentre al fornitore verrà Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 8 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 pagato il solo corrispettivo. Si tratta di un particolare meccanismo di sdoppiamento dei pagamenti, che viene regolato dal nuovo articolo 17−ter del Dpr 633/1972. Lo split payment è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 per tutti gli acquisti effettuati dalle Pa sia in ambito non commerciale, ossia in veste istituzionale, sia nell'esercizio di attività d'impresa. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 9 febbraio, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014. Ambito soggettivo esteso Tenendo conto della particolare finalità antievasione che sottende alla norma citata, la circolare 1/E specifica che per individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment non è sufficiente far riferimento all'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, ma bisogna tener conto anche dell'obiettivo antievasione della disposizione. Così, non ci si può fermare all'interpretazione restrittiva dell'articolo 6 (da cui trae le mosse il nuovo articolo 17−ter), tanto che la nuova norma ha ora una portata molto più ampia, purchè vengano rispettati i principi ispiratori della disposizione. Di qui la conclusione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui nell'ambito dei soggetti che possono applicare lo split payment si devono ricondurre anche le Comunità montane oppure l'Unione dei comuni, per ciò che riguarda lo Stato e gli organi dello Stato. Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti vengono ricomprese, invece, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); mentre per ciò che riguarda le Camere di commercio, è esteso l'obbligo di applicazione del nuovo meccanismo anche alle Unioni regionali delle camere di commercio. Ambito oggettivo Un altro importante chiarimento reso dalla circolare del 9 febbraio è quello riguardante l'ambito oggettivo della disposizione. Secondo l'Agenzia, il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti opera solo per le operazioni documentate da fattura. Ne restano, pertanto, escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale e non fiscale oppure mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi previste dalla legge (invio telematico dei corrispettivi). Lo scopo del legislatore è quello di salvaguardare le piccole spese sostenute dagli enti pubblici, che se assoggettate allo split payment creerebbero grosse difficoltà operative. Sanzioni Infine, una precisazione molto importante ha riguardato l'aspetto sanzionatorio del meccanismo. Viste le incertezze normative create dal nuovo articolo 17−ter, l'Agenzia esclude la sanzionabilità di tutti gli errori commessi prima dell'emanazione della circolare 1/E, lasciando così aperta la possibilità di una regolarizzazione degli errori commessi a partire dal 1° gennaio 2015 a seguito dell'applicazione del nuovo regime. Pertanto, nel caso in cui l'ente pubblico abbia corrisposto erroneamente al fornitore l'Iva anche in relazione alle operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, se il fornitore adempie regolarmente al versamento dell'Imposta, non occorrerà fare nulla per correggere le violazioni commesse; viceversa, se il fornitore ha emesso erroneamente una fattura con l'annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà provvedere a correggere la violazione e le Pa dovranno corrispondere l'imposta direttamente al fornitore. 10/02/2015 − eDotto.com – Edicola 4 febbraio 2015 − Ufficiali le regole sullo split payment. Il Dm è in “Gazzetta” – Moscioni 10/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Scissione solo per le operazioni fatturate − Parodi 10/02/2015 − fiscooggi.it − Split payment: passa per internet la verifica dei soggetti obbligati − Mingione 10/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Split payment, avvio morbido − Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 9 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 Santacroce − www.giustizia−amministrativa.it 10/02/2015 − ItaliaOggi, p. 23 − Split payment a portata ridotta − Barbero Nuovi codici tributo ai sostituti d'imposta per i rimborsi ai dipendenti A seguito di quanto stabilito dal decreto sulle Semplificazioni fiscali, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/97, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 13 del 10 febbraio 2015, con 11 nuovi codici tributo dedicati proprio ai sostituti d'imposta. I nuovi codici tributo servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate a dipendenti e pensionati (3 codici), per recuperare le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza (5 codici) e per compensare i crediti riconosciuti dai sostituti stessi (altri 3 codici). Questi nuovi codici tributo con le relative modalità di recupero riguardano anche i sostituti d'imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici”. 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 40 − In breve − Spazio alle compensazioni per i rimborsi ai dipendenti 11/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Brevi 11/02/2015 − fiscooggi.it − Compensazioni tramite F24: i codici per i sostituti d'imposta − Badiali Robin tax illegittima, ma solo per il futuro Ormai è ufficiale, la Robin tax è illegittima. A sancirlo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2015, depositata il giorno 11 febbraio. La Consulta ha bocciato il prelievo extra sui profitti delle imprese petrolifere e del settore energetico. La norma introdotta dal Dl 112/2008 durante il Governo Berlusconi, con le successive modifiche apportate fino al 2011, è stata considerata dai giudici costituzionali lesiva del principio di uguaglianza e di quello della capacità contributiva, sanciti rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. Accogliendo i dubbi di incostituzionalità sollevati dalla Ctp Reggio Emilia, la Consulta ha evidenziato come il “vizio di irragionevolezza” emerge proprio dalla configurazione della stessa addizionale Ires, che di fatto non è una aliquota limitata ai soli extra−profitti, ma una vera e propria maggiorazione dell'aliquota Ires che si applica all'intero reddito d'impresa. Dunque, niente più addizionale Ires del 6,5% applicabile ai settori petrolifero e dell'energia, fatti salvi, però, i rapporti esauriti. Per mettere al riparo i conti dello Stato ed evitare un buco di qualche miliardo di euro, la Consulta ha infatti espressamente previsto che la sentenza produrrà i suoi effetti soltanto “pro futuro”. No effetti retroattivi Nelle motivazioni della sentenza si legge che: “l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.”. La decisione, dunque, avrà effetto solo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”. Nonostante siano salvi gli equilibri di bilancio passati, il Governo Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 10 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 sarà comunque tenuto a provvedere alla copertura del gettito che verrà a mancare negli anni futuri a seguito della bocciatura della Robin tax, che potrebbe quantificarsi in circa un miliardo di euro l'anno. Nello specifico il Dipartimento delle finanze stima che la decisione potrebbe produrre effetti negativi sui conti pubblici per circa 700 milioni nell'anno 2015 e di circa 800 milioni a partire dal 2016. La Corte in virtù del potere concessole “di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativi limiti”, ha convenuto che non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che la sola ipotesi della restituzione dei versamenti connessi alla dichiarazione di illegittimità della Robin tax “determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di unione europea e internazionale”. Sulla questione della illegittimità costituzionale della Robin tax, si è espresso anche il viceministro dell'Economia Morando, che ha definito la sentenza storica per ciò che riguarda la sua non applicazione retroattiva. Per la prima volta, infatti, la Consulta, nel prendere una decisione, ha tenuto conto degli effetti che essa avrebbe prodotto facendosi carico della possibile violazione dell'articolo 81 della Costituzione derivante appunto dagli effetti di una sua sentenza. 12/02/2015 − Morando: sentenza Consulta storica, non reatroattiva grazie al nuovo art. 81 della Costituzione 12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 38 − Si cercano 700 milioni l'anno − Colombo 12/02/2015 − ItaliaOggi, p. 25 − Robin tax al muro − Stroppa 12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 38 − Robin tax illegittima, d'ora in poi − Mobili Lettere d'intento, il modello già cambia Con provvedimento direttoriale n. 19388/2015 dell'11 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate approva una nuova versione, con correzione delle istruzioni per la compilazione, del modello per la trasmissione telematica delle lettere d'intento degli esportatori abituali, da poco approvato con provvedimento del 12 dicembre 2014. Le modifiche sono state apportate al quadro “Dichiarazione” delle operazioni singole. Nel campo 1 del quadro è specificato che la dichiarazione si riferisce a una sola operazione “fino” all'ammontare che sarà indicato nello spazio del modello. 12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 39 − Lettere di intento, il modello è già cambiato − Sirri Milleproroghe nelle commissioni, prosegue il vaglio degli emendamenti Il Milleproroghe, nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, imbarca altri emendamenti. Slitta al 2016 l'entrata in vigore dell'Imu secondaria, prevista dal federalismo comunale, che unisce i tributi locali minori, come Tosap, Cosap e tassa pubblicità e affissioni. Novità che riguardano i Caf Cambia per i Caf il calendario della Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 11 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 dichiarazione precompilata: − il termine del 31 gennaio 2015 entro cui i Caf avrebbero dovuto inviare al Fisco la relazione tecnica con le garanzie di idoneità tecnico−organizzativa del centro (dipendenti, formazione, sistemi di controllo interno) è prorogato al 30 settembre 2015; − il triennio di riferimento delle dichiarazioni trasmesse dai Caf, su cui si calcola il requisito per essere autorizzati all'attività, salta il 2015 e riguarderà il periodo 2016, 2017 e 2018. 06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 22 − Grandi opere più tempo − Stroppa 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 37 − Idoneità dei Caf al 30 settembre − Mobili, Rogari Chiusura dei pagamenti di competenza 2013 per l'indennità di disoccupazione ASpI L'INPS, con messaggio n. 951 del 6 febbraio 2015, ha ricordato che con precedente messaggio (n. 5275 dell'11 giugno 2014) era stato comunicato che restavano inevase, a causa del superamento del finanziamento annuale previsto dalla normativa, le domande dell'indennità di disoccupazione ASpI con data di presentazione dal 1° novembre al 31 dicembre 2013 e che le stesse dovevano essere respinte per esaurimento del finanziamento di cui all'articolo 3, comma 17, della Legge n. 92/2012. Successivamente, con il messaggio n. 9689 del 16 dicembre 2014, l'Istituto ha comunicato che il Ministero del Lavoro aveva autorizzato l'istruzione e l'ammissione al pagamento, nel limite di 8.000.000 di euro, delle domande relative a periodi di competenza 2013 non ancora liquidate per assenza di fondi. Stante quanto sopra, l'Istituto invita adesso tutte le strutture territoriali a completare le operazioni entro il 15 febbraio 2015. Versamento a mezzo F24 della contribuzione per IVS per FPLS e FPSP Con circolare n. 28 del 10 febbraio 2015, l'INPS ha evidenziato che, a partire dal periodo di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e delle contribuzioni minori relative ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP) devono utilizzare la "Sezione INPS" dell'F24. A tal fine l'Istituto ha riportano le istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi del mod. F24, riferite alla aziende con dipendenti da applicare, a partire dai periodi di competenza gennaio 2015, ai datori i lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti. Versamenti di competenza fino a dicembre 2014 Per i versamenti della contribuzione IVS afferente al FPLS e al FPSP, relativi a periodi competenza fino dicembre 2014, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare l'F24 nella “Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi”. Anche in questo caso, l'Istituto ha riportano le modalità di compilazione dei campi del mod. F24, riferite alle aziende con dipendenti da applicare, per i periodi competenza fino a dicembre 2014, ai datori i lavoro dello Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 12 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti. 11/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − Artisti e sportivi: contributi con «F24 Inps» No al licenziamento se le parole offensive rivolte al superiore sono dettate dall'ira per ingiustizia subita Non può essere licenziabile il dipendente che − ritenendosi vittima di una maliziosa delazione e, perciò, in stato di turbamento psichico transitorio − in preda ad un atto d'ira si sia rivolto al suo superiore gerarchico, che l'aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2692 dell'11 febbraio 2015, ritenendo che il caso di specie sia riconducibile all'insubordinazione lieve, atteso che non c'è stata alcuna contestazione dei poteri dello stesso superiore e che non è stata rifiutata la prestazione lavorativa, per cui si deve ritenere non ammissibile la sanzione espulsiva che priverebbe il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento. 12/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 41 − L'insulto al superiore non vale il licenziamento − Bulgarini D'Elci − www.giustizia−amministrativa.it Le nuove aliquote 2015 per la Gestione Separata INPS L'INPS, con circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, ha comunicato che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30%, chiarendo che tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50%. Viene, inoltre, confermata l'ulteriore aliquota contributiva, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, pari allo 0,72%. Massimale e minimale annuo di reddito Il massimale di reddito per l'anno 2015 è di € 100.324,00, mentre il minimale di reddito è pari a € 15.548,00. Ripartizione dell'onere contributivo Ricorda l'Istituto che la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015). Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 13 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 06/02/2015 − ItaliaOggi, p. 28 − Stangata Inps sulle partite Iva − Comegna − www.anclsu.com 06/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 36 − Definito il massimale della Gestione separata − Venanzi Commercialisti: dai revisori riunitisi al convegno nazionale emerge la richiesta di una riforma In occasione del convegno nazionale “Revisori dei conti, baluardo di legalità negli enti locali”, tenutosi a Cosenza il 7 febbraio 2015 e organizzato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti, in collaborazione con l'Ordine di categoria di Cosenza, molti gli argomenti affrontati. I numerosi provvedimenti normativi riguardanti la revisione dei conti negli Enti locali negli ultimi anni hanno fornito il materiale per ragionare sulla figura del revisore e focalizzare l'attenzione sulle possibili modifiche da apportare per far sì che questa figura risulti pienamente tutelata. Tra le questioni di maggior rilievo, il sempre maggiore ampliamento delle competenze, l'articolato meccanismo di estrazione dagli elenchi regionali indirizzato alla selezione e i compensi, per i quali l'ultimo aggiornamento dei massimali è avvenuto nel 2005. Ne è emersa la richiesta precisa da parte dei professionisti di una riforma in tal senso. Pronto nel contempo il disegno di legge di riforma degli enti locali, dove si prevede, tra l'altro, che si estenda il collegio di revisione − al posto del professionista unico − nelle Unioni di Comuni il cui numero di abitanti sia superiore ai 10 mila, con relativo possibile aumento del compenso. Inoltre, in relazione al rilascio dell'attestato di iscrizione all'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, il Ministero dell'interno, con comunicato del 6 febbraio 2015, ha reso noto che è disponibile on line la nuova funzione che permette agli iscritti all'Elenco di richiedere un attestato di iscrizione allo stesso relativo a ciascun anno in cui si è risultati regolarmente iscritti. Inserendo le proprie credenziali alla pagina http://finanzalocale.interno.it/app/revisori.php della Direzione centrale del Ministero dell'interno, ciascun iscritto potrà visualizzare l'apposita sezione dalla quale richiedere un attestato per ogni anno di iscrizione e visualizzare tutti gli enti locali per i quali ha partecipato al sorteggio e quelli in cui è stato eventualmente estratto come nominativo o come riserva. 07/02/2015 − ItaliaOggi, p. 27 − Estrazione e compenso spine per i revisori p.a. − Barbero − www.istruzione.it 07/02/2015 − Il Sole 24 Ore − Norme e Tributi, p. 15 − Enti locali, più revisori con la riforma − Trovati Ordini professionali, al via l'obbligo di fatturazione elettronica Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo con una nota ad una lettera della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, ha specificato che anche gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015 marzo, gli Ordini professionali dovranno emettere, trasmettere, conservare ed archiviare le fatture esclusivamente in Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it 14 SdìFlash dal 06/02/2015 al 12/02/2015 formato elettronico. Tra gli Ordini in questione, anche quello dei Dottori commercialisti e degli Esperti sarà tenuto alla conservazione e archiviazione di fatture, note, conti, parcelle e simili esclusivamente in formato elettronico. Con l'informativa n. 5 dell'11 febbraio 2015, il Cndcec si è rivolto ai presidenti dei consigli territoriali per comunicare loro le modalità di attivazione del servizio, invitandoli, qualora non lo avessero già fatto, ad accreditare il proprio Ordine all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, collegandosi alla pagina di accreditamento del sito www.indicepa.gov.it. 12/02/2015 − cndcec.it − Fatturazione elettronica, un obbligo per gli Ordini Premi su retribuzioni convenzionali 2015 per i lavoratori operanti in paesi extraUE L'INAIL, con circolare n. 28 del 6 febbraio 2015, comunica che a decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extraUE diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali, è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2015. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle che sono parte integrante del citato decreto. Si ricorda che, trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali. Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, in data 19 dicembre 2014, è stato emanato il Decreto Ministeriale di approvazione della determina n. 351 del 17 novembre 2014, adottata dal Presidente dell'INAIL, concernente la determinazione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella misura pari ad € 258,00 su base annua, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito impiegati in attività di volontariato in favore di comuni o enti locali. Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it Sdì Supermercato dell’ìnformazione Zucchetti s.p.a. Via Solferino, 1 26900 − Lodi tel: +39 (0)371 594 2406 fax: +39 (0)371 421 779 email: [email protected] www.supermercato.it Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a. © Tutti i diritti sono riservati. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.