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Figure DLGS 81_08
Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile
Figure, Ruoli e Responsabilit
à
Responsabilità
Titolo I - D.Lgs
.81/08
D.Lgs.81/08
Organizzazione del Cantiere
a.a. 2008-2009
D.Lgs 81/08
Struttura organizzativa aziendale di tipo piramidale
DATORE DI LAVORO
Dirigenti e Preposti
L A V O R A T O R I
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D.Lgs 81/08
A queste figure si aggiungono altri soggetti
dotati di specifiche attribuzioni in materia di
prevenzione e protezione dai rischi
Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Addetti Servizio
Prevenzione e Protezione
Servizio Prevenzione e
Protezione
Medico Competente
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
Squadre per la gestione delle emergenze
D.Lgs 81/08
LAVORATORE
Art.2 comma a
Persona
che,
indipendentemente
dalla
tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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D.Lgs 81/08
LAVORATORE
Art.2 comma a
Al lavoratore così definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società o l'associato in
partecipazione;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile.
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COMPUTO DEI LAVORATORI
Art.4
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri
prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
g) i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i
volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
i)
i lavoratori autonomi;
l) i collaboratori coordinati e continuativi, nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non
sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
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D.Lgs 81/08
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art.20
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art.20
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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D.Lgs 81/08
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art.20
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.
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SANZIONI PER I LAVORATORI
Art.59
I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli
obblighi specifici precedentemente elencati!
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D.Lgs 81/08
DIRITTI DEI LAVORATORI
in caso di pericolo grave ed immediato
Art.44
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
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DATORE DI LAVORO
Art.2 comma b
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
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DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI
Art.17
Il datore di lavoro ha due fondamentali
OBBLIGHI NON DELEGABILI:
La valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi
La designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi (R.S.P.P)
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DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI
Art.18
Altri Obblighi:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
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D.Lgs 81/08
DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI
Art.18
Altri Obblighi:
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
(nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione);
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
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DATORE DI LAVORO: OBBLIGHI
Art.18
Altri Obblighi:
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute;
s) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave
e immediato;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare una riunione
periodica in numero di almeno una l’anno;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione.
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D.Lgs 81/08
DATORE DI LAVORO: SANZIONI
Art.55
È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a
15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la Valutazione dei Rischi e l'adozione del Documento di
Valutazione dei Rischi (o che lo adotta incompleto)
b) che non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Tutti gli altri obblighi sono puniti con sanzioni penali (arresto fino a un anno)
e ammende fino a 10.000 euro.
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DIRIGENTI E PREPOSTI
Art.2 d - e
DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di
essa
PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
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D.Lgs 81/08
DIRIGENTI E PREPOSTI:
OBBLIGHI E SANZIONI
Art.18 e Art. 19; Art.55 e Art. 56
Gli obblighi dei Dirigenti sono gli stessi del datore di lavoro
Solo gli obblighi non delegabili sono di esclusiva
attribuzione del Datore di Lavoro.
Le sanzioni e le ammende per il Dirigente sono quelle
attribuite al Datore di Lavoro
D.Lgs 81/08
DIRIGENTI E PREPOSTI:
OBBLIGHI E SANZIONI
Art.18 e Art. 19; Art.55 e Art. 56
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa;
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D.Lgs 81/08
DIRIGENTI E PREPOSTI:
OBBLIGHI E SANZIONI
Art.18 e Art. 19; Art.55 e Art. 56
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) FREQUENTARE APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE
D.Lgs 81/08
DIRIGENTI E PREPOSTI:
OBBLIGHI E SANZIONI
Art.18 e Art. 19; Art.55 e Art. 56
I preposti sono puniti, nei limiti dell'attività alla quale sono
tenuti, con pene massime consistenti o nell’arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro
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D.Lgs 81/08
MEDICO COMPETENTE
Art.2 h – Art. 38
Medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e
professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti.
Titoli e requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione specifica;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Aggiornamento obbligatorio
D.Lgs 81/08
MEDICO COMPETENTE
Il Medico Competente provvede all’effettuazione della
sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente è nominato nel caso in cui dalla
Valutazione dei Rischi emerga che i lavoratori sono
esposti a fattori di rischio al di sopra dei limiti consentiti
dallo stesso D.Lgs. 81/08.
Se si eccedono i limiti di esposizione a determinati
rischi (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
movimentazione manuale dei carichi, esposizione ai
videoterminali, sostanze chimiche, biologiche …) è
prevista l’effettuazione obbligatoria di sorveglianza
sanitaria
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D.Lgs 81/08
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 2 i – Art. 47
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
D.Lgs 81/08
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 2 i – Art. 47
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o
del comparto produttivo.
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D.Lgs 81/08
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 2 i – Art. 47
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al
loro interno.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori;
b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori;
c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000
lavoratori.
NON CI SONO LIMITI INFERIORI
Anche una azienda con un solo dipendente deve avere almeno un R.L.S.
D.Lgs 81/08
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 47 – Art. 48
Qualora non si proceda alle elezioni dell’RLS interno
all’azienda, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti
territoriali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale esercita le competenze del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza con riferimento a tutte le
aziende o unità produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
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D.Lgs 81/08
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 50
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione
D.Lgs 81/08
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Art. 50
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali;
g) riceve una formazione adeguata (con modalità sancite nello stesso
D.Lgs 81/08)
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
NON
NONHA
HADOVERI
DOVERI EE NON
NONE’
E’SANZIONATO
SANZIONATO
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D.Lgs 81/08
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 2 l – Art. 31
Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Tale servizio è composto da:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
R.S.P.P.R.
Addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
A.S.P.P.R.
Squadre di Prevenzione Incendi, Primo Soccorso, Emergenza
D.Lgs 81/08
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 2 l – Art. 31
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono
possedere specifiche capacità e requisiti professionali, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
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D.Lgs 81/08
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 2 l – Art. 31
Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra,
l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non è per questo esonerato dalla propria
responsabilità in materia.
D.Lgs 81/08
COMPITI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 33
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro,nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.
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D.Lgs 81/08
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32
Figura interna o esterna all’azienda scelta dal Datore di
Lavoro, con il benestare del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
D.Lgs 81/08
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32
Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario
essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative
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D.Lgs 81/08
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 32
Formazione in materia di :
• prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato
• di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative
• di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali
D.Lgs 81/08
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43
Il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza e deve designare preventivamente i lavoratori
facenti parte delle squadre incaricate di attuare le misure di:
Prevenzione
Prevenzione incendi
incendiee lotta
lotta antincendio
antincendio
Evacuazione
Evacuazione
Primo
Primosoccorso
soccorso
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D.Lgs 81/08
PREVENZIONE INCENDI
Art. 46
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
SIAPPLICA
APPLICAIL
ILD.M.
D.M.10
10marzo
marzo1998
1998
SI
Si devono costituire squadre di lavoratori (fisicamente idonei)
in numero sufficiente, che devono essere adeguatamente
formati (in modo adeguato rispetto ai rischi presenti in
azienda) in materia di antincendio ed evacuazione.
D.Lgs 81/08
PRIMO SOCCORSO
Art. 45
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
Le minime attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati in relazione:
•alla natura dell'attività
•al numero dei lavoratori occupati
•ai fattori di rischio
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D.Lgs 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
Art. 15
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda
nonché
l'influenza
dei
fattori
dell'ambiente
e
dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
D.Lgs 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
Art. 15
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i)
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
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D.Lgs 81/08
MISURE GENERALI DI TUTELA
Art. 15
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti.
D.Lgs 81/08
Documento di ANALISI DEI RISCHI
Segue ad un check – up completo del luogo di lavoro cercando di
individuare tutte le fonti di rischio
CHI partecipa
Il Datore di lavoro
Il Medico competente
Il RSPPR
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
COSA contiene
L’analisi e la valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro e i criteri per
la valutazione della stessa
L’individuazione delle misure di prevenzione e
di protezione e dei DPI necessari
Il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza
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D.Lgs 81/08
Documento di ANALISI DEI RISCHI
È uno strumento di rilevazione di uno stato di fatto che però deve
contenere un programma di interventi.
I parametri di rischio vengono schematizzati in tre MACRO SISTEMI di
riferimento:
LUOGO
Prev.
Prev. Incendi
Incendi
Sismicità
Sismicità
Illuminazione
Illuminazione
Ergonomia
Ergonomia
Barriere
Barriere
Architettoniche
Architettoniche
Qualità
Qualità
dell’
dell’ aria
aria
Igiene
Igiene
R.
R. Chimico
Chimico
R.
R. Biologico
Biologico
ATTIVITA’
ATTREZZATURE
Ergonomia
Ergonomia
Ergonomia
Ergonomia
Uso
Uso
Videoterminali
Videoterminali
R.
R. Chimico
Chimico
R.
R. Elettrico
Elettrico
R.
R. Biologico
Biologico
Conformità
Conformità
macchine
macchine
Doc.
Doc. corredo
corredo
macchina
macchina
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