Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire
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Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire
Massimo Ghiloni, Rosario Manzo Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del nuovo sistema dei titoli abilitativi in edilizia Aggiornata secondo le disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 70/2011, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. n. 138/2011 e dal D.L. n. 5/2012 Nel CD-ROM allegato un ampio repertorio normativo e documentale per la pratica operativa di tecnici e professionisti II EDIZIONE 00_PRIME PAGINE.indd 1 03/04/2012 9.24.59 INDICE GENERALE Premessa alla seconda edizione .................................................................9 Premessa.......................................................................................................11 1 2 INTRODUZIONE 13 1.1 Il percorso di ridefinizione del regime dei titoli abilitativi edilizi .............................................................................................13 1.2 La struttura del Testo Unico in materia edilizia......................17 1.3 Il quadro tecnico-amministrativo generale della nuova disciplina dei titoli abilitativi edilizi ........................................21 1.4 Le interpretazioni governative, quelle delle Regioni e degli EE.LL. ..........................................31 1.5 L’ulteriore intervento del legislatore nel 2011 e nel 2012 .......................................................................................38 1.6 I riferimenti legislativi del Testo Unico in materia edilizia ........................................................................45 L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 49 2.1 L’attività edilizia libera nel Testo Unico ..................................49 2.2 Le integrazioni dell’attività edilizia libera nel decreto legge n. 40/2010 ......................................................53 2.3 Gli interventi completamente liberalizzati ..............................53 2.3.1 La manutenzione ordinaria ............................................................53 2.3.1.1 Legislazione regionale.....................................................................54 2.3.1.2 Giurisprudenza .............................................................................57 2.3.2 Le barriere architettoniche ..............................................................60 2.3.2.1 Giurisprudenza ..............................................................................61 2.3.3 Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo ................................61 2.3.4 I movimenti terra............................................................................61 2.3.4.1 Giurisprudenza ..............................................................................61 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 3 Indice generale 3 2.3.5 Le serre stagionali...........................................................................62 2.3.5.1 Giurisprudenza ..............................................................................62 2.4 La procedura ................................................................................63 67 LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 3.1 Gli interventi parzialmente liberalizzati soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL) .............................................67 3.1.1 Le opere precarie ............................................................................68 3.1.1.1 Giurisprudenza .............................................................................68 3.1.2 Le opere di pavimentazione e finitura ............................................70 3.1.3 I pannelli solari...............................................................................71 3.1.4 Le aree ludiche ed elementi arredo ..................................................72 3.1.4.1 Giurisprudenza ..............................................................................72 3.2 La procedura della CIL ..............................................................73 3.3 La comunicazione inizio lavori con relazione .........................74 3.3.1 Legislazione Regionale ...................................................................75 3.3.1.1 Giurisprudenza ..............................................................................79 3.4 La procedura della CIL con relazione .....................................81 Modulistica esemplificativa .......................................................87 MODELLO A ................................................................................88 MODELLO B.................................................................................90 MODELLO C ................................................................................93 4 La Comunicazione Inizio Lavori- Schede riassuntive............95 LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 101 4.1 Il profilo giuridico-amministrativo e tecnico ........................101 4.2 Le categorie di opere edilizie interessate ..............................108 4.2.1 Giurisprudenza ............................................................................113 4.3 La procedura .............................................................................118 4.3.1 Natura giudirica della SCIA ........................................................122 4.4 I presupposti urbanistici ...........................................................124 4.5 Le sanzioni .................................................................................126 4 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE Indice generale 4.6 L’azione di vigilanza, sanzione e repressione delle opere abusive realizzate da privati ...................................................127 Modulistica esemplificativa .....................................................135 Modello Scia.a: Segnalazione certificata di inizio attività ...........136 Modello Scia.b: Asseverazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività ...........................................................142 Modello Scia.1: Note illustrative per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia .............................................................................148 Allegato AS.2: Prospetto di sintesi degli atti di assenso in materia di edilizia .....................................................................154 5 6 Segnalazione Certificata di Inizio Attività Schede riassuntive ....................................................................163 LA SUPERDIA 171 5.1 La SuperDIA alternativa al permesso di costruire ...............171 5.2 Le categorie di opere edilizie interessate ...............................172 5.3 La SuperDIA nelle leggi regionali ...........................................176 5.4 La procedura ..............................................................................183 5.5 Scheda sintetica della procedura della denuncia di inizio attività ..............................................187 IL PERMESSO DI COSTRUIRE 191 6.1 Il profilo giuridico-amministrativo e tecnico .......................191 6.2 Le categorie di opere edilizie interessate ..............................192 6.2.1 Giurisprudenza ...........................................................................197 6.3 Demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma ...............................................................................198 6.4 Gli elementi caratteristici del permesso di costruire .................................................................................200 6.5 La procedura .............................................................................211 6.5.1 Silenzio assenso e discipline regionali .........................................216 6.5.2 Il risarcimento del danno da parte della P.A. ..............................220 Modulistica esemplificativa .....................................................225 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 5 5 01_INDICE.indd 5 02/04/2012 11.44.10 Indice generale Allegato PC.a - Istanza di permesso di costruire .........................226 Allegato PC.b - Asseverazione allegata all’istanza di permesso di costruire ................................................................234 Allegato PC.1 - Note illustrative per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire ............................................240 Allegato AS.2 - Prospetto di sintesi degli atti di assenso in materia di edilizia .....................................................................246 7 LE INNOVAZIONI DEGLI SPORTELLI UNICI 255 7.1 L’evoluzione del rapporto tra Amministrazione, impresa, cittadino attraverso gli sportelli unici.....................................255 7.2 La riforma dello sportello unico per le attività produttive...........................................................260 7.3 Il nuovo regolamento dello sportello unico per le attività produttive ..........................................................264 7.3.1 L’ambito di applicazione e competenze .........................................265 7.3.2 Le modalità di funzionamento, organizzazione e responsabile del procedimento....................................................266 7.3.3 I modelli procedimentali ...............................................................269 7.3.3.1 Il procedimento automatizzato .....................................................269 7.3.3.2 Il procedimento ordinario .............................................................269 7.3.4 Il coordinamento con gli strumenti urbanistici ...........................271 7.3.4.1 I chiarimenti tecnici......................................................................272 7.3.5 La chiusura lavori e il collaudo ...................................................272 7.3.6 Il monitoraggio dell’attuazione.....................................................273 7.3.7 Il regime transitorio e l’abrogazione del d.P.R. 447/1998 ...........273 7.3.8 Le specifiche tecniche per il regolamento di cui all’art. 38 del D.L. 112/2008 ........................................................................274 7.3.9 Considerazioni ..............................................................................275 7.4 Il regolamento relativo alle “Agenzie per le imprese” ........278 7.4.1 La natura giuridica e funzioni delle Agenzie delle imprese ........279 7.4.2 I requisiti per l’accreditamento e informativa al SUAP ..............280 7.4.3 La vigilanza, il controllo e l’informativa sulle Agenzie ...............281 7.4.4 Le modalità di presentazione della domanda di accreditamento .........................................................................282 6 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE Indice generale 7.4.5 Lo sportello unico per l’edilizia ....................................................284 Modulistica esemplificativa .....................................................289 Modello - Domanda unica ............................................................290 Modello - Edilizia, denuncia di inizio attività .............................293 Modello - Edilizia, ultimazione dei lavori, certificato di conformità, eventuale variante in corso d’opera.......................306 Modello - Edilizia, attestazione di abitabilità – agibilità..............309 Modello - Istanza di permesso di costruire...................................314 Allegato - Elaborati da allegare alla istanza per l’avvio del procedimento mediante autocertificazione e silenzio-assenso .........................................................................318 Allegato - Documentazione ed elaborati da produrre per l’avvio del procedimento mediante Conferenza dei servizi ......................320 Modello - Autocertificazione in materia territoriale ed urbanistico - edilizia ................................................................322 Modello - Rapporto dell’intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica....................................326 8 I REGIMI AUTORIZZATIVI DI SCOPO 329 8.1 I regimi autorizzativi nelle misure attuative dell’accordo Stato-Regioni per il rilancio dell’attività edilizia del 2009 (Piano Casa 2): schema comparativo delle leggi regionali .............................329 8.2 I regimi autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ............................334 8.3 L’autorizzazione paesaggistica semplificata..........................341 8.3.1 L’ambito di applicazione ...............................................................341 8.3.2 La procedura .................................................................................345 8.4 Le innovazioni sulla Conferenza di servizi ...........................347 L’autorizzazione paesaggistica semplificata Schede riassuntive .....................................................................351 POSTFAZIONE COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 7 7 359 Indice generale APPENDICE NORMATIVA363 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi..............................364 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) ............................................................400 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica....................497 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia Convertito con modificazioni in L. dell’art. 1, comma 1. L. 12 luglio 2011, 106.......503 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni...............................514 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.............................523 D.M. 10 novembre 2011 Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.....548 D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili...........................................................................552 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE..........................592 L’utilizzo e i contenuti del CD Rom 649 8 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 01_INDICE.indd 8 03/04/2012 9.30.03 Premessa alla seconda edizione A meno di un anno dalla pubblicazione del volume “Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire” è stato necessario redigere una seconda edizione, per dare conto delle ulteriori modifiche normative introdotte, in particolare nel mese di luglio del 2011, dal legislatore nazionale e, in parte, da quello regionale. Restano, quindi, ferme le argomentazioni della premessa e della postfazione contenute nella prima edizione del libro; invero, sembra accentuarsi la scarsa considerazione, da parte del legislatore, in un momento di crisi economico-finanziaria europea e nazionale, della rilevanza di costruire sistemi normativi strutturali, completi, semplici e certi. Dobbiamo registrate ancora, quindi, il mancato riconoscimento da parte del decisore nazionale del settore immobiliare e costruttivo come una “filiera” importante dell’economia nazionale, sulla quale intervenire in modo sistematico e organico sui temi della fiscalità, delle regole sul diritto di proprietà, della certezza del tempi e delle responsabilità dei procedimenti urbanistici, edilizi, dell’esercizio della tutela differenziata e, infine, delle regole di sicurezza e di igiene edilizia. È difficile che questo avvenga e che, comunque, possa essere attuato in tempi brevi; le urgenze di intervento per contrastare la crisi economicofinanziaria, che si annuncia di medio-lungo periodo, probabilmente non consentiranno di affrontare una “registrazione” organica delle norme contenute nel testo unico dell’edilizia e in tutte le norme ad esso collegate o interconnesse. Ad oggi, possiamo solo auspicare per i prossimi anni che il sistema delle regole edilizie si sia “stabilizzato” per consentire da una parte alle regioni di “riallineare” la propria normativa anche tramite un ragionamento condiviso tra di loro, per evitare un processo di “centrifugazione” normativo COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 9 con impatti negativi per il sistema Paese e, dall’altra, per costruire, in via amministrativa, almeno negli ambiti territoriali di competenza delle regioni stesse, i processi, i modelli, le formule e i supporti indispensabili per dare certezze agli utenti quando la “complessità” delle normative da applicare “atterra” nella vita quotidiana degli sportelli comunali. Questo auspicio non può che rimandare alle conclusioni della premessa alla prima edizione, con il richiamo alla esigenza di un’ancora maggiore necessità di preparazione, competenza, conoscenza da parte del primo utente di queste normative: il tecnico comunale, che deve garantire nel proprio lavoro quotidiano un’alta qualità del servizio, sia in termini di capacità professionali sia sotto quelli della minimizzazione dei tempi e delle incertezze, quasi insite nella materia edilizia. marzo 2012 10 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 10 Premessa Nel commento (1) al d.P.R. n. 380/2001, scritto nel 2003, si auspicava che, a seguito della stabilizzazione delle norme relative all’attività edilizia, fosse stato possibile per gli operatori del settore avere una certa tranquillità dopo un lungo periodo di incertezze. Si auspicava anche che fosse prossima l’entrata in vigore di una legge di principi generali in materia di governo del territorio, nella quale fossero presenti anche le normative di riferimento della materia edilizia per un esercizio organico, coerente con la potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni. Per qualche anno il Testo Unico in materia edilizia ha “retto” all’assalto “innovativo” ed “episodico” che aveva contraddistinto il modus operandi del legislatore negli anni ‘90. Negli ultimi tempi, tuttavia, la ripresa di una azione di “semplificazione” e di “liberalizzazione” dei procedimenti autorizzativi ha coinvolto anche quelli applicabili alla trasformazione edilizia, con la necessità da parte dei tecnici delle Amministrazioni e dei professionisti di dover riprendere una opera di interpretazione di queste normative che hanno avuto un impatto, anche consistente, nel campo disciplinare specifico. Sarebbe necessario, tuttavia, che si chiarisse in via definitiva il significato di “semplificazione” adottando un atteggiamento di effettiva valutazione della proporzionalità degli adempimenti richiesti rispetto alle varie situazioni da affrontare, la diversità delle discipline sottese alla regolamentazione delle distinte materie e la concreta capacità della “macchina” amministrativa di adeguarsi, in tempi brevi, alle innovazioni normative. In particolare, nel campo dell’edilizia, il legislatore dovrebbe prendere finalmente atto della esistenza di una “filiera” urbanistica, edilizia, costruttiva e immobiliare che costituisce una parte essenziale dell’economia e della società del nostro Paese e che non può subire gli effetti di una continua “incertezza” procedimentale, a pena di effetti negativi immediati – che si 1. M. Ghiloni, R. Manzo, Il nuovo regime dei titoli abilitativi edilizi, EPC libri S.r.L., Roma, luglio 2003. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 11 Premessa sommano a quelli della crisi strutturale in corso - su questo importante settore del sistema produttivo nazionale. Le recenti riforme di “semplificazione” dei titoli abilitativi edilizi, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’ampliamento delle tipologie di opere eseguibili come attività libera, hanno quindi generato la necessità di predisporre questo commento, cercando di ricomprendere, sia pure in modo sintetico, ogni aspetto delle recenti modifiche normative, come la riforma dello sportello unico per l’impresa (SUAP), le nuove procedure della Conferenza dei servizi e la semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica. Questo libro è stato redatto, quindi, per rispondere alle esigenze informative di varie categorie di utenti delle normative edilizie, dai professionisti ai tecnici delle Amministrazioni locali, nonché per gli imprenditori ed i proprietari di immobili. Il manuale ripercorre tutti gli argomenti contenuti nella parte relativa ai titoli abilitativi edilizi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la ricostruzione della evoluzione di tale disciplina fino alle più recenti osservazioni critiche per l’applicazione della SCIA in campo edilizio. Viene poi esposto un commento tecnico-giuridico alla “comunicazione di inizio lavori” (CIL), alla “segnalazione certificata di inizio attività”, alla denuncia di inizio attività, alla SuperDia e al Permesso di costruire alla luce della sostanziale riduzione del campo applicativo di questi ultimi titoli abilitativi edilizi. L’attuale instabilità del sistema non consente di dare certezze assolute e sarà, probabilmente, di grande rilevanza il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito al conflitto di competenza sollevato sull’applicazione del nuovo articolo 19 della legge n. 241/1990 al campo dell’edilizia. Ripercorrere, tuttavia, in modo sistematico l’insieme del sistema autorizzativo che governa i processi edilizi, ripartendo dall’attività libera per arrivare fino agli interventi sottoposti a permesso di costruire può consentire di avere una “guida” completa per la gestione dei processi edilizi affidati alla capacità, alla conoscenza e alla responsabilità dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ma anche all’etica, alla preparazione e alla coscienza dei professionisti incaricati di espletare una pratica edilizia. Ancora una volta – purtroppo – si presenta l’esigenza di applicare con “sensibilità” normative che devono essere utilizzate con attenzione e con la necessaria flessibilità di adattamento alle varie situazioni e alle specifiche realtà locali, dovendo considerare la complessità che deriva dal coordinamento con una pluralità di procedimenti connessi e con regole spesso stratificate, per evitare che la confusione possa essere utilizzata come un alibi per legittimare il mancato rispetto delle regole. 12 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 12 1 Introduzione 1.1 Il percorso di ridefinizione del regime dei titoli abilitativi edilizi A partire dalla seconda metà degli anni ’90 è iniziato un processo di riconfigurazione del sistema normativo riguardante la disciplina dell’attività edilizia, che era rimasto sostanzialmente inalterato da circa 25 anni. Si tralascia, in questa sede, una ricostruzione analitica delle vicende storiche di questo processo che, sebbene in modo non lineare e consequenziale, ha condotto alla riduzione a due sole tipologie di titoli abilitativi edilizi: la denuncia di inizio attività e il permesso di costruzione (1), mentre appare opportuno tratteggiare gli elementi essenziali di questo processo di revisione del quadro relativo ai titoli abilitativi edilizi per poter meglio descrivere la situazione attuale. In sintesi, è bene ricordare – tralasciando normative parziali (2), ma comunque significative risalenti agli anni ’30 – che con l’art. 31 della legge 1150/1942, modificato dalla “legge ponte” (L. 765/1967) viene esteso l’obbligo di dotarsi di licenza edilizia, in tutto il territorio comunale, qualora si intendessero realizzare “nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere alla esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio”. Nel 1977, con la legge n. 10 il titolo autorizzativo antecedente basato sulla licenza edilizia viene modificato in un regime concessorio, soggetto alla corresponsione di oneri derivanti dalla “partecipazione” dell’attività 1. Una più ampia esposizione di questo processo è contenuta nel capitolo “La riduzione delle tipologie di titoli abilitativi edilizi” in M. Ghiloni, R. Manzo, Il nuovo regime dei titoli abilitativi edilizi, EPC Libri S.r.L., Roma, luglio 2003. 2. R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640 “Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti”. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 13 Introduzione prevista alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – con poche esclusioni rubricate nell’art. 9 della legge n. 10/1977 - nel presupposto che il diritto di edificazione fosse un bene collettivo e che, quindi, l’amministrazione lo potesse “concedere” al privato proprietario del suolo. La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 svuoterà, sostanzialmente, questo concetto riportando la “concessione” edilizia in un ambito sostanzialmente autorizzativo, riconfigurandola, quindi, come una licenza. In realtà, anche in quegli anni si avvertiva la sproporzione tra la tipologia di atto amministrativo da acquisire per realizzare le opere e la natura, spesso non rilevante, delle opere stesse. Per questo motivo, un primo intervento di semplificazione fu operato con la legge n. 457/1978 con la quale venivano, per la prima volta, rubricate sistematicamente le “categorie di intervento” edilizie (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione urbanistica), mentre per le opere di manutenzione straordinaria la concessione edilizia veniva sostituita da una “autorizzazione” sottoposta a “silenzio-assenso” in caso di mancata risposta da parte del Sindaco nel termine di 90 giorni dalla richiesta. Il processo di semplificazione viene ulteriormente implementato dalla legge n. 94/1982 con l’ampliamento di una serie di categorie edilizie per le quali poteva essere applicato il “silenzio-assenso”, in base all’esistenza dei presupposti di legge. Sotto questo aspetto, anche se la successiva reiterazione dei decreti-legge prima di una stabilizzazione della norma hanno portato a non poche contraddizioni, è bene ricordare che, per la prima volta, si introduceva l’istituto del silenzio-assenso anche per interventi di nuova costruzione o di recupero di immobili residenziali esistenti. Il processo di semplificazione procede con l’approvazione della legge n. 47/1985, relativa al primo condono edilizio, all’interno della quale, all’art. 26, fu introdotta la comunicazione contestuale all’inizio dei lavori per le opere realizzate all’interno di un edificio, nel rispetto di alcune condizioni vincolanti, quali la conformità alle normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitare e antincendio, la compatibilità delle opere stesse con la statica dell’edificio, l’assenza di vincoli di tutela sull’immobile nel quale venivano eseguite le opere interne. Queste condizioni venivano attestate con una relazione “asseverata” da un tecnico abilitato, il quale si assumeva la responsabilità della veridicità delle condizioni di esercizio della comunicazione. Va ricordato che la portata delle cosiddette “opere 14 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 14 Introduzione interne” era particolarmente ampia (3) e comportava la possibilità di effettuare opere appartenenti, sostanzialmente, a tutte le categorie edilizie 3. Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del 1985. […] L’art. 26 prevede una particolare disciplina per una categoria di opere definite - “interne” - che non trova riscontro nella precedente legislazione. […] È da rilevare preliminarmente che le opere in questione possono interessare sia le singole unità immobiliari (gli alloggi, in caso di edilizia residenziale, i manufatti costituenti catastalmente una unità immobiliare negli altri casi) sia l’intera costruzione. […] Il rispetto degli strumenti urbanistico-edilizi adottati e approvati è una ovvia necessità. Poiché si tratta di operare su edifici esistenti, il mancato rispetto degli strumenti - soprattutto di disciplina edilizia - potrebbe derivare, ad esempio da modifiche, anche lievi, della distribuzione dello spazio interno all’unità immobiliare tali da comportare la realizzazione di vani di dimensioni insufficienti ad assicurare condizioni ottimali di areazione o illuminazione. […] In realtà la categoria delle “opere interne”, attraversa tutte le definizioni della disposizione ora menzionata, pur senza esaurirle; con l’esclusione, soltanto della “ristrutturazione urbanistica” che, come tale, comporta trasformazione, appunto, urbanistica del territorio. Sono pertanto, da esaminare i rapporti tra le opere in questione, da una parte e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, dall’altra. E ciò è necessario in quanto la legge n. 47 del 1985, disciplinando agli artt. 9 e 10 tali interventi, ne considera il carattere concorrente con le “opere interne” tanto che i due citati articoli iniziano con l’espressione «fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26». Va chiarito anzitutto che gli interventi di manutenzione ordinaria che coincidono, quando sono interni, con le opere in parola, sono sottratti ad ogni controllo comunale, sia pure nella forma della notizia; essi infatti godevano già di questo regime di totale libertà e non è pensabile che il nuovo intervento legislativo abbia voluto assoggettarli al controllo pubblico. Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece - sottoposti ad autorizzazione comunale - possono considerarsi “opere interne” sempreché non riguardino l’esterno dell’edificio, se è vero che - come prima si è detto - anche il rinnovo di parti strutturali può essere realizzato con il procedimento di cui all’art. 26. Quanto agli interventi di restauro e risanamento conservativo, la parte di essi che non comporta modifiche di destinazione d’uso - anche nel senso di nuove destinazioni “compatibili” con l’organismo edilizio - e che non comporti l’eliminazione di elementi estranei a tale organismo, almeno quando si tratti di elementi che modifichino la sagoma, è assoggettabile alla disciplina dell’art. 26. È ovvio che tale disciplina non trova applicazione nel caso di restauro di immobili vincolati. Infine, la ristrutturazione edilizia soggetta a concessione di edificare. È da ritenere che nell’insieme sistematico di opere che costituiscono tale intervento, alcune - quando non riguardino né sagoma né prospetti - possono rientrare nella categoria delineata dall’art. 26. Così, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio o la modifica o l’inserimento di impianti. Tuttavia tali opere non possono essere considerate “interne” quando hanno la finalità tipica della ristrutturazione edilizia, che è quella di giungere ad un organismo edilizio in tutta o in parte diverso dal precedente. Altrimenti si arriverebbe alla conclusione che, attraverso le opere interne non si può modificare la destinazione d’uso, ma è consentito trasformare completamente l’edificio. […] Come si è detto, la legge prevede che il proprietario, al momento dell’inizio dei lavori presenti una relazione firmata da un professionista abilitato alla progettazione «che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti». Il documento da presentare consiste, pertanto, in una semplice relazione, che potrebbe non essere accompagnata da planimetrie, con la quale il professionista “assevera” - cioè, afferma in base ad un necessario accertamento - quali sono le opere da compiersi. Con la sottoscrizione della relazione egli dichiara responsabilmente, inoltre, che le opere da realizzare hanno le caratteristiche indicate all’art. 26 ed in particolare che esse sono state progettate in modo da rispettare le norme di sicurezza e quelle igienicosanitarie vigenti. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 15 15 Introduzione indicate nell’art. 31 della legge n. 457/1978. A partire dal 1993 prima con la legge n. 493 e in seguito in base ad una serie di decreti-legge (4) più volte reiterati, di cui si dispose la sanatoria degli atti adottati nella loro vigenza con l’art. 2, comma 61 della legge n. 662/1996, si estendeva la possibilità di utilizzare la “denuncia di inizio attività” di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 ad alcune categorie di intervento edilizio. In esito a questa serie di provvedimenti normativi, propedeutici all’attività di redazione (5) del “testo unico” dell’edilizia e alla legge n. 662/1996 si era configurato un regime autorizzativo particolarmente complesso, rimasto in vigore fino al 12 aprile 2002, basato su: la concessione edilizia, ai sensi della legge n. 10/1977; l’autorizzazione edilizia, riguardante alcune categorie di opere indicate nell’art. 48 della legge n. 457/1978 e all’art. 7 della legge n. 94/1982, nonché per le medesime opere soggette a denuncia di inizio attività ma eseguite in immobili soggetti a tutela; la denuncia di inizio attività, per le categorie di opere indicate nel comma 7 dell’art. 4 della legge n. 493/1993 e all’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996; la comunicazione, relativa alle opere interne, in quanto l’art. 26 della legge n. 47/1985 non era stato espressamente abrogato. Inoltre, da una parte era presente un regime di esecuzione in libertà per categorie di opere come, ad esempio, la manutenzione ordinaria e, dall’altra, erano previste alcune deroghe al principio di inapplicabilità della denuncia di inizio attività agli immobili vincolati (6), nonché, nel caso dei medesimi immobili era considerata applicabile la stessa DIA, qualora la categoria di intervento fosse stata quella del restauro come definito dalla normativa di tutela vigente allora, il D.Lgs. n. 490/1999. Con la legge n. 50/1999 viene conferita la delega al Governo affinché emanasse un Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 4. Si tratta: del D.L. 26 luglio 1994, n. 468, del D.L. 27 settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 novembre 1994, n. 649, del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 maggio 1995, n. 193, del D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 1995, n. 400, del D.L. 25 novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 30, del D.L. 25 marzo 1996, n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 luglio 1996, n. 388, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 495. 5. Nel 1999 fu data al Governo una delega ampia per l’emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e) della legge 24 novembre 2000, n. 340 - punto 2, allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50). 6. Con la nota prot. n. 1117 del 5 maggio 1998 del Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali fu precisato che la denuncia d’inizio attività o comunque un regime “semplificato” poteva essere applicata anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento statico e al restauro conservativo che non avessero alterato lo stato dei luoghi, nei casi previsti dall’art. 82 del D.P.R. 616/77, come modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché per le “opere interne”. 16 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 16 Introduzione materia edilizia, entrato in vigore a partire dal 30 giugno 2003, dopo successivi differimenti e l’adeguamento del testo già approvato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, in attuazione della delega della cosiddetta “legge obiettivo” (7). In questo modo, con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nella G.U.R.I. del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o., a partire dal giugno 2003 si è configurato un quadro stabile relativo alla materia edilizia e, in particolare, riguardante il sistema dei titoli abilitativi edilizi. Per questo motivo è utile descrivere la struttura, rimasta a “regime” fino al marzo di quest’anno, del Testo Unico. 1.2 La struttura del Testo Unico in materia edilizia Il Testo Unico contiene i principi fondamentali e generali per la disciplina dell’attività edilizia, coordinata, laddove necessario, con le normative in materia di beni culturali e ambientali e con le altre discipline di settore che incidono nella materia edilizia. Il Testo Unico, nella sua versione definitiva (8) 7. Legge 21 dicembre 2001, n. 443, pubblicata nel S.O. n. 279/L alla G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2001. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. 8. La cosiddetta “Legge-obiettivo”, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (legge delega 21 dicembre 2001, n. 443) è intervenuta anche sul tema del regime autorizzativo in materia edilizia. In sintesi, su tale aspetto, la legge si caratterizzava per i seguenti elementi: 1. la facoltà, a scelta dell’interessato, in alternativa alla concessione o all’autorizzazione edilizia di realizzare i lavori edili in base alla denuncia d’inizio attività, nei seguenti casi: a) interventi edilizi minori, come individuati nel comma 7 dell’art. 4 della legge 493/93; b) le ristrutturazioni edilizie, compresa la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, senza tenere conto dell’incremento volumetrico necessario per l’adeguamento antisismico; c) gli interventi attualmente soggetti a concessione edilizia, con una serie di condizioni limitative: - l’esistenza di una disciplina contenuta in strumenti attuativi riguardo alla disposizione planivolumetrica,alla tipologia, alle caratteristiche formali e tipologiche; - la dichiarazione di sussistenza delle suddette condizioni da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano attuativo o di ricognizione di quelli attualmente in vigore. Tale atto di ricognizione deve essere compiuto entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, e in mancanza, se ne può prescindere, accompagnando il progetto con una relazione tecnica che asseveri l’esistenza di un piano attuativo dotato della disciplina di “dettaglio”. d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in esecuzione di previsioni di dettaglio individuate in strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al punto c). 2. Il mantenimento, ove dovuto, dell’obbligo di corrispondere gli oneri concessori; 3. La possibilità di utilizzare la denuncia d’inizio attività anche nei casi in cui l’immobile oggetto d’intervento è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, previa acquisizione del parere favorevole da parte dell’amministrazione competente. Viene disciplinata COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 17 17 Introduzione anche l’acquisizione del nulla-osta o del parere nel caso in cui la tutela sia esercitata (per delega o in base a normative proprie) dal Comune o da altre Amministrazioni. Nel primo caso, acquisito l’atto di assenso, decorrono i venti giorni per l’inizio dei lavori (nel testo della legge: ...per la presentazione della denuncia d’inizio attività). Nel secondo caso, qualora l’atto di assenso non sia allegato alla denuncia, il comune ha l’obbligo di convocare una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di conseguenza è abrogato il comma 8 dell’art. 4 della legge n. 493/1993 che disponeva la preclusione all’uso della DIA per gli immobili soggetti a tutela; 4. Le norme si applicavano, per le regioni a statuto ordinario, dal 90° giorno di entrata in vigore della legge. Nelle modifiche operate dalla legge 166/2002 alla legge 443/2001 questa previsione viene resa coerente con le legislazioni regionali già vigenti già conformi a quanto previsto dalla Legge-obiettivo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o restringere il campo di applicazione della facoltà di utilizzare la DIA, come descritta al punto 1. Si richiama, come è d’obbligo, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale; 5. Il Governo, quindi, era delegato a emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo per modificare il Testo Unico in materia edilizia, per renderlo conforme alle previsioni della “Legge-obiettivo”. Con il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003, sono state approvate le modifiche e le integrazioni per l’adeguamento del T.U. in materia edilizia alle disposizioni di cui alla Legge-obiettivo, riguardante la disciplina dei titoli abilitativi edilizi. All’aprile del 2003, la situazione si presentava ancora in corso di stabilizzazione: di fatto, le norme della legge n. 443/2001, sono entrate a regime dal 90° giorno dalla entrata in vigore della legge stessa. Dal 12 aprile del 2002 era, quindi possibile, per l’intero territorio nazionale, utilizzare quanto previsto dalla legge n. 443/2001. In almeno tre Regioni (Lombardia, Toscana e Campania) tali normative erano già in vigore e per le leggi delle prime due Regioni si deve considerare che la modifica al comma 12 dell’articolo 1 della legge n. 443/2001, operato dalla legge 166/02, ha realizzato il necessario coordinamento legislativo, facendo comunque salve dall’obbligo di adeguamento alla normativa nazionale le leggi regionali già conformi alla previsione di applicabilità della DIA in luogo della concessione edilizia, per categorie di intervento predeterminate e considerando, comunque, tali leggi già adeguate alla Legge-obiettivo, con riferimento alla disponibilità regionale di ampliare o ridurre il campo di applicazione delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 443/2001. La Legge-obiettivo, fissava, quindi, nella materia dei titoli abilitativi, alcuni principi fondamentali, in base ai quali dovrebbero essere emanate le relative disposizioni legislative regionali. In particolare, tale legge, interviene a normativa nazionale previgente a quella del T.U. e, pertanto, prende in considerazione, oltre alla concessione, anche l’autorizzazione edilizia. Nella successiva modifica della Legge-obiettivo, operata con la legge n. 166/02 e con il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, è stato risolto il problema di coordinamento con l’abrogazione dell’autorizzazione edilizia, fatta salva la facoltà delle regioni di ripristinare tale atto autorizzativo nella predisposizione delle loro discipline generali sui titoli abilitativi. L’altro principio che si desume dalla la legge n. 443/2001 è la facoltà riconosciuta all’interessato di ricorrere alla denuncia di inizio attività, in alternativa alla richiesta di una concessione edilizia, effettuando una propria valutazione tra le alternative e in base a riferimenti predeterminati dalla legge e dalle normative urbanistiche ed edilizie. Tale principio di “flessibilità” legislativa consente al legislatore regionale di prevedere per alcune tipologie di opere edilizie l’obbligo del ricorso alla denuncia di inizio attività, in particolare, laddove si ritiene di dover sopprimere l’autorizzazione edilizia. Infine, richiamando, in parte, le normative vigenti, la legge 443/2001 elencava gli interventi suscettibili di essere oggetto di denuncia di inizio attività. Da una lettura logico-sistematica della norma, sul presupposto della “facoltà di avvalersi della 18 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 18 Introduzione entrata in vigore (9) il 30 giugno 2003, si compone di 138 articoli ed è diviso in tre parti: attività edilizia, norme tecniche per l’attività edilizia e disposizioni finali. DIA, nonché dalla sostanziale “libertà” del legislatore regionale, il quale in base ai nuovi principi costituzionali sull’attribuzione delle competenze legislative sul governo del territorio, ai sensi della legge Cost. n. 3/901 si evince che l’elenco non può essere tassativo, ma costituisce un primo riferimento disponibile ad una successiva implementazione e specificazione da parte delle Regioni . Emerge, quindi, dalla normativa nazionale una innovazione sostanziale attraverso l’affermazione del principio fondamentale per cui le opere non aventi un rilievo urbanistico, ovvero quelle che possono essere eseguite in base ad una dettagliata disciplina urbanistica possono realizzate attraverso un procedimento di autocertificazione dei presupposti con la denuncia di inizio attività in alternativa alla richiesta di concessione edilizia o al permesso di costruire, lasciando alle Regioni la possibilità di ampliare o meno l’elencazione delle opere. Per concludere la trattazione degli elementi costitutivi della Legge-obiettivo in materia di disciplina edilizia, nella logica di considerare la legge n. 443/2001 in questo settore una normativa interinale, è il caso di descrivere, brevemente, una parte non riprodotta nelle modifiche apportate dal D.lgs. 301/2002 al Testo Unico ma che ha avuto una efficacia temporanea. Si tratta della specifica previsione di realizzazione tramite denuncia d’inizio attività di sopralzi, addizioni, gli ampliamenti […] in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nella lettera c) (piani attuativi) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. È evidente che nella versione definitiva del Testo Unico, che prevede la facoltà di utilizzare la DIA nei casi di nuova costruzione […] in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche si è voluto eliminare il pleonasmo dell’elenco di una serie di opere che rientrano comunque nella fattispecie della nuova costruzione o della ristrutturazione edilizia e, quindi, assorbite nella potenzialità generale di utilizzare la denuncia di inizio attività in tali casi. Per eventuali necessità interpretative, si riporta, di seguito una breve descrizione dei significati dei termini utilizzati dalla Legge-obiettivo: - il sopralzo (o sopraelevazione) consiste in interventi edilizi finalizzati ad incrementare il volume edilizio, sovrapponendo una costruzione ad un edificio esistente, che può determinare o meno una nuova unità immobiliare autonoma; - l’addizione riguarda gli interventi edilizi che realizzano una costruzione edilizia che si aggiunge ad una già esistente come, ad esempio, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza ad un fabbricato; - l’ampliamento, termine che, in realtà, può essere considerato assorbente dei primi due, si riferisce alla modifica delle costruzioni esistenti attuato tramite l’incremento della volumetria e/o superficie esistente. 9. A norma dell’articolo 138 del d.P.R. n. 380/2001, le disposizioni del Testo Unico entravano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002. Successivamente la data di entrata in vigore è stata differita al 30 giugno 2002 con l’articolo 5-bis della legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione in legge del D.L. n. 411/2002. La legge di conversione del D.L. 411/2002 è stata pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002, talché si sono aperte le interpretazioni circa l’avvenuta abrogazione di normative previgenti, tra le quali anche l’articolo 20 della legge 47/85 in materia di sanzione penale degli abusi edilizi. Alcune sentenze (Tribunale di Ivrea, 3 luglio 2002, n. 447, Tribunale di Brescia, 20 dicembre 2002, n. 4015) hanno pronunciato l’assoluzione per il reato previsto dalla legge 47/85 con la formulazione perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. L’entrata in vigore del T.U. in materia edilizia è stata ulteriormente differita prima al 1 gennaio 2003 con il D.L. 122 del 20 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003 per effetto dell’articolo 2 della legge 1 agosto 2002, n. 185, di conversione del suddetto decreto-legge, pubblicata nella G.U. 19 agosto 2002. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 19 19 Introduzione In particolare: - la parte prima (attività edilizia), composta di quattro titoli, riguarda le disposizioni generali (tra le quali, le definizioni degli interventi edilizi e l’introduzione dello “sportello unico” per l’edilizia), la regolamentazione dei titoli abilitativi; l’agibilità degli edifici; la vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia, con le responsabilità degli attori del processo edilizio e le relative sanzioni. - la parte seconda (normativa tecnica per l’edilizia), composta da sei “capi” contiene, oltre alle disposizioni generali, la disciplina per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, le norme relative al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le norme e le prescrizioni relative alle costruzioni in zona sismica e, infine, le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. - la parte terza (disposizioni finali) contiene le abrogazioni e l’indicazione delle norme che rimangono in vigore, nonché la data di entrata in vigore del T.U. Tra gli elementi innovativi che furono proposti dal Testo Unico, ve ne sono almeno tre di grande rilevanza: - la riduzione a due soli titoli abilitativi (10), il “permesso di costruire” e la “denuncia d’inizio attività” per l’esecuzione delle opere edilizie, che semplificava notevolmente il complesso regime che si era venuto a creare grazie alla stratificazione delle norme; - la tipizzazione delle ipotesi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per le quali è previsto il rilascio del “permesso di costruire”, con la (apparente) residualità degli interventi edilizi realizzabili tramite “denuncia di inizio attività” e l’introduzione di una DIA alternativa al per10. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Adunanza Generale del 29 marzo 2001 Sez. Atti normativi: [...] L’aspetto più innovativo sottolineato dall’Amministrazione riguarda la riduzione dei titoli abilitativi a due soltanto: la concessione edilizia e la denuncia di inizio attività, con conseguente superamento dell’autorizzazione, tenuto conto dell’evoluzione legislativa che ha portato a una summa divisio tra gli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali è necessario un controllo preventivo da parte dell’Amministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori per i quali un tale controllo preventivo non risulta necessario. Una particolare attenzione, secondo l’Amministrazione, è stata riservata anche al problema della gratuità o meno della denuncia di inizio attività, tenuto conto che la disciplina vigente non affronta espressamente la questione. Con il testo unico si è preferito risolvere l’ambiguità demandando all’autonomia comunale la scelta tra le due possibili soluzioni, della gratuità o dell’onerosità, prevedendo comunque che, in assenza di specifica deliberazione del Comune, l’intervento edilizio deve intendersi non assoggettato ad oneri. [...] 20 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 20 Introduzione messo di costruire, nelle ipotesi di esistenza di condizioni “predefinite” per la trasformazione stessa; - l’istituzione dello sportello unico dell’edilizia, modellato su quello per le attività produttive previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come strumento di semplificazione e di unificazione dei procedimenti edilizi all’interno delle Amministrazioni. Con il Testo Unico si riunificava, in via definitiva dopo un lungo percorso di normative interinali, la corrispondenza tra opere edilizie da realizzare e relativo titolo edilizio necessario. Ciò in base a due scelte di fondo: - l’ammissibilità degli interventi realizzabili con denuncia d’inizio attività anche per gli immobili soggetti a tutela, opzione che fa venire meno la necessità di conservare l’autorizzazione edilizia; - l’avere abbandonato l’elencazione degli interventi sottoposti a denuncia d’inizio attività, identificando le sole categorie, numericamente più ridotte e sicuramente meno disomogenee, che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e soggette, di norma, a “permesso di costruire”. 1.3 Il quadro tecnico-amministrativo generale della nuova disciplina dei titoli abilitativi edilizi L’intervento del legislatore in merito alla semplificazione del regime dei titoli abilitativi edilizi, dopo una stabilizzazione durata circa sette anni che si era venuta a creare in seguito alla definizione del d.P.R. n. 380/2001 ha avuto, in questi ultimi mesi, una ripresa significativa. Con l’articolo 5 del decreto legge (11) 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 è stato sostituito l’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, relativo all’attività edilizia libera, con l’ampliamento della casistica degli interventi “liberi”; inoltre, è stato ripristinato (in parte) un regime “comunicativo”, con l’introduzione della Comunicazione di inizio lavori (CIL). Più di recente, con l’approvazione del decre11. Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 21 21 Introduzione to legge (12) 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la denuncia di inizio attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In primo luogo, vale la pena di rimarcare la metodologia, ormai consolidata, da parte del legislatore di regolare il settore edilizio e, in particolare, quello dei titoli abilitativi edilizi in provvedimenti del tutto ultronei alla materia (13). In seconda istanza, anche per le incertezze applicative e per gli elementi di contraddizione che verranno esposti di seguito, è il caso di evidenziare come, a partire dal primo trimestre del 2011, un quadro nazionale e regionale che era ormai stabilizzato viene ad essere nuovamente oggetto di variazioni e di modifiche, con il risultato oggettivo di provocare difficoltà nello svolgimento dell’attività professionale e di quella dei tecnici dell’Amministrazione. Questo commento, quindi, avendo come riferimento la parte prima del Testo Unico edilizia, anche in relazione alla normativa “parallela” definita con la SCIA, analizza in modo dettagliato per ciascuna delle tipologie di titoli abilitativi edilizi il loro profilo tecnico-giuridico, le relative categorie di opere che si possono realizzare, gli aspetti procedurali e, infine, la pluralità delle discipline regionali. Tuttavia, appare opportuno configurare sin dalla premessa un quadro generale, valido a livello nazionale, del rapporto tra i titoli abilitativi e i relativi interventi edilizi realizzabili, rappresentato in un quadro sinottico. Se da una parte, infatti, alcuni titoli abilitativi di nuova introduzione possono immediatamente essere riferiti alla normativa vigente e contenuta nel d.P.R. 380/2001, in altri casi è necessaria una formulazione interpretativa in quanto, in mancanza di una revisione organica e – si ribadisce – legata strettamente alla materia edilizia, al momento alcune disposizioni legislative presenti nel Testo Unico della materia edilizia devono essere coordinate e applicate, quasi in “analogia” con le altre normative “esterne”, in particolare per quanto riguarda la sostituzione della DIA con la SCIA. 12. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 13. Questa involuzione era stata “annunciata” già nel 2003 con l’approvazione del “Codice della comunicazione” (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) con la regolamentazione (artt. 87 e 87-bis) dei titoli abilitativi in modo non conforme al TU edilizia ed è proseguita nel 2006 con l’aggiunta “esterna” all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 della installazione di serbatoi di GPL esterni, di volume inferiore a 13 mc, operata dal D.Lgs. 128/2006, relativo al “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74. 22 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 22 Art. 6, comma 2 d.P.R. 380/2001 Art. 6, comma 1 d.P.R. 380/2001 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ Art. 49 comma 4-bis, 4-ter e 4-quater D.L. 78/2010 (L. 122/2010), coordinato con l’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 a) gli interventi di manu- a) gli interventi di manu- Art. 22, comma 1 del tenzione ordinaria; tenzione straordinaria di d.P.R. n. 380/2001: cui all’articolo 3, comma […] interventi non ricon1, lettera b) [del d.P.R. ducibili all’elenco di cui n. 380/2001] ivi comall’articolo 10 e all’articolo presa l’apertura di porte 6 [del d.P.R. 380/2001] interne o lo spostamento che siano conformi alle di pareti interne, sempre previsioni degli strumenti che non riguardino le parti urbanistici, dei regolastrutturali dell’edificio, menti edilizi e della discinon comportino aumento plina urbanistico-edilizia del numero delle unità im- vigente. mobiliari e non implichino Art. 22, comma 2 del incremento dei parametri d.P.R. n. 380/2001: urbanistici; […] varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. (Segue) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITÀ LIBERA Art. 10 d.P.R. 380/2001 PERMESSO DI COSTRUIRE a) gli interventi di nuova costruzione; Per interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e) d.P.R. 380/2001) si intende: e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); (Segue) (Segue) (Integrativa o alternativa al permesso di costruire) Art. 22, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 In via interpretativa, nonché in base a quanto desumibile da testo del d.P.R. 380/2001: […] In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) [del d.P.R. n. 380/2001] ovvero che possono comportare incremento del numero delle unità immobiliari, del volume e delle superfici, modifiche ai prospetti e alla sagoma e possono comportare il mutamento della destinazioni d’uso anche nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968; DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Introduzione Tab. 1.1 - Quadro sinottico del rapporto tra titoli abilitativi e interventi realizzabili COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 23 23 ATTIVITÀ LIBERA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (Segue) In via interpretativa, nonché in base a quanto desumibile dal testo del d.P.R. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 del d.P.R. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio o aumento del numero di unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici; interventi ricompresi nelle casistiche di cui all’art. 22, comma 2 del d.P.R. 380/2001. Opere già sottoposte a DIA e oggi realizzabili in regime di “segnalazione” come descritte all’art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001: SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PERMESSO DI COSTRUIRE e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; (Segue) (Segue) b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) 24 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 24 ATTIVITÀ LIBERA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 25 25 (Segue) […] c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (Segue) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) ATTIVITÀ LIBERA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (Segue) […] d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) 26 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 26 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 27 27 (Segue) Tali interventi, tuttavia, non devono comportare modifiche: delle unità immobiliari; del volume; della sagoma; dei prospetti; delle superfici. Inoltre, gli interventi non devono comportare mutamento delle destinazioni d’uso, qualora siano realizzati nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968. b) gli interventi volti b) le opere dirette a In base al comma 3, all’eliminazione di soddisfare obiettive dell’art. 87 del D.Lgs. barriere architettoniche esigenze contingenti 1 agosto 2003, n. 259 che non comportino la e temporanee e ad “Codice della comunirealizzazione di rampe essere immediatamente cazione”: o di ascensori esterni, rimosse al cessare della […] installazione di ovvero di manufatti necessità e, comunque, impianti, con tecnologia che alterino la sagoma entro un termine non UMTS od altre, con podell’edificio; superiore a novanta tenza in singola antenna giorni; uguale od inferiore ai 20 Watt. In base all’art. 87-bis del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice della comunicazione”: ATTIVITÀ LIBERA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (Segue) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) ATTIVITÀ LIBERA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (Segue) […] installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive […] Per la realizzazione di […] infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) 28 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 28 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (Segue) ATTIVITÀ LIBERA c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza […] l’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 prevede il rilascio di una “autorizzazione” da parte dell’Ente locale, che risultava “anomala” già all’epoca dell’entrata in vigore del TU edilizia e che oggi non trova riscontro nella normativa edilizia. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 29 29 d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; vedi anche art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e paragrafi 11 e 12 del D.M. 10/2010 e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 128/2006, è considerata “attività libera”: 1. L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITÀ LIBERA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PERMESSO DI COSTRUIRE Introduzione Tab. 1.1 - (Segue) 30 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 30 Introduzione 1.4 Le interpretazioni governative, quelle delle Regioni e degli EE.LL. L’entrata in vigore delle modifiche e delle “addizioni” al Testo Unico in materia edilizia ha generato non poche perplessità. Per quanto riguarda la CIL, le questioni riguardano, soprattutto, una ricostruzione sistematica e coordinata, di cui si da conto in modo ampio nei capitoli 1 e 2, delle categorie di intervento “liberalizzate” nonché di quelle “derubricate” da un regime soggetto a DIA a quello, semplificato, previsto dalla CIL. In merito alla SCIA, viceversa, le perplessità sono di maggiore portata. Con l’articolo 49, comma 4-bis, infatti, viene completamente riformulato l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificando uno degli strumenti essenziali di semplificazione dell’attività amministrativa, come la “dichiarazione di inizio attività”, che viene sostituita dalla “segnalazione certificata di inizio attività”. Il 13 settembre 2010 l’ANCI Toscana ha emanato una circolare destinata agli Uffici comunali, con le “prime indicazioni sulle conseguenze della modifica dell’art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, disposta con legge 30 luglio 2010, n. 122”. In questa circolare, prendendo atto di una situazione nella quale alcuni Comuni non ritenevano più proponibile la DIA a fronte di altri che, viceversa, la ritenevano completamente sostituita dalla SCIA, la posizione è quella - peraltro condivisa da molti interpreti - dell’esistenza di un regime speciale, nell’ordinamento, relativo all’applicazione della DIA in materia edilizia e, di conseguenza, della inapplicabilità della SCIA agli interventi di trasformazione edilizia (14). Gli argomenti dell’ANCI a sostegno della tesi sono: - dall’esame degli atti parlamentari si rileva una incertezza da parte degli stessi relatori circa la sopravvivenza del regime speciale della DIA nel settore edilizio; infatti, a riprova di questa tesi si riporta quanto contenuto nel dossier n. 373/2 del Servizio studi della Camera del 18 luglio 2010 nel quale si sosteneva la necessità di chiarire questo aspetto “Poiché la norma prevede l’abrogazione della normativa statale difforme, andrebbe chiarito se ciò valga anche per le discipline speciali quale quella relativa alla denuncia di inizio attività disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380 del 2001”; 14. Analoga posizione viene assunta dalla Regione Liguria con nota del Dipartimento territorio e urbanistica dell’8 settembre 2010, prot. PG/2010/126099 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 31 31 Introduzione - esiste un corpus organico specifico della DIA in materia edilizia, regolamentato dal d.P.R. n. 380/2001, il quale possiede una autonomia legislativa che riguarda non solo la definizione dell’istituto, ma anche i profili procedimentali, quelli sanzionatori, nonché di coordinamento con il permesso di costruire; - di conseguenza, in via ordinaria, una normativa di carattere generale (la modifica dell’art. 19 della legge n. 241/1990) non può innovare una disciplina generale e, in ogni caso, in difetto di un richiamo, nella disciplina generale sopravvenuta, di una abrogazione della legge di settore conseguente alla incompatibilità delle norme, deve trovare fondamento una interpretazione logico-sistematica. L’effetto, quindi, della innovazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 non sarebbe idoneo a regolamentare compiutamente i presupposti legittimanti, i doveri istruttori, l’iter procedimentale e il regime sanzionatorio per l’attività edilizia, già soggetta alla disciplina di settore; - esiste, comunque, una ragione di opportunità nel lasciare intatto il quadro normativo relativo ai titoli abilitativi edilizi composto dalla DIA, dalla super DIA e dal permesso di costruzione, per evidenti motivi di “stabilità” e di coerenza del sistema; - negli atti parlamentari non si rintraccia alcun riferimento alla materia del governo del territorio, alla quale, come è noto, accede quella edilizia e quindi si dovrebbe presupporre, da parte del legislatore, una mancanza di volontà innovativa per tale settore. Peraltro, l’afferenza della innovazione ad una disciplina nella quale le Regioni esercitano un potere concorrente porta a ritenere che non possano essere caducate, automaticamente, le leggi relative alla DIA delle stesse Regioni; - non esistono argomenti contrari alla sopravvivenza della DIA, anche in relazione ai profili relativi alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e degli immobili vincolati. La conclusione è, sostanzialmente, la non alterazione del regime della DIA in materia di titoli abilitativi edilizi e quindi l’applicazione dei poteri inibitori, da parte dei Comuni, nei confronti della presentazione di SCIA per le fattispecie edilizie e di riconformazione delle medesime in DIA. Il 16 settembre 2010, l’Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa, sentiti gli Uffici legislativi del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministero delle infrastrutture e di trasporti, fornisce alcuni chia32 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 32 Introduzione rimenti circa l’applicabilità della SCIA all’attività edilizia nella nota prot. 1340, di risposta ad un quesito specifico posto dall’Assessore al Territorio e all’Urbanistica della Regione Lombardia. La posizione governativa è del tutto opposta a quanto ritenuto dall’ANCI Toscana per la quale, di conseguenza, la SCIA interviene anche nella materia edilizia. Nella nota, infatti, a sostegno della abrogazione della DIA anche in campo edilizio, viene esposto quanto segue: - la riforma relativa alla abrogazione della DIA corrisponde alla volontà di una riduzione degli oneri amministrativi a favore dell’iniziativa economica privata, che deve essere intrapresa nel più breve tempo possibile, ferma restando l’allegazione di […] attestazioni e asseverazioni di tecnico abilitati e, quindi (pare di capire) si tratta di una iniziativa che deve avere la più ampia attuazione in ogni campo dell’economia; - assume importanza l’elemento letterale della norma in quanto la “segnalazione certificata di inizio attività” sostituisce, in base al comma 4-ter dell’art. 49 della legge n. 122/2010, quella di “dichiarazione di inizio attività” […] ovunque ricorrano anche come parte di una espressione più ampia. Inoltre, la norma prevede che la SCIA […] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività; - nella nuova normativa non viene evidenziata una esclusione della materia edilizia dal campo applicativo della SCIA e la previsione di un accompagnamento di tale segnalazione non solo da “certificazioni” ed “attestazioni” anche da asseverazioni di tecnici abilitati (previsione non presente nel precedente art. 19 della legge n. 241/1990) appare essere oggi in linea con la disciplina della DIA edilizia. Pertanto, ad avviso del Ministero […] Lo specifico, nuovo riferimento alle “asseverazioni” tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni e attestazioni concernenti la suddetta fattispecie; - l’intenzione di sostituire la DIA con la SCIA appare confermato dai lavori preparatori per l’approvazione del provvedimento. Infatti, nel dossier (15) di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato, dopo una trattazione della DIA anche in campo edilizio, si legge: […] La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio attività 15. XVI Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Le modifiche in Commissione. Edizione provvisoria, luglio 2010, n. 234, pag. 140. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 33 33 Introduzione edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001; - ulteriore e rilevante elemento è la previsione che la SCIA costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai sensi della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, con la conferma di una intenzione applicativa, da parte del legislatore, della massima portata possibile. Il Ministero precisa anche che la disciplina della SCIA si sovrappone al campo applicativo della sola DIA, lasciando inalterato l’ambito oggettivo degli altri titoli abilitativi, quali il permesso di costruire. La SCIA, di conseguenza, non sostituisce la cosiddetta super DIA, in quanto una ipotesi diversa comporterebbe un ampliamento del campo applicativo dell’art. 19 della legge n. 241/1990; - si ritiene che le leggi regionali previgenti alla modifica normativa, con le quali è stata “ridotto o ampliato” l’ambito applicativo della DIA […] non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010. A chiusura della nota di commento alla SCIA in ambito edilizio, il Ministero precisa che […] in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto. In questo modo, si attesta l’applicabilità della SCIA anche nel caso di immobili vincolati e la non sostituibilità del nulla-osta per la verifica della compatibilità dell’intervento con la tutela dell’immobile con un’attestazione di parte. Infine, si definisce il periodo transitorio di sovrapposizione delle DIA con l’entrata in vigore della SCIA, con l’applicazione della disciplina vigente al momento di presentazione della DIA anche nei casi in cui non siano trascorsi i tempi per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione comunale, ferma restando la possibilità di convertire la DIA in una SCIA. L’ANCI Toscana interviene ancora sull’argomento il 28 settembre 2010, ribadendo la propria posizione e contrapponendo alla nota del Ministero della Semplificazione Normativa le seguenti argomentazioni: - il mancato coordinamento complessivo della disciplina sui titoli abilitativi edilizi, in particolare con gli istituti tipici della materia (varianti in c.o., oneri, sanzioni, ecc.) lascia inalterata l’esigenza di un intervento legislativo chiarificatore anche ai fini di un allineamento della normativa regionale, in mancanza del quale persistono le ragioni del mantenimento della DIA disciplinata compiutamente nella normativa di settore; 34 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 34 Introduzione - nella nota del Ministero non vi è alcun riferimento alla disciplina sostanziale degli interventi sugli argomenti anzidetti, nonché, in particolare sul regime sanzionatorio e sull’esercizio dei poteri repressivi da parte degli Enti locali; - si rileva il disallineamento tra i due dossier circa le intenzioni del legislatore, che sarebbe indice della impossibilità di utilizzare tale argomento per avere una indicazione certa in merito; - l’enfasi posta sull’effetto sostitutivo, trattandosi di una disciplina generale, non può incidere su di un istituto di natura “speciale” ne, d’altra parte, si può ritenere che il riferimento alle asseverazioni da parte di tecnici abilitati possa riguardare unicamente la disciplina edilizia; - non si ritiene applicabile il richiamo al “livello essenziale delle prestazioni” contenuto nella norma al fine di avocare alla competenza esclusiva dello Stato la massima portata della SCIA, in quanto, di fatto, tale previsione è ininfluente ai fini di un miglioramento dell’efficienza procedimentale poiché le Regioni, nella eventuale declinazione della SCIA, non potrebbero comunque intervenire, dati i limiti all’esercizio dei loro poteri. Di fatto, ancora a gennaio del 2011, le posizioni delle Regioni in materia di applicabilità della SCIA in edilizia, dopo la mancata approvazione di una norma interpretativa in tal senso, è molto variegata: la Calabria riprende la SCIA nella propria legge sul Piano Casa, la Lombardia e la Valle d’Aosta hanno recepito la SCIA con circolari. La Toscana, il Lazio, la Basilicata e il Molise non la ritengono applicabile. Anche alcuni Comuni hanno dato interpretazioni “variegate”: ad esempio, il Comune di Napoli ritiene che nel caso degli immobili soggetti a vincolo di tutela non sia applicabile la SCIA ma la DIA, ancorché per categorie edilizie che sarebbero sottoposte alla prima procedura, qualora l’immobile non fosse vincolato. Alcune Regioni hanno annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale su vari articoli della legge n. 122/2010 e, in particolare, sulla applicabilità dell’istituto della SCIA alle attività edilizie. La Regione Toscana, ad esempio, ha conferito un mandato per un proprio ricorso alla Sezione terza della Corte (BUR n. 41 del 11 ottobre 2010) dal quale si possono evincere le ragioni poste a supportare la tesi di esclusione della SCIA alle trasformazioni edilizie. Tale ricorso è ancora pendente alla data di stampa della seconda edizione. La Regione, infatti, dettagliando analiticamente le ragioni delle sue doglianze, in sintesi ritiene: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 35 35 Introduzione - che la DIA edilizia e quella commerciale hanno avuto da sempre un regime differenziato, determinato dalla diversa natura degli interessi tutelati; - che non sia applicabile all’attività edilizia l’esercizio della facoltà di inizio immediato dei lavori, in quanto il differenziale dei tempi tra la presentazione della DIA e la materiale esecuzione delle opere – specie per interventi che modificano sostanzialmente l’immobile – sia un elemento di tutela necessaria e rappresenta un giusto equilibrio tra controllo preventivo ed esigenze della proprietà sulla certezza dei tempi di esecuzione dei lavori; - la normativa, intervenendo in un campo legislativo di potestà concorrente (governo del territorio) non rispetta i limiti statali di tale potestà che dovrebbe essere ristretta all’enunciato dei principi generali e non a norme di dettaglio e, tra l’altro, non sarebbe sufficiente l’autoqualificazione di riserva esclusiva contenuta nella legge. Non è facile, quindi, conoscere il destino dell’applicabilità della SCIA nella materia edilizia ma potrebbe, comunque, essere dirimente un pronunciamento della Corte Costituzionale sull’argomento, come già è avvenuto in tempi passati. Di fatto, le ragioni addotte nel ricorso sembrano avere un loro fondamento e potrebbero portare alla emanazione di una sentenza “additiva” nella quale, limitatamente alle materie per le quali le Regioni hanno potere concorrente quali il governo del territorio, che sono incise dalla SCIA, i criteri desumibili dalla normativa generale potrebbero avere un contenuto di principio, rimettendo ai poteri legislativi e amministrativi regionali la definizione e il coordinamento con le normative edilizie e urbanistiche. Lo stato ancora “fluido” di questa normativa viene attestato, ad esempio, da ipotesi di modelli di delibere proposte dall’ANCI Lombardia ai Comuni della propria Regione nelle quali, come atto di indirizzo agli Uffici tecnici, viene data indicazione di inapplicabilità della SCIA in edilizia mentre, contemporaneamente, la stessa Regione ha emanato, l’8 ottobre 2010, una circolare nella quale, in base al parere del Ministero, argomenta in modo opposto a questa impostazione, facendo peraltro salva la DIA alternativa al permesso di costruzione. La circolare della Regione Lombardia, anche se sintetica, appare interessante sotto il profilo ricostruttivo a valle delle modifiche normative. In particolare, sono elencate le procedure edilizie vigenti, che si riportano testualmente: 36 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 36 Introduzione “1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005; 2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3-bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire; 3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del d.P.R. n. 380/2001, più precisamente: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, - interventi di restauro e di risanamento conservativo, - interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001; 4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001; 5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e), del D.P.R. n. 380/2001”. Inoltre, la Circolare precisa che, in caso di immobili tutelati, la SCIA deve essere accompagnata dall’atto di assenso da parte dell’Organo competente e che la SCIA non trova applicazione nell’ambito della legge attuativa del cosiddetto “Piano Casa” (Legge regionale n. 13/2009), trattandosi di una disciplina speciale e derogatoria. Infine, viene regolato il periodo transitorio delle DIA presentate prima del 31 luglio 2010, anche nel caso in cui non si sia formato il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori, con la prosecuzione della procedura avviata ovvero, in presenza dei presupposti, con la possibilità di avvalersi degli effetti della disciplina sopraggiunta ripresentando, per lo stesso intervento, una SCIA. Anche a causa di questa instabilità del nuovo sistema autorizzativo delle opere edilizie, a completamento dei capitoli relativi alla descrizione delle singole procedure edilizie sono allegati alcuni documenti e modulari adottati da Amministrazioni comunali, selezionati in base a criteri di completezza e coerenza, per dare conto delle modalità concrete e operative con le quali è stata affrontata questa situazione, in una condizione che, a livello COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 37 37 Introduzione locale, deve essere risolta con immediatezza, date le esigenze di “sportello” degli Uffici tecnici comunali. Per dovere di completezza, va segnalata la posizione del Comune di Milano il quale, disattendendo in parte il parere della Regione, con propria circolare del 13 dicembre 2010 (prot. PG. 959955/2010), ritiene che la SCIA e la DIA possano essere alternative argomentando, dopo una ampia analisi della tematica, in particolare: - che non sia […] assolutamente condivisibile l’affermazione del Ministero della semplificazione in merito alla possibilità di procedere ad interventi su immobili vincolati tramite SCIA previo ottenimento ed allegazione dei prescritti nulla osta, in quanto tale possibilità è esclusa dal contenuto letterale della norma che prevede che la SCIA sostituisca ogni atto di assenso “con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”; - appare del tutto evidente la natura di “legge speciale” del d.P.R. 380/2001 […] omissis; - la stessa sostituzione della DIA prevista dal d.P.R. 380 con la SCIA potrebbe non essersi mai realizzata […] omissis; - le ultime modifiche legislative (leggi 73 e 122/2010) appaiono finalizzate a migliorare l’“offerta” di semplificazione procedimentale attraverso l’aumento delle opzioni di intervento disponibili. Di conseguenza, il Comune di Milano rielabora e riarticola il rapporto tra titoli abilitativi edilizi e categorie di intervento, dando seguito alle proprie argomentazioni. Con la Circolare n. 1/UOL del 14 febbraio 2012, la regione Piemonte ha ribadito che la SCIA non è applicabile alla fattaspecie dell’alternativa al permesso di costruire, ribadendo la necessità di presentazione di una DIA. 1.5 L’ulteriore intervento del legislatore nel 2011 e nel 2012 Nel 2011 il legislatore è intervenuto ancora sia sul d.P.R. n. 380/2011, sia sull’articolo 19 della legge n. 241/1990 nonché su altri aspetti che coivolgono la materia urbanistica ed edilizia, di cui si tratta nel testo. Occorre ricordare, in primo luogo, che nel corso del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 fu annunciata una ipotesi di implementazione della nor38 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 38 Introduzione mativa riguardante la SCIA con particolare riguardo alle attività di trasformazione edilizia. Tuttavia, tale ulteriore intervento “annunciato” – dopo ulteriori annunci e rinvii - non ha avuto seguito fino al maggio successivo con l’emanazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che ha integrato l’art. 19 della legge n. 241/1990 con il comma 6-bis riguardante i termini di accertamento da parte della PA; già il mese dopo il legislatore ha ulteriormente modificato la parte inserita nel predetto articolo 19 con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Con tale decreto legge, inoltre, è stato inserito nell’art. 19 il comma 6-ter che definisce la segnalazione di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività come provvedimenti taciti, non direttamente impugnabili. Nel D.L. 13 maggio 2011, n. 70, all’articolo 5, oltre alle modifiche sull’articolo 19 della legge n. 241/1990 sono introdotte una serie di ulteriori disposizioni volte, secondo l’incipit del primo comma (redatto, quindi, ad imitazione della tecnica di scrittura delle direttive comunitarie), a modificare la disciplina vigente nei seguenti termini: a) introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e il relativo nulla osta non sia favorevole; b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA); c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”; d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza; e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”; f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica; h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 39 39 Introduzione Da ultimo, nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” si interviene ancora nella materia edilizia, con alcune ulteriori modifiche al d.P.R. n. 380/2001, relative all’attribuzione diretta a carico del titolare del permesso di costruire dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia, introducendo il comma 2-bis all’art. 16 e con la previsione, all’art. 52 dello stesso d.P.R. della necessità di una dichiarazione di idoneità, rilasciata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel caso in cui vengano utilizzati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore. Per riassumere, quindi, l’intervento del legislatore nella materia edilizia ha sostanzialmente ripreso alcune ipotesi di emendamento già presentate e non approvate nel cosiddetto “milleproproghe” e ha operato, per quanto riguarda la SCIA “legificando” il parere del Ministero della semplificazione. Infine, oltre al rilancio del Piano Casa (o edilizia) del 2009, viene sostituita la procedura del permesso di costruire modificando il silenziorifiuto (16) (che, tuttavia, viene fatto salvo nel caso di esistenza di vincoli di tutela, introducendo un’ulteriore tipologia di titolo abilitativo edilizio o, quanto meno, una differenziazione procedimentale) in silenzio-assenso. Peraltro, viene mantenuto (e correttamente assegnato alla disponibilità legislativa regionale) il potere sostitutivo regionale in materia di permessi di costruire che, da una prima lettura della nuova disciplina di silenzioassenso non avrebbe ragione di essere. Non di meno, in un provvedimento di “urgenza” viene introdotto l’obbligo di registrazione dei contratti di trasferimento, costituzione e modificazione dei diritti edificatori a supporto dei processi di pianificazione tramite gli strumenti di perequazione, compensazione e premialità, con una oggettiva incursione in temi propri del diritto di proprietà, che meriterebbe ben altro livello legislativo. A valle del rilancio del Piano Casa 2009, si è riattivato anche il legislatore regionale, innovando parzialmente le leggi già introdotte per l’attuazione degli interventi di ampliamento delle singole unità immobiliari e di demolizione e ricostruzione con incremento di volume premiale. A questo quadro legislativo nuovamente dinamico, si possono aggiungere anche alcune importanti espressioni della giurisprudenza ammini16. Anche in questo caso, a meno di alcune Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) che avevano già disciplinato l’esito della richiesta del permesso di costruire come silenzioassenso, le Regioni stanno provvedendo ad un progressivo aggiornamento. 40 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 40 Introduzione strativa: la prima, relativa alla qualificazione della natura giuridica della DIA e della SCIA espressa dall’Adunanza plenaria nella sentenza del 29 luglio 2011 n. 15 (peraltro confermata in parte dal legislatore con l’inserimento del comma 6-ter nell’art. 19 della legge n. 241/1990 operato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148); la seconda, più recente, relativa alla dichiarazione di illegittimità delle norme della Regione Lombardia (art. 27, comma 1, lettera d) ultimo periodo e 103 della LR 5 febbraio 2010, n. 7) contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 390, nella parte in cui tale legge prevedeva la possibilità di considerare “ristrutturazione edilizia” e non “nuova costruzione” la demolizione e ricostruzione di un edificio, senza il rispetto della sagoma. Quindi, ancora una volta si è costretti a “navigare” in un regime di incertezza interpretativa e di improvvisi cambi di rotta che coinvolgono, spesso in modo inconsapevole, i cittadini, i professionisti e gli stessi amministratori locali (17). Per fornire un quadro completo delle modifiche introdotte nel corso del 2011, occorre considerare che nel D.L. n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) scaduto il termine del 30 settembre del 2011 per l’attivazione del SUAP, prevede (art. 6, comma 2, lettera f-bis) l’intervento del Prefetto entro 30 giorni da tale data limite, il quale dovrebbe provvedere alla nomina di un commissario ad acta per la messa a regime del SUAP stesso. Il D.L. introduce anche un rafforzamento dei compiti assegnati al SUAP (art. 6, comma 2, lettera f-quinques) per realizzare un’ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi; si pone, inoltre, attenzione ai distretti turistici (art. 3, comma 6, lettera c)) e, infine, a far data dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al registro delle imprese dovranno essere dotate di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, anche questa ultima scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 con il con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 relativo alle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.”, pubblicato nel S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33. Sempre in materia di SUAP, in data 16 novembre 2011 (G.U. 267) è stato pubblicato il DM del Ministero dello sviluppo del 10 novembre 2011 che 17. Una prima lettura sistematica delle ulteriori innovazioni legislative è stata fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio Civilistico n. 325-2011/C su “La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011”, approvato dalla Commissione Studi Civilistici dell’8 giugno 2011. Nella Circolare citata, tuttavia, non viene affrontato il tema della “cessione di cubatura” che dovrebbe avere effetti rilevanti proprio in materia di trasferibilità della stessa; peraltro, la questione del trasferimento di cubatura è stata oggetto di analisi nello studio 1763, approvato dal Consiglio il 29 settembre 1999. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 41 41 Introduzione riporta le disposizioni operative e attuative dello sportello ad esplicitazione di quanto già contenuto nel d.P.R. n. 160/2010. L’attività del legislatore con norme che hanno o possono avere impatti sulla materia edilizia è continuata ancora a fine 2011 e nei primi mesi del 2012. Infatti, con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’articolo 45 si interviene a modifica del d.P.R. n. 380/2001, con correttivi alla parte della normativa tecnico-costruttiva e, soprattutto, ponendo in capo al titolare del permesso di costruire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri di costruzione. Si tratta di un intervento legislativo in una questione molto controversa, che ha origine dalla nota sentenza della della Corte di Giustizia europea del 12 luglio 2001 (C399/98). La Corte ha ritenuto, infatti, che la normativa per l’esecuzione a scomputo totale o parziale del contributo di concessione dovuto a fronte dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione – nel caso specifico di valore superiore alla soglia comunitaria prevista per l’applicazione della allora vigente direttiva 93/37/CEE – si sia posta in contrasto con le procedure previste da tale direttiva. Di recente, con l’emanazione del D.L. n. 5/2012, sono state introdotte norme ulteriori che, potenzialmente, possono incidere anche sulla materia edilizia, in particolare sul procedimento di rilascio o di formazione del silenzio-assenso sui titoli abilitativi edilizi. In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 5/2012 ha modificato l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n 241 ed ha introdotto una più cogente responsabilità del funzionario rispetto ai ritardi o alla mancato rilascio del provvedimento con la previsione anche di sanzioni disciplinari e la possibilità di surroga delle funzioni da parte del dirigente o del responsabile del servizio, ampliando quanto già previsto dal D.L. 78/2010 in tema di conferenza di servizi (art. 14-ter, comma 6, della L 241/90); invero, dato che la SCIA produce effetti immediati e che l’esito della richiesta di permesso di costruire è, oggi, il silenzio-assenso, si dovrebbe ritenere che questa disposizione non abbia motivo di applicazione alla disciplina del procedimento edilizio. Tuttavia, potrebbe risultare pertinente nel caso di atti o provvedimenti di certificazione (ad esempio, il certificato di destinazione urbanistica). All’articolo 2 del D.L. n. 5/2012 si precisa che la documentazione tecnica debba essere allegata alla SCIA solo “ove espressamente previsto dalla normativa vigente”. Più significativa potrebbe essere la norma di cui all’articolo 12 del D.L. in commento. Infatti, tramite accordo tra le istituzioni, possono essere previsti “… percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in 42 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 42 Introduzione ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica”. In realtà, questa previsione potrebbe interessare anche le imprese di costruzione nell’ipotesi di sperimentare moduli procedimentali, ad esempio, per incentivare l’attuazione del Piano Casa 2009. Infine, sempre nel D.L. n. 5/2012, all’articolo 45 viene riaperta la delega per la rideterminazione e l’ampliamento delle ipotesi di intervento di “lieve entità”, soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata. In conclusione, appare evidente come l’esercizio legislativo – diretto o indiretto – nel campo della disciplina edilizia non riesce a trovare una sua definita stabilità. Tra l’altro, l’introduzione di norme a livello nazionale comporta, spesso, una declinazione in ambito regionale e, poi, con l’implementazione delle regole urbanistico-edilizie a livello locale, con la necessità di dover costantemente aggiornare, interpretare, coordinare e attuare tutta la filiera legislativa e normativa. In tal senso, si riporta di seguito una tabella che riepiloga la situazione di applicazione di alcune innovazioni statali, in ambito regionale. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 43 43 SILENZIOASSENSO SCIA TOLLERANZA 2% Applicazione art. 41 della Lr 19/2009 Note: * In Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia le disposizioni sul silenzio assenso e sulla tolleranza del 2% erano previste antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. 70/2011. ** La tabella riporta lo stato di attuazione al dicembre 2011. Al momento, per le altre Regioni sono applicabili le normative statali, fino alle eventuale approvazione di una legge regionale Applicazione Art. 17 della Art. 43 della Lr. 8/2011: sostituzione in tutte Applicazione art. 8, comma 6 Umbria Legge regionale del 16 set- Lr. 1/2004 come modifica- le leggi regionali e regolamenti regionali della bis, della Lr. 21/2004 come into dalla Lr. 8/2011. DIA in SCIA. Applicazione artt. 20 e ss della serito dalla Lr. 8/2011 tembre 2011, n. 8 Lr. 1/2004 come mod. dalla Lr. 8/2011 Applicazione art. 83 della Applicazione art. 79 e ss della Lr. 1/2005 Applicazione art. 139 della Toscana Legge regionale del 5 ago- Lr. 1/2005 come modifica- come modificato dalla Lr. 40/2011. SCIA an- Lr 1/2005 come modificato ta dalla Lr. 40/2011. che per gli interventi previsti dalla Lr. 24/2009 dalla Lr. 40/2011 sto 2011, n. 40 (Piano casa 2) Applicazione art. 25 della Nessuna previsione *Friuli Venezia Giulia Legge regionale dell’11 Lr 19/2009 novembre 2009, n. 19 Applicazione art. 13 della Applicazione principio statale in attesa di pro- Applicazione art. 19-bis della *Emilia Romagna nuncia da parte della Corte Costituzionale Lr. 23/2004. DGR del 12 settembre Lr. 31/2002. 2011, n. 1281 REGIONE Tab. 1.2 - Attuazione delle semplificazioni edilizie del D.L. 70/2011 Introduzione 44 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 44 Introduzione 1.6 I riferimenti legislativi del Testo Unico in materia edilizia Si riepilogano, di seguito, i riferimenti legislativi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Prima versione del Testo Unico Edilizia: ▪ Supplemento ordinario n. 239/L alla G.U.R.I. n. 245 del 20 ottobre 2001; ▪ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A); ▪ Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 378. Disposizioni legislative in materia edilizia (testo B); ▪ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379. Disposizioni regolamentari in materia edilizia (testo C). Aggiornamenti e ripubblicazione del Testo Unico: ▪ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A); ▪ Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 378. Disposizioni legislative in materia edilizia (testo B); ▪ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379. Disposizioni regolamentari in materia edilizia (testo C) – Comunicazione Errata corrige. Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ▪ Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2001 – Avviso di rettifica. Avviso di rettifica. Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ▪ Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2001 – Ripubblicazione, corredati dalle relative note dei: - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A); - Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 378. Disposizioni legislative in materia edilizia (testo B); COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 45 45 Introduzione - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379. Disposizioni regolamentari in materia edilizia (testo C). Integrazioni e modifiche: ▪ Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003; ▪ Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2010, n. 73. Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71. Art. 6 – Attività edilizia libera. ▪ Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106. Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia. Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011. ▪ Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 284 del 6 dicembre 2011. Entrata in vigore: Testo Unico Edilizia ▪ Articolo 138, 1 gennaio 2002; ▪ Articolo 5-bis D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 30 giugno 2002; ▪ Articolo 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, 30 giugno 2003; Capo V, seconda Parte - norme per la sicurezza degli impianti (artt. 107-121) ▪ Art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, 1° gennaio 2004; ▪ Art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, 1° gennaio 2005; 46 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 46 Introduzione ▪ Art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 1° luglio 2005; ▪ Art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 1° luglio 2006; ▪ Art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione differimento non oltre il 1° gennaio 2007; ▪ Art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dall’art. 29-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 differimento non oltre il 31 marzo 2008. Le disposizioni del capo V sono state abrogate dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 300 del 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (G.U. 12 marzo 2008, n. 61) emanato in attuazione del citato articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Le disposizioni di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, come modificate dall’art. 5 del D.L. n. 40/2010, sono entrate in vigore dal 26 maggio 2010, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 della legge di conversione n. 73/2010. Le disposizioni di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, come sostituite dall’art. 5 del D.L. n. 70/2011, sono entrate in vigore il 14 maggio 2011. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 47 47